servizio legislazione opere pubbliche

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servizio legislazione opere pubbliche
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AREA
GIURIDICO-ECONOMICA
[email protected]
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SERVIZIO
LEGISLAZIONE OPERE PUBBLICHE
Dott. Romano MUTTI ([email protected])
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Le attuali, secolari, urgenze
Nonostante gli “epocali” – ancorché non sempre indici di un vero progredire (ove per
progresso debba ancora intendersi un “avanzamento verso forme migliori nel campo delle
conoscenze, delle relazioni sociali, dei costumi, dei mezzi di vita etc...”1) – cambiamenti
verificatisi nel corso del XX secolo, i temi tuttora dibattuti nel settore dei lavori
pubblici sembrano, curiosamente, essere quelli che (già) “urgevano” ... all’inizio del
‘900 (il che, lungi dal legittimarlo, potrebbe forse spiegare il sempre più frequente ricorso,
in materia, alla decretazione d’urgenza...).
Valendo, anzi, detta coincidenza anche per numerosi2 altri “aspetti” della società italiana,
non sembra invero azzardato sospettare che il nostro Paese (seppur, circostanza
nient’affatto consolante, meno di altri3) si sia voluto concedere, in ispecie sul piano
intellettuale4, un secolo (o quasi) “sabbatico” – credibilmente iniziato con l’orrenda scelta
(invano osteggiata dai pochi5, allora come ora, latori di un adeguato “peso specifico morale
e mentale”6) di assecondare l’altrui folle disegno d’imporre una demenziale supremazia
“della razza”, anziché alimentare quella, quasi raggiunta, in campo scientifico (si pensi,
ma non solo, ai “ragazzi di via Panisperna”), culturale (nell’accezione più ampia possibile,
comprensiva cioè di tutto quel che, come il “diritto”7, è “palestra d’intelletto”) etc...
Alle pagine che seguono il compito di mostrare la, qui asserita, secolarità delle attuali
urgenze.
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Anticipazione del prezzo
Con l’art. 26-ter della legge di conversione del c.d. decreto “del fare” è stata re-introdotta
- giusta (ingiusta) deroga, fino al 31 dicembre 2014, ai vigenti divieti - l’anticipazione del
corrispettivo d’appalto.
Benché apprezzato dai più, il provvedimento – forse per quell’ipocrisia che
inevitabilmente traspare da ogni “deroga” (una norma, delle due l’una, o è giusta - e,
quindi, inderogabile - o è sbagliata - e, quindi, da... immantinente abrogare) – sembra non
solo inidoneo, nella migliore delle ipotesi, a conseguire il pur condivisibilissimo scopo cui
sembra voler tendere (evitare che l’esecutore di un’opera pubblica ne diventi anche il
finanziatore) ma anche potenzialmente foriero di ulteriori criticità (quelle che, a suo
tempo, avevano portato all’introduzione del divieto d’anticipazione e che, ancor oggi, ne
hanno “sconsigliato” l’abrogazione ).
Detto che, per conseguire il predetto scopo, si sarebbe potuto estendere alla stazione
appaltante l’obbligo di presentare, a garanzia della propria prestazione (pagamento
puntuale del corrispettivo) un’adeguata cauzione, sicuramente più efficace (e meno
pericolosa) di quella in argomento sarebbe anche potuta risultare la soluzione adottata
nell’immediato (secondo) dopoguerra (nota n.8964 del 4 agosto 1947), allorché il
Ministro dei LLPP – per rimediare alla “...pesante situazione creditoria in cui trovansi le
imprese in dipendenza della grave svalutazione della moneta e del conseguente rilevante
aumento dei prezzi e degli appalti oltre che per la gran mole dei lavori assunti” e in
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1 “Vocabolario della lingua italiana” di Nicola Zingarelli - Zanichelli Editore S.p.a.
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...si pensi alle analogie tra le recenti disavventure di talune banche e lo scandalo della Banca Romana di fine
‘800 (cfr. Audizione dell’ex Ministro dell’Economia dinnanzi alle Commissioni Riunite (VI Camera e VI Senato)
del 29 gennaio 2013) o al fenomeno dell’analfabetismo di ritorno denunciato dal linguista Tullio De Mauro
(“...più della metà degli italiani ha difficoltà a comprendere l’informazione scritta e molti anche quella parlata”“Il Fatto quotidiano” del 20 febbraio 2013)
3
Corea del Nord: fucilazione pubblica davanti ai familiari (poi condotti ai lavori forzati) per video-hard e/o (sic!)
detenzione illegale (!!!) di Bibbia” (La Stampa del 30 agosto 2013, pag.14)
4 “...qui l’uso della testa è diventato un lusso...” Mario Acquaviva, “Bassa marea”-(“Sogni e Ridi”-1987FonitCetra)
5
“Se Hitler perde,l’Italia è vinta; se Hitler vince, l’Italia è perduta” – Gaetano Salvemini
6 “...soltanto uomini di pensiero e di giudizio (non dico “grandi uomini”, ma uomini soltanto che assieme con
il meccanismo della respirazione hanno anche quello del pensare e del giudicare) avranno la
possibilità e il diritto di fare l’Italia di domani – l’Europa di domani” (Alberto Savinio – “Sorte
dell’Europa” – Adelphi).
7 ...non sarà la sospensione dell’intelletto ad aver ridotto, come si dice abbia evidenziato Hans Kelsen, l’Italia a
Patria delle leggi (malfatte e peggio applicate) e non più del diritto?
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risposta alle continue “...lagnanze per il ritardo nei pagamenti degli acconti,
nell’approvazione degli atti di collaudo, nei relativi pagamenti a saldo, nello svincolo delle
cauzioni...” – ha perentoriamente suggerito (alias:imposto) a ogni “stazione appaltante” di:
1) ...sollecitare al massimo possibile l’emissione dei certificati d’acconto e la
compilazione degli atti di contabilità finale, nonché le operazioni di collaudo;
2) ...disporre che gli uffici dipendenti procedano con precedenza assoluta all’esame dei
certificati di acconto e dei saldi, alla loro approvazione e alla disposizione dei loro
pagamenti;
3) ...provvedere, come da prassi sempre seguita (a meno che non ci siano particolari ragioni
che ciò non consiglino), allo svincolo delle cauzioni contemporaneamente all’esame e
all’approvazione degli atti di contabilità, finale e di collaudo, senza attendere la risoluzione
delle eventuali riserve o di altre contestazioni, comprese quelle dipendenti dagli avvisi ad
opponendum, per le quali potrà provvedersi sospendendo con prudenziale criterio il
pagamento di tutte o di parte delle trattenute dei decimi di garanzia;
4) ...curare che nei capitolati speciali, ove particolari circostanze non lo vietino (e ciò si
lascia all’illuminato criterio delle SSLL), sia inserita la clausola per cui fin dal
primo certificato di acconto potrà accreditarsi fino alla metà degli importi dei
materiali approvvigionati a pie’ d’opera.
Base d’asta – correttezza della stima
Benché la sottostima della base d’asta rimanga –- oltre che uno dei principali ostacoli
all’auspicato sviluppo di un mercato realmente sano – una delle anomalie più
frequentemente rilevate nelle procedure di gara, il legislatore mostra da tempo
un’incomprensibile ritrosia ad adottare gli opportuni rimedi.
Pur avendo, per meglio dire, sempre previsto (nelle numerose norme al riguardo dettate)
l’obbligo di stimare correttamente la base d’asta, il legislatore si è poi costantemente
“dimenticato” – non fornendo agli interessati la possibilità di pretendere e ottenere,
tempestivamente e gratuitamente, la debita correzione di eventuali “errori” – di renderlo
realmente efficace.
Per trovare un intervento maggiormente incisivo in materia occorre, purtroppo, risalire
sino alla nota 20 luglio 1939 n.8963 con la quale il Ministero dei LLPP – quando
peraltro, e al medesimo fine, era già vigente anche l’obbligo (disposto nel 1925 e di cui
infra) di rilevamento mensile dei prezzi “correnti” (nonché delle “oscillazioni” tra le diverse
località) – ha ingiunto ai Capi servizio dell’Amministrazione centrale e decentrata di non
più presentare “...proposte di disposizioni di nuovi appalti senza che sia stato previamente
accertato l’avvenuto aggiornamento dei prezzi specie in rapporto agli aumenti salariali ed
agli accresciuti oneri derivanti da maggiori contributi a carico dei datori di lavoro ...”
nonché di “...tenere con diligenza e scrupolosità gli elenchi concernenti i prezzi unitari ...”.
Monitoraggio opere pubbliche...quid novi?
Col decreto 26 febbraio 2013 (modificato con decreto 1° agosto 2013), il MEF ha
individuato “..i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali concernenti la realizzazione di
opere pubbliche che le amministrazioni pubbliche (nonché i soggetti destinatari di
finanziamenti e agevolazioni a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di
opere pubbliche) sono obbligate a detenere nei propri sistemi gestionali e a inviare alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche”.
Per quanto importante, detto decreto – cui (sin troppo) entusiasticamente è stato collegato
l’avvio di un “salvifico” monitoraggio delle opere pubbliche – sembra però esser solo la
versione 2.0 di quello del 31 gennaio 1925, con cui era stato istituito “...un ufficio di
statistica per la raccolta dei dati di interesse tecnico, amministrativo, economico e
finanziario sullo svolgimento delle opere pubbliche in Italia...” per accertare “....come la
spesa si ripartisce nel tempo e nello spazio e con quale risultato...” e cui era stata dedicata
la circolare 5 marzo 1925, n.1 con la quale – precisato come “...una parte tanto
notevole dell’attività della nazione, come quella delle opere pubbliche, non può
rimanere più a lungo statisticamente ignorata, tanto meno oggi, mentre devesi
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distribuire con la massima economia fra opere di varia natura e fra regioni diversamente
bisognose, un fondo che per alcuni anni non potrà essere aumentato...” – erano state
fornite indicazioni operative in ordine all’imminente (“....ma previo accertamento dello
stato delle opere in corso al 31 marzo...”) avvio delle rilevazioni, mese per mese8, degli
avanzamenti di tutte le opere nonché dei prezzi elementari dei materiali (“...corredati
delle variazioni in ragione delle località di rilevamento...”), della mano d’opera (“..le
mercedi saranno desunte dai contratti di lavoro e saranno indicati gli estremi entro i quali
variano nelle diverse località della provincia ove siano in progetto o in esecuzione
importanti opere pubbliche...”) e dei trasporti.
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Pagamento dei debiti scaduti (DL 35/2013)/ Velocizzazione dei pagamenti da parte
della P.A. (DL 185/2008)
Che, come da tempo denunciato, l’esecutore di lavori pubblici fosse finito, suo malgrado,
per diventarne anche il finanziatore è drammaticamente emerso solo alle prime avvisaglie
dell’ultima “stretta creditizia”, allorché il legislatore non si è più potuto esimere
dall’intervenire – se e quanto (in)efficacemente è attestato dal DL emesso, quattro anni
dopo aver ordinato la velocizzazione dei pagamenti, per ordinare l’immediato pagamento
dei debiti medio tempore maturati – per rimediare (sic) a una così grave anomalia...
Solo da allora – non potendo più le banche prestare alle imprese quanto loro necessario
per finanziare le opere pubbliche che stavano eseguendo (superfluo evidenziare che così le
imprese “finanziavano” anche le banche e che un tal “procedere”sarebbe stato esiziale??) –
si è finalmente e liberamente (ossia, senza più sentirsi, com’era avvenuto qualche anno
prima, “deridere”) potuto parlare di cessione “pro soluto” di tali crediti o, addirittura?!?, di
possibilità di compensarli con quanto il creditore dello Stato fosse eventualmente tenuto
a versare in forza di una legge dello Stato medesimo....
Eppure, per tentare di “...eliminare le alee che possono incombere sull’appaltatore per
ritardi nei provvedimenti di competenza delle Amministrazioni appaltanti...”, il Ministero
LLPP aveva già (con nota del Direttore generale degli Affari generali (sic) del 6 giugno
1929 n.12458) invitato gli Uffici ad avere “...scrupolosa cura di trasmettere gli atti alla
Corte dei Conti abbastanza in tempo perché le successive formalità possano compiersi
prima della scadenza del termine entro il quale essi siansi impegnati verso i contraenti...”
e, solo qualche anno dopo (nota n.5918 del 17 luglio 1940), aveva addirittura ritenuto di
dover (benché le urgenze - avendo l’Italia appena, a(hi)noi!, dichiarato guerra a Francia e
Gran Bretagna - dovessero essere ben altre) ordinare, “...allo scopo di assicurare il
normale ritmo dei pagamenti degli acconti nei limiti delle previsioni contrattuali senza che
abbiano a verificarsi ingiustificati ritardi...”, che:
1) le contabilità siano tenute aggiornate in corrispondenza al progressivo
avanzamento dei lavori;
2) i certificati di acconto siano emessi e inviati, sollecitamente e diligentemente
corredati, al ministero o agli uffici decentrati, secondo i casi;
3) gli uffici amministrativi e contabili come quelli tecnici, quando i pagamenti si effettuano
con aperture di credito, dispongano in modo che ai relativi provvedimenti sia data assoluta
precedenza su ogni altra pratica...
Anche l’apprezzabile DL 35/2013 (con il quale, fallita la velocizzazione, è stato ordinato il
tempestivo pagamento dei debiti scaduti al 31/12/12) trova un precedente (nonché
antecedente logico) nel decreto luogotenenziale 8 maggio 1946, n.428 (e la circostanza
che si trattasse dell’immediato dopoguerra rivela l’eccezionale drammaticità dell’attuale
situazione economica del Paese) con cui era stato disposto “...il pagamento dei debiti
divenuti liquidi ed esigibili sulla base delle documentazioni prescritte dalle vigenti
disposizioni”, in riferimento al quale il Ministero aveva, con circolare 24 settembre 1946
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8 ... dal 31 marzo 1925, per garantire una più veritiera determinazione dei costi delle opere pubbliche, i Capi
del Genio civile avrebbero dovuto rilevare (e inviare al Comitato permanente presso la Presidenza del Consiglio
Superiore dei LLPP) i dati necessari non più trimestralmente (come da circolare 31 marzo 1924 n.342) ma
mensilmente ...
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n.22608/40, comunicato l’avvenuto insediamento (giusta nomina dell’Ispettore generale
del Ministero del Tesoro, Dott. De Porcellinis) della Commissione che avrebbe proceduto
all’esame degli atti relativi al pagamento di quei debiti la cui documentazione necessaria
non fosse risultata “allegabile” perché “...andata in tutto o in parte smarrita o distrutta per
causa di guerra...” (in pratica, la predetta Commissione avrebbe dovuto stabilire se, in
base ai minori documenti “prodotti” e a ogni altro elemento eventualmente richiesto, fosse
da considerarsi raggiunta o meno la prova del debito).
Province e/o strade... “delendae sunt”?
Agosto 2013: digitando, su un qualsiasi motore di ricerca, “abolizione delle province” e
“strade dissestate” si possono ottenere, rispettivamente, 1.420.000 e 176.000 risultati.
Benché tale divario già autorizzi a dubitare che la paventata abolizione dipenda (come
sarebbe logico attendersi), anche solo in parte, dalla pessima condizione delle strade
extraurbane (alla cui manutenzione sono preposte, appunto, le province), il dubbio diviene
certezza ove si pensi che, digitando i medesimi sintagmi “unitamente”, la ricerca
restituisce poco più di 60.000 risultati…
Sommessamente annotando come, soppresse le province, il problema delle “strade
dissestate” sembrerebbe – essendo pacifico come l’omessa manutenzione dipenda, delle
due l’una, dalla mancanza di risorse o (nella migliore delle ipotesi) dai vincoli del patto di
stabilità – comunque destinato a permanere (o addirittura, almeno fino a quando non
dovesse essere individuato un adeguato sostituto, ad aggravarsi), sembra utile ricordare
la nota 15 agosto 1902 con la quale il Ministro LLPP “...innanzi di accingersi a siffatta
(adeguamento della legge 1865 alle mutate esigenze dei tempi moderni) opera...” chiese
“...il parere e le proposte degli uffici e dei funzionari sui seguenti punti che richieggano
modificazioni più o meno essenziali:
...devesi principalmente studiare il modo d’impedire che, costruite le vie da qualsiasi
ente, esse vengano a deperire per mancata o trascurata manutenzione
(inconveniente notevolmente deplorato). La causa di tale grave fatto dipende forse
dalla poca idoneità e dalla deficienza finanziaria degli enti chiamati a provvedere? In
talune regioni, ove lo sconcio è imputabile alla trascuranza delle autorità
comunali, e quella provinciale ha della propria missione un concetto molto
elevato, si è procurato di rimediarvi coll’assumere, quella provinciale, quasi tutta la rete
comunale...ma un simile rimedio è limitato a poche provincie; in altre si lamenta perfino
che lo stesso ente provinciale trascuri la conservazione delle sue strade, malgrado
l’obbligatorietà sancita dall’art.28 della legge...
Potrebbe essere efficace riparo al male il riunire sotto una sola Amministrazione,
e perciò sotto un solo ufficio tecnico, la manutenzione stradale...?”
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Qualificazione (ante) SOA
Con l’art. 26 della legge di conversione del c.d. decreto “del fare” è stata nuovamente
prorogata (sino al 31 dicembre 2015) la possibilità per le imprese di attestarsi SOA
utilizzando, in luogo del quinquennio, l’ultimo decennio di “requisiti”.
Curiosamente annotando che con tale ultima proroga – essendo l’obbligo di possedere
l’attestazione SOA in vigore solo dal 1° gennaio 2002 (ossia, in relazione ai bandi
d’importo superiore a 150.000 euro pubblicati dopo tale data) – il periodo di effettiva
applicazione della “disciplina ordinaria” (2002 - 2008) finirà per risultare inferiore a quello
della “disciplina in deroga” (2008-2015), vien da chiedersi chi o cosa impedisca al
legislatore di riformare strutturalmente un sistema di qualificazione che, come dimostra
l’ennesima proroga, non solo ha pochissime possibilità di “tenuta”9 ma che è addirittura
finito per diventare (come più dettagliatamente mostrato nelle precedenti relazioni cui si
rinvia) la principale causa di “inquinamento” del mercato (“…le imprese, pur di mantenere
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...essendo fondato sui cc.dd. lavori di punta (di talché non qualifica chi potrà eseguire i lavori pubblici
nei successivi 5 anni ma solo - ora per allora - chi li abbia già eseguiti!!!) è normale che il numero delle
imprese attestabili cali al calar delle commesse...
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le categorie e classifiche possedute, partecipano alle gare formulando offerte non congrue,
tese unicamente all’aggiudicazione della commessa…” AVCP - Relazione anno 2007) e, per
ciò solo, della grave crisi delle “imprese reali” (per cui l’ennesimo ampliamento del “periodo
documentale”, lungi dall’essere una cura, potrà al limite fungere da “accanimento
terapeutico”...).
Pur mancando – per la semplice ragione che, dal 1936 circa, ogni sistema di
qualificazione è la sostanziale riproduzione (quale diabolica perseveranza!) del precedente
– un più felice (e specifico) esempio da reclamizzare, si è comunque ritenuto di dover
trattare della qualificazione dopo aver “scovato”, in una circolare dell’Ufficio per i servizi
dell’Albo Nazionale Appaltatori e per i contratti del Ministero LLPP (la n.5597 del 5
giugno 1942), importanti indicazioni inerenti a una delle ultime “urgenze” manifestate
dal legislatore (si allude, in particolare, alle varie norme dettate, nell’ultimo triennio, per
favorire l'accesso agli appalti pubblici delle micro, piccole e medie imprese).
Doverosamente riconoscendo quanto – non vigendo ancora le più restrittive, per quanto
condivisibili, norme comunitarie – gli allora margini di manovra risultassero più ampi
degli attuali, si evidenzia come le misure a quel tempo previste per difendere “…le minori
imprese da eventuali accaparramenti e monopoli da parte di quelle più potenti e
facoltose…” non fossero limitate alla (attualmente disposta) obbligatoria suddivisione
(seppur solo se risulti possibile ed economicamente conveniente) in lotti funzionali degli
appalti (art.26 bis del DL del fare) ma consistessero in “…una diversa graduazione delle
classifiche di iscrizione in rapporto all’idoneità tecnica e alla potenzialità finanziaria e in
una più razionale distribuzione di attività in relazione alla potenzialità tecnica ed
economica delle singole imprese, mediante:
- la limitazione dell’attività delle minori imprese (quelle iscritte fino a 500.000 lire, l’allora
“soglia SOA” era pari a 100.000 lire) all’assunzione di appalti relativi a lavori da eseguirsi
nel territorio della provincia in cui è compreso il comune del loro domicilio e nei territori delle
province limitrofe;
- il divieto di assumere lavori d’importo inferiore a 1/20 della classifica.
Ribassi - Valutazione delle anomalie
Con la proroga al 31 dicembre 2015, disposta dall’art.26 del c.d. “decreto del fare”, della
possibilità, per le stazioni appaltanti, di applicare l'esclusione automatica10 delle offerte
anomale per gli appalti fino alla soglia comunitaria (5.000.000 di euro), quella che
sarebbe dovuta essere una norma transitoria11 si è assicurata il primo ventennio di
vigenza.
Il primo “antenato” dell’attuale sistema di individuazione dell’offerta aggiudicataria risale,
invece, a quarant’anni prima (nota 6 dicembre 1955, n.6855), allorché il Ministero
LLPP “…avuta più volte occasione di rilevare che, in sede di esperimento di gare, sono stati
praticati ribassi molto elevati che mal si conciliano con la natura dei lavori e i prezzi di
progetto…è venuto nella determinazione di uniformare, allo scopo di evitare gli
inconvenienti che derivano dalla suddetta situazione, gli esperimenti delle gare ai
criteri che seguono:
a) formazione della media aritmetica delle offerte di ribasso superiore al minimo previsto
per l’esclusione;
b) introduzione di un fattore estraneo alla media suddetta che funzioni da moderatore dei
ribassi e da elemento moralizzatore”.
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10 ... “meccanismo” che, per la Corte dei Conti (Deliberazione n.12/02/G del 12 marzo 2002 della Sezione
Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato), è del tutto aleatorio e foriero di gravi
turbative al fisiologico svolgimento concorrenziale degli appalti, trasforma (in mancanza d accordi distorsivi tra
concorrenti) la gara in un vero e proprio “sorteggio”, sembra il veicolo più efficace per estromettere
(attraverso accordi dolosi) i partecipanti che non rispondano a logiche di gruppo e risulta in evidente
contrasto con il conclamato scopo (calmierazione de mercato) della legge.
11 “...non può essere considerata temporanea la norma contenuta nell’art. 21, comma 1 bis, della legge-quadro
introdotto dalla ormai lontana legge 216/95” (Corte dei Conti – ibidem).
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Il dubbio che la tanto apprezzabile quanto enorme fiducia – mostrata, non prevedendo (a
tutela della loro segretezza e ai fini della corretta applicazione delle predette
“determinazioni”) il sorteggio dei due elementi decisivi (ribasso minimo e “fattore
estraneo”), dal Ministero LLPP – non si sia rilevata sempre ben riposta, sembra legittimo
quando si pensi che, a meno di un anno dall’entrata in vigore del predetto
provvedimento, il Ministero dell’Interno ha ritenuto – pur dopo aver sottolineato come
“…il sistema della “media mediata” miri a garantire quanto meglio possibile il regolare
svolgimento delle gare cercando, in ispecie, di porre rimedio alle pericolose corse al ribasso
da parte dei concorrenti e alla possibilità di collusione tra di essi…” e “…che
l’aggiudicazione degli appalti con ribassi non remunerativi si risolve, il più delle volte,
anziché in un vantaggio per l’amministrazione appaltante, in sostanziali e gravi danni a
causa degli espedienti di conduzione cui i “gestori” ricorrono per eludere i patti contrattuali
nell’intento di riportarsi all’equilibrio..” – di dover dettare (nota 12 novembre 1956,
n.16500.2.14) anche le seguenti “preghiere” (sic):
1) che sia esercitato il più rigoroso controllo preventivo sulle condizioni d’appalto, inteso a
reprimere tempestivamente ogni (garbato eufemismo?) irregolarità;
2) che nelle licitazioni sia rivolta viva attenzione alle ditte che vengono invitate, per evitare
che, per il numero esiguo o perché si tratta di ditte locali aventi affinità di interessi, siano
possibili illecite interferenze e intese tra loro;
3) …….omissis………;
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…….omissis………;
5) che le ditte, ogniqualvolta dai dati d’ufficio i ribassi appaiono rilevanti, siano invitate a
dimostrare, prima di rendere esecutori i contratti, la convenienza degli appalti e la
possibilità di gestirli con tranquillità, con la conseguenza del diniego del visto allorché tale
dimostrazione non sia fornita in modo convincente.”.
A testimonianza di quanto all’epoca si fosse davvero preoccupati di scongiurare le
impennate dei ribassi (“…non rispondenti, per quel che più rileva, alla situazione di
mercato…”), giova infine ricordare la nota 20 aprile 1962, n.2667 con cui il Ministero
dei LLPP – precisato che “…l’espressione ...(“offerta più vantaggiosa”) ....non deve essere
intesa in senso puramente aritmetico bensì in quello di garantire all’amministrazione la
migliore esecuzione al prezzo relativamente più basso...”) – ha raccomandato ai Capi
servizio di voler garantire “…la miglior cura in sede di studio del progetto e la sua
puntuale, ex R.D. 25 maggio 1895, n.350, verificazione…” e “…la più assidua ed
efficace vigilanza sull’esecuzione dell’opera...”, dimostrando così di aver (già allora!)
compreso come la tutela delle imprese corrette e lo sviluppo di un mercato sano non
potessero (come non possono) prescindere, oltre che dalla corretta valutazione delle offerte
(vedasi la “preghiera” n.5) di cui sopra), dalla minuziosa vigilanza in sede di
esecuzione…
Terzo valico12
Doverosamente rimettendo alle Istituzioni preposte – cui sole spetta responsabilmente
salvaguardare tanto l’interesse pubblico (al cui soddisfacimento dovrebbe mirare la
realizzazione di un’opera per la collettività) quanto il fondamentale diritto alla salute (e
alla salubrità dell’ambiente) – la decisione sulla questione “nodale” (si o no all’opera),
sembra utile (a conferma dell’enorme problematicità di questa) ricordare come il dibattito
sia aperto da più di un secolo:
-“...in una memorabile riunione tenuta a Genova il 24 febbraio 1907, i rappresentanti
politici, amministrativi, industriali e commerciali di Lombardia, Piemonte e Liguria, dopo
un’elevata discussione, approvarono un ordine del giorno in cui (...) affermarono l’urgente
necessità dell’attuazione della linea direttissima Genova-Milano con allacciamento a
Torino nel modo più breve possibile...” (La Stampa del 12 maggio 1913, pag.4);
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12...le stirpi condannate a cent'anni di solitudine (non avranno) una seconda opportunità sulla terra? (Cent’anni
di solitudine – Gabriel Garcia Marquez)
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-“...un eminente genovese, l’Ing. Nino Ronco (...), competente di prim’ordine, è riuscito a
dimostrare che, senza spendere un centesimo in più (e probabilmente risparmiando
parecchi milioni) si può costruire una linea che è direttissima per Milano e Torino (...) la
linea ideata dall’Ing. Ronco entra in galleria a Campomorone e procede nella stessa
direzione della linea progettata da FFSS fino a sotto Voltaggio, dove il progetto ufficiale
stabilisce la curva di Rigoroso mentre la variante proposta continua rettilinea in modo da
uscire - dopo più breve percorso (la lunghezza della grande galleria resta così diminuita da
18.900 a 14.800 metri ed è immune da curve) - a Carrosio da dove, con due nuove gallerie
di breve lunghezza (di 1.550 e 1.880 metri) la linea volge a nord-est verso Milano e può
allacciarsi a una linea diretta verso Alessandria e Torino...” (La Stampa del 12 maggio
1913, pag.4);
-“L’annosa questione della direttissima Genova-Milano (III valico) è in via di
soluzione (...) il Governo ha infatti accolto in massima il piano tecnico e finanziario per il
primo tronco dell’opera (...) secondo il piano finanziario, un Consorzio (appositamente
costituito tra costruttori e impresari genovesi) eseguirà i lavori anticipando le risorse
necessarie (48 milioni) che lo Stato restituirà ratealmente, mediante la sola
corresponsione di un modico interesse da stabilirsi, a cominciare dall’anno in cui i
lavori saranno finiti...” (“La Stampa” 27 marzo 1915, pag.5);
- “…Genova, come dice il suo originario nome “Janua”, è la “porta” mediterranea
dell’Europa ed è danno comune e generale se questa porta s’ingombra o
s’intralcia ...”(La Stampa del 2 gennaio 1932, pag.2).
Varie (antimafia, corruzione, sburocratizzazione)
Per quanto sconfortante, la sempre più mediocre qualità degli interventi
progressivamente adottati per fronteggiare le medesime urgenze non è, purtroppo, il
peggiore degli innumerevoli segnali del grave degrado culturale in cui – a causa, molto
verosimilmente, di quella “rivoluzione antropologica”13 iniziata(si14) nella seconda metà del
secolo scorso (e non di certo, per quel che attiene alla “politica partitica”, a causa della
discesa in campo - che, semmai, ne è l’effetto - del “leader festaiolo”…) – è precipitato il
nostro Paese (la cui goffa, anche sul piano giudiziario, reazione all’orrenda fine dello
“Scrittore corsaro” fu la subitanea prova tanto della veridicità della Sua drammatica
denuncia quanto dell’ineluttabilità delle tragedie che si sarebbero, di lì a poco,
“consumate”).
Doverosamente precisando che anche “cultura del Paese” è da intendersi nell’accezione
“pasoliniana”15 (media delle culture – della “intellighenzia”, della classe “dominante” e
della classe “dominata” - in esso ravvisabili), non si vede proprio come altrimenti
giudicare l’attuale superficialità dedicata a temi “vitali” come la “dignità delle persone” (si
pensi, prima ancora che alla crisi occupazionale, all’insopportabile situazione delle carceri
– ma non sarebbero dovute essere luoghi di “recupero” dell’errante? - e, perché no?, al
dominante “voyuerismo”16 non più solo mass-mediatico” ma anche - con “cinguettii”,
“postate” e “taggate” - “fai da te”) rispetto alla profondità con cui si suole registrare, in
tempo quasi reale, la decisione del “mister” di passare dal “4-3-3” al “5-3-2-1” o il nuovo
tatuaggio di ...“pinco pallino”.
E non è drammaticamente superficiale approcciare i tre temi in argomento continuando
a trascurare quanto corruzione, mafia (che è pur sempre forma estrema di
corruzione) e ipertrofia della burocrazia17 (non si allude alla, tanto demagogicamente e
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13 Denunciata dall’ottimo (pur con qualche riserva su taluni dei suoi film) Pier Paolo Pasolini (“Studio sulla
rivoluzione antropologica in Italia” in “Scritti corsari” – Garzanti).
14 …ex se, “passivamente attivata” dalla progressiva rinuncia a “pensare e giudicare” con la propria testa per
finire di farlo “…per imposizione, o per ispirazione, e sia pure per invito o per consiglio di un capo (anche
d’abbigliamento, a dispetto del, pur sensatissimo, “…l’abito non fa il monaco…”), di un superiore (ma gli uomini
non sono tutti uguali?), di un sacerdote, di un mago”.(Alberto Savinio – ibidem).
15 “Il vero fascismo e quindi il vero antifascismo”- P.P.Pasolini - ibidem
16 …ben 892.000 risultati in 0,12 secondi al 1° settembre 2013…
17 ... “…coloro i quali credono che la salute della vita sociale ed economica dipenda dal moltiplicarsi
dei controlli pubblici e dal fatto di rendere impossibile ogni passo senza un’autorizzazione
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irrispettosamente, oggidì, vituperata – “galassia” dei pubblici dipendenti - che nella
stragrande maggioranza, specie al decrescere della retribuzione, sono persone “perbene” ma a quella delle farraginose procedure per sottrarsi alle quali si è indotti/costretti a
stimolare l’altrui corruttibilità o, in casi sempre meno estremi, a implorare l’altrui
protezione) dipendano principalmente dall’attuale degrado culturale, inevitabilmente
alimentato dall’inadeguatezza del “peso specifico morale e mentale” dei cittadini?
“E direi che il dato più probante e preoccupante della corruzione italiana non
tanto risieda nel fatto che si rubi nella cosa pubblica e privata, quanto nel fatto che si
rubi senza l’intelligenza del fare e che persone di assoluta mediocrità si trovino al
vertice di pubbliche e private imprese...(che)…in una società bene ordinata non
sarebbero andati molto al di là della qualifica e mansione “d’impiegati d’ordine”…in una
società in fermento sarebbero stati subito emarginati come poveri “cavalieri d’industria”…(e
solo)…in una società non società arrivano ai vertici e ci stanno fin tanto che il
contesto stesso che li ha prodotti non li ringoia.”18
Chi giudicasse inappropriata e/o anche solo esagerata, per una relazione sui “lavori
pubblici”, la densità delle note e dei riferimenti letterari, è fraternamente pregato di
volersi domandare se non sia diabolicamente superficiale continuare a considerare, i
numerosi ambiti in cui è destinato a dispiegarsi l’umano agire, per “compartimenti stagni”
e se non sia, invece, giunto il momento di approcciare ogni questione, frivola o
importante che sia, con un più adeguato (pari, possibilmente, a quello degli autori - ai più,
si teme, sconosciuti o quasi - qui richiamati) “peso specifico morale e mentale”19...
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superiore…” possono davvero continuare a non domandarsi se tale politica non sia più destinata “…ad
alimentare finanziariamente la mafia (…) creando una collusione tra operatore economico,
amministratore e delinquente…”? ( cfr l’intervento alla Camera dell’On. Malagodi (seduta del 29 novembre
1962) nel corso della discussione di quella che sarebbe divenuta la legge 20 dicembre 1962, n. 1720 (recante
“Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della "mafia").
18 Leonardo Sciascia “ A futura memoria (se la memoria ha un futuro)”- Bompiani
19 “Umanesimo non è se non la ritrovata dignità dell'uomo, la quale a sua volta non è se non la libertà di
pensare col proprio cervello". (Alberto Savinio)
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AREA
GIURIDICO-ECONOMICA
[email protected]
HU
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SERVIZIO FISCALE
Dott.ssa Cinzia CAPELLI ([email protected])
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Ferma la drammaticità dell’attuale situazione di mercato, duole riscontrare quanto
l’operato delle competenti istituzioni – dichiaratamente volto a favorire la ripresa di un
settore ritenuto strategico per l’economia nazionale – si sia invece dimostrato
assolutamente carente, essendosi dispiegato – anziché in provvedimenti strutturali in
grado di aiutare realmente il mercato a ripartire e, conseguentemente, le imprese a
riprendere la propria operatività – in atti volti a tamponare le contingenti esigenze di
cassa dello Stato.
I provvedimenti insufficienti
D’altronde, dinnanzi alle disposizioni volte ad agevolare l’acquisto di macchinari e
immobilizzazioni (simil Sabatini) e l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato le
domande nascono – come si suol dire – abbastanza spontanee:
è davvero possibile/logico attendersi che un’impresa che non produce perché non riesce
a vendere (e non facendo, quindi, fatturato è alle soglie del fallimento) decida – per di più
alla luce dell’assoluta incertezza del mercato - di investire in impianti o assumere
lavoratori a tempo indeterminato per il solo fatto di ricevere un incentivo fiscale??
come si può pensare che un’impresa, costretta a ricorrere alla cassa integrazione per
assenza di lavoro, decida di assumere addirittura a tempo indeterminato??
che ne è (e ne sarà) del principio (base) dell’economia politica secondo cui, per far
riprendere un mercato in stallo, occorre agire sulla domanda e, pertanto, sul reddito??
Non è che, negli ultimi tempi, i principi base dell’economia politica siano stati sacrificati
alle esigenze di cassa di uno Stato “inefficiente” ??
Cosa dire poi di un governo che, nel giro di pochi mesi, accontenta (si allude a un mero
“contentino”) le imprese di costruzione ripristinando (su opzione) l’imponibilità IVA delle
compravendite immobiliari per poi colpirle con l’IMU sul “magazzino”??
Pur dando correttamente atto al nuovo governo di aver finalmente - escludendo
dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (DL
102 del 31 agosto 2013) - “privato” le imprese edili del, tutt’altro che invidiabile, “primato”
di pagare un’imposta sull’invenduto (ossia sulle “merci” prodotte e per il sol fatto di non
essere riuscite a venderle), prudenza impone di attendere, per formulare giudizi più
lusinghieri, il “varo” della nuova imposta già in cantiere e di rimanere nel “de iure
condito”. Ciò anche alla luce del fatto che altre misure potenzialmente (e non solo perché
sbandierate come tali) utili per il settore, quali le proroghe di 6 mesi (1 anno per i
condominii) delle detrazioni “potenziate” per gli interventi di ristrutturazione e
riqualificazione energetica, sono servite più a rallentare gli interventi già in essere (i
contribuenti hanno avuto sei mesi in più per pagare godendo della detrazione potenziata)
che non a incentivare l’avvio di nuovi lavori (per interventi di una certa importanza, fermo
il periodo di ferie estive, i pochi mesi rimanenti possono essere talvolta insufficienti per
redigere il progetto, chiedere le autorizzazioni necessarie/fare le opportune comunicazioni,
eseguire i lavori ed effettuare i pagamenti).
Per non parlare del c.d. DURT (“Documento Unico di regolarità tributaria”), la cui
introduzione, disposta dalla Camera (in sede di conversione del DL 69/2013 cd. “decreto
fare”), quale condizione necessaria per far valere l’esimente dalla solidarietà fiscale, è
stata infine, alquanto opportunamente, stralciata (anche grazie alle forte rimostranze
dell’ANCE) dal Senato.
Giova, a onor dell’ANCE e della correttezza delle sue argomentazioni, sottolineare come la
complessa procedura “dettata” dalla Camera avrebbe unicamente comportato un pesante
(ingiustificato) aggravio per le imprese (mettendo altresì a repentaglio la continuità dei
pagamenti in tutta la filiera degli appalti) senza incidere affatto sull’efficacia dei controlli.
In base al testo licenziato dalla Camera, infatti, le imprese (per fruire della predetta
esimente) sarebbero state obbligate:
• all’inserimento periodico, in un apposito “Portale informatico” messo a punto
dall’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle retribuzioni, contributi e imposte dovute;
12
• all’inoltro, prima di effettuare il pagamento di ogni corrispettivo contrattuale, di
un’istanza telematica diretta a ottenere, da parte dell’Agenzia delle Entrate provinciale, il
rilascio
del
DURT
(attestante
la
regolarità
fiscale
del
destinatario
(appaltatore/subappaltatore - del pagamento), in mancanza del quale l’appaltatore e il
committente - a pena, rispettivamente, della responsabilità solidale e delle sanzioni
pecuniarie (da 5.000 a 200.000 euro!) - sarebbero stati costretti ad astenersi dal
pagamento dei corrispettivi contrattuali.
E’ evidente che tale soluzione avrebbe complicato ancor di più la gestione amministrativa
dell’appalto e incrementato il rischio del blocco dei pagamenti contrattuali, risultando,
tra l’altro, del tutto inefficace come strumento di contrasto all’evasione nella misura in
cui il DURT sarebbe stato sì rilasciato da un organismo terzo (l’Agenzia delle Entrate) ma
non a seguito di un controllo preventivo sulla posizione del soggetto interessato, quanto
piuttosto sulla base di informazioni fornite direttamente da quest’ultimo (garantendo,
quindi, la stessa attendibilità delle informazioni dell’attuale autocertificazione).
Reagire alla crisi
Il livello di prelievo fiscale (ormai solo marginalmente legato al reddito dell’impresa),
l’assenza quasi totale di domanda da parte del mercato (con riferimento sia alle
compravendite immobiliari sia agli appalti pubblici e privati) nonché l’annoso problema,
solo in parte “risolto”, dei ritardati pagamenti hanno avuto, specie nel corso dell’ultimo
anno, particolare evidenza nei bilanci delle imprese edili.
Basti pensare al disequilibrio economico generato dalla grossa riduzione del fatturato e
(nonostante i tentativi di razionalizzazione dei costi) del margine operativo nonché
dall’elevata incidenza degli oneri finanziari sul margine operativo (avendo, peraltro, quel
poco credito che le banche concedono ancora alle imprese – e, in particolare, a quelle edili –
un costo talvolta ai limiti dell’usura) e alla grave carenza di liquidità generata dalla
riduzione del fatturato, dal crescente immobilizzo (per le imprese che eseguono appalti)
dei crediti v/clienti e (per le imprese che fanno edilizia in proprio per la vendita)
dall’invenduto.
Per tratteggiare la reale situazione delle imprese del settore, occorre altresì aggiungere, a
quanto sopra, la riduzione delle “erogazioni” da parte del sistema creditizio – che, per la
situazione (pre)fallimentare della maggioranza delle stazioni appaltanti pubbliche e/o per
l’incertezza della quotazione di mercato degli immobili, non solo non concede nuovi
finanziamenti ma si spinge addirittura (e financo comprensibilmente non potendo,
l’ingente patrimonio immobiliare dell’impresa edile, più rappresentare per le banche
un’adeguata garanzia) a chiedere il rientro “sui finanziamenti in essere” – e la necessità
per l’impresa di coprire, sempre e comunque, i costi di struttura (che, nel caso delle
imprese edili, risulta essere piuttosto considerevole, tanto “fisicamente” quanto,
soprattutto, economicamente).
Apparendo, tuttavia, inutile rimuginare, di fronte alla drammaticità della situazione,
sull’incapacità delle istituzioni di assumere provvedimenti strutturali (le inefficienze
pubbliche sono talmente tante e tali da non consentire un’immediata ripresa) o lamentarsi
della ritrosia delle banche a svolgere al meglio la propria delicata funzione, alle imprese
non resta che far leva sulle proprie capacità - quelle che in periodi più floridi hanno
consentito loro (e ai loro predecessori) di correttamente (e, quindi, meritoriamente)
affermarsi - per rivisitare la propria struttura organizzativa e individuare una più saggia
strategia di sviluppo, opportunamente adeguata alle nuove condizioni di mercato,
evitando così le pericolose, tipiche conseguenze della “navigazione a vista”.
E’ quantomeno necessario, cioè, cogliere la situazione attuale come occasione per
concentrarsi su quel che l’impresa può davvero fare per “adattarsi” al mercato generato
dalla crisi, ripensando alla propria struttura e alle variabili strategiche cui prestare
attenzione, “formalizzando” quelle capacità manageriali “innate” nell’imprenditore. Il
Collegio Costruttori con un percorso formativo dedicato a questi temi, iniziato con il
seminario tenutosi a Villa Pormela in 12 luglio scorso, ha voluto indirizzare le imprese
13
associate verso questo percorso di “rinnovamento”, fornendo loro alcuni spunti utili per
“guardarsi dentro” e “valutare” l’operatività della propria impresa.
D'altronde, l’inasprimento delle regole della competizione e le crisi sempre più frequenti e
profonde hanno reso la gestione delle aziende assai più complessa di quanto potesse
essere fino a dieci o venti anni indietro...e le imprese edili - non sfuggendo a questo
fenomeno – hanno evidenziato negli anni recenti tutta una serie di limitazioni che non
solo ne hanno frenato e ne frenano lo sviluppo ma che attualmente ne rendono difficile in certi casi - persino la sopravvivenza. In particolare, la cultura imprenditoriale più
attenta alla produzione e alla vendita che non all’efficienza e alle politiche del risparmio,
appare oggi assolutamente insufficiente. L’area amministrativo-contabile - da sempre
ritenuta un “male” necessario all’adempimento di obblighi burocratici o fiscali e/o un
mero centro di costo da comprimere alla dimensione minima - deve invece diventare una
funzione basilare, indispensabile per l’attenta pianificazione degli aspetti finanziari,
economici e patrimoniali, in modo da creare i presupposti per un ritorno a livelli
soddisfacenti di redditività.
L’introduzione/formalizzazione del controllo di gestione consentirebbe, ad esempio,
all’impresa di adottare una visione di medio-lungo termine, di redigere programmi di
breve e (se possibile) medio periodo, di verificare che quanto previsto sia stato attuato e
di valutare le motivazioni di eventuali scostamenti, creando così una preziosa base
informativa a supporto delle decisioni dell’imprenditore, il quale avrebbe finalmente la
possibilità di guidare la propria impresa con piena consapevolezza della portata delle
proprie decisioni e delle conseguenze e ricadute sulla struttura.
E’ altresì indispensabile che la strategia - che l’impresa dovrebbe adottare per
confrontarsi con il mercato e organizzare le risorse necessarie per operare – sia
formalizzata e condivisa in modo che tutta la struttura operativa (dalla direzione alla
produzione) ne sia informata.
L’efficienza e il giusto dimensionamento
In un’attività, come quella edile, che in varia misura richiede una dotazione strutturale
(in termini di mezzi, impianti e attrezzature) di una certa rilevanza sia fisica sia
economica, è importantissimo valutare che la dimensione della struttura aziendale – cioè
di quel complesso di risorse (tecniche e umane) che sono stabilmente vincolate all’impresa
e mediante le quali è possibile attivare e condurre i vari processi, a cominciare da quello
produttivo – sia adeguata all’attività che si vuole svolgere e non si riveli sovrabbondante
rispetto alla propria esigenza produttiva.
Ciò in quanto le risorse strutturali, generando costi fissi (e, quindi, insopprimibili), devono
essere massimamente “assorbite” ove si vogliano scongiurare perdite legate a una
capacità eccessiva rispetto ai volumi di attività, essendo evidente come la presenza di
immobilizzi non produttivi di reddito proprio sia destinata a determinare solo costi
inutili.
Ferma la dimensione di struttura, è poi essenziale il controllo dell’efficienza, ossia
dell’utilizzo ottimale delle risorse disponibili per minimizzare gli sprechi e contenere
(conseguentemente) i costi (specialmente quelli variabili). Per effettuare detto controllo è,
però, imprescindibile dotare l’azienda di un sistema di contabilità analitica che permetta
la corretta rilevazione del consumo di risorse impiegate nella produzione. In tal modo
diviene possibile non solo sapere, con buona approssimazione, quanto costa una
lavorazione (di un appalto come di un’iniziativa immobiliare) e quale sia l’ampiezza del
margine in corso di maturazione, ma anche stabilire, in via prospettica, l’entità del
profitto che si potrebbe trarre da un progetto non ancora iniziato o (meglio ancora) non
ancora sviluppato.
Infine, è essenziale la gestione della liquidità, che si concreta nel monitoraggio e nella
gestione dei flussi di cassa, per sincronizzarli in modo da non soffrire eventuali tensioni
finanziarie, nonché nella verifica delle modalità più opportune per procacciare le fonti di
finanziamento e i loro “impieghi” (ossia: dove vengono destinate le risorse entrate nelle
casse aziendali); ciò almeno per conoscere, con un certo anticipo, quel che stia per
14
accadere e avere quindi il tempo di elaborare una risposta adeguata, posto che,
diversamente, ci si potrebbe trovare di fronte a quelle tensioni di liquidità (solo)
apparentemente improvvise (e imprevedibili) che concedono all’impresa tempi di reazione
troppo esigui, quando non nulli. La redazione di un report finanziario mensile può, ad
esempio, consentire di cogliere come il pagamento di un F24 – che, se effettuato alla
scadenza del 16 del mese, richiede l’utilizzo del credito bancario al tasso del 13% - possa
essere spostato di soli 10 giorni al mero costo del ravvedimento “sprint” dello 0,2% per
giorno di ritardo (più esigui interessi) e finanziato con l’entrata (certa) dovuta al
pagamento di un cliente. O, ancora, è possibile valutare bene come finanziare
l’immobilizzo in crediti anziché con l’indebitamento bancario (oneroso) con quello
commerciale (non oneroso).
La comunicazione finanziaria d’impresa non può più essere limitata al bilancio
civilistico–fiscale (che, nella maggior parte dei casi, non contiene i report e le analisi
indispensabili per verificare l’andamento della performance economico-finanziaria
dell’impresa) ma richiede, quantomeno, la tenuta di una condotta trasparente, la
consegna a richiesta di documenti ordinati e comprensibili (e ovviamente non alterati), la
condivisione di eventuali difficoltà con un congruo anticipo rispetto al momento in cui si
concretizzeranno, la redazione di business plan credibili e di agevole comprensione,
nonché la conoscenza di alcuni dei parametri utilizzati per valutare la solvibilità
dell’azienda.
Non potendo determinare le altrui decisioni inerenti alle concessioni di credito, solo una
puntuale gestione della liquidità potrà infatti migliorare, con l’affidabilità dell’impresa, i
suoi rapporti con il sistema creditizio.
La giusta forma contrattuale
E’ infine opportuno adottare forme contrattuali (rigorosamente scritte) consone all’effettiva
volontà delle parti e normate in modo completo, sia per limitare l’insorgere (quando i
lavori siano in corso o addirittura terminati) di controversie sia per adempiere
correttamente ad alcuni adempimenti legali e fiscali legati in varia misura alle differenti
forme contrattuali, quali - ad esempio - il reverse charge, la responsabilità solidale,
l’applicazione di aliquote IVA agevolate, la responsabilità nell’esecuzione dell’opera, la
tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti pubblici.
La questione in ordine alla corretta distinzione, in particolare, tra subappalto e contratti
similari, quali il nolo a caldo e la fornitura con posa assume un’importanza ancor
maggiore ove calata nell’ambito dei lavori pubblici, stante la speciale disciplina in
materia di subappalto (e sub-affidamenti in genere) e le sanzioni (penali) ivi applicabili.
Per quel che più riguarda gli aspetti fiscali, sembra utile riportare sinteticamente alcuni
orientamenti espressi negli anni dall’Agenzia delle Entrate.
Nella Circolare 36009/E/1976 (datata ma più volte richiamata nella prassi più recente),
viene precisato che - ai fini di una esatta qualificazione del rapporto giuridico creato dalla
parti - è opportuno uniformarsi alle disposizioni della Suprema Corte che, con sentenza
n. 3517 del 28/10/1958, ha stabilito che “oggetto del contratto di appalto è il risultato di
un “facere” (anche se comprensivo di un "dare") che può concretarsi nel compimento di
un'opera o di un servizio che l'appaltatore assume verso il committente, dietro
corrispettivo....", mentre oggetto del contratto di vendita può essere sia un "dare" che
un’obbligazione di "dare" e di "fare". Pertanto, gli elementi caratterizzanti il contratto di
appalto devono essere ricercati sulla prevalenza del "fare" sul "dare", desumendo dalle
clausole contrattuali se la volontà delle parti abbia voluto dare maggior rilievo al
trasferimento di un bene o al processo produttivo di esso.
In particolare, sono da considerare contratti di vendita (e non di appalto) i contratti
concernenti la fornitura, ed eventualmente anche la posa in opera, di impianti di
riscaldamento, condizionamento d'aria, lavanderia, cucina, infissi, pavimenti, etc.,
qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei
prodotti e materiali sopra menzionati (nota n. 501629 del 10/10/1975, R.M. del
12/3/1974 n. 503351). Tuttavia, nel caso particolare in cui le clausole contrattuali
15
obbligassero l'assuntore degli indicati lavori a realizzare un “quid novi” rispetto alla
normale serie produttiva, deve ritenersi prevalente l'obbligazione di “facere”, in quanto si
configurano gli elementi peculiari del contratto di appalto e, precisamente, l’ “intuitus
personae” e l'assunzione del rischio economico (Cass.17.2.1958, n.507) da parte
dell'appaltatore.
Nella Circolare 37/E/1977, l’Agenzia delle Entrate sostiene inoltre che, ai fini della
qualificazione del rapporto giuridico, occorre far riferimento alle norme di diritto comune,
in base alle quali si ha appalto o vendita a seconda che prevalga l'elemento lavoro o
l'elemento fornitura della materia, tenendo presente, peraltro, che la prevalenza del
“facere” sul dare non individua in tutti i casi l'esistenza di un contratto d'appalto.
Occorre, infatti, far ulteriore riferimento anche al complesso delle clausole contrattuali
per stabilire se le parti abbiano voluto porre in essere un contratto di appalto o di
vendita. Qualora, peraltro, dalle predette clausole non sia agevolmente rilevabile
l'intenzione dei contraenti, è necessario esaminare in concreto se l'assuntore dei lavori si
sia impegnato a consegnare cose che rientrano o meno nella ordinaria produzione
dell'impresa. Si ha ordinaria produzione, allorché i beni vengano prodotti in conformità
ad un tipo o serie, consueti al ciclo produttivo dell'impresa, anche nell'ipotesi che detti
beni, a richiesta della parte, subiscono variazioni o adattamenti per forma, dimensione o
altri elementi particolari. Pertanto, si avrà il contratto di appalto ogni qual volta
l'assuntore si impegni a consegnare prodotti con caratteristiche completamente diverse
da quelli fabbricati in serie, talché per la produzione degli stessi egli debba creare una
distinta attrezzatura ovvero una straordinaria organizzazione del lavoro, con gestione a
proprio rischio.
Tali concetti sono stati poi ripresi dall’Agenzia delle Entrate nei documenti di prassi
relativi all’applicazione del meccanismo del reverse charge ai subappalti in edilizia. In
particolare, la circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006 e la circolare n. 11/E del 16
febbraio 2007 hanno chiarito che il reverse charge in edilizia si applica alle prestazioni di
servizi rese da un soggetto subappaltatore, che opera in uno dei settori edili indicati nella
sezione F della Tabella Atecofin, nei confronti di altro soggetto IVA, operante nel settore
edile, che agisce a sua volta, quale appaltatore o subappaltatore. Le medesime circolari
chiariscono che nello speciale regime non rientrano le forniture di beni con posa in opera
in quanto non consistono in prestazioni di servizi, ma in cessioni di beni per i quali la
manodopera risulta accessoria rispetto al bene fornito. Poiché dal tipo di contratto
dipende l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile nelle ipotesi in cui
sussistono contemporaneamente prestazione di servizi e cessione di beni occorrerà far
riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia
prevalente l'obbligazione di “dare” o quella di “facere”.
Sempre nell’ambito della fornitura di beni con relativa installazione, l’Agenzia delle
Entrate ha affrontato altresì il tema dell’operatività del “reverse charge” nella particolare
ipotesi in cui il fornitore affidi la posa in opera degli stessi ad un soggetto terzo (cfr. R.M.
n.148/E/2007 e R.M. n.172/E/2007). In tal caso, il meccanismo non trova applicazione
né nel rapporto tra appaltatore e fornitore dei beni (in quanto regolato da un contratto di
cessione con posa in opera), né in quello intercorrente tra il fornitore ed il soggetto terzo
che esegue l’installazione dei medesimi beni. Anche in quest’ultima ipotesi, infatti, non
opera il “reverse charge”, in quanto la prestazione di sevizi (installazione dei beni) non è
resa a favore di un appaltatore di lavori edili, come vuole le norma di cui al citato art.17,
comma 6, lett.a, del D.P.R. 633/1972, bensì nei confronti di un fornitore di beni.
Chiaramente, la prestazione di installazione di beni deve essere assoggettata ad
inversione contabile, nella diversa ipotesi in cui la stessa sia resa direttamente nei
confronti dell’appaltatore principale.
L'esatta qualificazione della tipologia contrattuale si rende necessaria anche nelle ipotesi
in cui i codici che identificano le attività delle imprese contraenti appartengano alla
sezione F della tabella Atecofin. Infatti, secondo la Risoluzione 205/2007, rientrano nella
sezione "F" delle Tabelle ATECOFIN i contratti di noleggio, c.d. noli "a caldo", riconducibili
alle attività contraddistinte dai codici “45.25.0” altri lavori di costruzione (tra i quali
16
rientrano il noleggio di ponteggi e piattaforme di lavoro con montaggio e smontaggio) e
“45.50.0” noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili, con operatore (tra i quali
rientrano il noleggio di gru, macchine movimento terra, macchine per il pompaggio del
calcestruzzo, etc). In tali ipotesi, con riferimento ai contratti di noleggio con operatore o
compreso di montaggio e/o smontaggio (c.d. "nolo a caldo"), l’Agenzia delle Entrate
chiarisce che se il prestatore è chiamato a eseguire il servizio in qualità di "mero
esecutore" materiale delle direttive del committente, venendo a mancare uno degli
elementi tipici del contratto d'appalto, ossia l'autonomia organizzativa, non deve
applicarsi il meccanismo del reverse-charge. Qualora, invece, oggetto del contratto fosse
non tanto il mero noleggio (anche a caldo), ma la realizzazione di lavori di sbancamento,
sistemazione di terreni, demolizione di edifici e simili, in funzione di un contratto di
subappalto, caratterizzato, quindi, da un'obbligazione di risultato, dall'assenza del
vincolo di subordinazione, dall'organizzazione in proprio con assunzione dei relativi
rischi, ritiene che torni applicabile il meccanismo del reverse charge.
Ove il contratto stipulato con il committente sia qualificato come noleggio di mezzi con
operatore, c.d. "nolo a caldo", in cui il corrispettivo è commisurato alle ore di utilizzo
effettivo del mezzo con il relativo operatore e non tiene conto del risultato e, pertanto,
l’esecutore - nell'adempimento delle proprie prestazioni - non ha autonomia organizzativa
essendo "mero esecutore" materiale delle direttive del committente, mancando uno degli
elementi tipici del contratto d'appalto, ossia l'autonomia organizzativa, non è applicabile
il meccanismo del reverse charge e non risulta applicabile l’eventuale aliquota IVA
agevolata dell’appalto in quanto non si tratta di un subappalto.
In sintesi, la redazione – necessariamente scritta – di un contratto consono rispetto alla
volontà delle parti e completo di tutte le componenti necessarie a regolare – secondo
principi di buona fede – l’esecuzione delle rispettive obbligazioni, è un punto di partenza
essenziale per l’avvio, la corretta esecuzione e la conclusione di ciascuna attività
d’impresa.
17
AREA
RELAZIONI INDUSTRIALI
[email protected]
HTU
UTH
SERVIZIO RAPPORTI SINDACALI
Dott. Marco MASSONE ([email protected])
18
Le drammatiche condizioni dell’attuale mercato del lavoro, pur dipendendo certamente
dalle dinamiche macroeconomiche, sono ormai esse stesse causa della prosecuzione
della crisi. Infatti, le condizioni di fortissima incertezza in cui vivono attualmente le
imprese e le famiglie determinano, per le prime il continuo rinvio dei piani di
investimento mentre, per le seconde, la tendenza ad aumentare il risparmio
precauzionale. Occorre, pertanto, spezzare questo circolo vizioso, che contribuisce ad
aggravare la crisi ed a rinviare la ripresa.
La crescita del prodotto interno lordo prevista dal Governo e dai principali istituti di
ricerca nell’autunno del 2013, non sarà certamente sufficiente ad assorbire l’elevata
disoccupazione generata dalla debolezza strutturale dell’economia italiana che si protrae,
ormai, da diversi anni.
Tale situazione, non certamente migliorata dalla riforma del mercato del lavoro - attuata
con la legge n. 92/2012 c.d. “Riforma Fornero” - in quanto pensata e struttura per
un’economica in crescita, richiede interventi urgenti e tempestivi per ridurre al massimo
la sottooccupazione e l’inattività.
Infatti, in altri paesi europei, come la Germania, a favorire lo viluppo delle costruzioni
hanno contribuito un basso livello di disoccupazione ed una politica di aumenti salariali.
Assume quindi particolare importanza l’attuazione di riforme strutturali, in particolare
nel mercato del lavoro, per sviluppare la domanda interna.
Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione
L’urgenza impellente di sostenere ed aumentare l’occupazione, soprattutto a tempo
indeterminato, nonché di creare nuove opportunità di lavoro e di formazione dei giovani,
sostenendo altresì il reinserimento lavorativo di chi fruisce di ammortizzatori sociali, ha
portato all’emanazione del D.L. n. 76/2013, convertito successivamente in legge
99/2013. Infatti, in un contesto socio-economico come quello attuale, caratterizzato da
alti tassi di disoccupazione, specialmente giovanile, è necessario predisporre (come già
evidenziato) misure urgenti e semplificate, in linea anche con le politiche assunte a livello
europeo.
Gli interventi previsti si sviluppano, principalmente, lungo cinque assi principali:
accelerare la creazione di posti di lavoro, a tempo determinato e indeterminato,
soprattutto per giovani e disoccupati di tutte le età: la principale misura riguarda
l’introduzione, in via sperimentale, di un incentivo per i datori di lavoro che
assumano, entro il 30 giugno 2015 e con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi di impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di scuola media superiore o
professionale. L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali, copre un periodo di 18 mesi e non può comunque
superare l'importo di 650 euro per ogni lavoratore assunto. Le assunzioni devono
comportare un incremento occupazionale netto. Il medesimo incentivo è
riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, nel caso di trasformazione con contratto a
tempo indeterminato. Alla trasformazione deve però corrispondere l'assunzione,
entro un mese, di un ulteriore lavoratore. In materia di ammortizzatori sociali viene
poi previsto un beneficio in favore dei datori di lavoro che, senza esservi tenuti,
assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscano dell'Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI). Il beneficio consiste in un contributo mensile pari al
cinquanta per cento dell'indennità residua che sarebbe stata corrisposta al
lavoratore.
anticipare la “Garanzia Giovani”, per creare nuove opportunità di lavoro e di
formazione per i giovani, ridurre l’inattività e la disoccupazione: vengono introdotte
diverse disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante e tirocini
formativi e di orientamento, volte a fronteggiare l'attuale situazione di crisi
occupazionale. Per quanto concerne l'apprendistato, si prevede l'adozione di linee
guida per quello professionalizzante, mentre per i tirocini formativi e di orientamento
19
-
-
si dispone l'erogazione, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, di una
indennità di partecipazione.
Sono previste misure per il sostegno dei tirocini curriculari svolti da studenti iscritti
ai corsi di laurea di università statali nell'anno accademico 2013-2014, al fine di
promuovere l'alternanza fra studio e lavoro, nonché ulteriori disposizioni, sempre in
materia di tirocini formativi, da destinare agli studenti delle quarte classi delle
scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli
istituti professionali, da realizzarsi, in orario extracurricolare, presso imprese, altre
strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici.
Viene poi istituita una struttura sperimentale di missione presso il Ministero del
lavoro per l'attuazione, dal 1° gennaio 2014, del programma "Garanzia per i giovani"
e per la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale
(in particolare, degli ammortizzatori sociali cd. in deroga). La struttura opera in attesa
del riordino dei servizi per l'impiego e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e potenziare le politiche attive: sono
previste una serie di norme in materia di contratti di lavoro a termine, distacco di
lavoratori, contratti di lavoro intermittente, lavoro a progetto, lavoro accessorio,
tentativo obbligatorio di conciliazione nei licenziamenti individuali, intervenendo, in
particolare, sulle modifiche alla normativa di settore apportate, da ultimo, dalla legge
n.92/2012.
In particolare, in materia di contratti a termine si prevede che il contratto acausale
possa essere stipulato anche nei casi previsti dai contratti collettivi di livello
aziendale e, ferma restando la durata massima complessiva di 12 mesi, che possa
essere oggetto di proroga. Inoltre, si prevede la riduzione dei periodi di sospensione
tra successivi contratti a termine. Per quanto concerne il lavoro intermittente, si
introduce un limite di 400 giornate annue di lavoro effettivo nell'arco di 3 anni
solari, riferito a ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, superato il
quale il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato. Restano esclusi da tale limite i settori del turismo, dei pubblici
esercizi e dello spettacolo.
Viene altresì ampliata la possibilità di distacco del personale prevedendo che, qualora
il medesimo avvenga tra imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete,
l’interesse del distaccante sorga automaticamente in forza dell’operare della rete
stessa.
E’ stata inoltre prevista l’esclusione (grazie anche alla tempestiva azione dell’ANCE)
dalla procedura di licenziamento presso la Dtl, di cui all’art 7, comma 6, della L. n.
604/1966, dei licenziamenti effettuati per superamento del periodo di comporto di
cui all’art. 2110 c.c., per cambio appalto o per interruzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle
attività e chiusura del cantiere.
Per quanto concerne i criteri per la definizione dello stato di disoccupazione, viene
invece ripristinata la norma in base alla quale sono da considerare disoccupati, da
parte dei centri per l'impiego, i soggetti che svolgano un'attività lavorativa tale da
determinare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso
da imposizione, nonché, in ogni caso, i soggetti che svolgano i lavori socialmente
utili.
Nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, viene poi istituita la
Banca dati delle politiche attive e passive, al fine di razionalizzare gli interventi di
politica attiva del lavoro di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti, nonché
di garantire l'attivazione del programma "Garanzia per i Giovani".
aumentare le tutele per imprese e lavoratori: al fine di contrastare il fenomeno delle
cosiddette "dimissioni in bianco", la normativa vigente viene estesa ai lavoratori e alle
lavoratrici con contratto collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,
ovvero con contratti di associazione in partecipazione.
20
Si interviene altresì in materia di responsabilità solidale nei contratti di appalto,
prevedendo, in particolare, l'estensione della disciplina ai contratti d'appalto che
coinvolgono lavoratori autonomi, con riferimento ai compensi e agli obblighi
previdenziali ed assicurativi. Vengono definite modalità di adozione e contenuti del
provvedimento di rivalutazione periodica degli importi delle ammende e delle
sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene, salute e sicurezza sul
lavoro, introducendo una prima rivalutazione ex lege a decorrere dal 1° luglio 2013.
Sono altresì previste disposizioni a favore dei disabili, con un incremento della
dotazione del Fondo per il diritto al lavoro per gli anni 2013 e 2014 e l'introduzione
dell'obbligo per i datori di lavoro di adottare "ragionevoli accomodamenti" nei luoghi
di lavoro al fine di garantire la parità di trattamento delle persone con disabilità.
intervenire per ridurre la povertà assoluta e accrescere l’inclusione sociale: é previsto il
finanziamento di interventi nei territori del Mezzogiorno, per l'autoimprenditorialità e
l'autoimpiego, per la promozione di progetti relativi all'infrastrutturazione sociale e
alla valorizzazione di beni pubblici, e per borse di tirocinio formativo a favore di
giovani residenti e/o domiciliati nel Mezzogiorno di età compresa tra 18 e 29 anni. E’
altresì estesa la sperimentazione della nuova social card, a tutti i territori delle
regioni del Mezzogiorno.
Occorre precisare che gli interventi contenuti nella disposizione normativa
rappresentano solo il primo passo della strategia del Governo. Un secondo gruppo di
interventi verrà, infatti, definito una volta che le istituzioni europee avranno approvato le
regole per l’utilizzo dei fondi strutturali relativi al periodo 2014-2020 e di quelli per la
“Garanzia giovani”.
DURC: pagamento debiti Pubblica Amministrazione
Oltre a norme strutturali per il rilancio del mercato del lavoro, si è attuato un ampio
processo di “sburocratizzazione e semplificazione” che, per quanto di interesse, ha
riguardato altresì la normativa afferente il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Infatti con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 132/2013 della L. n. 64/2013 - di
conversione del D.L. 35/2013 - è stata inserita al co. 11 ter dell’art. 6 la previsione
secondo la quale, ai fini dei pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione
maturati al 31 dicembre 2012 di cui al capo I della medesima legge l’accertamento della
regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o
richiesta equivalente di pagamento. Tale disposizione è chiaramente finalizzata ad
agevolare il pagamento dei crediti delle imprese, senza doverle penalizzare a causa del
perdurare della crisi di settore. Sull’argomento sono già intervenuti l’INPS e l’INAIL che,
con specifiche note, hanno fornito le istruzioni operative alle proprie sedi periferiche.
DURC: Decreto del fare
Ulteriori semplificazioni in materia di DURC sono state successivamente introdotte dal
DL n. 69/2013 c.d. “Decreto del fare”, parzialmente modificato in sede di conversione in
legge n. 98/2013.
In primo luogo, viene modificata l’attuale formulazione dell’articolo 13-bis, comma 5 del
D.L. n. 52/2012, convertito dalla L. n. 94/2012 prevedendo l’abrogazione del riferimento
all'art. 1, comma 1175 della Legge n. 296/06. Tale riferimento consentiva, infatti,
l’applicazione della c.d. “procedura di compensazione” prevista dal suddetto decreto,
esclusivamente al DURC richiesto per la fruizione dei benefici economici e contributivi, di
cui all’art. 1 comma 1175 della Legge n. 296/06, escludendo pertanto i DURC rilasciati
nell’ambito di procedure di appalto pubblico e privato.
L’abrogazione di tale riferimento consente, sulla base delle indicazioni fornite dal
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali del 13/03/2013, il rilascio del DURC regolare nell’ambito degli
appalti pubblici e privati, in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e
l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, anche laddove risultino irregolarità contributive di importo pari o
21
inferiore. Secondo quanto previsto dal citato decreto in DURC così emesso dovrà
contenere l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del
DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,
nonché l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita
per il rilascio del DURC medesimo. Ove tale DURC fosse utilizzato per ottenere il
pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o
delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica il comma 2 dell'art. 4 del DPR 5
ottobre 2010, n. 207, che prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in
caso di inadempienza contributiva dell'esecutore. E’ auspicabile che gli Istituti
previdenziali e assicurativi provvedano celermente a fornire le necessarie istruzioni
operative alle proprie sedi periferiche al fine di rendere concretamente applicabile la
disposizione.
Nell’ottica di garantire una maggiore omogeneità normativa, l’art. 38, comma 3 e l’art.
118, comma 6, terzo periodo del D.Lgs n. 163/2006 (codice appalti) sono stati novellati,
prevedendo espressamente che sia nella fase di accertamento relativo alle cause di
esclusione nonché in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o
dello stato finale, il DURC sia acquisito d’ufficio. Inoltre, nei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, viene introdotto l'Istituto dell'intervento sostitutivo, già previsto dal
Regolamento del Codice degli appalti. In sostanza, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lett. b) del DPR n. 207/2010, ovvero amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto
pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni
appaltanti, qualora rilevino dal DURC un’inadempienza contributiva relativa a una o più
imprese impiegate nell’esecuzione del contratto, potranno trattenere dal certificato di
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza ed effettuare direttamente il
pagamento agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori edili, la Cassa Edile.
La legge ha poi portato la validità del DURC, rilasciato per i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, a 120 giorni dalla data di emissione. Pertanto, il DURC in corso di
validità, richiesto per la verifica della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, comma 1,
lettera i) del D.Lgs. n. 163/2006, potrà essere utilizzato per l’aggiudicazione nonché per
la stipula del contratto. Sarà necessario, invece, dopo la stipula del contratto, acquisire
nuovamente il DURC ogni 120 giorni ed utilizzarlo per i pagamenti degli stati di
avanzamento lavori e per l’ottenimento del certificato di collaudo, di regolare esecuzione,
di verifica di conformità nonché per l’attestazione di regolare esecuzione. In sostanza, con
detta previsione si consente per tali adempimenti e nell’ambito dei 120 giorni di validità,
l’utilizzo di un medesimo DURC. Resta fermo, comunque, l’obbligo di acquisizione di un
ulteriore nuovo DURC per il pagamento del saldo finale. E’ stata altresì introdotta la
possibilità che il DURC possa essere utilizzato anche per i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.
La norma ribadisce, inoltre, l’obbligo di acquisizione d’ufficio del DURC in corso di
validità per i subappaltatori sia ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 118,
comma 8, del D.Lgs n. 168/2006 sia ai fini di cui al comma 4, lett. d) ed e) dell’articolo in
commento, ovvero per il pagamento degli stati di avanzamento lavori, per il certificato di
collaudo di regolare esecuzione, di verifica di conformità, per l'attestazione di regolare
esecuzione nonché per il pagamento del saldo finale.
Ai fini della verifica per il rilascio del DURC, in caso di mancanza dei requisiti, gli Enti
preposti al rilascio devono invitare l’interessato, mediante posta certificata o con lo stesso
mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all'art. 1
della L. n. 12/79, a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni indicando le cause
dell’irregolarità.
La difficile congiuntura economica e la carenza di liquidità delle imprese hanno altresì
portato all’estensione, fino al 31 dicembre 2014, a 120 giorni della validità del DURC per
lavori privati.
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DURC: regolarità contributiva on-line e rilascio del documento via PEC
Al fine di consentire il controllo della posizione contributiva direttamente da parte delle
aziende, che si inserisce anch’essa nell’ampio disegno di una maggiore semplificazione
del rapporto tra Pubblica Amministrazione e aziende, l’INPS ha reso disponibile una
nuova procedura informatica on-line. Le informazioni sulla regolarità contributiva sono
ottenute in base al codice fiscale del contribuente e forniscono il risultato della lettura
degli archivi delle Gestioni lavoratori dipendenti, Lavoratori autonomi Artigiani e
Commercianti e Committenti di co.co.co. e/o co.co.pro riconducibili al medesimo codice
fiscale. Il controllo viene effettuato anche con riferimento ai crediti affidati per il recupero
gli Agenti della Riscossione. All’esito dell’interrogazione, la procedura riepiloga la
regolarità contributiva INPS in un documento nel quale viene riportato il codice fiscale
riferito alla posizione del contribuente e del richiedente con l’indicazione della data e
dell’ora in cui la verifica è avvenuta e, sinteticamente, evidenzia, per ciascuna Gestione,
l’esito della verifica medesima. In questo modo il contribuente, in caso di attestazione di
irregolarità, può disporre di un’informazione preventiva per consentirgli, mediante
l’attivazione di un rapporto diretto con gli uffici dell’Istituto competenti - anche attraverso
l’utilizzo degli strumenti di comunicazione telematica – il recupero della condizione di
regolarità ai fini, anche, di una successiva richiesta di DURC allo Sportello Unico
Previdenziale.
Permane quindi, per il momento, la necessità di richiedere il DURC che sarà recapitato
esclusivamente tramite PEC. Infatti, l'apposizione sul DURC del cosiddetto "glifo", cioè di
un contrassegno generato elettronicamente, consente di assicurare la provenienza e la
conformità all'originale del documento cartaceo secondo quanto previsto dal DL 30
dicembre 2010 n. 235. Il DURC così ricevuto potrà, pertanto, essere utilizzato anche in
caso di richiesta da parte di soggetti non tenuti all'utilizzo di tale strumento, come per
esempio i committenti privati o le amministrazioni di altri Paesi. L’innovazione mira,
ovviamente, a ridurre i tempi di consegna, i rischi di falsificazione nonché i relativi costi
di gestione.
Protocollo d’Intesa in materia di rappresentanza sindacale
Accanto questo nuovo disegno di rapporti semplificati tra P.A. e aziende, ha preso ormai
forma il processo di modernizzazione delle relazioni industriali. Infatti, in applicazione di
quanto stabilito dall’intesa del 28.06.2011 (con la quale sono state ridefinite le regole per
la misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali nonché l’efficacia ed
esigibilità della contrattazione aziendale), in data 31 maggio u.s. è stato sottoscritto
l'accordo interconfederale con il quale sono stati definiti i criteri per la determinazione
della rappresentatività delle organizzazioni sindacali. L’accordo, che si applica nella sua
interezza alle Organizzazioni firmatarie, è diviso in due parti: la prima relativa alla
misurazione della rappresentatività mentre la seconda riguarda la titolarità a negoziare e
l’efficacia della contrattazione.
Misurazione della rappresentatività
La certificazione della rappresentatività delle OO.SS., ai fini della contrattazione collettiva
di categoria, è basata su un doppio criterio: le deleghe relative ai contributi sindacali
conferite dai lavoratori e i voti ottenuti dalle organizzazioni sindacali in occasione delle
elezioni delle RSU.
Il numero delle deleghe è certificato dall’INPS tramite i dati del flusso Uniemens che
provvederà, una volta elaborato il dato, a trasmetterlo al CNEL. Per quanto riguarda,
invece, la misurazione del voto espresso nell’elezione della Rappresentanza Sindacale
Unitaria (RSU), devono conteggiarsi solamente quelli espressi a favore delle OO.SS.
aderenti alle Confederazioni che hanno firmato il Protocollo. Lo stesso criterio si applica
alle RSU in carica, ossia quelle che siano state elette nei 36 mesi precedenti la data di
misurazione. Qualora non vi sia alcuna forma di rappresentanza ovvero siano presenti
unicamente le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), sarà considerato solo il dato
degli iscritti a ogni organizzazione sindacale, rilevato dalle deleghe. Anche i dati relativi ai
voti espressi saranno trasmessi al CNEL il quale, unitamente ai dati relativi agli iscritti
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ricevuti dall’INPS, ne effettuerà la ponderazione al fine di determinare la rappresentanza
per ogni singola organizzazione sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie e per
ogni CCNL.
Per poter essere ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le OO.SS.,
singolarmente considerate, devono raggiungere una quota di rappresentanza del 5%
determinata come media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli
iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sul totale dei votanti),
quindi, con un peso pari al 50% per ognuno dei due dati.
Titolarità ed efficacia della contrattazione
Le Organizzazioni Sindacali dovranno innanzitutto favorire, in ogni categoria, la
presentazione di piattaforme unitarie: in assenza di queste, la parte datoriale favorirà la
negoziazione con le organizzazioni che abbiano complessivamente un livello di
rappresentatività, nel settore, pari almeno al 50%+1. Questo ha come importante
conseguenza che i contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti formalmente dalle
Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50%+1 della rappresentanza –
previa consultazione certificata del lavoratori a maggioranza semplice -, saranno efficaci
ed esigibili nonché vincolanti per entrambe le parti. Inoltre, il rispetto delle procedure
previste comporta l’applicazione degli accordi all’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici,
la piena esigibilità per tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell’intesa che
si impegnano a darne piena applicazione. I contratti collettivi nazionali di categoria
dovranno altresì definire clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire,
per tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti.
Trattative per il rinnovo CCNL edilizia
Altro strumento imprescindibile per dare nuovo slancio al settore, in un momento
delicato di crisi quale quello che stiamo attraversando, nonché per garantire regole chiare
che siano espressione delle reali necessità del settore, è certamente il CCNL, attualmente
in fase di rinnovo.
Principale novità della trattativa, avviata in data 12 febbraio 2013, proprio alla luce della
particolare congiuntura del momento e della condivisione dei macro temi in materia di
Enti bilaterali, di riduzione dei costi e di incentivi alla flessibilità del mercato del lavoro, è
la partecipazione al tavolo, da parte datoriale, delle Associazioni Cooperative Italiane. Per
la prima volta l’ANCE ha proposto ai sindacati una propria piattaforma contenente
richieste soprattutto in tema di: costo del lavoro, nuovi strumenti di flessibilità del
lavoro, Enti bilaterali e abbattimento dei costi per le imprese.
Per dare effettività agli scopi prefissati, é però necessaria un'azione comune nei confronti
delle Istituzioni per una migliore regolamentazione del mercato, volta a contrastare
fenomeni di destrutturazione dell'impresa e a combattere il fenomeno del falso lavoro
autonomo. Inoltre la corretta applicazione del contratto collettivo di riferimento, è
necessaria per evitare l’alterazione del mercato e della concorrenza sleale tra i soggetti in
esso operanti.
Distacco temporaneo in Italia di lavoratori comunitari
Proprio in quest’ottica, prosegue l’azione dell’ANCE finalizzata alla regolamentazione del
mercato del lavoro comunitario in edilizia. Infatti, in data 9 aprile 2013 é stato
sottoscritto con il Ministero del Lavoro un Protocollo di intesa sul distacco temporaneo in
Italia di lavoratori dipendenti da imprese straniere comunitarie. Con tale importante
accordo le parti hanno stabilito che le imprese distaccanti comunitarie dovranno
necessariamente provvedere all’iscrizione del personale distaccato presso le Casse Edili,
qualora nel paese di origine non sia prevista un’analoga copertura. E’ demandato alla
CNCE, ai fini del riconoscimento delle analoghe condizioni, di stipulare apposite
convenzioni con i paesi comunitari con i quali possa sussistere la caratteristica di
reciprocità.
24
Detassazione retribuzione di produttività – Accordo territoriale
In attesa dell’auspicata riduzione del c.d. cuneo fiscale (importante stimolo per l’aumento
dei consumi delle famiglie che renderebbe altresì le nostre imprese più competitive) ed al
fine di favorire il miglior perseguimento degli obiettivi definiti dall’art. 1, comma 481,
della legge 228/2012, e dal successivo DPCM 22 gennaio 2013 (che prevedono, per la
retribuzione di produttività ed in presenza dei requisiti di legge, l’applicazione di un regime
di tassazione agevolata - aliquota del 10% - in sostituzione dell’IRPEF e delle relative
addizionali regionale e comunale), si sono attivate anche le parti sociali provinciali. In
data 27 giugno 2013, é stato infatti sottoscritto l’accordo territoriale per la fruizione
dell’agevolazione fiscale in materia di incremento della produttività del lavoro. In
particolare, è stata prevista la possibilità di applicare l’agevolazione a quelle retribuzioni
erogate a fronte di diverse modulazioni dell’orario di lavoro o a fronte di incrementi
derivanti da una diversa gestione dell’orario di lavoro legati agli istituti contrattuali ivi
indicati. In relazione alle nuove disposizioni normative, quindi, potranno essere oggetto
di detassazione, oltre all’EVR (Elemento Variabile della retribuzione che, per l’anno 2013, è
risultato pari al 2,4% dei minimi contrattuali in vigore al 1° gennaio 2010, ossia il 40%
dell’importo definito territorialmente), anche quelle voci retributive così dette di
produttività, erogate in esecuzione degli accordi di secondo livello territoriali a fronte di
prestazioni lavorative diverse legate a tali istituti.
25
AREA
RELAZIONI INDUSTRIALI
[email protected]
HTU
UTH
SERVIZIO NORMATIVA PREVIDENZIALE
Dott. Cristiano ZANARDI ([email protected])
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Riforma del Mercato del lavoro – Decreti attuativi e istruzioni operative
Se lo scorso anno, su queste stesse pagine, analizzavamo le principali novità introdotte
dalla Legge n. 92/2012 (c.d. “Riforma Fornero”), ai tempi appena entrata in vigore, oggi
occorre soffermarsi sui decreti emanati in attuazione delle disposizioni della predetta
Legge, nonché sulle linee guida fornite relativamente alla disciplina di alcuni istituti.
Tra i decreti attuativi, in particolare giova segnalare il Decreto interministeriale 22
dicembre 2012 che ha istituito, per gli anni 2013-2015, il congedo obbligatorio e
facoltativo del padre lavoratore dipendente, anche adottivo o affidatario, oltre a forme di
contributi economici per la lavoratrice madre. Tra gli altri provvedimenti attuativi degni
di nota, si segnalano il Decreto 27 marzo 2013 sulle “Modalità di comunicazione della
chiamata di lavoro intermittente”, che ha definito gli standard e le regole per la
trasmissione delle comunicazioni dovute in caso di ricorso a prestazioni di lavoro
intermittente; il Decreto interministeriale 29 marzo 2013, con cui sono state definite le
modalità di erogazione, in un’unica soluzione, dell’indennità Aspi e mini-Aspi in caso di
avvio, da parte del beneficiario, di un’attività di lavoro autonomo; il D.Lgs. n. 13/2013,
con il quale sono state definite le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per
l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze; il
Decreto del Ministero del lavoro 10 ottobre 2012, che ha definito le modalità di
comunicazione della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente
fissato.
In materia di tirocini, infine, il 24 gennaio 2013, in sede di Conferenza Unificata, è stato
sottoscritto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sul documento recante
“Linee-guida in materia di tirocini”. La Regione Piemonte, con delibera della Giunta
Regionale n. 74-5911 del 3 giugno 2013, ha fornito le linee guida della nuova disciplina
regionale in materia.
Sono inoltre state fornite le istruzioni operative riguardo ad istituti introdotti dalla Legge
di riforma del mercato del lavoro, in particolare:
in materia di co.co.co./co.co.pro., sono stati definiti i presupposti in base a cui
verificare la genuinità di tale forma contrattuale, con l’elencazione di alcune attività che
non possono ritenersi compatibili con la collaborazione coordinata e continuativa a
progetto (tra cui quelle svolte dagli autisti e dagli autotrasportatori, nonché dai muratori
e dagli operai edili);
in materia di ammortizzatori sociali, sono state riepilogate le novità introdotte
riguardo all’ambito di applicazione ed alla contribuzione di finanziamento della nuova
AspI e fornite indicazioni in merito al contributo previsto in tutti i casi di interruzione di
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (c.d.
“contributo di licenziamento”), obbligatorio dal 1° gennaio 2013, le cui modalità di calcolo
sono state esplicitate in successive circolari;
in materia di “partite IVA”, sono state fornite le istruzioni operative in merito agli
elementi che evidenzierebbero la presenza di una monocommittenza al fine di combattere
fenomeni elusivi di prestazioni inquadrabili nell’ambito della co.co.pro o, addirittura
nell’ambito del lavoro subordinato;
in materia di licenziamenti, sono state forniti chiarimenti per il corretto svolgimento
della procedura di conciliazione davanti alla Commissione provinciale di conciliazione
presso la DTL, che il datore di lavoro con più di 15 dipendenti deve obbligatoriamente
esperire prima di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
sono inoltre state fornite indicazioni in materia di lavoro accessorio, snellito dalla L.
n. 92/2012 attraverso l’eliminazione delle causali soggettive e oggettive che consentivano
il ricorso all’istituto, sostituite con una disposizione che prevede limiti di carattere
essenzialmente economico.
Apprendistato
Anche la nuova normativa in materia di apprendistato, introdotta con il Testo Unico,
conteneva disposizioni che necessitavano attuazione. Il Decreto interministeriale
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26.09.2012 ha recepito l’Accordo - sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 19 aprile
2012 - per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze
acquisite in apprendistato, ai sensi dell’art. 6 del Testo Unico in materia di apprendistato
(D.Lgs. n. 167/2011). L’Accordo definisce l’oggetto della certificazione, le fasi del relativo
processo e i requisiti minimi dei soggetti accreditati e/o autorizzati, nonché gli elementi
dell’attestato rilasciato.
Dal 1° gennaio 2013, gli apprendisti sono destinatari dell’ASpI in aggiunta alle vigenti
assicurazioni e, pertanto, il carico contributivo aziendale è aumentato in misura pari
all’1,61%; inoltre i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai fini della loro qualificazione
o riqualificazione professionale, potranno essere assunti con contratto di apprendistato.
Questo per quanto riguarda gli sviluppi in materia di riforma del mercato del lavoro e
apprendistato. Tuttavia, in un momento di recessione come quello che stiamo
attraversando, si ritiene opportuno dare spazio, nello sviluppo di questa relazione, a due
importanti argomenti: lo stanziamento di somme a favore della nuova occupazione e il
finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di salvaguardare
l’occupazione esistente.
Novità in materia di incentivi
Non essendo stata prorogata – per l’anno 2013 – la possibilità di iscrizione nelle liste di
mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione,
trasformazione o cessazione di attività da parte di imprese che occupano meno di 15
dipendenti, originariamente prevista dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 236/1993, la
Regione Piemonte ha reso noto che non sono altresì applicabili gli incentivi
all’assunzione, o legati alla proroga o alla trasformazione a tempo indeterminato di
contratti a termine in atto relativi ai predetti lavoratori, licenziati in forma individuale,
iscritti regolarmente in mobilità negli anni precedenti al 2013 ed ancora presenti in lista.
Restano, invece, ancora in vigore le disposizioni relative all’iscrizione nelle liste di
mobilità ed ai relativi incentivi previsti dagli artt. 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9 della L.
n. 223/91 per l’assunzione dei lavoratori oggetto di licenziamento collettivo.
Tra le disposizioni che non hanno trovato ulteriore proroga per l’anno 2013, si ricordano
quelle relative ai benefici in favore del reimpiego di soggetti disoccupati che versano in
particolari situazioni di cui all’art. 2, commi 134, 135 e 151 della L. n. 191/09 o per
l'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga.
Il Decreto 5 ottobre 2012 del Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia,
riconosce ai datori di lavoro privati incentivi al sostegno dell’occupazione dei giovani e
delle donne. Il Decreto direttoriale 19 aprile 2013 ha invece introdotto, in sostituzione
della ex piccola mobilità, incentivi per i datori di lavoro privati che, nel corso del 2013,
assumano a tempo determinato o indeterminato lavoratori licenziati nei dodici mesi
precedenti l’assunzione da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per
giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività
di lavoro.
La circolare ministeriale n. 24/2013, ha infine fornito chiarimenti sulle disposizioni volte
a facilitare l’uscita anticipata dei lavoratori più anziani, ossia vicini al raggiungimento dei
requisiti per il pensionamento, al fine di facilitare l’esodo dalle imprese che hanno
eccedenza di personale, con particolare riguardo alle tre ipotesi dell’incentivo all’esodo
mediante accordo aziendale, degli accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dei processi di riduzione di personale dirigente.
Nell’ambito del programma “manager to Work”, affidato dal Ministero del Lavoro a
Italialavoro, sono stati pubblicati due Avvisi pubblici finalizzati ad incentivare il
reimpiego di dirigenti e quadri disoccupati, rivolti ai datori di lavoro che assumono ex
dirigenti e quadri disoccupati nonché agli ex dirigenti o quadri in stato di disoccupazione
per l'autoimpiego o la creazione di impresa.
Passando all’ambito locale, la Provincia di Alessandria ha ottenuto un finanziamento per
un Programma Operativo della Regione Piemonte (POR), cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo (FSE) e avente ad oggetto “Interventi finalizzati a favorire l’inclusione lavorativa
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delle vittime di violenza, grave sfruttamento e tratta attraverso la realizzazione di percorsi
integrati di inserimento socio-lavorativo”.
Ammortizzatori sociali in deroga
Per quanto riguarda la Regione Piemonte, il 21 dicembre 2012 è stato siglato l’Accordo
Quadro per la gestione 2013 degli ammortizzatori sociali in deroga. La circolare
congiunta Regione Piemonte – Direzione Regionale INPS contenente le istruzioni operative
in merito è stata emanata il 1° febbraio 2013 e ha specificato le modalità attuative
dell’Accordo Quadro che presenta alcune innovazioni nella gestione della CIG e della
mobilità in deroga (la durata massima della domanda è diversificata a seconda della
tipologia di impresa - soggetta o meno alla CIGS - mentre è venuto meno l’obbligo per i
lavoratori sospesi dal lavoro di sottoscrivere la Dichiarazione di immediata disponibilità e
presentarsi entro 5 giorni al CpI competente per la definizione degli interventi di politica
attiva previsti dagli Accordi Stato-Regioni). Non è, inoltre, più consentita la richiesta di
anticipazione all’INPS dell’integrazione salariale, prevista in origine dall’art. 7-ter, comma
3 del D.L. 5/2009, convertito nella L. 33/2009, in mancanza di proroga di tale
disposizione nella Legge di stabilità 2013.
Le somme stanziate non si sono, tuttavia, rivelate sufficienti a coprire l’enorme
fabbisogno derivante dalla crisi che ha colpito le imprese. E’ così intervenuto il Decreto
legge 21 maggio 2013, n. 54 (G.U. n. 117/2013), recante, tra gli altri, interventi urgenti
in tema di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga. Il provvedimento, in vigore
dal 22 maggio, ha introdotto un primo ed immediato rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga (CIG), che si aggiungono alle risorse stanziate dalla
Legge n. 92/2012 e alle ulteriori risorse stanziate dall’art. 1, comma 253 della Legge n.
228/2012.
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)
Sempre in tema di ammortizzatori sociali, vanno segnalate alcune novità. Con riferimento
alla disciplina del trattamento di integrazione salariale straordinario per le aziende
interessate da procedure concorsuali, sono stati modificati i requisiti previsti per la
concessione del trattamento di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 223 del 1991,
che potrà riguardare soltanto le aziende per le quali “sussistano prospettive di
continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di
occupazione”. Il Decreto 4 dicembre 2012 (G.U. n. 28/2013) ha individuato i parametri
oggettivi per la valutazione delle istanze di CIGS di cui all'art. 3, co. 1, della L. n. 223/91,
nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa, o di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, presentate
dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario,
con particolare riferimento ai requisiti di cui sopra.
Un recente orientamento del Ministero del Lavoro, espresso con la circolare n. 20/2013,
ha inoltre confermato la possibilità di prorogare fino a un massimo di 12 mesi la
richiesta di CIGS per cessazione di attività, a patto che nei primi dodici mesi sia stato
eseguito il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali, al fine di
favorire la ricollocazione, e la formazione per il reinserimento dei lavoratori in esubero.
Si ricorda inoltre che, con l’entrata in vigore della Legge Fornero, è stata abrogata la
normativa che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito
al rilascio, da parte del richiedente, della dichiarazione di immediata disponibilità al
lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale (DID). La legge n. 92/2012, al
riguardo, aveva anche previsto – con riferimento alla decadenza dal trattamento di
integrazione salariale – la decadenza dalla prestazione in costanza di rapporto di lavoro
qualora il beneficiario rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione
o non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo.
29
Riduzione contributiva dell’11,50%
Il 3 gennaio 2013, nella G.U. n. 2, è stato pubblicato il D.M. 30 ottobre 2012, che ha
confermato, per l’anno 2012, la riduzione contributiva di cui all’art. 29 della Legge n.
341/1995, così come modificato dall’art. 1, comma 51, della Legge n. 247/2007, nella
misura pari all’11,50%. La misura è applicabile a tutti i datori di lavoro che esercitano
attività edile, individuati dai codici Istat dal 45.11 al 45.45.2 e che occupano operai
regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. I datori
di lavoro, per beneficiare della riduzione contributiva, devono possedere i requisiti per il
rilascio del DURC e non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la
violazione di disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel
quinquennio precedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Con il messaggio n. 11999/13, l'Istituto ha inoltre ricordato che, con riferimento alla
riduzione contributiva in parola per l’anno 2013, nel caso in cui entro il 31 luglio 2013
non dovesse intervenire il decreto del Ministero del Lavoro e dell'Economia, che confermi
o ridetermini la misura della riduzione contributiva, a decorrere dal 30 agosto 2013 le
imprese potranno applicare lo sgravio nella misura fissata per il 2012, ossia pari
all’11,50%.
Sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello
Nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, è stato pubblicato il decreto
interministeriale 27 dicembre 2012 contenente la determinazione, per l'anno 2012, della
misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello (per il settore edile si
tratta dell’Elemento Variabile della Retribuzione) oggetto dello sgravio contributivo,
previsto dall’art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007. Per accedere allo sgravio in
oggetto, i contratti aziendali e territoriali, o di secondo livello devono essere sottoscritti
dai datori di lavoro e depositati, nel caso in cui ancora non lo fossero, a cura degli stessi
datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono presso la DTL, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del decreto in parola; inoltre devono prevedere erogazioni
correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza
organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili
dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività
aziendale. La concessione dello sgravio contributivo è inoltre subordinata al rispetto delle
condizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006
Inoltre l’INPS, con un messaggio del 27 giugno 2013, ha comunicato la rideterminazione
del tetto retributivo dello sgravio in parola con riferimento agli anni 2010 e 2011,
portandolo rispettivamente al 2,50% e al 2,60%.
Lavoratori extracomunitari
Venendo ad analizzare le ulteriori disposizioni di interesse, si segnala che, con il Decreto
interministeriale 29 agosto 2012, sono state rese note le modalità per la regolarizzazione
di lavoratori extracomunitari occupati in qualsiasi settore nel territorio nazionale e privi
del premesso di soggiorno, prevista dall’art. 5 del D.lgs. n. 109/12. La sanatoria è
avvenuta tramite una dichiarazione di emersione da presentare allo Sportello Unico per
l’immigrazione competente e il pagamento di un contributo forfetario di 1.000 euro per
ciascun lavoratore interessato.
Nella G.U. n. 273/12 è stato inoltre pubblicato il DPCM 16 ottobre 2012, relativo alla
programmazione transitoria, per l'anno in corso, dei flussi d’ingresso dei lavoratori
extracomunitari per lavoro non stagionale. Il provvedimento prevede, a titolo di
anticipazione, l’ingresso nel territorio nazionale per una quota complessiva di13.850
unità.
Infine, nella G.U. n. 39 del 15 febbraio 2013 è stato pubblicato il Decreto
Interministeriale 29 gennaio 2013 che disciplina le modalità di predisposizione e di
svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine
dei cittadini non comunitari, finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nei settori
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produttivi italiani che operano all'interno dello Stato o all'interno dei Paesi d'origine o allo
sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi d'origine.
Regime transitorio cittadini croati
Il Governo Italiano ha deciso di avvalersi del regime transitorio di 2 anni prima di
liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato per i cittadini della Croazia,
entrata a far parte dell’Unione europea dal 1° luglio scorso. In ogni caso, le restrizioni
non saranno applicabili ai cittadini croati che, in possesso di permesso di soggiorno che
abilita al lavoro subordinato (quindi anche per attesa occupazione), risultino
regolarmente occupati, alla data del 1° luglio 2013, per un periodo non inferiore a 12
mesi
Distacco lavoratori comunitari
Ad aprile 2012 è stato sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e l'ANCE, unitamente a
tutte le altre parti sociali dell’edilizia, un Protocollo di intesa sul distacco temporaneo in
Italia di lavoratori dipendenti da imprese straniere comunitarie, con il quale le parti
hanno stabilito che le imprese distaccanti comunitarie dovranno necessariamente
provvedere all’iscrizione del personale distaccato presso le Casse Edili, qualora nel paese
di origine non sia prevista un’analoga copertura. Dovranno altresì presentare alla Cassa
Edile la specifica documentazione afferente il distacco stesso menzionata nel Protocollo,
ai fini della dimostrazione e conseguente verifica della regolarità contributiva e
retributiva. La CNCE provvederà, poi, ai fini del riconoscimento delle analoghe
condizioni, a stipulare apposite convenzioni con i paesi comunitari con i quali possa
sussistere tale caratteristica di reciprocità.
Collocamento obbligatorio
A seguito delle novità introdotte dalla Riforma Fornero (ridefinizione dei soggetti
computabili nell’organico aziendale ed elencazione di nuove categorie di soggetti esclusi)
in merito ai criteri di computo della quota di riserva e alle esclusioni, sono stati
aggiornati gli standard informatici del Prospetto Informativo Lavoratori Disabili. La
Riforma, nel ribadire l’esclusione dalla base di computo del personale di cantiere, ha
altresì aggiunto il personale operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle
relative opere di manutenzione svolte in cantiere.
Attività di vigilanza Ministero del Lavoro
Nel documento di programmazione dell’attività di vigilanza per l’anno 2013, il Ministero
del Lavoro ha individuato quattro macro aree di intervento, consistenti nel lavoro
sommerso, nella qualificazione dei rapporti di lavoro, nelle esternalizzazioni (appalti,
subappalti e distacchi) e nei rapporti di lavoro agricoli fittizi. Il settore edile è stato
inserito come settore “prioritario” anche con riferimento all’azione ispettiva nell’ambito
territoriale della Regione Piemonte, con particolare riferimento al lavoro nero e verifica
dell’osservanza della normativa in materni di sicurezza.
31
AREA TECNICA
[email protected]
HU
UH
SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE
Ing. Claudio MAZZETTO ([email protected])
32
Luci ed ombre per la gestione delle terre e rocce da scavo
Con il DM 20 agosto 2012 n. 161, la gestione delle terre e rocce provenienti da attività di
costruzione, ovvero dalla lavorazione di materiali lapidei, trova finalmente una sua
regolamentazione che, sicuramente, non potrà dirsi conclusa, sino a quando non
intervenga anche il provvedimento previsto per la gestione di quelle derivanti dai cantieri
edili con movimenti sino a 6000 mc.
Il DM 161 ha sicuramente il merito di definire una serie di questioni importanti, quali:
l'individuazione della normale pratica industriale, il collegamento tra Piano di utilizzo ed
opere da realizzare (superando le indicazioni temporali restrittive dell'art. 186 come
riformato nel 2008), la possibilità che i materiali siano frammisti a sostanze estranee
impiegate per lo scavo, la facoltà di realizzare un deposito intermedio rispetto al sito di
produzione, eccetera. Nello stesso tempo, però, le procedure individuate dal DM 161
risultano essere complesse dal punto di vista tecnico ed amministrativo, nonché onerose
per le imprese ed economicamente sostenibili solo per quantitativi rilevanti.
Nel merito dei contenuti del provvedimento c'è comunque da segnalare che l'articolato,
in più punti, contiene disposizioni che si prestano a diverse formule interpretative; si
tratta ad esempio dell'utilizzo all'interno del cantiere di produzione (esente
dall'applicazione del DM 161 ai sensi dell'art. 185 del d.lgs 152/06 e della Direttiva
2008/98/CE e chiarito successivamente mediante una nota ministeriale), delle difficoltà
applicative relative alla dichiarazione di avvenuto utilizzo, delle disposizioni sul trasporto
al limite della loro praticabilità, degli adempimenti in tema di caratterizzazione ecc.,
dell'utilizzo in altra produzione industriale. Per completezza è opportuno ricordare che il
provvedimento è stato trasmesso, prima della sua emanazione, dal Governo alla
Direzione Europea per la concorrenza che non ha formulato osservazioni contrarie. Il
decreto 161/2012 delinea una procedura per la gestione delle terre e rocce che
schematicamente può essere così riassunta:
piano di utilizzo da presentarsi all’autorità competente
approvazione ed esecuzione del piano di utilizzo (con possibilità di aggiornamento in
corso d’opera)
trasporto dei materiali e dichiarazione di avvenuto utilizzo
A seguito dell’entrata in vigore del decreto sopra segnalato ed in attesa di un intervento
normativo a livello nazionale, alcune Regioni (Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria,
Veneto e Valle d’Aosta) si sono attivate definendo procedure ed adempimenti semplificati
per il riutilizzo dei materiali da scavo prodotti nei cd. piccoli cantieri (al di sotto dei 6000
mc).
L’obiettivo principale alla base dei provvedimenti regionali è quello non solo di fornire un
quadro normativo di riferimento, in materia per gli operatori pubblici e privati, ma,
soprattutto, di individuare procedure che siano sostenibili sotto il profilo sia ambientale
sia degli oneri e degli adempimenti posti carico delle imprese.
La ventata di cambiamento che, gli operatori del settore edile, si aspettavano dal
provvedimento nazionale non è arrivata, infatti, a quasi un anno di applicazione del DM
161/2012, è emerso chiaramente che il procedimento delineato per il riutilizzo dei
materiali da scavo risulta essere eccessivamente complesso dal punto di vista tecnico ed
amministrativo per le imprese e soprattutto economicamente sostenibile solo quando si
gestiscano grandi quantitativi di materiali.
A questa situazione di difficoltà pratico-operativa si sono aggiunte nuove incertezze
applicative a seguito del parere del 14 novembre 2012 con il quale la Segreteria Tecnica
del ministero dell’Ambiente ha affermato che il DM 161 non tratta dei materiali da scavo
prodotti nell’ambito di cantieri di minori dimensioni, senza però indicare la disciplina
applicabile in tali casi.
Nella legge di conversione del decreto del “Fare”è stato inserito l’art. 41 bis con il quale si
superano le incertezze e le contraddittorietà conseguenti sia all’art. 41 del decreto legge
69/13 che all’art. 8 bis della legge 71/13.
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La gestione delle terre e rocce da scavo sarà, pertanto, così regolamentata:
Applicazione Decreto Ministeriale n. 161/12 alle opere soggette a VIA e ai cantieri
conseguenti ad attività soggette ad AIA;
Applicazione dell’art. 41 bis a tutti gli altri cantieri.
La procedura delineata dall’art. 41 bis è abbastanza semplificata e non necessita di
specifica approvazione del piano di utilizzo delle terre da parte di soggetti pubblici. In
linea generale sarà altresì possibile utilizzare il materiale entro un anno dalla sua
produzione o comunque anche in un termine maggiore se richiesto dalla realizzazione
dell’opera di destinazione. L’originaria destinazione del materiale potrà essere mutata
successivamente mediante comunicazione.
La “sonnolenza” del SISTRI
Il SISTRI (Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti) ha avuto un avvio non troppo facile e
sicuramente oneroso per le imprese, obbligate ad aderire, a tale sistema, sin dall’anno
della sua nascita, ovvero il 2009..
Dopo numerose proroghe e problematiche di ogni genere (informatiche, burocratiche,
interpretative) il SISTRI dovrebbe partire il primo ottobre 2013 solo per i gestori di rifiuti
pericolosi, per i produttori di rifiuti pericolosi tale sistema partirà invece il 3 marzo 2014
per consentire ulteriori semplificazioni, con possibilità di ulteriore proroga di sei mesi se
a tale data le semplificazioni non saranno operative. Per gli enti e le imprese
intermediarie di rifiuti non pericolosi si mantiene, per ora, il sistema dei registri cartacei.
Con un successivo decreto ministeriale, da adottarsi entro il 3 marzo 2014, saranno
indicate ulteriori categorie per la iscrizione.
Notizie dall’Albo Gestori Ambientali
Dall’Albo Gestori Ambientali sono stati assunti alcuni provvedimenti o fornite circolari
interessanti l’attività di impresa. Mediante Delibera prot. 05/Albo/Cn, approvata dal
Comitato Nazionale il 16 ottobre u.s., l’Albo ha comunicato che le variazioni anagrafiche
delle imprese non devono più essere trasmesse alle Sezioni regionali o provinciali
dell’Albo stesso.
L’ambito di applicazione del provvedimento comprende tutte le variazioni riguardanti la
denominazione o la ragione sociale, la forma giuridica, l'indirizzo della sede o della sede
legale, gli organi sociali, le trasformazioni societarie e le cancellazioni comunicate al
registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative.
Tutte le variazioni sopra citate saranno acquisite d’ufficio da parte delle Sezioni regionali
dell’Albo mediante la rete telematica delle camere di commercio.
Con la Circolare n. 691 del 12 giugno 2013 l’Albo ha confermato la possibilità, per le
imprese abilitate ai sensi dell’art. 212, comma 8 del Dlgs 152/2006, di trasportare anche
i rifiuti ingombranti prodotti nello svolgimento della propria attività edile.
Le imprese interessate nella domanda di iscrizione o di variazione dell’iscrizione devono
indicare a tal fine il Codice CER 200307 e conseguentemente le Sezioni regionali dell’Albo
dovranno riportare nei propri provvedimenti a fianco di tale Codice l’annotazione
“proveniente da attività del cantiere edile connessa all’attività di costruzione e
demolizione”.
Autorizzazione unica ambientale
Sul fronte semplificazione, dal 13 giugno, u.s. è stato attivata l’Autorizzazione Unica
Ambientale che servirà per richiedere direttamente al Suap, e mediante un solo
procedimento le autorizzazioni per scarichi di acque reflue o industriali, emissioni in
atmosfera, impatto acustico, recupero agevolato di rifiuti.
Mappatura impianti di smaltimento e gestione rifiuti
Sul portale del Collegio Costruttori ANCE Alessandria è reperibile il prontuario sulla
gestione dei rifiuti in edilizia e la mappatura provinciale degli impianti che smaltiscono e
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recuperano rifiuti derivanti da attività edile. Il Servizio cura l’aggiornamento trimestrale
dei due documenti sopra menzionati.
Gruppo Cave
Un funzionario del Servizio è presente ai tavoli di lavoro presso Confindustria Piemonte
ed ha partecipato alla valutazione di proposte di modifica della L.R. 69/1978
“coltivazione di cave e torbiere”. Durante le varie riunioni è stato redatto un documento,
condiviso da tutte le territoriali, che è stato presentato prima della chiusura estiva
all’Assessore Regionale competente. Il Servizio ha partecipato attivamente alle
consultazioni in merito a proposte di modifica della legge 30/99 e parteciperà
attivamente alle prossime consultazioni in materia di revisione della normativa in
materia attività estrattive.
Contratti di fiume
Il Servizio ha partecipato alle riunioni indette dalla Provincia di Alessandria per la
redazione dei contratti di fiume, in particolare per quello relativo ai fiumi Orba e Scrivia.
Gruppo terre e rocce da scavo
ANCE Piemonte, su richiesta del Collegio, ha avviato la costituzione di un tavolo di lavoro
con le sezioni edili o collegi operanti sul territorio regionale; al fine di verificare le
procedure applicate territorialmente riguardanti la gestione delle terre e rocce da scavo
anche alla luce delle nuove normative di riferimento.
Il Conto energia va in pensione, nasce il conto termico
Dopo numerose versioni del conto energia, l’incentivazione per la produzione di energia
derivante dalla fonte fotovoltaica è terminata il 6 luglio u.s.. Con una nota il GSE ha
informato che manterranno il diritto ad essere valutate le richieste relative ad impianti
già entrati in esercizio e per alcuni casi particolari.
Se da un lato sono finiti gli incentivi per la produzione di energia da fonte fotovoltaica,
quelli per la produzione di energia termica sono appena iniziati, infatti con la
pubblicazione del DM 28/12/12, il c.d. decreto “Conto Termico”, si dà attuazione al
regime di sostegno introdotto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per
l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza
energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Gli interventi incentivabili si riferiscono sia all’efficientamento dell’involucro di edifici
esistenti (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione
schermature solari) sia alla sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione
invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione) sia alla sostituzione
o, in alcuni casi, alla nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe
di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a
tecnologia solar cooling per la produzione di freddo).
Il nuovo decreto introduce anche incentivi specifici per la Diagnosi Energetica e
la Certificazione Energetica, se abbinate, a certe condizioni, agli interventi sopra citati.
L’incentivo è stato individuato sulla base della tipologia di intervento in funzione
dell’incremento dell’efficienza energetica conseguibile con il miglioramento delle
prestazioni energetiche dell’immobile e/o in funzione dell’energia producibile con gli
impianti alimentati a fonti rinnovabili. L’incentivo è un contributo alle spese sostenute e
sarà erogato in rate annuali per una durata variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli
interventi realizzati.
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Novità sulle prestazioni energetiche in edilizia
Sono state attuate modifiche al D.Lgs. 192/2005 a seguito della pubblicazione del
Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sulla
prestazione energetica nell'edilizia, in sostituzione della precedente 2002/91/UE.
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La Direttiva promuove "il miglioramento della prestazione energetica degli edifici
all'interno dell'Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché
delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei
costi", ed ha la finalità di istituire un quadro comune generale di una metodologia per il
calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari.
Il Decreto Legge pubblicato apporta modifiche ed integrazioni al testo del decreto
legislativo 192/05, già oggetto di vari aggiornamenti. L’Italia aveva recepito la Direttiva
2002/91/CE con il d.lgs. 192/2005, successivamente modificato con il d.lgs. 311/2006,
anche se il quadro normativo è stato quasi completamente definito solo a metà del 2009,
quando sono stati emanati i due decreti attuativi riguardanti i limiti di fabbisogno di
energia, i criteri di calcolo e le linee guida nazionali per la certificazione energetica.
Con l'entrata in vigore della Legge dello Stato 03/08/2013 n. 90, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
03/08/2013 n. 181, di conversione del Decreto Legge n.63 sopraccitato, nel caso di contratti di
vendita, di trasferimenti di immobili a titolo gratuito, di contratti di affitto e per la esposizione di
annunci relativi alla compravendita, gli immobili devono essere dotati di un attestato di prestazione
energetica. Come specificato dalla circolare prot 16416 del 7 agosto 2013 del Ministero delle
Attività Produttive, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di recepimento della direttiva
2010/31UE da parte della Regione Piemonte e dell’aggiornamento delle Linee Guida Nazionali e
del DPR 59/2009, è possibile utilizzare l’Attestato di Certificazione Energetica in sostituzione
dell’Attestato di Prestazione Energetica.
Regione Piemonte: Piano d'Azione energetico 2012-2013 e dei relativi bandi
La Regione Piemonte mediante la D.G.R. n. 5-4929 del 19/11/2012 ha provveduto ad
approvare il Piano d'Azione 2012-2013 per una prima attuazione dell'Atto di indirizzo per
la pianificazione energetica regionale. Nel mese di dicembre dello scorso anno sono stati
pertanto pubblicati specifici bandi a sostegno delle tematiche e problematiche afferenti
agli aspetti energetici regionali. Tra questi, quelli relativi:
all’agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di sistemi di valorizzazione
dell'energia termica prodotta da impianti alimentati da biomasse provenienti dalla filiera
forestale";
alla concessione di finanziamenti agevolati (per le imprese di costruzioni) per la
realizzazione di edifici a energia quasi zero;
all’incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio
immobiliare degli enti pubblici";
Agevolazioni per l'efficienza energetica e l'uso di fonti di energia rinnovabile nelle
imprese (bando "Piu' Green 2013");
Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di impianti termici alimentati a
fonte rinnovabile".
Sempre in tema di sostenibilità, la Regione Piemonte, tramite la D.D. 4 marzo 2013, n.
156, ha approvato il bando per la concessione di agevolazioni per l’incentivazione di
interventi su edifici esistenti in materia di risparmio energetico e di riduzione delle
emissioni in atmosfera. Il bando è stato indirizzato sia a soggetti pubblici e che privati al
fine di sostenere lo svolgimento di interventi di manutenzione e di ristrutturazione
finalizzati alla riqualificazione energetica degli impianti e degli edifici esistenti, collocati
sul territorio piemontese. L’agevolazione è stata strutturata come forma di contributo in
conto capitale, oppure da un contributo in conto interessi e da un fondo di garanzia, in
funzione della tipologia di beneficiario e della linea di intervento scelta.
Formazione
La formazione nel settore edile, soprattutto per quanto riguarda il settore sicurezza sul
lavoro, ha rilevato un forte incremento negli ultimi anni, spinta in larga parte da quanto
richiesto dal Testo Unico per la sicurezza, D.Lgs. 81/2008 e successivi accordi StatoRegione.
36
Ogni dipendente, che sia un operaio, un impiegato, un dirigente o lo stesso datore di
lavoro, deve essere formato (nel caso abbia già svolto precedenti corsi, deve svolgere
comunque degli aggiornamenti) sui rischi nell’esercizio dell’attività. Lo strumento
formativo permette di alzare la soglia della formazione e della informazione con il
risultato di aumentare la prevenzione e, quindi, ridurre il numero di infortuni.
La società Edilservizi del Collegio costruttori ANCE Alessandria, ha erogato, dallo scorso
gennaio ad oggi, numerosi corsi di formazione e di qualificazione.
Formare con Fondimpresa
Il Collegio Costruttori ANCE Alessandria ha organizzato, lo scorso 17 aprile, un
seminario informativo sulla possibilità di utilizzare Fondimpresa quale “strumento”
valido per recuperare il costo sostenuto per le attività formative di impresa.
Fondimpresa, infatti, è un Fondo interprofessionale che accantona nel conto individuale
di ciascuna azienda aderente, denominato "Conto formazione", una quota pari al 70% del
contributo obbligatorio per la formazione che ciascuna Impresa è tenuta a versare
all’INPS (pari allo 0,30% retribuzione dei propri dipendenti). Le risorse finanziarie che
affluiscono nel "Conto formazione" sono a completa disposizione dell'azienda titolare, che
può utilizzarle per fare formazione ai propri dipendenti nei tempi e con le modalità che
ritiene più opportuni, sulla base di Piani formativi aziendali o interaziendali condivisi
dalle rappresentanze delle parti sociali.
Per rendere effettivamente fruibile tale possibilità da parte delle Imprese, il Collegio
Costruttori ANCE Alessandria – dopo un’attenta valutazione delle necessità formative
delle Imprese - attiverà nel corso del 2013/2014 un piano formativo comune e, al
contempo, gestirà la presentazione della pratica di rimborso presso Fondimpresa.
Gli uffici hanno inoltre svolto consulenza alle varie imprese associate interessate ad
utilizzare tale strumento finanziario.
Patrocinio ANCE Alessandria per Master Universitari
Ance Alessandria ha patrocinato il Master Universitario di I° Livello dell' Università del
Piemonte Orientale in "Analisi e Gestione dei Rischi da Rifiuto Contenente Amianto per
l'Ambiente e la Salute". Il corso ha una durata complessiva di 1.550 ore (450 di lezione
frontale in aula, 550 di studio individuale e 550 di stage) articolate tra aprile 2013 e
marzo 2014 a Casale Monferrato. Ance Alessandria parteciperà alla parte formativa
offrendo la disponibilità di alcune imprese associate, operanti nel settore, per svolgere il
percorso di stage presso le loro realtà.
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AREA TECNICA
[email protected]
HU
UH
SERVIZIO URBANISTICA
Arch. Stefano Ponzano ([email protected])
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Prosecuzione iter “Piano Città”
Nei primi mesi del 2013 è proseguito l’iter previsto per l’attuazione “Piano nazionale per
le città” per la riqualificazione delle aree urbane degradate istituito dal D.L. n. 83/2012
(c.d. “crescita”, come convertito dalla L.134/2012) e coordinato dal Ministero delle
Infrastrutture. Ai fini della sua attuazione, i Comuni interessati entro il 5 ottobre di ogni
anno devono predisporre le proposte d’intervento denominate: “contratto di valorizzazione
urbana”, nel cui contesto sono individuati un insieme di interventi di riqualificazione da
attuare nell’ambito del proprio territorio unitamente al quadro di fattibilità finanziaria e
tecnico-amministrativa degli stessi, ai possibili soggetti attuatori, alle eventuali
premialità riconosciute e ai tempi di cantierabilità. Lo scorso 17 gennaio, il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato l’elenco delle proposte selezionate per il
“Piano Città” che usufruiranno di un cofinanziamento di 318 milioni di euro.
Modifiche alla disciplina del condominio
La Legge 11 dicembre 2012, n. 220, attraverso una serie di modifiche al Codice Civile e
alle “Disposizioni” per sua attuazione, ha a riformulato la disciplina del condominio. Tra
le molte innovazioni, entrate in vigore lo scorso 18 giugno, si evidenzia la revisione
dell’elenco delle parti comuni del condominio. La riforma ha inoltre previsto che alcune
tipologie “d’innovazioni” relative alla sicurezza e la salubrità dell’edificio, al contenimento
dei consumi energetici e alla realizzazione di parcheggi possano essere approvate con la
sola “maggioranza semplice” prevista dall’art. 1136, comma 2 del C.c. (ottenuta con un
numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del
valore dell'edificio). E’ inoltre stata prevista la possibilità di rinunciare all'utilizzo
dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento purché, dal suo
distacco, non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri
condomini. In tal caso resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la
manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Tra i compiti e gli obblighi dell’amministratore, la riforma ha, tra l’altro, previsto che le
somme ricevute a qualsiasi titolo dai condomini o dai terzi, nonché quelle erogate per il
condominio, debbano transitare su uno specifico conto corrente postale o bancario
intestato al condominio. E’ altresì obbligo dell’amministratore agire (salvo espressa
dispensa da parte dell’assemblea) per la riscossione forzosa delle somme dovute dai
condomini morosi, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito è
esigibile.
Tra i compiti dell’assemblea, è stata introdotta la costituzione obbligatoria di un fondo
speciale di importo pari all'ammontare dei lavori relativi alle opere di manutenzione
straordinaria e alle innovazioni. Tale adempimento ha suscitato, sin da subito, molte
perplessità: l’anticipazione da parte dei condomini di rate scaglionabili in uno o due anni
sta, di fatti, comportando (comprensibilmente) un “blocco” di tali tipologie di lavori.
Aggiornamento del protocollo ITACA regionale
La Regione Piemonte, con la D.G.R. n. 4-5127 del 28/12/2012 ha provveduto ad
aggiornare il Protocollo “ITACA regionale” a quanto contenuto nel Protocollo “ITACA
nazionale 2011”.
Il Protocollo “aggiornato” indica i criteri di compatibilità ambientale con i quali dovranno
essere progettati, realizzati e gestiti tutti gli interventi di edilizia residenziale sociale
ammessi a contributi statali, comunitari o regionali. A tal fine, gli atti di programmazione
dei richiamati interventi forniranno l’indicazione del valore minimo del grado di
sostenibilità ambientale che ogni tipologia di intervento dovrà raggiungere.
“Piano Casa” regionale: proroga dell’operatività delle disposizioni straordinarie
previste dalla L.R. 20/2009.
Con due provvedimenti regionali (l.r. 18/2012 e l.r. 17/2013) è stato prorogato
inizialmente al 31/12/2013 e successivamente al 31/12/2014 il termine per fruire delle
disposizioni “straordinarie” previste dal Capo I della L.R. 20/2009 e s.m.i, “Snellimento
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delle procedure in materia di edilizia e urbanistica”. Fino alla richiamata data, è quindi
possibile eseguire sul territorio:
- interventi di ampliamento in deroga (art. 3, L.R. 20/2009 e s.m.i);
- interventi di demolizione e ricostruzione in deroga (art. 4, L.R.. 20/2009 e s.m.i);
- interventi in deroga per l'edilizia artigianale, produttiva, direzionale e turistico ricettiva
(art. 7, L.R. 20/2009 e s.m.i)
Modifiche al Piano Paesaggistico Regionale e prosecuzione del suo iter
procedurale.
A seguito delle numerose osservazioni pervenute e delle relative richieste di modifica al
primo“Piano paesaggistico regionale” (P.P.R. adottato nel 2009), la Regione ha ritenuto
necessario avviare (con la D.G.R. 26/02/2013, n. 6-5430) una revisione complessiva
degli elaborati del piano, a seguito della quale sarà oggetto di una nuova deliberazione di
“adozione”.
In attesa della revisione complessiva, la Giunta Regionale ha inoltre provveduto a
riformulare, in prima battuta, alcune prescrizioni contenute delle norme di attuazione del
P.P.R., relative alle “aree di montagna”.
D.lgs 14 marzo 2013, n. 33: nuovi obblighi di pubblicità in materia di governo del
territorio e pianificazione urbanistica
Il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 ha introdotto nuove forme obbligatorie di pubblicità nei
processi di pianificazione e gestione del territorio, in aggiunta a quanto già
specificatamente previsto dalla normativa di settore. Di fatti, è stato previsto che le
pubbliche amministrazioni pubblichino tutti gli atti di governo del territorio, piani di
coordinamento, piani paesaggistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione,
nonché le loro varianti. Per ciascuno dei richiamati atti devono essere tempestivamente
pubblicati anche: gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione;
le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici. La pubblicità sui siti
istituzionali degli atti definitivi è divenuta condizione necessaria per l’acquisizione della
loro efficacia. E’ stato inoltre esteso l’obbligo di pubblicità anche alle proposte di
trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica.
L.R. 3/2013: modifiche alla normativa urbanistica regionale.
La Legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 titolata “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre
1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di
urbanistica ed edilizia” ha comportato una significativa riforma al sistema normativo che
disciplina a livello regionale gli strumenti e le procedure in tali ambiti.
La legge 3/2013 rappresenta un provvedimento normativo maturato a seguito di un
lungo e complesso iter iniziato nel luglio del 2011 (che, tra l’altro, ha comportato la
discussione di oltre 900 emendamenti) volto, tra l’altro, a rivisitare significativamente la
legge urbanistica regionale 56/1977 (c.d. “legge Astengo”). Pur mantenendo la struttura
storica della legge regionale, la nuova formulazione è stata sviluppata al fine di ottenere
un articolato in linea con le politiche di semplificazione tecnica e normativa degli
strumenti operativi. Il nuovo testo pone particolare attenzione al perseguimento di
obiettivi quali il recupero del patrimonio edilizio esistente, il contenimento del consumo
di suolo agricolo, la tutela del paesaggio e l’individuazione di procedure dinamiche nella
definizione della varianti al piano regolatore generale dei Comuni.
E’ inoltre stata introdotta la procedura di “variante semplificata” agli strumenti
urbanistici al fine di ridurre le tempistiche e facilitare gli iter in caso di trasformazioni
attuate con il ricorso a speciali discipline statali o regionali quali, ad esempio, accordi di
programma, fondi europei, sportelli unici, interventi di recupero urbano, ecc.
Attraverso la l.r. n. 17 del 12 agosto 2013 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria
per l'anno 2013) sono state apportate al testo della legge urbanistica regionale ulteriori
modifiche che la Giunta regionale ha ritenuto necessarie per migliorare l'attuazione delle
norme già in vigore dal 12 aprile. Le modifiche apportate dal testo della legge n. 17/2013
40
sono anche conseguenti ai rilievi di possibile incostituzionalità sollevate dal Consiglio dei
Ministri il 24 maggio scorso rispetto ai contenuti della riforma della legge urbanistica
regionale.
Entrata in vigore della “Nuova procedura per lo Sportello Unico Edilizia”
Il 12 febbraio 2013 è scaduto il termine entro il quale le amministrazioni comunali
devono adeguarsi e dare applicazione alle novità introdotte dal D.L. 83/2012 in tema di
semplificazioni relative allo sportello unico edilizia, alla conferenza di servizi nella
procedura per il rilascio del permesso di costruire, alla normativa relativa alla
presentazione della documentazione amministrativa necessaria al rilascio/formazione dei
titoli abilitativi e in tema di SCIA e DIA.
Con la riforma introdotta dal D.L. 83/2012 è stato rafforzato il ruolo dello sportello unico
edilizia, attribuendogli maggiori funzioni istruttorie e decisorie: tutti gli atti collegati al
titolo/intervento (tra cui anche gli atti di assenso comunque denominati delle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e culturale) saranno,
infatti, gestiti dallo sportello unico edilizia direttamente o tramite conferenza di servizi.
Con riferimento al procedimento per il rilascio del permesso di costruire è stato inoltre
previsto che, se entro il termine istruttorio di 60 giorni non intervengono le intese,
concerti, nulla osta etc. delle altre amministrazioni pubbliche, ovvero vi è stato il
dissenso di una o più amministrazioni interpellate (sempre se tale dissenso non sia
fondato sull’assoluta incompatibilità), il responsabile dello sportello unico debba
convocare la conferenza di servizi. In tal caso la determinazione motivata di conclusione
del procedimento costituirà ad ogni effetto titolo per la realizzazione dell’intervento.
D.L. 69/2013 (c.d. decreto del “fare”): modificazioni e innovazioni alle procedure
edilizie
Il D.L. 21/06/2013, n. 69 (c.d. Decreto del “fare”, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n.
98), ha introdotto alcune significative innovazioni alla vigente normativa che disciplina le
procedure edilizie e paesaggistiche. Il provvedimento ha, tra l’altro, apportato variazioni e
integrazioni alla Legge n. 241/1990 (in materia di “conclusione del procedimento
amministrativo”), al D.P.R. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia) e alla Legge 122/1989 (c.d. Legge Tognoli, in materia di
parcheggi pertinenziali) e al D.lgs n. 42/2001 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Tra le varie disposizioni contenute nel provvedimento, si evidenzia che è stato previsto, a
carico delle P.A. in ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi, l’obbligo di
corrispondere un indennizzo monetario agli istanti. In particolare, è stato disposto che in
caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo (per il
quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi) avviato a seguito di un’istanza, la pubblica
amministrazione procedente (o quella responsabile del ritardo) debba corrispondere
all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per
ogni giorno di ritardo (con il limite complessivo di 2.000 €) e con decorrenza dalla data di
scadenza del termine del procedimento.
Il D.L. 69/2013 ha inoltre provveduto a includere nella fattispecie della “ristrutturazione
edilizia“ gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici senza l’obbligo del rispetto
della “sagoma” di quello preesistente (pur mantenendo, di quest’ultimo la stessa
volumetria): tale nuova “apertura” non riguarda gli immobili sottoposti ai vincoli
disciplinati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Sono stati, inoltre, inclusi nella
categoria della “ristrutturazione edilizia gli interventi di ripristino di edifici, o parti di
essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione. E’ stata altresì
introdotta la possibilità di utilizzare la SCIA per gli interventi di ristrutturazione
“pesante” che prevedono la modifica della sagoma dell’edificio preesistente (ivi compresi
la demolizione e ricostruzione ), con l’esclusione degli immobili sottoposti ai vincoli
disciplinati dal D.lgs 42/2004. In tal senso, è stato previsto che i comuni devono
individuino entro il 30 giugno 2014 le aree ubicate all'interno delle zone omogenee
“A”(centri storici) nelle quali non e' applicabile la segnalazione certificata di inizio attività
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per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire,
comportanti modifiche della sagoma.
E’ stata, inoltre disposta, previa comunicazione del soggetto interessato, la proroga di
due anni dei termini (purché non scaduti) di inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai
permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in
vigore della legge di conversione del decreto. Tale proroga è, inoltre, applicabile anche alle
denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo
stesso termine.
E’ inoltre stato prorogato di tre anni il termine per l’attuazione delle convenzioni
urbanistiche comunque denominate nonché per l’avvio e termine delle opere in esse
previste.
Sono state, tra l’altro, introdotte nuove procedure e possibilità per l’ottenimento del
certificato di agibilità.
Programma “Ristruttura”
A partire dallo scorso autunno ANCE Alessandria ha avviato il progetto “Ristruttura”: si
tratta di un’iniziativa che si propone come strumento per facilitare l’accesso alle
procedure tecnico-amministrative, finanziarie e fiscali connesse ai lavori di
riqualificazione energetica, di manutenzione straordinaria, ristrutturazione di condomini
e di singole unità abitative, oggetto delle agevolazioni fiscali (detrazione del 50% e del
55%) previste dalla vigente normativa.
“Ristruttura”, grazie alla stipula di un protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 18 ottobre
2012 tra ANCE Alessandria, alcuni Istituti di Credito (Banca di Legnano e Banca
Unicredit), gli Ordini Professionali Provinciali (Ordine Ingegneri e Ordine Architetti
P.P.C.), le sezioni provinciali di ANACI (Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali e Immobiliari), di CONFEDILIZIA (Associazione della Proprietà Immobiliare)
e FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliare Professionisti), coordina una rete di
competenze professionali e servizi disponibili negli ambiti della filiera dell’edilizia.
Il programma consente ai committenti di avvalersi di uno specifico elenco di ditte,
appositamente “qualificate” dal Collegio Costruttori Ance Alessandria, che hanno
certificato, tra l’altro, l’osservanza alle prescrizioni di legge previste in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (ex D.lgs 81/2008) e hanno messo in evidenza le esperienze e le
competenze maturate nell’ambito delle specifiche opere oggetto delle detrazioni
agevolative del 50% e del 55% (ora 65%).
L’Ordine degli Ingegneri delle Provincia di Alessandria ha istituito uno specifico elenco di
professionisti, appositamente “qualificati”, al fine di individuare tecnici in possesso di
specifiche e comprovate conoscenze negli ambiti operativi che interessano le detrazioni
agevolative. Il programma “Ristruttura” permette di ricorrere - fatto salvo l’esito
dell’istruttoria bancaria – a specifiche formule di sostegno finanziario (sia per i condomini
che per le singole unità abitative) a supporto degli interventi oggetto di detrazione, anche
al fine di rateizzare e ammortizzare le spese dei lavori in un periodo di tempo
sufficientemente dilazionato.
Per i committenti che si avvalgono degli operatori partner del programma Ristruttura, è
possibile ottenere dagli istituti di credito condizioni agevolate (rispetto agli ordinari
prodotti commerciali), tempi “certi” per la conclusione della fase istruttoria – con
comunicazione del relativo esito motivato – e fruire di riferimenti chiari e prestabiliti per
velocizzare la ricerca d’informazioni.
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AREA TECNICA
[email protected]
HU
UH
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Arch. Stefano Ponzano Ing. Claudio Mazzetto
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Progetto “Morocco”
Il progetto “Morocco”, previsto in collaborazione con la Camera di Commercio di
Alessandria, è stato predisposto per fornire agli operatori provinciali del settore edile
strumenti e conoscenze necessarie per avviare l’operatività imprenditoriale in Marocco,
nonché mettere in evidenza un quadro delle principali opportunità. Di pari rilevanza
risulta la promozione di azioni propedeutiche alla formazione di compagini
imprenditoriali interessate ad affrontare in forma aggregata il mercato estero a partire dal
vicino Marocco.
Il progetto, iniziato anni fa, ha coinvolto il Collegio Costruttori Ance Alessandria e le
Associazioni artigiane della Provincia (Confartigianato e CNA), con il supporto del
Consorzio Al-Tech verso una politica di sviluppo di iniziative di interesse per il settore.
A seguito di alcune missioni svolte sia dalle delegazioni associative, sia dalle singole
imprese interessate, è stata operata, con l’assistenza di Ceipiemonte, una discreta
attività di “scouting” delle possibilità offerte per il settore. Tra queste, è da evidenziare il
piano urbanistico di sviluppo della vastissima area che si estende lungo le rive del fiume
Bouregreg, ubicato nell’omonima valle che divide la città di Rabat - capitale marocchina –
dal vicinissima conurbazione di Sale. In occasione di un incontro avvenuto nell’estate
2012 a Rabat con l’Agenzia governativa che si occupa dell’attuazione del piano, sono
emerse alcune possibilità per sviluppare operazioni immobiliari locali.
Nell’ambito del progetto camerale, lo scorso 10 maggio è stato organizzato un seminario
sul tema titolato “Marocco: opportunità per il settore delle costruzioni”. L’evento è stato
rivolto alle imprese/aziende operanti nel settore delle costruzioni interessate a conoscere,
tramite una équipe di esperti, le possibilità offerte dal Marocco, nonché le principali
modalità di accesso al suo mercato. L’iniziativa è stata promossa da Ance Alessandria, da
Al-Tech, dalle associazioni provinciali di CNA, Confartigianato, con l’ausilio di
Ceipiemonte e di ASFI (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Alessandria per la
formazione alle imprese): in tale ambito si sono succeduti gli interventi sia di
rappresentanti istituzionali che di alcuni professionisti esperti della realtà marocchina.
La prima fase di attività del progetto “Morocco” prevede la partecipazione in forma
collettiva presso la fiera Médinit che avrà luogo a Casablanca dal 13 al 16 novembre p.v.
Si tratta di una manifestazione fieristica aperta alle Aziende italiane operanti nei settori
merceologici delle costruzioni, delle finiture di interni, del design, delle infrastrutture, dei
materiali e delle tecnologie che desiderano far conoscere le proprie aziende agli
operatori/committenti del Marocco in tali ambiti.
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AREA TECNICA
[email protected]
HU
UH
SERVIZIO SICUREZZA
Ing. Claudio MAZZETTO ([email protected])
HTU
In collaborazione con E.C.P.T. Alessandria
Ing. Marco GANDOLFI ([email protected])
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UTH
La situazione di grave crisi economica che sta investendo già da cinque anni il nostro
Paese - con effetti recessivi che provocano non solo una minore produzione, ma anche
una forte contrazione dei livelli occupazionali – rischia di avere riflessi ancor più negativi
sul piano della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Proprio per tale ragione, il Servizio Sicurezza ha avvertito la necessità di ulteriormente
intensificare tanto l’attività finalizzata ad assicurare (mediante visite/sopralluoghi) la
corretta e scrupolosa predisposizione delle misure minime di sicurezza nei cantieri edili
quanto quella rivolta alla puntuale formazione/qualificazione delle maestranze.
In esito all’attività di cantiere, si è potuta rilevare un’accresciuta maturità degli
imprenditori e delle maestranze rispetto alla “vitale” importanza degli adempimenti
previsti dal D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento alla corretta realizzazione delle
opere provvisionali (condizione indispensabile a scongiurare il rischio di cadute dall’alto,
a tutt’oggi la principale causa d’infortunio a livello nazionale )
Nel corso delle visite effettuate dal C.P.T. nei cantieri in cui operavano altre imprese , si è
riscontrato come non sempre siano perfettamente osservate le disposizioni circa l’utilizzo
dei dispositivi di protezione individuale, soprattutto durante le fasi operative più
pericolose.
Relativamente invece all’attività formativa, si è avviato un sondaggio diretto a conoscere
le specifiche esigenze delle imprese, sulla cui base è stato poi possibile pianificare
l’erogazione della didattica richiesta in periodi dell’anno meno impattanti sull’attività
ordinaria delle imprese medesime.
Una puntuale pianificazione dell’attività di formazione consente, infatti, alle imprese di
assolvere al meglio gli adempimenti normativi qualificando le proprie maestranze.
Il Servizio Sicurezza dell’ANCE, in collaborazione con l’Ente C.P.T., con la Cassa Edile e
con gli R.L.S.T. (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali) continua a
portare avanti la campagna di sensibilizzazione delle Pubbliche Amministrazioni per
quanto riguarda il corretto svolgimento del compito di controllo sulla regolarità delle
imprese edili che operano sul territorio, attraverso continui incontri con tecnici e
responsabili di alcuni comuni della Provincia.
La campagna di incontri è nata, e si svilupperà nei prossimi anni, con l’intento di far
emergere le imprese che operano in concorrenza sleale sul territorio, eludendo gli
adempimenti burocratici e contributivi minimi obbligatori, presentandosi così sul
mercato con offerte decisamente più vantaggiose.
Proprio al fine della sensibilizzazione dei diversi organismi di controllo, è stato costituito
un tavolo di lavoro tecnico-scientifico, al quale partecipano, oltre ai funzionari del
Servizio Sicurezza dell’ANCE, anche rappresentanti del C.P.T., degli R.L.S.T. e della
D.T.L., per trovare possibili soluzioni alle diverse forme di concorrenza “sleale” presenti
sul territorio e per istituire uno scambio di informazioni sulle tematiche che riguardano
l’attività di cantiere.
Emanate le procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi
Il primo giugno scorso è entrato in vigore l’obbligo, anche per tutte le imprese che
occupano fino a 10 dipendenti, di dotarsi di un Documento di Valutazione dei Rischi
sulla base del modello di riferimento detto Procedura Standardizzata, recepito dal
Ministero del Lavoro con un Decreto interministeriale il 30 novembre 2012. Le imprese
che invece erano già in possesso di un DVR, e che quindi non avevano scelto di avvalersi
della possibilità di effettuare un’autocertificazione della valutazione, non devono
necessariamente rielaborare il loro documento.
Nel settore delle costruzioni, i datori di lavoro devono considerare due tipologie di attività:
le attività fisse (presso la sede e negli uffici) e quelle di cantiere; le attività di cantiere ed i
rischi che ne conseguono devono essere analizzati per pianificare la valutazione dei rischi
dell’impresa nel suo complesso al fine di indicare le misure di prevenzione e protezione, il
programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo della sicurezza,
individuare procedure e responsabilità.
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E’ opportuno ricordare che le imprese non sono obbligate a redigere la valutazione sulla
base della procedura ministeriale, ma possono scegliere di elaborare un documento di
valutazione del rischio “classico”, coerentemente con le disposizioni normative degli
articoli 17, 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Si sottolinea che le procedure non tengono conto delle peculiarità tipiche del settore edile
e in alcuni punti risultano addirittura di difficile applicazione. L’Ance, pertanto, dopo
aver sottoposto più volte tali criticità alle autorità competenti, ha messo a punto una
procedura operativa specifica per le imprese di costruzione, la cui applicazione consente
alle imprese di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, tale documentazione è reperibile sulla home page del sito del
Collegio Costruttori Ance Alessandria.
Abilitazione dei lavoratori all’utilizzo delle attrezzature da lavoro
È entrato in vigore il 12/03/2013 l’accordo sancito nella Conferenza Stato-Regioni del
22/02/2012 nel quale sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione dei lavoratori; l’accordo, costituisce l’attuazione del
comma 5 dell’art. 73 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il percorso formativo per i lavoratori
incaricati dell’uso di tali attrezzature, che deve essere completato entro il 12/03/2015,
non va a sostituire l’addestramento previsto dall’art. 73 del Testo Unico Sicurezza ne
tanto meno sostituisce la formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 spettante
comunque a tutti i lavoratori. Sono esonerati dal corso di abilitazione coloro che hanno
già effettuato un corso di formazione che soddisfi i requisiti previsti dall’accordo e al fine
del riconoscimento, il datore di lavoro deve dimostrare la formazione pregressa dei propri
lavoratori tramite apposita documentazione.
Nel corso, dei primi mesi del 2013 sono state emanate dal Ministero del Lavoro due
circolari per fare chiarezza su alcune criticità emerse nei primi mesi di vita
dell’abilitazione (circolare 12/2013 e 21/2013). Viene sottolineata la necessità di
conseguire la specifica abilitazione anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale
delle attrezzature, precisando tuttavia, che l’abilitazione non è necessaria nel caso i cui
non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura.
Nel caso, invece, del noleggio delle attrezzature, rientranti nell’ambito dell’abilitazione, in
riferimento a quanto stabilito dall’art 72, comma 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la
dichiarazione, rilasciata dal datore di lavoro (che noleggia le attrezzature senza
operatore), deve contenere l’indicazione dei lavoratori incaricati dell’uso dell’attrezzatura
e deve dichiarare che gli operatori hanno conseguito la specifica abilitazione.
Verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento
Nei primi mesi dell’anno sono state emanate dal Ministero del lavoro due circolari 9/2013 e 18/2013 - con l’intento di fornire chiarimenti per la corretta applicazione del
D.M. 11 aprile 2011 che stabilisce le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
degli apparecchi di sollevamento.
Tra gli argomenti trattati quello di maggior rilievo riguarda l’indagine supplementare,
ovvero quell’indagine alla quale deve essere sottoposta un’attrezzatura messa in servizio
da più di 20 anni. L’indagine è volta ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie
dovuti all’utilizzo, nonché a stabilire la vita residua in cui l’attrezzatura potrà operare in
condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.
Al termine dell’indagine verranno registrati i difetti e le anomalie riscontrate, gli
interventi da eseguire e le eventuali limitazioni prima del riutilizzo. Dall’analisi della vita
pregressa e dal calcolo dei cicli effettuati verrà stabilito il numero di cicli residui tradotto
in periodo di lavoro sicuro della macchina nelle normali condizioni di utilizzo.
Modalità di formazione e requisiti minimi di sicurezza per lavoratori e preposti
che svolgono operano in presenza di traffico veicolare
E’ stato emanato, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20/03/2013, un
decreto interministeriale che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle
procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad
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attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Il provvedimento,
previsto dall’art.161 comma 2-bis del D.Lgs. 81/2008, è entrato in vigore il 20 aprile
2013.
Nella nuova norma sono contenuti i criteri minimi di sicurezza che i gestori delle
infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie devono seguire durante la
attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare; tali criteri devono altresì essere
evidenziati nei documenti della sicurezza.
Per quanto riguarda la formazione, vengono stabilite la durata e le modalità della
formazione relativa alle procedure di apposizione della segnaletica, che i datori di lavoro
del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie devono assicurare a
ciascun lavoratore. Tale formazione è da considerarsi specifica e non sostituisce quella
obbligatoria realizzata ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (16 ore di primo ingresso
in cantiere).
Fortunatamente è stato introdotto l’esonero al corso di prima formazione per i soggetti
che, alla data di entrata in vigore del regolamento (20/04/2013), operano già nel settore
da almeno 12 mesi consecutivi o 12 mesi complessivi, anche non consecutivi, nei 3 anni
precedenti, ferma restando la partecipazione al corso di
di aggiornamento entro
20/04/2015.
E’ pertanto opportuno aggiornare il documento di valutazione dei rischi con i criteri
minimi di sicurezza previsti dal decreto, sottolineando eventualmente l’esperienza
pregressa dei propri lavoratori ed inserendo la previsione di effettuare l’aggiornamento
entro il termine stabilito.
Autorizzazioni in deroga ai valori limite di rumorosità per attività di cantiere nel
comune di Alessandria
Il Comune di Alessandria ha comunicato, alla luce della D.G.R. n.24 4049 del
27.06.2012 riguardante le disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni
comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori per le attività temporanee, la
predisposizione dei modelli da utilizzare per la presentazione delle istanze o
comunicazioni volte ad ottenere l’autorizzazione.
L’amministrazione evidenzia l’importanza del rispetto dei tempi relativi la presentazione
delle istanze, stabiliti al fine di consentire al personale preposto di effettuare le
valutazioni del caso e predisporre gli atti necessari a consentire lo svolgimento
dell’attività oggetto dell’autorizzazione.
Gli uffici comunali hanno l’obbligo di comunicare per iscritto al richiedente l’avvio del
procedimento relativo il rilascio o il diniego all’autorizzazione in argomento, ove non
sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento stesso nonché di concludere, entro 90 giorni il procedimento avviato
mediante l’adozione dell’autorizzazione in deroga o il diniego della medesima. In taluni
casi il rilascio dell’autorizzazione in deroga potrebbe essere subordinato alla verifica
tecnica da parte dell’Agenzia Regionale protezione Ambientale (A.R.P.A.)
Bonifica degli ordigni bellici
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012 la legge 1 ottobre
2012, n. 178, recante “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”.
La legge, che è entrata in vigore il 2 novembre 2012 , inserisce tra i possibili rischi da
prendere in considerazione durante l’attività lavorativa nel settore edile quello inerente al
possibile rinvenimento di ordigni bellici.
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GRUPPO GIOVANI
[email protected]
HU
UH
Segretaria: Dott.ssa Alice PERFUMO
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Nel corso dell’ultimo anno l’attività del Gruppo Giovani Ance Alessandria, si è focalizzata,
sulla scia della continuità con gli anni passati, sul raggiungimento di obiettivi di
promozione di iniziative e ricerche per stimolare nei giovani imprenditori edili lo sviluppo
dei valori associativi.
Nel mese di ottobre 2012 il Gruppo ha presenziato al IV Convegno Interregionale,
organizzato dai Gruppi Giovani Imprenditori Edili di Liguria, Lombardia, Piemonte e
Veneto, dal titolo: “Nuovi spazi per nuove esigenze. L’edilizia anticipa l’Italia che cambia”.
Il Convegno, svoltosi all’interno della Triennale di Milano, è nato dalla necessità dei
Giovani Imprenditori Edili di oggi di fermarsi a riflettere sui cambiamenti in atto nella
società e su come la domanda abitativa dovrà rispondere alle nuove necessità.
Lo scorso novembre 2012, con il rinnovo della Presidenza Nazionale, si è concluso il
mandato che ha visto l’iscritto al Gruppo di Alessandria Ing. Francesco Ficarra, rivestire
l’importante ruolo di Vicepresidente del Gruppo Giovani Nazionale Ance.
Per approfondire le tematiche legate all’ambito costruttivo e all’ingegneria civile, nel mese
di novembre 2012 il Gruppo ha organizzato un viaggio a Monaco di Baviera. L’obiettivo
dell’attività formativa è stato quello di visitare il Deutsches Museum, il Museo della
Scienza e della Tecnologia più grande al mondo nel suo genere. Il viaggio, oltre ad aver
rappresentato un’opportunità per ampliare le conoscenze, ha favorito la vita associativa,
contribuendo a rendere più solidali i rapporti tra i giovani imprenditori ed a favorire tra
gli stessi la circolazione delle idee.
Nel mese di marzo 2013 una rappresentanza del Gruppo Giovani ha preso parte al corso
di formazione organizzato dal Gruppo Giovani ANCE Nazionale dal titolo “I Giovani ANCE
in Europa” tenutosi presso la sede ANCE di Bruxelles. I Giovani Costruttori hanno
partecipato ad un denso programma di incontri con Europarlamentari e tecnici della
Commissione Europea per affrontare le questioni oggi sul tavolo dell’UE con riguardo al
futuro delle costruzioni: dai finanziamenti per la riqualificazione e lo sviluppo del
territorio fino alle conseguenze del patto di stabilità sull’economia e la tenuta del settore.
Come ogni anno, una delegazione del Gruppo Giovani ha preso parte, nel mese di maggio
2013, al XIV Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori Edili, dal titolo
“®EVOLUTION, ripensare l’impresa, proiettarsi al futuro”. I lavori del convegno hanno
suggerito una riflessione sulle vie da intraprendere per uscire dalla persistente crisi che
oggi non solo mette in ginocchio l’economia del Paese ma impone anche un serio
ripensamento dei modi di essere e fare impresa. L’intento principale degli organizzatori è
stato quello di fornire spunti di riflessione sullo stato attuale dell’imprenditoria nel
settore edile, sottolineando la volontà dei giovani imprenditori a voler fare impresa in
maniera innovativa, abbandonando vecchie le pratiche di costruzione. Il meeting, anche
quest’anno, ha rappresentato un’occasione di confronto e scambio d’idee, un punto di
partenza per fare sentire la voce dei giovani imprenditori, offrire spunti per il rilancio
dell’economia attraverso l’edilizia, storicamente settore trainante dell’andamento
economico.
Grazie all’attivo impegno del Gruppo, è stata sottoscritta recentemente una convenzione
tra il “Laboratorio Prove Materiali da Costruzione” dell’’I.I.S. Nervi-Fermi di Alessandria
ed il Collegio Costruttori, indirizzata a consentire alle aziende iscritte all’associazione
provinciale di Alessandria di usufruire di sconti e agevolazioni su tutte le tipologie di
prove offerte dalla struttura.
I Giovani Costruttori alessandrini hanno poi partecipato attivamente alle riunioni ed ai
convegni a livello nazionale e regionale attraverso i dirigenti eletti e incaricati.
Sul portale di ANCE Alessandria www.alessandria.ance.it è stata sviluppata la pagina
dedicata alle attività e alle iniziative del Gruppo al fine di aumentare la partecipazione
attiva dei giovani delle imprese associate.
Il Gruppo Giovani ha contribuito attivamente, come sempre, alla redazione della rivista
dell’Associazione, “Costruttori di Futuro”.
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