Struttura Semplice Medicina Preventiva del Lavoratori Ospedalieri

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Struttura Semplice Medicina Preventiva del Lavoratori Ospedalieri
STRUTTURA SEMPLICE
MEDICINA PREVENTIVA
DEI LAVORATORI OSPEDALIERI
Struttura Semplice Medicina Preventiva
dei Lavoratori Ospedalieri
Ospedale Maggiore
Via della Pietà 19, 34129
entrata dal Centro Tumori, I piano
www.asuits.sanita.it
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DIPARTIMENTO AD ATTIVITÀ INTEGRATA ORTOPEDIA
RIABILITAZIONE E MEDICINA DEL LAVORO
Direttore: prof. Massimo Bovenzi
STRUTTURA SEMPLICE MEDICINA PREVENTIVA DEI
LAVORATORI OSPEDALIERI
Responsabile: Prof. CORRADO NEGRO
Tel: 040 – 399-2313; Fax: 040 – 368199
e-mail: [email protected]
Coordinatore Infermieristico: Rosalba Stuppia
Tel: 040 – 399-2462; Fax: 040 – 368199
e-mail: [email protected]
PRESENTAZIONE GENERALE
La Struttura Semplice di Medicina Preventiva dei Lavoratori
Ospedalieri è stata costituita nel 2004 ed è diretta dal Coordinatore
dei Medici Competenti che indirizza l’attività svolta dai singoli medici,
al fine di omogeneizzare e uniformare procedure e iniziative in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La struttura si
avvale di un team di cinque medici competenti, due medici
autorizzati e due infermiere; queste ultime svolgono la loro attività
con la supervisione del coordinatore infermieristico che si occupa
dell’organizzazione degli ambulatori ubicati nei due presidi. La
struttura ha come finalità il potenziamento della prevenzione
connessa con la salute e la sicurezza dei lavoratori, con uno
specifico interesse indirizzato all’individuazione dei fattori di rischio e
alla prevenzione sia degli infortuni sia delle malattie professionali.
Tale attività viene sviluppata in collaborazione con il Servizio di
Prevenzione e Protezione Aziendale e i Datori di Lavoro per la
rimozione/minimizzazione dei fattori di rischio chimico, fisico, e
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biologico,al fine di migliorare le condizioni di lavoro. La struttura
svolge l’attività clinica di sorveglianza sanitaria, di promozione della
salute, e di informazione ed assistenza ai lavoratori. La sorveglianza
sanitaria è effettuata in entrambi i presidi ospedalieri e si articola su
cinque giorni.
L’erogazione delle visite previste dalla normativa vigente (preventive,
periodiche, a richiesta del lavoratore, al rientro dopo lunga malattia)
rappresenta l’attività primaria della struttura. I medici, per
l’effettuazione di esami strumentali complementari quali:
test spirometrici
audiometrie tonali
prick test
patch test
test ergovisivi
test neurofisiologici
pletismografie vascolari
elettrocardiogrammi
si avvalgono della competenza degli infermieri e del tecnico di
neurofisiopatologia della Medicina del Lavoro.
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Il c.d. Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/08
e ss.mm.), tra le misure generali di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, annovera anche la
sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Fra gli obblighi del datore di
1
lavoro vi è dunque anche la nomina del medico competente. La
sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente nei
casi previsti dalla normativa sulla base dei rischi specifici cui è
esposto il lavoratore, che devono essere riportati nel Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR). A valle della valutazione dei rischi, il
datore di lavoro identifica i lavoratori esposti che necessitano della
sorveglianza sanitaria e lo comunica al medico competente. Si
riporta un elenco non esaustivo dei rischi che richiedono la
sorveglianza sanitaria in ambito sanitario:
esposizione ad agenti biologici;
movimentazione manuale dei carichi;
esposizione ad un rischio chimico non definibile “irrilevante
per la salute o basso per la sicurezza”;
attività lavorativa al videoterminale ≥ a 20 ore settimanali;
esposizione a radiazioni ionizzanti;
esposizione a campi elettromagnetici;
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Art. 18, D.Lgs. 81/08.
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esposizione a radiazioni ottiche;
esposizione ad agenti cancerogeni;
attività lavorative rumorose che espongano i lavoratori a
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livelli maggiori dei valori superiori di azione;
esposizione a vibrazioni con livelli superiori ai valori d’azione;
esposizione ad amianto;
rischi per la lavoratrice madre;
A questo elenco occorre annettere quelle attività lavorative o
mansioni che comportano rischi verso terzi per le quali il legislatore
ha previsto in ambito sanitario accertamenti finalizzati all’alcool
dipendenza e relativi all’infettività del lavoratore. Infine per mansioni
specifiche dello stato di non assunzione di sostanze psicotrope o
stupefacenti.
IL MEDICO COMPETENTE
Il D.Lgs. n.106/09, (art. 2 comma 1 lettera h),
definisce il medico competente come il
“medico in possesso di uno dei titoli e dei
requisiti formativi e professionali di cui all’art.
38, che collabora, secondo quanto previsto
all’art. n. 29 comma 1, con il datore di lavoro
ai fini della valutazione dei rischi ed è
nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
compiti di cui al presente decreto”.
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori è l’attività prevalente che il
medico competente è chiamato a svolgere; quest’ultima contempla
accertamenti preventivi e periodici orientati ad accertare l’idoneità
del lavoratore alla mansione specifica, in base ai rischi lavorativi cui
è esposto.
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La normativa (art. 189 D.Lgs 81/08), individua tre livelli di esposizione
individuati in base al livello di esposizione giornaliera (Lex 8h ) e in base alla
pressione acustica di picco (pPeak) : Lex = 85 dB(A) e Lpeak = 137 dB(C). Il
datore di lavoro nel valutare il rispetto dei valori limite di esposizione stima
l’attenuazione prodotta dai DPI utilizzati dal lavoratore (tappi e cuffie).
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L’attività del medico competente esige una specifica competenza
attinente non solo alle capacità di valutazione clinica dello stato di
salute dei lavoratori, ma anche una conoscenza approfondita dei
cicli lavorativi, degli agenti nocivi e degli effetti di questi ultimi
sull’organismo umano. Al fine di esprimere un giudizio di idoneità a
una specifica mansione, di elaborare i dati sanitari complessivi, di
ottenere informazioni utili per la valutazione del rischio e di adottare
le misure preventive più adeguate, il medico competente deve anche
possedere conoscenza dei metodi epidemiologici e medico-legali
indispensabili per stabilire il possibile nesso di causalità tra
esposizione lavorativa ed eventuale malattia. Oltre alle visite
mediche, agli esami clinici, alle indagini strumentali e diagnostiche
ritenute necessarie, il medico competente ha obblighi di
informazione e formazione dei lavoratori e di tutti i soggetti coinvolti
nella sicurezza, nonché della tenuta delle cartelle sanitarie e dei
sopralluoghi degli ambienti di lavoro.
Nelle riunioni periodiche dedicate alla prevenzione e protezione dei
lavoratori, il medico competente è tenuto a comunicare i risultati
anonimi complessivi della sorveglianza sanitaria e, a tal fine, redige
una relazione a cadenza annuale che rappresenta non solo l’atto
conclusivo della sorveglianza sanitaria per il periodo preso in
considerazione, ma anche uno strumento riepilogativo ed
epidemiologico dello stato di salute dei lavoratori.
Tra le figure che affiancano il datore di lavoro nella realizzazione del
sistema di sicurezza aziendale, il medico competente occupa un
ruolo rilevante, e per quanto concerne l’ASUITs Settore Ospedali
l’Unità Clinico Operativa di Medicina del Lavoro (UCO) non solo
provvede a mettere a disposizione un adeguato numero di medici
competenti e il medico autorizzato ma identifica, per ognuno di essi,
un’area di specifica competenza individuale.
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IL MEDICO
AUTORIZZATO
La sorveglianza sanitaria della
radioprotezione è rivolta ai
lavoratori classificati dall’Esperto
Qualificato come esposti alle
radiazioni
ionizzanti.
La
sorveglianza
medica
dei
lavoratori di categoria A è
assicurata
tramite
medici
autorizzati.
In Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste – Settore
Ospedali il medico autorizzato fa parte dell’equipe della Medicina
del Lavoro ed è “il medico responsabile della sorveglianza medica
dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti classificati
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come lavoratori esposti alla categoria A”. La sorveglianza medica
per i lavoratori classificati nella Categoria “B”, oltre che dal medico
autorizzato, può essere svolta anche dal medico competente (art.
83, comma 2, D.lgs. n. 230/1995). La qualifica di Medico Autorizzato
è conferita dal Ministero del Lavoro, previo riscontro del possesso
dei requisiti vagliati da un’apposita commissione. Le attribuzioni del
medico autorizzato (elencate nell'art. 89 del D.Lgs. 230/95)
consistono nell’analisi dei rischi individuali connessi alla
destinazione e alle mansioni effettivamente svolte, ai fini della
programmazione di accertamenti diagnostici atte a valutare lo
stato di salute del lavoratore.
Il Medico Autorizzato ha inoltre il compito di istituire e
aggiornare il documento sanitario personale e di consegnarlo
successivamente all’Ispettorato Medico Centrale del Lavoro, in
caso di cessazione dell’attività comportante esposizione a R.I.
E’ tenuto inoltre a fornire la sua consulenza al datore di lavoro per
la messa in atto di procedure idonee a garantire la sorveglianza
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Come da delibera Aziendale del 28 dicembre 2005, n.805.
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medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro
normale, sia in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.
VISITE DI SORVEGLIANZA SANITARIA E
NORMATIVA VIGENTE:
IL RUOLO DELL’INFERMIERE DI MEDICINA DEL
LAVORO NELLA PIANIFICAZIONE E NEL
COUNSELING
L’introduzione della vigente normativa ha portato ad una evidente
trasformazione delle consuete attività che l’infermiere di medicina del
lavoro era tenuto a svolgere durante l’esercizio lavorativo. Per la
peculiarità della posizione che occupa, l’infermiere, è divenuto
l’anello di congiunzione tra il medico competente e il lavoratore e per
tale motivo è uno dei professionisti chiamato a dare informazioni
esaustive e puntuali, per la sfera di competenza, qualora ve ne sia
necessità.
Il lavoro del coordinatore infermieristico e dell’equipe si basa
sull’organizzazione delle varie attività inerenti la sorveglianza
sanitaria svolta dal medico competente e/o autorizzato.
L’attività degli ambulatori è stata organizzata in base alle esigenze
dei dipendenti e a tal fine sono state messe a loro disposizione delle
fasce orarie che consentono di modificare gli appuntamenti
prefissati, dal datore di lavoro, per la visita medica
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e gli esami strumentali richiesti.
L’infermiere collabora con il medico durante le attività ambulatoriali,
verifica la completezza degli esami propedeutici alla visita e, come
da normativa, li raggruppa, assegna ad ogni documentazione un
numero progressivo e completa gli allegati con la risposta della
visita medica .
Qualora sia necessario predispone, inoltre, gli appuntamenti per le
consulenze specialistiche e/o esami integrativi eventualmente
richiesti in sede di visita.
Alla conclusione dell’iter di sorveglianza sanitaria trasmette al datore
di lavoro copia del giudizio di idoneità formulato dal medico
competente.
Compito dell’infermiere è inoltre la registrazione di tutte le prestazioni
nel programma informatizzato aziendale (G2 sportello), la gestione e
l’archiviazione delle cartelle sanitarie e di rischio che vengono riposte
nei vari archivi, dopo la catalogazione in un file informatizzato che
permette, all’ occorrenza, l’immediata individuazione delle stesse.
IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ
La Sorveglianza Sanitaria contempla l’obbligo della formulazione del
giudizio di idoneità specifica alla mansione e ai rischi cui il lavoratore
risulta essere esposto (art.41 comma 6). Il medico competente
esprime il giudizio di idoneità per iscritto e fornisce una copia al
lavoratore e una al datore di lavoro.
Il giudizio di idoneità al lavoro può essere:
idoneità
idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni
o limitazioni
inidoneità temporanea
inidoneità permanente
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Il giudizio di idoneità è valido fino alla scadenza indicata del
successivo accertamento che varia a seconda della tipologia dei
rischi cui è esposto il lavoratore. Al fine di esprimere un giudizio
appropriato, il medico procede con gli accertamenti che possono
prevedere l’acquisizione di documentazione sanitaria fornita dal
lavoratore, e l’esecuzione di ulteriori accertamenti sanitari.
Il datore di lavoro, sulla base del giudizio di idoneità espresso dal
medico competente, mette in atto le misure indicate. Per gli operatori
in cui il Medico Competente abbia espresso un giudizio di idoneità
alla
mansione
con
limitazione
e
si
configura
una
difficoltà/impossibilità della definizione di attività compatibili è
previsto un percorso, allo scopo di favorire la conservazione della
specifica professionalità del lavoratore, definendo i compiti e le
attività possibili in base alle specifiche esigenze di servizio.
Avverso al giudizio espresso dal medico competente, il lavoratore
può fare ricorso all'organo di vigilanza territoriale entro trenta giorni
dalla data in cui il giudizio di idoneità è stato formulato; l’organo di
vigilanza dopo avere effettuato le verifiche di prassi può confermare
il giudizio del medico competente oppure modificarlo o revocarlo.
LE LINEE GUIDA PER LA SORVEGLIANZA
SANITARIA DEI LAVORATORI DELLE AZIENDE
SANITARIE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Come sopra riportato, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008
n. 81 sono state introdotte alcune novità nella gestione della
sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
La Regione Friuli Venezia Giulia ha ritenuto di dover aggiornare il
precedente protocollo sanitario, risalente al 2001, e ciò in relazione
ai progressi raggiunti nel campo della prevenzione dei rischi, con
particolare riferimento ai dispositivi di protezione individuale, alla
formazione degli operatori, all’utilizzo degli ausili, e all’adozione di
procedure di lavoro sicuro.
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Le linee guida regionali hanno provveduto a dare indicazioni sulla
redazione di un protocollo per la sorveglianza sanitaria che faccia
riferimento ai rischi specifici cui è esposto il singolo lavoratore.
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Tale protocollo è graduato su tre livelli:
1. sorveglianza sanitaria non prevista in caso di assenza del
rischio o presenza di un rischio residuo che non comporta
effetti sulla salute dei lavoratori;
2. sorveglianza sanitaria preventiva e periodicità quinquennale
stabilita dal medico competente in caso di un rischio
potenziale anche se sotto i livelli di azione a finalità
precauzionali;
3. sorveglianza sanitaria preventiva e periodica annuale e
biennale per i rischi normati in base ai tempi e modalità di
esposizione valutati nel documento di valutazione dei rischi.
Il protocollo definisce anche gli accertamenti preventivi di base:
VISITA MEDICA
Comprende anamnesi ed esame obiettivo rivolti in particolare al
riscontro di patologie correlabili ai rischi specifici e/o a patologie che
possano controindicare l'esposizione a rischio. Si evidenzia la
necessità di raccogliere dati anamnestici riguardo abitudini di vita
che possano costituire dei cofattori di rischio sul lavoro (es. alcolismo
e/o tossicodipendenze).
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Linee Guida per la Sorveglianza Sanitaria degli Operatori Sanitari proposta
dal coordinamento medici competenti, luglio 2008. Approvate
Coordinamento Servizio Di Prevenzione e Sicurezza Degli Ambienti Di
Lavoro (SPSAL) -ASS- in data 30 0ttobre 2008. Approvate Comitato art. 7
D. Lgs. 81/2008, nella seduta del 06 aprile 2009.
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Linee Guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori delle Aziende
Sanitarie nella Regione FVG.
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ESAMI EMATOCHIMICI
Emocromo con formula (+ reticolociti se esposto ad antiblastici)
Glicemia, AST, ALT, GGT, urea, creatininemia, bilirubina totale e
frazionata, esame completo delle urine.
Markers virali Epatite B e Epatite C
Markers virali HIV: HIVAb previo consenso scritto e garanzia
dell’anonimato
ESAMI FUNZIONALI
Audiometria: limitatamente agli esposti a rumore con Lex(8h) ≥
80 dB(a).
Spirometria: limitatamente ai lavoratori esposti a irritanti
respiratori .
Test ergoftalmolgico: limitatamente agli esposti a video terminale ≥ 20 ore settimanali
Accertamenti integrativi per esposti R.I.
(con periodicità definita dal protocollo di sorveglianza sanitaria)
Ecografia tiroidea
Visita oculistica mirata per il rischio radiologico
ECG
PSA nei maschi con età ≥ 50 aa
Accertamenti sanitari per esposti a campi elettromagnetici e
laser:
Visita oculistica mirata per il rischio
ECG limitatamente agli addetti alla Risonanza Magnetica
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PER I LAVORATORI ESPOSTI A RADIAZIONI
IONIZZANTI (R.I.) D.Lgs 230/95
Categoria A): Devono essere visitati a cura del Medico
Autorizzato;
Categoria B): Possono essere visitati a cura del Medico
Autorizzato o dal Medico Competente.
I protocolli per il rischio radiologico sono stabiliti dal Medico
Autorizzato o dal Medico Competente sulla base della classificazione
fornita dall’Esperto Qualificato.
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUALE:
TEMPI DI ESPOSIZIONE
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLE SS.CC.
DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI” DI TRIESTE
Il medico competente collabora alla valutazione del rischio che può
essere definita come: “L’insieme di tutte quelle operazioni,
conoscitive ed operative, che devono essere attuate per addivenire
ad una stima del rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la
sicurezza e la salute, in relazione allo svolgimento delle attività
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lavorative”. La valutazione del rischio è di conseguenza
un’operazione articolata che richiede, per ogni ambiente lavorativo
preso in considerazione, una serie di procedure, consecutive e
consequenziali tra loro, che dovranno provvedere a:
identificare le sorgenti di rischio;
individuare i potenziali rischi;
stimare l’entità dei rischi.
L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, in linea con
quanto dettato dalla normativa, ha provveduto alla rilevazione dei
rischi in tutte le strutture di sua competenza.
Considerando la molteplicità delle attività è stato redatto un
questionario per attribuire i rischi specifici nelle varie Strutture
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Complesse dell’Azienda .
Il questionario ha preso in considerazione i seguenti rischi:
rischio incendio;
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F. Benvenuti, A. Di Mambro, R. Lombardi, S. Giambattistelli, “ISPESL Linee Guida per la Valutazione del rischio, D.Lgs. 626/94: applicazione alle
strutture del Servizio Sanitario Nazionale”; Allegato al n° 1 dei Fogli di
Informazione ISPESL, 1996.
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Questionario per la valutazione dei rischi connessi all'attività lavorativa
svolta nei presidi di ASUITs Settore Ospedali - Ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile
2008 n. 81, redatto dal Datore di Lavoro in collaborazione con la Direzione
Medica dell’Ospedale Maggiore, il Servizio di Prevenzione e Protezione
Aziendale e del Medico Competente.
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rischio strutture;
attrezzature di lavoro;
dispositivi di protezione individuale (DPI);
segnaletica di sicurezza;
movimentazione manuale dei carichi;
attrezzature munite di videoterminale (VDT);
agenti fisici;
agenti chimici;
agenti biologici;
atmosfere esplosive;
rischio organizzativo.
I questionari sono stati compilati dai Dirigenti e dai Preposti per la
sicurezza delle singole strutture cui è stato richiesto di argomentare,
ove necessario, attraverso segnalazioni, note e osservazioni.
I risultati hanno fornito oltre la descrizione della sede lavorativa
anche una fotografia dei rischi realmente presenti in ogni contesto
lavorativo.
Questo processo ha condotto, per ogni struttura lavorativa, ai
seguenti esiti:
assenza di rischio;
presenza di rischio potenziale;
presenza di rischio controllato entro i livelli previsti dalla
normativa;
La valutazione dei rischi individuali in una realtà eterogenea come
quella ospedaliera, dove coesistono molteplici discipline
professionali, risulta essere molto complessa in quanto devono
essere valutate una serie di attività svolte nell’ambito dell’autonomia
professionale. La valutazione analizza i rischi specifici legati
all’esercizio della professione ed è orientata al miglioramento della
prevenzione e all’ottimizzazione della qualità del lavoro attraverso il
perfezionamento di linee guida, protocolli e procedure.
Nella valutazione professionale dei rischi degli infermieri, come pure
di altre figure professionali, è necessario considerare la rispondenza
di strutture, ausili e DPI alle esigenze professionali. Per avere una
rappresentazione veritiera dei rischi, cui ogni lavoratore è esposto,
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Trieste ha adottato come
ausilio un questionario.
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Il questionario oltre a fornire i dati anagrafici, la U.O. di
appartenenza, la sede di lavoro e la data di assunzione, prevede una
serie articolata di domande specifiche per ogni rischio indagato e i
tempi di esposizione individuale espresse in giornate al mese,
settimane e/o ore.
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GLI AMBULATORI
AMBULATORIO MEDICO COMPETENTE (D.LGS 81/08)
AMBULATORIO MEDICO AUTORIZZATO PER LA
RADIOPROTEZIONE (D.LGS 230/95)
Visite preventive
Visite periodiche
Visite straordinarie su richiesta del lavoratore
Visite per assenza malattia > ai 60gg
Medici Autorizzati:
Prof. M. Bovenzi
Dott.ssa F. Rui
Medici Competenti:
Prof. C. Negro
Dott.ssa P. De Michieli
Dott.ssa F. Larese
Dott. F. Ronchese
Dott.ssa F. Rui
Ambulatorio Ospedale Maggiore:
L’ ambulatorio è ubicato in via della Pietà, 19
I° piano, stanza N° 10.
Ambulatorio Ospedale di Cattinara
Gli ambulatori sono ubicati c/o la palazzina dei
Poliambulatori al primo piano, stanze 98,99, 100.
AMBULATORIO SORVEGLIANZA SANITARIA UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE
Ospedale Maggiore :
L’ ambulatorio è ubicato in via della Pietà, 19
I° piano, stanza N° 2 .
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Redatto, dall’Ufficio Comunicazione, su testi forniti dal
prof. C. Negro e dal coordinatore infermieristico R. Stuppia
tel. 040 – 399 4281; fax 040 399 4394
e-mail: [email protected]
Strada di Fiume 447 – 34 149 Trieste
Revisione 6 – luglio 2016
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