capitolo secondo i bilanci delle camere di commercio

Transcript

capitolo secondo i bilanci delle camere di commercio
Capitolo Secondo
I bilanci delle Camere di commercio
Sommario: 1. Principi generali. - 2. Programmazione e preventivo economico.
- 3. La gestione del bilancio. - 4. Il bilancio di esercizio.
1.Principi generali
L’art. 4bis della L. 580/1993, introdotto dal D.Lgs. 23/2010, prevede che
sia il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, a stabilire con decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio e delle loro aziende speciali,
nel rispetto dei principi di armonizzazione della finanza pubblica.
In attesa che venga emanato il nuovo regolamento ai sensi dell’art. 4bis
suddetto, la disciplina di riferimento rimane quella contenuta nel D.P.R. 2
novembre 2005, n. 254, che aveva abrogato il precedente D.M. 287/1997,
introducendo rilevanti modifiche.
2.Programmazione e preventivo economico
L’art. 4 del D.P.R. 254/2005 prevede che sia il Consiglio a determinare
gli indirizzi generali e ad approvare il programma pluriennale per il periodo
corrispondente alla durata del mandato. Tale programma viene poi aggiornato annualmente tramite la relazione previsionale e programmatica
(art. 5), approvata dal Consiglio entro il 31 ottobre.
Nel preventivo annuale (art. 6), vengono riportati, coerentemente con
quanto indicato nella relazione previsionale, i proventi e gli oneri previsti in
relazione alla gestione corrente, alla gestione finanziaria ed alla gestione
straordinaria nonchè il piano degli investimenti.
Il preventivo deve essere redatto dalla Giunta sulla base della programmazione degli oneri e della prudenziale valutazione dei proventi e secondo
il principio del pareggio (art. 2, comma 2).
86
Parte Terza: Finanziamento e attività contrattuale
Al preventivo, che deve essere approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre (art. 15 L. 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 23/2010), sono allegate:
— la relazione del collegio dei revisori dei conti (art. 6, comma 2), in
cui viene espresso un parere sull’attendibilità dei proventi, degli oneri e
degli investimenti previsti dal preventivo;
— la relazione al preventivo (art. 7), predisposta dalla Giunta, che reca
informazioni sugli importi contenuti nelle voci di provento, di onere e del
piano degli investimenti (di cui evidenzia le fonti di copertura previste) e
sui criteri di ripartizione delle somme tra le funzioni istituzionali. Essa
determina, inoltre, le assegnazioni delle risorse complessive ai programmi individuati in sede di relazione previsionale e programmatica ed in
relazione ai risultati che si intendono raggiungere.
La Giunta, dopo l’approvazione del preventivo da parte del consiglio, su
proposta del segretario generale, approva il budget direzionale (art. 8), i
cui criteri di formazione sono indicati dettagliatamente dall’art. 10.
3.La gestione del bilancio
Se nel corso dell’anno si verificano variazioni che comportano maggiori oneri nella gestione corrente, il preventivo ed il budget direzionale vanno
aggiornati, a condizione che sia assicurata la copertura di tali oneri aggiuntivi mediante la previsione di proventi di pari importo (art. 12, comma 3).
L’aggiornamento del preventivo deve essere approvato dal Consiglio
entro il 31 luglio (art. 12, comma 1) e deve essere accompagnato dalla
relazione del collegio dei revisori dei conti (art. 12, comma 2); l’aggiornamento del budget direzionale deve essere, invece, approvato dalla Giunta.
La gestione del budget direzionale (art. 13) è affidata ai dirigenti, i quali
dispongono l’effettivo utilizzo delle somme, previa approvazione della Giunta e su proposta del segretario generale, mediante provvedimenti da inviare all’ufficio di ragioneria e alla struttura incaricata del controllo di gestione.
La determinazione dell’esatto importo dovuto e del soggetto creditore
(detta atto di liquidazione) è effettuata dal dirigente responsabile, previo
riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle
condizioni pattuite (art. 15).
L’atto di liquidazione ed i relativi documenti giustificativi vengono inviati all’ufficio ragioneria che, effettuati i dovuti controlli contabili e fiscali,
provvede ai relativi adempimenti.
Capitolo Secondo: I bilanci delle Camere di commercio
87
In particolare, l’ordinazione della spesa viene effettuata inviando all’istituto che
gestisce il servizio di cassa (istituto cassiere) il mandato di pagamento sottoscritto dal dirigente dell’area economico-finanziaria e dal responsabile dell’ufficio ragioneria (art. 16, comma 1); i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme
iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, possono essere effettuati dall’istituto cassiere anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di
pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni dalla comunicazione
dell’operazione (art.16, comma 2).
Le entrate vengono riscosse dall’istituto cassiere mediante documenti, detti reversali d’incasso, sottoscritti dal dirigente dell’area economico-finanziaria e dal responsabile dell’ufficio ragioneria (art. 17). Al dirigente dell’area economico-finanziaria spetta anche il controllo sulla tempestiva e integrale riscossione delle entrate e sulla situazione di cassa, di
cui riferisce trimestralmente al segretario motivando gli scostamenti rilevati (art. 18).
Il D.M. 12 aprile 2011 dispone che, a partire dal 1° gennaio 2012, le Camere di
commercio sono tenute ad indicare sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dall’allegato A al decreto stesso e ad inviare quotidianamente al SIOPE,
tramite i cassieri, gli incassi e i pagamenti codificati.
Che cos’è il Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE)
Il Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) è stato istituito dall’art. 28 della L. 289/2002 al fine di favorire il monitoraggio dei conti pubblici nazionali e il rispetto dei criteri e dei valori di riferimento del Trattato UE. Si tratta di un sistema di rilevazione telematica attraverso il quale gli incassi e i pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, resi omogenei
grazie ad una codifica uniforme, confluiscono in un archivio informativo che la Ragioneria generale dello Stato ha affidato in gestione alla Banca d’Italia.
Tale sistema, inizialmente applicato alle Regioni, agli enti locali e alle Università, è stato in un
secondo momento esteso alle strutture sanitarie pubbliche e, infine, alle Camere di commercio.
4.Il bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio, redatto secondo il principio della competenza
economica, è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e
dalla nota integrativa ed è accompagnato da una relazione sulla gestione
predisposta dalla Giunta.
Nel conto economico (art. 21) emerge la formazione del risultato economico dell’esercizio e la consistenza dei singoli elementi del reddito alla
fine dell’esercizio. In esso viene indicato il risultato della gestione corrente
(differenza tra proventi e oneri della gestione corrente), il risultato della
88
Parte Terza: Finanziamento e attività contrattuale
gestione finanziaria (differenza fra proventi e oneri finanziari) e il risultato
della gestione straordinaria (differenza tra proventi e oneri straordinari).
Lo stato patrimoniale (art. 22) indica la consistenza degli elementi
patrimoniali attivi e passivi al termine dell’esercizio e li pone a confronto
con quelli dell’esercizio precedente allo scopo di evidenziare la variazione
del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione.
L’art. 26 indica nel dettaglio i criteri da adottare per la valutazione dei beni patrimoniali. In particolare:
— gli immobili sono iscritti nello stato patrimoniale al costo d’acquisto o di produzione;
— le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte al minor valore tra il costo d’acquisto o di produzione e quello di stima o di mercato;
— le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione;
fra le immobilizzazioni immateriali possono essere iscritti gli oneri ed i costi
aventi utilità pluriennale;
— le partecipazioni in imprese controllate o collegate di cui all’articolo 2359, primo
comma, numero 1), e terzo comma, del codice civile, sono iscritte per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo
bilancio approvato. Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di
sottoscrizione;
— i valori mobiliari diversi dalle partecipazioni ed i titoli di Stato, garantiti dallo
Stato o equiparati per legge, sono iscritti al costo d’acquisto maggiorato degli
interessi di competenza dell’esercizio;
— i crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzazione;
— i debiti sono iscritti al valore di estinzione;
— le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo d’acquisto ed il valore di
realizzazione desumibile dall’andamento del mercato; il minor valore derivante
dall’applicazione dei prezzi di mercato non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi.
La nota integrativa (art. 23) indica i criteri di valutazione dei beni patrimoniali, le variazioni intervenute nelle voci dell’attivo e del passivo, i movimenti delle immobilizzazioni (costo iniziale, eventuali rivalutazioni, acquisizioni, alienazioni e permute), l’ammontare dei crediti (distinguendo quelli
relativi al diritto annuale dagli altri e, nell’ambito di questi ultimi, quelli di
durata residua superiore ai tre anni con la specificazione delle relative garanzie), gli utilizzi e gli accantonamenti dei fondi iscritti in bilancio e del
trattamento di fine rapporto, l’elenco delle partecipazioni possedute direttamente o tramite società controllate o collegate (evidenziando, per ciascuna di esse, il numero, il capitale sociale, il valore sottoscritto e versato,
Capitolo Secondo: I bilanci delle Camere di commercio
89
l’importo del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato ed
il valore attribuito in bilancio), la composizione delle voci ratei e risconti
attivi e ratei e risconti passivi, la composizione degli oneri e proventi finanziari e degli oneri e proventi straordinari etc.
La relazione sui risultati (art. 24), predisposta dalla Giunta, indica i
risultati conseguiti e gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati dal consiglio nella relazione previsionale e programmatica.
Il bilancio viene approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro
il mese di aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio (art. 20).
Occorre sottolineare che il termine del 30 aprile, previsto in origine dal regolamento, era stato in seguito modificato dal D.Lgs. 23/2010 che, novellando l’art. 15
della L. 580/1993, stabilisce che il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese
di giugno per l’approvazione del bilancio d’esercizio […].
A complicare le cose è intervenuta, tuttavia, la successiva approvazione del
D.Lgs. 91/2011, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche
amministrazioni, che indica nel 30 aprile il termine di approvazione del bilancio di
esercizio (art. 24, comma 1). Il suddetto decreto, entrato in vigore il 1° settembre
2011, si applica, come si è visto in precedenza, agli enti che rientrano nel settore
istituzionale delle amministrazioni pubbliche, individuati annualmente dall’ISTAT e,
dunque, anche alle Camere di commercio.
A dirimere la questione ha provveduto la nota esplicativa del Ministero dello
sviluppo economico n. 49229 del 24 febbraio 2012 la quale dispone, in sostanza, che le Camere di commercio debbano adeguarsi ai principi riportati nel D.Lgs.
91/2011, per cui se ne può dedurre che il termine di approvazione del bilancio sia
nuovamente il 30 aprile, come previsto originariamente dal D.P.R. 254/2005.
Capitolo Secondo
I controlli interni ed esterni
sull’attività amministrativa e contabile
Sommario: 1. Definizioni. - 2. I controlli interni. - 3. I controlli esterni. - 4. I controlli sulla gestione finanziaria dell’Unioncamere.
1.Definizioni
Oltre alla distinzione fra controlli sugli atti e controlli sugli organi, un’altra fondamentale distinzione è quella fra controlli interni ed esterni.
I primi realizzano, in sostanza, una sorta di autocontrollo; la forma tipica
attraverso cui tali controlli si esplicano è data dal controllo gerarchico, che
viene effettuato da un organo dotato di poteri di supremazia gerarchica nei
confronti di organi subordinati.
I controlli esterni, a converso, sono quelli esercitabili da organismi estranei all’ente ed assumono una serie eterogenea di forme a seconda del
soggetto che li pone in essere (es.: Parlamento, organi giurisdizionali ordinari ed amministrativi, Corte dei conti).
2.I controlli interni
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, che dispone il «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ha comportato una decisa rivitalizzazione dei controlli di risultato e dei controlli interni,
contenendo precise indicazioni di metodo, di merito e di organizzazione
per la diffusione della «cultura della valutazione» anche nell’amministrazione italiana.
Detto decreto, in particolare, individua quattro diversi sistemi di controllo (art. 1, comma 1):
1) il controllo di regolarità amministrativa e contabile (la cui disciplina
è stata riformata dal D.Lgs. 123/2011), volto a garantire la legittimità,
Capitolo Secondo: I controlli interni ed esterni sull’attività amministrativa e contabile111
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. Esso è svolto dagli
organi già previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti delle
pubbliche amministrazioni, e in particolare dagli «organi di revisione,
ovvero gli uffici di ragioneria, nonché dai servizi ispettivi» (art. 2, comma
1), ivi compresi i servizi ispettivi di finanza della ragioneria generale
dello Stato e quelli con competenze di carattere generale;
2) il controllo di gestione, volto a verificare l’efficacia, l’efficienza ed
economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
3) la valutazione dei dirigenti, diretta a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale. In tale ambito, tuttavia, la disciplina prevista dal suddetto decreto è stata abrogata, a partire dal 30 aprile 2010,
dal D.Lgs. 150/2009 che ha delineato un nuovo sistema di misurazione
e valutazione della performance dei pubblici dipendenti;
4) il controllo strategico, volto a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di
determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. Quest’ultima tipologia di controlli
deve supportare l’attività di programmazione strategica e di indirizzo
politico ed è svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo.
Come specificato dall’art. 1, comma 3, le Camere di commercio (e gli enti locali) possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l’ordinamento finanziario e contabile. Si tratta, dunque, di una facoltà e non di un obbligo.
Delle quattro forme di controllo interno previste dal D.Lgs. 286/1999,
l’unica che viene in qualche modo citata dalla L. 580/1993 è quella relativa
alla regolarità amministrativa e contabile; dispone, infatti, il comma 6
dell’art. 17 che spetta al collegio dei revisori dei conti vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di commercio (cfr.
Parte III, Cap. III).
3.I controlli esterni
Ai controlli interni, descritti nel paragrafo precedente, si aggiungono
quelli esterni, cioè svolti da organi terzi rispetto alle Camere di commercio.
112
Parte Quarta: I controlli
Un ruolo rilevante in questo ambito è quello svolto dalla Corte dei conti, alla quale spetta il controllo sulla gestione del bilancio delle pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 14 gennaio 1994,
n. 20.
La legge suddetta prevede che, ai fini di tale controllo, la Corte può richiedere alle amministrazioni pubbliche e agli organi di controllo interno (in
questo caso al Collegio dei revisori dei conti) qualsiasi atto o notizia e può
effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti (art. 3, comma 8).
In riferimento a tale controllo, l’art. 11, comma 6, della L. 4 marzo 2009,
n. 15, aggiunge che può trattarsi anche di atti, documenti e notizie in forma
elettronica.
Occorre, infine, sottolineare che il D.Lgs. 23/2010 ha inserito un nuovo articolo, il 4bis, alla L. 580/1993, in virtù del quale si attribuisce al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell’economia e delle finanze
il compito di effettuare attività ispettive al fine di vigilare sull’attività
amministrivo-contabile delle Camere di commercio e delle loro aziende
speciali.
4.I controlli sulla gestione finanziaria dell’Unioncamere
L’attività finanziaria dell’Unioncamere, al pari di quella di tutti gli enti a
cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, è sottoposta al controllo della
Corte dei conti (art. 100 Cost.).
Tale controllo, come espressamente indicato dall’art. 12, comma 19, del
D.L. 8/1993, convertito in L. 68/1993, deve essere esercitato nelle forme
previste dall’art. 12 della L. 259/1958, vale a dire da un magistrato della
Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle
sedute degli organi di amministrazione e di revisione.
L’Unioncamere è tenuta, inoltre, a far pervenire alla Corte dei conti, entro quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi
e quindici giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario al quale si riferiscono, i conti consuntivi e i bilanci di esercizio corredati dalle relazioni degli
organi amministrativi e di revisione (art. 4, L. 259/1958). Entro i sei mesi
successivi alla presentazione di tali documenti, la Corte comunica ai Presidenti delle Camere il risultato del controllo sulla gestione finanziaria.
Va sottolineato, infine, che, nell’ambito della più ampia funzione di vigilanza prevista dall’art. 4 della L. 580/1993, l’Unioncamere è tenuta a comu-
Capitolo Secondo: I controlli interni ed esterni sull’attività amministrativa e contabile113
nicare al Ministero dello sviluppo economico, per l’approvazione, il bilancio preventivo (e le relative variazioni), il conto consuntivo e il regolamento di amministrazione e contabilità. Il controllo del Ministero si limita
alla sola legittimità degli atti, i quali divengono esecutivi se entro sessanta
giorni dalla data della loro ricezione (trenta nel caso delle variazioni al bilancio preventivo) il Ministero stesso non ne disponga con provvedimento
motivato l’annullamento per vizi di legittimità (art. 17, commi 3 e 4, Statuto
Unioncamere).
Glossario
Corte dei conti: organo di rilevanza costituzionale con funzioni di controllo, consultive e giurisdizionali.
La Costituzione della Repubblica, all’art. 100, così recita: la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del
bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito».
All’art. 103, poi, aggiunge che «la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica e nelle altre specificate dalla legge.