PRESO ATTO DELLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE RESE

Transcript

PRESO ATTO DELLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE RESE
PRESO ATTO DELLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE RESE ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 1892 1893 DEL CODICE CIVILE:
1) nell'ultimo quinquennio non si sono verificate circostanze che hanno provocato richieste di risarcimento; 2) nell'ultimo biennio non sono state annullate polizze
per gli stessi rischi assicurati per la presente polizza; 3) non sono in corso polizze per i rischi assicurati con la presente.
-
REALE MUTUA ASSICURA, in base alle condizioni riportate sul Mod. 5161 RCG,
IL SIG.
NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE Dl
PERITO INDUSTRIALE
SVOLTA IN FORMA INDIVIDUALE
Lo studio professionale è ubicato in
Località SAVONA Prov. SV CAP 17100
LA GARANZIA OPERA CON UN MASSIMALE DI EURO 1.500.000 (V. punto 3.9 deI Mod. 5161 RCG)
IL CONTRAENTE SCEGLIE DI RENDERE OPERANTI LE CONDIZIONI FACOLTATIVE:
A Danni alle opere;
B Perdite pecuniarie conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle
pubbliche autorità;
C Mancata rispondenza delle opere;
D Responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.
-
-
-
-
SVILUPPO DEL PREMIO: Il Contraente dichiara che il preventivo del fatturato annuo (esclusa IVA) derivante dall'esercizio della professione ammonta a euro
Conteggio del Premio: ammontare del Fatturato
X
‰ = euro
Sconto durata euro
Tot. Premio Netto
‰ = euro
-
Il premio minimo imponibile annuo comunque dovuto a Reale Mutua non potrà essere inferiore a euro
Formano parte integrante del contratto l'allegato 5161 RCG, composto da n. 8 pag., che il Contraente dichiara di ricevere ed approvare, nonché il Mod. 5060 VAR.
AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA DI SOCIO
IL CONTRAENTE
_____________________________
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L’Agente Procuratore
____________________________________________
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti delle Condizioni riportate sul Mod.5 161
RCG: 1.4 (Diritto di recesso di Reale Mutua dopo ogni denuncia di sinistro); 1.6 (Diritto di recesso di Reale Mutua in caso di mancata regolazione del premio); 3.8
(Delimitazione temporale della garanzia); 3.9 (Limiti di risarcimento); 3.10 (Scoperto); punto 3.11 (Effetti sulle polizze sostituite); punto 5.1 (Obblighi in caso di
sinistro).
IL CONTRAENTE
_____________________________
IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver
ricevuto la Nota Informativa Mod. 5057 VAR
Il premio é stato incassato il ____________________ in __________________
_________________________________________
(l'Agente, Subagente od Esattore) ______________
_______________________________________
Modulo di polizza 5160 RCG
AGENZIA: SAVONA
RAMO: 03
POLIZZA n.:
L'imposta è maggiorata dell'l % per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002.
-
-
A parziale deroga di quanto previsto al punto 3.10 (scoperto) delle Condizioni Generali di Assicurazione, lo scoperto
del 10% viene sostituito da una franchigia assoluta, su ogni sinistro e comprese le garanzie facoltative, di E 2.500,00.
In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione il termine di MORA per il pagamento delle rate annuali di premio
si intende prorogato da 15 (quindici) a 30 (trenta) giorni.
Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod 5161 RCG sono formate da n. 8 pagine.
DEFINIZIONI
ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
-
ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione.
-
CONTRAENTE Il soggetto che stipula l'assicurazione.
-
COSE Gli oggetti materiali e gli animali.
-
DANNI La morte, le lesioni a persone e i danneggiamenti a cose.
-
DIRETTORE DEI LAVORI Il singolo Professionista che, per incarico e nell'interesse del committente, segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori.
-
FRANCHIGIA La parte del danno o della perdita pecuniaria, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
-
LIMITE DI RISARCIMENTO L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di sinistro in relazione a specifiche garanzie; esso
non va comunque ad incrementare il massimale.
-
MASSIMALE La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.
-
MODULO DI POLIZZA Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del
Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato e la sottoscrizione delle Parti (Mod. 5160 RCG).
-
PERDITE PECUNIARIE Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di
danneggiamenti a cose.
-
POLIZZA I documenti che provano il contratto di assicurazione.
-
PROGETTISTA Il singolo libero professionista che, individualmente o insieme ad altri professionisti, predispone un progetto.
-
RISARCIMENTO La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.
-
SCOPERTO La parte del danno o della perdita pecuniaria, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
-
SINISTRO La richiesta di risarcimento.
-
SPESE DI GIUSTIZIA PENALE Le spese del processo penale che il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato.
-
CONDIZIONI GENERALI
1.1 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla
comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Cod. Civ. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
-
-
1.2 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
-
-
1.3 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza,
l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di due anni e cosi' di seguito. Per i casi
nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata
stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
-
-
1.4 RECESSO DEL CONTRATTO Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, il
Contraente o Reale Mutua possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. Qualora sia esercitata tale facoltà, Reale Mutua rimborsa al Contraente,
entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
-
-
1.5 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
-
-
1.6 REGOLAZIONE DEL PREMIO Se il premio e' convenuto in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo
risultante dal conteggio esposto nel modulo di polizza 5160 RCG ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del
contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo
stabilito nel modulo di polizza 5160 RCG. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto,
l'Assicurato deve fornire per iscritto a Reale Mutua i dati necessari. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15
giorni dalla relativa comunicazione. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore di
Reale Mutua. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, Reale Mutua
deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in
conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la
garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per Reale Mutua di agire giudizialmente e
di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Qualora per inesatte od incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio
risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare a Reale Mutua la differenza dovuta, maggiorata del 50% a titolo di
penale. Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, Reale Mutua, fermo il suo diritto di agire
giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui
si riferisce la dichiarazione inesatta, Reale Mutua è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto
periodo nei limiti dei massimali ridotti in ugual misura. Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il
doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua
successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere
comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. Reale Mutua ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire
i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
-
-
PROGETTO REALE
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
2.1 RISCHIO ASSICURATO
A) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di
risarcimento (capitale, interessi, spese), per danni involontariamente cagionati a terzi nell’esercizio dell'attività professionale indicata nel modulo di polizza
5160 RCG, svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa.
Per l'attività di progettista, direttore dei lavori e collaudatore l'assicurazione vale per le opere rientranti nelle competenze ad essi attribuite da leggi
regolamenti o altre disposizioni della pubblica Autorità.
In ogni caso il costo complessivo singolo dell'opera, o della parte dell'opera oggetto della prestazione professionale dell'Assicurato, non può superare euro
5.500.000
Rimangono tuttavia escluse dalla garanzia le seguenti opere: veicoli, aeromobili, natanti, prodotti soggetti a fabbricazione in serie, a per l'informatica e
programmi software, bacini e dighe, impianti teleferici, strade ferrate e ferrovie, opere subacquee, portuali ed aeroportuali.
L'assicurazione comprende le perdite pecuniarie derivanti da attività professionale diversa dalla progettazione e direzione dei lavori, ma comunque
rientrante tra quelle di competenza dell'Assicurato.
L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile dell'Assicurato:
per fatto delle persone addette al suo studio professionale privato;
per fatto di altri professionisti non appartenenti al suo studio dei quali egli si avvalga per realizzare le proprie prestazioni professionali;
per fatti accidentali verificatisi in relazione alla proprietà, alla gestione ed all'uso dei locali adibiti allo studio professionale privato, nonché
dell'arredamento e delle attrezzature ivi esistenti;
per fatti accidentali verificatisi in occasione di sopralluoghi e visite effettuati all'esterno dei locali dello studio professionale;
per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, sino alla concorrenza di una somma pari al 50% del massimale
indicato nel modulo di polizza 5160 RCG; tale garanzia, in presenza di polizza incendio operante per il medesimo sinistro, opererà in secondo rischio,
cioè per l'eccedenza, rispetto all'indennizzo prestato da quest'ultima;
ai sensi dell'art. 2049 del Cod. Civ. per i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché
i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. La
garanzia vale anche in caso di morte o lesioni personali cagionate alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Reale
Mutua nei confronti dei responsabili. La garanzia opera a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da dipendente dell'Assicurato
iscritto nei libri paga tenuti a norma di legge;
per i danni e le perdite pecuniarie derivanti da mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di
servizi, purché conseguenti a sinistro comportante danni risarcibili a termini di polizza; questa specifica garanzia è prestata con l'applicazione di uno
scoperto del 10% per ciascun sinistro con il minimo di euro 1.000;
per i danni e le perdite pecuniarie derivanti dallo svolgimento di attività di amministrazione di immobili condominiali nei termini previsti dall'art. 1130
del Codice Civile;
per le perdite pecuniarie conseguenti ad errori commessi nell'effettuazione di visure ipotecarie o catastali; questa specifica garanzia è prestata con
l'applicazione di una franchigia di euro 500 per ciascun sinistro ed entro un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro
15.500 ; relativamente alle visure finalizzate alla stipulazione di contratti relativi a diritti reali su beni immobili, la garanzia vale solo per gli errori
concernenti la documentazione rilasciata dalla Conservatoria dei registri immobiliari o dall'ufficio catastale nei 20 giorni immediatamente antecedenti la
stipula dei contratti stessi;
per i danni e le perdite pecuniarie derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla
legislazione stessa; questa specifica garanzia e' prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ciascun sinistro, con il minimo di euro 500 e
con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 51.700;
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
per i danni conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo provocato da sostanze fuoriuscite, a seguito di rottura accidentale, da
impianti e condutture progettati o diretti dall'Assicurato; questa specifica garanzia e' prestata con
l'applicazione di uno scoperto del 10% per ciascun sinistro, con il minimo di euro 2.550, e con un massimo risarcimento per sinistro e per
anno assicurativo di euro 51.700.
B)
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile:
1.
ai sensi degli artt. 10 e lì dei D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di
lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs, addetti alle attività per le
quali è prestata l'assicurazione;
2.
ai sensi del Codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio
2000 n. 38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia
derivata un'invalidità permanente.
La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall' INAIL mediante l'azione di
rivalsa ai sensi degli artt. 10 e lì D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno
1984 n. 222.
OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE
3.1 REQUISITI PROFESSIONALI La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte dell'Assicurato e degli addetti allo studio, delle abilitazioni
professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.
-
-
3.2 RISCHI ESCLUSI, SALVO PATTO SPECIALE Sono esclusi dall'assicurazione, qualora non sia stata esplicitamente
richiamata nel modulo di polizza 5160 RCG la relativa Condizione Facoltativa, e nei limiti ivi stabiliti, i danni e le perdite
pecuniarie:
1)
alle opere in costruzione e/o costruite e a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano i lavori (assicurabili con Condizione Facoltativa A);
2)
conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie, di regolamenti edilizi locali o di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità
(assicurabili con Condizione Facoltativa B);
3)
derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso e alle necessità cui sono destinate, pur rimanendo compresi i danni che derivino dagli effetti
pregiudizievoli delle opere stesse (assicurabili con Condizione Facoltativa C);
4)
derivanti da incarichi di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro (come previsto all'art. 4, comma 4, del D.L. n0
626 del 19.9.94) o dalla qualifica di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori (come previsto dal
D.L. n0 494 del 14.8.96), nonché da altri specifici incarichi di responsabilità o di controllo o di certificazione in materia di sicurezza e antinfortunistica
(assicurabili con Condizione Facoltativa D).
-
-
3.3 DELIMITAZIONI Sono sempre esclusi dall'assicurazione:
1)
i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione, rimanendo invece compresi i danni e le perdite
pecuniarie conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio;
2)
le spese per la ricostruzione di atti, documenti e titoli, resesi necessarie in conseguenza di loro perdita, distruzione, deterioramento, ammanco;
3)
i danni e le perdite pecuniarie conseguenti ad omissioni, insufficienze o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione, di polizze di assicurazione e nel
pagamento di premi di assicurazione;
4)
i danni e le perdite pecuniarie derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
-
-
5)
i danni e le perdite pecuniarie conseguenti ad inquinamento in genere comunque cagionato, interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di
sorgenti, corsi d'acqua e falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto al punto 2.1 A);
i danni e le perdite pecuniarie conseguenti alla detenzione o all'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche,
come pure i danni che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i danni derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché dall'uso di aeromobili e natanti,
salvo quanto previsto al punto 2.1 A);
i danni derivanti dalla proprietà di beni immobili e dei relativi impianti fissi, salvo quanto indicato al punto 2.1 A);
le perdite pecuniarie derivanti dalla sottoscrizione di certificazione di bilanci e quelli derivanti dall'attività svolta nell'ambito di incarichi di consigliere di
amministrazione o di sindaco di società o enti;
le perdite pecuniarie derivanti dall'analisi e dalla certificazione di prodotti, impianti, processi produttivi allo scopo dell'ottenimento di riconoscimenti
della loro qualità;
le perdite pecuniarie conseguenti alla comminazione di sanzioni, multe, ammende, ad eccezione di quelle inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori a lui
imputabili;
i danni e le perdite pecuniarie, derivanti dallo svolgimento di attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti o
da altre disposizioni della pubblica Autorità relativi alla professione assicurata;
i danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti
contenti amianto.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
3.4 LIMITAZIONE IN CASO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE Resta stabilito fra le Parti che in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con
altri soggetti, Reale Mutua risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
-
-
3.5 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerati terzi:
a)
il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
b)
i collaboratori, non parasubordinati, limitatamente ai danni a cose;
c)
i dipendenti e i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; tuttavia i dipendenti non soggetti
all'obbligo di assicurazione all'INAIL sono considerati terzi limitatamente al caso di morte o lesioni personali;
d)
quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con
loro nei rapporti di cui al punto a).
I lavoratori parasubordinati sono considerati terzi, per i danni a cose, sempre che non subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale
all'attività assicurata, e purchè non ricorrano le ipotesi indicate nei punti a) e d) del presente articolo, nei quali casi non sono comunque considerati terzi.
-
-
3.6 PLURALITA' DI ASSICURATI La garanzia viene prestata entro i limiti convenuti nel modulo di polizza 5160 RCG per sinistro il quale resta, ad ogni
effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli Assicurati. Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della
responsabilità civile del Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri Assicurati.
-
-
3.7 ESTENSIONE TERRITORIALE La garanzia vale per l'attività svolta dall'Assicurato in una sua sede situata nel territorio dello Stato Italiano, Città del
Vaticano, Repubblica di 5. Marino, e per i sinistri verificatisi nei Paesi europei.
-
-
3.8 EFFICACIA DELLA GARANZIA NEL TEMPO L'assicurazione è prestata per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e
da lui denunciate a Reale Mutua durante il periodo di validità del contratto, indipendentemente dalla data dell'errore o della negligenza commessa.
Qualora si assicuri un'associazione tra professionisti, la garanzia comprende le richieste di risarcimento presentate ai singoli professionisti associati indicati nel
modulo di polizza 5160 RCG, anche se relative all'attività da essi svolta individualmente antecedentemente alla costituzione dell'associazione contraente.
-
-
In caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività, l'Assicurato può richiedere a Reale Mutua di mantenere in vigore la garanzia per i sinistri conseguenti
ad errori commessi durante il periodo di attività. A tale proposito può scegliere, alternativamente:
che il contratto venga prorogato annualmente, mediante apposita appendice, dietro versamento di premio annuo pari al 25% del premio dovuto nell'ultimo
periodo di assicurazione (premio anticipato più regolazione) trascorso;
oppure
che il contratto venga prorogato, mediante apposita appendice, per un periodo di 10 anni dietro versamento in unica soluzione di un premio pari a 2 volte
il premio dovuto nell'ultimo periodo di assicurazione (premio anticipato più regolazione) trascorso.
In entrambi i casi andrà perfezionata apposita appendice contrattuale di presa d'atto della cessazione dell'attività e della corrispondente data.
-
-
In caso di decesso dell'Assicurato la facoltà di mantenere in vigore il contratto sarà attribuita a suoi eredi per i danni e le perdite pecuniarie dei quali essi
dovessero essere chiamati a rispondere per un fatto commesso dall'Assicurato.
3.9 LIMITI DI RISARCIMENTO L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nel modulo di polizza 5160 RCG per ogni sinistro
e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo. Qualora
più richieste di risarcimento siano originate da medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste,
anche se presentate successivamente e l'insieme delle richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico
sinistro.
Relativamente alle perdite pecuniarie, salvo quanto diversamente disposto, il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari al 30% del
massimale indicato in polizza, ma comunque per importo non superiore a euro 258.300.
-
-
3.10 SCOPERTO in caso di sinistro, salvo quanto diversamente disposto per specifiche garanzie, verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo
di euro 250; lo scoperto non potrà comunque superare, in cifra assoluta, un importo pari al 3% del massimale indicato nel modulo di polizza 5160
RCG.
-
-
3.11 EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE In conseguenza della stipulazione della presente polizza le Parti si danno atto che i loro reciproci rapporti
saranno regolati esclusivamente dalla stessa e rinunciano pertanto ad ogni diritto derivante da eventuali precedenti polizze, stipulate per lo stesso rischio con
Reale Mutua, che vengano da questa sostituite o che comunque non siano più in vigore.
-
-
CONDIZIONI FACOLTATIVE
(operanti solo se esplicitamente richiamate nel modulo di polizza 5160 RCG e ferma l'efficacia del punto 3.3
"Delimitazioni")
A DANNI ALLE OPERE La garanzia comprende, limitatamente ai soli errori di progettazione o di direzione dei lavori:
1) i danni alle opere di natura edile in costruzione o costruite e a quelle nelle quali o sulle quali si eseguono i lavori, provocati da crollo, rovina totale o
parziale delle opere stesse;
2) i danni a impianti di servizi generali relativi alle opere di cui al precedente punto 1); si conferma che sono esclusi i danni dovuti a usura od omessa o
inadeguata manutenzione.
La garanzia comprende anche le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che costituisca pericolo per
l'incolumità di persone o per l'integrità di cose, con l'obbligo, da parte dell'Assicurato, di darne immediato avviso a Reale Mutua.
Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di maremoti, terremoti od altri movimenti tellurici, salvo che il danno sia imputabile a mero errore di calcolo
commesso dall'Assicurato nell'applicare norme edilizie obbligatorie e/o specificamente riferite a rischi sismici.
In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.500 e con il massimo di euro 10.300.
-
-
B PERDITE PECUNIARIE CONSEGUENTI A MANCATO RISPETTO DI VINCOLI URBANISTICI, DI
REGOLAMENTI EDILIZI LOCALI E DI ALTRI VINCOLI IMPOSTI DALLE PUBBLICHE AUTORITÀ La
garanzia comprende le perdite pecuniarie conseguenti a mancato involontario rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti
dalle pubbliche Autorità. Questa specifica estensione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di
assicurazione e relative a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.
Oltre a quanto previsto al punto 3.3 "Rischi sempre esclusi", la garanzia non vale:
se l'opera è stata realizzata in difformità alla concessione edilizia rilasciata per l'opera stessa;
per contributi di concessione o autorizzazione in sanatoria nell'ambito delle "regolarizzazioni di violazioni edilizie". In caso di sinistro verrà applicato uno
scoperto del 10% con il minimo di euro 1.500; la garanzia è prestata entro il limite di risarcimento pari al 10 % del massimale indicato nel modulo di
polizza 5160 RCG.
-
–
-
-
C MANCATA RISPONDENZA DELLE OPERE La garanzia comprende, le perdite pecuniarie cagionate ai committenti di una progettazione o direzione dei
lavori in dipendenza di gravi difetti riscontrati nell'opera progettata o diretta, manifestatisi dopo la sua ultimazione, che rendano inidonea l'opera all'uso alla quale
è destinata.
La garanzia, relativamente alle opere diverse dai fabbricati e relativi impianti di servizi generali interni, vale per le richieste di risarcimento riferite a gravi
difetti delle opere progettate o dirette manifestatisi e riscontrati dopo la loro ultimazione, ma comunque non successivamente al collaudo, purché lo stesso sia
avvenuto entro 12 mesi dall'ultimazione.
Per ultimazione si intende in ogni caso la consegna anche provvisoria dell'opera al committente, ovvero l'uso della stessa secondo destinazione.
Si confermano, ai fui della presente Condizione Facoltativa, le esclusioni di cui ai punti 3.2 2) e 3.2 4). Rimane comunque esclusa ogni spesa per eventuali
migliorie dell'opera.
In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.550; la garanzia è prestata entro il limite di risarcimento previsto per le
perdite pecuniarie.
-
-
D INCARICHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO La garanzia comprende la responsabilità per danni e per
perdite pecuniarie ricadente sull'Assicurato:
dallo svolgimento di incarichi di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, così come previsto all'art. 4, comma 4, del
D.L n0 626 del 19.9.1994 e successive modificazioni e integrazioni;
nella sua qualifica di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori, cosi' come previsto dal D. Lgs. n0 494
del 14.8.96 e successive modificazioni e integrazioni.
La garanzia comprende anche le perdite pecuniarie costituite dal costo sostenuto dal mandante per l'opera, o la parte di essa, realizzata in base alle prescrizioni
dell'Assicurato, che venga effettivamente assoggettata a rifacimento in quanto non rispondente alle citate norme di legge; per costo risarcibile si dovrà intendere
sia il costo del materiale utilizzato che non presenta possibilità di recupero, sia il costo sostenuto per la relativa manodopera impiegata per realizzare le parti
rivelatesi non rispondenti. Restano quindi comunque escluse dalla garanzia, oltre a quanto previsto al punto 3.3:
le spese per il rifacimento, la modifica, la sostituzione delle opere, o delle parti di esse, e le spese per le migliorie apportate rispetto alla realizzazione
rivelatasi inadeguata;
la mancata rispondenza delle opere oggetto delle prestazioni professionali all'uso tecnico cui sono destinate.
In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di euro 150; qualora la perdita cagionata al cliente dell'Assicurato sia costituita da sanzioni
inflitte dalla Pubblica Amministrazione, lo scoperto ed il relativo minimo saranno applicati con riferimento a ciascuna sanzione, anche nel caso di più sanzioni
originate dal medesimo errore dell'Assicurato. La garanzia, relativamente alle perdite pecuniarie, è prestata entro il limite di risarcimento previsto per le
medesime.
-
-
-
-
-
-
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO
5.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale e' assegnata la polizza, oppure a
Reale Mutua, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (ai sensi dell'art. 1913 Cod. Civ.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita
totale o parziale del diritto al risarcimento (ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ.). L'Assicurato deve inoltre segnalare a Reale Mutua qualsiasi fatto o circostanza
che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento; l'inadempimento ditale obbligo può comportare la
perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ.).
-
-
5.2 DENUNCIA DEI SINISTRI RELATIVI AI PRESTATORI DI LAVORO Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di
lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge sugli infortuni.
-
-
5.3 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO SPESE LEGALI Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza
tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti
ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, Reale Mutua, a richiesta del Contraente e ferma ogni altra
condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo
si trova al momento dell'avvenuta transazione. Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro i limiti di un
importo pari al quarto del massimale stabilito nel modulo di polizza 5160 RCG per il sinistro cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al
danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Reale Mutua non
riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di
giustizia penale.
-
-
-
5.4 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISJRI Il Contraente è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante
dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui ai punti 5.1 e 5.2. Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia
favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.
-
-
5.5 ARBITRATO Per tutte le controversie riguardanti la natura ed i limiti della garanzia prestata, è in facoltà delle Parti di demandare la decisione ad un
Collegio arbitrale di tre esperti conferendo ad essi mandato con scrittura privata. La proposta di convocare il Collegio arbitrale deve essere fatta per iscritto
con l'indicazione del nome dell'esperto designato, dopodiché l'altra Parte comunica, entro 30 giorni, il nome dell'esperto che essa, a sua volta, designa. Il terzo
arbitro viene scelto dalle Parti in una terna di esperti proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Presidente del Tribunale del luogo ove deve
riunirsi il Collegio arbitrale. Nominato il terzo arbitro Reale Mutua convoca il Collegio invitando l'Assicurato a produrre tutta la documentazione necessaria.
Il Collegio arbitrale risiede, a scelta dell'Assicurato, a Torino o presso la sede dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza. Ciascuna delle Parti sostiene le
spese del proprio esperto e la metà delle spese e competenze del terzo arbitro. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni
formalità di legge.
-
-
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA
La SOCIETÀ REALE MUTUA Dl ASSICURAZIONI fondata nel 1828, ha sede legale e sociale in Italia, Via Corte d'Appello, 11 - Torino. È
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925, n. 473 ed all'esercizio del
Ramo Cauzioni con D.M. del 12/1/49 - Gazz. Uff. 25/2/49, n. 46.
INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO
A) LEGISLAZIONE Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione,
.
ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta
l'applicazione della legge italiana.
B) RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte
d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800.320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: [email protected].
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP.
Servizio tutela degli utenti. Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle
controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà
di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
INFORMAZIONI
Reale Mutua è a disposizione della clientela con il Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello, lì - 10122 Torino, Numero Verde 800-320320
(attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: [email protected] sia per informazioni o chiarimenti di carattere generale sia per conoscere
condizioni, limiti e modalità per ricorrere alle Commissione di Garanzia.
COMMISSIONE DI GARANZIA
Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato Reale Mutua" con sede in Via
Torino, 3 - 00184 Roma. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di
Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante
per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto
assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.
C)
TERMINI DI PRESCRIZIONE - I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di un anno a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il
diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il
risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL CONTRATTO
DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
Le seguenti informazioni non costituiscono contenuto contrattuale, per il quale si rinvia alle Condizioni di Assicurazione:
D)
SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE - In conformità a quanto prevede la legge n. 990
del 24 Dicembre 1969 e successive modificazioni il contratto non garantisce:
1) i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato;
2) i danni alle cose di proprietà dei seguenti soggetti:
a)
b)
c)
il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario di veicolo concesso in leasing;
il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto a), nonché gli affiliati e
gli altri parenti e affini entro il terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro
mantenimento;
ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b).
E) DURATA DEL CONTRATTO - Il contratto può essere stipulato sia nella forma "con tacito rinnovo" sia nella forma "senza tacito rinnovo". Nel caso di contratto con "tacito
rinnovo", in assenza di disdetta inviata dalle Parti entro i termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione (punto 1.2), il contratto si rinnova tacitamente. In caso di disdetta
inviata nei termini e con le modalità previste dalla legge, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art.
1901, secondo comma del Codice Civile.
Nel caso di contratto "senza tacito rinnovo" la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza necessità di disdetta e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di
15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma del Codice Civile.
Qualora la garanzia sia prestata nell'ambito del prodotto "Fuoriclasse Reale", la durata del contratto è stabilita in anni tre (punto 1.2) e cesserà alla sua naturale scadenza
senza obbligo di disdetta. Il Contraente tuttavia, alle scadenze annuali, ha la facoltà di non proseguire nel rapporto contrattuale e ciò senza particolari modalità di comunicazione,
anche limitandosi a non pagare il premio per l'annualità successiva. In tal caso la polizza cesserà da tale scadenza ma troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto
dall’art. 1901, secondo comma del Codice Civile
Mod. 5057 VAR - 2/05
F)
ESCLUSIONE DALLA GARANZIA ASSICURATIVA E RIVALSA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - In determinati casi indicati nelle
Condizioni di Assicurazione ai punti 2.5 "Rivalse sempre operanti" e 2.6 "Eventuali limitazioni della garanzia scelte dal Contraente" la garanzia non è operante e, qualora Reale
Mutua abbia risarcito il terzo danneggiato, in base all'art. 18 della legge n. 990 ha il diritto di rivalersi nei confronti del proprio Assicurato per il recupero delle somme pagate. Tra
questi casi segnaliamo in particolare i seguenti:
veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo
30/4/1992, n. 285;
—
danni subiti da terzi trasportati su ciclomotori, oppure su motocicli, autobus e autosnodati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni
della carta di circolazione.
Non sono previste in polizza rivalse o esclusioni di garanzia nei confronti del proprietario o del conducente in caso di sinistri occorsi quando alla guida del veicolo si trovi un soggetto
diverso dal proprietario stesso purché abilitato alla guida a norma di Legge ed il veicolo sia stato posto in circolazione in conformità alle disposizioni vigenti.
—
G)
FACOLTÀ DA PARTE DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE ALLA SOCIETÀ IL COSTO DEL SINISTRO - Nel caso di assicurazione stipulata con le
formule tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri occorsi nel periodo di osservazione della sinistrosità, il Contraente
ha facoltà di evitare la maggiorazione di premio dovuta in base alla clausola di cui sopra rimborsando a Reale Mutua, all'atto del rinnovo del contratto, gli importi della stessa liquidati
per tutti o parte dei sinistri cagionati dall'Assicurato nell'annualità trascorsa.
Tale facoltà è consentita anche in caso di disdetta o mancata accettazione delle nuove condizioni di premio alla scadenza. In tal caso Reale Mutua non riporterà il sinistro
nell'attestazione dello stato di rischio che l'Assicurato dovrà utilizzare per la eventuale stipula di contratto con altra Impresa.
H) ATTESTAZIONE DI RISCHIO In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, il Contraente e il Proprietario (Locatario in caso di contratto di leasing) del veicolo
-
hanno diritto di ottenere l'attestazione di rischio indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto con la Reale Mutua. Il Contraente che, alla scadenza del contratto, intendesse
assicurare il medesimo veicolo presso altra Impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato del rischio relativa all'annualità trascorsa.
I)
CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO MATURATA DALL'ASSICURATO - È in facoltà dell'Assicurato, in caso di vendita, conto vendita, demolizione,
distruzione, esportazione definitiva o furto del veicolo, di richiedere che il relativo contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà con conseguente conservazione della classe
di merito maturata. Il "conto vendita" deve essere comprovato mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato. Qualora il conto vendita non vada a buon fine
o il veicolo rubato venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà sopraindicata, al nuovo contratto eventualmente stipulato su tale veicolo sarà assegnata
la classe di merito di ingresso. Limitatamente al caso di furto totale del veicolo, l'Assicurato ha diritto al mantenimento della classe di merito anche in caso di stipula del contratto presso
altro assicuratore purché ciò avvenga entro un anno dalla data del furto. In tale circostanza l'Assicurato è tenuto a consegnare al nuovo assicuratore attestazione dello stato del rischio,
copia di denuncia di furto e ad esibire il precedente contratto assicurativo.
Il diritto al mantenimento della classe di merito nei casi sindacati può essere esercitato anche dal coniuge se in regime di comunione dei beni.
L)
COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI SINISTRO - In caso di sinistro deve essere dato tempestivo avviso, all'Agenzia competente o alla sede di Reale Mutua,
utilizzando l'apposito modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo blu) nel quale vanno indicati, tra gli altri elementi: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro,
modalità di accadimento, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi, descrizione dei danni, dati
anagrafici dei testimoni, informazione di eventuali feriti.
Il sinistro può essere altresì denunciato contattando la Centrale Operativa Sinistri Auto, al numero verde 800.092.092, attiva 365 giorni all'anno 24 ore su 24.
M) INFORMAZIONI RELATIVE AL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE
1) Reale Mutua aderisce alla convenzione CID (Convenzione Indennizzo Diretto) e quindi, quando tale accordo risulti operante, l'Assicurato potrà essere risarcito direttamente da Reale
Mutua: a tal fine il "modulo blu" dovrà essere firmato da entrambi i conducenti oltre che compilato in ogni sua parte.
2) Quando non sia applicabile la Convenzione CD il danneggiato o gli aventi diritto potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'assicurazione del responsabile a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (potrà essere utilizzato il prospetto tipo consegnatogli in occasione della stipula della polizza - "facsimile lettera per richiesta di
risarcimento").
In tal caso l'Assicurato potrà avvalersi della procedura di liquidazione rapida prevista dall'art. 3 Legge 39/1977 e successive modifiche
allegando il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e indicando:
- per i sinistri con soli danni a cose il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento nonché luogo, giorni e ore in cui il mezzo danneggiato è disponibile per la perizia;
- per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso il codice fiscale, l'età, l'attività, il reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite nonché l'attestazione
medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi o, in caso di decesso, il certificato di morte della vittima.
Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni al veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore, entro tre mesi dalla data di avvenuto pagamento del risarcimento, la fattura
(o altra documentazione fiscale equivalente) dell'avvenuta riparazione del veicolo o in caso di rottamazione, la relativa documentazione. Il mancato rispetto ditale obbligo attribuisce
alla Compagnia di assicurazione il diritto di richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento;
3) Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni.
N)
ART. 642 DEL CODICE PENALE - "TRUFFA IN ASSICURAZIONE" - L'articolo n. 642 del Codice Penale prevede per "chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri
l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera
una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace chi...
Omissis... denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro... omissis...
Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.
SICUREZZA E PREVENZIONE STRADALE
Gli studi più recenti dimostrano che l’ uso delle cinture di sicurezza a bordo delle autovetture riduce del 50% il rischio derivante da un incidente. Per chi viaggia su
veicoli a due ruote il casco è un elemento di protezione importantissimo: infatti il tasso di incolumità dei conducenti muniti di casco, coinvolti in incidenti, è quasi
raddoppiato.
LE CINTURE DI SICUREZZA ED IL CASCO NON SONO DUNQUE ACCESSORI FASTIDIOSI ED INGOMBRANTI BENSI PROTEZIONI
INDISPENSABILI ED OBBLIGATORIE PER LEGGE: INDOSSATELI SEMPRE!