ANECAssociazione Nazionale Esercenti Cinema
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ANEC Associazione Nazionale Esercenti Cinema Roma, 26 novembre 2015 Alle Sezioni Regionali ANEC e, p.c. Spett. ANEM Spett. ACEC Oggetto: Controlli SIAE crediti d’imposta ex D.lgs 60/1999 Si fa seguito alla nota della scrivente Presidenza del 22 giugno scorso relativa all’argomento in oggetto ed alla consulenza giuridica richiesta sulla materia all’Agenzia delle Entrate in data 30 giugno scorso, al cui testo si rinvia per i contenuti. Lo scorso 19 novembre l’Agenzia delle Entrate ha notificato alla scrivente la propria risposta alla richiamata richiesta di consulenza giuridica (all.), riconoscendo fondate le argomentazioni e la soluzione interpretativa prospettata dall’Associazione. Nel merito l’Agenzia, pur confermando la propria posizione interpretativa precedentemente espressa in passato, secondo la quale ai fini del legittimo utilizzo del credito d’imposta in questione è necessario un provvedimento definitivo del MiBACT da cui risulti la qualifica di “film di produzione nazionale” o dell’”Unione Europea”, ritiene che per consentire un più agevole utilizzo del beneficio in questione, gli esercenti cinematografici possano iniziare a fruire dello stesso anche prima dell’emanazione del provvedimento definitivo di riconoscimento della nazionalità italiana del film o dell’ammissione ai benefici di legge per i film di produzione europea. A livello operativo sarà pertanto sufficiente, così come avvenuto nel pluriennale consolidato utilizzo del credito d’imposta in questione, il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana del film ed il riferimento, per i film europei, alla nazionalità indicata nel certificato di origine ovvero nel nulla osta di programmazione al pubblico, così come previsto dall’art. 5, comma 7, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA VIA DI VILLA PATRIZI, 10 – 00161 ROMA – CENTRALINO: 06884731 FAX: 064404255 – E MAIL: [email protected] Ciò premesso, resta fermo che, nel caso in cui il riconoscimento provvisorio di nazionalità non venga confermato o il film UE non sia ammesso ai benefici di legge, gli organi accertatori, entro i tempi utili per l’accertamento, provvederanno al recupero dell’indebita fruizione dell’agevolazione in argomento. Si ritiene, conseguentemente, nel caso di specie, venuto meno il presupposto giuridico dell’attività di accertamento della SIAE, che negli ultimi mesi ha visto coinvolti numerosi esercenti sul territorio nazionale, con la redazione di verbali di contestazione. Con l’occasione, si invitano nuovamente le imprese associate al puntuale rispetto della normativa in vigore dal 1° gennaio 2014, che prevede la riduzione della fruibilità del 15 per cento del credito d’imposta in esame maturato a qualunque titolo (cfr. nota Presidenza ANEC del 27 marzo 2014) e su cui gli organi accertatori della SIAE stanno proseguendo nella propria attività di controllo. Nel ringraziare per l’attenzione, si porgono i migliori saluti. All. Il Presidente Luigi Cuciniello ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA VIA DI VILLA PATRIZI, 10 – 00161 ROMA – CENTRALINO: 06884731 FAX: 064404255 – E MAIL: [email protected] Roma, Dire zio ne C e ntra le No rma tiva ________________ Se tto re Imp o ste ind ire tte Uffic io Enti no n c o mme rc ia li e O nlus ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA - ANEC VIA DI VILLA PATRIZI 10 00161 ROMA (RM) Prot. OGGETTO: Consulenza giuridica n. 954-61/2015 Associazione/Ordine ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA - ANEC Codice Fiscale 80229270584 Istanza presentata il 30/06/2015 Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 20 del DLgs n. 60 del 1999 , è stato esposto il seguente QUESITO L'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (di seguito ANEC) chiede chiarimenti in ordine alle modalità di accertamento del requisito della nazionalità dei film ai fini della fruizione del credito d'imposta disciplinato dall'art. 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e dal Decreto Interministeriale 22 settembre 2000, n. 310, riconosciuto agli esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film di produzione nazionale e dell'Unione europea. A tale riguardo, viene riferito che, nell'ambito dell'attività di controllo in ordine alla Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D - CAP 00145 Roma Tel. 0650545491 - Fax 0650545407 - e-mail: dc.norm.entinon [email protected] Pagina 2 di 7 fruizione del predetto credito d'imposta, la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), sulla base del parere reso dall'Agenzia delle entrate in risposta ad un'istanza di consulenza giuridica, ha adottato, come criterio per la verifica del possesso del requisito della nazionalità del film, il rilascio, da parte dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (di seguito MIBACT), del c.d. riconoscimento definitivo ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. L'ANEC segnala l'esistenza di problematiche applicative collegate ai tempi di adozione del provvedimento di riconoscimento definitivo da parte del MIBACT. In particolare, l'ANEC fa presente che il c.d. riconoscimento definitivo di nazionalità interviene quando il ciclo di sfruttamento del film nelle sale si è pressoché esaurito e che per l'esercente, invece, è essenziale conoscere in anticipo di poter usufruire del credito d'imposta. L'ANEC fa presente, inoltre, che a norma del comma 7 del citato art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2004, agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di programmazione o del conseguimento di benefici da parte degli esercenti di sale cinematografiche, "sono considerati nazionali i film che hanno ottenuto il riconoscimento provvisorio di nazionalità italiana" e "sono considerati film di paesi appartenenti alla Unione europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi". SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'ANEC è dell'avviso che, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 60 del 1999, per la verifica della sussistenza del requisito della nazionalità dei film, deve farsi esclusivo riferimento al criterio del riconoscimento provvisorio, come stabilito dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 28 del 2004. 954-61/2015 Pagina 3 di 7 PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'art. 20 del D.Lgs. n. 60 del 1999 prevede, in favore degli esercenti sale cinematografiche, un credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni precedentemente previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli. Con Decreto Interministeriale 22 settembre 2000, n. 310, sono state emanate le disposizioni attuative per l'individuazione dell'ammontare del credito, per la definizione delle condizioni e dei criteri per la sua concessione nonché le modalità dei controlli. Il credito d'imposta è commisurato ai corrispettivi del periodo d'imposta di riferimento, al netto dell'IVA, risultanti dalle annotazioni nel registro dei corrispettivi, in percentuali variabili a seconda della tipologia di programmazione effettuata. In particolare, agli esercenti che effettuano programmazioni di "film di produzione nazionale e dell'Unione Europea" il credito d'imposta compete nella misura del 3,5 % [v. art. 1, comma 2, lett. c) del D.I. n. 310 del 2000]. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA o compensato ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa annotazione del relativo ammontare nel registro di cui all'art. 23 (registro delle fatture emesse) o all'art. 24 (registro dei corrispettivi) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (v. art. 1, comma 1, del D.I. n. 310 del 2000) La fruibilità del credito d'imposta di cui trattasi è subordinata alla registrazione dei corrispettivi nell'apposito registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico e all'emissione del titolo di accesso mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate (salva la possibilità per i contribuenti minori di rilasciare 954-61/2015 Pagina 4 di 7 scontrini fiscali manuali o prestampati a tagli fissi o ricevute fiscali) [v. art. 1, comma 4, del D.I. n. 310 del 2000]. Relativamente alle modalità di controllo, l'art. 2 del citato D.I. n. 310 del 2000 stabilisce che gli uffici dell'amministrazione finanziaria, la Guardia di finanza e, sulla base di apposita convenzione, la SIAE procedono, "anche attraverso l'accesso contestuale allo svolgimento dello spettacolo e sulla base di criteri selettivi stabiliti annualmente, al controllo degli esercenti sale cinematografiche, al fine della rilevazione periodica dei dati relativi agli incassi e al numero dei titoli di accesso rilasciati". Per quanto attiene alla verifica del requisito relativo alla qualifica di film "di produzione nazionale" o "dell'Unione europea" occorre fare riferimento alla normativa extra tributaria di settore. Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che nell'ambito del riordino della disciplina in materia di attività cinematografiche regolamenta anche la concessione di benefici di natura non fiscale (sotto forma di contributi), disciplina, all'art.5, il riconoscimento della qualifica di film di produzione nazionale (vale a dire della nazionalità italiana del film stesso) stabilendo che la qualifica di film di produzione nazionale è riconosciuta dal MIBACT su istanza dell'impresa di produzione. In particolare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato D.Lgs. n. 28 del 2004, l'impresa di produzione attesta, nell'istanza, la presenza dei requisiti per il "riconoscimento provvisorio" della nazionalità italiana del film (tali requisiti sono disciplinati nei successivi commi da 2 a 5 dello stesso art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2004). Successivamente, la stessa impresa produttrice, entro trenta giorni dalla data di presentazione della "copia campione" del film, è tenuta a presentare al Direttore Generale competente (che provvede entro i successivi novanta giorni) l'istanza di " riconoscimento definitivo della nazionalità italiana del film e di ammissione ai benefici di legge". I film che abbiano i requisiti normativamente richiesti vengono iscritti, all'atto del "provvedimento di riconoscimento definitivo", in appositi elenchi 954-61/2015 Pagina 5 di 7 informativi istituiti presso la Direzione Generale competente del MIBACT (v. art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28 del 2004). Il comma 7 del citato art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2004 stabilisce che "agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di programmazione o del conseguimento di benefici da parte degli esercenti di sale cinematografiche, sono considerati nazionali i film che hanno ottenuto il riconoscimento provvisorio di nazionalità italiana di cui al comma 1 e sono considerati film di paesi appartenenti alla Unione europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede la nazionalità indicata nel nulla osta di programmazione al pubblico". La scrivente, nell'ambito di un parere reso in risposta ad un'istanza di consulenza giuridica della SIAE (richiamata dalla stessa ANEC), con nota prot. n. 954175211/2009 del 4 febbraio 2010, nel presupposto che la richiamata norma di cui al comma 7, dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2004, riferita alle provvidenze non fiscali, non può essere estesa al beneficio fiscale del credito d'imposta di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 60 del 1999, ha affermato che la qualifica di "film di produzione nazionale" o "dell'Unione europea", costituendo presupposto necessario per la concessione del beneficio fiscale di cui trattasi, deve risultare da una determinazione certa e definitiva della competente amministrazione (provvedimento definitivo del MIBACT). Confermando la posizione interpretativa precedentemente espressa, si ribadisce che per la legittima spettanza del beneficio fiscale in argomento deve, comunque, ritenersi necessaria l'esistenza di un provvedimento definitivo del MIBACT dal quale risulti la qualifica di "film di produzione nazionale" o "dell'Unione europea". Tuttavia, ferma restando la sussistenza del necessario provvedimento definitivo di riconoscimento da parte del MIBACT, appare possibile individuare, ai fini del controllo, meccanismi procedurali che, pur garantendo la certezza nella verifica della sussistenza del requisito della nazionalità del film, tengano conto delle problematiche applicative segnalate dall'ANEC, collegate ai tempi di adozione del provvedimento di riconoscimento definitivo da parte del MIBACT. 954-61/2015 Pagina 6 di 7 A tale ultimo riguardo, si evidenzia che il credito d'imposta in argomento è commisurato ai corrispettivi del periodo in cui il film è stato messo in programmazione (v. art. 1, comma 2, del D.I. n. 310 del 2000) mentre, come rappresentato dall'ANEC, il riconoscimento definitivo di nazionalità da parte del MIBACT interviene, di regola, quando il ciclo di sfruttamento del film nelle sale si è pressoché esaurito. In ordine all'esigenza di consentire una più agevole fruizione del benefico di cui trattasi, può ritenersi che gli esercenti sale cinematografiche possano iniziare a fruire del credito d'imposta di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 60 del 1999 anche prima dell'emanazione del provvedimento definitivo del MIBACT di riconoscimento della nazionalità italiana del film (o di ammissione ai benefici di legge, per i film di produzione dell'Unione europea) ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 28 del 2004, sempre che sia già stato emanato il provvedimento del MIBACT di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana del film ai sensi del comma 1 dello stesso art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2004 (per i film di produzione dell'Unione europea si farà riferimento alla nazionalità indicata nel certificato d'origine ovvero nel nulla osta di programmazione al pubblico). Pertanto, in sede di controllo, qualora il procedimento per l'emanazione del provvedimento definitivo di riconoscimento sia ancora in corso, in presenza del riconoscimento provvisorio, non verrà contestata agli esercenti sale cinematografiche l'indebita fruizione del credito d'imposta di cui trattasi, sempre che venga riscontato il rispetto di tutti gli altri requisiti e condizioni normativamente previsti. Resta fermo, tuttavia, come sopra ricordato, il carattere necessario del provvedimento definitivo del MIBACT di riconoscimento della nazionalità italiana del film (o di ammissione ai benefici di legge, per i film di produzione dell'Unione europea) ai fini della legittima fruizione del credito d'imposta di cui trattasi. Da ciò consegue che, qualora il riconoscimento provvisorio non sia confermato dal successivo provvedimento di riconoscimento definitivo (o di ammissione ai benefici di legge), gli 954-61/2015 Pagina 7 di 7 organi accertatori, nei tempi utili per l'accertamento, provvederanno al recupero dell'indebita fruizione dell'agevolazione in argomento. IL DIRETTORE CENTRALE Annibale Dodero (firmato digitalmente) 954-61/2015