Fwd: Legge n.125/2013: pensione di vecchiaia anticipata : Cisl
Transcript
Fwd: Legge n.125/2013: pensione di vecchiaia anticipata : Cisl
Legge n.125/2013: Pensione di vecchiaia anticipata ; Assunzioni di persone svantaggiate Con la conversione in Legge n.125/2013 del D.L. 101/2013 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, entra in vigore l’obbligo per la P.A. di assumere, anche nel caso di soprannumerarietà, la quota di riserva di persone svantaggiate, tra cui le persone con disabilità . Le modifiche apportate in sede di conversione riguardano la specifica che l’obbligo di assunzione è a tempo indeterminato e che, nei casi di ammissione delle assunzioni a tempo determinato, si applicano le disposizioni relative al diritto di precedenza. Nella medesima legge, ha trovato, in un primo momento, accoglimento la richiesta corale di annoverare tra i contributi da “prestazione effettiva di lavoro”, ai fini del calcolo dell’importo della “pensione di vecchiaia anticipata”, quelli relativi alla fruizione dei congedi e permessi previsti dalla legge 104 a motivo di handicap in condizione di gravità, proprio o di un familiare. Nella discussione in Commissione Bilancio alla Camera, che ha felicemente accolto altre tipologie di prestazioni coperte da contribuzione figurativa ( donazione di sangue e emocomponenti e congedi parentali), invece, tale previsione è stata eliminata. Ci auguriamo che con i provvedimenti legislativi in discussione si torni a considerare il tema nella giusta dimensione. E’ particolarmente gravoso, infatti, per un genitore che ha assistito per lungo tempo un figlio con grave disabilità, o per lo stesso lavoratore disabile, dover incrementare la permanenza al lavoro con un periodo di lavoro aggiuntivo pari a quello delle assenze per poter godere dell’importo di pensione che avrebbe già maturato. La questione riguarda la “pensione di vecchiaia anticipata” introdotta dalla Legge Fornero. La Legge n.214/11, infatti, all’art. 24 comma 10, nel regolamentare i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, stabilisce che, se un soggetto accede alla pensione - avendo quindi maturato oggi 41/42 anni e 5 mesi di contributi - con meno di 62 anni di età, sono applicate delle riduzioni sull’importo della pensione. La Legge n.14/11 ha poi previsto un periodo transitorio, nel senso che, per chi accederà alla pensione di vecchiaia anticipata fino al 2017, la penalizzazione non si applica “qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione di effettivo lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione ordinaria”. Quindi, diversamente da quanto riportato da più parti, non si mette in discussione il diritto alla pensione, nel senso che tutte le tipologie di contribuzione, comprese quelle figurative, sono utili per perfezionare il requisito contributivo di 41/42 anni e 5 mesi. Si riduce, però, l’importo della pensione in relazione agli anni di anticipo dell’accesso alla pensione prima dei 62 anni di età, se nella vita assicurativa di un lavoratore risultano periodi corrispondenti a tipologie di contribuzione facoltativa non espressamente previste dalla legge, ed è, quindi, il caso anche della contribuzione facoltativa per congedi e permessi a motivo di handicap in condizione di gravità, sia per i lavoratori disabili che per i familiari che hanno assistito un proprio figlio o parente disabile o non-autosufficiente.