contratto collettivo integrativo 2002

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contratto collettivo integrativo 2002
ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
LAZZARO SPALLANZANI
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Via Portuense, 292 - 00149 ROMA - C.F. E P. IVA 05080991002
Delegazioni trattanti per la definizione del contratto collettivo integrativo relativo al C.C.N.L.
del personale del comparto 2002 – 2005.
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
Parte Pubblica
Prof. Raffaele Perrone Donnorso – Commissario Straordinario
________________
Parte Sindacale
Coordinatore R.S.U. Aziendale
______________
_
OO.SS. Aziendali Comparto
CIGL________________
________
CISL__________________
UIL___________________
FIALS _________
_______
________________________
________________________
_____________
_______
ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
LAZZARO SPALLANZANI
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Via Portuense, 292 - 00149 ROMA - C.F. E P. IVA 05080991002
CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO
2002 – 2005
PERSONALE DI COMPARTO
INDICE
Art. 1 – Campo di applicazione, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
Art. 2 – Relazioni sindacali
Art. 3 – Sede sindacale
Art. 4 – Assemblee del personale
Art. 5 – Comitato per le pari opportunità
Art. 6 – Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
Art. 7 – Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 8 – Servizi pubblici essenziali
Art. 9 – Orario di lavoro
Art. 10 – Ferie ed altre assenze
Art. 11 – Personale turnante
Art. 12 – Festività e riposi
Art. 13 – Rilevazione delle presenze
Art. 14 – Permessi retribuiti
Art. 15 – Pronta disponibilità
Art. 16 – Rapporto di lavoro a tempo parziale
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Pag. 4
Pag. 4
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Pag. 5
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Pag. 5
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Pag. 9
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Pag. 11
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Pag. 12
2
Art. 17 – Domanda di part-time e trasformazione del rapporto di lavoro
Art. 18 – Mansioni superiori
Art. 19 – Formazione e aggiornamento professionale
Art. 20 – Lavoro straordinario
Art. 21 – La produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità totale
delle prestazioni individuali
Art. 22 – Progressione economica orizzontale
Art. 23 – Fondi
ALLEGATO 1 Tabella fondi
ALLEGATO 2 Permessi retribuiti
ALLEGATO 3 Metodologia valutazione permanente prestazioni e risultati
ALLEGATO 3/A Scheda applicazione art. 35 CCNL 7.4.99
ALLEGATO 3/B Scheda punteggi per i passaggi alla 1, 2 e 3 fascia retributiva
ALLEGATO 3/C Scheda punteggi per i passaggi alla 4 e 5 fascia retributiva
ALLEGATO 4 Regolamento per la definizione dei criteri generali relativi al conferimento
delle funzioni di coordinamento
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Pag. 48
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Pag. 55
ALLEGATO 5 Regolamento per i passaggi interni nel sistema di classificazione
Art.1
Campo di applicazione, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo si applica a tutto il personale del Comparto con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o determinato, ha durata quadriennale e concerne il periodo 1.1.2002 – 31.12.2005.
2. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo. Per le parti relative ad istituti
aventi carattere annuale il Contratto può essere rinnovato, previo accordo tra le Parti, anche in assenza di rinnovo del
CCNL
3. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse è determinata con cadenza annuale.
4. In caso di controversie sull’interpretazione del C.C.I.A. le Parti si incontrano tempestivamente per definire
consensualmente l’interpretazione autentica della clausola controversa, secondo le modalità previste dall’art. 5 del
C.C.N.L. 1998/2001 e dal D.L.vo n. 29/93.
5. Con cadenza annuale le parti procedono – di norma- alla verifica dell’attuazione del presente C.C.I.A., istituendo in
tal senso un collegio paritetico. Le risultanze operative di tale collegio saranno altresì considerate nella progressione
annuale di detta verifica. Resta inteso che –ove se ne ravvisi la necessità- potrà essere richiesta in qualunque momento
l’attivazione della citata procedura di verifica.
Art. 2
Relazioni Sindacali
1. Le parti convengono sull’utilità di mantenere costruttive relazioni sindacali, riconoscendo nel tavolo di trattativa
aziendale presupposto indispensabile di un sistema funzionale alla ricerca di assetti e norme mirati al conseguimento
degli obiettivi aziendali e al miglioramento delle condizioni di lavoro, per consentire agli operatori del settore di
esprimere al meglio le proprie capacità professionali, allo scopo di migliorare i servizi resi ai cittadini.
2. In tale ottica le parti si conformano al sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL 7.4.99 e dal CCNL
integrativo del 20.9.01, così come modificato dagli artt. 3 e segg. del CCNL 19.4.2004, integralmente richiamato nel
3
presente accordo, ed in particolare agli istituti dell’informazione, concertazione, consultazione e costituzione di
commissioni paritetiche.
3. Si conviene pertanto che:
•
•
•
per “concertazione” deve intendersi l’attivazione, previa informazione ai soggetti sindacali, del confronto in
incontri bilaterali con l’Azienda sulle materie specificate nel vigente CCNL;
per “consultazione” deve intendersi l’acquisizione, da parte dell’Azienda, previa adeguata informazione, di un
parere in forma scritta dei soggetti sindacali nelle materie individuate dal CCNL. Qualora il parere non sia
espresso o pervenga oltre 15 gg. dalla ricezione degli atti esso si intende espresso in senso positivo;
per “informazione” deve intendersi la comunicazione in forma scritta ed in tempo utile di documentazione
inerente le materie oggetto di informazione sulle materie specificate nel vigente CCNL;
4. La concertazione si attiva, a seguito di informazione ricevuta, con richiesta scritta, entro 48 ore dalla stessa e si
conclude entro 30 giorni, terminando con un verbale, sulle materie previste dal CCNL vigente.
5. Le parti possono congiuntamente decidere di prorogare il termine di 30 giorni previsto dal CCNL. La concertazione
si conclude o con un’intesa o con la registrazione del mancato accordo. Del mancato accordo si redige verbale nel quale
vengono descritte le posizioni conclusive delle parti.
6. La consultazione è riservata alle materie indicate nel CCNL vigente.
7. L’Istituto si impegna a dare completa informazione scritta e preventiva sulle iniziative che intende assumere sulle
materie oggetto di contrattazione, concertazione e consultazione, a termini del vigente CCNL, di norma almeno 7 giorni
prima dell’inizio del confronto o della data prevista per l’assunzione dei provvedimenti.
8. Possono essere costituite, a richiesta, commissioni bilaterali ovvero osservatori, con funzioni non negoziali, per
l’approfondimento di specifiche problematiche. Tali organismi avranno la durata necessaria per raccogliere dati e
informazioni relative alle materie oggetto di approfondimento nonché formulare proposte.
Art. 3
Sede sindacale
1. L’Istituto si impegna a destinare a sede sindacale un idoneo locale dotato degli indispensabili strumenti che
consentano un regolare espletamento delle attività sindacali.
2. L’Istituto si impegna, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 del CCNQ 7.8.98, ad individuare appositi spazi -in
misura congrua e adeguatamente custoditi- da assegnare esclusivamente alle RSU e alle singole OO.SS., per
l’affissione di comunicazioni inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro. Eventuali affissioni al di fuori di tali
spazi saranno considerate abusive e quindi saranno eliminate d’ufficio.
Art. 4
Assemblee del personale
1. I dipendenti, ai sensi dell’art. 2 del CCNQ 7.8.98, hanno diritto a riunirsi in assemblea nel limite massimo di 12 ore
l’anno, per anno solare per ciascun lavoratore, non rinviabili all’anno successivo.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente e
congiuntamente, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati
dall’art. 8 del citato CCNQ.
La comunicazione all’Istituto ha luogo in forma scritta, con almeno 3 giorni di preavviso, indicando la sede, l’ordine del
giorno, l’orario e la presunta durata dell’assemblea e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni. Durante lo
svolgimento delle assemblee sono garantiti i servizi minimi essenziali con i contingenti di personale determinati dal
presente accordo e negli eventuali accordi decentrati.
4
3. La richiesta di partecipazione all’assemblea deve essere comunicata dal singolo dipendente al responsabile della U.O.
di appartenenza. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea è effettuata dai
responsabili delle singole UU.OO. che ne danno comunicazione – nei successivi 5 giorni – all’U.O.C. Risorse umane.
E’ fatta salva la possibilità di individuare modalità di rilevazione con utilizzo di supporti informatici. La rilevazione ha
quale unico scopo la verifica del rispetto dei limiti individuali di cui al precedente comma 1.
4. Nel caso in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea è svolta di solito all’inizio o alla fine di ciascun
turno di lavoro. Analoga disciplina si applica agli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
Art. 5
Comitato per le pari opportunità
1. Le parti si impegnano a costituire - entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente CCIA e con le modalità di cui
all’art. 7 del CCNL 7.4.99 - il Comitato per le pari opportunità, che dovrà promuovere le azioni positive previste dalla
L. 125/91 e s.m.i. e assolvere a tutti i compiti atti a favorire effettiva parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo
professionale, tenendo anche conto delle posizioni delle lavoratrici in seno alla famiglia.
2. Il Comitato si adopererà per una concreta attuazione delle iniziative concernenti le pari opportunità in ogni struttura
operativa dell’istituto anche attraverso il rilevamento e la costante attenzione alle problematiche aziendali ed
esercitando funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento per l’applicazione delle proposte idonee a raggiungere il
loro superamento.
3. Il Comitato provvederà a redigere apposito Regolamento per il proprio funzionamento.
Art. 6
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Le parti, prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione
di lavoro – attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti – nei confronti di un lavoratore, va prevenuto e contrastato
efficacemente.
2. A tale scopo l’Istituto istituisce, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente CCIA, uno specifico comitato
paritetico con i compiti previsti dall’art. 5 del CCNL del 19.4.04.
Art. 7
Procedure di raffreddamento dei conflitti
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza dei
comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. A tal fine si convengono le seguenti modalità di
raffreddamento dei conflitti emersi nel corso della contrattazione:
a. in presenza di posizioni inconciliabili, prima della definitiva rottura delle trattative, fra le parti si potrà definire
la sospensione della trattativa e programmare, entro i successivi 15 gg., una ulteriore fase negoziale, dopo
avere esperite più complete valutazioni e verifiche interne;
b. durante tale fase le OO.SS. non potranno porre in essere azioni conflittuali e l’Istituto non adotterà iniziative
unilaterali;
c. analoghe procedure verranno adottate nell’ambito dell’istituto della concertazione. In tal caso la sospensione
determinerà un pari slittamento del termine previsto per la riassunzione delle rispettive prerogative.
Art. 8
Servizi pubblici essenziali
5
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990 n. 146 i servizi pubblici essenziali sono indicati nel seguente
prospetto che ne individua i contingenti per turno e l’operatività in caso di sciopero.
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
A – Servizi Sanitari
Servizio (Unità
Op.(Attività
Qualifica Professionale
Contingente (unità x turno)
Operatività
Note
Acc.ne Sanitaria
Inf/IG
1M 1P 1N
Regolare
Organico completo
Aus/OTA (a)
1M 1P 1N
(a) in comune con il Serv.
Trasporti
Trasp. Malati e sangue
Inf/IG
1M 1P 1N
Radiologia
Tecn
Laboratorio analisi
Tecn.
2M 1P
Laboratorio virologia
Tecn.
1M (con eventuale
prolungamento pomeridiano)
Reparti Degenza
IP/IG
3M 3P 3N
Carrellista
1M 1P 1N
2M 1P
Inf
Malattie Infettive
Urgenze
Urgenze
Rx, Tac, Rmn
1M 1P
Urgenze
Attività non differibili
1M 1P
Aus/OTA
D.H.
IP
1
Attività terapeutiche non
differibili
Reparto di Degenza
Malattie Respiratorie
IP
2M 2P 2N
Attività non differibili
D.H. Mal.Resp.
IP
1M
Attività terapeutiche non
differibili
Amb. Fisiopatologia
Respiratoria
------
------
Chiuso
Aus./OTA
1M 1P
Reparto di Degenza Riab.e IP
Post-Acuzie
2M 2P 2N
Attività non differibili
Aus/OTA
1M 1P
Fisioterapista
1M
Massofisioterapista
Attività terapeutiche non
differibili
1M
D.H./Ambul. Riab.e PostAcuzie
IP
1M
Attività terapeutiche non
differibili
Rep.Degenza Malattie
Infettive Pediatria
IP
2M 2P 2N
Attività non differibili
D.H. Malattie Infettive
Pediatria
IP
1M
Attività terapeutiche non
differibili
Ambulatori
------
------
Chiuso
Assistenza Domiciliare
IP
1
Attività terapeutiche non
differibili
Farmacia
Operatore tecnico
1M
Attività non differibili
Centro Dialisi
IP
3M1P
Regolare
1M 1P
Aus/OTA
B – Servizi di supporto tecnico, logistico, organizzativo
Servizio (Unità
Op.(Attività
Qualifica Professionale Contingente (unità x turno)
Operatività
Note
Direzione Sanitaria
Amministrativo
1
Solo urgenze (certificazioni)
2 nei 5 gg precedenti le
consultazioni
elettorali/referendarie
Servizio Infermieristico
CS/IP
2
Operatività ridotta
(a) a disposizione per esigenze
dei servizi
6
Ausiliario(Amm.vo)
1
Direzione Amministrativa
Amministrativo
1
Portineria
Portiere
1 M 1P 1N*
Regolare
Centralino
Centralinisti
1M 1P
Ridotta
Ufficio e magazzino
economale
Amministrativo
1M
Operatività ridotta
Servizi Tecnici
Operatore tecnico
Note:
1
Urgenze
* In caso di gestione diretta
del servizio
* In caso di gestione diretta
del servizio
il presente accordo riguarda Servizi/U.O. attualmente attivi presso l’INMI L.Spallanzani – l’accordo sarà integrato con i contingenti degli altri
servizi essenziali, che si dovessero rendere operativi, al momento della loro apertura; in caso di riorganizzazione o di chiusura di Servizi/U.O. i
contingenti del relativo personale saranno adeguatamente ridotti
Oltre a ciò vengono stabiliti i seguenti criteri da rispettare in caso di sciopero:
a. la durata massima del primo sciopero non potrà superare, per qualsiasi tipo di vertenza, una intera giornata (24
ore);
b. l’intervallo minimo fra una azione di sciopero e l’altra di ciascuna organizzazione sindacale dovrà essere
almeno di 12 giorni;
c. gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non potranno superare le 48 ore consecutive;
d. eventuali scioperi riguardanti singole professionalità e/o unità organizzative non potranno compromettere le
prestazioni individuate come indispensabili;
e. non saranno effettuate azioni di sciopero:
1. nel mese di agosto;
2. nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
3. nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
f. gli scioperi dichiarati in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimento di
particolare gravità o di calamità naturali;
g. nell’ambito dei servizi pubblici di cui ai punti precedenti, nei casi di esercizio dei diritti sindacali e del diritto
di sciopero, è garantita la continuità delle prestazioni indispensabili con i medesimi contingenti di personale,
sia per quanto attiene al numero che alle diverse professionalità, previsti in occasione dei giorni festivi;
h. le direzioni dei servizi predispongono e comunicano, almeno 5 giorni prima dello sciopero l’elenco nominativo
dei dipendenti tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo stesso, sulla scorta dei nominativi del
personale previsto in turno o in servizio nella giornata in cui cade lo sciopero, apportandovi eventuali riduzioni
con il criterio della rotazione. Provvederanno inoltre a comunicare ad ogni singolo dipendente l’esonero ed in
caso di successiva formale dichiarazione di partecipazione allo sciopero si attivano per garantire tale adesione.
In caso di impossibilità della sostituzione le direzioni dei servizi comunicheranno formalmente al dipendente la
conferma dell’esonero;
2. I Dirigenti del SAI e del STDR per quanto di competenza nonché i responsabili di struttura dell’Istituto comunicano
all’UOC Risorse umane, entro il giorno successivo allo sciopero, il personale della propria struttura che ha aderito allo
sciopero stesso.
Art. 9
Orario di lavoro
1. Al fine di normalizzare gli orari di servizio del personale del ruolo sanitario e tecnico, vengono previste le
seguenti griglie orarie:
CPC
7
7.00-13.00 (30’ FLESSIBILITA’)
DEGENZE
Ausiliari
7-13/13-19
Infermieri H24
7-14/14-21/21-07
Infermieri diurnisti (turno fisso di mattina) 7,30/13,30
DH
Ausiliari
7-13
Infermieri 7-13 (30’ FLESSIBILITA’)
AMBULATORIO
Ausiliari
7-13
7-19 (30’ FLESSIBILITA’)
Commesso
7-13
Infermieri
7-13
(30’ FLESSIBILITA’)
Ass.Sanitaria 8-14
(30’ FLESSIBILITA’)
ACCETTAZIONE
Ausiliari H24
7-14/14-21/21-07
Ausiliari trasporti interni 7,30-13,30
Ausiliari Ambulanza
8-14
Infermieri H24
7-14/14-21/21-07
Infermieri Ambulanza
8-14
Infermiere consulenze
8-14 (30’ FLESSIBILITA’)
Infermiere trasporti
8-14/14-21
Infermiere Generico
7-13
DISPOSIZIONE
Infermiere Generico 8-14/14-20
Infermieri
8-14/14-21
Ausiliari
7-13
8
SPP
Infermieri
7,30-13,30
(30’ FLESSIBILITA’)
SIO (Direzione Sanitaria)
Infermieri
8,30-16,30 (2gg) 8,30-16 (3gg) (30’ FLESSIBILITA’)
PALESTRA
Fisioterapisti
8-14/14-20 (30’ FLESSIBILITA’)
ENDOSCOPIA
Ausiliari
7-13
(30’ FLESSIBILITA’)
Infermieri
7-14,12 (settimana corta) (30’ FLESSIBILITA’)
Infermiere generico 7-13
(30’ FLESSIBILITA’)
FARMACIA
Ausiliario
7-13
Carrellisti
7-13 7-16,30 (settimana corta)
Magazzinieri 7-13 (30’ FLESSIBILITA’) 7,30 –13,30 (30’ FLESSIBILITA’)
RADIOLOGIA
Infermieri
7,30 –13,30/13,30-19,30 (30’ FLESSIBILITA’)
TSRM
7,30 –13,30/13,30-19,30 (30’ FLESSIBILITA’)
Coad.Amm. 7-13
(30’ FLESSIBILITA’)
VIROLOGIA
TSLB
8,30/14,30 (30’ FLESSIBILITA’), 7,30/13,30 (30’ FLESSIBILITA’),
8-14 (30’ FLESSIBILITA’), 7-13 (30’ FLESSIBILITA’)
Ausiliari
7-13 7-19 (30’ FLESSIBILITA’)
Infermiere 8-14 (30’ FLESSIBILITA’)
LABORATORIO ANALISI
TSLB
7,30-13,30/13,30-19,30 (30’ FLESSIBILITA’)
Ausiliari
7-13
Infermiere Generico 7,30/13,30 (30’ FLESSIBILITA’)
9
Coad.Amm
8-14 8-17,30 (30’ FLESSIBILITA’)
UNITA’ OPERATIVE AMMINISTRATIVE
Personale amministrativo e tecnico 8,00-14,00 (45’ FLESSIBILITA’)
8,00-17,30 (45’ FLESSIBILITA’)
Autisti/personale tecnico 7,00-13,00 (30’ FLESSIBILITA’)
7,00-16,30 (30’ FLESSIBILITA’)
2. Eventuali deroghe a tali fasce orarie, su proposta motivata del dirigente della struttura, verranno valutate ed
eventualmente adottate dalla Direzione Aziendale, previa contrattazione con le OO.SS.
3. Al di fuori delle predette griglie orarie non verranno riconosciute le timbrature anomale, tranne nei casi di part-
4.
5.
6.
7.
8.
9.
time con orario concordato con l’azienda, nei casi di lavoro ad orario ridotto per fruizione dei benefici di cui
alla legge 1204/71, legge 104/92 e legge 53/2000 e, infine, nei casi in cui vi siano particolari prescrizioni
sanitarie derivanti da inabilità lavorativa formalmente accertata dal medico competente o dal Settore Medico
Legale della USL di appartenenza.
Eventuali modifiche orarie, in deroga a quelle previste, esclusivamente per il personale che fruisce di benefici
di legge, saranno accertate e concesse dai Responsabili del Servizio di Assistenza Infermieristica e del Servizio
Tecnici di Diagnostica e di Ricerca ovvero dagli altri Responsabili di struttura, tenuto conto delle esigenze di
servizio.
Le tipologie di orario di servizio previste dal presente documento rivestono carattere oggettivo e sono
funzionali alle esigenze dell’utenza e all’organizzazione del lavoro. Pertanto l’assegnazione del dipendente ad
una tipologia oraria non comporta alcun diritto al consolidamento soggettivo della stessa, essendo
l’articolazione dell’orario strettamente connessa alle esigenze di servizio.
Al personale turnante H12 e H24 verrà comunicata la programmazione settimanale e mensile dei turni
effettuata dal Coordinatore del Personale del Comparto della propria U.O. e/o Servizio. Le deroghe alla
turnazione già programmata, richieste dai dipendenti, dovranno essere preventivamente autorizzate dal
Coordinatore del Personale del Comparto della U.O. e/o Servizio di applicazione e in caso di assenza del
CPC, dal suo sostituto e/o dal Dirigente del SAI e/o Dirigente del STDR.
La programmazione dei turni settimanali verrà trasmessa in copia entro il venerdì mattina della settimana
precedente a quella interessata al Dirigente del SAI e/o Dirigente del STDR.. La turnazione giornaliera dovrà
essere trasmessa entro le h. 9.00 del giorno interessato al Dirigente del SAI e/o Dirigente del STDR., che
valutata la situazione e verificati eventuali improvvisi disequilibri, dispone ove necessario gli opportuni
spostamenti del personale all’interno della Unità Operativa.
Al personale turnante in H12 e H24 verrà comunicata la programmazione settimanale e mensile dei turni. Per
imprevedibili ed improrogabili esigenze di servizio, il Dirigente del SAI e/o il Dirigente del STDR, potranno
modificare i turni programmati. Tali modifiche verranno attuate dai coordinatori del personale sanitario del
comparto delle UU.OO. interessate coinvolgendo, a turno, tutto il personale delle stesse.
Per imprevedibili ed improrogabili esigenze di servizio i Coordinatori del Personale del Comparto potranno
modificare i turni programmati. In caso di assenza del CPC della U.O. e/o Servizio interessato tali interventi
saranno disposti dal Dirigente del SAI e/o Dirigente del STDR.
Art. 10
Ferie e altre assenze
1. Durante i periodi di assenza per ferie, malattia, permessi retribuiti o quant’altro, le giornate di assenza vengono
conteggiate nella misura di sei ore lavorative, anche per il personale turnante nelle 24 ore, così come si evince
dal contratto nazionale di lavoro.
2. Le ferie sono irrinunciabili e devono essere fruite, di norma, nell’anno solare. La fruizione delle ferie dovrà
avvenire nel rispetto dei turni stabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il
godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre. I dirigenti
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responsabili di struttura ed i coordinatori del personale del comparto, laddove incontrino difficoltà a definire
un piano di ferie annuale concordato, predisporranno un piano ferie d’ufficio.
3. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie
nel corso dell’anno, le stesse dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.
4. Il ricorso all’istituto contrattuale della monetizzazione riveste carattere di eccezionalità e ha quale presupposto
ineludibile il rispetto delle condizioni prescritte nel vigente CCNL. Le ferie vanno richieste utilizzando
l’apposito modulo, di norma 7 giorni prima della fruizione; il nulla osta del coordinatore del personale
sanitario del comparto (o del dirigente responsabile per il restante personale) deve essere apposto sul modulo
almeno 3 giorni prima della fruizione. La richiesta telefonica di ferie contestuale all’assenza riveste carattere di
assoluta eccezionalità e va adeguatamente motivata ed autorizzata dal dirigente della struttura di competenza.
La mancata concessione, subordinata ad indifferibili esigenze di servizio, sarà comunicata dal Dirigente
responsabile, con la massima sollecitudine e comunque entro il giorno successivo.
5. Al fine di avere un quadro complessivo della programmazione delle ferie dell’intero anno, i coordinatori del
personale sanitario del comparto trasmetteranno copia del piano ferie programmato della propria struttura, al
Dirigente SAI o al Dirigente STDR (in relazione al personale di relativa competenza) entro il mese di aprile di
ogni anno.
Art. 11
Personale turnante
1. Il personale che turna nelle 24 ore, per avere diritto all’indennità di turno, deve effettuare nell’arco del mese il
seguente numero minimo di turni diversi da quello antimeridiano: 4 pomeriggi e 2 notti. Il personale che
turna nelle 12 ore, per avere diritto alla relativa indennità di turno, deve effettuare nell’arco del mese almeno 4
turni pomeridiani. Al personale non turnante che viene saltuariamente chiamato a sostituire unità turnanti viene
riconosciuta l’indennità per i giorni di effettiva presenza in turno. Il personale che è assente per fruizione di
periodi di ferie, malattia o permessi retribuiti, anche se non può assicurare lo standard minimo del quantitativo
delle tipologie di turno predette, beneficia della corresponsione della relativa indennità di turno per i giorni
lavorativi effettivamente prestati.
2. Il trattenimento del personale turnante oltre l’orario ordinario non dà origine a retribuzione e va considerato
presenza non autorizzata, tranne nei casi di sostituzione di persona e nei casi in cui la prolungata presenza sia
motivata dall’attesa del cambio a vista e verificata con nulla osta del coordinatore del personale sanitario del
comparto.
3. I ritardi a vario titolo determinati dal personale turnante possono essere recuperati come da disposizione dei
coordinatori del personale del comparto, secondo le esigenze di servizio e, ove possibile il recupero dovrà
essere pari all’ammontare delle ore di una giornata lavorativa.
Art. 12
Festività e riposi
1. Il riposo settimanale - che per i turnisti può non coincidere con la domenica - non può essere lavorato, in
quanto lo stesso è, come previsto dalla normativa contrattuale, irrinunciabile e non monetizzabile.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del CCNL comparto del 20.9.01, il dipendente che presta la
propria attività in giorno festivo infrasettimanale deve richiedere per iscritto, entro 30 giorni, al responsabile
della struttura (coord.re del personale di comparto, dirigenti delle strutture amministrative, altri responsabili di
struttura) il riposo compensativo o la corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Analoga richiesta dovrà essere fatta dal dipendente
che presti la propria attività in giorno feriale non lavorativo a seguito di articolazione di lavoro su cinque
giorni. In assenza di comunicazione nei termini da parte del dipendente interessato, le ore lavorate nei casi
sopra indicati verranno recuperate con riposi compensativi.
3. L’utilizzo delle ore come riposi compensativi è reso possibile tenuto conto delle esigenze tecniche,
organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori
contemporaneamente ammessi alla fruizione.
4. I riposi compensativi, di norma, devono essere fruiti entro il mese successivo. Tuttavia per esigenze di servizio
il riposo compensativo può essere fruito entro il termine massimo di tre mesi, previo accordo tra il responsabile
della struttura caposala e il dipendente. Di tale accordo deve essere informata, per iscritto, l’UOC Risorse
umane.
11
Art. 13
Rilevazione delle presenze
1. Eventuali mancate timbrature per dimenticanza del budge magnetico dovranno essere giustificate dalla
seguente procedura:
a. comunicazione al SAI o all’STDR (o al responsabile di struttura per il personale amministrativo)
nella stessa giornata in cui si è verificato l’evento, utilizzando l’apposita modulistica;
b. nulla osta sull’apposita modulistica del dirigente dell’U.O.;
c. in caso di mancata timbratura in orari in cui non è prevista la presenza del coordinatore del personale
sanitario del comparto, formale dichiarazione contestuale all’evento del dirigente del SAI o
dell’STDR, oppure del medico di reparto o del m.d.g., della effettiva presenza in servizio.
2. L’inosservanza delle modalità previste comporterà il non riconoscimento della dichiarata presenza e –previa
valutazione del responsabile- la comunicazione all’ufficio procedimenti disciplinari per l’eventuale seguito di
competenza.
3. In caso di furto o smarrimento del badge magnetico, il dipendente è tenuto ad effettuare entro tre giorni
denuncia presso il Commissariato di Polizia o Caserma dell’Arma dei Carabinieri, in quanto lo stesso è
ravvisabile quale documento di riconoscimento. Copia della denuncia dovrà essere inoltrata all’UOC Risorse
umane ai fini della sostituzione del Badge smarrito.
Art. 14
Permessi retribuiti
1. Riguardo alla fruizione dei permessi retribuiti previsti dal vigente CCNL e da specifiche disposizioni
legislative, si rinvia ai contenuti dell’allegato 2 al presente disciplinare. Nell’arco del mese possono essere
fruiti il numero dei permessi brevi orari previsti dalla normativa contrattuale (per un ammontare di 36 ore
annue totali) che debbono essere recuperati entro e non oltre il mese successivo.
Art. 15
Pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità notturna e festiva – ad oggi istituito solo per il personale sanitario afferente al
Dipartimento diagnostico - è regolato dall’art. 7 del CCNL comparto del 20.9.01 ed è caratterizzato dalla
immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo, per lo stesso, di raggiungere l’Istituto entro 60 minuti
dalla chiamata.
2. In caso di chiamata l’attività viene computata come lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 39 del citato CCNL,
e fruita in modo retribuito (con le medesime modalità di pagamento delle ore di straordinario non derivate da
prestazioni in pronta disponibilità) ovvero come riposo compensativo, su richiesta del dipendente, da
effettuarsi con le modalità di cui all’art. 11, comma 2, del presente CCIA.
3. Gli orari previsti per il servizio di pronta disponibilità, sono i seguenti:
Turno notturno
19,30 – 7,30
Giorno festivo
7,30 – 19,30
4. I turni di pronta disponibilità possono essere articolati in orari di minore durata, mai inferiori alle quattro ore.
In tali casi la relativa indennità prevista dal CCNL è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata
del 10%.
5. Qualora il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo (senza
riduzione del debito orario settimanale) solo nel caso in cui il turno abbia avuto durata di 12 ore, (sia che ci sia
stata una effettiva chiamata con conseguente prestazione lavorativa, sia che il dipendente sia rimasto
disponibile senza essere chiamato). Qualora invece il turno abbia avuto durata inferiore alle 12 ore (ad esempio
due turni di 6 ore effettuati da dipendenti diversi) non ci sarà diritto a riposo compensativo.
12
6. Per le modalità di fruizione del riposo compensativo in seguito a servizio di pronta disponibilità si applica il
comma 4 dell’art. 11 del presente CCIA.
Art. 16
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Le disposizioni del presente articolo – unitamente a quelle degli artt. 23-25 CCNL 7.4.99 e art. 22 CCNL
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
19.4.2004, integralmente richiamati - sono finalizzate a contemperare il diritto dei dipendenti al rapporto di
lavoro a tempo parziale con il dovere dell’Istituto di mantenere l’efficacia dell’azione sanitaria, professionale,
tecnica e amministrativa, garantendo, nel contempo, la puntuale erogazione dei servizi.
Gli obiettivi che l’Istituto si propone di raggiungere, nel rispetto delle esigenze di servizio nonché delle
caratteristiche organizzativo-gestionali delle singole strutture, sono i seguenti:
a. migliorare l’efficienza della propria organizzazione grazie alla maggiore flessibilità del lavoro;
b. garantire i diritti dei lavoratori, favorendo la permanenza nell’ambito lavorativo dei dipendenti con
particolari situazioni personali e familiari (ad esempio coloro che hanno figli in età prescolare o
familiari invalidi o portatori di handicap);
c. favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani, agevolando i lavoratori-studenti e coloro che
si dedicano ad attività di volontariato.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale (comunemente detto part-time) può essere costituito relativamente a tutti
i profili professionali ricompresi nelle categorie di personale del sistema di classificazione del personale del
Comparto. La possibilità di ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time è un
diritto di tutti i dipendenti , nel rispetto dei contingenti di posizioni organiche riservate al rapporto di lavoro a
tempo parziale nonchè nel rispetto delle esigenze organizzative dell’INMI “L.Spallanzani”.
I contingenti di personale da destinare al tempo parziale sono distribuiti tra i singoli profili professionali e
corrispondono al 25% della dotazione organica complessiva a tempo pieno; tali contingenti rappresentano il
limite massimo d’unità per profilo professionale. Nel caso in cui il calcolo porti a frazionamento di una
posizione, il contingente da destinare al part-time può essere arrotondato per eccesso onde arrivare in ogni caso
all’unità.
L’U.O.C. Risorse umane determina, con cadenza annuale e in relazione alla dotazione organica del personale
in servizio a tempo indeterminato all’inizio dell’anno, i suddetti contingenti.
Con cadenza annuale è predisposta la “mappatura” dei posti disponibili per i rapporti di lavoro a part-time da
destinare al personale suddivisi per unità operativa semplice o complessa e per profilo professionale.
In particolare tale “mappatura” è predisposta dal SAI di concerto con il STDR per quanto riguarda il personale
sanitario e di supporto all’assistenza sanitaria e dall’UOC Risorse umane, di concerto con i responsabili di
struttura, per quanto riguarda il restante personale.
Il part-time può essere realizzato con le seguenti tipologie:
•
part-time orizzontale: il dipendente svolge la propria attività con orario giornaliero ridotto in tutti i giorni
lavorativi della settimana;
•
part-time verticale: il dipendente svolge la propria attività a tempo pieno ma limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
part-time combinato: il dipendente svolge la propria attività con eventuale combinazione delle due modalità
sopra indicate.
•
9. Al fine della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale il dipendente dovrà concordare
con l’Istituto:
•
•
•
•
la tipologia di lavoro part-time (orizzontale, verticale o combinato)
la percentuale di prestazione lavorativa;
nel caso di part-time verticale, in quali periodi del mese o dell’anno dovrà essere svolta la prestazione
lavorativa;
nel caso di part-time orizzontale, l’articolazione su cinque o sei giorni la settimana.
13
10. Per il personale sottoposto a turni l’orario di lavoro, sia pur ridotto, dovrà conformarsi al calendario dei turni
fissati periodicamente dall’Istituto, sulla base delle esigenze funzionali delle strutture di appartenenza. Quindi,
per il part-time orizzontale non si farà riferimento a fasce orarie giornaliere predeterminate ma, come per il
part-time verticale si farà riferimento allo sviluppo del turno mensile.
11. I dipendenti a part-time orizzontale fruiscono:
in misura piena di:
•
•
•
•
•
•
•
ferie e riposi per festività soppresse
permessi retribuiti
conservazione del posto ai fini dell’assenza per malattia
assenza per maternità
aspettativa non retribuita
permessi sindacali
permessi ex art. 33 della L. 104/92
in misura proporzionale alla prestazione lavorativa di:
•
permessi per studio ex art. 22 del CCNL 20.9.2001
12. I dipendenti a part-time verticale fruiscono:
in misura piena di:
•
•
•
•
•
permessi retribuiti per matrimonio e lutto (se il decesso o il funerale del congiunto coincidono con un giorno
lavorativo)
assenza per maternità
aspettativa non retribuita
permessi sindacali
permessi ex art. 33 della L. 104/92
in misura proporzionale alla prestazione lavorativa di:
•
•
•
•
•
ferie e riposi per festività soppresse
conservazione del posto ai fini dell’assenza per malattia
permessi retribuiti per concorsi o esami e per motivi personali e familiari
permessi per aggiornamento facoltativo
permessi per studio ex art. 22 del CCNL 20.9.2001
Art. 17
Domanda di part-time e trasformazione del rapporto di lavoro
1. Il dipendente a tempo indeterminato può presentare all’Istituto, in qualsiasi periodo dell’anno, la domanda di
trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time.
2. Al fine di evitare l’insorgenza di possibili problemi di carattere organizzativo, la domanda di trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere presentata solo dai dipendenti, a tempo
indeterminato, che siano stati assunti presso l’Istituto da almeno un anno e che abbiano superato il periodo di
prova.
3. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente della UOS Gestione del Personale dell’Istituto. Nella
domanda il dipendente dovrà indicare espressamente quanto segue:
a. la tipologia di part-time prescelta (orizzontale, verticale, combinato);
b. la percentuale della prestazione lavorativa prescelta;
14
c. in caso di richiesta di part-time verticale, i periodi del mese o dell’anno per i quali desidererebbe
optare;
nel caso del part-time orizzontale, l’articolazione su 5 o 6 giorni la settimana;
la preferenza in ordine all’orario di lavoro;
le eventuali situazioni personali o familiari che diano titolo a precedenza;
le eventuali attività di lavoro subordinato o autonomo che intende svolgere con indicazione
dell’eventuale datore di lavoro, della sede e dell’orario di svolgimento. Deve altresì essere allegata
alla domanda la necessaria documentazione al fine di consentire all’Istituto di accertare eventuali
conflitti di interesse con l’attività istituzionale.
La trasformazione del rapporto di lavoro decorre dal primo giorno del mese .
Prima del passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale il dipendente deve, di norma, fruire delle ferie
maturate e, ove non ostino esigenze di servizio, procedere al recupero delle eventuali ore di lavoro
straordinario effettuate.
L’UOS Gestione del personale, nei 30 giorni successivi alla ricezione della domanda (fa fede la data di
presentazione al protocollo generale), procede all’istruttoria della stessa, facendo eventuale richiesta al
dipendente di chiarimento o integrazioni e acquisendo il parere del responsabile della struttura di afferenza e
del SAI e del Servizio Tecnici di Diagnostica e di Ricerca (per il personale di competenza). Le richieste di
chiarimenti o integrazioni interrompono il decorso del termine di 30 giorni che riprende a decorrere dalla data
di ricezione dei dati richiesti.
Entro i suddetti 30 giorni accoglie l’istanza o, se del caso, differisce o nega la trasformazione nei casi di cui al
comma 9.
Il responsabile della struttura di afferenza, e/o il SAI e del Servizio Tecnici di Diagnostica e di Ricerca (per il
personale di competenza), ai quali è chiesto di esprimere un parere in merito alla domanda del dipendente,
possono:
a. essere favorevoli alla trasformazione e confermare l’articolazione oraria richiesta dal dipendente
oppure:
b. essere favorevole alla trasformazione, ma richiedere un’articolazione oraria diversa; in tal caso sarà
cura delle strutture interessate cercare soluzioni organizzative tali da favorire, nei limiti delle esigenze
funzionali dell’Istituto, possibili soluzioni;
c. essere favorevoli alla trasformazione, ma richiedere il differimento dei termini della stessa per un
periodo non superiore a 8 mesi dalla data di presentazione della domanda al protocollo generale,
quando vi sia grave pregiudizio alla funzionalità della struttura.
L’istituto nega la trasformazione del rapporto di lavoro, nelle seguenti ipotesi:
d.
e.
f.
g.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
•
qualora, con riferimento al profilo professionale, il contingente di personale da destinare a part-time risulti
esaurito;
•
qualora l’attività di lavoro esterna che il dipendente intende svolgere risulti in conflitto con gli interessi
dell’Istituto o intercorra con un’altra P.A.
Art. 18
Mansioni superiori
1. Si considerano mansioni superiori oggetto di possibile conferimento esclusivamente quelle espressamente
previste dall’art. 28, comma 2, del CCNL 7.4.99. Il conferimento viene disposto dall’Azienda in presenza dei
presupposti e nel rispetto delle procedure di seguito riportate:
•
•
•
nei casi sostanziali e nel rispetto dei limiti temporali e vincoli procedurali espressamente previsti dal comma 4
del citato art. 28;
a fronte di obiettive , sostanziali e documentate esigenze che rendano necessaria la presenza di una figura che
ricopra le funzioni vacanti o scoperte, non essendo possibile risolvere la carenza con una ridistribuzione
temporanea delle relative funzioni tra il restante personale del medesimo profilo ovvero della categoria
immediatamente inferiore;
su proposta del responsabile dell’U.O. che dia conto dei presupposti oggettivi di cui al punto precedente e
motivi l’individuazione del soggetto chiamato in rapporto alle funzioni e alle attività da svolgere, sulla base dei
requisiti culturali posseduti, della capacità professionale e dell’esperienza maturata, prendendo in
15
•
•
considerazione tutto il personale dell’U.O. o Dipartimento interessati, appartenente alla categoria o livello
immediatamente inferiore del profilo corrispondente;
l’Istituto si riserva di valutare la proposta e, in caso di incompletezza, di chiedere le necessarie integrazioni
documentali e di istruttoria e di avvalersi comunque di una commissione di valutazione costituita con le stesse
modalità previste per le procedure di selezione interna;
in ogni caso il candidato dovrà possedere i requisiti per l’accesso dall’interno al profilo della categoria o livello
superiore di cui vengano affidate le mansioni.
2. Al personale cui vengano conferite le mansioni viene corrisposto il trattamento economico della categoria o
livello superiore secondo le modalità disciplinate dall’art. 31, comma 10, CCNL 7.4.99.
Art. 19
Formazione ed aggiornamento professionale
1. Le parti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 del CCNL 7.4.99, come integrato dall’art. 20 del CCNL
19.4.2004, convengono sul valore strategico della formazione continua come metodo permanente di
valorizzazione ed ottimizzazione delle risorse umane, finalizzata alla promozione dei livelli di efficacia,
efficienza e adeguatezza delle prestazioni e allo sviluppo di carriera. Essa comprende sia l’aggiornamento
professionale che la formazione permanente e, attraverso la professionalizzazione degli operatori, a partire
dalla loro formazione di base, consente il miglioramento continuo delle competenze e dei valori di riferimento
e accompagna e sostiene i programmi di sviluppo delle UU.OO.. La formazione permanente rappresenta una
leva strategica per il completamento del processo di aziendalizzazione e va attuata nel quadro di una coerente
integrazione con le politiche di organizzazione del lavoro e alla luce di un’attenta previsione dei fabbisogni
professionali.
2. L’attività formativa si realizza sia attraverso programmi di addestramento, aggiornamento, qualificazione,
finalizzati all’ottimale valorizzazione delle risorse umane, sia attraverso programmi mirati allo sviluppo delle
professionalità, in linea con i cambiamenti organizzativi. Tale attività ricomprende, quindi, le necessità
formative ritenute obbligatorie per il raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati dall’Istituto anche alla
luce del Piano sanitario nazionale e regionale (aggiornamento obbligatorio), nonché le iniziative facoltative
che possono interessare le singole unità operative, promosse dai singoli responsabili delle strutture anche su
proposta dei dipendenti (aggiornamento facoltativo).
3. Lo svolgimento di attività di aggiornamento obbligatorio ha priorità rispetto alle attività formative facoltative.
Esso comprende, in particolare:
•
le attività obbligatorie organizzate all’interno o all’esterno dell’Istituto;
•
l’invio in comando finalizzato presso altre sedi, ai sensi dell’art. 45 del DPR n. 761/79, se giustificato
dall’esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon
funzionamento dei servizi;
l’uso di testi, riviste ed altro materiale bibliografico nonché di tecnologie audiovisive ed informatiche;
la ricerca finalizzata del personale in base a programmi definiti dall’Istituto, anche in relazione agli indirizzi
regionali.
•
•
4. Le attività di formazione obbligatoria si concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della
professionalità del singolo dipendente, certificato attraverso l’attribuzione di un apposito attestato al termine
dei corsi o secondo le modalità definite nei programmi di formazione.
5. Il Piano di formazione/aggiornamento aziendale triennale dovrà privilegiare obiettivi di operatività da
conseguirsi prioritariamente nei seguenti campi, favorendo:
•
la diffusione della cultura informatica e dell’utilizzo di sistemi informatici;
•
•
gli approfondimenti sulla normativa contrattuale e legislativa;
la formazione del personale addetto al ricevimento degli utenti e di quello da adibire all’Ufficio per le relazioni
con il pubblico;
16
•
•
•
la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavori a rischio, con particolare riguardo a quanto contenuto
nel D.Lgs. 626/94 e s.m.i. ed alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, del datore di
lavoro, del responsabile della sicurezza e dei componenti del servizio prevenzione e protezione;
la conoscenza delle lingue (in particolare la lingua inglese);
una sempre maggiore specializzazione e qualificazione del personale nelle mansioni proprie del profilo
professionale di appartenenza, con particolare riguardo al personale neo assunto nonché all’acquisizione di
conoscenze e competenze interdisciplinari, nel rispetto delle pari opportunità.
6. Ogni anno l’Istituto definisce il Piano formativo aziendale per l’anno successivo, tenendo in considerazione le
linee di indirizzo discusse tra le parti, le indicazioni fornite dalle UU.OO., gli orientamenti generali, gli
obiettivi specifici nonché della spesa complessiva prevista e delle relative modalità di copertura.
7. La gestione dell’aggiornamento obbligatorio, per il personale tecnico e sanitario, è competenza dell’U.O.S.
Formazione (staff Direzione Aziendale) mentre, per il personale amministrativo, è competenza dell’UOC
Risorse umane. L’aggiornamento facoltativo, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e previa
comunicazione rispettivamente alla U.O. Formazione o Risorse umane, è competenza dei Responsabili delle
singole UU.OO.
8. Ciascun Dirigente responsabile di Unità operativa accoglie le domande di aggiornamento, effettuate dai
dipendenti, tenendo conto delle priorità connesse agli obiettivi assegnati alla struttura da lui diretta, delle
attitudini personali e culturali dei lavoratori fornendo a tutti, a rotazione, l’opportunità di partecipare ai
programmi di aggiornamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 165/01 (pari opportunità).
9. L’Istituto potrà organizzare corsi di formazione interna avvalendosi della collaborazione del personale tecnico,
sanitario e amministrativo in servizio, dotato di competenza specifica nelle materie di insegnamento.
10. Sui criteri e le linee generali della programmazione annuale avrà luogo un’informazione preventiva alle
OO.SS.
11. Il personale che partecipa alle attività di formazione obbligatoria, organizzate dall’Istituto, è considerato in
servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio la partecipazione ad essi
comporta, sussistendone i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio.
12. La mancata partecipazione , senza giustificato motivo, del personale richiesto ai corsi obbligatori o facoltativi
programmati ed attivati dall’Istituto, comporta il recupero, da parte dello stesso, delle spese sostenute.
13. I dipendenti che partecipano ai corsi finanziati dall’Istituto si impegnano a non attivare procedure di mobilità
extra aziendale entro i successivi sei mesi dalla conclusione del corso, salvo che non provvedano al rimborso
delle spese sostenute dall’Istituto stesso.
14. Le attività formative saranno finanziate con una quota annuale pari all’1% del monte salari complessivo.
Art. 20
Lavoro straordinario
1. Le parti – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34 del CCNL 7.4.99 - condividono che il contenimento del
2.
3.
4.
5.
lavoro straordinario è un obiettivo comune da perseguire utilizzando tutti i mezzi a disposizione dell’Istituto,
con particolare riguardo alla riorganizzazione delle modalità operative dei servizi e degli uffici.
Al ristoro delle prestazioni rese in regime di lavoro straordinario si provvede con il fondo fondo ex art. 38,
comma 1, CCNL 7.4.1999, art. 3, comma 1, CCNL 7.4.99 II biennio economico e art. 29 CCNL 19.4.2004
(Straordinario, condizioni di disagio, pericolo o danno).
Le parti si impegnano ad attuare tutte le iniziative volte al progressivo contenimento del lavoro straordinario
fino al suo azzeramento ed alla sua effettiva utilizzazione esclusivamente per esigenze di carattere eccezionale.
Le risorse derivanti dai minori oneri rispetto al fondo, potranno essere utilizzate per altre voci contrattuali:
incentivazione, politiche dell’orario di lavoro, formazione, ecc.
Le parti convengono sulle seguenti modalità di utilizzo del lavoro straordinario:
•
ad ogni unità operativa viene assegnato un monte ore mensile massimo che potrà essere utilizzato solo in caso
in presenza di effettive esigenze.
•
la gestione di detto monte straordinario è affidata al responsabile di ciascuna unità operativa. Per quanto
riguarda le attività assistenziali di ricovero, day hospital ed ambulatorio, la responsabilità è affidata al Capo
sala cui compete l’organizzazione generale del lavoro del personale del comparto, la definizione dei piani di
17
•
•
•
•
attività, la verifica della aderenza del personale ai compiti attribuiti, il controllo sui doveri d’ufficio e sulla
ottimale utilizzazione del personale, la puntuale applicazione delle regole interne, la preventiva autorizzazione
al lavoro straordinario;
non è ammesso il ricorso al lavoro straordinario in assenza di una preventiva autorizzazione del Capo sala o
del Servizio Infermieristico, del Servizio Tecnici di Diagnostica e di Ricerca o di altro dirigente appositamente
individuato;
non è parimenti ammesso eccedere il normale orario di lavoro senza preventiva autorizzazione del Capo Sala o
del Servizio infermieristico, anche se per tale eccedenza sia richiesto dal dipendente di avvalersi di riposi
compensativi;
nei prospetti riepilogativi mensili i responsabili delle unità operative dovranno attestare che tutte le eccedenze
orarie, sia che abbiano dato luogo a pagamento di lavoro straordinario sia recuperate con riposi sostitutivi,
sono state preventivamente autorizzate;
in presenza delle dotazioni organiche minime di personale infermieristico nelle U.O. di degenza, pari a 6 unità
al mattino, 4 al pomeriggio e 4 la notte per i giorni feriali e pari a 4 unità al mattino, 4 al pomeriggio e 4 la
notte per i giorni festivi, lo straordinario può essere autorizzato dal Dirigente di 2° livello solo per fronteggiare
esigenze di carattere particolare.
6. Nell’ambito delle risorse assegnate, lo straordinario potrà essere autorizzato anche per iniziative volte alla
ottimizzazione dei livelli assistenziali.
7. I criteri individuati nel presente articolo per la parte relativa alle attribuzioni e responsabilità delle Capo Sala,
valgono anche per i Dirigenti delle altre Unità Operative.
Art. 21
La produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni
individuali.
1. Le parti confermano che il sistema di incentivazione legato alla produttività è caratterizzato dalla stretta connessione
tra la corresponsione degli incentivi e la valutazione sulla qualità e sul grado di raggiungimento totale o parziale degli
obiettivi programmati, con particolare riguardo al contributo fornito da ciascun dipendente nonché dalla partecipazione
di tutto il personale del Comparto.
2. Il sistema di cui sopra, attraverso indicatori verificabili, ha il fine di premiare i dipendenti in base al livello qualiquantitativo di partecipazione al raggiungimento degli obiettivi aziendali di carattere generale nonché di quelli specifici
assegnati a singole unità operative e ritenuti di importanza strategica per l’Istituto.
2. Il fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle
prestazioni individuali, di cui all’art. 38, comma 3 del CCNL 7.4.99, confermato dall’art. 30 del CCNL
19.4.2004, viene così articolato:
•
Quota A, pari al 75% del fondo complessivo, destinato al raggiungimento degli obiettivi di carattere generale
dell’Istituto, ad incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività,
ad esaltare la missione dell’Istituto stesso quale soggetto chiamato a tutelare la salute come diritto
fondamentale dell’individuo ed a svolgere un ruolo di primaria importanza nel campo della ricerca scientifica,
a livello nazionale ed internazionale.
•
Quota B, pari al 25% del fondo complessivo, destinato al raggiungimento di obiettivi specifici o alla
realizzazione di programmi finalizzati, ritenuti di valenza strategica per l’Istituto e collegati, in particolare, a
processi di riorganizzazione che puntino ad incrementare la produttività ed a conseguire la piena e razionale
utilizzazione delle risorse umane e finanziarie a disposizione.
4. Sistema di ripartizione della Quota A. La quota A viene ripartita assegnando a ciascun centro di costo
determinate quote capitarie, calcolate in base al numero, al profilo ed alla categoria delle unità di personale
assegnate.
18
5. Per la determinazione della quota capitaria vengono fissati i seguenti coefficienti da assegnare a ciascuna categoria:
Categoria A
Categoria B
Categoria Bs
Categoria C
Categoria D
Categoria Ds
100
115
125
140
165
180
6. Indicatori per la valutazione degli obiettivi di carattere generale dell’Istituto:
a. Mantenimento dei risultati quantitativi e qualitativi rispetto all’anno precedente punti 50
b. Miglioramento dei livelli assistenziali quantitativi e qualitativi rispetto all’anno precedente
punti 50
7. Alla valutazione dei risultati conseguiti si procederà in maniera oggettiva in base a specifici criteri che saranno
prioritariamente definitivi prima dell’inizio di ogni anno, d’intesa tra la Direzione Aziendale e la RSU, tenuto conto
delle risorse a disposizione.
8. Le risorse non attribuite al singolo centro di costo saranno ridistribuite tra tutti gli altri dipendenti della U.O. –
indicati all’UOC Risorse umane dal responsabile di ciascuna struttura - in maniera proporzionale al punteggio ottenuto
da ciascun dipendente.
9. Il budget di ciascun centro di costo così calcolato sarà poi ripartito tra il personale in servizio nel centro medesimo, in
base ai seguenti criteri:
a. Intera quota per i dipendenti che effettuano almeno 247 presenze effettive, ovvero 195 presenze effettive per
coloro il cui orario di lavoro è articolato su cinque giorni la settimana.
Saranno computati come presenza effettiva, i riposi sostitutivi, i congedi ordinari per rischio radiologico, i
congedi residui relativi all’anno precedente, i comandi per corsi di formazione o aggiornamento obbligatorio,
le assenze ex lege 104/92, quelle per infortunio sul lavoro limitatamente ai giorni di prognosi riconosciuti dal
Pronto Soccorso nonché quelli successivi riconosciuti eventualmente dall’INAIL, i congedi previsti per gli
invalidi sul lavoro, nonché i giorni di astensione obbligatoria ex lege 1204/71 e s.m.i., nonché le assenze per
cure climatiche.
b. Detrazione per ogni giornata di assenza di una somma pari allo 0,65% della quota capitaria annua attribuita.
c. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento e di formazione obbligatoria, comporta una decurtazione
per ciascuno corso del 5% della quota capitaria annua, fino ad un massimo del 20%. Tale circostanza sarà
segnalata negli avvisi per la iscrizione e/o partecipazione a detti corsi.
d. Le somme non corrisposte per le detrazioni applicate ai sensi di quanto sopra previsto saranno ripartite, a
conguaglio, fra i dipendenti in servizio appartenenti allo stesso centro di costo con i criteri previsti dal presente
articolo.
10. Sistema di ripartizione della Quota B. La quota B viene ripartita con le seguenti procedure e mediante i
criteri di seguito indicati:
a. Lettera Circolare della Direzione Aziendale con la quale, in relazione agli obiettivi strategici dell’Istituto in
tema di miglioramento dei servizi, della loro produttività e della loro qualità, i responsabili dei centri di costo
e/o delle unità operative vengono invitati a presentare specifici progetti volti al raggiungimento di tali obiettivi.
Gli indicatori per la verifica del progetto terranno conto dei seguenti criteri di carattere generale:
- conformità agli obiettivi strategici aziendali
p. 35
19
- capacità di innovazione, organizzazione e pianificazione p. 35
- aumento del livello di soddisfazione dell’utente e
miglioramento dell’immagine esterna dell’Istituto p. 30
Gli obiettivi strategici dell’Istituto nell’ambito dei quali i Responsabili dovranno individuare quelli specifici
riguardano in linea di massima:
1. Definizione di progetti finalizzati alla completa attivazione dei dipartimenti e razionalizzazione delle
risorse umane e strumentali connesse agli impegni gestionali;
2. Qualificazione dell’assistenza infermieristica in sede ospedaliera e valorizzazione e potenziamento
dell’assistenza domiciliare;
3. Potenziamento delle attività di ospedalizzazione diurna, di dimissioni protette, di preospedalizzazione
e la sperimentazione della ospedalizzazione domiciliare per la riduzione del ricorso al ricovero
ordinario;
4. Miglioramento delle modalità di accesso e di fruizione delle prestazioni ambulatoriali specialistiche e
di diagnostica strumentale attraverso iniziative che prevedano la riorganizzazione dell’offerta sul
territorio e la piena utilizzazione dei sistemi unificati di prenotazione;
5. Introduzione di procedure, e della connessa modalità di specifica formazione di cui all’art. 2, c. 1,
lett. cc) della L. 419/98, connesse alla garanzia delle attività di valutazione e promozione della
qualità dell’assistenza ivi compresa la certificazione a norme ISO e di accreditamento di
eccellenza;
6. Promozione di appositi progetti aziendali per la definizione dei manuali per la sicurezza ex D.P.R.
626/94 e s.m.i. di azienda e/o di unità operativa, e per la elaborazione di procedure di monitoraggio
ambientale riferito alla qualità degli ambienti di assistenza e di lavoro;
7. Ottimizzazione delle attività e delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi e di personale e dei
contestuali obiettivi di contenimento della spesa;
8. Concreta attuazione delle attività libero professionali intramoenia;
9. Completamento e perfezionamento dei processi di informatizzazione dei servizi e dell’acquisizione e
gestione dei flussi informativi aziendali finalizzati ai processi gestionali ed alle valutazioni di
carattere epidemiologico-statistiche richieste dall’O.E.R.;
10. Concreta attuazione della Carta dei Servizi;
11. Concreta attuazione delle nuove procedure di contabilità con l’attivazione dei centri di costo e dei
centri di responsabilità;
12. Il generale miglioramento della qualità dei servizi resi all’utente.
Il progetto o programma delle singole unità operative, oltre ad individuare i risultati che intende raggiungere,
deve indicare le unità di personale interessate, il loro profilo, i tempi di realizzazione.
b. Verifica ed approvazione da parte dell’Istituto, previa consultazione con le RSU, dei progetti presentati ed
attribuzione a ciascuno di essi di un finanziamento incentivante calcolato con gli stessi criteri utilizzati per la
ripartizione della quota A.
c. Liquidazione della somma prevista ad obiettivo raggiunto al 100%. In caso di conseguimento parziale la
somma sarà ridotta in misura percentuale. Nessun compenso sarà corrisposto se gli obiettivi non risultassero
raggiunti in misura almeno pari al 30%;
d. La ripartizione delle somme tra i partecipanti al singolo progetto, da effettuarsi a cura del Dirigente
Responsabile, avverrà secondo i seguenti criteri:
•
Presenze in servizio p.50
•
•
grado di partecipazione alla formazione legata alla realizzazione del progetto p.10
grado di accuratezza nello svolgimento del proprio lavoro p.20
così ripartiti:
20
a.
b.
c.
d.
attenzione e impegno con cui svolge le proprie mansioni p. da 1 a 5
livello di orientamento all’utenza p. da 1 a 5
aggiornamento professionale
p. da 1 a 5
professionalità espressa
p. da 1 a 5
•
collaborazione d’équipe intesa come capacità di lavorare con i colleghi anche di altre unità operative per il
raggiungimento dell’obiettivo p.20
così ripartiti:
a.
b.
c.
d.
capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi p. da 1 a 5
grado di coinvolgimento nel processo organizzativo della UO p. da 1 a 5
livello di applicazione di protocolli e procedure p. da 1 a 5
capacità di fronteggiare l’imprevisto p. da 1 a 5
e. Le somme non utilizzate saranno comunque ripartite a conguaglio fra i partecipanti al progetto.
f. Per eventuali coordinatori del progetto, appartenenti al personale del comparto, le somme di cui sopra possono
essere aumentate fino al 50%, a fronte di una attività aggiuntiva debitamente documentata.
g. Le somme non utilizzate per il mancato raggiungimento dei risultati previsti in ciascun progetto saranno
distribuite, in misura proporzionale, ai partecipanti a tutti gli altri progetti.
11.La suddivisione del fondo relativamente alla quota A e alla quota B nonché i prospetti di ripartizione dei compensi di
incentivazione al personale, saranno oggetto di preventiva informazione alle RSU.
Art. 22
Progressione economica orizzontale
1. Le parti danno atto che il sistema di progressione economica orizzontale, prevista dall’art. 30, comma 1, lettera b) del
CCNL 7.4.99, è orientato ad affermare i seguenti principi:
a. diritto di ogni dipendente al riconoscimento dei risultati raggiunti nello svolgimento del proprio
lavoro nonché alla valorizzazione delle qualità potenziali ed allo sviluppo economico della carriera;
b. l’attribuzione ai dirigenti responsabili ed ai collaboratori professionali di ogni singola unità operativa,
del compito di formulare i predetti giudizi quale strumento di responsabilizzazione dei medesimi, in
ordine ad un costante miglioramento dell’efficienza complessiva delle unità operative, attraverso un
più razionale ed efficace impiego del personale, nonché, nel breve termine, mediante l’accrescimento
del potenziale operativo dell’unità operativa stessa, perfezionando e sviluppando le conoscenze e
capacità dei propri collaboratori;
c. la garanzia dell’obiettività dei giudizi espressi attraverso procedure trasparenti, continuative e
sistematiche, basate su criteri e parametri predefiniti ed uniformi per tutti i valutatori ;
d. selettività nell’erogazione dei compensi accessori, destinati ad esplicare il loro effettivo carattere
incentivante, motivante e di valorizzazione delle singole professionalità.
2. Le Parti ritengono importante ed imprescindibile la formazione, preventiva e specifica, dei valutatori sulle tecniche
sistematiche di valutazione.
3. La progressione economica orizzontale, si attiva sulla base dei criteri indicati negli allegati 3, 3/A, 3/B e /C e
nei limiti delle risorse disponibili nel fondo contrattuale di appartenenza.
4. Anche il personale neo assunto o transitato in mobilità in entrata potrà accedere alla progressione economica
orizzontale.
21
Art. 23
Fondi
1. Per il trattamento economico accessorio, previsto dal vigente CCNL, si prevede la costituzione dei tre seguenti
distinti fondi:
•
•
•
finanziamento del lavoro straordinario e delle indennità conseguenti a particolari condizioni di disagio,
pericolo o danno;
finanziamento dell’incentivazione alla produttività collettiva ed individuale;
finanziamento della progressione economica orizzontale, attribuzione di posizioni organizzative, parte comune
dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica.
2. Detti fondi costituiscono il tetto massimo spendibile, ai quali il rispettivo contratto collettivo integrativo deve
uniformarsi, ai fini di assicurare il rispetto del vincolo secondo cui i contratti integrativi non possono comportare, né
direttamente né indirettamente oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel CCNL.
3. Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o
danno (art. 29 CCNL 19.4.2004): alla corresponsione del trattamento economico accessorio connesso ai compensi per
lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno si provvede, ai sensi
dell’ art. 29 del CCNL 19.4.2004, con le risorse del “Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la
remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”.
4. In dettaglio, detto fondo, è utilizzabile per remunerare le seguenti indennità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
lavoro straordinario
indennità di pronta disponibilità (art. 44, comma 1, CCNL 1.9.95)
indennità di turno sulle 24 ore (art. 44, comma 3, CCNL 1.9.95)
indennità di turno sulle 12 ore (art. 44, comma 4, CCNL 1.9.95)
indennità centralinisti non vedenti (art. 9, L. 113/85)
indennità agli operatori professionali non turnanti, capo sala e coordinatori assistenza infermieristica (art. 44,
comma 5, CCNL 1.9.95)
indennità al personale infermieristico operante nei servizi di malattie infettive (art. 44, comma 6, CCNL
1.9.95)
indennità al personale del ruolo non sanitario assegnato ai servizi di malattie infettive (art. 44, comma 8,
CCNL 1.9.95)
indennità notturna per il servizio prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00 (art. 44, comma 11, CCNL 1.9.95)
indennità di servizio festivo (art. 44, comma 12, CCNL 1.9.95)
indennità per l’assistenza domiciliare (art. 26 CCNL 19.4.04)
9. Fondo della produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni
individuali (art. 30 CCNL 19.4.2004): alla corresponsione dei premi per la qualità della prestazione individuale e i
compensi della produttività collettiva e il miglioramento dei servizi si provvede con le risorse del “Fondo della
produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali”.
10. A decorrere dal 1.1.2005 il fondo è confermato nel suo ammontare in quello consolidato al 31.12.2004.
14. Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex
indennità di qualificazione professionale, dell’indennità professionale specifica (art. 31 CCNL 19.4.2004): il fondo
previsto dall’art. 31 del vigente CCNL è finalizzato al finanziamento:
•
•
•
•
•
delle fasce retributive
delle posizioni organizzative
delle attività di coordinamento
della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale
dell’indennità professionale specifica
22
nel valore attribuito a tutto il personale in servizio presso l’Istituto, intendendo per tale tutto il personale con rapporto di
lavoro sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato su posto vacante.
10. Nella tabella sinottica allegata (allegato 1) vengono riportati i dati contabili relativi ai fondi di cui sopra –
concernenti gli anni dal 2002 al 2005- che sono stati oggetto nel tempo di specifiche deliberazioni
commissariali.
ALLEGATO 1
CCNL 1998/2001 - COMPARTO SANITA' II biennio economico 2000 2001
Fondo art. 38 c. 3
per la
produttività collettiva per il miglioramento
dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali
ANNO 2002 (deliberazione 873 del 20/11/02 e 61 del 05/02/03)
Fondo al 31.12.2001
€ 401.166,07
Incremento nuove assunzioni anno 2001
€ 8.297,93
risparmio tempo parziale 2001 (20%)
€ 7.525,34
TOTALE
€ 416.989,34
Dec. 10% da traslare sull'art. 39
-€ 41.698,93
Dec. 5% da traslare sull'art. 39
-€ 20.849,47
Economie di gestione
€ 369.369,97
TOTALE
€ 723.810,91
23
CCNL 1998/2001 - COMPARTO SANITA' II biennio economico 2000 2001
Fondo art.
39
finanziamento dele fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione
professionale e dell'indennità professionale
specifica
ANNO 2002 (deliberazione 873 del 20/11/02 e 61 del 05/02/03)
Fondo al 31.12.2001
€ 1.025.386,72
art. 39 c.2
€ 59.667,45
art. 40 c. 1
€ 10.928,96
art. 3 c. 3 lettera a) (R.I.A. 2001)
€ 8.986,61
art. 3 c. 3 lettera a) (R.I.A. 2002)
€ 4.827,00
art. 3 c. 3 lettera b)
€ 37.786,05
art. 4 c. 1 (1,2% Monte Salari 1999)
€ 114.808,55
art. 4 c. 1 (0,4% Monte Salari 1999)
€ 38.269,52
TOTALE
€ 1.300.660,86
Traslazione da fondo ex art. 38 VII c. (10%)
€ 41.699,00
Traslazione da fondo ex art. 38 VII c. (5%)
€ 20.849,47
TOTALE
€ 1.363.209,33
24
CCNL 1998/2001 - COMPARTO SANITA'
Fondo
art. 38 CCNL 7.4.99, art. 3 CCNL 7.4.99 II biennio economico e art. 30 CCNL 19.04.04
per la produttività collettiva per il
miglioramento
dei servizi e per il
premio della qualità delle prestazioni individuali
ANNO 2003 (deliberazione 470 del 01/06/04)
Fondo al 31.12.2002
€ 723.810,91
Decurtazione "economie di gestione" (voce una tantum come da ordinanza -€ 369.369,97
Commissariale 2002)
Decurtazione risparmio tempo parziale (vd. Art. 30 c. 1, lett.c CCNL
-€ 7.525,34
19.04.04)
Incremento nuove assunzioni anno 2002
€ 16.349,39
Incremento nuove assunzioni anno 2003
€ 7.308,42
Risparmio tempo parziale 2002 (20%) (vd. Art. 30, c.3, lett.a) CCNL
19.04..04
Risparmio tempo parziale 2003 (20%) (vd. Art. 30, c.3, lett.a) CCNL
19.04..04
30% dell'incremento € 133,90 annue per dipendente in servizio al
31.12.2001 (vd. Art. 32 CCNL 19.04.04) pari a € 63.066,90
TOTALE
€ 7.890,59
€ 13.743,63
€ 18.920,07
€ 411.127,70
25
CCNL 1998/2001 - COMPARTO SANITA'
Fondo
art. 39 CCNL 7.4.99, art. 3 c.4 CCNL 7.4.99 e art. 31 CCNL
19.04.2004
finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di
qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica
ANNO 2003 (deliberazione 470 del 01/06/04)
Fondo al 31.12.2002
€ 1.363.209,33
art. 31, c. 2 lettera c) (R.I.A. personale cessato anno 2002)
€ 8.319,21
art. 31, c. 2 lettera c) (R.I.A. personale cessato anno 2003)
€ 14.745,42
art. 31, c. 3 incremento del nuovo valore attribuito alle fasce anno 2002
(01.01.2002-31.12.2002)
art. 31, c. 3 incremento del nuovo valore attribuito alle fasce anno 2003
(01.01.2003-31.12.2003)
art. 31, c.4 lett.a) incremento dal 1.1.2003 (dipendenti in servizio al
31.12.2001) € 2 per 13 mensilità per 471 dip. Al 31.12.2001 (attuaz. Art.
18 - passaggio inf.gen.)
art. 31, c. 4 lett.a) incremento dal 1.1.03 (dipendenti in servizio al
31.12.2001) € 4,05 per 13 mensilità per 471 dip. Al 31.12.01 (attuaz. Art.
19 lett. D) progressioni ruolo tecnico e amm.vo
art. 31, c. 5 lett.a) (differenze, in quanto nel fondo del 2002 erano già stati
caricati i dati del 1999) incremento differenza tra 1,2% monte salari annuo
1999 e 1,2% monte salari annuo 2001
art. 31, c. 5 lett. a) (differenze, in quanto nel fondo del 2002 erano già stati
caricati i dati del 1999) incremento differenza tra 0,4% monte salari annuo
1999 e 0,4% monte salari annuo 2001
art. 31, c. 5,lett.b) incremento IPS infermieri generici a decorrere 1.1.2003
(numero inf.generici 8 x € 516,46)
art. 31, c.5, lett.cC) incremento passaggio da D a DS personale con
indennità coordinamento (ex caposala e capotecnico) di prima applicazione
€ 19.434,00
€ 19.735,00
€ 12.246,00
€ 24.798,15
€ 16.400,56
€ 5.466,85
€ 4.131,68
€ 5.368,63
art. 39, c. 2 CCNL 7.4.99
€ 66.900,89
art. 40, c. 1 CCNL 7.4.99
€ 3.718,80
incremento indennità professionale specifica CCNL 20.9.01 tabella F (per € 14.874,00
Coll. Prof. Sanit. Tecnici di radiologia cat. D e DS in servizio al 31.12.02
numero tecnici 12 € 1.239,50)
70% dell'incremento € 133,90 annue per dipendente in servizio al
€ 44.146,83
31.12.2001 (vd. Art. 32 CCNL 19.04.04) pari a € 63.066,90
TOTALE
€ 1.623.495,35
CCNL 1998/2001 - COMPARTO SANITA'
art. 38 c. 1 CCNL 7/04/99, art. 3 c.1 CCNL 7/04/99 II biennio economico e art. 29 CCNL 19/04/04
Fondo
per i compensi di
26
lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
ANNO 2003 (deliberazione 470 del 01/06/04)
Fondo al 31.12.2002
€ 928.845,92
art. 38 c.2 CCNL 7.04.99 incremento pari 0,06% monte salari anno 1997
(€7.522.538)
decurtazione indennità rischio radiologico - vd art.5, 1-2 comma, CCNL
20.09.01, II biennio economico
art. 29, c.3 CCNL 19.04.04 incremento € 7,69x12 mensilitàx471 dip. In
servizio al 31.12.2001 (rideterminazione indennità)
art. 29, c.3 CCNL 19.04.04 incremento solo per anno 2002 € 1,16x12
mensilitàx471 dip. In servizio al 31.12.2001
art. 29, c.4, 1 capoverso CCNL 19.04.04 incremento dal 1.1.03, € 2,59x12
mensilitàx471 dip. In servizio al 31.12.2001 (ind.assist. domicil.)
€ 4.513,52
-€ 14.874,00
€ 43.463,88
€ 6.499,80
€ 14.638,68
art. 29, c.4, 2 capoverso CCNL 19.04.04 incremento dal 1.1.03, € 0,16x12 € 904,32
mensilitàx471 dip. In servizio al 31.12.2001 (indennità SERT)
TOTALE
€ 983.992,12
CCNL 2002/2005 - COMPARTO SANITA' II biennio economico 2002 - 2003
Fondo art. 38 CCNL 7/04/99 II biennio economico e art. 30
CCNL 19/04/04
27
per la produttività collettiva per il
miglioramento
premio della qualità delle prestazioni individuali
dei servizi e per il
ANNO 2004 (deliberazione 935 del 01/12/04)
Fondo al 31.12.2003
€ 411.127,70
Incremento nuove assunzioni anno 2004
€ 0,00
decurtazione part-time 2002-2003
-€ 21.634,22
Risparmio tempo parziale 2004 (20%)
€ 19.596,06
TOTALE
€ 409.089,54
CCNL 2002/2005 - COMPARTO SANITA' II biennio economico 2002 2003
Fondo art. 39 CCNL 7/04/99, art. 3 c. 4 CCNL
7/04/99 II biennio economico e art. 31 CCNL
19/04/04
finanziamento dele fasce retributive, delle posizioniorganizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione
professionale e dell'indenità professionale specifica
ANNO 2004 (deliberazione 935 del 01/12/04)
Fondo al 31.12.2003
€ 1.623.495,35
art. 39 c.2
€ 92.162,48
art. 40 c. 1
€ 27.601,06
art. 40 c. 1 anno 2003
€ 14.884,93
art. 3 c. 3 lettera a) (R.I.A. 2004)
€ 17.004,04
TOTALE
€ 1.775.147,86
CCNL 2002/2005 - COMPARTO SANITA' II biennio economico 2002 2003
Fondo art. 38 c. 1 CCNL 7/04/99, art. 3 c.1 CCNL
7/04/99 II biennio economico e art. 29 CCNL
19/04/04
per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
28
ANNO 2004 (deliberazione 935 del 01/12/04)
Fondo al 31.12.2003
€ 983.992,12
Incremento nuove assunzioni anno 2004
€ 0,00
decurtazione voce art. 29 c. 3 CCNL 19.04.04 prevista solo per l'anno 2002 -€ 6.499,80
TOTALE
€ 977.492,32
CCNL 2002/2005 - COMPARTO SANITA'
art. 30 CCNL
19/04/04
per la produttività collettiva per il
miglioramento
premio della qualità delle prestazioni individuali
Fondo
dei servizi e per il
ANNO 2005 (deliberazione 454 del 31/05/05)
Fondo al 31.12.2004
€ 409.089,54
Incremento nuove assunzioni anno 2004
€ 0,00
decurtazione part-time 2004
-€ 19.596,06
Risparmio tempo parziale 2005 (20%)
€ 20.453,17
TOTALE
€ 409.946,65
CCNL 2002/2005 - COMPARTO SANITA'
art. 31 CCNL 19/04/04
Fondo
finanziamento dele fasce retributive, delle
posizioniorganizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indenità professionale
specifica
ANNO 2005 (deliberazione 454 del 31/05/05)
Fondo al 31.12.2004
€ 1.775.147,86
art. 31 c. 2 (R.I.A. 2004)
€ 12.376,19
art. 31 c. 2 (R.I.A. 2005)
€ 9.192,68
29
art. 40 c. 1
€ 25.906,98
TOTALE
€ 1.822.623,71
CCNL 2002/2005 - COMPARTO SANITA'
Fondo
art. 29 CCNL
19/04/04
per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
ANNO 2005 (deliberazione 454 del 31/05/05)
Fondo al 31.12.2003
€ 977.492,32
Incremento nuove assunzioni anno 2004
€ 0,00
TOTALE
€ 977.492,32
ALLEGATO 2
Permessi retribuiti
A domanda del dipendente i permessi retribuiti sono concessi, nell’anno, per i seguenti casi da documentare:
o
o
o
o
limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove conseguenti alla partecipazione a concorsi ed esami
ovvero per aggiornamento professionale facoltativo comunque connesso all’attività di servizio fino ad
un massimo di giorni 8;
lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado (genitori, figli, nonni, nipoti in linea retta,
fratelli e sorelle) ed affini entro il primo grado (suoceri, generi, nuore) giorni 3 consecutivi per evento;
particolari motivi personali o familiari, compresa la nascita di figli, giorni 3;
matrimonio giorni 15 consecutivi.
Gli anzidetti permessi possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati
agli effetti dell’anzianità di servizio.
Sotto il profilo del trattamento economico, durante i predetti periodi compete l’intera retribuzione di cui alle lettere
a-e ed i dell’art. 32, comma 1, del CCNL Comparto del 7.4.99 (trattamento economico iniziale, indennità integrativa
speciale, RIA, fascia retributiva superiore, indennità professionale specifica, indennità di funzione). I permessi di cui
30
all’art. 33, commi 2 e 31, L. 5.2.1992 n. 104, non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti fissati per i
permessi retribuiti e non riducono le ferie.
Il dipendente ha altresì diritto, ricorrendone le condizioni, ai seguenti altri permessi retribuiti, comunque
denominati, previsti da specifiche disposizioni di legge:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
donazioni di sangue (art. 1 L. 584/67; artt. 13 e 14 L. 107/90)
Permessi amministratori locali (art. 4 L. 816/85)
Tutela maternità e paternità (artt. 14, 39-52 D.Lgs. 151/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in
materia)
Permessi sindacali (artt 8-13 del CCNQ del 7.7.98)
Incarichi elettorali (art. 11 L. 53/90)
Esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle corti d’assise (L. 287/51, L. 74/78, D.Lgs. 273/89)
Testimone (R.D. 1043/23)
Visite mediche obbligatorie (art. 24 DPR 384/90, art. 68 DPR 3/57)
150 ore diritto allo studio (art. 22 del CCNL integrativo del 20.9.2001)
Rappresentante per la sicurezza (art. 19 D.Lgs 626/94)
Attività di volontariato (art. 10 DPR 613/94, art. 17 L. 266/91)
ALLEGATO 3
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PERMANENTE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI
La valutazione in ambito aziendale va intesa come strumento semplice, coerente con i ruoli ed i profili
professionali, oggettivo, diffuso ed accettato per:
•
•
•
•
chiarire e migliorare i rapporti tra i collaboratori ed i propri responsabili;
pianificare la gestione e lo sviluppo delle risorse umane;
valorizzare le persone in termini di progressione di carriera;
correlare interventi economici a prestazioni effettive.
E’ necessario pertanto sottolineare i seguenti aspetti:
1. La valutazione deve riferirsi agli obiettivi e alle finalità dell’Istituto: il procedimento di valutazione delle
prestazioni dei dipendenti deve inserirsi ed essere parte integrante del più complesso sistema di monitoraggio
dell’attuazione degli obiettivi e dei progetti dell’Istituto, affidati ai singoli dirigenti, al fine di garantire
univocità di indirizzi e garanzia dell’efficace perseguimento di quegli obiettivi e finalità.
2. Autovalutazione: la persona deve essere protagonista del procedimento di valutazione che la riguarda. E’
pertanto opportuno che questo sia avviato da un giudizio che ciascun dipendente effettuerà sul proprio operato
e rispetto al quale i responsabili debbono confrontarsi, motivando in maniera pertinente gli scostamenti di
giudizio.
3. La valutazione deve essere comunicata e discussa: perché le ricadute della valutazione individuale sui
comportamenti delle persone nell’ambito dell’organizzazione siano positive, è indispensabile la maggiore
trasparenza e condivisione (tra valutato e valutatore) del giudizio; pertanto, prima che la valutazione sia
formalmente attribuita, il valutatore deve discutere con il valutato i singoli elementi di giudizio con approccio
disponibile al mutamento e con atteggiamento volto non tanto e non solo alla valutazione dell’operato passato,
quanto alla individuazione dei fattori critici e delle possibilità di miglioramento e sviluppo futuro.
4. La valutazione deve essere intesa come momento di crescita: deve essere strumento di rilevazione di
eventuali lacune formative, consentendo in tal modo una accurata definizione di percorsi formativi
individualizzati, effettivamente volti alla crescita professionale delle persone.
CRITERI SPECIFICI PER LA VALUTAZIONI
per i passaggi alla prima, seconda e terza fascia retributiva
Per l’espletamento delle selezioni possono essere attribuiti 100 punti così ripartiti:
31
Categorie A – B e B livello Bs:
Attività ed esperienza maturata max. punti 70
Curriculum formativo professionale e culturale max. punti 10
Giudizio valutativo
max. punti 20
Categoria C:
Attività ed esperienza maturata max. punti 60
Curriculum formativo professionale e culturale max. punti 15
Giudizio valutativo
max. punti 25
Segue ALLEGATO 3
Categoria D e D livello Ds:
Attività ed esperienza maturata max. punti 50
Curriculum formativo professionale e culturale max. punti 17
Giudizio valutativo
max. punti 33
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Categoria A – B e B livello Bs:
Attività ed esperienza maturata, max punti 70:
•
•
Punti 2,00 per anno, per attività svolta nel profilo di appartenenza in Ospedali per Malattie Infettive. Stesso
punteggio per il personale trasferito presso l’Istituto Spallanzani dall’ex Azienda Ospedaliera San Camillo –
Forlanini;
Punti 1,50 per anno, per attività prestata nel profilo di appartenenza presso altre strutture pubbliche o private.
I suddetti punteggi sono ridotti del 20% per servizi prestati nella categoria immediatamente inferiore o in altri
profili della stessa categoria.
Curriculum formativo professionale e culturale max. punti 10:
•
•
•
•
Punti 2,00, fino ad un massimo di punti 6, per specializzazioni o diplomi ottenuti con l’espletamento di esame
finale, inerenti alle attività istituzionali dell’Istituto, non necessari come requisito di accesso;
Punti 2,50, fino ad un massimo di punti 7,50 per corsi di aggiornamento specifici (ex lege 135/90 e
“paralleli”);
Punti 1,00 fino ad un massimo di punti 2 per altri corsi con esame finale;
Punti 0,10, fino ad un massimo di punti 1 per altri corsi, convegni, congressi, ecc..
32
Giudizio valutativo, max. punti 20:
Secondo i criteri previsti nell’allegato.
Categoria C:
Attività ed esperienza maturata max punti 60:
•
•
Punti 2,00 per anno, per attività svolta nel profilo di appartenenza in Ospedali per Malattie infettive. Stesso
punteggio per il personale trasferito presso l’Istituto Spallanzani dall’ex Azienda Ospedaliera San Camillo –
Forlanini;
Punti 1,50 per anno, per attività svolta nel profilo di appartenenza presso altre strutture pubbliche o private;
I suddetti punteggi sono ridotti del 20% per servizi prestati nella categoria immediatamente inferiore o in altri
profili della stessa categoria.
Curriculum formativo professionale e culturale max punti 15:
•
Punti 2,00, fino ad un massimo di punti 6 per specializzazioni o diplomi ottenuti con l’espletamento di esame
finale, inerenti alle attività istituzionali dell’Istituto, non necessari come requisito di accesso;
•
Punti 2,50, fino ad un massimo di punti 7,50 per corsi di aggiornamento specifici (ex lege 135/90 e
“paralleli”);
•
Punti 1,00 fino ad un massimo di punti 2, per altri corsi con esame finale;
•
Punti 0,10, fino ad un massimo di punti 1 per altri corsi, convegni, congressi, ecc.,.
Giudizio valutativo, max punti 25:
Secondo i criteri previsti nell’allegato.
Categoria D e D livello Ds:
Attività ed esperienza maturata max punti 50:
•
Punti 1,20 per anno, per attività svolta nel profilo di appartenenza in Ospedali per Malattie infettive. Stesso
punteggio per il personale trasferito presso l’Istituto Spallanzani dall’ex Azienda Ospedaliera San Camillo –
Forlanini;
Segue ALLEGATO 3
•
Punti 0,90 per anno, per attività svolta nel relativo profilo presso altre strutture pubbliche o private;
I suddetti punteggi vengono ridotti del 20% per servizi prestati nella categoria immediatamente inferiore o in altri
profili della stessa categoria.
Curriculum formativo professionale e culturale max punti 17:
33
•
Punti 5: diploma di laurea, non necessario come requisito di accesso;
•
Punti 2,00, fino ad un massimo di punti 6 per specializzazioni o diplomi ottenuti con l’espletamento di esame
finale, inerenti alle attività istituzionali dell’Istituto, non necessari come requisito di accesso;
•
Punti 2,50, fino ad un massimo di punti 7,50 per corsi di aggiornamento specifici (ex lege 135/90 e
“paralleli”);
•
Punti 1,00 fino ad un massimo di punti 2 per altri corsi con esame finale;
•
Punti 0,10, fino ad un massimo di punti 1 per altri corsi, convegni, congressi, ecc..
Giudizio valutativo max punti 33:
Secondo i criteri previsti nell’allegato.
CRITERI SPECIFICI PER LA VALUTAZIONI
per i passaggi alla quarta e quinta fascia retributiva (la quinta fascia è prevista solo per la cat. D
e cat. D – livello Ds)
Per l’espletamento delle selezioni possono essere attribuiti 100 punti così ripartiti:
Categorie A – B e B livello Bs:
Attività ed esperienza maturata max. punti 60
Curriculum formativo professionale e culturale max. punti 10
Giudizio valutativo
max. punti 30
Categoria C:
Attività ed esperienza maturata max. punti 50
Curriculum formativo professionale e culturale max. punti 15
Giudizio valutativo
max. punti 35
Categoria D e D livello Ds:
Attività ed esperienza maturata max. punti 40
Curriculum formativo professionale e culturale max. punti 20
Giudizio valutativo
max. punti 40
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
34
Categoria A – B e B livello Bs:
Attività ed esperienza maturata, max punti 60:
•
•
Punti 2,00 per anno, per attività svolta nel profilo di appartenenza in Ospedali per Malattie Infettive. Stesso
punteggio per il personale trasferito presso l’Istituto Spallanzani dall’ex Azienda Ospedaliera San Camillo –
Forlanini;
Punti 1,50 per anno, per attività svolta nel profilo di appartenenza presso altre strutture pubbliche o private.
I suddetti punteggi sono ridotti del 20% per servizi prestati nella categoria immediatamente inferiore o in altri
profili della stessa categoria.
Curriculum formativo professionale e culturale max. punti 10:
•
•
Punti 2,00, fino ad un massimo di punti 6, per specializzazioni o diplomi ottenuti con l’espletamento di esame
finale, inerenti alle attività istituzionali dell’Istituto, non necessari come requisito di accesso;
Punti 2,50, fino ad un massimo di punti 7,50 per corsi di aggiornamento specifici (ex lege 135/90 e
“paralleli”);
Segue ALLEGATO 3
•
•
Punti 1,00 fino ad un massimo di punti 2 per altri corsi con esame finale;
Punti 0,10, fino ad un massimo di punti 1 per altri corsi, convegni, congressi, ecc..
Giudizio valutativo, max. punti 30:
Secondo i criteri previsti nell’allegato.
Categoria C:
Attività ed esperienza maturata, max punti 50:
•
•
Punti 2,00 per anno, per attività svolta nel profilo di appartenenza in Ospedali per Malattie Infettive. Stesso
punteggio per il personale trasferito presso l’Istituto Spallanzani dall’ex Azienda Ospedaliera San Camillo –
Forlanini;
Punti 1,50 per anno, per attività svolta nel profilo di appartenenza presso altre strutture pubbliche o private.
I suddetti punteggi sono ridotti del 20% per servizi prestati nella categoria immediatamente inferiore o in altri
profili della stessa categoria.
Curriculum formativo professionale e culturale max. punti 15:
•
•
•
•
Punti 2,00, fino ad un massimo di punti 6, per specializzazioni o diplomi ottenuti con l’espletamento di esame
finale, inerenti alle attività istituzionali dell’Istituto, non necessari come requisito di accesso;
Punti 2,50, fino ad un massimo di punti 7,50 per corsi di aggiornamento specifici (ex lege 135/90 e
“paralleli”);
Punti 1,00 fino ad un massimo di punti 2 per altri corsi con esame finale;
Punti 0,10, fino ad un massimo di punti 1 per altri corsi, convegni, congressi, ecc..
35
Giudizio valutativo, max punti 35:
Secondo i criteri previsti nell’allegato.
Categoria D – Ds:
Attività ed esperienza maturata, max punti 40:
•
•
Punti ,20 per anno, per attività svolta nel profilo di appartenenza in Ospedali per Malattie Infettive. Stesso
punteggio per il personale trasferito presso l’Istituto Spallanzani dall’ex Azienda Ospedaliera San Camillo –
Forlanini;
Punti 0,90 per anno, per attività svolta nel relativo profilo presso altre strutture pubbliche o private.
I suddetti punteggi sono ridotti del 20% per servizi prestati nella categoria immediatamente inferiore o in altri
profili della stessa categoria.
Curriculum formativo professionale e culturale max. punti 15:
•
•
•
•
•
Punti 5,00, per diploma di laurea non necessario come requisito di accesso;
Punti 2.00, fino ad un massimo di punti 6.00 per specializzazioni o diplomi ottenuti con l’espletamento di
esame finale, inerenti alle attività istituzionali dell’Istituto non necessari come requisito di accesso;
Punti 2,50, fino ad un massimo di punti 7,50 per corsi di aggiornamento specifici (ex lege 135/90 e
“paralleli”);
Punti 1,00 fino ad un massimo di punti 2 per altri corsi con esame finale;
Punti 0,10, fino ad un massimo di punti 1 per altri corsi, convegni, congressi, ecc..
Giudizio valutativo max punti 40:
Secondo i criteri previsti nell’allegato.
_________________________________
Il passaggio nelle varie fasce avviene con decorrenza 1 gennaio di ogni anno, sulla base dei criteri specifici sopra
indicati, previo apposito avviso al personale e per un numero di dipendenti compatibile con le risorse del fondo
disponibile.
Il numero delle unità di personale per il quale viene effettuata la selezione per passaggi relativi alla progressione
economica orizzontale, è stabilito di volta in volta con la RSU in relazione alle risorse disponibili.
segue ALLEGATO 3
CRITERI DI APPLICAZIONE DEL GIUDIZIO VALUTATIVO
Il periodo preso in esame da parte del responsabile deve essere ritenuto sufficiente per poter esprimere i giudizi
valutativi.
I criteri di valutazione vengono stabiliti secondo una progressione di attribuzione di punti basata su tre fattori per
ciascuna categoria. A ciascun fattore viene attribuito, come da schede allegate, un peso variabile, la cui somma
costituisce il punteggio di valutazione finale.
36
SOGGETTI DEPUTATI ALLE VALUTAZIONI
•
•
•
•
Personale del ruolo sanitario: Capo sala o Capo tecnico (In presenza di Capo Sala o Capo Tecnico facente
funzioni, le schede di valutazione dovranno essere controfirmate dal Responsabile della relativa U.O. )
Capo sala: Dirigente del SAI
Capo tecnici: Dirigente del STDR
Personale del ruolo tecnico e amministrativo: Dirigente o responsabile della struttura di appartenenza.
PROCEDURA DI VALUTAZIONE
o
o
o
Il responsabile incaricato di effettuare la valutazione dovrà compilare la relativa scheda scegliendo –
tra le varie opzioni – quella che meglio si attaglia alla descrizione della qualità lavorativa del
dipendente. Dovrà poi, nello spazio dedicato alla valutazione, effettuare un giudizio personalizzato
dell’impegno e delle capacità del dipendente, non limitandosi alla dicitura “sufficiente” o
“insufficiente” o simili.
Il citato responsabile, dopo aver compilato la scheda di cui sopra, convoca il dipendente per un
colloquio e procede a illustrare il giudizio espresso;
Il dipendente sottoscrive la scheda di valutazione per presa visione. Tale sottoscrizione non equivale
ad accettazione.
CONTESTAZIONE DELLE VALUTAZIONI ESPRESSE
Qualora dipendente non condivida la valutazione espressa dal proprio responsabile dovrà farlo immediatamente
presente allo stesso durante lo svolgimento del suddetto colloquio.
Ove il responsabile non ritenga di modificare il giudizio espresso e l’eventuale disaccordo permanga, il dipendente
potrà presentare osservazioni scritte ad una apposita commissione di verifica, potendo altresì chiedere di essere sentito
personalmente.
La commissione di verifica sarà composta come segue:
per il personale del ruolo sanitario:
- Direttore Sanitario (o suo delegato)
- Dirigente della U.O. interessata (o suo delegato)
- Dirigente del SAI o del STDR (per competenza)
- Coordinatore della R.S.U (o suo delegato componente della RSU).
per il personale del ruolo tecnico e amministrativo:
- Direttore amministrativo (o suo delegato)
- Dirigente della U.O. interessata (o suo delegato)
- Coordinatore della R.S.U (o suo delegato componente della RSU).
La commissione di verifica dovrà esaminare la scheda di valutazione e avrà la possibilità – ove necessario – di ascoltare
personalmente il dipendente interessato. La suddetta commissione dovrà stabilire se confermare il giudizio espresso
nella scheda esaminata o modificarlo in tutto o in parte. Dell’incontro della commissione sarà redatto apposito verbale.
37
La commissione di verifica dovrà decidere sul giudizio appellato entro trenta giorni dalla richiesta del dipendente.
Il giudizio della commissione di verifica non è ulteriormente appellabile.
Segue ALLEGATO 3
CRITERI DI VALUTAZIONE
1. Impegno lavorativo
Cat. A - B - Bs - C - D - Ds
a. Svolge i compiti assegnati con fatica, con minima attenzione e scarsa dedizione.
b. Porta a termine i compiti assegnati, con sufficiente attenzione, precisione e dedizione, rispetto ai
termini prescritti.
c. Compie sempre con attenzione, dedizione e precisione i compiti assegnati, nei termini prescritti.
2. Qualità della prestazione
Cat. A - B - Bs - C - D - Ds
a. Di scarso livello rispetto alle mansioni da svolgere
b. Sufficientemente rispondente alle mansioni da svolgere
c. Ampiamente soddisfacente, non strettamente limitata alle mansioni da svolgere ma tesa ad un costante
miglioramento.
3. Adattamento cambiamenti organizzativi
Cat. C – D - Ds
a) Poco sensibile ai cambiamenti, cerca di mantenere rigidamente il ruolo assegnato
b. E’ attento alle modifiche organizzative che possono coinvolgerlo direttamente.
c) E’ attento agli eventi organizzativi, che direttamente o indirettamente possono coinvolgerlo. Si
adatta senza difficoltà alle novità di volta in volta individuate, collabora fattivamente per il
miglioramento dell’organizzazione.
4. Orientamento verso l’Utente
Cat. A - B - Bs - C - D - Ds
a) Rivolge scarsa attenzione alle esigenze dell’utente. Poco cortese.
b) Si preoccupa di realizzare il compito assegnato con attenzione prevalente alle esigenze interne
organizzative.
38
c) Nel realizzare il compito assegnato, tiene in considerazione sia le esigenze dell'organizzazione che
le aspettative e le esigenze dell'utente, operando con attenzione e cortesia.
5. Grado di coinvolgimento nei processi aziendali
Cat. D - Ds
a. Si limita a eseguire i compiti assegnati, senza cercare di coordinarsi con colleghi e superiori.
b. Si coinvolge nei processi aziendali solo se direttamente interessato e sollecitato.
c. Mantiene costanti collegamenti con colleghi e dirigenti per la verifica della coerenza del proprio
operato con gli obiettivi definiti. Cerca costantemente il lavoro di équipe.
6. Iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative/migliorative
Cat. D - Ds
a) Si limita ad eseguire i compiti assegnati.
b) Nel realizzare i compiti assegnati, si preoccupa di rispettare regole e procedure già definite.
c ) Nel realizzare i compiti assegnati, si preoccupa di verificare il rispetto delle procedure esistenti
per raggiungere l'obiettivo definito; qualora riscontri delle problematiche o delle incoerenze, si occupa
attivamente della loro soluzione in collegamento con colleghi e dirigenti.
7. Capacità di gestione progetti/processi
Cat. D - Ds
a. Nella conduzione di un progetto, non si preoccupa di invadere competenze professionali di altri
partecipanti, di uguale o diverso profilo; non controlla tempi e fasi del raggiungimento dell’obiettivo;
Segue ALLEGATO 3
b. Nella conduzione di un progetto, si occupa di gestire il coordinamento delle diverse professionalità
coinvolte e di controllare le risorse impiegate, a consuntivo, ricorrendo frequentemente ai superiori
per indicazioni.
c. Nella conduzione di un progetto, si occupa autonomamente del coordinamento delle diverse
professionalità coinvolte, controlla per fasi il processo, verifica costantemente l’impiego delle risorse
e si tiene in costante collegamento con colleghi e dirigenti, prospettando soluzioni autonome ai
problemi riscontrati.
8. Capacità di tutoring e didattica
Cat. D - Ds
a. Si occupa dell’aspetto formale della professionalità guidata suggerendo momenti didattici esterni.
39
b. Affida compiti progressivamente complessi e organizza momenti di didattica all'interno dell'unità
operativa.
c. Affida compiti progressivamente complessi, verificando con l’interessato gli obiettivi formativi
raggiunti, svolgendo direttamente attività didattica e formativa all'interno dell’unità operativa.
9. Capacità di gestione dei conflitti
Cat. Bs - D - Ds
a. Nell'attività di coordinamento e di gestione di competenza, spesso viene coinvolto in problemi di
conflitto di competenze e/o tra persone.
b. Nell'attività di coordinamento e di gestione di competenza, tende a risolvere i conflitti di competenza
e/o tra persone, adoperandosi attivamente e personalmente per la loro soluzione mediata e
consensuale.
c. Nell'attività di coordinamento e di gestione di competenza, cerca di prevenire i conflitti ricercando la
condivisione di regole e valori di comportamento e degli obiettivi comuni.
10. Capacità professionali
(per tutte le categorie, tutti i livelli, tutti i profili)
10.1 Comportamento a fronte di errori propri
a) Accetta passivamente la correzione dei propri errori.
b) Accetta con un processo di critica attiva la correzione dei propri errori.
c) Utilizza i propri errori per migliorare.
10.2 Comportamento di fronte alle procedure/protocolli in atto
a) Non sempre li applica.
b) Li accetta passivamente.
c) Li conosce, li applica e li trasmette agli altri.
10.3 La collaborazione interdisciplinare
a) Non ha relazioni al di fuori della U.O. di appartenenza.
b) Ha relazioni efficaci anche al di fuori della propria U.O.
c) Sviluppa, ricerca relazioni professionali e le sottopone a verifica.
10.4 Introduzione di novità metodologiche e tecniche
a) Accetta passivamente l'inserimento di nuove metodiche.
b) Accetta le nuove metodiche e le applica con intelligenza.
40
c) Tende a introdurre nuove tecniche e contribuisce alla verifica critica.
10.5
Aggiornamento
a) Non appare interessato ai problemi dell'aggiornamento.
b) Partecipa ai momenti di aggiornamento.
c) Partecipa ai colleghi e diffonde quanto di nuovo ha imparato.
Segue ALLEGATO 3
10.6 Comportamento di fronte agli imprevisti
a) Svolge i compiti assegnati e si rapporta passivamente al collega o al dirigente.
b) Svolge con spirito di intelligente collaborazione le funzioni.
c) Affronta con padronanza casi imprevisti adottando soluzioni opportune, mettendosi in
collegamento con altri per ricercare soluzioni.
______________________________
41
ALLEGATO 3A
Scheda per applicazione art. 35 C.C.N.L. 1998/2001
ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
LAZZARO SPALLANZANI
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Unità Operativa
……………………………………………………
…
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………….
Profilo …………………………………………………………………… Categoria
………………..
1.
a
b
c
2.
a
b
c (per tutte le categorie e profili)
3.
a
b c
(per le categorie C, D, Ds )
4.
a
b
(per tutte le categorie e profili)
c
(per tutte le categorie e profili)
42
5.
a
b
c (per le categorie D, Ds )
6.
a
b
c
(per le categorie D, Ds )
7.
a
b
c
(per le categorie D, Ds )
8.
a
b
c
(per le categorie D, Ds )
9.
a
b
c
(per le categorie Bs, D, Ds)
10. Per tutte le categorie, livelli, profili:
10.1
a
b
c
10.2
a
b
c
10.3
a
b
c
10.4
a
b
c
10.5
a
b
c
10.6
a
b
c
N.B.. Segnare con una X la casella corrispondente alla lettera che si vuole assegnare
Segue ALLEGATO 3A
Valutazione:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Firma del Responsabile
_____________________________
Data ……………………………
43
Firma del dipendente per presa visione ___________________________________
ALLEGATO 3B
Scheda per applicazione art. 35 C.C.N.L. 1998/2001
per i passaggi alla prima, seconda e terza fascia retributiva
Punteggi per l’applicazione del giudizio valutativo
44
Categoria A – B
Max. punti 20
1. a 1
b
3
c
5
(per tutte le categorie e profili)
2. a 1
b
3
c
5
(per tutte le categorie e profili)
3. a _//////__
4. a 1
b _///////_
b
c _////// _ (per le categorie C, D, Ds )
3
c
4
(per tutte le categorie e profili)
5. a _////// __
b __//////_ c _//////__ (per le categorie D, Ds )
6. a _/////// _
b _////////_ c _/////___ (per le categorie D, Ds )
7. a _//////__
b _/////// _ c _///////_ (per le categorie D, Ds )
8. a _//////__
b _/////// _ c _//////// (per le categorie D, Ds )
9. a _/////// _
b _//////// _ c _////////_ (per le categorie Bs, D, Ds)
10. Per tutte le categorie, livelli, profili:
10.1 a 0,10
b
0,50
c
1
10.2 a 0,10
b
0,50
c
1
10.3 a 0,10
b
0,50
c
1
10.4 a 0,10
b
0,50
c
1
10.5 a 0,10
10.6 a 0,10
b
b
0,50
0,50
c
c
1
1
segue ALLEGATO 3B
Categoria B livello Bs
Max. punti 20
45
1.
a
1
b
3
c
5
(per tutte le categorie e profili)
2.
a
1
b
3
c
5
(per tutte le categorie e profili)
3.
a _///////// b _////////// c _/////////// (per le categorie C, D, Ds )
4.
a
5.
a _////////// b _////////// c _////////
(per le categorie D, Ds )
6.
a ////////// b _////////// c _////////
(per le categorie D, Ds )
7.
a _/////////
b _/////////// c _/////////
(per le categorie D, Ds )
8.
a //////////_ b _////////// c _////////
(per le categorie D, Ds )
1
9. a 0,10
b
b
3
4
c
0,50
c
(per tutte le categorie e profili)
1
(per le categorie Bs, D, Ds)
10. Per tutte le categorie, livelli, profili:
10.1
a
0,10
b
0,50
c
1
10.2
a
0,10
b
0,50
c
1
0,50
c
1
10.3
a
0,10
b
10.4
a
0,10
b
0,50
c
1
10.5
a
0,10
b
0,50
c
1
10.6
a
0,10
b
0,50
c
1
segue ALLEGATO 3B
Categoria C
Max. punti 25
46
1.
a
1
b
3
c
5
(per tutte le categorie e profili)
2.
a
1
b
3
c
5
(per tutte le categorie e profili)
3.
a
1
b
3
c
4
(per le categorie C, D, Ds )
4.
a
1
b
3
c
5
(per tutte le categorie e profili)
5.
a _///////// b _////////
c _////////
6.
a _///////// b _////////
c _////////
(per le categorie D, Ds )
7.
a _///////// b _////////
c _////////
(per le categorie D, Ds )
8.
a _///////// b _////////
c _////////
(per le categorie D, Ds )
9.
a _///////// b _////////
c _////////
(per le categorie Bs, D, Ds)
(per le categorie D, Ds )
10. Per tutte le categorie, livelli, profili:
10.1
a
0,10
b
0,50
c1
10.2
a
0,10
b
0,50
c1
10.3
a
0,10
b
0,50
10.4
a
0,10
b
0,50
c1
10.5
a
0,10
b
0,50
c1
10.6
a
0,10
b
0,50
c1
c1
Segue ALLEGATO 3B
Categoria D e D livello Ds
Max. punti 33
47
1.
a
1
b
2
c
3
(per tutte le categorie e profili)
2.
a
1
b
2
c
3
(per tutte le categorie e profili)
3.
a
1
b
2
c
3
(per le categorie C, D, Ds )
4.
a
1
b
2
c
3
(per tutte le categorie e profili)
5.
a
1
b
2
c
3
(per le categorie D, Ds )
6.
a
1
b
2
c
3
(per le categorie D, Ds )
7.
a
1
b
2
c
3
(per le categorie D, Ds )
8.
a
1
b
2
c
3
1
b
2
c
3
9.
a
(per le categorie D, Ds )
(per le categorie Bs, D, Ds)
10. Per tutte le categorie, livelli, profili:
10.1
a
0,10
b
0,50
c
1
10.2
a
0,10
b
0,50
c
1
10.3
a
0,10
b
0,50
c
1
10.4
a
0,10
b
0,50
c
1
10.5
a
0,10
b
0,50
c
1
10.6
a
0,10
b
0,50
c
1
ALLEGATO 3C
Scheda per applicazione art. 35 C.C.N.L. 1998/2001
per i passaggi alla quarta e quinta fascia retributiva
Punteggi per l’applicazione del giudizio valutativo
48
Categoria A – B
Max. punti 30
1. a 2
b
4
c
6
(per tutte le categorie e profili)
2. a 2
b
4
c
6
(per tutte le categorie e profili)
3. a _//////__
4. a 2
b _///////_
b
c _////// _ (per le categorie C, D, Ds )
4
c
6
(per tutte le categorie e profili)
5. a _////// __
b __//////_ c _//////__ (per le categorie D, Ds )
6. a _/////// _
b _////////_ c _/////___ (per le categorie D, Ds )
7. a _//////__
b _/////// _ c _///////_ (per le categorie D, Ds )
8. a _//////__
b _/////// _ c _//////// (per le categorie D, Ds )
9. a _/////// _
b _//////// _ c _////////_ (per le categorie Bs, D, Ds)
10. Per tutte le categorie, livelli, profili:
10.1 a 0,75
b
1
c
2
10.2 a 0,75
b
1
c
2
10.3 a 0,75
b
1
c
2
10.4 a 0,75
b
1
c
2
10.5 a 0,75
10.6 a 0,75
b
b
1
1
c
c
2
2
segue ALLEGATO 3C
Categoria B livello Bs
Max. punti 30
49
1.
a
2
b
4
c
6
(per tutte le categorie e profili)
2.
a
2
b
4
c
6
(per tutte le categorie e profili)
3.
a _///////// b _////////// c _/////////// (per le categorie C, D, Ds )
4.
a
5.
a _////////// b _////////// c _////////
(per le categorie D, Ds )
6.
a ////////// b _////////// c _////////
(per le categorie D, Ds )
7.
a _/////////
b _/////////// c _/////////
(per le categorie D, Ds )
8.
a //////////_ b _////////// c _////////
(per le categorie D, Ds )
2
9. a 0,25
b
b
4
6
c
0,50
c
(per tutte le categorie e profili)
1
(per le categorie Bs, D, Ds)
10. Per tutte le categorie, livelli, profili:
10.1
a
0,75
b
1
c
2
10.2
a
0,75
b
1
c
2
10.3
a
0,25
b
0,50
1
c
10.4
a
0,75
b
1
c
2
10.5
a
0,75
b
1
c
2
10.6
a
0,75
b
1
c
2
Segue ALLEGATO 3C
Categoria C
Max. punti 35
50
1.
a
2
b
4
c
6
(per tutte le categorie e profili)
2.
a
2
b
4
c
6
(per tutte le categorie e profili)
3.
a
2
b
4
c
6
(per le categorie C, D, Ds )
4.
a
2
b
4
c
6
(per tutte le categorie e profili)
5.
a _///////// b _////////
c _////////
6.
a _///////// b _////////
c _////////
(per le categorie D, Ds )
7.
a _///////// b _////////
c _////////
(per le categorie D, Ds )
8.
a _///////// b _////////
c _////////
(per le categorie D, Ds )
9.
a _///////// b _////////
c _////////
(per le categorie Bs, D, Ds)
(per le categorie D, Ds )
10. Per tutte le categorie, livelli, profili:
10.1
a
0,75
b
1
c2
10.2
a
0,75
b
1
c2
10.3
a
0,25
b
0,50
c1
10.4
a
0,75
b
1
c2
10.5
a
0,75
b
1
c2
10.6
a
0,75
b
1
c2
Segue ALLEGATO 3C
Categoria D e D livello Ds
Max. punti 40
51
1.
a
1
b
2
c
3
(per tutte le categorie e profili)
2.
a
1
b
2
c
3
(per tutte le categorie e profili)
3.
a
1
b
2
c
3
(per le categorie C, D, Ds )
4.
a
1
b
2
c
3
(per tutte le categorie e profili)
5.
a
1
b
2
c
3
(per le categorie D, Ds )
6.
a
1
b
2
c
4
(per le categorie D, Ds )
7.
a
1
b
2
c
3
(per le categorie D, Ds )
8.
a
1
b
2
c
3
1
b
2
c
3
9.
a
(per le categorie D, Ds )
(per le categorie Bs, D, Ds)
10. Per tutte le categorie, livelli, profili:
10.1
a
0,75
b
1
2
10.2
a
0,10
b
0,50
c
2
10.3
a
0,10
b
0,50
c
2
10.4
a
0,10
b
0,50
c
2
10.5
a
0,10
b
0,50
c
2
10.6
a
0,10
b
0,50
c
2
c
ALLEGATO 4
ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
“LAZZARO SPALLANZANI”
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
52
Via Portuense n. 292 – 00149 – Roma - C.F. E P. IVA 05080991002
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI
RELATIVI AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO
(art. 10, comma 9, CCNL comparto II biennio economico 2000 - 2001
ART. 1
A decorrere dal 1 settembre 2001, l’attribuzione delle funzioni di coordinamento e della relativa indennità, sarà
effettuata nel rispetto del presente Regolamento e con le modalità previste dall’art. 10, comma 8 del CCNL comparto
II biennio economico 2000 – 2001.
ART. 2
Le funzioni di coordinamento sono conferite al personale appartenente ai profili interessati, in possesso di
un’esperienza professionale complessiva in categoria C e/o D di 5 anni, ai sensi del vigente CCNL.
Tale esperienza è ridotta di un anno per il personale in possesso del certificato di abilitazione a funzioni direttive
nell’assistenza infermieristica, ovvero titolo equipollente per il personale tecnico sanitario e tecnico riabilitativo e di due
anni per il personale in possesso del Diploma di assistenza infermieristica (DAI) o titolo equivalente per il personale
Tecnico sanitario e tecnico di radiologia.
ART. 3
Abilitato alla proposta di conferimento delle funzioni di coordinamento per il personale di propria competenza è il
Dirigente del Servizio di assistenza infermieristica ovvero il Responsabile dei Servizi tecnici-diagnostici e di ricerca.
Tale proposta dovrà essere indirizzata al Direttore Sanitario aziendale il quale esprimerà in merito il necessario
parere.
ALLEGATO 4
ART. 4
Il conferimento delle funzioni di coordinamento deve avvenire con provvedimento deliberativo in cui siano
esplicitate le ragioni della necessità di tale conferimento ed i criteri di scelta del dipendente assegnatario tra coloro i
quali erano comunque in possesso dei requisiti per l’attribuzione e rientravano nell’elenco di candidati idonei di cui al
successivo art. 8.
ART. 5
Le funzioni di coordinamento vengono attribuite al personale della categoria D, in possesso dei requisiti di cui
all’art. 2 del presente regolamento, mediante la valutazione comparata del curriculum vitae e professionale, tenendo
conto della natura della funzione da ricoprire e delle esperienze acquisite in attività di coordinamento, nonchè didatticoorganizzative.
53
I candidati dovranno inoltre sostenere prova selettiva consistente in un colloquio con il soggetto competente alla
proposta di conferimento dell’incarico, assistito da un segretario verbalizzante, avente per oggetto la discussione o
risoluzione di un caso relativo al posto da ricoprire, al fine di valutare le attitudini e le capacità professionali, nel
rispetto di quanto previsto nella declaratoria del CCNL – biennio economico 2000-2001, nonchè dal profilo
professionale di appartenenza.
ART. 6
Le procedure relative alla selezione del personale di cui all’art. 1 del presente regolamento devono essere
improntate al rispetto dei criteri previsti dall’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/01.
ART. 7
Sulla base di quanto previsto dal precedente art. 6 la pubblicazione degli incarichi che risultano vacanti e per i quali
è necessario ricorrere al conferimento delle funzioni di coordinamento avviene mediante specifico avviso aperto a tutti i
dipendenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente regolamento, che non abbiano riportato sanzioni
disciplinari nel biennio precedente, nè siano sottoposti a procedimenti disciplinari che siano sospesi in costanza di
procedimento penale nè abbiano contravvenuto, negli ultimi 3 anni, all’art. 46 del DPR n. 761/79 o altra sopravvenuta
specifica normativa sull’ECM.
ART. 8
Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro il ventesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso.
Gli avvisi potranno essere pubblicati dal 1 febbraio al 30 giugno e dal 1 settembre al 30 novembre.
Gli uffici competenti a ricevere le domande di partecipazione sono individuati presso il S.A.I. e presso il S.T.D.R.,
ciascuno per il personale di propria competenza.
Le suddette strutture provvederanno ad apporre sulle domande di partecipazione il proprio numero di protocollo
interno in ordine cronologico di arrivo.
ALLEGATO 4
Il colloquio, così come previsto dall’art. 5 del presente regolamento, si svolgerà entro dieci giorni successivi alla
scadenza della pubblicazione dell’avviso. A seguito dell’espletamento della procedura selettiva sarà formulato un
elenco di candidati idonei, che verrà affisso in appositi spazi all’uopo predisposti.
ART. 9
L’elenco degli idonei, di cui all’articolo precedente, avrà validità per due anni dalla data di pubblicazione mediante
affissione e sarà utilizzato per il conferimento di incarichi vacanti per cessazione dal servizio del titolare, per revoca a
seguito di valutazione negativa o per il conferimento di altri incarichi in seguito all’attivazione di nuove Unità operative
o servizi.
ART. 10
Le applicazioni temporanee dei collaboratori professionali sanitari esperti (ex capo sala) e dei collaboratori tecnici
professionali esperti (ex capo tecnici) sono stabilite rispettivamente dal Dirigente SAI e dal Dirigente STDR, sentito in
merito il Direttore sanitario aziendale, come già previsto dall’Accordo Azienda – OO.SS. sui Criteri di mobilità interna”
del personale del comparto, del 19.4.2002.
54
ART. 11
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10 del CCNL comparto II biennio economico 2000-2001, il personale
cui viene conferita la funzione di coordinamento sarà sottoposto a verifica annuale, al fine di procedere alla valutazione
dello stesso.
La valutazione avverrà mediante compilazione, da parte del dirigente del S.A.I. e del S.T.D.R. di una scheda di
valutazione appositamente predisposta e portata preventivamente a conoscenza del personale interessato.
Tale scheda sarà portata a conoscenza del Direttore Sanitario aziendale il quale dovrà verificare il corretto utilizzo
dei criteri di valutazione al personale sottoposto a verifica.
In caso di valutazione positiva si provvederà alla conferma delle funzioni di coordinamento e della relativa
indennità.
In caso di valutazione negativa, l’incarico in parola verrà revocato con la conseguente revoca dell’indennità
prevista e si procederà al conferimento dell’incarico stesso ad altra persona, con le modalità previste dal presente
regolamento.
ART. 12
Il presente regolamento potrà essere revisionato di concerto con i soggetti sindacali di cui all’art. 9,comma 2 del
CCNL 7.4.99, nel caso in cui venissero adottate modifiche o integrazioni all’attuale impianto normativo e contrattuale.
ALLEGATO 5
ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
LAZZARO SPALLANZANI
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Via Portuense, 292 - 00149 ROMA - C.F. E P. IVA 05080991002
REGOLAMENTO PER I PASSAGGI INTERNI NEL
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Art. 1
Oggetto e destinatari
55
Il presente regolamento disciplina le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni per i passaggi da
una categoria all’altra immediatamente superiore (definiti passaggi verticali), per i passaggi all’interno di ciascuna
categoria (definiti passaggi diagonali) e per i passaggi all’interno della medesima categoria tra profili diversi dello
stesso livello (definiti passaggi orizzontali), di cui agli artt. 16 e 17 del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 che nel testo del
presente regolamento verrà d'ora in avanti definito “CCNL”.
Art. 2
Norma di Principio
La progressione del personale dipendente dell’Azienda all’interno del sistema classificatorio deve rispondere
all’obiettivo primario del miglioramento della funzionalità dei servizi sanitari, dell’accrescimento dell’efficacia ed
efficienza dell’azione amministrativa, dell’ottimizzazione delle risorse umane.
A tale proposito nell’ambito della pianificazione triennale del fabbisogno del personale di cui all’art. 6 del D.lgs 29/93,
l’Azienda individua con cadenza annua i posti da ricoprire attraverso le selezioni disciplinate dal presente regolamento,
garantendo in ogni caso l’accesso dall’esterno a ciascuna categoria nella misura prevista dal regolamento di cui all’art.
14 del CCNL.
Tutti i passaggi previsti dal presente regolamento devono avvenire in posti vacanti nella dotazione organica complessiva
dell’Azienda.
Nella programmazione del fabbisogno possono essere ricompresi anche posti che si rendono vacanti entro l’anno di
riferimento per cause di cessazione certe ed irreversibili al momento dell’adozione dell’atto.
Art. 3
Bando di ammissione
Il bando deve contenere tutti gli elementi identificativi del profilo relativo al posto da ricoprire. I requisiti specifici
prescritti dall’allegato 1 del CCNL devono essere riportati esattamente e per esteso. Qualora il citato allegato preveda
titoli generici o lasci discrezionalità alle Aziende nella previsione di un titolo, il bando deve contenere espressamente
l’individuazione del titolo e le eventuali equipollenze.
L’Azienda si impegna a dare la massima diffusione al bando per l’ammissione alla selezione anche attraverso la
pubblicazione dello stesso all’Albo e presso tutti gli orologi di rilevazione presenze.
Art. 4
Requisiti di ammissione e presentazione delle domande
Per l’ammissione alle selezioni gli aspiranti, in possesso degli specifici requisiti culturali e professionali previsti
dall’allegato n. 1 del CCNL, devono presentare all’Ufficio indicato nel bando e nei termini in esso previsti che non
possono essere inferiori a 20 giorni dalla data di affissione all’Albo, domanda redatta in carta semplice completa delle
seguenti indicazioni:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Nome e cognome;
Data e luogo di nascita;
Unità Operativa di appartenenza;
Profilo e categoria di appartenenza;
Selezione a cui intende partecipare;
Indirizzo al quale dovrà essere effettuata ogni necessaria comunicazione.
56
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto in
forma di autodichiarazione, l’apposito foglio notizie predisposto dall’Azienda e facente parte integrante del bando di
selezione. Il bando può prevedere che alcune dichiarazioni contenute nel foglio notizie debbano essere controfirmate
dal Dirigente dell’U.O. di appartenenza.
Gli aspiranti alla selezione sono in ogni caso liberi di allegare alla domanda la documentazione che ritengano opportuna
agli effetti della valutazione.
Oltre alle notizie richieste nel foglio notizie il candidato potrà fornire attraverso autocertificazioni o presentazione di
titoli aggiuntivi, ogni elemento ritenuto utile ai fini della formulazione della graduatoria.
Art. 5
Esclusione dalle selezioni
L’esclusione dalle selezioni è adottata con provvedimento motivato dal Dirigente responsabile del personale da
notificare entro 15 giorni dalla sua adozione.
Art. 6
Composizione delle Commissioni
Le Commissioni per le selezioni sono nominate con atto deliberativo e sono composte da tre componenti, di cui uno con
funzioni di Presidente, individuati tra il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario o Dirigenti esperti per materia
ovvero tra il personale del comparto qualora sia necessario per la professionalità da selezionare
Art. 7
Criteri e procedure per i passaggi tra categorie
1. Per le selezioni ai fini dei passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore vengono adottati i
seguenti criteri:
DALLA CATEGORIA A ALLA CATEGORIA B
•
•
•
prova pratica su materia attinente al posto da conferire
colloquio su materia attinente al posto da ricoprire
titoli
DALLA CATEGORIA B ALLA CATEGORIA C
•
•
•
prova pratica su materia attinente al posto da conferire
colloquio su materia attinente al posto da conferire
titoli
DALLA CATEGORIA C ALLA CATEGORIA D
•
•
•
prova pratica su materia attinente al posto da conferire
colloquio su materia attinente al posto da conferire
titoli
57
2. Per la selezione ai fini dei passaggi diagonali all’interno di ciascuna categoria vengono adottati i seguenti
criteri:
PER TUTTI I PROFILI
•
•
prova pratica sulle materie riguardanti i posti da conferire
titoli.
Art. 8
Modalità di espletamento
Per le modalità di espletamento e, in particolare, per la convocazione dei candidati ammessi, per la durata e lo
svolgimento delle prove, per la valutazione delle stesse e per la redazione dei verbali dei lavori la Commissione si
attiene ai principi generali di cui al titolo I, capo II del DPR 483/97.
La Commissione deve in ogni caso garantire l’imparzialità e la celerità nell’espletamento delle selezioni.
Art. 9
Criteri per la valutazione delle prove selettive e dei titoli
La Commissione dispone di 100 punti così suddivisi:
1. punti 35 per la prova pratica
2. punti 30 per il colloquio
3. punti 35 per i titoli così suddivisi:
a) titoli di carriera (anzianità di servizio)
fino a 10 punti
b. titoli di studio e diplomi di specializzazione o perfezionamento: fino a 4 punti di cui:
o
o
o
titolo superiore a quello previsto per l’ammissione punti 2
diplomi di specializzazione o perfezionamento punti 1
altri titoli
punti 1
c) mansioni superiori ex art. 28 CCNL 7.4.99
o
fino a 10 così assegnati:
2 punti per ogni anno per mansioni rientranti in categoria superiore rispetto a quella di appartenenza,
anche se di altro ruolo rispetto a quello occupato.
d) corsi di formazione anche esterni all’Azienda:
corsi fino a 3 gg
punti 0,5
corsi da 3 a 10 gg
punti 1
corsi da 11 gg ad un mese
corsi superiori al mese
fino a 5 punti, così suddivisi:
punti 2
punti 3
58
corsi semestrali
corsi annuali
punti 4
punti 5
I corsi saranno valutati solo se inerenti il profilo o la categoria
e) qualificati corsi di aggiornamento professionale: fino a 4 punti, così suddivisi:
corsi di aggiornamento facoltativi punti 2
corsi aggiornamento obbligatorio
punti 4
I corsi saranno valutati solo se inerenti il profilo o la categoria
f) pubblicazioni e titoli vari:
o
o
fino a 2 punti, così suddivisi:
pubblicazioni inerenti la materia punti 1
altri titoli non valutati nelle precedenti categorie
punti 2
Il punteggio attribuito sarà comunque adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno
contribuito a determinarlo. La motivazione verrà riportata nel verbale dei lavori della Commissione.
Art. 10
Valutazione delle prove selettive
La selezione consiste in una prova pratica e in un colloquio, così come previsto dal precedente art. 7. Il superamento di
ciascuna prova è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espresso nei seguenti termini
numerici.
•
•
Prova pratica 21/35
Colloquio 18/30
L’ammissione al colloquio è subordinata al superamento della prova pratica.
Art. 11
Passaggi orizzontali
I criteri di valutazione dei titoli di cui all’art. 9 vengono utilizzati anche per la selezione tra più domande di dipendenti
interessati ai passaggi orizzontali all’interno della medesima categoria da profili diversi dallo stesso livello. In questo
caso i punteggi previsti dal predetto art. 9 per mansioni superiori sono attribuiti in base alle mansioni effettivamente
svolte rispetto al profilo da ricoprire.
Qualora per accedere a profili diversi sia richiesto il possesso di requisiti abilitativi previsti da disposizioni legislative,
la verifica dell’idoneità professionale avviene anche mediante apposita prova teorico-pratica con criteri e le modalità di
cui alle precedenti disposizioni.
In caso di particolari peculiarità del profilo, da motivare espressamente nel bando, l’Azienda si riserva la facoltà di
prevedere la prova teorico-pratica anche in selezioni per le quali non sia previsto il possesso di titoli abilitanti.
Art. 12
Graduatoria
59
Al termine delle selezioni verranno stilate apposite graduatorie distinte per tutte le categorie e i profili per le quali sono
state indette. Il bando prevede le modalità di pubblicazione delle graduatorie.
Le graduatorie potranno essere utilizzate per scorrimento entro diciotto mesi dalla loro approvazione per la copertura di
posti che si rendessero vacanti a qualsiasi titolo e non rientranti nella garanzia di cui all’art. 14 del CCNL.
Art. 13
Ricorsi
Entro cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, i candidati potranno ricorrere contro l’attribuzione del
punteggio relativo ai titoli inviando una memoria scritta alla Commissione la quale decide in via definitiva entro i
cinque giorni successivi.
Art. 14
Pari opportunità
In qualunque fase di applicazione del presente regolamento deve essere reso effettivo il rispetto delle pari opportunità
tra lavoratori e lavoratrici.
Art. 15
Norma di raccordo con i concorsi pubblici
Per quanto concerne i concorsi pubblici si fa rinvio all’art. 14 del CCNL ed alle altre disposizioni legislative e
regolamentari in materia.
Art. 16
Norma finale
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al CCNL ed ad ogni altra normativa
riguardante la materia.
Il presente regolamento può essere oggetto di modificazioni o revisione qualora se ne ravvisi la utilità e l’interesse per
l’Istituto, previo confronto con le OO.SS. secondo le clausole previste dal CCNL.
60