Criteri e modalità per l`autocertificazione dell`esonero per

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Criteri e modalità per l`autocertificazione dell`esonero per
POLITICHE DEL LAVORO E WELFARE
Lavoro Contrattazione e Relazioni Sindacali
Roma, 20/04/2016
Prot. 0004332
Com n. 36
Oggetto: Collocamento obbligatorio – Criteri e modalità per l'autocertificazione dell'esonero per gli
addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato
Si fa seguito alla nota n. 18/2016 dello scrivente settore per comunicare che, con Decreto
Interministeriale del 10 marzo 2016, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, e con nota del
Ministero del Lavoro n. 0002452 del 15 aprile scorso, sono stati forniti i criteri e le modalità con cui
effettuare l'autocertificazione prevista nel comma 3 bis dell'art. 5, Legge n. 68/1999, a seguito delle
modifiche intervenute con il D. Lgs. n. 181/2015.
Nel rinviare ad un'attenta lettura dei provvedimenti, che si allegano, si forniscono di seguito i
principali contenuti.
Ambito di applicazione dell'esonero previsto dall'art. 5, comma 3 bis, legge n. 68/1999
Come noto, la previsione normativa consente ai datori di lavoro che occupano addetti impegnati in
lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per
mille di essere esonerati per tali lavoratori dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili.
A tal fine il D. Lgs. n. 181/2015 ha introdotto l'autocertificazione dell'esonero dall'obbligo di cui
all'articolo 3, fermo restando l'obbligo del versamento del contributo esonerativo pari a 30,64 euro
per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Appare opportuno evidenziare che i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti non
potranno avvalersi di tale esonero, come implicitamente escluso dall'art. 3, comma 3 del Decreto
Interministeriale, che fa riferimento solo alle altre due classi dimensionali.
Tale esclusione discende, come noto, dal Decreto del Ministro del Lavoro n. 357/2000, ai sensi del
quale le quote massime di esonero non possono superare il 60% della quota di riserva, percentuale
inapplicabile ai predetti datori di lavoro, in quanto la loro quota di riserva è pari ad una unità.
Autocertificazione
L'autocertificazione consiste in una dichiarazione del legale rappresentante, che potrà essere
effettuata esclusivamente in via telematica, attraverso la Banca dati del collocamento mirato,
secondo il modello allegato al Decreto e che ne costituisce parte integrante.
La dichiarazione dovrà contenere la classe occupazionale complessiva del datore di lavoro, gli estremi
del versamento effettuato e per ciascuna provincia in vi siano unità produttive dovranno essere forniti
i seguenti dati:
1. Base di computo
2. Quota di riserva
3. Numero lavoratori disabili occupati
4. Numero addetti in lavorazioni a rischio elevato
5. Base netta (ossia la base di computo senza i lavoratori di cui al precedente punto 4.)
6. La quota netta (ossia la quota di riserva calcolata sulla base netta)
7. La quota di esonero
Viene, inoltre, precisato che, ferma restando l'impossibilità che l'esonero riguardi più del 60% dei
lavoratori disabili che il datore di lavoro sarebbe tenuto ad assumere, la quota di esonero non potrà
essere superiore:
alla differenza tra la quota di riserva e la quota netta
alla differenza tra la quota di riserva ed il numero dei lavoratori disabili occupati
A titolo esemplificativo, si fornisce di seguito un ipotesi di calcolo per i datori di lavoro che occupano
più di 50 dipendenti, ricordando al contempo che per i datori che occupano da 16 a 50 dipendenti (la
cui quota di riserva è pari a due unità) la quota di esonero sarà sempre pari ad una unità:
base di calcolo
(n. dipendenti)
quota di
riserva(*)
200
14
65
5
80
6
(*) arrotondamento ad unità
n. addetti occupati in
lavorazioni a rischio
elevato
30
15
12
base
netta
quota di riserva
netta(*)
quota di
esonero(*)
170
50
68
12
4
5
2
1
1
Contributo esonerativo
Il versamento del contributo da effettuare nei confronti del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
(previsto dall'art. 13 della Legge n. 68/1999) è stabilito in misura pari ad euro 30,64 per ciascun giorno
lavorativo e per ciascun lavoratore disabile per il quale si richiede l'esonero.
Il contributo ha cadenza trimestrale e deve essere versato entro il giorno 10 del mese successivo alla
scadenza del trimestre.
A tale proposito il Decreto precisa che, indipendentemente dal CCNL applicato dal datore di lavoro, ai
fini della determinazione dell'ammontare del contributo viene introdotto un criterio convenzionale di
calcolo, secondo il quale la settimana lavorativa è considerata di 5 giorni ed i giorni lavorativi nel mese
sono pari a 22; pertanto, l'importo trimestrale del contributo per ciascun lavoratore "esonerato" sarà
pari ad euro 2.022,24.
Per quanto concerne le modalità di versamento del contributo, nel rinviare a quanto contenuto nel
Decreto, si precisa che in via di prima applicazione il primo versamento dovrà essere effettuato nei 5
giorni lavorativi precedenti l'autocertificazione e che l'importo dovrà coprire sino al termine del
trimestre.
Termini per l'autocertificazione
L'autocertificazione deve essere presentata entro 60 giorni dal momento in cui è intervenuta la
variazione in diminuzione o in incremento della quota di esonero, mentre in assenza di variazioni il
datore di lavoro potrà continuare ad avvalersi dell'esonero, versando il contributo per il trimestre
successivo.
Nella dichiarazione dovrà essere altresì contenuta l'indicazione della data dalla quale il datore ha
inteso avvalersi dell'esonero ed il relativo contributo dovrà coprire sino alla scadenza del trimestre.
Si evidenzia, tuttavia, che l'art. 5 del Decreto dispone che in fase di prima applicazione
l'autocertificazione venga presentata entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore e che l'indicazione
della data dalla quale il datore ha inteso avvalersi dell'esonero non potrà essere antecedente l'entrata
in vigore del D. Lgs. n. 151/2015 (24 settembre 2015), né successiva ai 60 giorni dall'insorgenza
dell'obbligo di assunzione di lavoratori disabili.
A tale proposito la nota ministeriale definisce l'arco temporale entro cui, in questa fase di prima
applicazione, potrà essere insorto l'obbligo e, quindi, individuata la suddetta data.
Premesso che il Ministero del Lavoro con nota n. 0000970 del 17 febbraio 2016 ha disposto la proroga
dell'invio del prospetto informativo annuale al 15 maggio 2016 (vedi nota n. 18/2016 dello scrivente
settore), a causa dell'introduzione delle modifiche ai sistemi informatici derivanti dalle nuove
previsioni introdotte dal D. Lgs. n. 151/2015 e dal relativo decreto di attuazione n. 33/43 del 17
febbraio 2016, appare evidente che l'autocertificazione riguarderà in ogni caso un lasso temporale
che trova il suo termine iniziale nel 24 settembre 2015 ed il suo termine finale nel 31 dicembre 2015.
In tale ottica, il Ministero ha individuato quale elemento qualificante per la determinazione della data
dalla quale il datore intende avvalersi dell'autocertificazione l'entrata in vigore del D. Lgs. n.
151/2015, precisando che:
- per i datori di lavoro per i quali l'obbligo sia sorto il 24 settembre 2015, la data entro cui avvalersi
dell'esonero è il 23 novembre 2015
- per i datori di lavoro per i quali l'obbligo sia sorto dopo il 24 settembre 2015, la data entro cui
avvalersi dell'esonero è il 60° giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo
Compatibilità dell'esonero autocertificato
La circolare ministeriale chiarisce che l'esonero per addetti a lavorazioni a rischio elevato appare
compatibile con l'esonero parziale dall'obbligo di assunzione previsto dall'art. 5, comma 3 della Legge
n. 68/1999, sempre che la quota di esonero autorizzata e quella autocertificata non superino il 60%
della quota di riserva.
Il Responsabile
Dott. Guido Lazzarelli