relativa all`esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate
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relativa all`esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate
RISPOSTA AL SECONDO DOCUMENTO DIPARTIMENTO DEL TESORO DI CONSULTAZIONE DEL Attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate Premessa Il Gruppo London Stock Exchange, nelle società di Borsa Italiana, Monte Titoli e Servizio Titoli, ringrazia il Dipartimento del Tesoro e manifesta il proprio apprezzamento per l’opportunità offerta dallo stesso di partecipare alla consultazione in oggetto, in ossequio ai principi della better regulation. Di seguito le osservazioni che riguardano più nel dettaglio il documento di consultazione in oggetto e, laddove di rilevanza per il Gruppo London Stock Exchange, le risposte ai quesiti sui quali il Dipartimento del Tesoro ha ritenuto opportuno acquisire gli orientamenti dei soggetti interessati. 1. Ambito di applicazione La legge delega richiede al legislatore delegato di individuare le norme di attuazione della Direttiva 2007/36/CE (di seguito la "Direttiva") applicabili anche agli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante. Con riferimento agli emittenti azioni diffuse, lo schema di decreto proposto integra l'art. 116 TUF, estendendo a questa tipologia di emittenti alcune delle disposizioni previste dalla Direttiva per tutelare gli azionisti di società quotate su mercati regolamentati. Se è vero che, al pari degli emittenti quotati, anche gli emittenti azioni diffuse sono ricompresi nella definizione di "società che fanno ricorso al mercato del capitale" di rischio ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile, tuttavia nel caso di emittente diffuso ma non ammesso alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione (cd. "MTF"), l'assoggettamento alla disciplina delle società quotate non appare pienamente condivisibile in quanto sussistono differenze significative tra i due tipi di società: ad esempio un titolo diffuso (ma non negoziato) non circola tra il pubblico, con il risultato che la compagine azionaria di tale tipologia di emittenti è generalmente stabile e non ha una dimensione estera. Come già espresso in sede di prima consultazione, Borsa Italiana è infatti favorevole alla scelta effettuata con la legge delega di estendere alcune disposizioni della Direttiva, oltre che alle società ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, anche alle società emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione con il consenso dell'emittente stesso. L'approccio proposto è quello già seguito con la recente estensione, per questa tipologia di emittenti, di alcune previsioni del Testo Unico della Finanza in materia di informativa societaria e di abusi di mercato (cfr. d.lgs. 17 luglio 2009 n. 101). Infatti per questi emittenti ha particolare importanza una estensione della disciplina prevista per le società quotate su mercati regolamentati, poiché si pongono esigenze di completezza e disponibilità delle informazioni per gli investitori equiparabili a quelle esistenti sui mercati regolamentati. Queste considerazioni portano a ritenere opportuna, per tale tipologia di emittenti, negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione, una estensione della disciplina prevista per gli emittenti quotati, incluse le disposizioni in materia di record date di cui all'art. 83-sexies. A tal fine appare opportuno prescindere dalla definizione di emittente strumenti finanziari diffusi di cui alla Regolamentazione Consob in quanto quest'ultima prevede un lasso temporale di un anno durante il quale, pur essendosi verificate le condizioni previste per rientrare nella citata definizione, l'emittente non è tuttavia assoggettato alla relativa disciplina. Far riferimento invece esclusivamente allo stato di emittente "ammesso alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione" individua con maggior chiarezza l'ambito di applicazione della disciplina in oggetto, consentendo di evitare sfasamenti temporali nell'applicazione della disciplina medesima. Attuazione della Direttiva 2007/36/CE 2 D'altra parte, qualora si tratti invece di emittenti diffusi non ammessi e negoziati su MTF, una estensione della disciplina speciale non è altrettanto necessaria. Infatti le disposizioni di cui agli artt. 125 (che richiama tra l’altro la record date), 125 -bis, 125-ter, 126-bis e 127 appaiono ridondanti per quelle tipologie di società con azioni diffuse, individuate ai sensi dell'art. 2-bis del Regolamento Emittenti, che non siano anche "negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente". Per tali società, i “diritti dei soci” in materia assembleare sono sufficientemente disciplinati dalle disposizioni generali del codice civile al pari delle altre società i cui titoli non sono oggetto di negoziazione. 2. La Convocazione e l'informativa preassembleare A. Termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione Per quanto concerne il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, si apprezza l'inclusione della relativa disciplina, attualmente contenuta nel D.M. Giustizia n. 437/1998, in una fonte di rango primario. In particolare, si condivide la conferma del termine di trenta giorni precedenti la data dell’assemblea per la pubblicazione dell’avviso, che riteniamo rappresenti una tempistica idonea ad assicurare la partecipazione assembleare da parte degli azionisti, specie quelli di minoranza. Invece, non si condividono le previsioni di cui all’art. 125 TUF che individuano una serie di termini diversi, più breve con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 2446, 2447 e 2487 c.c., più ampio nel caso di assemblea convocata per l’elezione dei componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale. Infatti, Borsa Italiana ritiene che una maggiore standardizzazione dei termini sarebbe auspicabile, salvo nei casi in cui si evidenziassero talune esigenze specifiche tali da richiedere una tempistica abbreviata o dilazionata. E’ il caso ad esempio del termine abbreviato già attualmente previsto nel D.M. Giustizia n. 437/1998 per il caso di convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 104 TUF. In particolare, suscita perplessità la scelta di anticipare il termine di pubblicazione a 40 giorni, nel caso di assemblea convocata per l’elezione dell’organo amministrativo o di controllo. Si deve infatti osservare che le nomine avvengono di regola in occasione dell’assemblea annuale di bilancio e che l’avviso scaturisce da una riunione dell’organo amministrativo o di controllo preposto. L’anticiparne il termine di pubblicazione a 40 giorni avrebbe in pratica anche la conseguenza di dover anticipare da parte del consiglio di amministrazione la redazione della Relazione finanziaria annuale con il progetto di bilancio e il bilancio consolidato da sottoporre all’assemblea nel ristretto termine stabilito dall’art. 154-ter TUF. Del pari, si osserva che la scelta di anticipare il termine di pubblicazione delle liste a 21 giorni avrebbe come effetto anche la riduzione del lasso temporale concesso agli investitori per la presentazione delle stesse. B. Contenuto e modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione Quanto alle modalità di diffusione dell'avviso di convocazione, in un’ottica di razionalizzazione dei modelli di comunicazione al pubblico e di parità di trattamento a tutti i possessori di strumenti finanziari quotati, si concorda con l'assoggettamento alla medesima disciplina prevista per le informazioni regolamentate ai sensi dell'art. 113-ter TUF. Poiché per le società quotate, in base al d.lgs. 17 luglio 2009 n. 101, tali modalità di pubblicazione includono anche l'uso della carta stampata, si concorda con l'esigenza di prevedere nell'avviso soltanto gli elementi essenziali, rinviando al sito internet della società per i maggiori dettagli (cfr. art. 125, comma 4, lett. i). Attuazione della Direttiva 2007/36/CE 3 4. Legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto A. Record date La bozza in consultazione prevede la comunicazione all'emittente di tutti i titolari di un conto titoli con il duplice scopo di legittimare alla partecipazione in assemblea (in base alla record date) e aggiornare il libro soci. Pur condividendo in linea generale l'esigenza di ridurre gli ostacoli di natura amministrativa ai fini dell'esercizio del diritto di voto, si è dell'avviso che in concreto tale proposta potrebbe risultare di difficile attuazione e comportare costi di sistema che non si traducono in benefici immediati per gli investitori. In particolare, si consideri che i costi dell'identificazione globale verrebbero sostenuti dagli emittenti ogni volta che sia necessario convocare un’assemblea, quindi anche più volte all’anno. La comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente di tutti gli azionisti legittimati al voto, a prescindere dalla richiesta dell’interessato a partecipare all’assemblea non consentirebbe di distinguere i soggetti legittimati alla partecipazione e al voto dai soggetti che effettivamente intendono partecipare all’assemblea. Oltre a motivazioni di ordine pratico, legate alla tecnologia disponibile e alla gestione dei flussi, si determinerebbero costi addizionali a carico degli emittenti (sia per la remunerazione degli intermediari, sia per i costi interni di elaborazione della mole di dati ricevuti) superiori ai benefici ottenibili. Si consideri ad esempio che gli investitori esteri legittimati sarebbero esclusi dal proposto “inventario” generalizzato poiché non sono immediatamente noti al depositario di primo livello e quindi, per consentirne l’intervento (anche se con voto elettronico) sarebbe indispensabile la loro manifestazione di volontà di partecipare all’assemblea da far pervenire alla società tramite la catena degli intermediari. Inoltre la tempistica della comunicazione appare critica per i lavori di verifica e di elaborazione da parte dell'emittente in vista dell'organizzazione dell'evento assembleare. Fermo restando il meccanismo della record date come meccanismo di individuazione dei soggetti legittimati all'intervento e al voto con riferimento ad una certa data, si suggerisce, in alternativa al modello proposto, di richiedere per la partecipazione in assemblea che l'intermediario comunichi all'emittente i soggetti che (legittimati in base alla record date) abbiano di fatto manifestato la volontà di intervenire. Questo non solo per esigenze di carattere organizzativo, ma anche per semplificare i flussi informativi in relazione all'evento assembleare, con conseguenti benefici per emittenti e intermediari. Come illustrato nel prosieguo, la comunicazione relativa a tutti gli azionisti potrebbe essere effettuata dagli intermediari su richiesta dell'emittente (ai fini dell'aggiornamento del libro soci) anziché esclusivamente in dipendenza dell'evento assembleare. B. Adeguamenti in materia di disciplina dell'assemblea Esaminando le modifiche proposte all’art. 2370 c.c., si osserva che il deposito preventivo di massimi due giorni (invece di cinque) era stato introdotto con la riforma del diritto societario proprio per le società con azioni negoziate in borsa, al fine di ridurre quel blocco alla liquidabilità dell’investimento che era ritenuto eccessivamente lungo e troppo vincolante in prossimità dell’assemblea. Il sistema del deposito e del blocco delle azioni risulta incompatibile con la record date come meccanismo di legittimazione a partecipare all'assemblea (a prescindere dalle eventuali vicende traslative del titolo successive a quella data). Come già accennato supra, si ritiene che il meccanismo della record date sarebbe opportuno anche per le società con azioni negoziate nei sistemi multilaterali di negoziazione. Infatti, le medesime esigenze di tutela degli investitori, evitando blocchi alla liquidabilità dell’investimento, si evidenziano con riferimento ai soggetti che abbiano deciso di operare negli MTF. Pertanto, con riferimento all'art. 2370 c.c. si propone di: (i) semplificare il secondo comma, limitando la Attuazione della Direttiva 2007/36/CE 4 portata della disciplina generale del deposito e del blocco secondo le previsioni statutarie alle società che non abbiano emesso azioni quotate in mercati regolamentati né ammesse alle negoziazioni in sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente; e (ii) nell'ultimo comma, aggiungere, oltre alle "società con azioni quotate in mercati regolamentati", anche gli "emittenti azioni negoziate nei sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente". Quanto al nuovo testo dell'art. 2369 c.c., in base al quale lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere l'eliminazione delle assemblee successive alla prima, con la previsione di quorum necessari per la seconda convocazione ordinaria e la terza straordinaria, si apprezza la modifica proposta in quanto semplifica l'organizzazione dell'evento e ne riduce i costi. C. Riordino della disciplina della gestione accentrata La proposta di attuazione della Direttiva investe anche la disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari provvedendo a fondere in un unico testo la normativa primaria in materia, a prescindere dalla natura cartolare o dematerializzata degli strumenti finanziari che ne sono oggetto. Tale iniziativa è accolta con favore per le sue finalità di razionalizzazione delle fonti normative nonché per l’eliminazione delle duplicazioni presenti nei differenti testi disciplinanti l’attività. Inoltre, aggiungendosi a quella analoga perseguita in sede di predisposizione del “Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” del 22 febbraio 2008, adottato da Banca d'Italia e dalla Consob (di seguito “Provvedimento Banca d’Italia - Consob”) semplifica grandemente l’impianto normativo di riferimento della suddetta attività. Dalla lettura degli adeguamenti introdotti alla attuale disciplina emergono alcune osservazioni. In primo luogo, tra le materie demandate alla regolamentazione d’attuazione del TUF ad opera delle Autorità di Vigilanza, il nuovo art. 81, comma 1, lettera a) individua “i requisiti che debbono possedere gli intermediari” per partecipare ai sistemi di gestione accentrata. Si ritiene tuttavia che l’individuazione di tali requisiti possa essere più opportunamente demandata al regolamento dei servizi di gestione accentrata di cui all’art. 81 comma 2. Trattandosi di requisiti professionali, organizzativi e tecnici, la società di gestione accentrata sembra, infatti, nella migliore posizione per individuare quelle caratteristiche maggiormente appropriate per il corretto funzionamento del servizio. Peraltro in questo modo si andrebbe a parificare la disciplina della gestione accentrata a quella dei servizi di liquidazione, per la quale già oggi l’identificazione dei requisiti di partecipazione è demandata al regolamento dei servizi. Per analoghe considerazioni si suggerisce di demandare direttamente al regolamento dei servizi di gestione accentrata anche l'individuazione degli "strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata" ai sensi della lettera b) del medesimo articolo 81. Si sottolinea infatti che la nuova formulazione dell’art. 81, al secondo comma introduce l’obbligo di sottoporre il regolamento dei servizi della società di gestione accentrata all’approvazione delle Autorità di Vigilanza, consentendo alle stesse di mantenere un efficace controllo sulle categorie dei soggetti e degli strumenti ammessi alla gestione accentrata. In base al disposto dell’art. 81, comma 1, lettera o), introdotto ex novo nel testo, le Autorità di Vigilanza saranno chiamate a stabilire i termini entro i quali gli intermediari e le società di gestione accentrata dovranno adempiere agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei nominativi degli aventi diritti sulle azioni. Per i casi di inosservanza di tali disposizioni l’art. 190 prevede che siano comminate sanzioni amministrative pecuniarie. Osserviamo tuttavia che la società di gestione accentrata non è tenuta alle segnalazioni effettuate ai sensi dell’articolo 83-novies che invece sono di esclusiva pertinenza degli intermediari. Le segnalazioni di competenza della società di gestione accentrata sono invece quelle Attuazione della Direttiva 2007/36/CE 5 indicate all’articolo 89 del TUF che si riferiscono esclusivamente alle azioni nominative girate alla stessa società di gestione e che mai sono citate nel Capo I del Titolo II. Tale chiave di lettura sembra essere confermata dalle stesse note esplicative della consultazione che, nell’illustrare in dettaglio la tematica dell’aggiornamento del libro soci (Sezione D) e le circostanze in cui lo stesso può avvenire, citano l’intermediario quale soggetto responsabile. Se tale interpretazione è corretta, al fine di evitare i possibili fraintendimenti circa il ruolo della società di gestione accentrata nell’ambito di segnalazioni all’emittente che sono di competenza esclusiva degli intermediari, si suggerisce di distinguere chiaramente tra i due tipi di attività. Una modalità per differenziare le due situazioni potrebbe essere quella di mantenere all’art. 81, comma 1, lettera o) il solo riferimento agli intermediari. Della necessità che le Autorità di Vigilanza determinino le tempistiche di effettuazione delle segnalazioni ad opera della società di gestione accentrata potrebbe agevolmente farsi menzione nel nuovo art. 89 del TUF “Aggiornamento del libro soci”. La proposta di modifica cancella il comma 8 dell’art. 85, non includendone la disciplina in nessuna altra norma del nuovo TUF. Il comma cui si accenna prevedeva la specifica individuazione degli strumenti finanziari di proprietà della società di gestione accentrata e la loro annotazione su un registro. Dal complesso delle modifiche suggerite dal Ministero alla disciplina sulla gestione accentrata non appare evidente il motivo di tale cancellazione: la tenuta dei conti segregati rappresenta una prassi consolidata nei paesi occidentali, ed ha per obiettivo quello di tenere chiara evidenza degli strumenti finanziari di proprietà del gestore del sistema da quelli degli intermediari suoi partecipanti. Nella stessa direzione vanno anche tutti i principali standard internazionali. Si suggerisce pertanto che il comma in parola rimanga in vigore. Si propone infine, un intervento di natura terminologica volto a identificare immediatamente e propriamente nel “sistema” citato nel testo il sistema di gestione accentrata. A tale scopo la parola “sistema” potrebbe essere sostituita dall’espressione “sistema di gestione accentrata”. D. Aggiornamento del libro soci e identificazione degli azionisti Si condivide l'opzione normativa di introdurre un meccanismo di identificazione degli azionisti che consenta all'emittente, se del caso mediante previsione statutaria, di ottenere dagli intermediari ed eventualmente tramite la Società di gestione accentrata, in qualunque momento, la comunicazione dei nominativi dei titolari dei conti in cui sono registrate le azioni. In questo modo si consentirebbe all’emittente di conoscere la compagine azionaria con maggiore frequenza rispetto alla situazione attuale, fermo restando il meccanismo della record date ai fini della legittimazione all’intervento e voto in assemblea. Come evidenziato nel documento di consultazione, l’acquisizione di tali informazioni da parte dell’emittente potrebbe essere critica in occasione di offerte pubbliche di acquisto. Per evitare asimmetrie informative a vantaggio della società stessa e dei soci di maggioranza si potrebbe prevedere per legge un diritto dei soci di accedere alle risultanze della richiesta effettuata dalla società emittente, anche indipendentemente dall'aggiornamento del libro soci. Infine, è stato rilevato che tale meccanismo di identificazione degli azionisti potrebbe non garantire la possibilità da parte degli emittenti di conoscere i titolari finali degli strumenti finanziari. Ad esempio, nel caso di intestazione fiduciaria delle azioni o di omnibus account, in base alle registrazioni degli intermediari il soggetto legittimato potrebbe essere il cd. nominee. Ove si volesse consentire alla società emittente di avere informazioni relative all’identità del vero azionista si potrebbe prevedere la possibilità per l’emittente di richiedere tali informazioni al nominee. Quale sistema di incentivazione si può pensare al modello tedesco ove è prevista la sterilizzazione dei diritti inerenti alle azioni in relazione alle quali non siano state Attuazione della Direttiva 2007/36/CE 6 fornite alla società le informazioni richieste. Anche nel modello inglese sono previsti vincoli alle azioni per le quali non siano ottemperati gli obblighi di comunicazione (tale comportamento inoltre integra gli estremi di reato). Nel sistema italiano si potrebbe prevedere la sospensione del diritto di voto analogamente a quanto stabilito dall’art. 120 TUF in tema di violazione degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (ed eventualmente anche le sanzioni amministrative di cui all’art. 193 TUF). Con la presente ci è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti, rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti. Fabrizio Plateroti Director Regulation&PostTrading Attuazione della Direttiva 2007/36/CE 7