Regolamento di polizia rurale
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Regolamento di polizia rurale
COMUNE DI CASSACCO Provincia di Udine ********* REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE INDICE CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 - Oggetto del Regolamento Art.2 - Obiettivi del Regolamento Art.3 - Ambito di applicazione del Regolamento Art.4 - Espletamento del servizio di polizia rurale Art.5 - Ordinanze Art.6 - Limitazioni generali Art.7 - Deroga al diritto di passaggio Art.8 - Esercizio del diritto di passaggio Art.9 - Accesso ai fondi con mezzi non idonei CAPO SECONDO – DISCIPLINA DI PASCOLO – CACCIA - PESCA Art.10 - Disciplina dell’esercizio del pascolo Art.11 - Pascolo degli animali. Modalità Art.12 - Pascolo in ore notturne Art.13 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori Art.14 - Attraversamento di abitato con animali Art.15 - Divieto di ingresso nei fondi altrui Art.16 - Esercizio di caccia e pesca CAPO TERZO - IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE Art.17- Terreni liberi. Divieti Art.18- Irrigazione Art.19- Deflusso delle acque Art.20- Scarico nei fossi Art.21- Servitù di scarico Art.22- Spurgo di fossi e canali Art.23- Tombinatura di fossi e canali Art.24- Distanze per fossi, canali ed alberi Art.25- Abbeveratoi e bacini idrici Art.26- Terreni per uso zootecnico Art.27.- Spargimenti sul suolo Art.28- Trasporto di letame e liquame Art.29- Divieto di scarico Art.30- Acque scorrenti in superficie Art.31- Pulizia dei canali Art.32- Depositi CAPO QUARTO - RICOVERI PER ANIMALI Art.33- Ricoveri per animali. Igiene della costruzione Art.33.1 - Definizioni Art.33.2 - Modalità di detenzione e custodia di animali Art.33.3 - Detenzione di animali nelle zone residenziali, commerciali e produttive Art.33.4 - Detenzione di animali nelle zone agricole Art.34- Letamai concimaie e pozzi neri. Norme di realizzazione Art.35- Abbeveratoi Art.36- Depositi di insilati CAPO QUINTO – DELLA PROPRIETA’ E DELLE PRATICHE AGRARIE Art.37- Impianto di alberi e siepi presso i confini: Recisione di rami protesi e radici Art.38- Manutenzione di strade interpoderali Art.39- Aratura dei terreni Art.40- Pulizia delle aree private e terreni non edificati Art.41- Circolazione dei mezzi sulle strade Art.42- Spigolature CAPO SESTO – NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA FERTILITA’ DEI TERRENI E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE Art.43 - Definizione di siepe Art.44 - Eliminazione delle siepi e delle zone boscate Art.45 - Taglio delle siepi Art.46 - Eliminazione di erbe infestanti Art.47 - Manutenzione delle siepi Art.48 - Impianto di siepi e di piante Art.49 - Obbligo della denuncia per il taglio del bosco ceduo e d’alto fusto Art.50 - Accensione di fuochi CAPO SETTIMO – VENDITA PRODOTTI AGRICOLI Art.51 - Autorizzazione Art.52 – Divieto della vendita ambulante di piante e sementi CAPO OTTAVO – MALATTIE DELLE PIANTE LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL’AGRICOLTURA . PIANTE . IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI DIFESA DELLE Art.53 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria Art.54 - Cartelli per esche avvelenate Art.55 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli Art.56 - Modalità d’impiego degli antiparassitarI Art.57 - Raccolta di piante o parti di piante e funghi Art.58 - Impiego di diserbanti Art.59 – Difesa dagli insetti nocivi CAPO NONO – MALATTIE DEL BESTIAME CIRCOLAZIONE DEI CANI MALTRATTAMENTO DI ANIMALI Art.60 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali Art.61 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive Art.62 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici Art.63 - Cani a guardia di edifici rurali Art.64 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico Art.65 - Cani vaganti trovati senza museruola Art.66 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi Art.67 - Trasporto di animali Art.68 - Maltrattamento di animali CAPO DECIMO – RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA’ ALTRUI Art.69 – Colture agrarie. Limitazioni CAPO UNDICESIMO – SANZIONI Art.70 - Sanzioni Art.71 - Rimessa in pristino ed esecuzione d’Ufficio Art.72 - Inottemperanza all’Ordinanza Art.73 - Entrata in vigore del Regolamento CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale di Cassacco. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, trovano applicazione tutte le altre norme dello Stato, della Regione, della Provincia nonché quelle comunali vigenti in materia e contenute in Regolamenti. Per zona agricola del territorio comunale, si intende qualsiasi area del territorio comunale nella quale si svolga attività agricola indipendentemente dalla destinazione d’uso urbanistica. Art. 2 - Obiettivi del Regolamento Il presente Regolamento si propone di assicurare il corretto uso del territorio comunale nell’interesse generale della cultura e della tradizione agraria e della vita sociale nelle campagne. Art. 3 - Ambito di applicazione del Regolamento Le norme del presente Regolamento trovano applicazione in tutto il territorio comunale, a prescindere dalla qualificazione letterale e urbanistica delle sue zone. Art. 4 - Espletamento del servizio di polizia rurale Il Sindaco, o un suo Assessore delegato, sovrintende al Servizio di polizia rurale che viene svolto dall’Ufficio di Polizia Municipale, nonché dagli organi di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza esistenti nel territorio. Tutti coloro che sono preposti a far rispettare il presente regolamento debbono sempre declinare le proprie generalità e, ogni qualvolta si renda necessario, esibire idoneo documento attestante la legittimazione all’esercizio delle funzioni. Art. 5 – Ordinanze In applicazione al presente Regolamento il Servizio ha facoltà di emettere Ordinanze. Art. 6- Limitazioni generali Ciascun proprietario di terreni può usufruire dei suoi beni per ogni utilità consentita nel rispetto delle regole di buon vicinato e del decoro paesaggistico tale da garantire un buon impatto visivo. Salvo che esistano servitù di passaggio e salvo espressa autorizzazione scritta del proprietario, da esibirsi ai tutori della legge, è vietato entrare nei fondi altrui anche se incolti. In deroga al precedente comma possono accedere ai fondi altrui, comportandosi in ogni modo in modo da arrecare il minor danno alle colture, chi si trova in necessità di: Inseguire sciami d’api o animali sfuggiti alla custodia; Spegnere fuochi o contenere altri eventi calamitosi; Esercitare il diritto di caccia, pesca o raccolta di funghi nei termini consentiti dalla legge. Art. 7 - Deroga al diritto di passaggio I conduttori dei fondi agricoli possono vietare l’accesso e il passaggio nei propri fondi nei modi previsti dalla vigente legge sulla caccia. Art. 8 - Esercizio del diritto di passaggio Il diritto di passaggio su fondo altrui (art. 1051 codice Civile) deve essere esercitato; Transitando lungo le capezzagne o capitagne presenti avendo cura di arrecare il minore disturbo possibile al conduttore del fondo: Transitando lungo l percorso di minor lunghezza: Evitando la sosta se non per motivi di forza maggiore. Art. 9 - Accesso ai fondi con mezzi non idonei Sui fondi agricoli, qualsiasi sia la loro destinazione, non possono accedere mezzi non abilitati alle lavorazioni, quali motocross, fuoristrada, cavalli ecc.,senza il consenso documentato con atto scritto da parte del proprietario, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti. CAPO SECONDO DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA Art. 10 - Disciplina dell’esercizio del Pascolo I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonchè le disposizioni emanate in materia dall’Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti. Art. 11- Pascolo degli animali. Modalità Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero tale da impedire sbandamenti o fughe che possano cagionare danni alle colture, molestia ai passanti o intralcio al traffico. Per il pascolo del bestiame di qualunque sorta su terreni necessita il preventivo permesso del proprietario. Art. 12 - Pascolo in ore notturne Il pascolo notturno (dalle ore 20,00 alle ore 06.00) è permesso a condizione che gli animali siano costantemente sorvegliati al fine di impedire fughe o sbandamenti e conseguenti danni alle colture e/o cose altrui. Art. 13 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori I pastori in transito hanno l’obbligo di comunicare al Comune, almeno 2 giorni prima del loro arrivo, l’occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo. E’ fatto obbligo inoltre di denunciare, entro 24 ore, qualsiasi mutamento riguardante l’ubicazione dei terreni stessi (Allegato C). Art. 14 - Attraversamento di abitato con animali Nel percorrere le strade comunali o vicinali i conduttori di bestiame di qualsiasi specie dovranno tenere la massima cura onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori tra i cittadini e/o danneggiamento alle cose e dovranno occupare uno spazio, qualora possibile, non superiore ad 1/3 della carreggiata. Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame. Art. 15 - Divieto di ingresso nei fondi altrui E’ vietato entrare nei fondi con colture in atto, salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciami di api o di animali domestici sfuggiti al proprietario. Possono accedere e transitare nei fondi altrui le persone che abbiano avuto il permesso dal proprietario comportandosi peraltro in modo da arrecare il minor danno possibile ai beni e alle colture. Qualora il conduttore di un fondo, in cui ci sia una coltura in atto, non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e di caccia da parte dei cacciatori, deve sistemare e mantenere, per il periodo della coltivazione e fino alla raccolta dei prodotti, delle tabelle ben visibili lungo i confini recanti la scritta “Coltura in atto. Vietato l’accesso”(art.30 del T.U. 26.07.1939). Ferme restando le disposizioni di cui al C.C. ( art. 843, 2à e 3° comma e art. 925), il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o privato senza autorizzazione scritta è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente arrecati. Art.16 - Esercizio di caccia e pesca L’esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e da regolamenti speciali. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte. Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e con regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall’Amministrazione provinciale. CAPO TERZO IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE Art. 17 – Terreni liberi. Divieti I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico d’immondizie, di materiali di rifiuto d’origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali. Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, il Comune ne ordina la rimozione a cura e a spese del proprietario del fondo in solido con coloro i quali li abbiano eseguiti, se identificati. Art. 18 - Irrigazione L’irrigazione delle colture in terreni confinanti con le strade deve essere regolata in modo tale da non arrecare disturbo ai passanti. L’attivazione di impianti irrigui in prossimità della sede stradale deve essere indicata con apposita segnaletica. Sono vietate le irrigazioni dì terreni contigui alle abitazioni quando da quelle derivi umidità ai muri delle abitazioni stesse. I canali scorrenti in superficie ed in fregio alle abitazioni esistenti o previste dal Piano regolatore dovranno essere sistemati in maniera tale da evitare l’aumento di umidità delle stesse. Le opere eventualmente necessarie saranno ingiunte dal Comune e comunque da questo approvate sentito il competente Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. e l’A.R.P.A. Art. 19 - Deflusso delle acque E’ vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche. I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Sono vietate le derivazioni abusive, l’impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d’acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d’acqua. In tutti i casi, in cui il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad esempio da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario o il conduttore del fondo hanno l’obbligo di segnalarlo immediatamente agli organi di cui all’art 4 del presente regolamento, per i successivi provvedimenti di competenza. Quando il Comune accerti l’esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l’esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse. Art. 20 - Scarico nei fossi E’ vietato scaricare nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, acque di qualsiasi natura, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell’Autorità competente, debitamente comprovati o autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento. Art. 21 - Servitù di scarico Lo scarico delle fognature private ed in certi casi della fognatura pubblica, consentite in fossi interpoderali deve essere preventivamente autorizzato dall’Ente competente ai sensi della vigente normativa sulla disciplina degli scarichi. A tutela dell’utilità e dell’igiene, i succitati scarichi sono soggetti alla manutenzione necessaria a cura e spese del Comune, il quale ne dà preavviso ai proprietari dei fondi interessati, che devono dare libero accesso alla loro proprietà e non devono porre impedimenti all’esecuzione dei lavori. Eventuali danni alle colture saranno risarciti. I proprietari dei fondi sono tenuti a garantire il libero deflusso delle acque, nonché il ripristino del fosso di scarico nella configurazione originaria, qualora modificato. Art. 22 - Spurgo di fossi e canali Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo delle acque meteoriche e delle acque provenienti dai fondi superiori è fatto obbligo di provvedere costantemente all’espurgo di fossi e canali in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano il naturale deflusso delle acque con possibilità di arrecare danno ai fondi ed alle colture confinanti. I fossi delle strade vicinali, private ed interpoderali non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura e a spese dei frontisti, e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l’anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza o inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l’Amministrazione Comunale provvederà d’ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All’occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano. Art. 23 - Tombinatura di fossi e canali I proprietari di fossi e canali che intendono eseguire opere di tombinatura nei fronti di competenza, devono presentare apposita domanda al Comune il quale stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento. Art. 24 - Distanze per fossi, canali ed alberi Per lo scavo di fossi o canali lungo il confine, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale considerato. Per lo scavo dei fossi o dei canali lungo i cigli delle strade, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d’inizio della scarpata, ovvero dalla base dell’opera di sostegno. La distanza a cui gli alberi ad alto fusto possono essere piantati dalla linea di confine è pari a sei metri (6 m.) salvo diversi accordi tra le parti e comunque nel rispetto delle disposizioni del c.c., mentre per gli alberi non considerati ad alto fusto, tale distanza potrà essere di un metro e mezzo (1,5 m.); per siepi, viti, arbusti, e piantagioni dovrà essere rispettato un arretramento di almeno 50 centimetri dal confine. Le distanze anzidette non si debbono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad una altezza che non ecceda la sommità del muro. I proprietari di alberi e siepi piantumati lungo le strade sono obbligati ad una potatura periodica anche in modo tale da non restringere la carreggiata e da non invadere i marciapiedi; sono obbligati altresì a recidere i rami delle piante che si protraggono oltre il ciglio stradale o sul marciapiede. Art. 25 – Abbeveratoi e bacini idrici La raccolta di acqua a scopo agricolo e a scopo di abbeverare gli animali che avvenga in appositi bacini artificiali o comunque in recipienti di capacità superiore a 5 mc. e con superficie libera eventualmente non inferiore a metri quadrati 2 deve essere autorizzata dal Comune che la concederà quando risulti: a) che il fondo e le pareti sono impermeabili; b) che sia agevole lo svuotamento del serbatoio stesso; c) che sia attuabile l’impiego dei mezzi larvicidi e insetticidi qualora necessario d) che il bacino sia adeguatamente recintato al fine di evitare che persone ed animali possano finirci dentro Art.26 - Terreni per uso zootecnico Quando i terreni siano impiegati per uso di pascolo o di passaggio di animali da allevamento o quando sulle aree libere vengano collocate installazioni mobili per allevamenti tali che attraverso le deiezioni e gli scoli si abbia un inquinamento con materiale putrescibile o nauseabondo, oppure che dal terreno possa, per dilavamento con acque di pioggia, essere inquinato e infestato il terreno a valle, sarà cura dell’Amministrazione Comunale dettare le norme in base alle quali possa essere consentita l’utilizzazione predetta senza danni o molestia a terzi. Rimane facoltà dell’Amministrazione comunale di volersi avvalere del parere dell’Azienda per i Servizi Sanitari e dell’A.R.P.A. Art. 27 - Spargimenti sul suolo E' consentito lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione degli effluenti zootecnici ad uso agronomico o di altri concimi permessi dalla normativa vigente come previsto dal D.L.vo 152/99. I materiali utilizzati devono essere tutti comunque in regola con le disposizioni di legge. In ogni caso, nel corso delle operazioni di spargimento, si dovrà porre la massima cura al fine di evitare l'insorgenza di qualsiasi inconveniente per gli abitanti delle case viciniori, provvedendo sempre a sovvoltare i terreni trattati. In particolare, nel periodo compreso fra maggio e settembre tali operazioni dovranno essere effettuate entro le ore 11.00 e dopo le ore 16.00; qualora le macchine di distribuzione siano dotate di appositi interratori è possibile derogare ai limiti orari indicati. Inoltre l'applicazione è vietata su gelate o superfici coperte di neve. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni dell’A.S.S. e dell’A.R.P.A. Art. 28 - Trasporto di letame e liquame Il trasporto di letame e liquame, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche o private, deve avvenire con mezzi di trasporto adatti allo scopo, per evitare qualsiasi perdita di prodotto lungo il tragitto. Art. 29 - Divieto di scarico Anche le aree non utilizzate per colture o per le attività descritte nei precedenti articoli, debbono essere controllate in modo da evitare lo scarico abusivo di rottami, macerie e materiale putrescibile, nonché di residui industriali in quanto da tali scarichi possono derivare molestie e danno ai cittadini e rischi di inquinamenti, in ogni caso è vietato lo scarico di rottami, macerie e materiale putrescibile. Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, il Sindaco ne ordina la rimozione a cura e a spese del proprietario del fondo e/o di coloro i quali li abbiano eseguiti, se identificati. Art. 30 - Acque scorrenti in superficie Le acque meteoriche precipitate su terreni scoperti o non rapidamente assorbite devono essere allontanate mediante adatte opere di convogliamento fino ad un recapito naturale idoneo a riceverle. Qualora a causa della pendenza vi sia impossibilità accertata allo scolo naturale delle acque verso valle dovrà essere impiantato nel punto più declive del terreno un pozzo o avvallamento, drenaggio di raccolta da svuotarsi con mezzi meccanici o con un’opportuna rete di drenaggio sotterraneo o con altro eventuale mezzo. Art. 31 - Pulizia dei canali Le rive dei canali, quando siano erbose, dovranno essere mantenute sgombre da eccessiva vegetazione; il fondo dei canali dovrà essere, periodicamente o comunque quando sia ordinato dal Comune, pulito dal materiale fangoso o putrescibile e da quanto altro disturbi lo scolo delle acque e possa dar luogo a ristagni e fatti putrefattivi. Art. 32 - Depositi E’ vietato, senza l’autorizzazione comunale, realizzare sulle strade comunali opere e depositi, anche temporanei, compresi gli accessori e le pertinenze. CAPO QUARTO RICOVERI PER ANIMALI Art. 33– Ricoveri per animali. Igiene della costruzione In ossequio alle prescrizioni normative comunitarie, nazionali e regionali, in coerenza con i principi di cui alla L.R. 04.09.1990 n° 39 e delle relative disposizioni applicative, di seguito vengono illustrate le modalità di detenzione e custodia degli animali da compagnia, ovvero degli animali definiti da reddito ma posseduti per esclusivi scopi di sostentamento personale familiare o di piacere e con fini diversi dall’allevamento finalizzato alla vendita degli stessi o dei prodotti da questi ricavati. Le attività di detenzione degli animali a fini di allevamento devono rispettare le normative dettate dal Piano Regolatore Generale Comunale. I ricoveri per gli animali non possono comunicare direttamente con gli ambienti di abitazione, e non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni se non a distanza di almeno metri 10 in linea orizzontale per quelli di nuova costruzione ed almeno sei metri per quelli esistenti. I ricoveri non devono essere collocati sotto ambienti abitabili. Art. 33.1 - Definizioni La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da compagnia, agli animali da reddito (bovini, caprini, suini, ecc.) e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo. Per “animale da compagnia” s’intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, per compagnia o affezione senza fini produttivi, quali cani, gatti, furetti, roditori, ecc.. Per “animale da reddito” s’intende ogni animale detenuto a scopo commerciale ed individuabile nelle seguenti specie: bovini ed altri ruminanti, suini, lagomorfi, avicoli, ratiti, equini e altri. Ai fini del presente Regolamento si riconosce altresì la qualifica di animale da compagnia o affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie, anche classificabile fra quelle da reddito, qualora sia detenuto a mero scopo di compagnia e non finalizzato alla vendita dello stesso o dei prodotti dal medesimo ricavati (prodotti di origine animale). Si definisce “proprietario”, “possessore”, “detentore”, “custode”, “padrone” colui il quale detiene, a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, un animale Art. 33.2 - Modalità di detenzione e custodia di animali. Chi custodisce un animale dovrà averne cura e rispettare le sue caratteristiche fisiologiche ed etologiche nonchè le norme dettate per la sua tutela. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli secondo la specie e la razza alla quale appartengono. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene, salute e sicurezza. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private. I proprietari e/o detentori di animali, dovranno assicurare agli animali posti all’esterno un idoneo riparo, che dovrà essere adeguato alle dimensioni dell’animale. Ai fini del presente Regolamento nelle zone residenziali, commerciali e produttive, come individuate dalla strumentazione urbanistica comunale, si ammette la detenzione delle sole specie di animali definiti da compagnia (cani e gatti) ovvero da reddito ma limitatamente alle specie di piccola taglia (avicoli, cunicoli, volatili, roditori, pesci, ecc..), e con le limitazioni previste dall’art. 33.3. La detenzione degli animali da reddito di taglia maggiore (bovini, suini, ovicaprini, equidi, ecc..) è ammessa esclusivamente nelle parti del territorio comunale individuate dalla strumentazione urbanistica fra le zone agricole e nel rispetto delle distanze minime stabilite con riguardo alle zone residenziali o edificate. Art. 33.3 - Detenzione di animali nelle zone residenziali, commerciali e produttive Come indicato al punto precedente nelle zone residenziali, commerciali e produttive, come individuate dalla strumentazione urbanistica comunale, è fatto divieto di allevare, ossia detenere con la finalità dell’esercizio dell’allevamento, animali di qualsiasi specie. E’ possibile detenere animali a scopo puramente affettivo, purché l’ubicazione e le condizioni igieniche siano tali da non arrecare danno o disturbo di alcun genere al vicinato. E’ pertanto ammesso detenere animali di affezione quali cani e gatti nel numero massimo ammesso ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 01.06.2007 n. 1317, art. 1 comma 2 lett. b). E’ altresì ammesso detenere: uccelli di piccola taglia (canarini, cocorite, diamanti-mandarini, o uccellini similari): chiusi in gabbia, non più di 15 coppie e relative nidiate, fino alla completa autonomia dei piccoli; uccelli di media taglia (pappagalli, piccioni, tortore, uccelli similari come dimensioni): chiusi in gabbia non più di 4 coppie e relative nidiate fino alla completa autonomia dei piccoli; la detenzione di uccelli sia di piccola che di media taglia è consentita solo in gabbia; avicoli di piccola taglia (galline, polli, anatre, faraone, fagiani): chiusi in gabbia o entro recinzione non più di 20 capi ed eventuali nidiate fino alla completa autonomia dei piccoli; cunicoli, furetti, piccoli roditori: chiusi in gabbia o entro recinzione non più di 4 coppie e relative nidiate fino alla completa autonomia dei piccoli; pesci di piccole dimensioni: entro vasche non più di 30. animali di affezione diversi da cani e gatti, purché di piccola taglia, comunque limitatamente ad una coppia ed eventuali piccoli fino alla loro autonomia. La realizzazione delle recinzioni delle aree destinate alla detenzione degli animali e le gabbie o box per il ricovero degli animali, fino a 7,20 mc. semplicemente poggiati al suolo e con caratteristiche di non stabilità, s’intende come attività edilizia libera e pertanto non assoggettato al rilascio di titolo edilizio abilitativo. MISURA DELLE GABBIE / BOX E RECINZIONI Le gabbie, i box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta. CANI E GATTI Per i cani ed i gatti si applicano i seguenti parametri dimensionali massimi: CANI Dimensioni aree recintate Dimensioni Box Adulti taglia grande (più di 30 kg. di peso) Adulti taglia media (da 11 a 30 kg. di peso) Cuccioli dai 5 mesi in su / Adulti taglia piccola (meno di 10 kg. di peso) 4,0 mq.cadauno 2,0 mq. cadauno 2,0 mq.cadauno 1,0 mq.cadauno GATTI Dimensioni aree recintate Dimensioni Box Adulti 2 mq.cadauno Cuccioli di 5-6 mesi 1 mq.cadauno 3,0 mq.cadauno Altezza 2,0 mt. Altezza 2,0 mt. 1,5 mq. cadauno 0,5 mq. cadauno Altezza 1,2 mt. Altezza 0,7 mt. Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, nè la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro. Le aree a disposizione degli animali dovranno essere recintate con paletti e rete aventi altezza di mt. 2,00 possibilmente mascherate da siepi sempreverdi da piantumare almeno lungo i lati posti eventualmente a confine di proprietà. I box dovranno essere realizzati in legno, metallo, ovvero materiali prefabbricati idonei ed imputrescibili, il pavimento non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento all’animale. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. VOLATILI e AVICOLI I volatili e gli avicoli in genere devono essere custoditi esclusivamente in gabbia non essendo ammesso l’allevamento allo stato libero. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere quantomeno la completa estensione del corpo senza contatto con le pareti e l’estensione alare completa almeno in una direzione. Escludendo i bisogni specifici di coppie per la riproduzione o uccelli specifici per le caratteristiche individuali, i seguenti sono i minimi spazi necessari per un singolo esemplare. Le misure si riferiscono allo spazio vitale, escludendo eventuali sostegni ornamenti o spazi sotto la grata del fondo. Le misurazioni dei volatili sono da intendersi dalla punta della coda alla testa Volatili da 20 cm o meno di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo Grandezza minima gabbia: 27 dm3 (circa 30x30x30 cm) Esempi: Fringuelli, Canarini, Cocorite, Inseparabili, alcuni piccoli Parrochetti, ecc. Volatili da 21 cm a 30 cm di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo Grandezza minima gabbia: 90 dm3 (circa 45x45x45 cm) Esempi: piccoli Conuri, Pionus, Calopsitte, ecc.. Volatili da 31 cm a 60 cm di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo Grandezza minima gabbia: 160 dm3 (circa 50x 65x50 cm) Esempi: Pappagalli cenerini, specie piccole di Ara e di Cacatoa, Amazzoni, Parrocchetti ecc. Volatili da 61 cm a 90 cm Grandezza minima gabbia: 540 dm3 (circa 60x 100x90 cm) Esempi: Ara, Cacatoa, piccoli Tucani ecc. Per gli avicoli si prescrive la realizzazione di una recinzione dell’area a disposizione, stimata in non meno di mq. 1,00 e non più di mq. 2,0 a capo, con paletti e rete aventi altezza di mt. 2,00 possibilmente mascherate da siepi sempreverdi da piantumare almeno lungo i lati posti eventualmente a confine di proprietà. CUNICOLI, FURETTI, PICCOLI RODITORI I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni all’animale stesso; è consentito l’uso di gabbie col fondo a griglia purchè non provochino lesioni agli arti. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Conigli La superficie massima delle gabbie per la detenzione dei conigli in transito è fissata in 0,5 mq. per capo, con un’altezza non inferiore a 60 cm. E’ ammessa la realizzazione di una recinzione dell’area a disposizione, stimata in non meno di mq. 1,00 e non più di mq. 2,0 a capo, con paletti e rete aventi altezza di mt. 2,00 possibilmente mascherate da siepi sempreverdi da piantumare almeno lungo i lati posti eventualmente a confine di proprietà. Furetti. Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 metri quadri, con un’altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari. Piccoli roditori. Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 metri quadri, con un’altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 metri quadri per ogni ulteriore coppia. Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all’animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 metri quadri. ANIMALI ACQUATICI Il volume dell’acquario non dovrà essere inferiore a tre litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati. E’ vietato l’utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. ANIMALI DI AFFEZIONE DIVERSI Per gli animali di affezione non assimilabili all’elencazione contenuta nei punti precedenti si ammette la realizzazione di recinzioni e box che rispettino le dimensioni stabilite per i cani ed i gatti in rapporto alle rispettive taglie. ANIMALI NON CONVENZIONALI Gli animali non convenzionali (rettili, cheloni, invertebrati, ecc..) debbono essere tenuti in teche che riproducano le condizioni di temperatura e spazio tipiche delle varie specie. Art. 33.4 - Detenzione di animali nelle zone agricole Come sopra indicato è possibile detenere animali da reddito di taglia maggiore (bovini, suini, ovicaprini, equidi, ecc..), a scopo puramente affettivo o per l’autoconsumo della famiglia, esclusivamente nelle parti del territorio comunale individuate dalla strumentazione urbanistica fra le zone agricole “E” ad esclusione dell’Ambito di rispetto paesaggistico, purché l’ubicazione e le condizioni igieniche siano tali da non arrecare danno o disturbo di alcun genere al vicinato. E’ pertanto ammesso detenere animali quali: equidi (cavalli, asini, muli, ecc..), nel numero massimo di 3 capi; bovini ed altri ruminanti (mucche, manzi, cervi, ecc..), esclusi ovicaprini in quanto trattati a parte, nel numero massimo di 3 capi; suini, nel numero massimo di 3 capi; ovicaprini (pecore, capre, ecc..), nel numero massimo di 6 capi; La realizzazione delle infrastrutture delle recinzioni e dei ricoveri per tali animali dovrà essere assoggettata alla disciplina edilizia vigente con la redazione di apposito progetto da sottoporre al parere della competente Azienda per i Servizi Sanitari subordinatamente al rilascio del titolo edilizio. DISTANZE DA EDIFICI Le distanze di seguito elencate s’intendono misurabili dal limite del perimetro esterno delle recinzioni ovvero delle stabulazioni atte a contenere gli animali, rispetto al perimetro dell’area di pertinenza dei fabbricati vicini aventi destinazione residenziale, commerciale, produttiva ovvero artigianale, con esclusione degli edifici di tipo accessorio. Specie animali N° capi Fino a 3 Distanze in metri da case isolate 50 Distanze in metri da zona residenziale 100 Equidi Bovini ed altri ruminanti Fino a 3 50 100 Suini Fino a 3 50 100 Ovicaprini Fino a 6 50 100 Le distanze rispetto alla zona residenziale e alle case isolate previste in tabella possono essere ridotte qualora le tecniche costruttive, gestionali e di smaltimento degli effluenti, eventualmente associate ad accorgimenti tecnici volti a limitare la diffusione degli odori molesti, siano tali da fornire sufficienti garanzie di tutela per l’abitato. MISURA DELLE STALLE / BOX E RECINZIONI Le stalle, i box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta. Le recinzioni esterne devono essere costruite in materiale idoneo, che riduca al massimo la possibilità di traumi (ad es. staccionate in legno o in acciaio rivestito di plastica). Per gli animali sottoindicati si applicano i seguenti parametri dimensionali minimi, dal punto di vista igienico-sanitario, e massimi dal punto di vista dell’incidenza urbanistica: Specie animali Dimensioni Box minime Equidi di taglia grande Dimensioni aree recintate 70 mq.cadauno 12 mq. cadauno Altezza mt. 3,0 Equidi di taglia medio piccola 50 mq.cadauno 10 mq. cadauno Altezza mt. 2,7 Bovini ed altri ruminanti 70 mq.cadauno 12,0 mq. cadauno Altezza mt. 3,0 Suini 15 mq.cadauno 6,5 mq. cadauno Altezza mt. 2,5 Ovicaprini 20 mq.cadauno 5,0 mq. cadauno Altezza mt. 2,5 Le stalle o box devono essere realizzati esclusivamente in legno con fondo in cemento o comunque con pavimentazione impermeabile, protette dall’umidità del suolo o da vespaio ventilato almeno a ciottolate e con idonea pendenza verso canaletti di scolo facenti capo ad un pozzetto di raccolta collegato con il pozzo nero o la fognatura statico-dinamica. Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superficie fenestrata apribile. La superficie fenestrata dovrà essere pari ad almeno un decimo della superficie utile lorda della stalla e le finestre devono essere del tipo a “vasistas” e comunque devono garantire un adeguato ricambio di aria. La ventilazione dell’ambiente va comunque intensificata anche mediante canne di ventilazione attraverso il soffitto, di diametro di almeno cm. 30, prevedendone almeno una ogni 120 mc. di stalla. Può essere realizzato, in aggiunta alla superficie coperta occupata dai box di ricovero chiuso per gli animali, uno spazio aderente, coperto con una tettoia avente le stesse caratteristiche costruttive della copertura dei box, che non potrà comunque superare la superficie coperta complessiva (determinata dalla sommatoria delle superfici dei box e della tettoia) di 55 mq. Art. 34 – Letamai, concimaie e pozzi neri. norme di realizzazione Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di letamai. Questi debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili; devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi. I letamai, le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in generale tutti i depositi di materie di rifiuto devono essere posti ad almeno 25 metri dal pozzo per l’emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile e comunque a valle dello stesso. I letamai e le concimaie devono essere posti ad almeno 25 m. da abitazioni. Le concimaie dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: a) consentire un’autonomia di stoccaggio di sei mesi delle deiezioni della stalla; b) avere un muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm. 30; c) essere dotate di una platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile, per il convogliamento del liquame in una vasca a perfetta tenuta con dimensioni minime di un metro cubo per ogni capo di bestiame e comunque non inferiore ad un volume pari a: superficie concimaia x 0,3. Salvo diverse prescrizioni disciplinate dal Piano Regolatore Generale Comunale. La manutenzione delle concimaie, dei letamai e dei pozzi neri deve essere effettuata in modo tale da non creare molestie ed inconvenienti per il vicinato. Art. 35 - Abbeveratoi Gli abbeveratoi debbono essere posti a debita distanza dal pozzo per l’emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua e devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e tenuti costantemente puliti. Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l’acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l’abbeveramento. Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell’acqua utilizzata per l’uso domestico. E’ fatto divieto di lavare in essi il bucato e di immergervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli. Art. 36 – Depositi di insilati I depositi di insilati devono distare almeno 10 metri dalle civili abitazione di proprietà ed almeno 30 metri dalle abitazioni di terzi. Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi. I copertoni talvolta utilizzati per l’ancoraggio delle coperture di fienili e/o insilati devono essere periodicamente svuotati o adeguatamente forati al fine di evitare qualsiasi ristagno di acqua al proprio interno per impedire la proliferazione di insetti molesti. CAPO QUINTO DELLA PROPRIETA’ E DELLE PRATICHE AGRARIE Art. 37 - Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di rami protesi e radici Per l’impianto di alberi e siepi presso il confine di proprietà si osservano le disposizioni del Codice Civile. I proprietari dei fondi sono tenuti a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la altrui proprietà e le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale. In caso di trascuratezza del proprietario, il Comune farà eseguire i lavori a spese dell’inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata. Art. 38 - Manutenzione di strade interpoderali Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta o un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati. Art. 39 - Aratura dei terreni I frontisti delle strade pubbliche, ad uso pubblico o vicinali non possono arare i loro fondi in adiacenza delle strade e/o dei fossi, ma devono formare lungo di esse una regolare capezzagna di larghezza minima di m.1,5 qualora l’aratura sia perpendicolare alla strada od al fosso ciò al fine di poter eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade o fossi; e di larghezza minima di m.1 nei casi di aratura parallela alla strada. Art. 40 - Pulizia delle aree private e terreni non edificati I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti, le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguite con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati,(situati vicino ad abitazioni o edifici) qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. E' fatto obbligo conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione degli sfalci dell’erba nei mesi da maggio a settembre al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, ecc. In caso di inadempienza, il Comune con propria ordinanza, intima la pulizia delle aree o dei fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o ai conduttori. Art. 41 - Circolazione dei mezzi sulle strade Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare su strade comunali, vicinali o interpoderali o in altri luoghi pubblici e non , lasci cadere al suolo sabbia, ghiaia, terra o altro materiale in modo da imbrattare o ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, allo sgombro e alla pulizia dell’area interessata. Art. 42 - Spigolature Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente dal raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al presente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti. CAPO SESTO NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA FERTILITA’ DEI TERRENI E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE Art. 43 - Definizione di siepe E’ così definita una fascia continua, di larghezza variabile, occupata da vegetazione composta da essenze arboree ed arbustive. Art. 44 - Eliminazione delle siepi e delle zone boscate E’ assolutamente vietato procedere all’eliminazione totale o parziale delle siepi e delle zone boscate esistenti. Eventuali deroghe sono subordinate ad autorizzazione comunale (Allegato D). Art. 45 - Taglio delle siepi E’ vietato il taglio a raso delle siepi. E’ fatto quindi obbligo di mantenere il ceppo vitale per favorire la riproduzione delle varie specie arboree. Art. 46 - Eliminazione di erbe infestanti E’ altresì vietata, in prossimità delle siepi, la pratica dell’eliminazione delle erbe e degli arbusti infestanti tramite il fuoco. Art. 47 - Manutenzione delle siepi E’ fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione e cura periodica delle siepi e delle zone boscate in genere, in modo da eliminare erbe ed arbusti infestanti dannosi alle essenze arboree più pregiate costituenti le siepi stesse nel rispetto dell’art. 52. Art. 48 - Impianto di siepi e di piante Qualora i proprietari dei fondi adiacenti alle strade Vicinali e Comunali intendano provvedere all’impianto di siepi, dovranno formarle con l’utilizzo di essenze locali o naturalizzate. Le operazioni di impianto dovranno essere effettuate entro un anno dalla data della comunicazione di intenzione d’impianto. Art. 49 Obbligo della denuncia per il taglio del bosco ceduo e d’alto fusto. Salvo che per utilizzazione aventi lo scopo di soddisfare fabbisogni agricoli dell’azienda e/o familiare per quantitativi inferiori a 10 metri cubi di legname da opera e/o 100 q.li di legna da ardere, chiunque qualora intende utilizzare boschi di proprietà, qualsiasi sia il tipo di taglio da adottare e richiesto, devono presentare dichiarazioni al Sindaco almeno 45 giorni prima del previsto inizio del taglio indicando i seguenti elementi: ubicazione della particella, foglio di mappa e superficie, le specie legnose che caratterizzano il popolamento, tipo di taglio, la presunta massa ricavata e la probabile data dell’inizio dell’utilizzazione. Il Sindaco entro detto termine, qualora lo ritenga necessario ai fini della conservazione del bosco, può prescrivere modalità d’intervento, avvalendosi se ritiene opportuno pure del parere del l’Ispettorato delle Foreste competente per territorio. . Per i cedui puri o misti, invecchiati, a prevalenza di acero, frassino, tiglio, quercia e ciliegio, che hanno superato l’età media di 35 anni, potrà essere prescritta, la possibilità del mantenimento del governo a ceduo oppure imporre gli interventi per l’avviamento all’alto fusto. Trascorso il periodo di 45 giorni, dalla data di ricevimento della dichiarazione, senza che siano state dettate determinazioni, il taglio può essere eseguito. Art. 50 - Accensione di fuochi 1 E’ consentito ai soli fini agronomici, per la bonifica e la disinfestazione dei terreni dai residui di colture, accendere stoppie o simili nei campi ad una distanza minima di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi e da ogni altro deposito di materia infiammabile o combustibile. 2 In occasione della ricorrenza dell’Epifania del 6 gennaio è consentito accendere fuochi a scopo celebrativo di cui al comma 2 ad una distanza non inferiore ai 50 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi e da ogni altro deposito di materia infiammabile o combustibile. A tale fine dovrà essere preventivamente richiesta apposita autorizzazione all’Ufficio di Polizia Comunale, presentando inoltre la dichiarazione di assenso da parte dei proprietari degli immobili ubicati ad una distanza inferiore ai 100 metri dal luogo in cui è prevista l’accensione del fuoco. In mancanza di tale assenso, il fuoco potrà essere acceso soltanto ad una distanza non inferiore a 100 metri dagli edifici. 3 E’ altresì autorizzata l’accensione di fuochi per lo smaltimento sul proprio fondo solo di materiale vegetale derivante da sfalcio, potatura, purchè preventivamente essicato e per un massimo di 2 mc. 4 I fuochi di cui al comma precedente possono essere accesi dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e comunque ad una distanza non inferiore a metri 20,00 dalle abitazioni. 5 In ogni caso il fuoco deve essere acceso con l’adozione delle misure necessarie per prevenire danni all’altrui proprietà, con l’assistenza di un numero sufficiente di persone dotate di opportune attrezzature fino a che non sia spento. CAPO SETTIMO VENDITA PRODOTTI AGRICOLI Art. 51 - Autorizzazione I produttori agricoli, che intendono vendere al minuto prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o per allevamento sono tenuti ad osservare le disposizioni vigenti in materia, di igiene e sanità e quelle dell’agriturismo. Art. 52 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi E’ vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di piante o di sementi destinati alla coltivazione a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione. CAPO OTTAVO MALATTIE DELLE PIANTE. LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL’AGRICOLTURA. DIFESA DELLE PIANTE. IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI. Art. 53 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria. Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue: a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, di insetti, o di altri animali nocivi all’agricoltura, l’Autorità Comunale, d’intesa con il Servizio Fitosanitario Regionale, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla Legge 18.06.1931, n.987 e successive modificazioni contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; il Comune collaborerà altresì con l’Amministrazione Provinciale nella lotta guidata. b) salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18.06.1931, n.987 e quelle contenute nel regolamento per l’applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.06.1933, n.1700, e modificate con R.D. 02.12.1937, n.2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coltivatori ed ad altri comunque interessati all’azienda di denunciare all’Autorità Comunale, al Servizio Fitosanitario Regionale, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, e di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che vengano all’uopo indicati. Art. 54 - Cartelli per esche avvelenate E’ fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze in esse contenute possano recare danno all’uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all’Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta “terreno avvelenato” o simile. Art. 55 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli La Legge Regionale del 29.03.1988 n. 16 vieta di effettuare trattamenti con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, diserbanti e anticrittogamici alle colture, sia legnose sia erbacee durante il periodo della fioritura (dall’apertura dei petali alla caduta degli stessi) al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti impollinatori. I prodotti fitosanitari, in base alla classificazione comunitaria, sono suddivisi in "molto tossici" e "tossici" - "nocivi" e altri prodotti non classificabili come tali. L'acquisto e l'utilizzo dei prodotti molto tossici - tossici e nocivi è subordinato al possesso del "patentino" secondo quanto previsto dagli artt. 25,26,27 del D.P.R. n. 290/2001. Il titolare del "patentino" e più in generale l'utilizzatore dei prodotti appartenenti a tutte le classi sopracitate, è responsabile del trasporto, della conservazione e del loro corretto utilizzo. E’ severamente proibito scaricare gli eventuali residui di prodotti nonchè le acque di lavaggio delle botti usate per i trattamenti, in canali, fossi, risorgive od altri analoghi luoghi, poiché i prodotti succitati possono arrecare danni a colture, animali, falde acquifere, flora spontanea, ecc. . Art. 56 – Modalità d’impiego degli fitosanitari Nel corso del trattamento con prodotti fitosanitari ( insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue. All’interno dei centri abitati, è vietato l’uso dei prodotti fitosanitari, molto tossici – tossici e nocivi, appartenenti già alla I^ e II^ classe tossicologica, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico. L’erogazione di fitofarmaci con nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 m. da abitazioni, edifici e luoghi pubblici con le relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con prodotti fitosanitari non classificati come molto tossici, tossici e nocivi, già di III^ e IV^ Classe, prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, in assenza di vento, solo con l’impiego della lancia a mano nei vigneti e frutteti, e delle irroratrici a barra nelle colture a terra ( mais, soia, ecc). La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all’abitato. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l’utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti fitosanitari purchè il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora se ne ravvisi il rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto. E’ vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori e delle attrezzature in prossimità di corsi d’acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature. E’ vietato l’impiego di presidi sanitari con mezzi aerei. Art. 57 - Raccolta di piante o parti di piante e funghi La raccolta di piante medicinali, aromatiche e da profumo di cui alla Legge 06.01.1931, n.99, comprese nell’elenco approvato a norma del R.D. 26.05.1931, n.772 e successive modifiche, è permessa solo ai raccoglitori muniti della “carta di autorizzazione” rilasciata dal Comune e limitatamente alla qualità di piante, alle epoche, e secondo le modalità specificata nella carta stessa. La raccolta di alcuni fiori spontanei, di piante o parti di piante per uso gastronomico e di funghi, è regolata da apposita Legge Regionale. Art. 58 - Impiego di diserbanti E’ fatto divieto di eliminare la vegetazione erbacea ed arbustiva sulle sponde di fossi e canali, in presenza di acqua, tramite prodotti diserbanti. E’ fatto obbligo di procedere alle irrorazioni con fitofarmaci, antiparassitari, diserbanti, evitando pericolosi fenomeni di deriva. Art. 59 – Difesa dagli insetti nocivi In caso di infestazione, i proprietari e/o i conduttori di fondi, di case coloniche e di stalle devono praticare, a loro spese, la lotta contro le mosche, le zanzare e altri insetti nocivi nelle stalle, nelle concimaie, nei depositi di materiali putrescibili, nei maceri o altri invasi d’acqua, nonchè nei terreni coltivati e concimati. Nel caso in cui il proprietario non provveda il Sindaco può ordinare l’esecuzione dei lavori occorrenti, eventualmente procedendo d’Ufficio, secondo le procedure di legge. CAPO NONO MALATTIE DEL BESTIAME CIRCOLAZIONE DEI CANI MALTRATTAMENTO DI ANIMALI Art. 60 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali I proprietari ed i detentori di animali, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed all’A.S.S. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo. I proprietari e i possessori di animali, colpiti da malattie infettive o diffusive o sospetti di esserlo, prima ancora dell’intervento dell’Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l’obbligo di: a) isolare gli animali ammalati e quelli morti evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d’acqua; b) non spostare dall’azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale, che possa costituire veicolo di contagio, prima che vengano date le disposizioni da parte del Servizio Veterinario dell’A.S.S. Competente. I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall’Autorità Sanitaria. Art. 61 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive L’interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, può essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 08 febbraio 1954 n.320 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente con provvedimento comunale su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica. Art. 62 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive. Art. 63 - Cani a guardia di edifici rurali Ai cani da guardia degli edifici rurali, posti in prossimità delle strade, dovrà venire impedito il libero accesso ad esse. Art. 64 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere muniti di idonea museruola quando non tenuti a guinzaglio. I cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto devono essere muniti di museruola e guinzaglio. Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola: i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia; i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando vengano utilizzati per servizio. E’ fatto divieto ai possessori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole, ecc., con gli escrementi degli animali stessi; se del caso, dovranno provvedere tramite idonea pulizia. Art. 65 - Cani vaganti trovati senza museruola I cani vaganti nel territorio comunale, non identificabili, devono essere catturati e custoditi a norma di legge. I possessori dei cani, di cui al precedente comma, sono comunque tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia. Art. 66 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti. Art. 67 - Trasporto di animali Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati e ampi per non arrecare danno o inutile sofferenza. La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti dall’art.37 del Regolamento di Polizia Veterinaria n.320 del 08.02.1954 e delle altre norme vigenti in materia. Art. 68 - Maltrattamento di animali Il Servizio di Polizia municipale che venga a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall’art.727 del C.P., provvede a denunciare le persone responsabili all’Autorità Giudiziaria. CAPO DECIMO RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA’ ALTRUI Art. 69 - Colture agrarie. Limitazioni Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Comune avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell’attività secondo le modalità previste nel presente regolamento. CAPO UNDICESIMO SANZIONI Art. 70 - Sanzioni La determinazione e l’irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento avviene secondo quanto stabilito dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, in particolare dagli artt. 8 e 8 bis e con i criteri di cui all’art. 11. Quando la specifica legge di settore non disponga altrimenti, le violazioni delle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa così commisurata: Per la violazione delle norme contenute nel Capo I° - Disposizioni generali da € 50,00 a € 500,00 per la violazione delle norme contenute nel Capo II – Disciplina di pascolo, caccia e pesca, da € 25,00 a € 250,00; per la violazione delle norme contenute nel Capo III – Igiene del suolo e delle acque, da € 125,00 a € 1.250,00; per la violazione delle norme contenute nel Capo IV – Case coloniche, loro annessi e ricoveri per animali, da € 75,00 a € 750,00; per la violazione delle norme contenute nel Capo V – Della proprietà e delle pratiche agrarie, da € 125,00 a € 1.250,00; per la violazione delle norme contenute nel Capo VI – Norme per la conservazione della fertilità dei terreni e la salvaguardia del paesaggio rurale, da € € 75,00 a € 750,00; per la violazione delle norme contenute nel Capo VII – Vendita prodotti agricoli, da € 125,00 a € 1.250,00; per la violazione delle norme contenute nel Capo VIII – Malattia delle piante, lotta contro insetti e animali nocivi all’agricoltura, difesa delle piante, impiego di pesticidi e fitofarmaci, da € 125,00 a € 1.250,00; per la violazione delle norme contenute nel Capo IX – Malattie del bestiame, da € 125,00 a € 1.250,00; per la violazione delle norme contenute nel Capo X – Rispetto della sicurezza e della tranquillità altrui, da € 75,00 a € 750,00; Art.71- Rimessa in pristino ed esecuzione d’ufficio Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Comune può ordinare la rimessa in pristino e disporre l’esecuzione d’ufficio a spese degli interessati. Art.72- Inottemperanza all’ordinanza Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze comunali, salvi i casi previsti dall’art.650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da € 154,94 a € 1.549,37. Art.73 - Entrata in vigore del Regolamento Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva ai sensi della vigente normativa. L’Amministrazione Comunale potrà, qualora ne ravvisi l’opportunità, con deliberazione della Giunta Comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa. Sono abrogati il precedente Regolamento in materia e tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto od incompatibili. Sono fatte salve le autorizzazioni vigenti al momento di entrata in vigore del presente regolamento. =================================================== REGOLAMENTO ADOTTATO CON CC. 58 DEL 30/11/2005 PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 09/12/2005 AL 24/12/2005 CRONOLOGICO N. 215. ============================================================ REGOLAMENTO MODIFICATO CON CC. 54 DEL 27/10/2008 PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 29/10/2008 AL 13/11/2008 CRONOLOGICO N. 212. IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA: VISTO quanto sopra, DICHIARA CHE IL REGOLAMENTO E' DIVENUTO ESECUTIVO CON DECORRENZA 14/11/2008. DALLA SEDE MUNICIPALE, Lì 14/11/2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO rag. Ugo CASTENETTO ============================================================