Procedure di imbarco e sbarco passeggeri

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Procedure di imbarco e sbarco passeggeri
ORDINANZA N.07/07
(Porto di Piombino – Procedure di imbarco e sbarco passeggeri – norme di sicurezza)
IL PRESIDENTE
VISTA
l’Ordinanza n. 30/77, in data 29 giugno 1977, dell’Ufficio Circondariale Marittimo di
Piombino, volta a disciplinare l’uso degli scalandroni d’accesso passeggeri alle navi
traghetto;
VISTA
l’Ordinanza n. 93/97 del 30 dicembre 1997 con ss. mm. e ii., dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Piombino, volta a disciplinare le modalità di entrata, uscita e assegnazione
dei posti di ormeggio delle navi nel Porto di Piombino;
VISTO
il “Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti
alle navi nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo di Piombino”, dell’Ufficio
Circondariale Marittimo di Piombino, attualmente in vigore;
VISTE
le proprie Ordinanze:
▫ n. 18/01 dell’11 dicembre 2001, con la quale viene approvata la Regolamentazione
per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento dei servizi portuali;
▫ n. 19/01 dell’11 dicembre 2001, con la quale viene approvata la Regolamentazione
per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni portuali;
VISTO
il Decreto Ministeriale (Trasporti e della Navigazione) in data 6 febbraio 2001, n. 132,
“Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la
regolamentazione da parte delle Autorità Portuali e marittime dei servizi portuali, ai
sensi dell’articolo 16 della Legge n. 84/94;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della Strada in
particolare l'articolo 6, comma 7, come successivamente integrato e modificato;
VISTO
il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, col quale è stato approvato il regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
VISTO
il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante l'adeguamento della normativa
sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali,
nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in
ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;
VISTA
la legge 28.01.1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale", come ss. ii.
e mm., in particolare:
▫ l’articolo 4, che, nel trattare della classificazione dei porti, fa riferimento alla
capacità operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali e dalle
condizioni di sicurezza rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle
attrezzature, sia per l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri sia per il carico, lo
scarico, la manutenzione e il deposito delle merci, nonché delle attrezzature e
dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla riparazione ed alla
assistenza in genere delle navi e delle imbarcazioni;
▫ l’articolo 6, comma 1, lett. a), che tra i compiti delle autorità portuali pone quelli
di “indirizzo, programmazione coordinamento, promozione e controllo delle
operazioni portuali, di cui all’articolo 16, comma 1, e delle altre attività
commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e
di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti
connessi a tali attività e alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione
dell’articolo 24”;
▫ l’articolo 8, comma 3, per cui il Presidente dell’Autorità Portuale:
• provvede
▫
al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle
pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo
delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi
portuali (lett. f);
• amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi
nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma
7, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando,
sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a
55, e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di
attuazione (lett. h);
• esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente
legge agli altri organi dell’autorità portuale (lett. n-bis);
l’articolo 16, comma 1;
RITENUTO necessario dettare norme tese alla salvaguardia ed all’incolumità dei passeggeri
durante le operazioni di imbarco/sbarco, nonché dei loro mezzi a seguito;
VISTO
il parere favorevole del Commissariato della Polizia di Stato di Piombino - Sezione,
reso con nota in data 13 marzo 2007;
VISTA
la nota n° 1912/07, del 02.03.2007, inviata al Comando della Guardia di Finanza
Ufficio Porto e al Distaccamento dell’Agenzia delle Dogane, con la quale venivano
richieste eventuali osservazioni alla bozza definitiva del presente provvedimento,
specificando che l’eventuale mancanza di osservazione veniva inteso dall’Autorità
Portuale di Piombino quale parere favorevole;
TENUTO CONTO che a ad oggi non sono pervenute osservazioni alla suddetta nota, da parte del
Comando della Guardia di Finanza Ufficio Porto e al Distaccamento dell’Agenzia
delle Dogane di Piombino;
ACQUISITO il parere favorevole dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, reso per le vie
brevi;
SENTITO
il Comitato Igiene e Sicurezza, nella seduta del 20 marzo 2007 ed acquisito il relativo
parere favorevole;
VISTO
il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, come
successivamente modificato ed integrato, e il relativo Regolamento di esecuzione,
approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, come successivamente modificato;
ORDINA
Articolo 1
(DEFINIZIONI)
Ai fini del presente provvedimento e, salvo che non sia diversamente ed espressamente indicato,
valgono le seguenti definizioni:
ƒ APP, l'autorità portuale di Piombino;
ƒ Autorità Marittima, il competente Ufficio Marittimo;
ƒ circolazione, il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali in ambito
portuale;
ƒ veicoli, tutte le macchine, di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall'uomo;
ƒ sosta, la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con la possibilità di
allontanamento del conducente;
ƒ concessionari, i titolari di concessione demaniale marittima ex articolo 36 del codice della
navigazione per l’occupazione di spazi demaniali in ambito portuale per fini diversi dall’esercizio
di operazioni portuali;
ƒ imprese portuali, i soggetti autorizzati ex articolo 16 della legge 84/94 all’espletamento di
operazioni e servizi portuali;
ƒ passeggero, qualunque soggetto munito di titolo di viaggio valido all’imbarco su navi che
effettuano un servizio di linea in arrivo e/o in partenza nel porto di Piombino;
ƒ traghetti, le navi di cui all’articolo 136 del Codice della Navigazione, che effettuano un servizio
di linea in arrivo e/o in partenza nel porto di Piombino;
ƒ battelli turistici, le costruzioni di cui all’articolo 136 del Codice della Navigazione, che
effettuano minicrociere giornaliere con scalo di arrivo e partenza, o viceversa, nel porto di
Piombino;
ƒ percorsi dedicati, percorso pedonale, opportunamente segnalato e/o protetto, che,
limitatamente ai portelloni adibiti all’imbarco/sbarco dei mezzi sui/dai traghetti, non coincida in
alcun modo con il percorso seguito dagli stessi mezzi per raggiungere il locale autorimessa;
ƒ percorsi pedonali, passi pedonali debitamente segnalati e/o protetti al fine di assicurare la
circolazione in sicurezza dei passeggeri nelle aree del porto di piombino ad essi accessibili;
Articolo 2
(IMBARCO/SBARCO DEI PASSEGGERI )
1. L’imbarco e lo sbarco dei passeggeri sui e dai traghetti facenti scalo nel porto di Piombino dovrà
avvenire, salvo che per i conducenti alla guida dei veicoli, attraverso gli scalandroni di cui al
successivo articolo 3.
2. La circolazione dei passeggeri nel porto di Piombino dovrà avvenire esclusivamente attraverso i
percorsi pedonali.
3. Tutti i passeggeri intenti all’imbarco nel porto di Piombino potranno raggiungere, attraverso i
percorsi pedonali, il traghetto di interesse, solo quando questo è arrivato a banchina e abbia
terminato le operazioni di ormeggio.
Articolo 3
(SCALANDRONI DI IMBARCO/SBARCO PASSEGGERI)
1. I percorsi pedonali partono/arrivano da/ad ogni singolo scalandrone d’accesso passeggeri.
2. I Comandi di bordo dovranno consentire l’imbarco/sbarco passeggeri esclusivamente dagli
appositi scalandroni fissi con passerella mobile posizionati sulle banchine denominate Trieste,
Elba Nord, Elba Sud e Dente Nord del porto di Piombino.
3. I concessionari dei citati scalandroni e delle passerelle dovranno ottemperare ai seguenti obblighi:
a. produrre all’APP la certificazione di un tecnico abilitato che attesti:
i. l’idoneità della struttura,
ii. la validità di tale certificato,
iii. il massimo carico distribuito sostenibile,
b. porre apposita targa alla struttura, delle dimensioni di cm. 50 x 30, ove vi siano
riportate le seguenti informazioni:
i. n° di concessione demaniale;
ii. titolare della concessione;
iii. soggetto che ha la gestione;
iv. professionista che ha rilasciato la certificazione e la data;
v. data ultima revisione;
vi. massimo carico distribuito consentito;
vii. persona responsabile della manutenzione.
c. in assenza di traghetto a banchina, chiudere l’accesso da terra allo scalandrone
anche mediante catena in plastica rifrangente con avviso di pericolo e di divieto di
accesso in lingua Italiana, Inglese e Tedesco;
d. con traghetto a banchina, aprire l’accesso da terra allo scalandrone solo dopo aver
ricevuto l’ordine di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera e), da parte del
comando di bordo.
Articolo 4
(IMBARCO PASSEGGERI DAL PORTELLONE CENTRALE)
1. Qualora il traghetto, per qualsiasi motivo, per le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri, non sia
in grado di utilizzare gli scalandroni di cui al precedente articolo 3, oppure in caso di ormeggio ad
una delle banchine dove dette attrezzature non siano presenti, è consentito l’imbarco e lo sbarco
dei passeggeri attraverso il portellone centrale, normalmente adibito alla movimentazione dei
veicoli. In tal caso, le operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri dovrà avvenire in tempi
differenti rispetto all’imbarco/sbarco dei veicoli, a meno che il traghetto non sia dotato di una
rampa separata per i passeggeri o di un percorso dedicato.
Articolo 5
(PROCEDURE IMBARCO/SBARCO PASSEGGERI E VEICOLI)
1. Le procedure relative all’imbarco/sbarco dei passeggeri e dei veicoli, ivi comprese le informazioni
verbali e scritte da fornire ai passeggeri del traghetto, dovranno essere notificate all’Autorità
Marittima e all’APP.
Articolo 6
(OBBLIGHI DEL COMANDATE DEL TRAGHETTO DURANTE LE OPERAZIONI DI IMBARCO/SBARCO DEI PASSEGGERI)
1. I Comandanti dei traghetti hanno l’obbligo di :
a. regolare l’accesso e il deflusso dei passeggeri in maniera ordinata e senza pericoli
in modo che le operazioni avvengano nella massima sicurezza;
b. far si che, sulla rampa di imbarco/sbarco veicoli sostino esclusivamente i
componenti dell’equipaggio incaricati alla caricazione e/o il personale dell’impresa
portuale incaricata;
c. porre la massima attenzione e cura affinché durante le operazioni di
imbarco/sbarco dei passeggeri e/o dei veicoli non si determinino da parte del
traghetto, movimenti o sbandamenti che possano creare rischi per l’incolumità dei
passeggeri;
d. assicurarsi costantemente che il collegamento traghetto-terra realizzato mediante
lo scalandrone od altra struttura sia mantenuto in sicurezza;
e. impartire l’ordine di cui al precedente articolo 3, punto 3, lettera d), autorizzando il
transito dei passeggeri sugli scalandroni solo quando abbiano accertato che la
passerella mobile che collega lo scalandrone al traghetto sia convenientemente
posta in opera e che i cavi di ormeggio e gli “springs” non interferiscano con lo
scalandrone, nonché con la rampa separata per i passeggeri o con il percorso
dedicato debitamente transennato;
f. assicurarsi che sia garantita un’idonea illuminazione del portellone per
l’imbarco/sbarco dei veicoli, nonché dello scalandrone, o altra struttura destinata
all’imbarco/sbarco delle persone;
g. delimitare, anche con catena in plastica rifrangente con avviso di pericolo in lingua
Italiana, Inglese e Tedesco, la zona scoperta dalla protezione dei new-jersey posti
a ciglio banchina, compresa tra il lati del portellone del traghetto e la cancellata di
protezione del varco.
Articolo 7
(ALISCAFI E MEZZI VELOCI)
1. Le disposizioni sopra elencate per l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri si applicano, ove possibile
anche alle operazioni effettuate su Aliscafi e Mezzi veloci.
Articolo 8
(NORME AGGIUNTIVE PER I BATTELLI TURISTICI)
1. Ai passeggeri dei battelli turistici è consentito l’accesso in porto secondo le modalità di cui al
precedente articolo 2, commi 2 e 3.
2. Ai passeggeri di cui al precedente comma 1 non è consentito in alcun modo l’accesso in ambito
portuale con veicoli a seguito.
3. É vietata, in ogni sua forma, la bigliettazione a banchina dei passeggeri intenti all’imbarco su
battelli turistici.
Articolo 9
( DISPOSIZIONI FINALI)
1.
2.
3.
4.
La validità della presente Ordinanza decorre dal 15.04.2007
Ogni disposizione contraria e incompatibile con il presente provvedimento è abrogata.
I trasgressori delle norme della presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di Legge.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
PIOMBINO 26.03.2007
F.TO LUCIANO GUERRIERI