Procedure di imbarco e sbarco passeggeri
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Procedure di imbarco e sbarco passeggeri
ORDINANZA N.07/07 (Porto di Piombino – Procedure di imbarco e sbarco passeggeri – norme di sicurezza) IL PRESIDENTE VISTA l’Ordinanza n. 30/77, in data 29 giugno 1977, dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, volta a disciplinare l’uso degli scalandroni d’accesso passeggeri alle navi traghetto; VISTA l’Ordinanza n. 93/97 del 30 dicembre 1997 con ss. mm. e ii., dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, volta a disciplinare le modalità di entrata, uscita e assegnazione dei posti di ormeggio delle navi nel Porto di Piombino; VISTO il “Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo di Piombino”, dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, attualmente in vigore; VISTE le proprie Ordinanze: ▫ n. 18/01 dell’11 dicembre 2001, con la quale viene approvata la Regolamentazione per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento dei servizi portuali; ▫ n. 19/01 dell’11 dicembre 2001, con la quale viene approvata la Regolamentazione per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni portuali; VISTO il Decreto Ministeriale (Trasporti e della Navigazione) in data 6 febbraio 2001, n. 132, “Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell’articolo 16 della Legge n. 84/94; VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della Strada in particolare l'articolo 6, comma 7, come successivamente integrato e modificato; VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, col quale è stato approvato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485; VISTA la legge 28.01.1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale", come ss. ii. e mm., in particolare: ▫ l’articolo 4, che, nel trattare della classificazione dei porti, fa riferimento alla capacità operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito delle merci, nonché delle attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle imbarcazioni; ▫ l’articolo 6, comma 1, lett. a), che tra i compiti delle autorità portuali pone quelli di “indirizzo, programmazione coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, di cui all’articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività e alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell’articolo 24”; ▫ l’articolo 8, comma 3, per cui il Presidente dell’Autorità Portuale: • provvede ▫ al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali (lett. f); • amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55, e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione (lett. h); • esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell’autorità portuale (lett. n-bis); l’articolo 16, comma 1; RITENUTO necessario dettare norme tese alla salvaguardia ed all’incolumità dei passeggeri durante le operazioni di imbarco/sbarco, nonché dei loro mezzi a seguito; VISTO il parere favorevole del Commissariato della Polizia di Stato di Piombino - Sezione, reso con nota in data 13 marzo 2007; VISTA la nota n° 1912/07, del 02.03.2007, inviata al Comando della Guardia di Finanza Ufficio Porto e al Distaccamento dell’Agenzia delle Dogane, con la quale venivano richieste eventuali osservazioni alla bozza definitiva del presente provvedimento, specificando che l’eventuale mancanza di osservazione veniva inteso dall’Autorità Portuale di Piombino quale parere favorevole; TENUTO CONTO che a ad oggi non sono pervenute osservazioni alla suddetta nota, da parte del Comando della Guardia di Finanza Ufficio Porto e al Distaccamento dell’Agenzia delle Dogane di Piombino; ACQUISITO il parere favorevole dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, reso per le vie brevi; SENTITO il Comitato Igiene e Sicurezza, nella seduta del 20 marzo 2007 ed acquisito il relativo parere favorevole; VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, come successivamente modificato ed integrato, e il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, come successivamente modificato; ORDINA Articolo 1 (DEFINIZIONI) Ai fini del presente provvedimento e, salvo che non sia diversamente ed espressamente indicato, valgono le seguenti definizioni: APP, l'autorità portuale di Piombino; Autorità Marittima, il competente Ufficio Marittimo; circolazione, il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali in ambito portuale; veicoli, tutte le macchine, di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall'uomo; sosta, la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con la possibilità di allontanamento del conducente; concessionari, i titolari di concessione demaniale marittima ex articolo 36 del codice della navigazione per l’occupazione di spazi demaniali in ambito portuale per fini diversi dall’esercizio di operazioni portuali; imprese portuali, i soggetti autorizzati ex articolo 16 della legge 84/94 all’espletamento di operazioni e servizi portuali; passeggero, qualunque soggetto munito di titolo di viaggio valido all’imbarco su navi che effettuano un servizio di linea in arrivo e/o in partenza nel porto di Piombino; traghetti, le navi di cui all’articolo 136 del Codice della Navigazione, che effettuano un servizio di linea in arrivo e/o in partenza nel porto di Piombino; battelli turistici, le costruzioni di cui all’articolo 136 del Codice della Navigazione, che effettuano minicrociere giornaliere con scalo di arrivo e partenza, o viceversa, nel porto di Piombino; percorsi dedicati, percorso pedonale, opportunamente segnalato e/o protetto, che, limitatamente ai portelloni adibiti all’imbarco/sbarco dei mezzi sui/dai traghetti, non coincida in alcun modo con il percorso seguito dagli stessi mezzi per raggiungere il locale autorimessa; percorsi pedonali, passi pedonali debitamente segnalati e/o protetti al fine di assicurare la circolazione in sicurezza dei passeggeri nelle aree del porto di piombino ad essi accessibili; Articolo 2 (IMBARCO/SBARCO DEI PASSEGGERI ) 1. L’imbarco e lo sbarco dei passeggeri sui e dai traghetti facenti scalo nel porto di Piombino dovrà avvenire, salvo che per i conducenti alla guida dei veicoli, attraverso gli scalandroni di cui al successivo articolo 3. 2. La circolazione dei passeggeri nel porto di Piombino dovrà avvenire esclusivamente attraverso i percorsi pedonali. 3. Tutti i passeggeri intenti all’imbarco nel porto di Piombino potranno raggiungere, attraverso i percorsi pedonali, il traghetto di interesse, solo quando questo è arrivato a banchina e abbia terminato le operazioni di ormeggio. Articolo 3 (SCALANDRONI DI IMBARCO/SBARCO PASSEGGERI) 1. I percorsi pedonali partono/arrivano da/ad ogni singolo scalandrone d’accesso passeggeri. 2. I Comandi di bordo dovranno consentire l’imbarco/sbarco passeggeri esclusivamente dagli appositi scalandroni fissi con passerella mobile posizionati sulle banchine denominate Trieste, Elba Nord, Elba Sud e Dente Nord del porto di Piombino. 3. I concessionari dei citati scalandroni e delle passerelle dovranno ottemperare ai seguenti obblighi: a. produrre all’APP la certificazione di un tecnico abilitato che attesti: i. l’idoneità della struttura, ii. la validità di tale certificato, iii. il massimo carico distribuito sostenibile, b. porre apposita targa alla struttura, delle dimensioni di cm. 50 x 30, ove vi siano riportate le seguenti informazioni: i. n° di concessione demaniale; ii. titolare della concessione; iii. soggetto che ha la gestione; iv. professionista che ha rilasciato la certificazione e la data; v. data ultima revisione; vi. massimo carico distribuito consentito; vii. persona responsabile della manutenzione. c. in assenza di traghetto a banchina, chiudere l’accesso da terra allo scalandrone anche mediante catena in plastica rifrangente con avviso di pericolo e di divieto di accesso in lingua Italiana, Inglese e Tedesco; d. con traghetto a banchina, aprire l’accesso da terra allo scalandrone solo dopo aver ricevuto l’ordine di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera e), da parte del comando di bordo. Articolo 4 (IMBARCO PASSEGGERI DAL PORTELLONE CENTRALE) 1. Qualora il traghetto, per qualsiasi motivo, per le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri, non sia in grado di utilizzare gli scalandroni di cui al precedente articolo 3, oppure in caso di ormeggio ad una delle banchine dove dette attrezzature non siano presenti, è consentito l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri attraverso il portellone centrale, normalmente adibito alla movimentazione dei veicoli. In tal caso, le operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri dovrà avvenire in tempi differenti rispetto all’imbarco/sbarco dei veicoli, a meno che il traghetto non sia dotato di una rampa separata per i passeggeri o di un percorso dedicato. Articolo 5 (PROCEDURE IMBARCO/SBARCO PASSEGGERI E VEICOLI) 1. Le procedure relative all’imbarco/sbarco dei passeggeri e dei veicoli, ivi comprese le informazioni verbali e scritte da fornire ai passeggeri del traghetto, dovranno essere notificate all’Autorità Marittima e all’APP. Articolo 6 (OBBLIGHI DEL COMANDATE DEL TRAGHETTO DURANTE LE OPERAZIONI DI IMBARCO/SBARCO DEI PASSEGGERI) 1. I Comandanti dei traghetti hanno l’obbligo di : a. regolare l’accesso e il deflusso dei passeggeri in maniera ordinata e senza pericoli in modo che le operazioni avvengano nella massima sicurezza; b. far si che, sulla rampa di imbarco/sbarco veicoli sostino esclusivamente i componenti dell’equipaggio incaricati alla caricazione e/o il personale dell’impresa portuale incaricata; c. porre la massima attenzione e cura affinché durante le operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri e/o dei veicoli non si determinino da parte del traghetto, movimenti o sbandamenti che possano creare rischi per l’incolumità dei passeggeri; d. assicurarsi costantemente che il collegamento traghetto-terra realizzato mediante lo scalandrone od altra struttura sia mantenuto in sicurezza; e. impartire l’ordine di cui al precedente articolo 3, punto 3, lettera d), autorizzando il transito dei passeggeri sugli scalandroni solo quando abbiano accertato che la passerella mobile che collega lo scalandrone al traghetto sia convenientemente posta in opera e che i cavi di ormeggio e gli “springs” non interferiscano con lo scalandrone, nonché con la rampa separata per i passeggeri o con il percorso dedicato debitamente transennato; f. assicurarsi che sia garantita un’idonea illuminazione del portellone per l’imbarco/sbarco dei veicoli, nonché dello scalandrone, o altra struttura destinata all’imbarco/sbarco delle persone; g. delimitare, anche con catena in plastica rifrangente con avviso di pericolo in lingua Italiana, Inglese e Tedesco, la zona scoperta dalla protezione dei new-jersey posti a ciglio banchina, compresa tra il lati del portellone del traghetto e la cancellata di protezione del varco. Articolo 7 (ALISCAFI E MEZZI VELOCI) 1. Le disposizioni sopra elencate per l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri si applicano, ove possibile anche alle operazioni effettuate su Aliscafi e Mezzi veloci. Articolo 8 (NORME AGGIUNTIVE PER I BATTELLI TURISTICI) 1. Ai passeggeri dei battelli turistici è consentito l’accesso in porto secondo le modalità di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3. 2. Ai passeggeri di cui al precedente comma 1 non è consentito in alcun modo l’accesso in ambito portuale con veicoli a seguito. 3. É vietata, in ogni sua forma, la bigliettazione a banchina dei passeggeri intenti all’imbarco su battelli turistici. Articolo 9 ( DISPOSIZIONI FINALI) 1. 2. 3. 4. La validità della presente Ordinanza decorre dal 15.04.2007 Ogni disposizione contraria e incompatibile con il presente provvedimento è abrogata. I trasgressori delle norme della presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di Legge. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. PIOMBINO 26.03.2007 F.TO LUCIANO GUERRIERI