Riforma-della-legge - Sindacato Autonomo del Corpo Forestale Sardo

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Riforma-della-legge - Sindacato Autonomo del Corpo Forestale Sardo
Riforma della legge regionale n. 26/85 e
istituzione del Corpo forestale della
Regione Sardegna
Art. 1
Competenze del Corpo forestale della Regione Sardegna
Le funzioni del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, istituito dall’articolo
1 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni e
ridenominato Corpo forestale della Regione Sardegna, sono le seguenti:
1. tutela tecnica ed economica dei boschi;
2. tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali del comune e degli Enti pubblici;
3. tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e
paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;
4. tutela della flora e della vegetazione;
5. tutela dei pascoli montani;
6. propaganda forestale e ambientale;
7. difesa del suolo dall'erosione;
8. sicurezza e controlli nel settore agroalimentare;
9. controlli e certificazioni in conformità alla Convenzione di Washington sul commercio
internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES), ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nonché eventuali controlli in materia di aiuti
comunitari;
10. quant'altro sia richiesto per la difesa e la tutela delle foreste;
11. caccia;
12. pesca nelle acque interne e marittime;
13. incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree
extraurbane;
14. polizia forestale;
15. polizia fluviale e sulle pertinenze idrauliche;
16. beni culturali.
17. ogni altra funzione attribuita con legge o regolamento.
Il Corpo provvede inoltre alla statistica e all'inventario forestale e può predisporre studi sui
problemi di interesse forestale e montano ai fini della difesa del suolo e avanzare proposte di
soluzione agli organi competenti.
Il Corpo esercita i compiti di cui al presente articolo anche nei territori rientranti nel patrimonio
forestale e silvo-pastorale dell'ex Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda.
Sono affidati altresì al Corpo compiti di concorso nell’attività di protezione civile e pubblico
soccorso e nell’attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico, su richiesta dell’autorità
competente.
Il Corpo svolge nelle materie di competenza della Regione le funzioni e i compiti attribuiti in
ambito statale al Corpo forestale dello Stato o della Forza di polizia che ne assorba le
competenze ai sensi dell’articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Le funzioni di vigilanza e
controllo demandate dalla vigente normativa regionale agli organi di polizia forestale sono
comunque e unicamente svolte dal Corpo.
Art. 2
Struttura organizzativa
Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è struttura operativa del Presidente della Giunta
regionale per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1.
Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale si articola in:
a. una direzione generale con competenza in materia di programmazione, coordinamento e
controllo degli interventi;
b. 7 unità operative territoriali denominate «Servizi territoriali» con sede in Cagliari, Oristano,
Nuoro, Sassari, Iglesias, Lanusei, Tempio Pausania, coordinate dalla direzione generale;
c. 80 stazioni forestali e che operano alle dipendenze delle unità di cui alla lettera precedente,
ciascuna nel proprio ambito territoriale.
d. 10 basi navali.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale possono essere istituiti dei nuclei operativi
permanenti o temporanei per lo svolgimento di particolari funzioni del Corpo fra cui il personale
a disposizione dell’Autorità giudiziaria.
Art. 3
Incarichi di coordinamento delle strutture
Le circoscrizioni territoriali dei Servizi territoriali e le sedi delle stazioni forestali sono disciplinate
come previsto all’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 e successive modifiche
ed integrazioni.
Il Comandante del Corpo Forestale della Sardegna è nominato, fra il personale con qualifica
dirigenziale, con apposito decreto del presidente della giunta regionale.
ll comando dei Servizi territoriali è esercitato di norma da personale inquadrato nella qualifica
più elevata di commissario forestale. A parità di qualifica, l’incarico di comando, anche
temporaneo, è attribuito direttamente dal Comandante del Corpo.
ll comando delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale è esercitato di norma da personale
inquadrato nella qualifica più elevata di ispettore forestale. Solo nel caso di temporanea
indisponibilità di un ispettore forestale la stazione forestale può essere comandata da
sovrintendenti o da personale di qualifiche inferiori, secondo il medesimo criterio di qualifica più
elevata. A parità di qualifica, l’incarico di comando, anche temporaneo, è attribuito
direttamente dal Comandante del Corpo.
Art. 4
Stato giuridico e disciplina contrattuale
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo forestale e di vigilanza
ambientale, è disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale.
I contratti collettivi prevedono disposizioni specifiche per il personale del Corpo. In particolare,
al personale del Corpo è riconosciuta l’indennità di istituto, che si aggiorna nelle misure e
decorrenze del corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato o della Forza di polizia
che ne assorba le competenze, tenuto altresì conto del corrispondente trattamento accessorio in
essere specifico per il personale dei Corpi forestali delle Regioni e Provincie autonome.
Nella trattazione delle disposizioni specifiche, di cui al precedente comma, la composizione del
tavolo di contrattazione, ai sensi dell’articolo 60 della L.R. 13.11.1998 n. 31, viene stabilita sulla
base della rappresentatività sindacale del CFVA e per la parte sindacale saranno validi gli
accordi siglati da almeno il 51 per cento della rappresentatività dei dipendenti del Corpo.
In materia di mobilità le disposizioni specifiche prevedono norme che assicurino periodiche
ricognizioni delle esigenze manifestate dal personale.
L’amministrazione regionale, al fine di mantenere un elevato standard di operatività, promuove
forme di mantenimento del benessere psico fisico degli appartenenti al Corpo e favorisce le
attività sportive degli stessi.
Art. 5
Inquadramento
Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è costituito da personale in inquadrato nelle seguenti
qualifiche come disciplinate dalla contrattazione collettiva regionale:
1) dirigente;
2) commissario forestale;
3) agenti, assistenti, sovrintendenti e ispettori.
Il contingente numerico degli ispettori forestali non deve superare la quota di un terzo del
contingente numerico degli agenti ed assistenti forestali.
All’interno delle strutture operative del Corpo è previsto il servizio civile volontario, disciplinato
con decreto del Presidente della Giunta regionale e costituente titolo di merito nei concorsi di
accesso al Corpo medesimo.
Il dirigente incaricato del comando del Corpo, assume anche le funzioni connesse alla normativa
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’accesso al Corpo per il personale di cui di cui ai punti 2) e 3) avviene per concorso pubblico o
corso-concorso pubblico con modalità specifiche individuate con decreto del Presidente della
Giunta regionale.
Per l’accesso alla qualifica di commissario forestale Il decreto stabilisce una riserva di posti del
50 per cento per il personale di cui al punto 3) in possesso del titolo di studio previsto per
l’accesso esterno.
Le progressioni di carriera del personale di cui di cui ai punti 2) e 3) sono riservate al personale
in servizio.
Art. 6
Qualifiche di PS e di PG
Il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale esercita le funzioni tecniche
e di polizia indicate all'art. 1 e gli altri compiti stabiliti con legge o regolamento, nell'ambito della
qualifica di appartenenza.
Per il personale del Corpo previsto dall’articolo 5 ai fini dell’inquadramento nel Corpo medesimo, è
richiesto al Commissario del Governo il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica
sicurezza attribuita a termini del D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297.
Per l’esercizio dei compiti d’istituto di vigilanza e controllo al personale del Corpo è altresì
attribuita la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi della vigente normativa.
Le qualifiche precitate sono attribuite anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 8 della legge 7
agosto 2015, n. 124.
Al personale del Corpo è rilasciata dall’Amministrazione la tessera di riconoscimento personale
attestante l’appartenenza al Corpo medesimo e il possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e
di pubblica sicurezza.
Art. 7
Scuola Forestale e formazione del personale
La Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è disciplinata come previsto
all’articolo 12 bis della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 e successive modifiche ed
integrazioni e dall’articolo 5 della L.R.16/2011 .
L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione statale le convenzioni
relative ai corsi di accesso, progressione e formazione in generale e, eventualmente anche con le
Università, le convenzioni attinenti alla specializzazione ed aggiornamento professionale del
personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Art. 8
Equipaggiamenti, uniformi e armamento
Al personale del Corpo l’amministrazione regionale fornisce le uniformi e gli equipaggiamenti
nonchè l’armamento, individuale e di reparto, necessari per lo svolgimento dei compiti
assegnati.
Con appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, nel rispetto di quanto eventualmente
previsto dal contratto collettivo provinciale di lavoro, sono definiti:
a) le caratteristiche degli equipaggiamenti, delle uniformi e dei relativi distintivi di qualifica, di
specializzazione, le decorazioni, nonché i casi, i criteri e le modalità relative alla dotazione e
all’uso dei medesimi;
b) i criteri e le modalità relativi alla dotazione dell’armamento di tipo comune secondo
disposizioni di leggi e quelli per lo svolgimento di periodici corsi di addestramento all’uso
dell’armamento in dotazione, secondo quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia.
Art. 9
Norme finali
Sono abrogate tutte le disposizioni della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, in contrasto o
superate con la presente legge.
Fino all’adozione delle disposizioni previste dalla presente legge sono fatti salvi i provvedimenti
amministrativi adottati in applicazione della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.
Articoli da inserire nel Regolamento vestiario - D.P.G.R. n. 80/1990
Il D.P.G.R. n. 80/1990 e s.m. ed. int. è integrato dalle disposizioni seguenti:
Art. x
Emblema del Corpo forestale della Regione Sardegna
1. L’emblema del Corpo forestale della Regione Sardegna, riportato nell’allegato x al presente
regolamento, è costituito da un distintivo raffigurante dei ramoscelli di quercia in colore oro, intrecciati
intorno all’aquila simbolo della Provincia autonoma di Trento, su fondo verde, contornati dal testo
“REGIONE SARDEGNA” sulla parte superiore e “CORPO FORESTALE” sulla parte inferiore.
2. Il distintivo a spillo va posto in corrispondenza del taschino sito sul lato sinistro della giacca
dell’uniforme ordinaria e delle camicie. Il distintivo in tessuto decorato è applicato stabilmente sul lato
sinistro della giacca a vento e, quando previsto, delle maglie.
Art. x
Distintivi di specializzazione del Corpo forestale della Regione Sardegna
1. Agli appartenenti al Corpo forestale della Regione Sardegna in possesso di particolari conoscenze o
abilità o che appartengono a nuclei operativi, ai quali sono assegnati specifici incarichi, il Comandante del
Corpo, con proprio atto, conferisce i distintivi di specializzazione e ne dispone l’uso.
2. Il distintivo di specializzazione è a forma di scudetto, in metallo smaltato con le caratteristiche
descritte nell’Allegato x al presente regolamento e va posto in corrispondenza del taschino sito sul lato
destro della giacca dell’uniforme ordinaria e delle camicie. Il personale può fregiarsi di un numero massimo
di due distintivi di specialità.
3. Nell’allegato x sono definite le tipologie dei distintivi di specializzazione relativi ai comandanti di
stazione forestale, agli istruttori di tiro, agli appartenenti alle basi navali, agli appartenenti alla
specializzazione GAUF e agli appartenenti al gruppo sportivo del Corpo.
4. Il Comandante del Corpo può definire, in coerenza al modello generale, le ulteriori tipologie di
distintivi in relazione a specializzazioni non individuate al comma 3.
Art. 8
Decorazioni del Corpo forestale della Regione Sardegna
1. Al compimento rispettivamente di 10, 20 o 30 anni di servizio, agli appartenenti al Corpo forestale
della Regione Sardegna sono attribuiti dei nastrini di anzianità, costituiti da una fettuccina di stoffa di colore
verde a bande verticali di colore bianco, che simboleggiano ogni decennio di servizio, come indicato
nell’Allegato x al presente regolamento. Il nastrino di anzianità è indossato nella parte superiore del
taschino sinistro della giacca delle uniformi ordinarie e della camicia estiva, sopra ad eventuali nastrini
conferiti ai sensi dei commi successivi.
Nastrini di anzianità
Dimensioni: altezza 10 mm, larghezza 35 mm
10 anni di servizio
20 anni di servizio
30 anni di servizio
2. In occasione della Giornata del Corpo (San Giovanni Gualberto) al personale distintosi nel corso
dell’anno precedente è conferita una onorificenza per meriti speciali, consistente in un nastrino di stoffa, di
colore rosso con bande verticali di colore bianco, con stemma in colore oro sulla banda centrale
raffigurante il simbolo della Regione Autonoma della Sardegna, come indicato nell’Allegato x al presente
regolamento. Possono essere indossati tanti nastrini d’onorificenza per meriti speciali quante sono le
onorificenze ricevute.
Onorificenza per meriti speciali
Dimensioni: altezza 10 mm, larghezza 35 mm
3. Per azioni di particolare valore può essere altresì assegnata nella Giornata del Corpo una spilla d’oro
raffigurante il simbolo della Regione Autonoma della Sardegna. La spilla va appuntata al bavero sinistro
della giacca delle uniformi ordinarie. A prescindere dal numero di onorificenze ricevute, sull’uniforme può
essere indossata una sola spilla d’oro.
Aquila d’oro
Dimensioni: altezza 22 mm, larghezza 14 mm
4. Al compimento rispettivamente di 10 o 20 anni di comando o direzione di strutture di qualunque
livello del Corpo, agli appartenenti allo stesso sono attribuiti dei nastrini di lungo comando, costituiti da una
fettuccina di stoffa a bande verticali alternate di colore rosso e bianco, come indicato nell’Allegato x al
presente regolamento. Per lungo comando superiore ai 20 anni al centro del nastrino è riprodotto
l’emblema del Corpo.
5. In prima applicazione del presente regolamento la Direzione generale del Corpo opera una
ricostruzione delle anzianità di servizio ai fini del conferimento delle decorazioni previste dai commi 1 e 4.
Nastrini di lungo comando
Dimensioni: altezza 10 mm, larghezza 35 mm
10 anni di comando
20 anni di comando
Art. x
Commissione vestiario e magazzino vestiario ed equipaggiamento
del Corpo forestale della Regione Sardegna
1. E’ istituita una apposita commissione vestiario del personale del Corpo forestale della Regione
Sardegna, con funzione consultiva nella valutazione e nella scelta dei tessuti e dei capi maggiormente
corrispondenti alle esigenze di servizio e nell’aggiornamento delle schede tecniche delle forniture.
2. La commissione è nominata dal Comandante del Corpo ed ha composizione paritetica. E’ composta
da un numero di componenti non superiore a dieci, di cui fino a cinque appartenenti al Corpo, indicati, su
richiesta del Comandante del Corpo, dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del personale del
Corpo, proporzionalmente alla loro rappresentatività. Il Comandante del Corpo può integrare la
commissione con altri componenti, anche esterni al Corpo, in numero non superiore a cinque.
3. E’ istituito il magazzino vestiario ed equipaggiamento del Corpo, cui è preposto un responsabile che
cura gli adempimenti gestionali connessi alle forniture.
4. Il magazzino ha funzione di stoccaggio del materiale ordinato e può contenere un congruo numero di
capi di vestiario e di attrezzature di equipaggiamento per garantirne la sostituzione rapida nei casi di usura
o di danneggiamento.
APPENDICE
Schema regolamenti equipaggiamenti, uniformi e armamento del personale del Corpo forestale
della Regione Sardegna
Regolamento Equipaggiamenti e uniformi
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Caratteristiche e tipologia delle uniformi e dell’equipaggiamento
Art. 3 - Uso e cura delle uniformi, degli oggetti di equipaggiamento e degli accessori forniti
Art. 4 - Emblema del Corpo forestale della Regione Sardegna
Art. 5 - Fregi e mostreggiature delle uniformi del personale del Corpo forestale della Regione
Sardegna
Art. 6 - Distintivi di riconoscimento di qualifica del personale del Corpo forestale della Regione
Sardegna
Art. 7 - Distintivi di specializzazione del Corpo forestale della Regione Sardegna
Art. 8 - Decorazioni del Corpo forestale della Regione Sardegna
Art. 9 - Commissione vestiario e magazzino vestiario ed equipaggiamento
Art. 10 - Acquisto e gestione delle forniture
Art. 11 - Rinnovo delle forniture di servizio, sostituzioni e reclami
Art. 12 - Norme finali
Regolamento Armamento
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Finalità dell’armamento e tipologia delle armi in dotazione
Art. 3 - Modalità di porto dell’arma
Art. 4 - Assegnazione e restituzione dell’arma
Art. 5 - Doveri dell’assegnatario dell’arma
Art. 6 - Armeria del Corpo forestale della Regione Sardegna
Art. 7 - Numero delle armi in dotazione
Art. 8 – Addestramento
Art. 9 – Norme finali