Regolamento di polizia rurale

Transcript

Regolamento di polizia rurale
COMUNE DI CASSACCO
Provincia di Udine
*********
REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA RURALE
INDICE
CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Oggetto del Regolamento
Art.2 - Obiettivi del Regolamento
Art.3 - Ambito di applicazione del Regolamento
Art.4 - Espletamento del servizio di polizia rurale
Art.5 - Ordinanze
Art.6 - Limitazioni generali
Art.7 - Deroga al diritto di passaggio
Art.8 - Esercizio del diritto di passaggio
Art.9 - Accesso ai fondi con mezzi non idonei
CAPO SECONDO – DISCIPLINA DI PASCOLO – CACCIA - PESCA
Art.10 - Disciplina dell’esercizio del pascolo
Art.11 - Pascolo degli animali. Modalità
Art.12 - Pascolo in ore notturne
Art.13 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori
Art.14 - Attraversamento di abitato con animali
Art.15 - Divieto di ingresso nei fondi altrui
Art.16 - Esercizio di caccia e pesca
CAPO TERZO - IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE
Art.17- Terreni liberi. Divieti
Art.18- Irrigazione
Art.19- Deflusso delle acque
Art.20- Scarico nei fossi
Art.21- Servitù di scarico
Art.22- Spurgo di fossi e canali
Art.23- Tombinatura di fossi e canali
Art.24- Distanze per fossi, canali ed alberi
Art.25- Abbeveratoi e bacini idrici
Art.26- Terreni per uso zootecnico
Art.27.- Spargimenti sul suolo
Art.28- Trasporto di letame e liquame
Art.29- Divieto di scarico
Art.30- Acque scorrenti in superficie
Art.31- Pulizia dei canali
Art.32- Depositi
CAPO QUARTO - RICOVERI PER ANIMALI
Art.33- Ricoveri per animali. Igiene della costruzione
Art.33.1 - Definizioni
Art.33.2 - Modalità di detenzione e custodia di animali
Art.33.3 - Detenzione di animali nelle zone residenziali, commerciali e produttive
Art.33.4 - Detenzione di animali nelle zone agricole
Art.34- Letamai concimaie e pozzi neri. Norme di realizzazione
Art.35- Abbeveratoi
Art.36- Depositi di insilati
CAPO QUINTO – DELLA PROPRIETA’ E DELLE PRATICHE AGRARIE
Art.37- Impianto di alberi e siepi presso i confini: Recisione di rami protesi e radici
Art.38- Manutenzione di strade interpoderali
Art.39- Aratura dei terreni
Art.40- Pulizia delle aree private e terreni non edificati
Art.41- Circolazione dei mezzi sulle strade
Art.42- Spigolature
CAPO SESTO – NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA FERTILITA’ DEI TERRENI E
LA
SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE
Art.43 - Definizione di siepe
Art.44 - Eliminazione delle siepi e delle zone boscate
Art.45 - Taglio delle siepi
Art.46 - Eliminazione di erbe infestanti
Art.47 - Manutenzione delle siepi
Art.48 - Impianto di siepi e di piante
Art.49 - Obbligo della denuncia per il taglio del bosco ceduo e d’alto fusto
Art.50 - Accensione di fuochi
CAPO SETTIMO – VENDITA PRODOTTI AGRICOLI
Art.51 - Autorizzazione
Art.52 – Divieto della vendita ambulante di piante e sementi
CAPO OTTAVO – MALATTIE DELLE PIANTE
LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL’AGRICOLTURA .
PIANTE . IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI
DIFESA DELLE
Art.53 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria
Art.54 - Cartelli per esche avvelenate
Art.55 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli
Art.56 - Modalità d’impiego degli antiparassitarI
Art.57 - Raccolta di piante o parti di piante e funghi
Art.58 - Impiego di diserbanti
Art.59 – Difesa dagli insetti nocivi
CAPO NONO – MALATTIE DEL BESTIAME
CIRCOLAZIONE DEI CANI
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
Art.60 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali
Art.61 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive
Art.62 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici
Art.63 - Cani a guardia di edifici rurali
Art.64 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico
Art.65 - Cani vaganti trovati senza museruola
Art.66 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi
Art.67 - Trasporto di animali
Art.68 - Maltrattamento di animali
CAPO DECIMO – RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA’ ALTRUI
Art.69 – Colture agrarie. Limitazioni
CAPO UNDICESIMO – SANZIONI
Art.70 - Sanzioni
Art.71 - Rimessa in pristino ed esecuzione d’Ufficio
Art.72 - Inottemperanza all’Ordinanza
Art.73 - Entrata in vigore del Regolamento
CAPO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale
di Cassacco.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, trovano applicazione tutte le
altre norme dello Stato, della Regione, della Provincia nonché quelle comunali vigenti in
materia e contenute in Regolamenti.
Per zona agricola del territorio comunale, si intende qualsiasi area del territorio
comunale nella quale si svolga attività agricola indipendentemente dalla destinazione d’uso
urbanistica.
Art. 2 - Obiettivi del Regolamento
Il presente Regolamento si propone di assicurare il corretto uso del territorio
comunale nell’interesse generale della cultura e della tradizione agraria e della vita sociale
nelle campagne.
Art. 3 - Ambito di applicazione del Regolamento
Le norme del presente Regolamento trovano applicazione in tutto il territorio
comunale, a prescindere dalla qualificazione letterale e urbanistica delle sue zone.
Art. 4 - Espletamento del servizio di polizia rurale
Il Sindaco, o un suo Assessore delegato, sovrintende al Servizio di polizia rurale che
viene svolto dall’Ufficio di Polizia Municipale, nonché dagli organi di Polizia Giudiziaria e di
Pubblica Sicurezza esistenti nel territorio.
Tutti coloro che sono preposti a far rispettare il presente regolamento debbono
sempre declinare le proprie generalità e, ogni qualvolta si renda necessario, esibire idoneo
documento attestante la legittimazione all’esercizio delle funzioni.
Art. 5 – Ordinanze
In applicazione al presente Regolamento il Servizio ha facoltà di emettere Ordinanze.
Art. 6- Limitazioni generali
Ciascun proprietario di terreni può usufruire dei suoi beni per ogni utilità consentita
nel rispetto delle regole di buon vicinato e del decoro paesaggistico tale da garantire un buon
impatto visivo.
Salvo che esistano servitù di passaggio e salvo espressa autorizzazione scritta del
proprietario, da esibirsi ai tutori della legge, è vietato entrare nei fondi altrui anche se incolti.
In deroga al precedente comma possono accedere ai fondi altrui, comportandosi in
ogni modo in modo da arrecare il minor danno alle colture, chi si trova in necessità di:
Inseguire sciami d’api o animali sfuggiti alla custodia;
Spegnere fuochi o contenere altri eventi calamitosi;
Esercitare il diritto di caccia, pesca o raccolta di funghi nei termini consentiti
dalla legge.
Art. 7 - Deroga al diritto di passaggio
I conduttori dei fondi agricoli possono vietare l’accesso e il passaggio nei propri fondi
nei modi previsti dalla vigente legge sulla caccia.
Art. 8 - Esercizio del diritto di passaggio
Il diritto di passaggio su fondo altrui (art. 1051 codice Civile) deve essere esercitato;
Transitando lungo le capezzagne o capitagne presenti avendo cura di arrecare
il minore disturbo possibile al conduttore del fondo:
Transitando lungo l percorso di minor lunghezza:
Evitando la sosta se non per motivi di forza maggiore.
Art. 9 - Accesso ai fondi con mezzi non idonei
Sui fondi agricoli, qualsiasi sia la loro destinazione, non possono accedere mezzi non
abilitati alle lavorazioni, quali motocross, fuoristrada, cavalli ecc.,senza il consenso
documentato con atto scritto da parte del proprietario, da esibirsi ad ogni richiesta degli
agenti.
CAPO SECONDO
DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA
Art. 10 - Disciplina dell’esercizio del Pascolo
I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel
presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonchè le
disposizioni emanate in materia dall’Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Friuli
Venezia Giulia.
Devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.
Art. 11- Pascolo degli animali. Modalità
Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in
numero tale da impedire sbandamenti o fughe che possano cagionare danni alle colture,
molestia ai passanti o intralcio al traffico. Per il pascolo del bestiame di qualunque sorta su
terreni necessita il preventivo permesso del proprietario.
Art. 12 - Pascolo in ore notturne
Il pascolo notturno (dalle ore 20,00 alle ore 06.00) è permesso a condizione che gli
animali siano costantemente sorvegliati al fine di impedire fughe o sbandamenti e
conseguenti danni alle colture e/o cose altrui.
Art. 13 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori
I pastori in transito hanno l’obbligo di comunicare al Comune, almeno 2 giorni prima
del loro arrivo, l’occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo. E’ fatto
obbligo inoltre di denunciare, entro 24 ore, qualsiasi mutamento riguardante l’ubicazione dei
terreni stessi (Allegato C).
Art. 14 - Attraversamento di abitato con animali
Nel percorrere le strade comunali o vicinali i conduttori di bestiame di qualsiasi
specie dovranno tenere la massima cura onde impedire sbandamenti dai quali possano
derivare danni, molestie, timori tra i cittadini e/o danneggiamento alle cose e dovranno
occupare uno spazio, qualora possibile, non superiore ad 1/3 della carreggiata. Nelle vie e
nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.
Art. 15 - Divieto di ingresso nei fondi altrui
E’ vietato entrare nei fondi con colture in atto, salvo che esistano servitù di passaggio
o si tratti di inseguire sciami di api o di animali domestici sfuggiti al proprietario.
Possono accedere e transitare nei fondi altrui le persone che abbiano avuto il
permesso dal proprietario comportandosi peraltro in modo da arrecare il minor danno
possibile ai beni e alle colture.
Qualora il conduttore di un fondo, in cui ci sia una coltura in atto, non voglia
assoggettarsi alla servitù di passaggio e di caccia da parte dei cacciatori, deve sistemare e
mantenere, per il periodo della coltivazione e fino alla raccolta dei prodotti, delle tabelle ben
visibili lungo i confini recanti la scritta “Coltura in atto. Vietato l’accesso”(art.30 del T.U.
26.07.1939).
Ferme restando le disposizioni di cui al C.C. ( art. 843, 2à e 3° comma e art. 925), il
proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o privato senza
autorizzazione scritta è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.
Art.16 - Esercizio di caccia e pesca
L’esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e da regolamenti
speciali.
Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.
Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e con regolamenti regionali,
le disposizioni stabilite dall’Amministrazione provinciale.
CAPO TERZO
IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE
Art. 17 – Terreni liberi. Divieti
I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico d’immondizie, di
materiali di rifiuto d’origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine,
di residui industriali.
Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, il Comune ne ordina la rimozione a
cura e a spese del proprietario del fondo in solido con coloro i quali li abbiano eseguiti, se
identificati.
Art. 18 - Irrigazione
L’irrigazione delle colture in terreni confinanti con le strade deve essere regolata in
modo tale da non arrecare disturbo ai passanti.
L’attivazione di impianti irrigui in prossimità della sede stradale deve essere indicata
con apposita segnaletica.
Sono vietate le irrigazioni dì terreni contigui alle abitazioni quando da quelle derivi
umidità ai muri delle abitazioni stesse.
I canali scorrenti in superficie ed in fregio alle abitazioni esistenti o previste dal Piano
regolatore dovranno essere sistemati in maniera tale da evitare l’aumento di umidità delle
stesse. Le opere eventualmente necessarie saranno ingiunte dal Comune e comunque da
questo approvate sentito il competente Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. e l’A.R.P.A.
Art. 19 - Deflusso delle acque
E’ vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque
pubbliche. I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori,
non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
Sono vietate le derivazioni abusive, l’impianto di alberi dentro gli alvei, lo
sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo
il corso d’acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d’acqua.
In tutti i casi, in cui il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali
(ad esempio da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario o il conduttore del
fondo hanno l’obbligo di segnalarlo immediatamente agli organi di cui all’art 4 del presente
regolamento, per i successivi provvedimenti di competenza.
Quando il Comune accerti l’esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al
naturale scolo delle acque, ingiungerà l’esecuzione delle opere necessarie per assicurare in
modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.
Art. 20 - Scarico nei fossi
E’ vietato scaricare nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, acque di
qualsiasi natura, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione
dell’Autorità competente, debitamente comprovati o autorizzati anche in futuro in base alla
normativa vigente al momento.
Art. 21 - Servitù di scarico
Lo scarico delle fognature private ed in certi casi della fognatura pubblica, consentite
in fossi interpoderali deve essere preventivamente autorizzato dall’Ente competente ai sensi
della vigente normativa sulla disciplina degli scarichi.
A tutela dell’utilità e dell’igiene, i succitati scarichi sono soggetti alla manutenzione
necessaria a cura e spese del Comune, il quale ne dà preavviso ai proprietari dei fondi
interessati, che devono dare libero accesso alla loro proprietà e non devono porre
impedimenti all’esecuzione dei lavori. Eventuali danni alle colture saranno risarciti.
I proprietari dei fondi sono tenuti a garantire il libero deflusso delle acque, nonché il
ripristino del fosso di scarico nella configurazione originaria, qualora modificato.
Art. 22 - Spurgo di fossi e canali
Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo delle acque meteoriche e delle
acque provenienti dai fondi superiori è fatto obbligo di provvedere costantemente all’espurgo
di fossi e canali in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano il
naturale deflusso delle acque con possibilità di arrecare danno ai fondi ed alle colture
confinanti.
I fossi delle strade vicinali, private ed interpoderali non assoggettati a scarichi fognari
devono, a cura e a spese dei frontisti, e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta
l’anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza o inadempienza dei
proprietari o di chi per essi, l’Amministrazione Comunale provvederà d’ufficio ad eseguire i
lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All’occorrenza,
detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in
maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque sia piovane sia sorgive,
che in essi si riversano.
Art. 23 - Tombinatura di fossi e canali
I proprietari di fossi e canali che intendono eseguire opere di tombinatura nei fronti di
competenza, devono presentare apposita domanda al Comune il quale stabilirà la fattibilità o
meno di tale intervento.
Art. 24 - Distanze per fossi, canali ed alberi
Per lo scavo di fossi o canali lungo il confine, si deve osservare una distanza uguale
alla profondità del fosso o del canale considerato.
Per lo scavo dei fossi o dei canali lungo i cigli delle strade, la distanza di cui sopra
va misurata dal punto d’inizio della scarpata, ovvero dalla base dell’opera di sostegno. La
distanza a cui gli alberi ad alto fusto possono essere piantati dalla linea di confine è pari a sei
metri (6 m.) salvo diversi accordi tra le parti e comunque nel rispetto delle disposizioni del
c.c., mentre per gli alberi non considerati ad alto fusto, tale distanza potrà essere di un metro
e mezzo (1,5 m.); per siepi, viti, arbusti, e piantagioni dovrà essere rispettato un arretramento
di almeno 50 centimetri dal confine.
Le distanze anzidette non si debbono osservare se sul confine esiste un muro
divisorio, proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad una altezza che non ecceda la
sommità del muro.
I proprietari di alberi e siepi piantumati lungo le strade sono obbligati ad una potatura
periodica anche in modo tale da non restringere la carreggiata e da non invadere i
marciapiedi; sono obbligati altresì a recidere i rami delle piante che si protraggono oltre il
ciglio stradale o sul marciapiede.
Art. 25 – Abbeveratoi e bacini idrici
La raccolta di acqua a scopo agricolo e a scopo di abbeverare gli animali che
avvenga in appositi bacini artificiali o comunque in recipienti di capacità superiore a 5 mc. e
con superficie libera eventualmente non inferiore a metri quadrati 2 deve essere autorizzata
dal Comune che la concederà quando risulti:
a) che il fondo e le pareti sono impermeabili;
b) che sia agevole lo svuotamento del serbatoio stesso;
c) che sia attuabile l’impiego dei mezzi larvicidi e insetticidi qualora necessario
d) che il bacino sia adeguatamente recintato al fine di evitare che persone ed animali
possano finirci dentro
Art.26 - Terreni per uso zootecnico
Quando i terreni siano impiegati per uso di pascolo o di passaggio di animali da
allevamento o quando sulle aree libere vengano collocate installazioni mobili per allevamenti
tali che attraverso le deiezioni e gli scoli si abbia un inquinamento con materiale putrescibile
o nauseabondo, oppure che dal terreno possa, per dilavamento con acque di pioggia, essere
inquinato e infestato il terreno a valle, sarà cura dell’Amministrazione Comunale dettare le
norme in base alle quali possa essere consentita l’utilizzazione predetta senza danni o
molestia a terzi. Rimane facoltà dell’Amministrazione comunale di volersi avvalere del parere
dell’Azienda per i Servizi Sanitari e dell’A.R.P.A.
Art. 27 - Spargimenti sul suolo
E' consentito lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione degli effluenti
zootecnici ad uso agronomico o di altri concimi permessi dalla normativa vigente come
previsto dal D.L.vo 152/99. I materiali utilizzati devono essere tutti comunque in regola con le
disposizioni di legge.
In ogni caso, nel corso delle operazioni di spargimento, si dovrà porre la massima
cura al fine di evitare l'insorgenza di qualsiasi inconveniente per gli abitanti delle case
viciniori, provvedendo sempre a sovvoltare i terreni trattati.
In particolare, nel periodo compreso fra maggio e settembre tali operazioni dovranno
essere effettuate entro le ore 11.00 e dopo le ore 16.00; qualora le macchine di distribuzione
siano dotate di appositi interratori è possibile derogare ai limiti orari indicati.
Inoltre l'applicazione è vietata su gelate o superfici coperte di neve.
Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni dell’A.S.S. e dell’A.R.P.A.
Art. 28 - Trasporto di letame e liquame
Il trasporto di letame e liquame, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche
o private, deve avvenire con mezzi di trasporto adatti allo scopo, per evitare qualsiasi perdita
di prodotto lungo il tragitto.
Art. 29 - Divieto di scarico
Anche le aree non utilizzate per colture o per le attività descritte nei precedenti
articoli, debbono essere controllate in modo da evitare lo scarico abusivo di rottami, macerie
e materiale putrescibile, nonché di residui industriali in quanto da tali scarichi possono
derivare molestie e danno ai cittadini e rischi di inquinamenti, in ogni caso è vietato lo
scarico di rottami, macerie e materiale putrescibile.
Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, il Sindaco ne ordina la rimozione a
cura e a spese del proprietario del fondo e/o di coloro i quali li abbiano eseguiti, se
identificati.
Art. 30 - Acque scorrenti in superficie
Le acque meteoriche precipitate su terreni scoperti o non rapidamente assorbite
devono essere allontanate mediante adatte opere di convogliamento fino ad un recapito
naturale idoneo a riceverle.
Qualora a causa della pendenza vi sia impossibilità accertata allo scolo naturale
delle acque verso valle dovrà essere impiantato nel punto più declive del terreno un pozzo o
avvallamento, drenaggio di raccolta da svuotarsi con mezzi meccanici o con un’opportuna
rete di drenaggio sotterraneo o con altro eventuale mezzo.
Art. 31 - Pulizia dei canali
Le rive dei canali, quando siano erbose, dovranno essere mantenute sgombre da
eccessiva vegetazione; il fondo dei canali dovrà essere, periodicamente o comunque quando
sia ordinato dal Comune, pulito dal materiale fangoso o putrescibile e da quanto altro
disturbi lo scolo delle acque e possa dar luogo a ristagni e fatti putrefattivi.
Art. 32 - Depositi
E’ vietato, senza l’autorizzazione comunale, realizzare sulle strade comunali opere e
depositi, anche temporanei, compresi gli accessori e le pertinenze.
CAPO QUARTO
RICOVERI PER ANIMALI
Art. 33– Ricoveri per animali. Igiene della costruzione
In ossequio alle prescrizioni normative comunitarie, nazionali e regionali, in coerenza
con i principi di cui alla L.R. 04.09.1990 n° 39 e delle relative disposizioni applicative, di
seguito vengono illustrate le modalità di detenzione e custodia degli animali da compagnia,
ovvero degli animali definiti da reddito ma posseduti per esclusivi scopi di sostentamento
personale familiare o di piacere e con fini diversi dall’allevamento finalizzato alla vendita degli
stessi o dei prodotti da questi ricavati.
Le attività di detenzione degli animali a fini di allevamento devono rispettare le
normative dettate dal Piano Regolatore Generale Comunale.
I ricoveri per gli animali non possono comunicare direttamente con gli ambienti di
abitazione, e non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle
abitazioni se non a distanza di almeno metri 10 in linea orizzontale per quelli di nuova
costruzione ed almeno sei metri per quelli esistenti.
I ricoveri non devono essere collocati sotto ambienti abitabili.
Art. 33.1 - Definizioni
La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a
tutte le tipologie e razze di animali da compagnia, agli animali da reddito (bovini, caprini,
suini, ecc.) e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti sul territorio comunale a
qualsiasi titolo.
Per “animale da compagnia” s’intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere
tenuto, per compagnia o affezione senza fini produttivi, quali cani, gatti, furetti, roditori, ecc..
Per “animale da reddito” s’intende ogni animale detenuto a scopo commerciale ed
individuabile nelle seguenti specie: bovini ed altri ruminanti, suini, lagomorfi, avicoli, ratiti,
equini e altri.
Ai fini del presente Regolamento si riconosce altresì la qualifica di animale da
compagnia o affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie, anche classificabile fra
quelle da reddito, qualora sia detenuto a mero scopo di compagnia e non finalizzato alla
vendita dello stesso o dei prodotti dal medesimo ricavati (prodotti di origine animale).
Si definisce “proprietario”, “possessore”, “detentore”, “custode”, “padrone” colui il
quale detiene, a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, un animale
Art. 33.2 - Modalità di detenzione e custodia di animali.
Chi custodisce un animale dovrà averne cura e rispettare le sue caratteristiche
fisiologiche ed etologiche nonchè le norme dettate per la sua tutela.
I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli secondo la
specie e la razza alla quale appartengono.
A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita
costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro
caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche, nel rispetto delle esigenze di tutela del
pubblico decoro, igiene, salute e sicurezza.
I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile
precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non
danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.
I proprietari e/o detentori di animali, dovranno assicurare agli animali posti all’esterno
un idoneo riparo, che dovrà essere adeguato alle dimensioni dell’animale.
Ai fini del presente Regolamento nelle zone residenziali, commerciali e produttive,
come individuate dalla strumentazione urbanistica comunale, si ammette la detenzione delle
sole specie di animali definiti da compagnia (cani e gatti) ovvero da reddito ma limitatamente
alle specie di piccola taglia (avicoli, cunicoli, volatili, roditori, pesci, ecc..), e con le limitazioni
previste dall’art. 33.3.
La detenzione degli animali da reddito di taglia maggiore (bovini, suini, ovicaprini,
equidi, ecc..) è ammessa esclusivamente nelle parti del territorio comunale individuate dalla
strumentazione urbanistica fra le zone agricole e nel rispetto delle distanze minime stabilite
con riguardo alle zone residenziali o edificate.
Art. 33.3 - Detenzione di animali nelle zone residenziali, commerciali e
produttive
Come indicato al punto precedente nelle zone residenziali, commerciali e produttive,
come individuate dalla strumentazione urbanistica comunale, è fatto divieto di allevare, ossia
detenere con la finalità dell’esercizio dell’allevamento, animali di qualsiasi specie. E’ possibile
detenere animali a scopo puramente affettivo, purché l’ubicazione e le condizioni igieniche
siano tali da non arrecare danno o disturbo di alcun genere al vicinato.
E’ pertanto ammesso detenere animali di affezione quali cani e gatti nel numero
massimo ammesso ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 01.06.2007 n. 1317, art. 1
comma 2 lett. b).
E’ altresì ammesso detenere:
uccelli di piccola taglia (canarini, cocorite, diamanti-mandarini, o uccellini similari):
chiusi in gabbia, non più di 15 coppie e relative nidiate, fino alla completa autonomia dei
piccoli;
uccelli di media taglia (pappagalli, piccioni, tortore, uccelli similari come dimensioni):
chiusi in gabbia non più di 4 coppie e relative nidiate fino alla completa autonomia dei piccoli;
la detenzione di uccelli sia di piccola che di media taglia è consentita solo in gabbia;
avicoli di piccola taglia (galline, polli, anatre, faraone, fagiani): chiusi in gabbia o entro
recinzione non più di 20 capi ed eventuali nidiate fino alla completa autonomia dei piccoli;
cunicoli, furetti, piccoli roditori: chiusi in gabbia o entro recinzione non più di 4 coppie
e relative nidiate fino alla completa autonomia dei piccoli;
pesci di piccole dimensioni: entro vasche non più di 30.
animali di affezione diversi da cani e gatti, purché di piccola taglia, comunque
limitatamente ad una coppia ed eventuali piccoli fino alla loro autonomia.
La realizzazione delle recinzioni delle aree destinate alla detenzione degli animali e
le gabbie o box per il ricovero degli animali, fino a 7,20 mc. semplicemente poggiati al suolo
e con caratteristiche di non stabilità, s’intende come attività edilizia libera e pertanto non
assoggettato al rilascio di titolo edilizio abilitativo.
MISURA DELLE GABBIE / BOX E RECINZIONI
Le gabbie, i box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali
devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale
svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta.
CANI E GATTI
Per i cani ed i gatti si applicano i seguenti parametri dimensionali massimi:
CANI
Dimensioni aree recintate
Dimensioni Box
Adulti taglia grande
(più di 30 kg. di peso)
Adulti taglia media (da
11 a 30 kg. di peso)
Cuccioli dai 5 mesi in
su / Adulti taglia
piccola
(meno di 10 kg. di
peso)
4,0 mq.cadauno
2,0 mq. cadauno
2,0 mq.cadauno
1,0 mq.cadauno
GATTI
Dimensioni aree recintate
Dimensioni Box
Adulti
2 mq.cadauno
Cuccioli di 5-6 mesi
1 mq.cadauno
3,0 mq.cadauno
Altezza 2,0 mt.
Altezza 2,0 mt.
1,5 mq. cadauno
0,5 mq. cadauno
Altezza 1,2 mt.
Altezza 0,7 mt.
Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o
gabbia, nè la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro.
Le aree a disposizione degli animali dovranno essere recintate con paletti e rete
aventi altezza di mt. 2,00 possibilmente mascherate da siepi sempreverdi da piantumare
almeno lungo i lati posti eventualmente a confine di proprietà.
I box dovranno essere realizzati in legno, metallo, ovvero materiali prefabbricati
idonei ed imputrescibili, il pavimento non deve essere a rete e deve essere costituito da
materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che
possano creare danneggiamento all’animale. Detto pavimento deve essere sollevato dal
terreno di almeno 15 cm.
VOLATILI e AVICOLI
I volatili e gli avicoli in genere devono essere custoditi esclusivamente in gabbia non
essendo ammesso l’allevamento allo stato libero.
La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere quantomeno la completa
estensione del corpo senza contatto con le pareti e l’estensione alare completa almeno in
una direzione.
Escludendo i bisogni specifici di coppie per la riproduzione o uccelli specifici per le
caratteristiche individuali, i seguenti sono i minimi spazi necessari per un singolo esemplare.
Le misure si riferiscono allo spazio vitale, escludendo eventuali sostegni ornamenti o spazi
sotto la grata del fondo. Le misurazioni dei volatili sono da intendersi dalla punta della coda
alla testa
Volatili da 20 cm o meno di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo
Grandezza minima gabbia: 27 dm3 (circa 30x30x30 cm)
Esempi: Fringuelli, Canarini, Cocorite, Inseparabili, alcuni piccoli Parrochetti, ecc.
Volatili da 21 cm a 30 cm di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo
Grandezza minima gabbia: 90 dm3 (circa 45x45x45 cm)
Esempi: piccoli Conuri, Pionus, Calopsitte, ecc..
Volatili da 31 cm a 60 cm di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo
Grandezza minima gabbia: 160 dm3 (circa 50x 65x50 cm)
Esempi: Pappagalli cenerini, specie piccole di Ara e di Cacatoa, Amazzoni,
Parrocchetti ecc.
Volatili da 61 cm a 90 cm
Grandezza minima gabbia: 540 dm3 (circa 60x 100x90 cm)
Esempi: Ara, Cacatoa, piccoli Tucani ecc.
Per gli avicoli si prescrive la realizzazione di una recinzione dell’area a disposizione,
stimata in non meno di mq. 1,00 e non più di mq. 2,0 a capo, con paletti e rete aventi altezza
di mt. 2,00 possibilmente mascherate da siepi sempreverdi da piantumare almeno lungo i lati
posti eventualmente a confine di proprietà.
CUNICOLI, FURETTI, PICCOLI RODITORI
I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono
essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni all’animale stesso; è
consentito l’uso di gabbie col fondo a griglia purchè non provochino lesioni agli arti. Il fondo
deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.
Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro.
Conigli
La superficie massima delle gabbie per la detenzione dei conigli in transito è fissata
in 0,5 mq. per capo, con un’altezza non inferiore a 60 cm.
E’ ammessa la realizzazione di una recinzione dell’area a disposizione, stimata in
non meno di mq. 1,00 e non più di mq. 2,0 a capo, con paletti e rete aventi altezza di mt. 2,00
possibilmente mascherate da siepi sempreverdi da piantumare almeno lungo i lati posti
eventualmente a confine di proprietà.
Furetti.
Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 metri
quadri, con un’altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari.
Piccoli roditori.
Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base
minima di 0,24 metri quadri, con un’altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un
incremento di 0,12 metri quadri per ogni ulteriore coppia.
Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le
necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni
caso devono garantire all’animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una
dimensione di base minima di 0,25 metri quadri.
ANIMALI ACQUATICI
Il volume dell’acquario non dovrà essere inferiore a tre litri per centimetro della
somma delle lunghezze degli animali ospitati.
E’ vietato l’utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale
trasparente.
In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione
dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle
esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
ANIMALI DI AFFEZIONE DIVERSI
Per gli animali di affezione non assimilabili all’elencazione contenuta nei punti
precedenti si ammette la realizzazione di recinzioni e box che rispettino le dimensioni stabilite
per i cani ed i gatti in rapporto alle rispettive taglie.
ANIMALI NON CONVENZIONALI
Gli animali non convenzionali (rettili, cheloni, invertebrati, ecc..) debbono essere
tenuti in teche che riproducano le condizioni di temperatura e spazio tipiche delle varie
specie.
Art. 33.4 - Detenzione di animali nelle zone agricole
Come sopra indicato è possibile detenere animali da reddito di taglia maggiore
(bovini, suini, ovicaprini, equidi, ecc..), a scopo puramente affettivo o per l’autoconsumo della
famiglia, esclusivamente nelle parti del territorio comunale individuate dalla strumentazione
urbanistica fra le zone agricole “E” ad esclusione dell’Ambito di rispetto paesaggistico,
purché l’ubicazione e le condizioni igieniche siano tali da non arrecare danno o disturbo di
alcun genere al vicinato.
E’ pertanto ammesso detenere animali quali:
equidi (cavalli, asini, muli, ecc..), nel numero massimo di 3 capi;
bovini ed altri ruminanti (mucche, manzi, cervi, ecc..), esclusi ovicaprini in quanto
trattati a parte, nel numero massimo di 3 capi;
suini, nel numero massimo di 3 capi;
ovicaprini (pecore, capre, ecc..), nel numero massimo di 6 capi;
La realizzazione delle infrastrutture delle recinzioni e dei ricoveri per tali animali
dovrà essere assoggettata alla disciplina edilizia vigente con la redazione di apposito
progetto da sottoporre al parere della competente Azienda per i Servizi Sanitari
subordinatamente al rilascio del titolo edilizio.
DISTANZE DA EDIFICI
Le distanze di seguito elencate s’intendono misurabili dal limite del perimetro esterno
delle recinzioni ovvero delle stabulazioni atte a contenere gli animali, rispetto al perimetro
dell’area di pertinenza dei fabbricati vicini aventi destinazione residenziale, commerciale,
produttiva ovvero artigianale, con esclusione degli edifici di tipo accessorio.
Specie animali
N° capi
Fino a 3
Distanze in metri da
case isolate
50
Distanze in metri da zona
residenziale
100
Equidi
Bovini ed altri ruminanti
Fino a 3
50
100
Suini
Fino a 3
50
100
Ovicaprini
Fino a 6
50
100
Le distanze rispetto alla zona residenziale e alle case isolate previste in tabella
possono essere ridotte qualora le tecniche costruttive, gestionali e di smaltimento degli
effluenti, eventualmente associate ad accorgimenti tecnici volti a limitare la diffusione degli
odori molesti, siano tali da fornire sufficienti garanzie di tutela per l’abitato.
MISURA DELLE STALLE / BOX E RECINZIONI
Le stalle, i box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali
devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale
svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta.
Le recinzioni esterne devono essere costruite in materiale idoneo, che riduca al
massimo la possibilità di traumi (ad es. staccionate in legno o in acciaio rivestito di plastica).
Per gli animali sottoindicati si applicano i seguenti parametri dimensionali minimi, dal
punto di vista igienico-sanitario, e massimi dal punto di vista dell’incidenza urbanistica:
Specie animali
Dimensioni Box minime
Equidi di taglia grande
Dimensioni aree
recintate
70 mq.cadauno
12 mq. cadauno
Altezza mt. 3,0
Equidi di taglia medio piccola
50 mq.cadauno
10 mq. cadauno
Altezza mt. 2,7
Bovini ed altri ruminanti
70 mq.cadauno
12,0 mq. cadauno
Altezza mt. 3,0
Suini
15 mq.cadauno
6,5 mq. cadauno
Altezza mt. 2,5
Ovicaprini
20 mq.cadauno
5,0 mq. cadauno
Altezza mt. 2,5
Le stalle o box devono essere realizzati esclusivamente in legno con fondo in
cemento o comunque con pavimentazione impermeabile, protette dall’umidità del suolo o da
vespaio ventilato almeno a ciottolate e con idonea pendenza verso canaletti di scolo facenti
capo ad un pozzetto di raccolta collegato con il pozzo nero o la fognatura statico-dinamica.
Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superficie fenestrata
apribile.
La superficie fenestrata dovrà essere pari ad almeno un decimo della superficie utile
lorda della stalla e le finestre devono essere del tipo a “vasistas” e comunque devono
garantire un adeguato ricambio di aria.
La ventilazione dell’ambiente va comunque intensificata anche mediante canne di
ventilazione attraverso il soffitto, di diametro di almeno cm. 30, prevedendone almeno una
ogni 120 mc. di stalla.
Può essere realizzato, in aggiunta alla superficie coperta occupata dai box di
ricovero chiuso per gli animali, uno spazio aderente, coperto con una tettoia avente le stesse
caratteristiche costruttive della copertura dei box, che non potrà comunque superare la
superficie coperta complessiva (determinata dalla sommatoria delle superfici dei box e della
tettoia) di 55 mq.
Art. 34 – Letamai, concimaie e pozzi neri. norme di realizzazione
Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di letamai. Questi debbono
avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili; devono essere costruiti con fondo e pareti
resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.
I letamai, le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in generale tutti i depositi
di materie di rifiuto devono essere posti ad almeno 25 metri dal pozzo per l’emungimento di
acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile e comunque a valle dello
stesso.
I letamai e le concimaie devono essere posti ad almeno 25 m. da abitazioni.
Le concimaie dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
a) consentire un’autonomia di stoccaggio di sei mesi delle deiezioni della stalla;
b) avere un muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm. 30;
c) essere dotate di una platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile,
per il convogliamento del liquame in una vasca a perfetta tenuta con dimensioni minime di un
metro cubo per ogni capo di bestiame e comunque non inferiore ad un volume pari a:
superficie concimaia x 0,3.
Salvo diverse prescrizioni disciplinate dal Piano Regolatore Generale Comunale.
La manutenzione delle concimaie, dei letamai e dei pozzi neri deve essere effettuata
in modo tale da non creare molestie ed inconvenienti per il vicinato.
Art. 35 - Abbeveratoi
Gli abbeveratoi debbono essere posti a debita distanza dal pozzo per l’emungimento
di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua e devono essere costruiti con
materiale di facile lavatura e tenuti costantemente puliti.
Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno
disporre che l’acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l’abbeveramento.
Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa
dell’acqua utilizzata per l’uso domestico.
E’ fatto divieto di lavare in essi il bucato e di immergervi oggetti di qualsiasi specie.
Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei
veicoli.
Art. 36 – Depositi di insilati
I depositi di insilati devono distare almeno 10 metri dalle civili abitazione di proprietà
ed almeno 30 metri dalle abitazioni di terzi.
Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.
I copertoni talvolta utilizzati per l’ancoraggio delle coperture di fienili e/o insilati
devono essere periodicamente svuotati o adeguatamente forati al fine di evitare qualsiasi
ristagno di acqua al proprio interno per impedire la proliferazione di insetti molesti.
CAPO QUINTO
DELLA PROPRIETA’ E DELLE PRATICHE AGRARIE
Art. 37 - Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di rami protesi e
radici
Per l’impianto di alberi e siepi presso il confine di proprietà si osservano le
disposizioni del Codice Civile.
I proprietari dei fondi sono tenuti a tenere regolate le siepi vive in modo da non
restringere o danneggiare la altrui proprietà e le strade ed a tagliare i rami delle piante che si
protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale.
In caso di trascuratezza del proprietario, il Comune farà eseguire i lavori a spese
dell’inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.
Art. 38 - Manutenzione di strade interpoderali
Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato
di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta o un
fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta
costantemente spurgati.
Art. 39 - Aratura dei terreni
I frontisti delle strade pubbliche, ad uso pubblico o vicinali non possono arare i loro
fondi in adiacenza delle strade e/o dei fossi, ma devono formare lungo di esse una regolare
capezzagna di larghezza minima di m.1,5 qualora l’aratura sia perpendicolare alla strada od
al fosso ciò al fine di poter eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno
alle strade o fossi; e di larghezza minima di m.1 nei casi di aratura parallela alla strada.
Art. 40 - Pulizia delle aree private e terreni non edificati
I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i
terreni non edificati devono essere tenuti puliti, le manutenzioni ed il corretto stato di
efficienza devono essere eseguite con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o
conduttori.
I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non
edificati,(situati vicino ad abitazioni o edifici) qualunque sia il loro uso e destinazione, devono
conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. E' fatto obbligo
conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc.
provvedendo all'esecuzione degli sfalci dell’erba nei mesi da maggio a settembre al fine di
ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, ecc.
In caso di inadempienza, il Comune con propria ordinanza, intima la pulizia
delle aree o dei fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede alla
pulizia rimettendone i costi ai proprietari o ai conduttori.
Art. 41 - Circolazione dei mezzi sulle strade
Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare su strade comunali, vicinali o
interpoderali o in altri luoghi pubblici e non , lasci cadere al suolo sabbia, ghiaia, terra o altro
materiale in modo da imbrattare o ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a
proprie spese e cura, allo sgombro e alla pulizia dell’area interessata.
Art. 42 - Spigolature
Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui
fondi di altri anche se spogliati interamente dal raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia
presente, il consenso di cui al presente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad
ogni richiesta degli agenti.
CAPO SESTO
NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA FERTILITA’ DEI TERRENI E LA
SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE
Art. 43 - Definizione di siepe
E’ così definita una fascia continua, di larghezza variabile, occupata da vegetazione
composta da essenze arboree ed arbustive.
Art. 44 - Eliminazione delle siepi e delle zone boscate
E’ assolutamente vietato procedere all’eliminazione totale o parziale delle siepi e
delle zone boscate esistenti.
Eventuali deroghe sono subordinate ad autorizzazione comunale (Allegato D).
Art. 45 - Taglio delle siepi
E’ vietato il taglio a raso delle siepi. E’ fatto quindi obbligo di mantenere il ceppo
vitale per favorire la riproduzione delle varie specie arboree.
Art. 46 - Eliminazione di erbe infestanti
E’ altresì vietata, in prossimità delle siepi, la pratica dell’eliminazione delle erbe e
degli arbusti infestanti tramite il fuoco.
Art. 47 - Manutenzione delle siepi
E’ fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione e cura periodica delle
siepi e delle zone boscate in genere, in modo da eliminare erbe ed arbusti infestanti dannosi
alle essenze arboree più pregiate costituenti le siepi stesse nel rispetto dell’art. 52.
Art. 48 - Impianto di siepi e di piante
Qualora i proprietari dei fondi adiacenti alle strade Vicinali e Comunali intendano
provvedere all’impianto di siepi, dovranno formarle con l’utilizzo di essenze locali o
naturalizzate.
Le operazioni di impianto dovranno essere effettuate entro un anno dalla data della
comunicazione di intenzione d’impianto.
Art. 49 Obbligo della denuncia per il taglio del bosco ceduo e d’alto fusto.
Salvo che per utilizzazione aventi lo scopo di soddisfare fabbisogni agricoli
dell’azienda e/o familiare per quantitativi inferiori a 10 metri cubi di legname da opera e/o 100
q.li di legna da ardere, chiunque qualora intende utilizzare boschi di proprietà, qualsiasi sia il
tipo di taglio da adottare e richiesto, devono presentare dichiarazioni al Sindaco almeno 45
giorni prima del previsto inizio del taglio indicando i seguenti elementi: ubicazione della
particella, foglio di mappa e superficie, le specie legnose che caratterizzano il popolamento,
tipo di taglio, la presunta massa ricavata e la probabile data dell’inizio dell’utilizzazione.
Il Sindaco entro detto termine, qualora lo ritenga necessario ai fini della
conservazione del bosco, può prescrivere modalità d’intervento, avvalendosi se ritiene
opportuno pure del parere del l’Ispettorato delle Foreste competente per territorio. .
Per i cedui puri o misti, invecchiati, a prevalenza di acero, frassino, tiglio, quercia e
ciliegio, che hanno superato l’età media di 35 anni, potrà essere prescritta, la possibilità del
mantenimento del governo a ceduo oppure imporre gli interventi per l’avviamento all’alto
fusto.
Trascorso il periodo di 45 giorni, dalla data di ricevimento della dichiarazione, senza
che siano state dettate determinazioni, il taglio può essere eseguito.
Art. 50 - Accensione di fuochi
1 E’ consentito ai soli fini agronomici, per la bonifica e la disinfestazione dei terreni
dai residui di colture, accendere stoppie o simili nei campi ad una distanza minima di 100
metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi e da ogni altro deposito
di materia infiammabile o combustibile.
2 In occasione della ricorrenza dell’Epifania del 6 gennaio è consentito accendere
fuochi a scopo celebrativo di cui al comma 2 ad una distanza non inferiore ai 50 metri dalle
case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi e da ogni altro deposito di materia
infiammabile o combustibile. A tale fine dovrà essere preventivamente richiesta apposita
autorizzazione all’Ufficio di Polizia Comunale, presentando inoltre la dichiarazione di assenso
da parte dei proprietari degli immobili ubicati ad una distanza inferiore ai 100 metri dal luogo
in cui è prevista l’accensione del fuoco. In mancanza di tale assenso, il fuoco potrà essere
acceso soltanto ad una distanza non inferiore a 100 metri dagli edifici.
3 E’ altresì autorizzata l’accensione di fuochi per lo smaltimento sul proprio fondo
solo di materiale vegetale derivante da sfalcio, potatura, purchè preventivamente essicato e
per un massimo di 2 mc.
4 I fuochi di cui al comma precedente possono essere accesi dalle ore 17,00 alle ore
20,00 e comunque ad una distanza non inferiore a metri 20,00 dalle abitazioni.
5 In ogni caso il fuoco deve essere acceso con l’adozione delle misure necessarie
per prevenire danni all’altrui proprietà, con l’assistenza di un numero sufficiente di persone
dotate di opportune attrezzature fino a che non sia spento.
CAPO SETTIMO
VENDITA PRODOTTI AGRICOLI
Art. 51 - Autorizzazione
I produttori agricoli, che intendono vendere al minuto prodotti ottenuti nei loro fondi
per coltura o per allevamento sono tenuti ad osservare le disposizioni vigenti in materia, di
igiene e sanità e quelle dell’agriturismo.
Art. 52 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi
E’ vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di piante o di sementi
destinati alla coltivazione a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione.
CAPO OTTAVO
MALATTIE DELLE PIANTE.
LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL’AGRICOLTURA.
DIFESA DELLE PIANTE. IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI.
Art. 53 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.
Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito
quanto segue:
a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, di insetti, o di
altri animali nocivi all’agricoltura, l’Autorità Comunale, d’intesa con il Servizio Fitosanitario
Regionale, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente
rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato per
sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla Legge 18.06.1931, n.987 e
successive modificazioni contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti
agrari dalle cause nemiche; il Comune collaborerà altresì con l’Amministrazione Provinciale
nella lotta guidata.
b) salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18.06.1931, n.987 e quelle
contenute nel regolamento per l’applicazione della legge stessa, approvato con R.D.
12.06.1933, n.1700, e modificate con R.D. 02.12.1937, n.2504, è fatto obbligo ai proprietari,
ai conduttori a qualunque titolo, ai coltivatori ed ad altri comunque interessati all’azienda di
denunciare all’Autorità Comunale, al Servizio Fitosanitario Regionale, la comparsa di insetti,
animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o
pericolosi, e di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che vengano all’uopo indicati.
Art. 54 - Cartelli per esche avvelenate
E’ fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola,
qualora le sostanze in esse contenute possano recare danno all’uomo o agli animali
domestici, di darne preventivo avviso all’Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo
i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti
ben visibile la scritta “terreno avvelenato” o simile.
Art. 55 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli
La Legge Regionale del 29.03.1988 n. 16 vieta di effettuare trattamenti con
fitofarmaci insetticidi, acaricidi, diserbanti e anticrittogamici alle colture, sia legnose sia
erbacee durante il periodo della fioritura (dall’apertura dei petali alla caduta degli stessi) al
fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti impollinatori.
I prodotti fitosanitari, in base alla classificazione comunitaria, sono suddivisi in "molto
tossici" e "tossici" - "nocivi" e altri prodotti non classificabili come tali.
L'acquisto e l'utilizzo dei prodotti molto tossici - tossici e nocivi è subordinato al
possesso del "patentino" secondo quanto previsto dagli artt. 25,26,27 del D.P.R. n.
290/2001. Il titolare del "patentino" e più in generale l'utilizzatore dei prodotti appartenenti a
tutte le classi sopracitate, è responsabile del trasporto, della conservazione e del loro corretto
utilizzo.
E’ severamente proibito scaricare gli eventuali residui di prodotti nonchè le acque di
lavaggio delle botti usate per i trattamenti, in canali, fossi, risorgive od altri analoghi luoghi,
poiché i prodotti succitati possono arrecare danni a colture, animali, falde acquifere, flora
spontanea, ecc. .
Art. 56 – Modalità d’impiego degli fitosanitari
Nel corso del trattamento con prodotti fitosanitari ( insetticidi, fungicidi, diserbanti,
anticrittogamici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e
private, strade e colture attigue.
All’interno dei centri abitati, è vietato l’uso dei prodotti fitosanitari, molto tossici –
tossici e nocivi, appartenenti già alla I^ e II^ classe tossicologica, fatta eccezione nel caso di
specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.
L’erogazione di fitofarmaci con nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a
30 m. da abitazioni, edifici e luoghi pubblici con le relative pertinenze. Al di sotto di detta
distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con
prodotti fitosanitari non classificati come molto tossici, tossici e nocivi, già di III^ e IV^ Classe,
prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, in assenza di vento, solo con l’impiego della lancia
a mano nei vigneti e frutteti, e delle irroratrici a barra nelle colture a terra ( mais, soia, ecc).
La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi
fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione
opposta all’abitato. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento
di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l’utilizzatore deve comunicare immediatamente
al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.
In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti fitosanitari purchè il
getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade.
Qualora se ne ravvisi il rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto. E’
vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei
contenitori e delle attrezzature in prossimità di corsi d’acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane,
vie, piazze e pubbliche fognature.
E’ vietato l’impiego di presidi sanitari con mezzi aerei.
Art. 57 - Raccolta di piante o parti di piante e funghi
La raccolta di piante medicinali, aromatiche e da profumo di cui alla Legge
06.01.1931, n.99, comprese nell’elenco approvato a norma del R.D. 26.05.1931, n.772 e
successive modifiche, è permessa solo ai raccoglitori muniti della “carta di autorizzazione”
rilasciata dal Comune e limitatamente alla qualità di piante, alle epoche, e secondo le
modalità specificata nella carta stessa.
La raccolta di alcuni fiori spontanei, di piante o parti di piante per uso gastronomico e
di funghi, è regolata da apposita Legge Regionale.
Art. 58 - Impiego di diserbanti
E’ fatto divieto di eliminare la vegetazione erbacea ed arbustiva sulle sponde di fossi
e canali, in presenza di acqua, tramite prodotti diserbanti.
E’ fatto obbligo di procedere alle irrorazioni con fitofarmaci, antiparassitari, diserbanti,
evitando pericolosi fenomeni di deriva.
Art. 59 – Difesa dagli insetti nocivi
In caso di infestazione, i proprietari e/o i conduttori di fondi, di case coloniche e di
stalle devono praticare, a loro spese, la lotta contro le mosche, le zanzare e altri insetti nocivi
nelle stalle, nelle concimaie, nei depositi di materiali putrescibili, nei maceri o altri invasi
d’acqua, nonchè nei terreni coltivati e concimati.
Nel caso in cui il proprietario non provveda il Sindaco può ordinare l’esecuzione dei
lavori occorrenti, eventualmente procedendo d’Ufficio, secondo le procedure di legge.
CAPO NONO
MALATTIE DEL BESTIAME
CIRCOLAZIONE DEI CANI
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
Art. 60 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali
I proprietari ed i detentori di animali, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed
all’A.S.S. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo.
I proprietari e i possessori di animali, colpiti da malattie infettive o diffusive o sospetti
di esserlo, prima ancora dell’intervento dell’Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non
appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l’obbligo di:
a) isolare gli animali ammalati e quelli morti evitando specialmente la comunanza a
mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d’acqua;
b) non spostare dall’azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro
materiale, che possa costituire veicolo di contagio, prima che vengano date le disposizioni da
parte del Servizio Veterinario dell’A.S.S. Competente.
I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a
tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall’Autorità Sanitaria.
Art. 61 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive
L’interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di
esserlo, può essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia
veterinaria 08 febbraio 1954 n.320 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente
con provvedimento comunale su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio
Igiene Pubblica.
Art. 62 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici
I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle
disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o
trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive.
Art. 63 - Cani a guardia di edifici rurali
Ai cani da guardia degli edifici rurali, posti in prossimità delle strade, dovrà venire
impedito il libero accesso ad esse.
Art. 64 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico
I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere muniti
di idonea museruola quando non tenuti a guinzaglio.
I cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto devono essere
muniti di museruola e guinzaglio.
Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola: i cani da guardia, soltanto
entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli
da caccia, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia;
i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando vengano utilizzati per servizio.
E’ fatto divieto ai possessori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le
aiuole, ecc., con gli escrementi degli animali stessi; se del caso, dovranno provvedere tramite
idonea pulizia.
Art. 65 - Cani vaganti trovati senza museruola
I cani vaganti nel territorio comunale, non identificabili, devono essere catturati e
custoditi a norma di legge.
I possessori dei cani, di cui al precedente comma, sono comunque tenuti a
rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.
Art. 66 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi
Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli
provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, ed ha diritto alla rifusione
dei danni eventualmente subiti.
Art. 67 - Trasporto di animali
Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati e ampi per non
arrecare danno o inutile sofferenza.
La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme
ai requisiti sanciti dall’art.37 del Regolamento di Polizia Veterinaria n.320 del 08.02.1954 e
delle altre norme vigenti in materia.
Art. 68 - Maltrattamento di animali
Il Servizio di Polizia municipale che venga a conoscenza di maltrattamenti di animali,
nei modi previsti dall’art.727 del C.P., provvede a denunciare le persone responsabili
all’Autorità Giudiziaria.
CAPO DECIMO
RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA’ ALTRUI
Art. 69 - Colture agrarie. Limitazioni
Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli
allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o
danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.
Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Comune
avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del
bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell’attività
secondo le modalità previste nel presente regolamento.
CAPO UNDICESIMO
SANZIONI
Art. 70 - Sanzioni
La determinazione e l’irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento
avviene secondo quanto stabilito dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, in particolare dagli
artt. 8 e 8 bis e con i criteri di cui all’art. 11.
Quando la specifica legge di settore non disponga altrimenti, le violazioni delle norme
del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa così commisurata:
Per la violazione delle norme contenute nel Capo I° - Disposizioni
generali da € 50,00 a € 500,00
per la violazione delle norme contenute nel Capo II – Disciplina di
pascolo, caccia e pesca, da € 25,00 a € 250,00;
per la violazione delle norme contenute nel Capo III – Igiene del suolo e
delle acque, da € 125,00 a € 1.250,00;
per la violazione delle norme contenute nel Capo IV – Case coloniche,
loro annessi e ricoveri per animali, da € 75,00 a € 750,00;
per la violazione delle norme contenute nel Capo V – Della proprietà e
delle pratiche agrarie, da € 125,00 a € 1.250,00;
per la violazione delle norme contenute nel Capo VI – Norme per la
conservazione della fertilità dei terreni e la salvaguardia del paesaggio rurale, da € € 75,00 a
€ 750,00;
per la violazione delle norme contenute nel Capo VII – Vendita prodotti
agricoli, da € 125,00 a € 1.250,00;
per la violazione delle norme contenute nel Capo VIII – Malattia delle
piante, lotta contro insetti e animali nocivi all’agricoltura, difesa delle piante, impiego di
pesticidi e fitofarmaci, da € 125,00 a € 1.250,00;
per la violazione delle norme contenute nel Capo IX – Malattie del
bestiame, da € 125,00 a € 1.250,00;
per la violazione delle norme contenute nel Capo X – Rispetto della
sicurezza e della tranquillità altrui, da € 75,00 a € 750,00;
Art.71- Rimessa in pristino ed esecuzione d’ufficio
Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Comune può ordinare la rimessa in
pristino e disporre l’esecuzione d’ufficio a spese degli interessati.
Art.72- Inottemperanza all’ordinanza
Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze comunali, salvi i casi previsti
dall’art.650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali, è punito
con la sanzione da € 154,94 a € 1.549,37.
Art.73 - Entrata in vigore del Regolamento
Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della delibera che lo
approva ai sensi della vigente normativa. L’Amministrazione Comunale potrà, qualora ne
ravvisi l’opportunità, con deliberazione della Giunta Comunale, aggiornare periodicamente i
valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa.
Sono abrogati il precedente Regolamento in materia e tutte le altre disposizioni degli
organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in
contrasto od incompatibili.
Sono fatte salve le autorizzazioni vigenti al momento di entrata in vigore del presente
regolamento.
===================================================
REGOLAMENTO
ADOTTATO CON CC. 58 DEL 30/11/2005
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 09/12/2005 AL 24/12/2005 CRONOLOGICO N.
215.
============================================================
REGOLAMENTO
MODIFICATO CON CC. 54 DEL 27/10/2008
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 29/10/2008 AL 13/11/2008 CRONOLOGICO N.
212.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA:
VISTO quanto sopra, DICHIARA CHE IL REGOLAMENTO E' DIVENUTO ESECUTIVO
CON DECORRENZA 14/11/2008.
DALLA SEDE MUNICIPALE, Lì 14/11/2008
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rag. Ugo CASTENETTO
============================================================