COMUNE DI COLORNO

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COMUNE DI COLORNO
COMUNE DI COLORNO
Provincia di Parma
DETERMINAZIONE N.
246
Data di Registrazione
18/06/15
Proposta N.
OGGETTO:
243
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL RINNOVO DELLA
REGISTRAZIONE E GESTIONE DI DOMINIO INTERNET. CIG:
ZC7150C93B.-
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Visto l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014,
ed in particolare il comma 12, il quale dispone che dal 1 gennaio 2015 gli enti locali di cui
all'articolo 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti
nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1 del medesimo art. 11, cui è attribuita
funzione conoscitiva ed il comma 13, il quale prescrive che il bilancio di previsione relativo
all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 sia allegato
al bilancio di previsione avente natura autorizzatoria, cioè agli schemi DPR 194/1996;
Considerato che dal 1° gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16
della competenza finanziaria potenziata, in base al quale le obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio
nel quale vengono a scadenza;
Considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs.
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli
articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che
costituirà limite ai pagamenti di spesa;
Tenuto conto che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 28 maggio 2015 è stato approvato il
bilancio di previsione dell'esercizio 2015, la relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e il
bilancio pluriennale 2015-2017, aventi pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione
autorizzatoria;
- con la suddetta deliberazione è stato altresì approvato lo schema di bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2015-2017 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, che assume soltanto
valore conoscitivo;
Visti:
- l’atto del Sindaco n. 7/2014 del 27 maggio 2014 con il quale sono stati nominati i
Responsabili degli uffici e servizi del Comune;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 28 maggio 2015, con cui, ai sensi della
normativa vigente, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) per l’esercizio 2015;
Premesso inoltre che, a seguito del subentro a LTT SRL, il sito istituzionale del Comune
www.comune.colornono.pr.it ed il collaterale sito dedicato www.turismo.comune.colorno.pr.it sono
gestiti da LEPIDA S.p.A., società a totale capitale pubblico partecipata dal Comune;
Richiamate:
- le proprie determinazioni n. 409 del 21 giugno 2007 e n. 296 del 3 giugno 2010, con le
quali si provvedeva, rispettivamente, per gli anni 2007, 2008 e 2009, e per gli anni 2010, 2011 e
2012, alla registrazione ed alla successiva gestione di cinque nuovi domini web, affidando il
servizio alla ditta ARUBA S.P.A., per l'importo complessivo di € 77,45, oltre IVA all'anno;
- la propria determinazione n. 273 del 27 maggio 2013, con cui stabiliva di provvedere in
economia per il 2013, ai sensi dell’articolo 125 del d.Lgs. n. 163/2006 e del vigente Regolamento
comunale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, tramite il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, al rinnovo della registrazione e successiva gestione di
cinque domini web, affidando il servizio alla ditta ARUBA S.P.A., con sede legale in Località
Palazzetto n. 4, Bibbiena (AR) – Partita IVA - CF: 01573850516 al prezzo di € 9,99, più IVA 21%,
pari ad € 2,10, per ogni dominio, all'anno, per un importo complessivo di € 49,95, oltre IVA (CIG.
Z030A167B9);
- la propria determinazione n. 231 del 22 maggio 2014 con cui stabiliva di provvedere in
economia per il 2014, ai sensi dell’articolo 125 del d.Lgs. n. 163/2006 e del vigente Regolamento
comunale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, tramite il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, al rinnovo della registrazione e successiva gestione di
cinque domini web, affidando il servizio alla ditta ARUBA S.P.A., con sede legale in Località
Palazzetto n. 4, Bibbiena (AR) – Partita IVA - CF: 01573850516 al prezzo di € 9,99, più IVA 22%,
per ogni dominio, all'anno, per un importo complessivo di € 49,95, oltre IVA (€ 10,99) (CIG.
Z0E0F57422);
Verificato che i cinque domini scadranno il 29 giugno 2015;
Tenuto conto che l'art. 68 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione
digitale”, nel testo da ultimo modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17
dicembre 2012, n. 221, stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
informatici o parti di essi nel rispetto dei princìpi di economicità e di efficienza, tutela degli
investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico
ed economico tra le soluzioni disponibili sul mercato;
Preso atto della valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico prevista dal citato art.
68 del CAD, da cui risulta l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della
pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da
soddisfare e l'opportunità di procedere all'acquisto di un software fruibile in modalità cloud
computing, rispondente ai criteri di cui all'art. 1 dell'art. 68;
Tenuto conto che è in atto un percorso di trasformazione dell'attuale sito istituzionale,
mediante la creazione di un nuovo sito con modalità tecniche e organizzative che lo rendono
conforme alle indicazioni normative in materia;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 27 novembre 2014, con cui è
stata approvata la convenzione tra i Comuni di Colorno e Torrile e l'Unione Bassa Est Parmense per
la gestione coordinata dell’Ufficio di Informazioni e Accoglienza Turistica per gli anni 2015, 2016 e
2017, sottoscritta il 18 dicembre 2014, rep. 9564, che prevede, in particolare:
Art. 2
1. L’Ente capofila dei rapporti regolati dalla presente convenzione è il Comune di Colorno che
è deputato ad assumere le funzioni di gestione amministrativa e finanziaria del servizio.
2. In particolare gli Enti convengono di avvalersi, per l’organizzazione e l’erogazione del servizio,
degli appalti posti in essere dal Comune di Colorno.
Art. 3
2. Al fine di garantire un'efficace ed efficiente attività di informazione e promozione turistica
del territorio, il Comune di Colorno ha realizzato un sito internet di facile
consultazione/navigazione.
Art. 5
1. Fatta salva l’assunzione delle spese di cui all’art. 4, comma 2, direttamente da parte di
ciascun ente, la compartecipazione da parte dei Comuni di Torrile e dell'Unione Bassa Est
Parmense alla gestione del servizio di informazioni e accoglienza turistica è relativa al 10% (dieci
per cento) dell’importo risultante dalla somma delle spese complessivamente sostenute dal Comune
di Colorno per i costi di cui all’art. 4, comma 1, al netto del contributo regionale.
Ritenuto pertanto di provvedere al rinnovo della registrazione del solo dominio
turismocolorno.it, servizio utile per la maggior visibilità informativa del sito del Comune in ambito
turistico;
Visto l'art.192 del D.Lgs n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione indicante:
- il fine che si intende perseguire,
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali,
- le modalità di scelta del contraente.
Vista la Risoluzione n. 96/E del16 dicembre 2013, con cui l'Agenzia delle Entrate ha, tra
l'altro, stabilito che:
- il documento di accettazione firmato dal PO contiene tutti i dati essenziali del contratto:
amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi,
tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e,
pertanto tale documento di accettazione dell’offerta deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai
sensi dell'articolo 2 della tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- le disposizioni di cui all’art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642,
si applicano anche alle scritture private redatte per concludere contratti attraverso la procedura
denominata “Ordine diretto”;
- ai sensi dell’art.8 del D.P.R.26 ottobre 1972, n. 642, nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo,
quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario. Pertanto, nel caso
in cui il punto ordinante sia un’Amministrazione dello Stato, l’imposta di bollo è a carico
esclusivamente dei fornitori;
Visti inoltre:
- l’art. 139 del D.P.R. 207/2010, (rubricato “SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO E
ACCESSORIE A CARICO DELL'AFFIDATARIO”), che dispone: SONO A CARICO
DELL'AFFIDATARIO TUTTE LE SPESE DI BOLLO E REGISTRO, DELLA COPIA DEL
CONTRATTO E DEI DOCUMENTI E DISEGNI DI PROGETTO….”.
- le Condizioni generali allegate ai bandi MePA, nelle quali, con riferimento dell’Ordine diretto, è
previsto che “L’IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO DEL CONTRATTO EVENTUALMENTE
DOVUTE SONO DA INTENDERSI INCLUSE NEL PREZZO E RESTANO, PERTANTO, A
CARICO DEL FORNITORE. RELATIVAMENTE ALL'IMPOSTA DI BOLLO, EVENTUALMENTE
DOVUTA IN CASO DI ORDINE DIRETTO, L’ONERE PER LE PRIME 100 RIGHE
DELL’ORDINE STESSO È DA INTENDERSI INCLUSO NEL PREZZO. IL FORNITORE HA LA
FACOLTÀ DI RIFIUTARE ORDINI DIRETTI ECCEDENTI LE 100 RIGHE, SALVO IL CASO IN
CUI IL MEDESIMO FORNITORE INTENDA UGUALMENTE DARE CORSO ALL’ORDINE. IL
FORNITORE È TENUTO, COMUNQUE, A DARE COMUNICAZIONE AL PUNTO ORDINANTE
DELL’EVENTUALE RIFIUTO DELL’ORDINE DIRETTO, ECCEDENTE LE 100 RIGHE ENTRO I
DUE GIORNI SOLARI SUCCESSIVI DAL RICEVIMENTO DELLO STESSO A MEZZO DI
DOCUMENTO ELETTRONICO FIRMATO DIGITALMENTE E INVIATO A MEZZO DI POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA AL PUNTO ORDINANTE. IN CASO DI DETERMINAZIONE
FORFETARIA DELL’EVENTUALE IMPOSTA DI BOLLO PER L’ORDINE DIRETTO, QUESTA
SARÀ A CARICO DEL FORNITORE”.
Visti:
- l’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in
economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo
inferiore a 211.000 euro, in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa
preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante ed in particolare il
comma 11, che stabilisce che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- gli articoli da 329 a 338 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Richiamato il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia,
approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 9 ottobre 2000 e successivamente modificato con
deliberazioni consiliari n. 56 del 27 settembre 2006 e n. 61 del 28 novembre 2007, secondo cui è
consentito il ricorso ad una sola ditta quando si tratta di lavori, forniture e servizi rientranti nelle
tipologie individuate nell'art. 3 del regolamento e l'importo della spesa non superi i 40.000 euro per
i lavori e i 20.000 euro per le forniture e servizi, ed in particolare la lett. D) dell'art.3 che include:
“acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere, banche dati su CDROM o altri supporti informatici, software, abbonamenti a riviste, periodici ed
agenzie di informazioni; ”
Constatato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente
modificata dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.
135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede:
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione
di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 95/2012 (L.
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. 98/2011 (L. 115/2011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da
riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. 95/2012, conv. in L.
135/2012);
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328
del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1,
comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n.
52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge
95/2012;
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1,
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, alla data odierna:
- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i
beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;
- che è invece possibile fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA),
dove è presente il prodotto, acquistando della ditta ARUBA S.P.A., con sede legale in Località
Palazzetto n. 4, Bibbiena (AR) – Partita IVA - CF: 01573850516 al prezzo di € 9,99, più IVA (22%),
per ogni dominio, per un importo complessivo di € 49,95, oltre IVA;
Considerato che l'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture ha assegnato il numero CIG: Z0E0F57422;
Visti:
- l'art. 6, comma 8, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010,
n.122, che stabilisce: “a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per le medesime finalità.”;
- l'art. 1 del L. 7 giugno 2000, n. 150, che individua le attività di informazione e di
comunicazione istituzionale, ed in particolare il comma 8, ai sensi del quale queste ultime non sono
soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico;
Verificato che in materia si è espresso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria con
circolare prot. 309/11 del 6 giugno 2011, nella quale, richiamando il parere che lo stesso DIE ha
richiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, si chiarisce che le disposizioni di risparmio
previste all’art. 6, comma 8, del DL 78/2010, “devono essere necessariamente coniugate con le
disposizioni di carattere speciale contenute nella legge n°150 del 2000” e che, quindi le attività
“comunicativo-istituzionali”, cioè le attività rientranti nell’art. 1, comma 5, della legge 150/2000,
non sono soggette, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, ai limiti di spesa previsti dall’art. 6
comma 8 del DL 78/2010;
Richiamata anche la deliberazione n. 50 del 21 settembre 2011, con cui la Corte dei Conti –
Sezioni Unite, dietro richiesta della Sezione della Corte della Regione Emilia Romagna, si è
pronunciata sulla questione relativa all’esclusione delle limitazioni delle spese definite con l’art. 6,
comma 8, del D.L. 78/2010, rilevando che l’esclusione dalle predette limitazioni può affermarsi con
certezza esclusivamente riguardo le spese c.d. obbligatorie di pubblicità, mentre le limitazioni di
spesa si applicano alle attività di pubblicità e relazioni pubbliche anche se riconducibili alle finalità
istituzionali;
Vista la determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, avente ad oggetto “Linee guida sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
Considerato che l'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture ha assegnato il numero CIG: ZC7150C93B;
Verificata la regolarità dell'istruttoria;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Ai sensi dell'art. 62 dello Statuto del Comune;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
Accertata la compatibilità monetaria della presente spesa in rapporto alle previsioni di
bilancio, come disposto nella deliberazione della Giunta comunale n. 276 del 30 dicembre 2009
avente ad oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività
dei pagamenti da parte dell'ente (art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito in legge 3 agosto
2009, n. 102)”;
D E T E RM I N A
– di affidare ed impegnare
la spesa per il rinnovo della registrazione e successiva gestione del dominio web turismocolorno.it,
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, secondo quanto riportato in tabella:
ANNO BILANCIO DI PREVISIONE
RAGIONE/DENOMINAZIONE
SOCIALE/NOMINATIVO
CIG
P.IVA
CODICE FISCALE
CODICE E DESCRIZIONE
CAPITOLO (VECCHIO
ORDINAMENTO/BILANCIO
ARMONIZZATO)
CAPITOLO DI SPESA
10102030600/1.03.02.99.000
VOCE: SPESE PER UFFICIO URP
SERVIZIO
ISTITUZIONALE/COMMERCIALE
TIPO DI GARA
DATA DI INIZIO CONTRATTO
DATA DI FINE CONTRATTO
Codice Fiscale
Ragione/Denominazione sociale
2015
ARUBA S.P.A.
IMPONIBILE
€ 9,99
ZC7150C93B
01573850516
01573850516
IVA
€ 2,20
TOTALE
€ 12,19
Servizio istituzionale
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
30/06/15
29/06/16
Aggiudicataria
0573850516
ARUBA S.P.A.
Partecipanti
Nessuno
– di dare atto
che, secondo quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il contratto è da intendersi
integrato da apposita clausola, contenente l'impegno dell'appaltatore al rispetto di tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, il cui inadempimento comporta
la risoluzione di diritto del contratto;
-- di dare atto
che il Comune ha diritto di recesso dal contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 13,
del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 ed in base all’art. 1339 C.C., qualora, successivamente alla stipula,
intervengano convenzioni sottoscritte da Consip ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge n.
488/1999 i cui parametri qualità-prezzo siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto,
salva la possibilità che l’appaltatore acconsenta a rinegoziare le condizioni economiche;
– di dare atto
del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge n. 488/1999 ed all’articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
– di dare atto
che l’importo relativo alla spesa sarà liquidato con successivi atti, previa presentazione da parte
della stessa di apposita fattura;
– di prendere atto
che le spese rientrano nella convenzione per la gestione coordinata dell’Ufficio di Informazioni e
Accoglienza Turistica, di cui in premessa, e che sono quindi in parte coperte dalla
compartecipazione degli enti aderenti;
– di dare atto
che i dati sopra riportati sono richiesti anche ai fini di adempiere agli obblighi di informazione e
pubblicazione di cui all'art. 1, commi 15, 16 lett b) e 32, della L. 6 novembre 2012, n. 190;
– di trasmettere
copia del presente atto al Responsabile del IV Settore “Affari culturali, educativi e sociali”;
– di dare atto
che il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 “Obblighi di pubblicazione
concernenti i provvedimenti amministrativi” del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Data di Emissione: 16/06/2015
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Ilaria Boselli
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
I M PE G N I
D I S PE SA
ESERCIZIO
DESCRIZIONE
CAPITOLO
CAPITOLO
RISORSA
IMPEGNO
ACCERTAM.
IMPORTO
2015
SPESE PER UFFICIO URP
10102030600
54538
12,19
Data visto di regolarità
contabile-esecutività: 18/06/2015
Il Responsabile del Settore Affari Finanziari
Dott.ssa Giovanna Polini
Comunicata alla Corte dei Conti in data
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° 806
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del
Comune il 13/08/2015 ed ivi è rimasta per 15 giorni consecutivi.
Colorno,
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
(Dott.ssa Ilaria Boselli)