Divorzio in Comune anche per procura: non

Transcript

Divorzio in Comune anche per procura: non
Civile
DIVORZIO
Divorzio in Comune anche per procura: non
serve la presenza fisica di entrambi i coniugi
martedì 01 marzo 2016
di Mancuso Maria Stella Avvocato in Bologna
L’Ufficiale di Stato Civile non può rifiutarsi di ratificare gli accordi dei coniugi ex art. 12 d.l. n.
132 del 2014 con la relativa annotazione, anche quando una parte sia rappresentata da un
procuratore speciale.
Trib. di Milano, Sez. IX, Decr., 19 gennaio 2016
Il Tribunale di Milano, adìto da una coppia di coniugi alla l’Ufficiale di Stato Civile aveva negato
l’annotazione dell’accordo divorzile ex art. 12, d.l. 132 del 2014, a causa della mancata
presenza fisica di entrambe le parti, come previsto dalla legge di conversione n. 162 del
2014, ha ritenuto che l’iter azionato dai coniugi non sia stato inficiato dalla presenza di un
procuratore speciale in sostituzione del rappresentato e, per l’effetto, ha ordinato all’Ufficiale di
Stato Civile di dare corso al procedimento per lo scioglimento del matrimonio.
La decisione del Tribunale
I giudici ambrosiani sono stati investiti di una questione che non ha ancora precedenti di merito
nel nostro ordinamento e che riguarda l’applicazione della legge 132 del 2014 in materia di
“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in
materia di processo civile”.
Nel caso in esame due coniugi hanno azionato l’art. 12 della legge predetta per ottenere lo
scioglimento del matrimonio secondo la procedura semplificata ivi prevista. L’assenza fisica di
uno dei coniugi (residente nella Repubblica Popolare cinese) sostituito da un procuratore
speciale - seppur munito di regolare procura - ha però impedito l’annotazione del divorzio a
causa del rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile di procedere ai relativi incombenti.
A tale negazione ha fatto seguito il ricorso depositato dal coniuge e dal procuratore speciale i
quali instavano il Tribunale di Milano ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 98 c.c., disciplinante
l’azione contro il rifiuto dell’Ufficiale di stato civile che non crede di poter procedere alla
pubblicazione ante matrimonio. La norma citata riguarda esclusivamente la formalità
dell’affissione nella casa comunale dell’atto preliminare al matrimonio e non può trovare
applicazione, nemmeno analogica, al caso in esamecome correttamente motivato dal Collegio.
A questo punto i giudici, per uscire dall’impasse venutosi a creare, identificano d’ufficio la
normativa applicabile al caso di specie, ovvero gli artt. 95 e 96 D.P.R. 396/2000 afferenti il
generale regime impugnatorio del “rifiuto dell’ufficiale dello Stato Civile di ricevere in
tutto o in parte una dichiarazione”. La domanda proposta dai ricorrenti, per l’effetto, viene
riqualificata come ricorso avverso il rifiuto opposto dall’ufficiale di Stato Civile a ricevere le
dichiarazioni di cui all’art. 12 d.l. 132 del 2014, donde la procedura in camera di consiglio dalla
quale è scaturito il provvedimento in esame avente natura di decreto motivato.
Per meglio comprendere la vicenda e la sua necessaria contestualizzazione nel nostro
ordinamento giuridico, appare imprescindibile volgere un rapido sguardo alla ratio che ha
ispirato il d.l. 132/2014, evincibile con chiarezza dalla relazione illustrativa all’originario progetto
di legge. L’obiettivo del decreto legge, poi convertito, con modifiche, in legge 162/2014, era
dichiaratamente quello di degiurisdizionalizzare i procedimenti di separazione e
divorzio (oltre a quelli ad essi afferenti) con l’evidente scopo di semplificare la procedura
classica evitando di dover adire l’autorità giudiziaria in taluni specifici casi, dettagliatamente
previsti e descritti.
L’art. 12 prevede infatti la possibilità per i coniugi di separarsi e di divorziare (oltre a modificare
le condizioni di separazione o di divorzio) direttamente davanti al Sindaco, ovvero al
delegato Ufficiale di Stato Civile, affinché, con una mera dichiarazione da ripetersi in due
incontri, le parti possono ottenere l’annotazione/trascrizione della separazione, dello
scioglimento del matrimonio o dell’annullamento degli effetti civili del matrimonio o delle relative
modifiche.
Compresa la finalità pratica della norma, ritorniamo al caso sottoposto all’esame del Tribunale
di Milano, vale a dire se sia possibile perfezionare validamente un accordo di separazione o
divorzio ex art. 12 d.l. 132/2014 in mancanza della presenza fisica di un delle parti, sostituita da
un procuratore speciale all’uopo delegato.
L’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (ma immaginiamo sia capitato in molti altre città),
a fronte della lapalissiana previsione legislativa non ha avuto dubbi interpretativi: la mancata
comparizione personale di ambedue le parti (come prevede la norma) ha interrotto ed impedito
il perfezionamento del c.d. divorzio semplificato, ingenerando l’immediata impugnazione del
diniego (anch’essa non senza problemi sotto un profilo prettamente procedurale).
La IX Sezione civile del Tribunale di Milano alla fine ha, comunque, potuto prendere posizione
su una questione che sta creando non poche perplessità negli operatori, muovendo dalla
evidente discrasia venutasi irragionevolmente a creare tra i procedimenti giudiziali e quelli c.d.
“semplificati”.
Gli snodi argomentativi del tribunale muovono dalla constatazione che se le parti possono
validamente separarsi o divorziare avanti all’Autorità giudiziaria anche qualora siano
rappresentati da un procuratore speciale, perché non possono fare altrettanto nell’ambito della
procedura de quo, tesa proprio alla semplificazione e alla degiurisdizionalizzazione? Partendo
dai paralleli procedimenti giudiziali in materia di diritto di famiglia, i giudici evidenziano come nel
nostro ordinamento sia espressamente previsto, dall’art. 111, 2° co., c.c., il c.d. “matrimonio
per procura” ove – nel caso in cui uno dei nubendi risieda all’estero – la formazione
dell’unione matrimoniale è ammissibile anche a mezzo di procuratore speciale.
Negli stessi termini la procedura per la disgregazione del vincolo è ammessa per
rappresentanza dall’art. 4, legge n. 898 del 1970 laddove al 7° comma richiede la presenza
delle parti “salvo gravi e comprovati motivi”, non precludendo con ciò la rappresentanza a
mezzo di procuratore speciale.
Se una prima chiave risolutiva trova scaturigine sul piano logico-sistematico mediante il
parallelo con la procedura giudiziale di divorzio, un secondo approdo interpretativo lo si può
rinvenire nella ratio della normativa, la cui finalità è quella di “garantire procedura
alternative al servizio pubblico Giustizia, istituendo delle misure semplificate tese ad
incrementare il tasso di degiurisdizionalizzazione”. Logico corollario è la necessità che
“le procedure ‘altre’ devono munire gli utenti del servizio delle stesse possibilità di
agire che verrebbero loro riconosciute mediante il modulo giusisdizionalizzato;
altrimenti (…) si assisterebbe a un percorso alternativo diverso e di qualità inferiore”
con l’effetto di disincentivare il ricorso alle procedure semplificate piuttosto che favorirlo.
Non si può dimenticare come la finalità della normativa sia proprio quella di diminuire il carico
giudiziale dell’apparato giustizia e, dunque, le procedure ivi previste “devono distinguersi
per la ‘semplificazione’ e coerentemente con gli scopi del d.l. 132 del 2014, devono
dunque consentire un maggiore ricorso agli strumenti alternativi piuttosto che
irrigidirne l’accesso”.
Sulla scorta di ciò il Tribunale, in totale adesione alle argomentazioni espresse dalla Procura
della Repubblica - alla quale era stato richiesto un preliminare parere – ha coniato un principio
che fungerà da “apri-pista” in tutti i Comuni italiani per cui i coniugi possono avvalersi della
rappresentanza di un procuratore speciale per svolgere tutte le azioni previste dall’art. 12 del
d.l. 132 del 2014.
Esito del ricorso
Il Tribunale di Milano, ritenuto fondato il ricorso, annulla il rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile e
conseguentemente ordina all’Ufficiale medesimo di dare corso al procedimento instaurato dai
coniugi ex art. 12, d.l. 132 del 2014.
Precedenti giurisprudenziali:
Non si rinvengono precedenti in materia.
Riferimenti normativi:
Artt. 98 e 111, c.c.;
art. 12, d.l. 12 settembre 2014, n. 132;
Legge 10 novembre 2014, n. 162;
Artt. 7, 95 e 96 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
Art. 4, legge 1° dicembre 1970, n. 898.
Copyright © - Riproduzione riservata
Copyright Wolters Kluwer Italia
Riproduzione riservata