Testo atto - Comune di Macerata
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Testo atto - Comune di Macerata
COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 pag.1 OGGETTO: ADOZIONE PIANO LOTTIZZAZIONE PL 12 - LOCALITA' VERGINI - SIG. MARESI UGO PRESIDENTE ASSOCIAZIONE BRAMANTE ED ALTRI. L'anno millenovecentonovantasette il giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO nella Sala Consiliare della Civica Residenza alle ore 17,10 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di PRIMA CONVOCAZIONE a seguito di invito diramato dal Presidente con nota 19.7.1997, prot. 24455. ALLE ORE 22,00 RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE ERANO STATI INTERROTTI ALLE ORE 20,00 All'appello nominale, dei 41 Consiglieri sotto elencati, risultano ASSENTI i 19 evidenziati nella fincatura riferita alla seduta (Inizio Seduta). Constatato il numero legale, la presidenza viene assunta dal Presidente del Consiglio Sig. SILVANO FAZI il quale dichiara aperta la seduta. Scrutatori vengono designati i Consiglieri Signori: BETTUCCI - CANESIN - P ALMIERI. Alla seduta partecipa il Segretario Generale Sig. LUCIANO SALCICCIA. LA SEDUTA È PUBBLICA. Durante la DISCUSSIONE del presente argomento del giorno 28.7.97 risultano ASSENTI i 17 Consiglieri evidenziati nella apposita fincatura riferita all'argomento (DISC.ARG). I consiglieri presenti alla discussione e votazione della presente deliberazione avvenuta in data 29.7.97 sono citati all'interno della stessa. Inizio seduta Accattoli Paolo Alessandrini Patrizia Benedetti Stefano Bettucci Mario Borgiani Luciano Cacchiarelli Sandro Cémesin Alferio Caproli Claudio Carte chini Giancarlo Ciccarelli Antonio Craia Luigino Crucianelli Loris Delle Fave Raffaele Dezi Andrea Ercoli Evio Hermas Failla Mario Fazi Silvano Gentilucci Giovanni Gismondi Antonio Giustozzi Fabrizio Guzzini Anna a Iniz. arg. Disc. Votaz. arg. a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Inizio seduta Lanzavecchia Massimo Lattanzi Michele Marcolini Giuseppe Marconi Lorenzo Maulo Gian Mario Mogetta Alberto Orazi Ulderico Paccamiccio Giuseppe Pagnanelli Antonio Palanca Simona Palmieri Maria Paolorosso Francesca Perri Maria Grazia Pieroni Giuseppe Pistarelli Fabio Pizzi chini Massimo Ramadori Silvano Stura Claudio Torresi Enzo Valentini Mauro Iniz. arg. Dis arg. a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Votaz. COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 OGGETTO: Adozione Piano di Lottizzazione PL 12.Località C/da Vergini. Proprietari: vedi elenco allegato. Signori Consiglieri il nuovo P.R.G., vigente da quasi due anni, ha individuato con apposita simbologia, le aree di espansione ove sono consentiti insediamenti a carattere residenziale, previa approvazione di specifico strumento attuativo e relativa convenzione, per il caso in questione, di iniziativa privata; l'approvazione del presente piano di lottizzazione, redatto dagli archh Vittorio Lanciani, Fernanda Maria Angeli, Mauro Saracco, Fabrizio Romozzi e Fabio Grisogani e dai geom. Mario Bettucci e Enrico Giustozzi, è stata richiesta dai proprietari dell'area in data 16.7.1997 con nota prot.n.24065; essa si inserisce nell' ambito di quella che possiamo definire la prima vera fase attuativa del programma tracciato dal Consiglio comunale con delibera n. 106 del 26.11.1996 avente per oggetto l'attivazione della Variante Generale al PRG in ordine alle problematiche sull' edilizia residenziale pubblica (Piano Casa); in attuazione dello stesso sono qui previsti: la cessione nella piena disponibilità del Comune di area per l'edificazione di mc 10.300 circa, nonchè l'impegno al convenzionamento di mc. 20.957; la lottizzazione riguarda un' area avente una superficie territoriale pari a mq 13 8.058, classificata dal P.R.G. vigente come zona residenziale di espansione - sottozona 2, i cui interventi edilizi sono regolamentati dagli artt. 13 e 19 delle NN. TT.A ; il progetto prevede una quantità di aree per attrezzature pubbliche, da cedere gratuitamente al comune, di mq 69.098 ripartiti in mq 34.298 di Verde Pubblico, mq 5.572 di parcheggi pubblici, mq 2.039 di attrezzature di interesse comune, mq 8.461 di percorsi pedonali e ciclabili, mq 10.899 di Verde Pubblico a livello urbano e mq 7.829 per attrezzature sportive esistenti; tutti gli obblighi a carico dei lottizzanti sono previsti nello schema di convenzione che si propone all' approvazione, ivi compresa la prestazione delle necessarie garanzie finanziarie per l'attuazione del piano; alla luce di quanto premesso si sottopone al Consiglio Comunale l'esame del piano di lottizzazione in argomento per la conseguente adozione in variante allo strumento urbanistico vigente secondo la formulazione che segue: pag.2 COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 pag.3 Il CONSIGLIO COMUNALE presa cognizione del Piano di Lottizzazione presentato dai richiedenti ( vedi elenco allegato), per l'area sita in C/da Vergini ,contraddistinta nel vigente P.R.G. con la sigla PL12 delle zone residenziali di espansione - sottozona 2; presa visione del parere del Servizio Gestione del Territorio; considerato che l'area oggetto di lottizzazione di cui trattasi risulta inserita nel Programma Pluriennale di Attuazione per il quinquennio 1997/2002 ,redatto ai sensi della L.R. n. 34/92, ed adottato dal consiglio comunale nella presente seduta con precedente delibera n. 69; visto il parere della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 16.07.97; tenuto conto che, in ordine al parere del Servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo, si da atto che lo stesso verrà acquisito e valutato prima dell' approvazione definitiva, come consentito dall'art. 13 della legge n. 64 del 2.2.74, come pure per ciò che riguarda il parere della USL n. 9 preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di Circoscrizione in data 26.07.1997; visto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare Ambiente e Territorio espresso in data 23.07.1997; visti gli artt.5, 7, 13 e 19 delle NN.TT.AA. del P.R.G. vigente in questo Comune; vista la L.R. n. 34/92 artt. 4, , 33 e 34 e successive modifiche ed integrazioni; visto il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Gestione del Territorio; considerato che ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 34/92 i Piani di cui trattasi, una volta adottati dal Consiglio Comunale, vanno depositati presso la segreteria del comune per trenta (30) giorni consecutivi dando comunicazione al pubblico mediante avviso all' Albo Pretorio onde consentire a chiunque di presentare, entro i successivi trenta giorni, opposizioni ed osservazioni; su richiesta del Presidente del Consiglio, ai sensi dell' art. 17 commi 68 e 69 della legge 127 del 15.05.1997, il Segretario Generale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità; COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 DELIBERA 1) Adottare il piano di Lottizzazione dell’area di proprietà di ( vedi elenco allegato ),risultante dagli elaborati allegati costituiti in conformità dell’art.34 della L.R. n. 34/92 da: -Copia della Domanda Tav. Tav. l 2 Stralcio P.R.G. vigente Planimetria su mappa catastale ed elenco proprietari con indicazione della superficie inserita nel piano Tav. 3a Piano quotato e curve di livello Tav. 3b Piano quotato e curve di livello Tav. 3c Piano quotato e crve di livello Tav. 3d Piano quotato e curve di livello Tav. 4a Planimetria di progetto-Viabilità carrabile parcheggi- Viabilità pedonale e ciclabile Tav. 4a bis Planimetria di progetto-Viabilità carrabile parcheggi-Viabilità pedonale e ciclabile Tav. 4b Planimetria di progetto - Edifici esistenti e di progetto Tav. 4c Planimetria di progetto identificazione dei comparti e dei lotti Allegato alla Tav.4c Tabella della formazione dei lotti con la specifica degli apporti di superfici e volumi Tav.4d Planimetria di progetto - il verde, le essenze Tav.5a Sezioni SlSl' - S2S2' Tav.5b Sezioni A-A' ; B-B' ,C-C' Tav.5B Sezioni A-A; B-B; C-C Tav.5c Sezioni Lottizzazione X-X'; Y-Y'; Z-Z' Tav.6a Progetto di massima opere di urbanizzazione Tav.6b Tav.6c Tav.7 Tav.8 Tav. 9 Tav. lO primaria ed allacci impianto fognario Progetto di massima opere di urbanizzazione primaria ed allacci: Enel, Linea Telefonica ed Impianto pubblica Illuminazione Progetto di massima opere di urbanizzazione primaria ed allacci impianto rete idrica e distribuzione gas Progetto di massima opere urbanizzazione secondaria Progetto planivolumetrico Adeguamento al piano casa Schede tipologiche 1:2000 1: 1000 1:500 1:500 1:500 1:500 1: 1000 1: 1000 1: 1000 1: 1000 l: 1000 1:500 1: 1000 l: 1000 1:500 1: 1000 1: 1000 1: 1000 1: 1000 1: 1000 1: 1000 pag.4 COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 Tav. 11 Tav A Tav. B Tav. C Tav. D Tav. E Tav. El Tav. E2 Tav. E3 Tav. E4 Tav. F Tav. Fl Norme tecniche di attuazione Relazione illustrativa con riepilogo informativo statistico Computi metrici estimativi Schema di convenzione Documentazione Fotografica Relazione geologica Corografia Carta Geolitologica e Geomorfologica Planimetria Sezioni Geologiche e di calcolo di stabilità Relazione Botanico- Vegetazionale Carta Botanico-Vegetazionale pag.5 1:1000 1:1000 1:1000 1:500 -Copia della Dichiarazione di accettazione della convenzione da parte del Ministero delle Finanze-Dipartimento del Territorio di Macerata 2) Depositare presso la Segreteria Comunale gli elaborati suddetti per 30 gg. consecutivi, dandone comunicazione al pubblico mediante avviso all' Albo Pretorio, al fine della eventuale acquisizione di osservazioni ed opposizioni entro i successivi 3 O gg., ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 34/92: 3) Dare mandato al Dirigente del Servizio Gestione del Territorio di stipulare la convenzione di cui all' allegato schema per conto e nell' interesse del Comune fissando in dieci anni il termine di validità del Piano, di cui all' art. 31 della L. R. n. 34 / 92, dando atto che la convenzione stipulanda prevede avvio dell' edificazione compatibile con il P.P.A. FC............................. COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 Elenco proprietari Lottizzazione e/da Vergini PL 12 Colotti Graziano,Colotti Luciana, Pierigè Gilberto Amministratore Delegato della Ditta M.A.C.I. S.r.l., Ing. Ronconi Luigi rappresentante del Demanio dello Stato, Belli Maria Pia, Nistri Claudia e Nistri Daniela, Maresi U go in qualità di Presidente dell'Associazione "Donato Bramante, Massimo di Donato in qualità di socio accomandatario della Immobiliare Colline Maceratesi S.a.s.di Di Donato Massimo e C.,Spaventa Gino, Bellesi Alfredo, Nard Sonia, Scocco Ada, Fondati Nazzareno, Maresi Ugo in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Agrikultur S.r:l., Norscini Pietro, Pascucci Silvana, Intermesoli Domenico in rappresentanza della Mabi S.n.c. di Intermesoli Domenico e C, Suor lole Ranaldi legale rappresentante del "Monastero del Corpus Domini" di Macerata, Verducci Giovanna, Morelli Antonio rappresentante la Ditta Emax di Sperante Lorena e C S.a:s., Porfiri Alfredo, Marsili Giulia Maria, Castricini Enzo, Pianesi Emilio, Stura Femando, e Marinsalta Manlio. FC/ pag.6 COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 pag.7 PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL12 "LE VERGINI" Schema di convenzione ART. 1 IMPEGNI DI ESECUZIONE DELLE URBANIZZAZIONI • • • • • • • • • A - Le ditte lottizzanti (d'ora in poi nel presente atto, per brevità definite LOTTIZZANTI) per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo assumono solidalmente impegno verso il Comune di Macerata (d'ora in poi nel presente atto, per brevità definito COMUNE) di attuare la lottizzazione denominata PL 12 - LE VERGINI approvata con atto consiliare ________ ed accettano di eseguire a totale loro carico ed a scomputo del contributo di cui all'art. 3 della Legge n. 10/1977, tutte le opere di urbanizzazione primaria riferentesi al terreno oggetto di lottizzazione stessa consistenti in: strade spazi di sosta e parcheggio spazi di verde attrezzato fognature rete di distribuzione idrica rete di distribuzione energia elettrica rete di irrigazione e rete antincendio rete di distribuzione del gas pubblica illuminazione • rete telefonica. B - Nelle suddette opere debbono intendersi ricomprese anche quelle di allacciamento da eseguirsi al di fuori del perimetro di lottizzazione, necessarie a rendere funzionale l'urbanizzazione di cui si tratta COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 pag.8 c - Per quanto riguarda l'allacciamento fognario si dà atto che la zona abbisogna della realizzazione di un collettore fognario a servizio anche degli insediamenti preesistenti la cui incidenza nell'utilizzo del predetto collettore fognario, rispetto alla lottizzazione di cui si tratta, è pari ai 2/3 . I lottizzanti pertanto si obbligano a concorrere nel limite di spesa indicativamente previsto in f. 200.000.000 (duecentomilioni) al relativo onere, nonché ad eseguire a scomputo le opere relative all'intero collettore fognario su tempestivo progetto da eseguire a propria cura e che dovrà essere autorizzato dal Comune, il quale si obbliga a prendere contatti con i proprietari dei fondi interessati dal tracciato dell' opera ed a procurare i necessari asservimenti coattivi e / o volontari i cui eventuali oneri saranno a carico dei lottizzanti, nei limiti previsti nella presente lettera c). D - I lottizzanti medesimi si obbligano a vendere al prezzo di £ 120.000/mc edificabile maggiorato della quota del contributo di concessione riferita all'urbanizzazione primaria, nella misura ridotta vigente per l'edilizia convenzionata attualmente pari a pari a £ 8.142,6/Mc, i lotti individuati con i numeri 32,33,40,41,42 nella planimetria generale di lottizzazione - per una cubatura edificabile complessiva pari a Mc 10.300= (diecimilatrecento) circa - ad operatori individuati dal Comune e dal medesimo vincolati alla realizzazione di interventi di edilizia convenzionata secondo la disciplina di cui agli artt. 4 - 7 e seguenti della presente convenzione. E - Essi inoltre si obbligano a destinare il corrispettivo delle dette cessioni di aree ai soggetti individuati dal Comune e vincolati alla realizzazione dell'edilizia convenzionata di cui al successivo art. 4 all'effettuazione dei seguenti interventi funzionali alla lottizzazione: • i - una quota indicativamente determinata in £ 400.000.000= (quattrocentomilioni) e comunque pari ai 2/3 dell'importo necessario alla realizzazione del collettore fognario , il cui onere totale relativo va ripartito in ragione di 1/3 a carico dei lottizzanti ed in ragione di 2/3 a carico del Comune; • ii - una quota - da determinare una volta precisato l'importo relativo all'ammontare aggiornato e definitivo delle opere di urbanizzazione primaria quale risulterà dal progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e facendo riferimento alle tabelle degli oneri ridotti di urbanizzazione primaria afferenti alla cubatura da edificare in edilizia convenzionata applicate a ciascuna assegnazione di aree di cui al successivo articolo 4 - a compensazione del divario tra il costo delle opere di urbanizzazione primaria oggetto di scomputo ed oneri ridotti di urbanizzazione primaria afferenti alla cubatura da edificare in edilizia convenzionata, pari a circa 30.400= mc.; • - quanto alla residua somma sino alla concorrenza del corrispettivo di cui alla superiore lettera D), per la acquisizione dell' area su cui andrà ad insistere il percorso stradale di cui all' art. 3 lett. c seguente, e comunque, anche per il caso di mancata realizzazione del percorso stradale di cui all' art. 3 lett. c ai sensi dell' art. 3 lett. e, per la realizzazione interventi di miglioramento qualiquantitativi delle opere di urbanizzazione primaria o secondaria a beneficio della funzionalità complessiva della zona. I lottizzanti si impegno altresì ad eseguire, a parziale scomputo della quota di contributo di concessione relativo alla urbanizzazione secondaria, le opere appresso indicate per l'importo complessivo di circa f. 600.000.000= da rideterminarsi in sede di progettazione esecutiva, pari al 60% circa dell'importo dovuto al netto della riduzione spettante alla cubatura da edificare in edilizia convenzionata: •Completamento della gradinata della cavea •3 campetti polivalenti di cui almeno 1 illuminato artificialmente •Spogliatoi interrati a servizio dei campetti polivalenti e del campo di calcio •Sistemazione campo di calcio COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 pag.9 . F - I lottizzanti assumono inoltre impegno solidale di cedere gratuitamente al Comune le aree attinenti all'urbanizzazione primaria e secondaria ubicate all'interno della lottizzazione ed elencate al successivo art. 5 per una superficie complessiva presunta di circa mq. 76.000=, il tutto previo frazionamento dell' area, picchettamento della perimetrazione delle aree a destinazione pubblica, nonché dei singoli lotti da effettuare contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione. H - il Comune, per l'ipotesi in cui entro 12 mesi dalla acquisizione della concessione relativa alle opere di urbanizzazione primaria non siano state effettuate in tutto o in parte, per mancanza di offerenti e/o per mancata esecuzione da parte degli stessi degli adempimenti previsti dal bando di aggiudicazione e comunque per causa e/o fatto non imputabile ai lottizzanti, le vendite di cui all'art. 4, si obbliga a corrispondere ai lottizzanti, entro 60 giorni dalla scadenza del predetto termine, la quota indicativamente determinata in di f 400.000.000= (quattrocentomilioni) e comunque pari ai 2/3 dell'importo necessario alla realizzazione del collettore fognario di cui al punto i) della lettera E precedente, nonchè quanto previsto e determinato ai sensi del punto ii) della lettera E del presente articolo. ART.2 IMPORTO OPERE, MODALITA' DI ESECUZIONE E GARANZIE I lottizzanti si obbligano a far eseguire le opere ed impianti di urbanizzazione primaria e quelle di urbanizzazione secondaria in piena conformità al progetto di lottizzazione ed in raccordo con i Servizi Tecnici Comunali, dando atto che l'ammontare delle opere suddette risulta determinato in via di massima in base ai computi metrici allegati alla presente convenzione, negli importi complessivi presunti comprensivi di spese generali e al netto di IV A di f. 3.000.000.000= per quanto concerne la primaria e in f. 600.000.000= per quanto concerne la secondaria. Gli importi aggiornati e definitivo saranno comunque quelli del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione che dovrà essere presentato al massimo entro tre mesi dalla stipula della convenzione di lottizzazione e comunque prima dell'avvio di qualsiasi intervento sull'area oggetto di lottizzazione, ai fini del rilascio della concessione edilizia, su istruttoria congiunta dei Servizi comunali Gestione del Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente Ai fini del rilascio della concessione predetta i lottizzanti dovranno consegnare la eventuale polizza fidejussoria integrativa di quella già depositata, di importo pari alla eventuale differenza fra l'importo definitivo e quello di massima indicato nel presente articolo. Sarà in facoltà dei lottizzanti di costituire polizze distinte da quelle per la urbanizzazione primaria e riferite ad ogni singola opere di urbanizzazione secondaria di cui all'art. 1 lett. D, con decorrenza successiva ma comunque anteriore al primo rilascio di concessione edilizia. ART.3 TEMPI DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI E SUPERVISIONE COMUNALE. A - Tutte le opere di urbanizzazione dovranno essere progettate e realizzate in conformità alle norme vigenti al momento dell'inizio dei lavori. B - Le lottizzanti si impegnano a nominare un Direttore dei lavori, il quale dovrà rapportarsi costantemente con il Responsabile del procedimento di cui al successivo art. 4 per tutte le fasi di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria in seguito elencate da attuarsi entro 30 (trenta) mesi dalla data della notifica della relativa concessione e per quelle di urbanizzazione COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 pag. 10 secondaria da eseguirsi sempre entro 30 mesi decorrenti però dalla data di costituzione della prima polizza fidajussoria ai sensi dell'ultima parte del precedente art. 2: OPERE PRIMARIE •scavi •fognature •opere In c.a. •massicciate •rete idrica •rete di irrigazione ed antincendio •rete gas •pubblica illuminazione •finitura sedi stradali allo stato di bynder opportunamente chiuso ed oggetto di manutenzione in rapporto al dilazionamento temporale del tappetino di usura •sistemazione verde pubblico funzionale •rete telefonica •rete elettrica OPERE SECONDARIE •Completamento della gradinata della cavea •N. 3 campetti polivalenti di cui almeno 1 illuminato artificialmente •Spogliatoi interrati a servizio dei campetti polivalenti e del campo di calcio •Sistemazione campo di calcio C - Per quanto concerne le sedi stradali i lottizzanti, ferma la presa in carico delle opere da parte del Comune nei tempi e modi di cui all'art. 5 seguente, con relativa e proporzionale riduzione della fidejussione, si impegnano a realizzare del tappetino di usura ed ogni eventuale altro marginale completamento entro 6 mesi dall'avvenuto rilascio dell'abitabilità relativa ad una quota uguale al 50% della cubatura edificabile, consentendo con ciò la chiusura delle operazioni di collaudo. D - Le parti si danno atto che il progetto di lottizzazione prevede, alla tavola 4A, la realizzazione di un'accesso sulla strada provinciale verso Macerata su di una porzione di terreno esterna all' ambito di lottizzazione di proprietà di Fondati Nazareno. Poiché è interesse dell'Amministrazione realizzare tale accesso alla viabilità generale, il Comune si obbliga ad acquisire a propria cura e spese la porzione di terreno necessaria alla realizzazione del predetto accesso, la cui progettazione e redazione di piano particellare e direzione dei lavori, a cura e spese delle lottizzanti, sarà effettuata di concerto con il Responsabile del procedimento e con la supervisione degli Uffici Comunali interessati. E - In relazione alla presente pattuizione le parti precisano che non sarà imputabile ai lottizzanti il fatto della mancata autorizzazione e/o concessione relativi alla fattibilità urbanistica e/o amministrativa relativo all'accesso di cui alla tavola 4A, restando a carico di esse lottizzanti esclusivamente l'obbligo di progettazione, redazione del piano particellare relativo all'accesso di cui alla tavola 4A in tempo utile per il rispetto dei termini di seguito precisati. F - Ove nel termine di diciotto mesi dalla stipula della presente convenzione l'Amministrazione Comunale di Macerata non procurerà l'acquisizione a propria cura e spese della predetta area estranea alla lottizzazione e necessaria alla realizzazione dell' accesso alla viabilità generale di cui alla tavola 4A ed ove entro tale termine non saranno disponibili, per causa non imputabile alle lottizzanti, tutti gli atti autorizzatori e concessori relativi alla COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 pag.11 fattibilità urbanistica e/o ammInIstrativa del predetto accesso alla viabilità principale, i lottizzanti potranno realizzare a propria cura e spese quale opera di urbanizzazione primaria l'accesso alternativo insistente sulla superficie di lottizzazione di cui alla tavola 4A bis del progetto, il quale sarà ricompreso nella concessione edilizia di cui al precedente art. 2. G - Resta comunque inteso tra le parti che, nella pendenza del termine di mesi diciotto decorrente dalla stipula della convenzione ed entro cui debbono verificarsi le condizioni di cui sopra, i lottizzanti avranno facoltà di realizzare, in corrispondenza del tracciato di cui alla tavola 4A bis facente parte del progetto di lottizzazione, una strada di cantiere necessaria alle operazioni di esecuzione delle opere di urbanizzazione e di fabbricazione. H - I lottizzanti, nel caso in cui si verifichino nel termine stabilito le condizioni per la realizzazione dell'accesso alla viabilità generale di cui alla tavola 4A, si obbligano a ripristinare la predetta strada di cantiere nello stato anteriore, rispettando le previsioni di progetto. I - L'avvio delle opere si intende a far data decorsi 30 gg. dalla acquisizione della relativa concessione ed il termine di ultimazione si intende riferito alla data di avvio dei lavori. L - I lottizzanti accettano la supervisione tecnica comunale delle opere di urbanizzazione primaria, impegnandosi ad ottemperare alle prescrizioni impartite dai Servizi Comunali competenti, attraverso il Responsabile del procedimento, al quale fa capo la vigilanza sulla attuazione del piano di lottizzazione. ART 4 FRAZIONAMENTO DEI LOTTI E VENDITA DI QUELLI DESTINATI ALL'EDILIZIA CONVENZIONATA A - L'Amministrazione Comunale di Macerata, entro e non oltre 5 mesi dalla stipula della presente convenzione, dovrà comunicare ai lottizzanti, a mezzo di lettera raccomandata a.L, le denominazioni degli operatori individuati dal Comune e dal medesimo vincolati alla realizzazione di interventi di edilizia convenzionata selezionati con apposita procedura ad evidenza pubblica. B - Previo frazionamento dell'area i lottizzanti si obbligano a cedere agli operatori individuati dal Comune i lotti di cui all'art. l) per un prezzo stabilito in i. l20.000/mc. edificabile, maggiorato della quota ridotta del contributo di concessione in vigore al momento della cessione di cui alla lettera D dell' art. l). C - Il Comune si fa garante, a titolo di manleva e promessa del fatto del terzo, acché gli operatori da esso individuati e vincolati alla realizzazione di interventi di edilizia convenzionata compiano tutto quanto necessario all'acquisto dei singoli lotti loro assegnati con la procedura di cui sopra entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione della individuazione alle lottizzanti da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r ai sensi della superiore lettera A) e provvedano, contestualmente alla stipula dell'atto di acquisto da stipularsi a spese del singolo operatore assegnatario come sopra individuato, al pagamento in favore delle lottizzanti del corrispettivo risultante dal prezzo unitario e dal contributo unitario di concessione di cui alla lettera B del presente articolo, moltiplicati per la cubatura edificabile del singolo lotto. D - Fermo comunque quanto previsto alla lettera superiore, nel caso in cui il soggetto indicato dal Comune quale aggiudicatario della procedura di acquisto di ogni singolo lotto non ponga in essere quanto previsto alla superiore lettera C) il Comune deve indicare, entro e non oltre giorni 30 dalla comunicazione del mancato acquisto da parte del soggetto precedentemente indicato, altro operatore il quale dovrà compiere tutto quanto statuito dalla superiore lettera C) entro e non oltre giorni 30 dalla nuova comunicazione Comunale da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 pag12 E - Le Ditte lottizzanti si impegnano ad effettuare prima della presentazione delle singole domande di concessione edilizia, il frazionamento dell' area, nonché il picchettamento della perimetrazione delle aree a destinazione pubblica, nonché dei singoli lotti, con la fissazione di capisaldi quotati interni ed esterni alla lottizzazione. ART. 5 DISTINTA E MODALITA' DELLE CESSIONl GRATUITE - COLLAUDO DELLE OPERE A - Le cessioni al Comune di cui all'art. 1) riguardano le seguenti aree sulle quali insisteranno le opere di urbanizzazione o comunque dovute in riferimento agli standards di cui al D.M. 2.4.1968 n. 1444: superficie di mq. 6.846 = circa risultante dalle planimetrie di progetto quale sede di strade e marciapiedi, ferma l'ipotesi alternativa di cui all'art. 3; superficie di mq. 5.572 = circa risultante dalle planimetrie di progetto quale sede di parcheggio; superficie di mq. 34.298 = circa risultante dalle planimetrie di progetto con la destinazione a verde pubblico alla quale sono da aggiungere mq 8.461 per percorsi pedonali e ciclabili; superficie di mq. 2.039 = circa, risultante dalle planimetrie di progetto con la destinazione ad attrezzature di interesse comune; superficie di mq. 10.899 = circa risultante dalle planimetrie di progetto con la destinazione a verde pubblico a rilevanza urbana, oltre a ulteriori mq. 7.829 risultante dalle planimetrie di progetto destinate ad attrezzature sportive; B) Le aree suddette saranno consegnate al Comune e trasferite con atto pubblico di cessione gratuità rogato dal Segretario Generale ai sensi dell' art. 17 comma 68 lett. b) della Legge 15.5.1997 N. 127, ad avvenuta ultimazione e collaudo delle opere progettualmente previste. C) In relazione a quanto previsto dal presente articolo con particolare riferimento alla lett. E) seguente, le parti precisano che, ai fini del rispetto del termine di ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria, verrà considerata ultimazione delle opere relative alle strade di lottizzazione la realizzazione di bynder in conglomerato bituminoso chiuso, alla realizzazione del quale il Comune provvederà alla presa in carico delle opere come di seguito stabilito, ferma l'obbligazione di cui all' art. 3 lett. C) . D) I lottizzanti si impegnano altresì ad affidare il collaudo delle opere a professionista abilitato, accettato dal Comune, il quale effettuerà le operazioni di collaudo sia in corso d'opera, per quanto riguarda tutte le opere di cui all' art. 3 escluso il tappetino, sia a completa ultimazione delle medesime, una volta eseguito quanto previsto all' art. 3 lett. C), previo avviso al Responsabile comunale della vigilanza che si avvarrà dei relativi collaboratori tecnici, con conseguente svincolo della residua fidejussione e assunzione globale degli oneri di manutenzione .. E) La dichiarazione di abitabilità degli edifici sarà rilasciata solo successivamente alla comunicazione scritta del Direttore dei Lavori attestante la ultimazione dei lavori di cui alla superiore lettera C) , accertata dal Responsabile della vigilanza e assoggettata all' esito positivo di collaudo di cui alla lettera D). F) Nel caso di inadempimento degli obblighi di realizzazione delle predette opere di urbanizzazione nei termini convenuti, ovvero di inadeguata esecuzione delle stesse il Comune potrà far valere la garanzia offerta dalla polizza fidejussoria ed eseguire le opere in danno delle lottizzanti COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 pag.13 G) La manutenzione delle opere di urbanizzazione sarà a carico delle lottizzanti fino la momento della presa in carico da parte del Comune, ad avvenuto collaudo, mediante apposito verbale da effettuarsi nei seguenti tempi. - per quanto riguarda tutte le opere di cui all' art. 3 esclusa la strada all'ultimazione dei lavori nel termine di cui all' art. 3 lett. B) - per quanto attiene alla strada all'ultimazione di quanto previsto all'art. 3 lett. C) . H) Rimane in ogni caso a carico delle lottizzanti, che accettano per se' e per i loro aventi causa, la sistemazione e manutenzione di tutti gli spazi privati. ART.6 SVILUPPO TEMPORALE DELL'EDIFICAZIONE I 10ttizzanti si impegnano - ai sensi dello art. 31 della Legge Regionale n. 34/92, ad attuare l'edificazione dei singoli lotti secondo il seguente schema temporale di massima, nell'ambito del periodo di validità decennale del piano di lottizzazione: • 60% dell' edificazione, articolata nel 18% di convenzionata e nel 42% di libera, entro il quinto anno, con richiesta di concessione entro due anni dalla stipulazione del presente atto; • 20% dell'edificazione, articolata nel 6% di convenzionata e nel 14% di libera, entro l'ottavo anno, con richiesta di concessione entro quattro anni dalla stipulazione del presente atto; • 20% dell' edificazione, entro il decimo anno, con richiesta di concessione entro il quinquennio stabilito dal PP A. Il termine per la richiesta di concessione edilizia si intende decorrente dalla stipula della presente convenzione e quello di edificazione si intende a far tempo dalla concessione edilizia. Resterà in facoltà del Comune mediante atto del Consiglio Comunale di autorizzare motivati scostamenti su parere del Responsabile della vigilanza, qualora gli stessi superino i 3 mesi di normale tolleranza. ART.7 ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA DI PERTINENZA DI LOTTIZZANTI I lottizzanti, in ordine ai lotti nn. 2, 5, 15, 21, 22, 25, 29, 43, 36, 44, nonchè a porzione pari a 369 mc del lotto n. 1, a porzione pari a 337 mc del lotto n. 3, a porzione pari a 447 mc del lotto n. 31, il tutto comunque in conformità a quanto rappresentato alla tavola n. 9 del piano di lottizzazione, accettano per sé ed aventi causa - quanto alla volumetria di mc. 20.957 - di realizzare o far realizzare alloggi aventi le caratteristiche tipologiche dell' edilizia convenzionata e come tali da vendere ai soggetti aventi i prescritti requisiti alle condizioni di cui agli articoli seguenti. ART. 7 Bis CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA Gli alloggi di edilizia convenzionata dovranno avere le seguenti caratteristiche tipologiche: COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 pag.14 •superficie residenziale non superiore a 95 mq. misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre; •superficie non residenziale per parcheggio, così come individuata nella delibera della Giunta Regionale N. 587 del 27.2.1995, contenuta nei limiti del relativo art. 6; •prezzo di vendita non superiore a quello determinabile attraverso l'applicazione dei parametri di cui agli articoli seguenti. ART. 8 TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLA VOLUMETRIA CONVENZIONATA I lottizzanti, per sé ed aventi causa si obbligano, di principio a realizzare gli alloggi di edilizia convenzionata secondo lo schema temporale di cui al precedente art. 6), accettando pertanto che l'edificazione dei lotti privati non possa di regola aver corso se non siano state già effettuate le vendite di cui all'art. 4 per fatti a loro imputabili. ART. 9 DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEGLI ALLOGGI I lottizzanti accettano altresì per sé ed aventi causa che gli alloggi predetti siano postI m vendita al prezzo massimo complessivo che risulterà determinabile in riferimento alla superficie complessiva (Sc.) degli alloggi stessi, costituita dalla superficie utile abitabile (Su) aumentata del 60% delle superfici non residenziali (Snr), al momento dell'indizione della procedura concorsuale da esperire una volta avviati i lavori di edificazione della volumetria oggetto di convenzionamento, in base alle seguenti componenti e fermo restando comunque il limite non superabile di L. 2.200.000/mq. a)costo dell'area edificatoria come determinato ai sensi del successivo art. lO b)costo dell'urbanizzazione come determinato ai sensi del successivo art. Il c) costo totale dell'intervento di nuova edificazione (CTN) come ricavabile in base agli elementi di esposti al successivo art. 12; d)oneri di finanziamento come determinati al successivo art. 13. Ai fini di cui sopra si precisa che per superficie utile abitabile (Su) si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e per superfici non residenziali si intendono quelle riferite ad androni di ingresso o porticati liberi, logge e balconi, autorimesse o posti macchina coperti e altri locali a stretto servizio delle residenze. ART lO DETERMINAZIONE DEL COSTO DELL'AREA Il costo dell'area edificatoria si intende determinato nella misura corrispondente al corrispettivo di acquisizione secondo il valore di esproprio della medesima, determinato in base all'art. 5 bis della L.8/8/1992 n. 359. Tale costo viene pertanto individuato nel 50% del valore di mercato dell'area oggetto di lottizzazione e fissato in L. l20.000!Mc edificabile. ART. Il DETERMINAZIONE DEL COSTO DELL'URBANIZZAZIONE COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 pag.15 Il costo dell'urbanizzazione resta determinato ai sensi dell'art. 5 della L. 10/77 ed è pertanto individuato nella misura di cui alle tabelle regionali, cosI come recepite dal Comune, vigenti al momento della stipula della presente convenzione, applicato all'intera volumetria potenzialmente edificabile, ridotto alla stregua di edilizia convenzionata per ciò che attiene ai parametri di calcolo, precisandosi che non troverà applicazione la quota riferita al costo di costruzione. ART. 12 DETERMINAZIONE DEL C.T.N. Il costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.) E costituito dalla somma dei seguenti 3 addendi: costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore per interventi di nuova edificazione. Tale voce, comprensiva del costo delle opere di elevazione e di fondazione, sistemazioni esterne ed allacciamenti, E determinata nei seguenti importi (incrementabili delle eventuali maggiorazioni per condizioni tecniche aggiuntive), corrispondenti alle tipologie costruttive: Tipologia C (in linea) E/mq. 900.000 Tipologie A e B f/mq. 950.400 stabilito con Delibera G.C. n. 350/96 Tipologia a schiera f/mq. 1.050.000 I predetti importi del costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) sono riferiti al giugno 1994 e vanno pertanto aggiornati sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice 1ST A T generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 1994 e il mese di avvio dell'edificazione oggetto di convenzionamento. Gli importi di cui sopra sono passibili delle maggiorazioni sopra menzionate in corrispondenza di specifiche condizioni tecniche aggiuntive, fermo restando peraltro il limite di f. 1.050.000/mq. di superficie complessiva (Se.), oltre l'aggiornamento ISTAT di cui sopra, secondo le seguenti percentuali massime di maggiorazione: in zone sismiche con grado di sismicità pari a S9 : 8% per interventi che prevedono un numero di alloggi con S.D. inferiore o uguale a 65 mq. compreso tra il 25 e il 50% del numero totale degli alloggi: 5% per interventi che prevedono un numero di alloggi con S.D. inferiore o uguale a 65 mq. superiore al 50% del numero degli alloggi: 10% per abitazioni con soglie di documentato risparmio energetico non superiore al 20% rispetto alle prescrizioni di legge: 10% Il calcolo della percentuale relativa al risparmio energetico puU essere effettuato con la seguente formula: % = (Cgl-Cgp)24xgg+(deltaP1 +deltaS)x24xGG Cgl24 x GG Cgl = coefficiente volumico globale stabilito dalla vigente normativa sul risparmio energetico, in base ad S/V e GG (gradi giorno); Cgp = coefficiente volumico dell'edificio secondo progetto; deltaP = apporto pompe di calore meno consumo elettrico della pompa di calore per 2.500, in Kcallhmc; delta P 1 = apporto fonti rinnovabili espresso in Kcal/hmc; deltaS = apporto solare medio dell'edificio meno apporto medio in un edificio normale, in Kcallhmc; G = giorni di riscaldamento; GG = gradi giorno COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 pag.16 e) per interventi che, per la natura del sotto suolo e la morfologia dei luoghi, richiedono opere di fondazione di tipo profondo o consistenti opere di sostegno delle terre: 8% 2.Costi connessi ai sotto elencati fattori di qualità aggiuntiva dell'intervento determinanti il C.R.N. (secondo le maggiorazioni del CBN nelle percentuali massime di maggiorazione appresso indicate): - dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione negli anni successivi alla ultimazione dello stesso: 3%. Tale dotazione di polizze - fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4 della L. 216/95non costituisce elemento imprescindibile dall'intervento fino all'approvazione dal parte del CER di schema polizza assicurativa tipo (delib. Giunta Reg. 3 13 O del 28/ 10/1996). - adozione di un piano di qualità relativo all'intervento e/o al programma di manutenzione: 5% - miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici: 5% La percentuale può essere riconosciuta in presenza di accorgimenti progettuali e prescrizioni contrattuali in ordine ad almeno due dei seguenti fattori di comfort ambientale: c.l) Stabilità e uniformità della temperatura interna. In inverno: Ai fini del comfort termico, con riferimento alla temperatura minima dell'aria esterna di progetto, si indicano i valori consigliati della temperatura dell'aria negli ambienti: ti = l8C+-2C. In estate: Le condizioni di comfort termico si ritengono soddisfatte allorquando per la temperatura esterna di 32_ C misurata all'ombra con cielo sereno, si realizza all'interno degli ambienti una temperatura: ti = 28C+-I C. Tali condizioni dovranno conseguirsi, prescindendo dall'eventuale installazione di impianti per il condizionamento dell'aria, mediante accorgimenti progettuali che potranno riguardare l'orientamento e l'inerzia termica dell'edificio, la protezione solare delle coperture, delle facciate e delle aperture, nonchè 'impiego appropriato di materiali isolanti, rivestimenti chiari, ecc. c.2) Umidità relativa dell'aria: Valore raccomandati: 30% = UR. = 70% c.3) Asciuttezza delle pareti (=assenza di condensazione permanente nelle pareti opache). c.4) Livello sonoro indotto: Il livello sonoro indotto, misurato dal livello sonoro continuo equivalente LAeq, espresso in db(A), deve risultare contenuto entro i seguenti valori: TIPO DI SPAZIO GIORNO NOTTE (ore 6-22) (ore 22-6) Spazi per riposo e sonno 40 db (A) 30 db (A) Spazi per soggiorno e studio 50 db (A) 40 db (A) Spazi diversi dell'alloggio 55 db (A) 45 db (A) La misura del valore di LAeq va effettuata secondo ISO 1996/1-82, mediante un misuratore di livello sonoro equivalente posto alla distanza di almeno m. 1,00 da chiusure e partizioni, ad un'altezza sul pavimento compresa fra m. 1.20 e m. 1.50 e ad una distanza di circa m. l,50 da eventuali finestre tenute chiuse. I costi incrementali di cui sopra possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un massimo del 13% del costo base di realizzazione tecnica e, comunque, fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui al punto 1. e al presente punto 2., espressiva del costo COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 pag.17 di realizzazione tecnica dell'intervento di nuova edificazione (C.R.N.), non ecceda comunque il limite massimo del medesimo costo stabilito in f. 1.200.000/mq di superficie complessiva (Sc.), oltre l'aggiornamento ISTAT come sopra precisato. Tale valore del C.R.N. E a sua volta incrementabile, in relazione alle condizioni di contesto dell'intervento, secondo il coefficiente 1,15 3. Maggiorazioni del C.R.N. per i seguenti fattori di costo a) spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche, ecc.): 12% b) prospezioni geognostiche e, se del caso, indagini archeologiche: 2% c) accantonamento obbligatorio per imprevisti e revisione prezzi: minimo 8% massimo 12% ART.13 DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE PER ONERI FINANZIARI Per gli interventi che non godono di finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni nonché ai sensi di leggi concorrenti, la percentuale di maggiorazione da applicare al C.R.N. E stabilita in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della presente convenzione. Per gli interventi prefinanziati con mutui a tasso agevolato ai sensi dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè ai sensi di leggi concorrenti la percentuale di maggiorazione del C.R.N. E dedotta dal prodotto KxS ove S = tasso ufficiale di sconto vigente alla data della convenzione K = (1 - Im/Cc) ove 1m = importo mutuo agevolato Cc = costo di costruzione dell'intervento ART. 14 CONTROLLO DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI ALLOGGI Gli alloggi di cui alla volumetria convenzionata dovranno rispettare tutte le caratteristiche quantitative e qualitative obbligatorie di cui ai precedenti articoli da 7 a 13, che dovranno essere contenute negli elaborati progettuali da presentare per l'ottenimento della concessione edilizia Il controllo sulla rispondenza dei medesimi alle suddette caratteristiche costruttive potrà essere effettuato in qualsiasi momento dal Comune, con la collaborazione del Direttore dei Lavori incaricato dalle lottizzanti o loro aventi causa. Il predetto Direttore dei Lavori verificherà a lavori ultimati la conformità tra le previsioni convenzionate e progettuali e quelle ad opere ultimate ed in particolare quelle attinenti alle caratteristiche tecniche comportanti le maggiorazioni di costo incidenti sulla formazione del prezzo di vendita degli alloggi. A seguito dell'effettuazione di tale verifica dovrà essere prodotta dal suddetto D.L. la conseguente certificazione di conformità, indispensabile anche ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del prezzo di cessione degli alloggi. ART. 15 COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 pag.18 PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI ACQUIRENTI A - I lottizzanti accettano, per sé ed aventi causa - esclusi quelli indicati dal Comune di cui all' art. l lett. D) selezionati con la procedura di cui all' art. 4 della presente convenzione - che la vendita degli alloggi di edilizia convenzionata avvenga a favore di acquirenti aventi i requisiti per l'edilizia agevolata (di cui alla circolare lO agosto 1995 n. 3825 e alle disposizioni che interverranno successivamente). B - Allo scopo sarà obbligo del soggetto titolare della concessione edilizia relativa ai realizzandi alloggi, di pubblicare - all'atto stesso dell'ottenimento della concessione edilizia sulla pagina di cronaca maceratese dei due quotidiani a maggiore diffusione locale, per due giorni consecutivi l'avviso di cui all'allegato schema, avente lo scopo di porre i cittadini interessati in grado di conoscere tempestivamente e nello stesso momento l'opportunità offerta, le relative condizioni e la procedura da seguire per l'eventuale iniziativa di acquisto. Sarà parimenti compito del Comune procedere ad analoghe e diversificate forme di pubblicizzazione. ARI. 16 PRELIMINARE DI VENDITA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA I lottizzanti - fermo restando che il prezzo di vendita degli alloggi sia definito al momento della pubblicazione dell'avviso di cui sopra - accettano altresì per sé ed aventi causa: i - che al suddetto prezzo sia stipulato a spese dell' acquirente - con intervento del Comune all'atto - fra la parte venditrice e quella acquirente preliminare di compravendita, ai sensi dell'art. 2645 bis del Codice civile (introdotto dalla L. 28/2/97 n. 30 prevedente che le condizioni concordate siano immutabili, (salvo il caso fortuito, la forza maggiore e l'impossibilità e/o eccessiva onerosità sopra avvenuta), restando alla responsabilità e a rischio esclusivo di entrambe le parti la relativa osservanza, ferma restando ogni facoltà di controllo da parte del Comune; ii - che il soggetto titolare della concessione edilizia relative agli alloggi oggetto di convenzionamento garantisca nel suddetto preliminare di compravendita che gli alloggi saranno realizzati secondo l'allegato capitolato, con tassativa esclusione di ogni modifica che comporti compensi aggiuntivi rispetto al prezzo stabilito nel preliminare stesso con le tolleranze di cui di seguito; iii - che per la violazione dell'impegno di cui al punto ii) sia fissata nel preliminare di compravendita una penale a favore del Comune pari ad 1/10 del prezzo dell'alloggio ed a carico del promittente acquirente e del promittente venditore, in ragione del 50% ciascuno; iv - che per l'applicazione di detta penale non sarà in alcun modo necessario che il Comune provi la fatturazione di compensi aggiuntivi, ma sarà sufficiente che con relazione del Servizio Tecnico Comunale competente venga accertato in sede di rilascio della abitabilità, in contraddittorio con le parti interessate, che i materiali utilizzati o le opere eseguite si discostino in misura superiore al 5% del valore dei materiali di capitolato; v - che in ogni caso il singolo acquirente di unità abitativa, ove intenda effettuare modifiche al capitolato relativo alle caratteristiche dell'edilizia convenzionata comportanti l'applicazione di compensi aggiuntivi, dovrà chiederne autorizzazione scritta al Comune, con esonero del costruttore da alcuna responsabilità per l'effettuazione dell'intervento di modifica. vi - in caso di mancato accordo e/o controversia circa l'accertamento di cui al superiore punto iv) le parti faranno ricorso ad un arbitratore nominato sin d'ora nella persona del Presidente dell' Ordine dei Geometri di Macerata, i quale dovrà procedere con equo apprezzamento anche in relazione a quanto previsto dall' art. 1349 c.c.; COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 pag.19 ART. 17 PRELAZIONE COMUNALE SUGLI ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA Fermo restando che è facoltà del Comune esercitare diritto di prelazione sin dalla prima vendita relativa agli alloggi di edilizia convenzionata, i lottizzanti si obbligano per sé ed aventi causa, relativamente ai predetti alloggi di edilizia convenzionata, ad inserire nei preliminari e nei contratti di compravendita clausola prevedente: che sugli alloggi, per il quindicennio successivo alla abitabilità, resterà riservato al Comune diritto di prelazione per il Comune stesso o a favore di soggetto da individuare; che gli acquirenti degli alloggi, pertanto, resteranno obbligati a dare comunicazione al Comune mediante lettera raccomandata, della intenzione di vendita, prendendo atto che la facoltà di prelazione potrà essere esercitata entro 120 gg. dalla predetta comunicazione; che il prezzo di compravendita degli alloggi nel quindicennio suddetto si intenderà annualmente rivalutato, rispetto a quello come sopra stabilito per il primo acquirente, in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertati dall'1ST A T per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi tra i mesi di stipula degli atti di compravendita, applicando l'ultimo indice pubblicato al momento della stipula dell'atto di cessione stesso. La rivalutazione del prezzo di vendita verrà calcolata con la seguente formula: X=Y+Y* (IbIa)/la dove: - X è il prezzo a mq. di Sc aggiornato; - Y è il prezzo a mq. di Sc determinato ai sensi del precedente art. 9; - la è l'indice ISTAT iniziale riferito al momento dell'acquisto; - Ib è l'indice ISTAT finale riferito al momento della vendita. che il prezzo determinato ai sensi del precedente comma sarà ridotto nella misura dell'l % annuo, a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Il prezzo suddetto sarà incrementato di tutti gli oneri connessi e conseguenti al precedente atto di trasferimento debitamente documentati. Esso potrà essere ulteriormente incrementato, limitatamente alle spese sostenute, in presenza dell'avvenuta esecuzione di interventi compresi tra quelli indicati dall'art. 31, lett. b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457. La documentazione delle spese sostenute dovrà riferirsi ad opere oggetto di specifica autorizzazione o concessione da allegare all'atto di cessione dell'immobile. Il prezzo di cessione, comprensivo degli incrementi di cui ai commi precedenti, potrà essere applicato a condizione che le unità immobiliari conservino un buono stato manutentivo. che tutti i trasferimenti in proprietà e le locazioni potranno avvenire esclusivamente a favore di soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalle normative vigenti per l'edilizia economica e popolare. che la clausola stessa esplicitamente preveda la nullità di tutti gli atti di trasferimento degli alloggi non sottoposti alla prelazione di cui sopra. ARI. 18 DETERMINAZIONE E REVISIONE PERIODICA DEI CANONI DI LOCAZIONE Il canone annuo di locazione di ciascun alloggio e relative pertinenze è calcolato in misura percentuale del 3,85 per cento del prezzo di cessione stabilito ai sensi dei precedenti articoli e comunque non può essere superiore all'importo che risulti dall'applicazione della legge n. 392/78 per lo stesso alloggio. Il canone di locazione determinato ai sensi del presente articolo può essere aggiornato ogni due anni in misura pari al 75 per cento della variazione dell'indice 1ST AT dei costi di costruzione verificatasi nel biennio precedente. COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 pag.20 ART. 19 GARANZIA FIDEJUSSORlA Le lottizzanti a garanzia della esatta, tempestiva e completa osservanza degli obblighi relativi alla urbanizzazione nascenti dalla presente convenzione, hanno prodotto polizza fidejussoria a prima richiesta dell'importo di L. ______________________ comprensivo di spese generali ed al netto di IVA n. della in data , , corrispondente all'importo delle opere di urbanizzazione risultante dai computi metrici di massima allegati, obbligandosi al relativo eventuale adeguamento ai valori risultanti dalla progettazione esecutiva delle opere medesime. In relazione alla facoltà loro concessa i lottizzanti si impegnano a costituire prima del rilascio della prima concessione edilizia polizze distinte da quelle per la urbanizzazione primaria e riferite ad ogni singola opera di urbanizzazione secondaria di cui all' art. 7 lett. D, secondo il seguente schema Completamento della gradinata della cavea polizza per 1'importo di L. _____________________ ______ __ comprensivo di spese generali e al netto di IV A n. ________________________della ______ ____________________________ _______ in data ______________________________ _____ _ n. 3 campetti polivalenti di cui almeno l illuminato artificialmente polizza per l'importo di L. _______________comprensivo di spese generali ed al netto di IVA n. della in data Spogliatoi interrati relativi polizza per l'importo di L. _____________________________ comprensivo di spese generali ed al netto di IV A n. della in data -----------------------Sistemazione campo di calcio polizza per 1'importo di L. ___________________________ comprensivo di spese generali ed al netto di IV A n. della in data ----------------------In caso di ritardo o inadempimento, anche parziale, di tutti gli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro sostituirsi, nell'esecuzione delle opere a spese delle lottizzanti, effettuando rivalsa sulla garanzia come sopra costituita ed eventualmente adeguata con pagamento a prima richiesta. Rimarranno comunque acquisite al Comune le aree di cui al precedente art. 6). ART. 20 CONCESSIONI EDILIZIE COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 pag.21 Il rilascio delle concessioni edilizie per la edificazione dei singoli lotti resta subordinato al pagamento della residua quota - considerato lo scomputo di cui sopra - degli oneri di urbanizzazione secondaria e del contributo sul costo di costruzione, calcolati sulla base delle tabelle vigenti al momento del rilascio medesimo e riferiti all' incidenza unitaria di edificabile. Per la volumetria oggetto di convenzionamento gli oneri di cui sopra saranno applicati in conformità ai parametri stabiliti per l'edilizia convenzionata, come previsto al precedente art. lO. ARI. 21 TRASCRIZIONE E TRASFERIMENTO OBBLIGHI Le lottizzanti si impegnano, in caso di trasferimento anche parziale del suolo, nonché delle volumetrie oggetto della presente convenzione, a porre a carico degli aventi causa, mediante specifica clausola da inserire nei contratti, tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione che dovranno essere debitamente trascritti presso la Conservatoria dei registri immobiliari. Resta comunque inteso che i lottizzanti non assumono alcuna obbligazione di garanzia e/o di promessa del fatto del terzo per fatti e/o comportamenti posti in essere dai soggetti individuati dal Comune a mente dell' art. 4 precedente ed assegnatari dei lotti ivi indicati, i quali saranno esclusivamente responsabili delle violazioni alle clausole di cui sopra. ART. 22 COLLEGIO ARBITRALE Le parti convengono di far decidere tutte le controversie nascenti dal presente contratto da un Collegio di tre Arbitri dei quali ciascuna parte dovrà nominare uno ed il terzo, che presiederà il Collegio, dovrà essere scelto dalle parti d'accordo ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Macerata che provvederà altresì a nominare l'Arbitro che una delle parti avesse omesso di nominare entro 20 ( venti) giorni dalla richiesta fattane dall' altra parte. La sede dell' arbitrato viene stabilita in Macerata. Il lodo dovrà essere pronunciato nel termine di 180 (cento ottanta) gg. dall'accettazione della norma. Il Collegio Arbitrale dovrà decidere secondo le norme di diritto. ART. 23 SPESE DI STIPULA Tutti i diritti relativi alla stipulazione della presente convenzione, che sarà rogata dal Segretario Comunale saranno a totale carico delle lottizzanti o dei loro aventi causa, cui farà carico anche la tassa di registro relativa. A riguardo si richiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ex articolo Il - Tariffa Parte Prima - del I.u. 26.04.1986 n. 131 ai sensi della Legge 28.06.1943 n. 666 in quanto la presente convenzione è attinente all'esecuzione del Piano Regolatore Generale del Comune. ART 24 ELABORATI PROGETTUALI COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 pag.22 Le parti dichiarano che le planimetrie e gli elaborati progettuali allegati, costituiti da ________________________ , formano parte integrante del presente atto. ART. 25 ELEZIONE DI DOMICILIO Ad ogni effetto di legge le parti eleggono il loro domicilio nell'Ufficio di Segreteria del Comune. COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 pag.23 ALLEGATO LOTTIZZAZIONE PL 12 "LE VERGINI" Vendita alloggi di edilizia convenzionata Si porta a conoscenza che la sottoscritta Ditta _____________________ avente recapito in in Via ------------ ------------________________________tel. ha ottenuto concessione edilizia per la realizzazione di edificio _____ad uso abitativo sul lotto n. della lottizzazione PL "Le Vergini"; - che per effetto di convenzione con il Comune di Macerata la sottoscritta Ditta pone pertanto in vendita i seguenti alloggi: unità di mq _________ piano __________ al prezzo di _______ _ unità di mq _________ piano __________ al prezzo di _______ _ unità di mq _________ piano __________ al prezzo di _______ _ a favore dei soggetti aventi i requisiti seguenti, da far verificare ed attestare da parte del Comune: a) cittadinanza italiana o di uno Stato che appartiene alla Unione Europea , oppure cittadinanza di altro Stato, purché siano residenti in Italia da almeno 5 anni e dimostrino di avere una attività lavorativa stabile; b) residenza o luogo di lavoro nel Comune di Macerata; c) non avere nel Comune di Macerata un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Neppure il coniuge ( non legalmente separato) deve avere un altro alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; d) non aver ottenuto per se' o per altri componenti del nucleo familiare assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita alloggi costruiti con il contributo finanziario pubblico; e) non essere assegnatari in qualsiasi altro Comune di alloggi realizzati su aree destinate ad edilizia economica e popolare; f) disporre di reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a quello previsto dall'art. 20, comma l, lettera a), punto 3) della Legge 457/78 e successive modificazioni e integrazioni, consistente - alla data del presente bando - in Lire 50.000.000 annue, così come determinato dalla delibera CIPE 30.07.1991 richiamata dalla Circolare del Ministero LL.PP. 1.08.1995 n. 3.825. Per il reddito la determinazione va effettuata secondo le modalità di cui all' art. 21 della Legge 5.8.1978 n. 457 in riferimento all'anno più recente per il quale sia maturato l'obbligo di dichiarazione fiscale COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 1) 2) 3) 4) pag.24 Per alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare si considera, a norma dell' art. 4 della Legge Reg. 3.3.1990 n. 9, quello avente una superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 lO comma -lettera a) della Legge 27.7.1978 n. 392 non inferiore a: mq 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; mq 60 per un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone; mq 75 per un nucleo familiare composto da 5 persone; mq 95 per un nucleo familiare composto da 6 o più persone. - che acquisti effettuati da soggetti non aventi i detti requisiti sono nulle. - che i soggetti interessati sono invitati a prendere contatto con questa Ditta, rivolgendosi a __________ per la opportuna trattativa, riguardante - fermo il prezzo - la rateizzazione del pagamento, nonché per acquisire conoscenza del progetto, dei termini di consegna, nonché di ogni altra condizione. FC- RELATORE: SPURI ASSESSORE - Essendo stato l'argomento trattato insieme alla deliberazione n. 71 del 28-29 luglio 1997 la discussione relativa è inserita in quella delibera GIORNO 29 LUGLIO 1997 - ORE 17,15 riprendono i lavori del Consiglio, sono presenti i Consiglieri seguenti: ALESSANDRINl - BENEDETTI - BETTUCCI - BORGIANI - CACCHIARELLI - CANESIN ~ - CICCARELLI - FAZI - GENTILUCCI - GISMONDI - LANZA VECCHIA - LATTANZI MARCONI - MAULO - ORAZI - P ALANCA - P ALMIERI - P AOLOROSSO - PIERONI _ TORRESI-VALENTINI . Sono assenti i Consiglieri signori: ACCATTOLI - CAPROLI - CARTECHINI - CRAIA - CRUCIANELLI - DELLE FA VE DEZI - ERCOLI - F AILLA - GIUSTOZZI - GUZZINI - MARCOLINI - MOGETT A COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 pag.25 PACCAMICCIO - PAGNANELLI - PERRI - PISTARELLI - PIZZICHINI - RAMADORI STURA. SCRUTATORI vengono nominati: GENTILUCCI - LATTANZI - VALENTINI. All'inizio di seduta vengono presentati i seguenti ordini del giorno: ORDINE DEL GIORNO N.l) relativo agli argomenti 8, 9, lO, Il, 12, 13 dell'ODG a firma dei consiglieri PIERONI, MARCONI e BORGIANI: ORDINE DEL GIORNO Sulla opportunità di individuare uno staff organizzativo per la gestione del "Piano Casa" IL CONSIGLIO COMUNALE DI MACERATA COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE VALUTATO che con l'adozione avvenuta in data odierna di vari piani di lottizzazione, si è dato concreto I ~ avvio all 'attuazione del "Piano Casa ", CONSIDERATO che tale fase attuativa richiederà un 'insieme di azioni la cui complessità e quantità porrà a livello di gestione problemi di qualche entità sia per quanto riguarda le lottizzazioni che le varie fasi del convenzionamento RITIENE opportuno che l'ufficio competente si doti di un idoneo staI! operativo avente il compito di seguire le varie fasi attuative del "piano casa" anche al .fine di costituire un’insieme, COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 pag.26 riconoscibile e responsabile, di soggetti che abbiano la possibilità e la capacità di interloquire con quanti, soggetti attuatori o cittadini acquirenti si rivolgeranno all 'Amministrazione. INVITA pertanto la Giunta a dare corso a quanto sopra con la massima sollecitudine attraverso l'individuazione, in accordo con l'ufficio, degli opportuni interventi. )J ORDINE DEL GIORNO N.2) relativo agli argomenti 8, 9, lO, Il, 12, 13 dell'ODG a firma dei consiglieri PIERONl, MARCONl BORGIANI e BETTUCCI Il Consiglio Comunale - Vista la deliberazione consigliare n. 106 del 26.11.1996 mediante la quale si è inteso attivare un insieme sistematico di interventi volti alla soluzione del cosidetto "problema casa)J e tendenti sostanzialmente a facilitare l'accesso al mercato delle abitazioni sia con meccanismi di realizzazione che di incentrivazione alla locazione,' - ascoltato dalle comunicazioni del Sindaco lo stato di avanzamento relativo a tali procedure nel corso della seduta consigliare del 23.6.1997 e nella seduta di commissione urbanistica del 2.7.1997; richiamati gli intenti programmatici di questa maggioranza tendenti da un lato alla riutilizzazione del patrimonio edilizio esistente e dall 'altro al soddisfacimento della richiesta abitativa proveniente dai cittadini più svantaggiati. Intenti fondanti le proposte di intervento già avanzate (delle quali la stampa si è già interessata) e delle quali si è ampiamente discusso nelle fasi di strutturazione del piano casa; - ribaditi i punti G) ed H) del piano casa accolto tendenti ad agire con interventi che " ... G) individuino specifiche modalità volte ad agevolare l'accesso al credito a soggetti che hanno condizioni economiche che bon permettono loro di acquistare abitazioni a prezzo calmierato pur possedendone i requisiti, attraverso contributi, prestiti d'onore o altro finalizzato all 'abbattimento degli interessi su mutui per l'acquisto della casa da abitare COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 pag.27 H) individuino specifiche modalità idonee a consentire l'abbattimento degli oneri a favore di soggetti che vivono in condizioni economiche particolarmente disagiate o sfrattati e che non possono accedere all'acquisto dell'abitazione.)) atteso chel 'attuazione del piano casa sin qui svolta non tiene conto delle premesse surriportate, impegnandosi nella concretizzazione di interventi, nel capoluogo e nelle frazioni, per edilizia a prezzo calmierato mediante l'intrapresa di due dei tre percorsi prefiguurati nel piano stesso (convenzionamento ali 'interno delle lottizzazioni e completamento dei P EEP) " - auspicando per l'altra modalità operativa contenuta nel piano casa (attivazione di programmi integrati) ogni possibile collaborazione con enti istituzionalmente competenti; - rimarcata la necessità ed urgenza di operare seguendo le volontà esplicitate nei punti G) ed H) riportati mediante l'attuazione delle proposte di cui sopra o l'inaugurazione di altre metodologie tendenti al medesimo risultato, INVITA LA GIUNTA COMUNALE ad attivarsi con urgenza seguendo le considerazioni svolte in premessa e contenute nei punti G) ed H) succitati affinché i contenuti di solidarietà ed attenzione alla città costruita si condensino in provvedimenti dalla effettiva e concreta efficacia dei quali le somme ricordate in premessa garantiscono l'entità e fanno trasparire lo spessore” E' stato inoltre presentato dai consiglieri MARCONI - PIERONI - BORGIANI e BETTUCCI il seguente EMENDAMENTO: - Emendamento allo schema di convenzione del Piano di lottizzazione PL12 "Le Vergini" dopo l'ultimo capoverso aggiungere: "Al fine di garantire una completa cognizione delle condizioni di convenzionamento a cui debbono informarsi i contratti di vendita di cui sopra, si riporta per esteso il contenuto degli articoli 16 (Preliminare di vendita degli alloggi di edilizia convenzionata) e 17 (Prelazione comunale sugli alloggi di edilizia convenzionata) dello schema di convenzione" COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 pag.28 DURANTE LA TRATTAZIONE E PRIMA DELLA VOTAZIONE SONO ENTRATI IN AULA I CONSIGLIERI CARTECHINI E RAMADORI ED E' USCITO IL CONSIGLIERE CACCHIARELLI. IL CONSIGLIERE BETTUCCI ESCE facendo presente che essendo interessato professionalmente alla pratica n. Il) PL12 uscirà ogni qualvolta verrà trattato l'argomento. VOTAZIONE PALESE PER L' APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO AL PL12 Consiglieri presenti n.21 Consiglieri che si astengono n.1 Benedetti Consiglieri votanti n.20 Voti favorevoli n.20 L'EMENDAMENTO E' STATO ACCOLTO VOTAZIONE PALESE PER L' APPROVAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO N. 1 a firma di PIERONI, BORGIANI E MARCONI Consiglieri presenti n.21 Consiglieri che si astengono n.2 Ramadori- Alessandrini Consiglieri votanti n.19 Voti favorevoli n.19 L'ORDINE DEL GIORNO E' STATO ACCOLTO COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 74 del 28-29 LUGLIO 1997 prot. n. 24062 pag.29 VOTAZIONE PALESE PER L' APPROVAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO N. 2 a firma di PIERONI, BORGIANI BETTUCCI E MARCONI Consiglieri presenti n.21 Consiglieri che si astengono n.1 Ramadori Consiglieri votanti n.20 Voti favorevoli n.20 L'ORDINE DEL GIORNO E' STATO ACCOLTO VOTAZIONE PALESE PER L' APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA Consiglieri presenti n.21 Consiglieri che si astengono n.1 Benedetti Consiglieri votanti n.20 Voti favorevoli n.20 COMUNE di MACERATA CONSIGLIO COMUNALE Il Presidente proclamato 1'esito della votazione, prende atto che il Consiglio Comunale ADOTTA LA DELIBERAZIONE NEL TESTO RIPORTATO IN NARRATIVA INTEGRANDOLO 1,1 CON L'EMENDAMENTO E GLI ORDINI DEL GIORNO APPROVATI AMF/ F: \SEGRCONS\ANNO 1997\DELIBERE\DELCC74.DOC IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE (firma all’originale) (firma all’originale) ATTO SOGGETO A CONTROLLO dello impegno di spesa e la relativa a norma art. 17- comma 33 – legge copertura finanziaria art. 23 legge 127 del 15/5/1997 divenuta esecutiva 144/1989 e art. 55 legge 142/90 VISTO: si attesta la registrazione IL DIRIGENTE SERVIZIO RAGIONERIA (firma all’originale) Si attesta che copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal 31 LUGLIO 1997 Il 11 AGOSTO 1997 al 15 AGOSTO 1997 IL SEGRETARIO GENERALE (firma all’originale) Art. 47 – III° comma – L. 142/90 – DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL IL SEGRETARIO GENERALE (firma all’originale) IL SEGRETARIO GENERALE (firma all’originale) La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale. Macerata, lì 31 LUGLIO 1997 IL SEGRETARIO GENERALE TRASMETTERE AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO per l’esecuzione AL SETTORE AFFARI GENERALI per competenza Avvertenze e Direttive _____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ IL SEGRETARIO GENERALE Data 31 LUGLIO 1997 (firma all’originale)