(COMMENTO ORDINANZA (1))
Transcript
(COMMENTO ORDINANZA (1))
Trib. Roma - Sez. III - Giudice Dott.ssa Buonocore - R.G. n. 3242 del 2012 – Ordinanza ex 669 octies c.p.c. del 13 novembre 2012 - Dichiarato vessatorio l'art. 3 delle condizioni di vendita di un noto mobilificio, con sedi in tutto il territorio nazionale. (Avv. Laila Perciballi) Ai sensi dell'art. 140 del Codice del Consumo, l'associazione Movimento Consumatori ha promosso un'azione inibitoria volta ad ottenere la dichiarazione di vessatorietà sia della clausola relativa alla consegna dei mobili (su misura) sia della clausola relativa alla garanzia contrattuale, inserite nei contratti utilizzati da parte di un noto Mobilificio. Con detto provvedimento, il Giudice, Dott.ssa Buonocore, ha accolto la richiesta più importante formulata dal Movimento Consumatori volta all’inibitoria, in quanto vessatoria, della clausola relativa ai “tempi di consegna dei mobili”. Si legge nell’ordinanza: << ritiene, invece, questo Giudice che si palesino fondate – nei limiti di seguito indicati – le doglianze dell’associazione Movimento Consumatori con riferimento alla clausola trasfusa nell’art.3 delle condizioni generali applicate nel rapporto con i consumatori [...] . Invero, la clausola in parola per vari profili si presenta come atta a determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto >>. Difatti, la clausola presente nei contratti del Mobilificio, così recita: << art.3 Consegna La società venditrice, operante sotto il marchio [...], nel commercializzare tra i suoi prodotti anche beni realizzati su misura si riserva, per tali prodotti, di comunicare tramite il Servizio Clienti la data di consegna effettiva del bene compravenduto solo in seguito all’arrivo della merce nei magazzini . In qualsiasi momento il Cliente potrà ottenere informazioni sullo stato di avanzamento dell’ordine tramite il Servizio Clienti. Qualora il cliente richieda una variazione della data di consegna, essa dovrà essere nuovamente concordata con il servizio clienti. Decorsi trenta giorni dalla data di consegna concordata come sopra, qualora il Cliente rifiuti ingiustificatamente la consegna del bene, l’azienda si riterrà libera da ogni impegno contrattuale assunto nei confronti dello stesso , la nota d’ordine verrà annullata e le somme verranno trattenute ai sensi dell’art. 1385 c.c >> Orbene è di palmare evidenza - scrive il Giudice - che in forza di tale previsione contrattuale (sia pur con specifico riferimento ai “beni realizzati su misura”) il professionista, comunicando la data di consegna solo in seguito all’arrivo della merce nei magazzini, resti arbitro assoluto dei tempi di consegna del prodotto. Ciò in quanto, fin dalla sottoscrizione della proposta d’ordine, il professionista riscuote dal cliente un acconto pari ad una percentuale generalmente non trascurabile dell’intero corrispettivo, mentre, in forza di una clausola di tal fatta, il consumatore non ha rimedio alcuno per tutelarsi, anche a fronte di ritardi consistenti ed oggettivamente non tollerabili. Nondimeno, pervenuti i beni presso la sede della venditrice, il medesimo consumatore è tenuto a prenderli in consegna pagando il saldo secondo tempi e modalità fissate, la cui inosservanza comporta l’automatica liberazione della società dal vincolo contrattuale ed il diritto della stessa a trattenere l’acconto ricevuto. L’ordinanza altresì precisa che: << Ed infatti non è chi non veda come sul professionista incombano anche obblighi di adeguata organizzazione dei propri apparati; e nel contesto di un’attività di impresa organizzata è ben possibile – e doveroso – a fronte di un ordine di beni su misura, preventivare i tempi di produzione e consegna e comunicarli ai cliente prima che lo stesso si vincoli, versando tra l’altro l’acconto, in modo da consentirgli di valutare se i tempi occorrenti alla società venditrice siano compatibili con le sue esigenze. E’ inoltre evidente che la predetta clausola, nell’accordare alla venditrice la sostanziale libertà nella determinazione dei tempi di approviggionamento dei beni ordinati, a fronte della previsione di tempi determinati per la presa in consegna dei medesimi beni da parte del cliente, pena lo scioglimento del vincolo contrattuale e la perdita dell’acconto, di fatto contempla solo a favore della venditrice il diritto di ritenere la somma ricevuta. Invero, il cliente, anche a fronte di tempi intollerabilmente lunghi per l’approvvigionamento dei beni oggetto della proposta d’ordine, non potrebbe invocare, in forza della predetta clausola, il diritto di recedere e di ottenere il doppio dell’acconto versato, non potendosi configurare inadempimento a carico della parte che non è tenuta all’osservanza di uno specifico e predeterminato termine per l’esecuzione della prestazione dovuta. Orbene, alla luce delle complessive emergenze di cui sopra è dato senz’altro ravvisare il fumus boni juris delle doglianze formulate dalla ricorrente con riferimento alla clausola trasfusa nell’art. 3 delle condizioni generali di vendita predisposte ed applicate dalla […] e dalla [...] atteso che la stessa determina, all’evidenza, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e, comunque, è atta a produrre gli effetti indicati nell’art. 33, II comma lettera d) ed e) del Codice del Consumo. Devono ritenersi, altresì, sussistenti i giusti motivi d’urgenza per l’accesso al rimedio cautelare tipico di cui all’art. 140 VIII co del Codice del Consumo, atteso che – per quanto riferibile dalle stesse prospettazioni delle resistenti – le condizioni di contratto all’attenzione sono destinate a trovare persistente applicazione presso una vasta cerchia di consumatori, si da imporre la tutela “anticipata” dei diritti fondamentali degli stessi “all’esercizio delle pratiche commerciali secondo i principi di buona fede, correttezza e lealtà nonché correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporto contrattuali” . In definitiva, dunque, va inibito l’uso della clausola trasfusa nell’art. 3 delle condizioni di vendita >>. Pertanto, con la pronuncia in commento, il Movimento Consumatori è riuscito a far rilevare la vessatorietà dell'art. 3 delle condizioni di vendita ed assicurato ai consumatori il diritto a conoscere con certezza la data di consegna dei mobili, sì da garantire agli stessi il diritto alla risoluzione contrattuale e alla restituzione del doppio della caparra. Al contrario del semplice sconto del 10% pubblicizzato dall'azienda in questione! Infine, l'ordinanza in commento si annota anche per l'attenta disamina in ordine ai caratteri distintivi dell’azione inibitoria promossa in via ordinaria, in luogo della diversa azione promossa in via d’urgenza. *in allegato pdf l'ordinanza del Tribunale di Roma, resa il 13 novembre 2012.