Testo atto - Comune di Macerata

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Testo atto - Comune di Macerata
COMUNE di MACERATA
CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N.
74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062
pag.1
OGGETTO: ADOZIONE PIANO LOTTIZZAZIONE PL 12 - LOCALITA' VERGINI - SIG. MARESI
UGO PRESIDENTE ASSOCIAZIONE BRAMANTE ED ALTRI.
L'anno millenovecentonovantasette il giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO nella Sala Consiliare
della Civica Residenza alle ore 17,10 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di PRIMA
CONVOCAZIONE a seguito di invito diramato dal Presidente con nota 19.7.1997, prot. 24455.
ALLE ORE 22,00 RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE ERANO STATI
INTERROTTI ALLE ORE 20,00
All'appello nominale, dei 41 Consiglieri sotto elencati, risultano ASSENTI i 19 evidenziati nella
fincatura riferita alla seduta (Inizio Seduta).
Constatato il numero legale, la presidenza viene assunta dal Presidente del Consiglio Sig. SILVANO
FAZI il quale dichiara aperta la seduta.
Scrutatori vengono designati i Consiglieri Signori: BETTUCCI - CANESIN - P ALMIERI.
Alla seduta partecipa il Segretario Generale Sig. LUCIANO SALCICCIA. LA SEDUTA È
PUBBLICA.
Durante la DISCUSSIONE del presente argomento del giorno 28.7.97 risultano ASSENTI i 17
Consiglieri evidenziati nella apposita fincatura riferita all'argomento (DISC.ARG).
I consiglieri presenti alla discussione e votazione della presente deliberazione avvenuta in data 29.7.97
sono citati all'interno della stessa.
Inizio
seduta
Accattoli Paolo
Alessandrini Patrizia
Benedetti Stefano
Bettucci Mario
Borgiani Luciano
Cacchiarelli Sandro
Cémesin Alferio
Caproli Claudio
Carte chini Giancarlo
Ciccarelli Antonio
Craia Luigino
Crucianelli Loris
Delle Fave Raffaele
Dezi Andrea
Ercoli Evio Hermas
Failla Mario
Fazi Silvano
Gentilucci Giovanni
Gismondi Antonio
Giustozzi Fabrizio
Guzzini Anna
a
Iniz.
arg.
Disc. Votaz.
arg.
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Inizio
seduta
Lanzavecchia Massimo
Lattanzi Michele
Marcolini Giuseppe
Marconi Lorenzo
Maulo Gian Mario
Mogetta Alberto
Orazi Ulderico
Paccamiccio Giuseppe
Pagnanelli Antonio
Palanca Simona
Palmieri Maria
Paolorosso Francesca
Perri Maria Grazia
Pieroni Giuseppe
Pistarelli Fabio
Pizzi chini Massimo
Ramadori Silvano
Stura Claudio
Torresi Enzo
Valentini Mauro
Iniz.
arg.
Dis
arg.
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Votaz.
COMUNE di MACERATA
CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062
OGGETTO: Adozione Piano di Lottizzazione PL 12.Località C/da Vergini.
Proprietari: vedi elenco allegato.
Signori Consiglieri
il nuovo P.R.G., vigente da quasi due anni, ha individuato con apposita simbologia, le
aree di espansione ove sono consentiti insediamenti a carattere residenziale, previa
approvazione di specifico strumento attuativo e relativa convenzione, per il caso in
questione, di iniziativa privata;
l'approvazione del presente piano di lottizzazione, redatto dagli archh Vittorio Lanciani,
Fernanda Maria Angeli, Mauro Saracco, Fabrizio Romozzi e Fabio Grisogani e dai
geom. Mario Bettucci e Enrico Giustozzi, è stata richiesta dai proprietari dell'area in
data 16.7.1997 con nota prot.n.24065;
essa si inserisce nell' ambito di quella che possiamo definire la prima vera fase attuativa
del programma tracciato dal Consiglio comunale con delibera n. 106 del 26.11.1996
avente per oggetto l'attivazione della Variante Generale al PRG in ordine alle
problematiche sull' edilizia residenziale pubblica (Piano Casa); in attuazione dello
stesso sono qui previsti: la cessione nella piena disponibilità del Comune di area per
l'edificazione di mc 10.300 circa, nonchè l'impegno al convenzionamento di mc.
20.957;
la lottizzazione riguarda un' area avente una superficie territoriale pari a mq 13 8.058,
classificata dal P.R.G. vigente come zona residenziale di espansione - sottozona 2, i cui
interventi edilizi sono regolamentati dagli artt. 13 e 19 delle NN. TT.A ;
il progetto prevede una quantità di aree per attrezzature pubbliche, da cedere
gratuitamente al comune, di mq 69.098 ripartiti in mq 34.298 di Verde Pubblico, mq
5.572 di parcheggi pubblici, mq 2.039 di attrezzature di interesse comune, mq 8.461 di
percorsi pedonali e ciclabili, mq 10.899 di Verde Pubblico a livello urbano e mq 7.829
per attrezzature sportive esistenti;
tutti gli obblighi a carico dei lottizzanti sono previsti nello schema di convenzione che
si propone all' approvazione, ivi compresa la prestazione delle necessarie garanzie
finanziarie per l'attuazione del piano;
alla luce di quanto premesso si sottopone al Consiglio Comunale l'esame del piano di
lottizzazione in argomento per la conseguente adozione in variante allo strumento
urbanistico vigente secondo la formulazione che segue:
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COMUNE di MACERATA
CONSIGLIO COMUNALE
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Il CONSIGLIO COMUNALE
presa cognizione del Piano di Lottizzazione presentato dai richiedenti ( vedi elenco
allegato), per l'area sita in C/da Vergini ,contraddistinta nel vigente P.R.G. con la sigla
PL12 delle zone residenziali di espansione - sottozona 2;
presa visione del parere del Servizio Gestione del Territorio;
considerato che l'area oggetto di lottizzazione di cui trattasi risulta inserita nel
Programma Pluriennale di Attuazione per il quinquennio 1997/2002 ,redatto ai sensi
della L.R. n. 34/92, ed adottato dal consiglio comunale nella presente seduta con
precedente delibera n. 69;
visto il parere della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 16.07.97;
tenuto conto che, in ordine al parere del Servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del
Suolo, si da atto che lo stesso verrà acquisito e valutato prima dell' approvazione
definitiva, come consentito dall'art. 13 della legge n. 64 del 2.2.74, come pure per ciò
che riguarda il parere della USL n. 9
preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di Circoscrizione in data
26.07.1997;
visto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare Ambiente e
Territorio espresso in data 23.07.1997;
visti gli artt.5, 7, 13 e 19 delle NN.TT.AA. del P.R.G. vigente in questo Comune;
vista la L.R. n. 34/92 artt. 4, , 33 e 34 e successive modifiche ed integrazioni;
visto il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Gestione del Territorio;
considerato che ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 34/92 i Piani di cui trattasi, una volta
adottati dal Consiglio Comunale, vanno depositati presso la segreteria del comune per
trenta (30) giorni consecutivi dando comunicazione al pubblico mediante avviso all'
Albo Pretorio onde consentire a chiunque di presentare, entro i successivi trenta giorni,
opposizioni ed osservazioni;
su richiesta del Presidente del Consiglio, ai sensi dell' art. 17 commi 68 e 69 della legge
127 del 15.05.1997, il Segretario Generale esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità;
COMUNE di MACERATA
CONSIGLIO COMUNALE
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DELIBERA
1) Adottare il piano di Lottizzazione dell’area di proprietà di ( vedi elenco allegato
),risultante dagli elaborati allegati costituiti in conformità dell’art.34 della L.R. n.
34/92 da:
-Copia della Domanda
Tav.
Tav.
l
2
Stralcio P.R.G. vigente
Planimetria su mappa catastale ed elenco
proprietari con indicazione della superficie
inserita nel piano
Tav. 3a
Piano quotato e curve di livello
Tav. 3b
Piano quotato e curve di livello
Tav. 3c
Piano quotato e crve di livello
Tav. 3d
Piano quotato e curve di livello
Tav. 4a
Planimetria di progetto-Viabilità carrabile
parcheggi- Viabilità pedonale e ciclabile
Tav. 4a bis Planimetria di progetto-Viabilità carrabile
parcheggi-Viabilità pedonale e ciclabile
Tav. 4b
Planimetria di progetto - Edifici esistenti
e di progetto
Tav. 4c
Planimetria di progetto identificazione dei
comparti e dei lotti
Allegato alla
Tav.4c
Tabella della formazione dei lotti con la specifica
degli apporti di superfici e volumi
Tav.4d
Planimetria di progetto - il verde, le essenze
Tav.5a
Sezioni SlSl' - S2S2'
Tav.5b
Sezioni A-A' ; B-B' ,C-C'
Tav.5B
Sezioni A-A; B-B; C-C
Tav.5c
Sezioni Lottizzazione X-X'; Y-Y'; Z-Z'
Tav.6a
Progetto di massima opere di urbanizzazione
Tav.6b
Tav.6c
Tav.7
Tav.8
Tav. 9
Tav. lO
primaria ed allacci impianto fognario
Progetto di massima opere di urbanizzazione
primaria ed allacci: Enel, Linea Telefonica ed
Impianto pubblica Illuminazione
Progetto di massima opere di urbanizzazione
primaria ed allacci impianto rete idrica e distribuzione gas
Progetto di massima opere urbanizzazione
secondaria
Progetto planivolumetrico
Adeguamento al piano casa
Schede tipologiche
1:2000
1: 1000
1:500
1:500
1:500
1:500
1: 1000
1: 1000
1: 1000
1: 1000
l: 1000
1:500
1: 1000
l: 1000
1:500
1: 1000
1: 1000
1: 1000
1: 1000
1: 1000
1: 1000
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Tav. 11
Tav A
Tav. B
Tav. C
Tav. D
Tav. E
Tav. El
Tav. E2
Tav. E3
Tav. E4
Tav. F
Tav. Fl
Norme tecniche di attuazione
Relazione illustrativa con riepilogo informativo
statistico
Computi metrici estimativi
Schema di convenzione
Documentazione Fotografica
Relazione geologica
Corografia
Carta Geolitologica e Geomorfologica
Planimetria
Sezioni Geologiche e di calcolo di stabilità
Relazione Botanico- Vegetazionale
Carta Botanico-Vegetazionale
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1:1000
1:1000
1:1000
1:500
-Copia della Dichiarazione di accettazione della convenzione
da parte del Ministero delle Finanze-Dipartimento del Territorio di Macerata
2) Depositare presso la Segreteria Comunale gli elaborati suddetti per 30 gg.
consecutivi, dandone comunicazione al pubblico mediante avviso all' Albo Pretorio, al
fine della eventuale acquisizione di osservazioni ed opposizioni entro i successivi 3 O
gg., ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 34/92:
3) Dare mandato al Dirigente del Servizio Gestione del Territorio di stipulare la
convenzione di cui all' allegato schema per conto e nell' interesse del Comune fissando
in dieci anni il termine di validità del Piano, di cui all' art. 31 della L. R. n. 34 / 92,
dando atto che la convenzione stipulanda prevede avvio dell' edificazione compatibile
con il P.P.A.
FC.............................
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Elenco proprietari Lottizzazione e/da Vergini PL 12
Colotti Graziano,Colotti Luciana, Pierigè Gilberto Amministratore Delegato della Ditta
M.A.C.I. S.r.l., Ing. Ronconi Luigi rappresentante del Demanio dello Stato, Belli Maria
Pia, Nistri Claudia e Nistri Daniela, Maresi U go in qualità di Presidente
dell'Associazione "Donato Bramante, Massimo di Donato in qualità di socio
accomandatario della Immobiliare Colline Maceratesi S.a.s.di Di Donato Massimo e
C.,Spaventa Gino, Bellesi Alfredo, Nard Sonia, Scocco Ada, Fondati Nazzareno,
Maresi Ugo in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Agrikultur
S.r:l., Norscini Pietro, Pascucci Silvana, Intermesoli Domenico in rappresentanza della
Mabi S.n.c. di Intermesoli Domenico e C, Suor lole Ranaldi legale rappresentante del
"Monastero del Corpus Domini" di Macerata, Verducci Giovanna, Morelli Antonio
rappresentante la Ditta Emax di Sperante Lorena e C S.a:s., Porfiri Alfredo, Marsili
Giulia Maria, Castricini Enzo, Pianesi Emilio, Stura Femando, e Marinsalta Manlio.
FC/
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PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL12
"LE VERGINI"
Schema di convenzione
ART. 1
IMPEGNI DI ESECUZIONE DELLE URBANIZZAZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A - Le ditte lottizzanti (d'ora in poi nel presente atto, per brevità definite
LOTTIZZANTI) per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo assumono
solidalmente impegno verso il Comune di Macerata (d'ora in poi nel presente atto, per
brevità definito COMUNE) di attuare la lottizzazione denominata PL 12 - LE
VERGINI approvata con atto consiliare ________ ed accettano di eseguire a totale loro
carico ed a scomputo del contributo di cui all'art. 3 della Legge n. 10/1977, tutte le
opere di urbanizzazione primaria riferentesi al terreno oggetto di lottizzazione stessa
consistenti in:
strade
spazi di sosta e parcheggio
spazi di verde attrezzato
fognature
rete di distribuzione idrica
rete di distribuzione energia elettrica
rete di irrigazione e rete antincendio
rete di distribuzione del gas
pubblica illuminazione • rete telefonica.
B - Nelle suddette opere debbono intendersi ricomprese anche quelle di allacciamento
da eseguirsi al di fuori del perimetro di lottizzazione, necessarie a rendere funzionale
l'urbanizzazione di cui si tratta
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c - Per quanto riguarda l'allacciamento fognario si dà atto che la zona abbisogna della
realizzazione di un collettore fognario a servizio anche degli insediamenti preesistenti la cui
incidenza nell'utilizzo del predetto collettore fognario, rispetto alla lottizzazione di cui si tratta, è
pari ai 2/3 .
I lottizzanti pertanto si obbligano a concorrere nel limite di spesa indicativamente previsto in f.
200.000.000 (duecentomilioni) al relativo onere, nonché ad eseguire a scomputo le opere relative
all'intero collettore fognario su tempestivo progetto da eseguire a propria cura e che dovrà essere
autorizzato dal Comune, il quale si obbliga a prendere contatti con i proprietari dei fondi
interessati dal tracciato dell' opera ed a procurare i necessari asservimenti coattivi e / o volontari
i cui eventuali oneri saranno a carico dei lottizzanti, nei limiti previsti nella presente lettera c).
D - I lottizzanti medesimi si obbligano a vendere al prezzo di £ 120.000/mc edificabile
maggiorato della quota del contributo di concessione riferita all'urbanizzazione primaria, nella
misura ridotta vigente per l'edilizia convenzionata attualmente pari a pari a £ 8.142,6/Mc, i lotti
individuati con i numeri 32,33,40,41,42 nella planimetria generale di lottizzazione - per una
cubatura edificabile complessiva pari a Mc 10.300= (diecimilatrecento) circa - ad operatori
individuati dal Comune e dal medesimo vincolati alla realizzazione di interventi di edilizia
convenzionata secondo la disciplina di cui agli artt. 4 - 7 e seguenti della presente convenzione.
E - Essi inoltre si obbligano a destinare il corrispettivo delle dette cessioni di aree ai soggetti
individuati dal Comune e vincolati alla realizzazione dell'edilizia convenzionata di cui al
successivo art. 4 all'effettuazione dei seguenti interventi funzionali alla lottizzazione:
• i - una quota indicativamente determinata in £ 400.000.000= (quattrocentomilioni) e comunque
pari ai 2/3 dell'importo necessario alla realizzazione del collettore fognario , il cui onere totale
relativo va ripartito in ragione di 1/3 a carico dei lottizzanti ed in ragione di 2/3 a carico del
Comune;
• ii - una quota - da determinare una volta precisato l'importo relativo all'ammontare aggiornato e
definitivo delle opere di urbanizzazione primaria quale risulterà dal progetto esecutivo delle
opere di urbanizzazione e facendo riferimento alle tabelle degli oneri ridotti di urbanizzazione
primaria afferenti alla cubatura da edificare in edilizia convenzionata applicate a ciascuna
assegnazione di aree di cui al successivo articolo 4 - a compensazione del divario tra il costo
delle opere di urbanizzazione primaria oggetto di scomputo ed oneri ridotti di urbanizzazione
primaria afferenti alla cubatura da edificare in edilizia convenzionata, pari a circa 30.400= mc.;
• - quanto alla residua somma sino alla concorrenza del corrispettivo di cui alla superiore lettera
D), per la acquisizione dell' area su cui andrà ad insistere il percorso stradale di cui all' art. 3 lett.
c seguente, e comunque, anche per il caso di mancata realizzazione del percorso stradale di cui
all' art. 3 lett. c ai sensi dell' art. 3 lett. e, per la realizzazione interventi di miglioramento qualiquantitativi delle opere di urbanizzazione primaria o secondaria a beneficio della funzionalità
complessiva della zona.
I lottizzanti si impegno altresì ad eseguire, a parziale scomputo della quota di contributo di
concessione relativo alla urbanizzazione secondaria, le opere appresso indicate per l'importo
complessivo di circa f. 600.000.000= da rideterminarsi in sede di progettazione esecutiva, pari al
60% circa dell'importo dovuto al netto della riduzione spettante alla cubatura da edificare in
edilizia convenzionata:
•Completamento della gradinata della cavea
•3 campetti polivalenti di cui almeno 1 illuminato artificialmente
•Spogliatoi interrati a servizio dei campetti polivalenti e del campo di calcio
•Sistemazione campo di calcio
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. F - I lottizzanti assumono inoltre impegno solidale di cedere gratuitamente al Comune le aree
attinenti all'urbanizzazione primaria e secondaria ubicate all'interno della lottizzazione ed elencate
al successivo art. 5 per una superficie complessiva presunta di circa mq. 76.000=, il tutto previo
frazionamento dell' area, picchettamento della perimetrazione delle aree a destinazione pubblica,
nonché dei singoli lotti da effettuare contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo
delle opere di urbanizzazione.
H - il Comune, per l'ipotesi in cui entro 12 mesi dalla acquisizione della concessione relativa alle
opere di urbanizzazione primaria non siano state effettuate in tutto o in parte, per mancanza di
offerenti e/o per mancata esecuzione da parte degli stessi degli adempimenti previsti dal bando di
aggiudicazione e comunque per causa e/o fatto non imputabile ai lottizzanti, le vendite di cui
all'art. 4, si obbliga a corrispondere ai lottizzanti, entro 60 giorni dalla scadenza del predetto
termine, la quota indicativamente determinata in di f 400.000.000= (quattrocentomilioni) e
comunque pari ai 2/3 dell'importo necessario alla realizzazione del collettore fognario di cui al
punto i) della lettera E precedente, nonchè quanto previsto e determinato ai sensi del punto ii) della
lettera E del presente articolo.
ART.2
IMPORTO OPERE, MODALITA' DI ESECUZIONE E GARANZIE
I lottizzanti si obbligano a far eseguire le opere ed impianti di urbanizzazione primaria e quelle di
urbanizzazione secondaria in piena conformità al progetto di lottizzazione ed in raccordo con i
Servizi Tecnici Comunali, dando atto che l'ammontare delle opere suddette risulta determinato in
via di massima in base ai computi metrici allegati alla presente convenzione, negli importi
complessivi presunti comprensivi di spese generali e al netto di IV A di f. 3.000.000.000= per
quanto concerne la primaria e in f. 600.000.000= per quanto concerne la secondaria.
Gli importi aggiornati e definitivo saranno comunque quelli del progetto esecutivo delle opere di
urbanizzazione che dovrà essere presentato al massimo entro tre mesi dalla stipula della
convenzione di lottizzazione e comunque prima dell'avvio di qualsiasi intervento sull'area oggetto
di lottizzazione, ai fini del rilascio della concessione edilizia, su istruttoria congiunta dei Servizi
comunali Gestione del Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente
Ai fini del rilascio della concessione predetta i lottizzanti dovranno consegnare la eventuale
polizza fidejussoria integrativa di quella già depositata, di importo pari alla eventuale differenza
fra l'importo definitivo e quello di massima indicato nel presente articolo.
Sarà in facoltà dei lottizzanti di costituire polizze distinte da quelle per la urbanizzazione primaria
e riferite ad ogni singola opere di urbanizzazione secondaria di cui all'art. 1 lett. D, con decorrenza
successiva ma comunque anteriore al primo rilascio di concessione edilizia.
ART.3
TEMPI DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI E SUPERVISIONE COMUNALE.
A - Tutte le opere di urbanizzazione dovranno essere progettate e realizzate in conformità alle
norme vigenti al momento dell'inizio dei lavori.
B - Le lottizzanti si impegnano a nominare un Direttore dei lavori, il quale dovrà rapportarsi
costantemente con il Responsabile del procedimento di cui al successivo art. 4 per tutte le fasi di
esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria in seguito elencate da attuarsi entro 30 (trenta)
mesi dalla data della notifica della relativa concessione e per quelle di urbanizzazione
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secondaria da eseguirsi sempre entro 30 mesi decorrenti però dalla data di costituzione della prima
polizza fidajussoria ai sensi dell'ultima parte del precedente art. 2:
OPERE PRIMARIE
•scavi
•fognature
•opere In c.a.
•massicciate
•rete idrica
•rete di irrigazione ed antincendio
•rete gas
•pubblica illuminazione
•finitura sedi stradali allo stato di bynder opportunamente chiuso ed oggetto di
manutenzione in rapporto al dilazionamento temporale del tappetino di usura
•sistemazione verde pubblico funzionale
•rete telefonica
•rete elettrica
OPERE SECONDARIE
•Completamento della gradinata della cavea
•N. 3 campetti polivalenti di cui almeno 1 illuminato artificialmente
•Spogliatoi interrati a servizio dei campetti polivalenti e del campo di calcio
•Sistemazione campo di calcio
C - Per quanto concerne le sedi stradali i lottizzanti, ferma la presa in carico delle opere da parte del
Comune nei tempi e modi di cui all'art. 5 seguente, con relativa e proporzionale riduzione della
fidejussione, si impegnano a realizzare del tappetino di usura ed ogni eventuale altro marginale
completamento entro 6 mesi dall'avvenuto rilascio dell'abitabilità relativa ad una quota uguale al
50% della cubatura edificabile, consentendo con ciò la chiusura delle operazioni di collaudo.
D - Le parti si danno atto che il progetto di lottizzazione prevede, alla tavola 4A, la realizzazione di
un'accesso sulla strada provinciale verso Macerata su di una porzione di terreno esterna all' ambito di
lottizzazione di proprietà di Fondati Nazareno. Poiché è interesse dell'Amministrazione realizzare
tale accesso alla viabilità generale, il Comune si obbliga ad acquisire a propria cura e spese la
porzione di terreno necessaria alla realizzazione del predetto accesso, la cui progettazione e
redazione di piano particellare e direzione dei lavori, a cura e spese delle lottizzanti, sarà effettuata
di concerto con il Responsabile del procedimento e con la supervisione degli Uffici Comunali
interessati.
E - In relazione alla presente pattuizione le parti precisano che non sarà imputabile ai lottizzanti il
fatto della mancata autorizzazione e/o concessione relativi alla fattibilità urbanistica e/o
amministrativa relativo all'accesso di cui alla tavola 4A, restando a carico di esse lottizzanti
esclusivamente l'obbligo di progettazione, redazione del piano particellare relativo all'accesso di cui
alla tavola 4A in tempo utile per il rispetto dei termini di seguito precisati.
F - Ove nel termine di diciotto mesi dalla stipula della presente convenzione l'Amministrazione
Comunale di Macerata non procurerà l'acquisizione a propria cura e spese della predetta area
estranea alla lottizzazione e necessaria alla realizzazione dell' accesso alla viabilità generale di cui
alla tavola 4A ed ove entro tale termine non saranno disponibili, per causa non imputabile alle
lottizzanti, tutti gli atti autorizzatori e concessori relativi alla
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fattibilità urbanistica e/o ammInIstrativa del predetto accesso alla viabilità principale, i
lottizzanti potranno realizzare a propria cura e spese quale opera di urbanizzazione primaria
l'accesso alternativo insistente sulla superficie di lottizzazione di cui alla tavola 4A bis del
progetto, il quale sarà ricompreso nella concessione edilizia di cui al precedente art. 2.
G - Resta comunque inteso tra le parti che, nella pendenza del termine di mesi diciotto
decorrente dalla stipula della convenzione ed entro cui debbono verificarsi le condizioni di cui
sopra, i lottizzanti avranno facoltà di realizzare, in corrispondenza del tracciato di cui alla tavola
4A bis facente parte del progetto di lottizzazione, una strada di cantiere necessaria alle
operazioni di esecuzione delle opere di urbanizzazione e di fabbricazione.
H - I lottizzanti, nel caso in cui si verifichino nel termine stabilito le condizioni per la
realizzazione dell'accesso alla viabilità generale di cui alla tavola 4A, si obbligano a ripristinare
la predetta strada di cantiere nello stato anteriore, rispettando le previsioni di progetto.
I - L'avvio delle opere si intende a far data decorsi 30 gg. dalla acquisizione della relativa
concessione ed il termine di ultimazione si intende riferito alla data di avvio dei lavori.
L - I lottizzanti accettano la supervisione tecnica comunale delle opere di urbanizzazione
primaria, impegnandosi ad ottemperare alle prescrizioni impartite dai Servizi Comunali
competenti, attraverso il Responsabile del procedimento, al quale fa capo la vigilanza sulla
attuazione del piano di lottizzazione.
ART 4
FRAZIONAMENTO DEI LOTTI E VENDITA DI QUELLI DESTINATI ALL'EDILIZIA
CONVENZIONATA
A - L'Amministrazione Comunale di Macerata, entro e non oltre 5 mesi dalla stipula della
presente convenzione, dovrà comunicare ai lottizzanti, a mezzo di lettera raccomandata a.L, le
denominazioni degli operatori individuati dal Comune e dal medesimo vincolati alla
realizzazione di interventi di edilizia convenzionata selezionati con apposita procedura ad
evidenza pubblica.
B - Previo frazionamento dell'area i lottizzanti si obbligano a cedere agli operatori individuati
dal Comune i lotti di cui all'art. l) per un prezzo stabilito in i. l20.000/mc. edificabile,
maggiorato della quota ridotta del contributo di concessione in vigore al momento della
cessione di cui alla lettera D dell' art. l).
C - Il Comune si fa garante, a titolo di manleva e promessa del fatto del terzo, acché gli
operatori da esso individuati e vincolati alla realizzazione di interventi di edilizia convenzionata
compiano tutto quanto necessario all'acquisto dei singoli lotti loro assegnati con la procedura di
cui sopra entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione della individuazione alle lottizzanti da
effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r ai sensi della superiore lettera A) e provvedano,
contestualmente alla stipula dell'atto di acquisto da stipularsi a spese del singolo operatore
assegnatario come sopra individuato, al pagamento in favore delle lottizzanti del corrispettivo
risultante dal prezzo unitario e dal contributo unitario di concessione di cui alla lettera B del
presente articolo, moltiplicati per la cubatura edificabile del singolo lotto.
D - Fermo comunque quanto previsto alla lettera superiore, nel caso in cui il soggetto indicato
dal Comune quale aggiudicatario della procedura di acquisto di ogni singolo lotto non ponga in
essere quanto previsto alla superiore lettera C) il Comune deve indicare, entro e non oltre giorni
30 dalla comunicazione del mancato acquisto da parte del soggetto precedentemente indicato,
altro operatore il quale dovrà compiere tutto quanto statuito dalla superiore lettera C) entro e
non oltre giorni 30 dalla nuova comunicazione Comunale da effettuarsi a mezzo di lettera
raccomandata a.r
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E - Le Ditte lottizzanti si impegnano ad effettuare prima della presentazione delle singole domande
di concessione edilizia, il frazionamento dell' area, nonché il picchettamento della perimetrazione
delle aree a destinazione pubblica, nonché dei singoli lotti, con la fissazione di capisaldi quotati
interni ed esterni alla lottizzazione.
ART. 5
DISTINTA E MODALITA' DELLE CESSIONl GRATUITE - COLLAUDO DELLE OPERE
A - Le cessioni al Comune di cui all'art. 1) riguardano le seguenti aree sulle quali insisteranno le
opere di urbanizzazione o comunque dovute in riferimento agli standards di cui al D.M. 2.4.1968
n. 1444:
superficie di mq. 6.846 = circa risultante dalle planimetrie di progetto quale sede di strade e
marciapiedi, ferma l'ipotesi alternativa di cui all'art. 3;
superficie di mq. 5.572 = circa risultante dalle planimetrie di progetto quale sede di parcheggio;
superficie di mq. 34.298 = circa risultante dalle planimetrie di progetto con la destinazione a
verde pubblico alla quale sono da aggiungere mq 8.461 per percorsi pedonali e ciclabili;
superficie di mq. 2.039 = circa, risultante dalle planimetrie di progetto con la destinazione ad
attrezzature di interesse comune;
superficie di mq. 10.899 = circa risultante dalle planimetrie di progetto con la destinazione a verde
pubblico a rilevanza urbana, oltre a ulteriori mq. 7.829 risultante dalle planimetrie di progetto
destinate ad attrezzature sportive;
B) Le aree suddette saranno consegnate al Comune e trasferite con atto pubblico di cessione
gratuità rogato dal Segretario Generale ai sensi dell' art. 17 comma 68 lett. b) della Legge
15.5.1997 N. 127, ad avvenuta ultimazione e collaudo delle opere progettualmente previste. C) In
relazione a quanto previsto dal presente articolo con particolare riferimento alla lett. E) seguente,
le parti precisano che, ai fini del rispetto del termine di ultimazione delle opere di urbanizzazione
primaria, verrà considerata ultimazione delle opere relative alle strade di lottizzazione la
realizzazione di bynder in conglomerato bituminoso chiuso, alla realizzazione del quale il Comune
provvederà alla presa in carico delle opere come di seguito stabilito, ferma l'obbligazione di cui all'
art. 3 lett. C) .
D) I lottizzanti si impegnano altresì ad affidare il collaudo delle opere a professionista abilitato,
accettato dal Comune, il quale effettuerà le operazioni di collaudo sia in corso d'opera, per quanto
riguarda tutte le opere di cui all' art. 3 escluso il tappetino, sia a completa ultimazione delle
medesime, una volta eseguito quanto previsto all' art. 3 lett. C), previo avviso al Responsabile
comunale della vigilanza che si avvarrà dei relativi collaboratori tecnici, con conseguente svincolo
della residua fidejussione e assunzione globale degli oneri di manutenzione ..
E) La dichiarazione di abitabilità degli edifici sarà rilasciata solo successivamente alla
comunicazione scritta del Direttore dei Lavori attestante la ultimazione dei lavori di cui alla
superiore lettera C) , accertata dal Responsabile della vigilanza e assoggettata all' esito positivo di
collaudo di cui alla lettera D).
F) Nel caso di inadempimento degli obblighi di realizzazione delle predette opere di
urbanizzazione nei termini convenuti, ovvero di inadeguata esecuzione delle stesse il Comune
potrà far valere la garanzia offerta dalla polizza fidejussoria ed eseguire le opere in danno delle
lottizzanti
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G) La manutenzione delle opere di urbanizzazione sarà a carico delle lottizzanti fino la momento
della presa in carico da parte del Comune, ad avvenuto collaudo, mediante apposito verbale da
effettuarsi nei seguenti tempi.
- per quanto riguarda tutte le opere di cui all' art. 3 esclusa la strada all'ultimazione dei lavori nel
termine di cui all' art. 3 lett. B)
- per quanto attiene alla strada all'ultimazione di quanto previsto all'art. 3 lett. C) .
H) Rimane in ogni caso a carico delle lottizzanti, che accettano per se' e per i loro aventi causa, la
sistemazione e manutenzione di tutti gli spazi privati.
ART.6
SVILUPPO TEMPORALE DELL'EDIFICAZIONE
I 10ttizzanti si impegnano - ai sensi dello art. 31 della Legge Regionale n. 34/92, ad attuare
l'edificazione dei singoli lotti secondo il seguente schema temporale di massima, nell'ambito del
periodo di validità decennale del piano di lottizzazione:
• 60% dell' edificazione, articolata nel 18% di convenzionata e nel 42% di libera, entro il quinto
anno, con richiesta di concessione entro due anni dalla stipulazione del presente atto;
• 20% dell'edificazione, articolata nel 6% di convenzionata e nel 14% di libera, entro l'ottavo anno,
con richiesta di concessione entro quattro anni dalla stipulazione del presente atto;
• 20% dell' edificazione, entro il decimo anno, con richiesta di concessione entro il
quinquennio stabilito dal PP A.
Il termine per la richiesta di concessione edilizia si intende decorrente dalla stipula della presente
convenzione e quello di edificazione si intende a far tempo dalla concessione edilizia.
Resterà in facoltà del Comune mediante atto del Consiglio Comunale di autorizzare motivati
scostamenti su parere del Responsabile della vigilanza, qualora gli stessi superino i 3 mesi di
normale tolleranza.
ART.7
ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA DI PERTINENZA DI LOTTIZZANTI
I lottizzanti, in ordine ai lotti nn. 2, 5, 15, 21, 22, 25, 29, 43, 36, 44, nonchè a porzione pari a 369
mc del lotto n. 1, a porzione pari a 337 mc del lotto n. 3, a porzione pari a 447 mc del lotto n. 31, il
tutto comunque in conformità a quanto rappresentato alla tavola n. 9 del piano di lottizzazione,
accettano per sé ed aventi causa - quanto alla volumetria di mc. 20.957 - di realizzare o far
realizzare alloggi aventi le caratteristiche tipologiche dell' edilizia convenzionata e come tali da
vendere ai soggetti aventi i prescritti requisiti alle condizioni di cui agli articoli seguenti.
ART. 7 Bis
CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA
Gli alloggi di edilizia convenzionata dovranno avere le seguenti caratteristiche tipologiche:
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•superficie residenziale non superiore a 95 mq. misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli
interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;
•superficie non residenziale per parcheggio, così come individuata nella delibera della Giunta
Regionale N. 587 del 27.2.1995, contenuta nei limiti del relativo art. 6;
•prezzo di vendita non superiore a quello determinabile attraverso l'applicazione dei parametri di
cui agli articoli seguenti.
ART. 8
TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLA VOLUMETRIA CONVENZIONATA
I lottizzanti, per sé ed aventi causa si obbligano, di principio a realizzare gli alloggi di edilizia
convenzionata secondo lo schema temporale di cui al precedente art. 6), accettando pertanto che
l'edificazione dei lotti privati non possa di regola aver corso se non siano state già effettuate le
vendite di cui all'art. 4 per fatti a loro imputabili.
ART. 9
DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEGLI ALLOGGI
I lottizzanti accettano altresì per sé ed aventi causa che gli alloggi predetti siano postI m vendita al
prezzo massimo complessivo che risulterà determinabile in riferimento alla superficie complessiva
(Sc.) degli alloggi stessi, costituita dalla superficie utile abitabile (Su) aumentata del 60% delle
superfici non residenziali (Snr), al momento dell'indizione della procedura concorsuale da esperire
una volta avviati i lavori di edificazione della volumetria oggetto di convenzionamento, in base
alle seguenti componenti e fermo restando comunque il limite non superabile di L. 2.200.000/mq.
a)costo dell'area edificatoria come determinato ai sensi del successivo art. lO
b)costo dell'urbanizzazione come determinato ai sensi del successivo art. Il
c) costo totale dell'intervento di nuova edificazione (CTN) come ricavabile in base agli elementi di
esposti al successivo art. 12;
d)oneri di finanziamento come determinati al successivo art. 13.
Ai fini di cui sopra si precisa che per superficie utile abitabile (Su) si intende la superficie di
pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e per superfici non
residenziali si intendono quelle riferite ad androni di ingresso o porticati liberi, logge e balconi,
autorimesse o posti macchina coperti e altri locali a stretto servizio delle residenze.
ART lO
DETERMINAZIONE DEL COSTO DELL'AREA
Il costo dell'area edificatoria si intende determinato nella misura corrispondente al corrispettivo di
acquisizione secondo il valore di esproprio della medesima, determinato in base all'art. 5 bis della
L.8/8/1992 n. 359. Tale costo viene pertanto individuato nel 50% del valore di mercato dell'area
oggetto di lottizzazione e fissato in L. l20.000!Mc edificabile.
ART. Il
DETERMINAZIONE DEL COSTO DELL'URBANIZZAZIONE
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Il costo dell'urbanizzazione resta determinato ai sensi dell'art. 5 della L. 10/77 ed è pertanto
individuato nella misura di cui alle tabelle regionali, cosI come recepite dal Comune, vigenti al
momento della stipula della presente convenzione, applicato all'intera volumetria potenzialmente
edificabile, ridotto alla stregua di edilizia convenzionata per ciò che attiene ai parametri di calcolo,
precisandosi che non troverà applicazione la quota riferita al costo di costruzione.
ART. 12
DETERMINAZIONE DEL C.T.N.
Il costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.) E costituito dalla somma dei seguenti
3 addendi:
costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore per
interventi di nuova edificazione.
Tale voce, comprensiva del costo delle opere di elevazione e di fondazione, sistemazioni esterne
ed allacciamenti, E determinata nei seguenti importi (incrementabili delle eventuali maggiorazioni
per condizioni tecniche aggiuntive), corrispondenti alle tipologie costruttive:
Tipologia C (in linea)
E/mq.
900.000
Tipologie A e B
f/mq.
950.400 stabilito con Delibera G.C. n. 350/96
Tipologia a schiera
f/mq.
1.050.000
I predetti importi del costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) sono riferiti al giugno 1994 e
vanno pertanto aggiornati sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice 1ST A
T generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno
1994 e il mese di avvio dell'edificazione oggetto di convenzionamento.
Gli importi di cui sopra sono passibili delle maggiorazioni sopra menzionate in corrispondenza di
specifiche condizioni tecniche aggiuntive, fermo restando peraltro il limite di f. 1.050.000/mq. di
superficie complessiva (Se.), oltre l'aggiornamento ISTAT di cui sopra, secondo le seguenti
percentuali massime di maggiorazione:
in zone sismiche con grado di sismicità pari a S9 : 8%
per interventi che prevedono un numero di alloggi con S.D. inferiore o uguale a 65 mq. compreso
tra il 25 e il 50% del numero totale degli alloggi: 5%
per interventi che prevedono un numero di alloggi con S.D. inferiore o uguale a 65 mq. superiore
al 50% del numero degli alloggi: 10%
per abitazioni con soglie di documentato risparmio energetico non superiore al 20% rispetto alle
prescrizioni di legge: 10%
Il calcolo della percentuale relativa al risparmio energetico puU essere effettuato con la seguente
formula:
% = (Cgl-Cgp)24xgg+(deltaP1 +deltaS)x24xGG Cgl24 x GG
Cgl = coefficiente volumico globale stabilito dalla vigente normativa sul risparmio energetico, in
base ad S/V e GG (gradi giorno);
Cgp = coefficiente volumico dell'edificio secondo progetto;
deltaP = apporto pompe di calore meno consumo elettrico della pompa di calore per 2.500, in
Kcallhmc;
delta P 1 = apporto fonti rinnovabili espresso in Kcal/hmc;
deltaS = apporto solare medio dell'edificio meno apporto medio in un edificio normale, in
Kcallhmc;
G = giorni di riscaldamento;
GG = gradi giorno
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e) per interventi che, per la natura del sotto suolo e la morfologia dei luoghi, richiedono opere di
fondazione di tipo profondo o consistenti opere di sostegno delle terre: 8%
2.Costi connessi ai sotto elencati fattori di qualità aggiuntiva dell'intervento determinanti il C.R.N.
(secondo le maggiorazioni del CBN nelle percentuali massime di maggiorazione appresso
indicate):
- dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a
garanzia dei rischi di costruzione negli anni successivi alla ultimazione dello stesso: 3%.
Tale dotazione di polizze - fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4 della L. 216/95non
costituisce elemento imprescindibile dall'intervento fino all'approvazione dal parte del CER di
schema polizza assicurativa tipo (delib. Giunta Reg. 3 13 O del 28/ 10/1996).
- adozione di un piano di qualità relativo all'intervento e/o al programma di manutenzione: 5%
- miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici: 5%
La percentuale può essere riconosciuta in presenza di accorgimenti progettuali e prescrizioni
contrattuali in ordine ad almeno due dei seguenti fattori di comfort ambientale:
c.l) Stabilità e uniformità della temperatura interna.
In inverno:
Ai fini del comfort termico, con riferimento alla temperatura minima dell'aria esterna di progetto,
si indicano i valori consigliati della temperatura dell'aria negli ambienti: ti = l8C+-2C.
In estate:
Le condizioni di comfort termico si ritengono soddisfatte allorquando per la temperatura esterna di
32_ C misurata all'ombra con cielo sereno, si realizza all'interno degli ambienti una temperatura: ti
= 28C+-I C.
Tali condizioni dovranno conseguirsi, prescindendo dall'eventuale installazione di impianti per il
condizionamento dell'aria, mediante accorgimenti progettuali che potranno riguardare
l'orientamento e l'inerzia termica dell'edificio, la protezione solare delle coperture, delle facciate e
delle aperture, nonchè 'impiego appropriato di materiali isolanti, rivestimenti chiari, ecc.
c.2) Umidità relativa dell'aria:
Valore raccomandati: 30% = UR. = 70%
c.3) Asciuttezza delle pareti (=assenza di condensazione permanente nelle pareti opache).
c.4) Livello sonoro indotto:
Il livello sonoro indotto, misurato dal livello sonoro continuo equivalente LAeq, espresso in db(A),
deve risultare contenuto entro i seguenti valori:
TIPO DI SPAZIO
GIORNO
NOTTE
(ore 6-22)
(ore 22-6)
Spazi per riposo e sonno
40 db (A)
30 db (A)
Spazi per soggiorno e studio
50 db (A)
40 db (A)
Spazi diversi dell'alloggio
55 db (A)
45 db (A)
La misura del valore di LAeq va effettuata secondo ISO 1996/1-82, mediante un misuratore di
livello sonoro equivalente posto alla distanza di almeno m. 1,00 da chiusure e partizioni, ad
un'altezza sul pavimento compresa fra m. 1.20 e m. 1.50 e ad una distanza di circa m. l,50 da
eventuali finestre tenute chiuse.
I costi incrementali di cui sopra possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un
massimo del 13% del costo base di realizzazione tecnica e, comunque, fino ad un importo tale che
la somma degli elementi di cui al punto 1. e al presente punto 2., espressiva del costo
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di realizzazione tecnica dell'intervento di nuova edificazione (C.R.N.), non ecceda comunque il
limite massimo del medesimo costo stabilito in f. 1.200.000/mq di superficie complessiva (Sc.),
oltre l'aggiornamento ISTAT come sopra precisato.
Tale valore del C.R.N. E a sua volta incrementabile, in relazione alle condizioni di contesto
dell'intervento, secondo il coefficiente 1,15
3. Maggiorazioni del C.R.N. per i seguenti fattori di costo
a) spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e
verifiche, ecc.): 12%
b) prospezioni geognostiche e, se del caso, indagini archeologiche: 2%
c) accantonamento obbligatorio per imprevisti e revisione prezzi: minimo 8% massimo 12%
ART.13
DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE PER ONERI FINANZIARI
Per gli interventi che non godono di finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'art. 16 della legge
5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni nonché ai sensi di leggi
concorrenti, la percentuale di maggiorazione da applicare al C.R.N. E stabilita in misura pari al
tasso ufficiale di sconto vigente alla data della presente convenzione.
Per gli interventi prefinanziati con mutui a tasso agevolato ai sensi dell'art. 16 della legge 5 agosto
1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè ai sensi di leggi concorrenti la
percentuale di maggiorazione del C.R.N. E dedotta dal prodotto
KxS
ove
S = tasso ufficiale di sconto vigente alla data della convenzione K = (1 - Im/Cc)
ove
1m = importo mutuo agevolato
Cc = costo di costruzione dell'intervento
ART. 14
CONTROLLO DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI ALLOGGI
Gli alloggi di cui alla volumetria convenzionata dovranno rispettare tutte le caratteristiche
quantitative e qualitative obbligatorie di cui ai precedenti articoli da 7 a 13, che dovranno essere
contenute negli elaborati progettuali da presentare per l'ottenimento della concessione edilizia
Il controllo sulla rispondenza dei medesimi alle suddette caratteristiche costruttive potrà essere
effettuato in qualsiasi momento dal Comune, con la collaborazione del Direttore dei Lavori
incaricato dalle lottizzanti o loro aventi causa.
Il predetto Direttore dei Lavori verificherà a lavori ultimati la conformità tra le previsioni
convenzionate e progettuali e quelle ad opere ultimate ed in particolare quelle attinenti alle
caratteristiche tecniche comportanti le maggiorazioni di costo incidenti sulla formazione del
prezzo di vendita degli alloggi.
A seguito dell'effettuazione di tale verifica dovrà essere prodotta dal suddetto D.L. la conseguente
certificazione di conformità, indispensabile anche ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni
del prezzo di cessione degli alloggi.
ART. 15
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PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI ACQUIRENTI
A - I lottizzanti accettano, per sé ed aventi causa - esclusi quelli indicati dal Comune di cui all' art.
l lett. D) selezionati con la procedura di cui all' art. 4 della presente convenzione - che la vendita
degli alloggi di edilizia convenzionata avvenga a favore di acquirenti aventi i requisiti per l'edilizia
agevolata (di cui alla circolare lO agosto 1995 n. 3825 e alle disposizioni che interverranno
successivamente).
B - Allo scopo sarà obbligo del soggetto titolare della concessione edilizia relativa ai realizzandi
alloggi, di pubblicare - all'atto stesso dell'ottenimento della concessione edilizia sulla pagina di
cronaca maceratese dei due quotidiani a maggiore diffusione locale, per due giorni consecutivi
l'avviso di cui all'allegato schema, avente lo scopo di porre i cittadini interessati in grado di
conoscere tempestivamente e nello stesso momento l'opportunità offerta, le relative condizioni e la
procedura da seguire per l'eventuale iniziativa di acquisto. Sarà parimenti compito del Comune
procedere ad analoghe e diversificate forme di pubblicizzazione.
ARI. 16
PRELIMINARE DI VENDITA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA
I lottizzanti - fermo restando che il prezzo di vendita degli alloggi sia definito al momento della
pubblicazione dell'avviso di cui sopra - accettano altresì per sé ed aventi causa:
i - che al suddetto prezzo sia stipulato a spese dell' acquirente - con intervento del Comune all'atto
- fra la parte venditrice e quella acquirente preliminare di compravendita, ai sensi dell'art. 2645 bis
del Codice civile (introdotto dalla L. 28/2/97 n. 30 prevedente che le condizioni concordate siano
immutabili, (salvo il caso fortuito, la forza maggiore e l'impossibilità e/o eccessiva onerosità sopra
avvenuta), restando alla responsabilità e a rischio esclusivo di entrambe le parti la relativa
osservanza, ferma restando ogni facoltà di controllo da parte del Comune;
ii - che il soggetto titolare della concessione edilizia relative agli alloggi oggetto di
convenzionamento garantisca nel suddetto preliminare di compravendita che gli alloggi saranno
realizzati secondo l'allegato capitolato, con tassativa esclusione di ogni modifica che comporti
compensi aggiuntivi rispetto al prezzo stabilito nel preliminare stesso con le tolleranze di cui di
seguito;
iii - che per la violazione dell'impegno di cui al punto ii) sia fissata nel preliminare di
compravendita una penale a favore del Comune pari ad 1/10 del prezzo dell'alloggio ed a carico
del promittente acquirente e del promittente venditore, in ragione del 50% ciascuno;
iv - che per l'applicazione di detta penale non sarà in alcun modo necessario che il Comune provi
la fatturazione di compensi aggiuntivi, ma sarà sufficiente che con relazione del Servizio Tecnico
Comunale competente venga accertato in sede di rilascio della abitabilità, in contraddittorio con le
parti interessate, che i materiali utilizzati o le opere eseguite si discostino in misura superiore al
5% del valore dei materiali di capitolato;
v - che in ogni caso il singolo acquirente di unità abitativa, ove intenda effettuare modifiche al
capitolato relativo alle caratteristiche dell'edilizia convenzionata comportanti l'applicazione di
compensi aggiuntivi, dovrà chiederne autorizzazione scritta al Comune, con esonero del
costruttore da alcuna responsabilità per l'effettuazione dell'intervento di modifica.
vi - in caso di mancato accordo e/o controversia circa l'accertamento di cui al superiore punto iv)
le parti faranno ricorso ad un arbitratore nominato sin d'ora nella persona del Presidente dell'
Ordine dei Geometri di Macerata, i quale dovrà procedere con equo apprezzamento anche in
relazione a quanto previsto dall' art. 1349 c.c.;
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ART. 17
PRELAZIONE COMUNALE SUGLI ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA
Fermo restando che è facoltà del Comune esercitare diritto di prelazione sin dalla prima
vendita relativa agli alloggi di edilizia convenzionata, i lottizzanti si obbligano per sé ed
aventi causa, relativamente ai predetti alloggi di edilizia convenzionata, ad inserire nei
preliminari e nei contratti di compravendita clausola prevedente:
che sugli alloggi, per il quindicennio successivo alla abitabilità, resterà riservato al Comune
diritto di prelazione per il Comune stesso o a favore di soggetto da individuare;
che gli acquirenti degli alloggi, pertanto, resteranno obbligati a dare comunicazione al
Comune mediante lettera raccomandata, della intenzione di vendita, prendendo atto che la
facoltà di prelazione potrà essere esercitata entro 120 gg. dalla predetta comunicazione;
che il prezzo di compravendita degli alloggi nel quindicennio suddetto si intenderà
annualmente rivalutato, rispetto a quello come sopra stabilito per il primo acquirente, in
relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertati dall'1ST A T per le
famiglie di operai ed impiegati, verificatasi tra i mesi di stipula degli atti di compravendita,
applicando l'ultimo indice pubblicato al momento della stipula dell'atto di cessione stesso.
La rivalutazione del prezzo di vendita verrà calcolata con la seguente formula: X=Y+Y* (IbIa)/la dove:
- X è il prezzo a mq. di Sc aggiornato;
- Y è il prezzo a mq. di Sc determinato ai sensi del precedente art. 9;
- la è l'indice ISTAT iniziale riferito al momento dell'acquisto;
- Ib è l'indice ISTAT finale riferito al momento della vendita.
che il prezzo determinato ai sensi del precedente comma sarà ridotto nella misura dell'l %
annuo, a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Il prezzo suddetto sarà incrementato di
tutti gli oneri connessi e conseguenti al precedente atto di trasferimento debitamente
documentati. Esso potrà essere ulteriormente incrementato, limitatamente alle spese
sostenute, in presenza dell'avvenuta esecuzione di interventi compresi tra quelli indicati
dall'art. 31, lett. b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457. La documentazione delle spese
sostenute dovrà riferirsi ad opere oggetto di specifica autorizzazione o concessione da
allegare all'atto di cessione dell'immobile. Il prezzo di cessione, comprensivo degli
incrementi di cui ai commi precedenti, potrà essere applicato a condizione che le unità
immobiliari conservino un buono stato manutentivo.
che tutti i trasferimenti in proprietà e le locazioni potranno avvenire esclusivamente a favore
di soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalle normative vigenti per l'edilizia economica
e popolare.
che la clausola stessa esplicitamente preveda la nullità di tutti gli atti di trasferimento degli
alloggi non sottoposti alla prelazione di cui sopra.
ARI. 18
DETERMINAZIONE E REVISIONE PERIODICA DEI CANONI DI LOCAZIONE
Il canone annuo di locazione di ciascun alloggio e relative pertinenze è calcolato in misura
percentuale del 3,85 per cento del prezzo di cessione stabilito ai sensi dei precedenti articoli e
comunque non può essere superiore all'importo che risulti dall'applicazione della legge n.
392/78 per lo stesso alloggio.
Il canone di locazione determinato ai sensi del presente articolo può essere aggiornato ogni due
anni in misura pari al 75 per cento della variazione dell'indice 1ST AT dei costi di costruzione
verificatasi nel biennio precedente.
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pag.20
ART. 19
GARANZIA FIDEJUSSORlA
Le lottizzanti a garanzia della esatta, tempestiva e completa osservanza degli obblighi relativi
alla urbanizzazione nascenti dalla presente convenzione, hanno prodotto polizza fidejussoria a
prima richiesta dell'importo di L. ______________________ comprensivo di spese generali ed
al
netto di IVA n.
della in data
,
, corrispondente all'importo delle opere di urbanizzazione risultante dai
computi metrici di massima allegati, obbligandosi al relativo eventuale adeguamento ai valori
risultanti dalla progettazione esecutiva delle opere medesime.
In relazione alla facoltà loro concessa i lottizzanti si impegnano a costituire prima del rilascio
della prima concessione edilizia polizze distinte da quelle per la urbanizzazione primaria e
riferite ad ogni singola opera di urbanizzazione secondaria di cui all' art. 7 lett. D, secondo il
seguente schema
Completamento della gradinata della cavea
polizza per 1'importo di L. _____________________ ______ __ comprensivo di spese generali e
al netto di IV A n. ________________________della ______ ____________________________
_______ in data ______________________________ _____ _
n. 3 campetti polivalenti di cui almeno l illuminato artificialmente
polizza per l'importo di L. _______________comprensivo di spese generali ed al netto
di IVA n.
della
in data
Spogliatoi interrati relativi
polizza per l'importo di L. _____________________________ comprensivo di spese generali ed
al
netto di IV A n. della in
data
-----------------------Sistemazione campo di calcio
polizza per 1'importo di L. ___________________________ comprensivo di spese generali ed
al
netto di IV A n. della in
data
----------------------In caso di ritardo o inadempimento, anche parziale, di tutti gli obblighi di cui sopra,
l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro sostituirsi, nell'esecuzione delle opere a spese delle
lottizzanti, effettuando rivalsa sulla garanzia come sopra costituita ed eventualmente adeguata
con pagamento a prima richiesta.
Rimarranno comunque acquisite al Comune le aree di cui al precedente art. 6).
ART. 20
CONCESSIONI EDILIZIE
COMUNE di MACERATA
CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062
pag.21
Il rilascio delle concessioni edilizie per la edificazione dei singoli lotti resta subordinato al
pagamento della residua quota - considerato lo scomputo di cui sopra - degli oneri di
urbanizzazione secondaria e del contributo sul costo di costruzione, calcolati sulla base
delle tabelle vigenti al momento del rilascio medesimo e riferiti all' incidenza unitaria di
edificabile.
Per la volumetria oggetto di convenzionamento gli oneri di cui sopra saranno applicati in
conformità ai parametri stabiliti per l'edilizia convenzionata, come previsto al precedente
art. lO.
ARI. 21
TRASCRIZIONE E TRASFERIMENTO OBBLIGHI
Le lottizzanti si impegnano, in caso di trasferimento anche parziale del suolo, nonché delle
volumetrie oggetto della presente convenzione, a porre a carico degli aventi causa,
mediante specifica clausola da inserire nei contratti, tutti gli obblighi derivanti dalla
presente convenzione che dovranno essere debitamente trascritti presso la Conservatoria
dei registri immobiliari. Resta comunque inteso che i lottizzanti non assumono alcuna
obbligazione di garanzia e/o di promessa del fatto del terzo per fatti e/o comportamenti
posti in essere dai soggetti individuati dal Comune a mente dell' art. 4 precedente ed
assegnatari dei lotti ivi indicati, i quali saranno esclusivamente responsabili delle violazioni
alle clausole di cui sopra.
ART. 22
COLLEGIO ARBITRALE
Le parti convengono di far decidere tutte le controversie nascenti dal presente contratto da
un Collegio di tre Arbitri dei quali ciascuna parte dovrà nominare uno ed il terzo, che
presiederà il Collegio, dovrà essere scelto dalle parti d'accordo ed in caso di disaccordo dal
Presidente del Tribunale di Macerata che provvederà altresì a nominare l'Arbitro che una
delle parti avesse omesso di nominare entro 20 ( venti) giorni dalla richiesta fattane dall'
altra parte.
La sede dell' arbitrato viene stabilita in Macerata.
Il lodo dovrà essere pronunciato nel termine di 180 (cento ottanta) gg. dall'accettazione
della norma.
Il Collegio Arbitrale dovrà decidere secondo le norme di diritto.
ART. 23
SPESE DI STIPULA
Tutti i diritti relativi alla stipulazione della presente convenzione, che sarà rogata dal
Segretario Comunale saranno a totale carico delle lottizzanti o dei loro aventi causa, cui
farà carico anche la tassa di registro relativa.
A riguardo si richiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ex articolo Il - Tariffa Parte Prima - del I.u. 26.04.1986 n. 131 ai sensi della Legge 28.06.1943 n. 666 in quanto la
presente convenzione è attinente all'esecuzione del Piano Regolatore Generale del
Comune.
ART 24
ELABORATI PROGETTUALI
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pag.22
Le parti dichiarano che le planimetrie e gli elaborati progettuali allegati, costituiti da
________________________ , formano parte integrante del presente atto.
ART. 25
ELEZIONE DI DOMICILIO
Ad ogni effetto di legge le parti eleggono il loro domicilio nell'Ufficio di Segreteria del
Comune.
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pag.23
ALLEGATO
LOTTIZZAZIONE PL 12 "LE VERGINI"
Vendita alloggi di edilizia convenzionata
Si porta a conoscenza
che la sottoscritta Ditta _____________________ avente recapito in
in Via
------------ ------------________________________tel.
ha ottenuto concessione edilizia per la
realizzazione di edificio _____ad uso abitativo sul lotto n.
della lottizzazione PL "Le
Vergini";
- che per effetto di convenzione con il Comune di Macerata la sottoscritta Ditta pone pertanto
in vendita i seguenti alloggi:
unità di mq _________ piano __________ al prezzo di _______ _
unità di mq _________ piano __________ al prezzo di _______ _
unità di mq _________ piano __________ al prezzo di _______ _
a favore dei soggetti aventi i requisiti seguenti, da far verificare ed attestare da parte del
Comune:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato che appartiene alla Unione Europea , oppure cittadinanza
di altro Stato, purché siano residenti in Italia da almeno 5 anni e dimostrino di avere una
attività lavorativa stabile;
b) residenza o luogo di lavoro nel Comune di Macerata;
c) non avere nel Comune di Macerata un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo
familiare. Neppure il coniuge ( non legalmente separato) deve avere un altro alloggio
adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
d) non aver ottenuto per se' o per altri componenti del nucleo familiare assegnazione in
proprietà o con patto di futura vendita alloggi costruiti con il contributo finanziario pubblico;
e) non essere assegnatari in qualsiasi altro Comune di alloggi realizzati su aree destinate ad
edilizia economica e popolare;
f) disporre di reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a quello previsto dall'art.
20, comma l, lettera a), punto 3) della Legge 457/78 e successive modificazioni e
integrazioni, consistente - alla data del presente bando - in Lire 50.000.000 annue, così come
determinato dalla delibera CIPE 30.07.1991 richiamata dalla Circolare del Ministero LL.PP.
1.08.1995 n. 3.825.
Per il reddito la determinazione va effettuata secondo le modalità di cui all' art. 21
della Legge 5.8.1978 n. 457 in riferimento all'anno più recente per il quale sia
maturato l'obbligo di dichiarazione fiscale
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1)
2)
3)
4)
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Per alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare si considera, a norma dell' art. 4 della
Legge Reg. 3.3.1990 n. 9, quello avente una superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 lO comma -lettera a) della Legge 27.7.1978 n. 392 non inferiore a:
mq 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
mq 60 per un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone;
mq 75 per un nucleo familiare composto da 5 persone;
mq 95 per un nucleo familiare composto da 6 o più persone.
- che acquisti effettuati da soggetti non aventi i detti requisiti sono nulle.
- che i soggetti interessati sono invitati a prendere contatto con questa Ditta, rivolgendosi a
__________ per la opportuna trattativa, riguardante - fermo il prezzo - la rateizzazione del
pagamento, nonché per acquisire conoscenza del progetto, dei termini di consegna, nonché di
ogni altra condizione.
FC-
RELATORE: SPURI ASSESSORE - Essendo stato l'argomento trattato insieme alla
deliberazione n. 71 del 28-29 luglio 1997 la discussione relativa è inserita in quella delibera
GIORNO 29 LUGLIO 1997 - ORE 17,15 riprendono i lavori del Consiglio, sono presenti i
Consiglieri seguenti:
ALESSANDRINl - BENEDETTI - BETTUCCI - BORGIANI - CACCHIARELLI - CANESIN ~
- CICCARELLI - FAZI - GENTILUCCI - GISMONDI - LANZA VECCHIA - LATTANZI
MARCONI - MAULO - ORAZI - P ALANCA - P ALMIERI - P AOLOROSSO - PIERONI _
TORRESI-VALENTINI .
Sono assenti i Consiglieri signori:
ACCATTOLI - CAPROLI - CARTECHINI - CRAIA - CRUCIANELLI - DELLE FA VE
DEZI - ERCOLI - F AILLA - GIUSTOZZI - GUZZINI - MARCOLINI - MOGETT A
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PACCAMICCIO - PAGNANELLI - PERRI - PISTARELLI - PIZZICHINI - RAMADORI STURA.
SCRUTATORI vengono nominati: GENTILUCCI - LATTANZI - VALENTINI.
All'inizio di seduta vengono presentati i seguenti ordini del giorno:
ORDINE DEL GIORNO N.l) relativo agli argomenti 8, 9, lO, Il, 12, 13 dell'ODG a firma dei
consiglieri PIERONI, MARCONI e BORGIANI:
ORDINE DEL GIORNO
Sulla opportunità di individuare uno staff organizzativo per la gestione del "Piano Casa"
IL CONSIGLIO COMUNALE DI MACERATA
COMUNE di MACERATA
CONSIGLIO COMUNALE
VALUTATO
che con l'adozione avvenuta in data odierna di vari piani di lottizzazione, si è dato concreto I ~
avvio all 'attuazione del "Piano Casa ",
CONSIDERATO
che tale fase attuativa richiederà un 'insieme di azioni la cui complessità e quantità porrà a livello
di gestione problemi di qualche entità sia per quanto riguarda le lottizzazioni che le varie fasi del
convenzionamento
RITIENE
opportuno che l'ufficio competente si doti di un idoneo staI! operativo avente il compito di seguire
le varie fasi attuative del "piano casa" anche al .fine di costituire un’insieme,
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pag.26
riconoscibile e responsabile, di soggetti che abbiano la possibilità e la capacità di interloquire
con quanti, soggetti attuatori o cittadini acquirenti si rivolgeranno all 'Amministrazione.
INVITA
pertanto la Giunta a dare corso a quanto sopra con la massima sollecitudine attraverso
l'individuazione, in accordo con l'ufficio, degli opportuni interventi. )J
ORDINE DEL GIORNO N.2) relativo agli argomenti 8, 9, lO, Il, 12, 13 dell'ODG a firma dei
consiglieri PIERONl, MARCONl BORGIANI e BETTUCCI
Il Consiglio Comunale
- Vista la deliberazione consigliare n. 106 del 26.11.1996 mediante la quale si è inteso attivare un
insieme sistematico di interventi volti alla soluzione del cosidetto "problema casa)J e tendenti
sostanzialmente a facilitare l'accesso al mercato delle abitazioni sia con meccanismi di
realizzazione che di incentrivazione alla locazione,'
- ascoltato dalle comunicazioni del Sindaco lo stato di avanzamento relativo a tali procedure nel
corso della seduta consigliare del 23.6.1997 e nella seduta di commissione urbanistica del
2.7.1997;
richiamati gli intenti programmatici di questa maggioranza tendenti da un lato alla
riutilizzazione del patrimonio edilizio esistente e dall 'altro al soddisfacimento della richiesta
abitativa proveniente dai cittadini più svantaggiati. Intenti fondanti le proposte di intervento già
avanzate (delle quali la stampa si è già interessata) e delle quali si è ampiamente discusso nelle
fasi di strutturazione del piano casa;
- ribaditi i punti G) ed H) del piano casa accolto tendenti ad agire con interventi che
" ... G) individuino specifiche modalità volte ad agevolare l'accesso al credito a soggetti che
hanno condizioni economiche che bon permettono loro di acquistare abitazioni a prezzo
calmierato pur possedendone i requisiti, attraverso contributi, prestiti d'onore o altro finalizzato
all 'abbattimento degli interessi su mutui per l'acquisto della casa da abitare
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H) individuino specifiche modalità idonee a consentire l'abbattimento degli oneri a favore di
soggetti che vivono in condizioni economiche particolarmente disagiate o sfrattati e che non
possono accedere all'acquisto dell'abitazione.))
atteso chel 'attuazione del piano casa sin qui svolta non tiene conto delle premesse
surriportate, impegnandosi nella concretizzazione di interventi, nel capoluogo e nelle frazioni,
per edilizia a prezzo calmierato mediante l'intrapresa di due dei tre percorsi prefiguurati nel
piano stesso (convenzionamento ali 'interno delle lottizzazioni e completamento dei P EEP) "
- auspicando per l'altra modalità operativa contenuta nel piano casa (attivazione di programmi
integrati) ogni possibile collaborazione con enti istituzionalmente competenti;
- rimarcata la necessità ed urgenza di operare seguendo le volontà esplicitate nei punti G) ed
H) riportati mediante l'attuazione delle proposte di cui sopra o l'inaugurazione di altre
metodologie tendenti al medesimo risultato,
INVITA LA GIUNTA COMUNALE
ad attivarsi con urgenza seguendo le considerazioni svolte in premessa e contenute nei punti G)
ed H) succitati affinché i contenuti di solidarietà ed attenzione alla città costruita si condensino
in provvedimenti dalla effettiva e concreta efficacia dei quali le somme ricordate in premessa
garantiscono l'entità e fanno trasparire lo spessore”
E' stato inoltre presentato dai consiglieri MARCONI - PIERONI - BORGIANI e BETTUCCI il
seguente EMENDAMENTO:
- Emendamento allo schema di convenzione del Piano di lottizzazione PL12 "Le Vergini"
dopo l'ultimo capoverso aggiungere:
"Al fine di garantire una completa cognizione delle condizioni di convenzionamento a cui
debbono informarsi i contratti di vendita di cui sopra, si riporta per esteso il contenuto degli
articoli 16 (Preliminare di vendita degli alloggi di edilizia convenzionata) e 17 (Prelazione
comunale sugli alloggi di edilizia convenzionata) dello schema di convenzione"
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DURANTE LA TRATTAZIONE E PRIMA DELLA VOTAZIONE SONO ENTRATI IN
AULA I CONSIGLIERI CARTECHINI E RAMADORI ED E' USCITO IL CONSIGLIERE
CACCHIARELLI.
IL CONSIGLIERE BETTUCCI ESCE facendo presente che essendo interessato
professionalmente alla pratica n. Il) PL12 uscirà ogni qualvolta verrà trattato l'argomento.
VOTAZIONE PALESE PER L' APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO AL PL12
Consiglieri presenti
n.21
Consiglieri che si astengono
n.1 Benedetti
Consiglieri votanti
n.20
Voti favorevoli
n.20
L'EMENDAMENTO E' STATO ACCOLTO
VOTAZIONE PALESE PER L' APPROVAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO N. 1
a firma di PIERONI, BORGIANI E MARCONI
Consiglieri presenti
n.21
Consiglieri che si astengono
n.2 Ramadori- Alessandrini
Consiglieri votanti
n.19
Voti favorevoli
n.19
L'ORDINE DEL GIORNO E' STATO ACCOLTO
COMUNE di MACERATA
CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062
pag.29
VOTAZIONE PALESE PER L' APPROVAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO N.
2
a firma di PIERONI, BORGIANI BETTUCCI E MARCONI
Consiglieri presenti
n.21
Consiglieri che si astengono
n.1 Ramadori
Consiglieri votanti
n.20
Voti favorevoli
n.20
L'ORDINE DEL GIORNO E' STATO ACCOLTO
VOTAZIONE PALESE PER L' APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA
Consiglieri presenti
n.21
Consiglieri che si astengono
n.1 Benedetti
Consiglieri votanti
n.20
Voti favorevoli
n.20
COMUNE di MACERATA
CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente proclamato 1'esito della votazione, prende atto che il Consiglio Comunale
ADOTTA
LA DELIBERAZIONE NEL TESTO RIPORTATO IN NARRATIVA INTEGRANDOLO 1,1
CON L'EMENDAMENTO E GLI ORDINI DEL GIORNO APPROVATI
AMF/
F: \SEGRCONS\ANNO 1997\DELIBERE\DELCC74.DOC
IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE
(firma all’originale)
(firma all’originale)
ATTO SOGGETO A CONTROLLO
dello impegno di spesa e la relativa a norma art. 17- comma 33 – legge
copertura finanziaria art. 23 legge 127 del 15/5/1997 divenuta esecutiva
144/1989 e art. 55 legge 142/90
VISTO: si attesta la registrazione
IL DIRIGENTE SERVIZIO
RAGIONERIA
(firma all’originale)
Si attesta che copia della presente
viene pubblicata all’Albo Pretorio
per gg. 15 consecutivi
dal 31 LUGLIO 1997
Il 11 AGOSTO 1997
al 15 AGOSTO 1997
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
Art. 47 – III° comma – L. 142/90 –
DICHIARA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 31 LUGLIO 1997
IL SEGRETARIO GENERALE
TRASMETTERE
AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
per l’esecuzione
AL SETTORE AFFARI GENERALI
per competenza
Avvertenze e Direttive _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Data
31 LUGLIO 1997
(firma all’originale)