GLI INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO DEGLI ITALIANI ALL

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GLI INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO DEGLI ITALIANI ALL
GLI INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
E’ diventata Legge dello Stato la prima delle proposte del “Progetto Controesodo”, una complessa
iniziativa parlamentare “bipartisan” (promossa da deputati e senatori del PD e del PDL) per favorire,
attraverso un’azione di sensibilizzazione in Parlamento e nella pubblica opinione, la mobilità dei talenti. Il
Progetto si propone di alimentare un dibattito pubblico utile a definire un quadro normativo capace, da un
lato, di trasformare il vincolo della nuova emigrazione italiana in una “grande opportunità di sviluppo e
coesione sociale” e, dall’altro, di fare dell’immigrazione nel nostro Paese una scelta responsabile e fondata
sull’integrazione, per chi la compie e per chi ne è oggetto. La prima proposta - uno “Scudo fiscale per il
rientro dei talenti” in Italia – ha avuto il via libera definitivo del Senato il 23 dicembre scorso.
Fanno parte di Controesodo altre quattro proposte di legge che, nel complesso, contribuiranno a definire
un sistema di agevolazioni (si auspica, duraturo) per favorire circuiti virtuosi di diffusione della conoscenza
nel nostro Paese:
-
-
“Talenti, welcome!”, che prevede un credito d’imposta per ragazzi residenti all’estero da almeno
due anni che decidono di venire a studiare in Italia e di intraprendere poi un’attività d’impresa o di
lavoro autonomo.
“Learn and back”, con un credito d’imposta per chi investe in formazione qualificata all’estero e
torna a lavorare in Italia.
“Scudo fiscale Nord – Sud”, per agevolare il rientro nel Mezzogiorno dei giovani emigrati nelle
regioni settentrionali.
“Investimenti Italians”, un pacchetto di agevolazioni fiscali per gli italiani che vivono all’estero che
decidono di finanziare nuove attività nel nostro Paese.
OBIETTIVO DELLA LEGGE
La norma intende valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali maturate da “cittadini italiani”
che studiano (rectius, hanno studiato), lavorano (rectius, hanno lavorato) o che hanno conseguito una
specializzazione post lauream all’estero e che decidono di fare rientro in Italia. Lo fa garantendo a chi
“rientra” benefici di varia natura, meglio evidenziati nell’intera struttura del provvedimento. Per quanto qui
rilevante, attraverso l’introduzione di agevolazioni fiscali (sotto forma di minore imponibilità del reddito),
si tende ad ottenere il rientro in Italia di cittadini dell’Unione europea che hanno maturato esperienze
all’estero. Il beneficio vale se si rientra per svolgere attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o
d’impresa, poiché la minore imponibilità stabilita dalla norma vale solo per queste specifiche categorie di
redditi.
Chi intende premiare la norma
Cittadini Ue (purché abbiano risieduto almeno 24 mesi continuativi in Italia) che, dopo
aver lavorato per almeno 24 mesi fuori dall’Italia (e dal paese d’origine) e/o dopo aver ivi
conseguito la laurea o un titolo post laurea, decidono di “rientrare” in Italia.
Si tratta - a ben vedere - di vantaggi che vengono accordati a persone fisiche che “rientrano” ma che,
indirettamente, si traducono anche in un generico plus (in termini di attrattività) per gli operatori
economici nazionali interessati ad impiegare, nella propria attività, personale con esperienza e cultura
internazionale.
In dato letterale della legge apre ad un universo di potenziali beneficiari molto più vasto dei soli cittadini
italiani - presumibilmente per evitare censure Ue per eventuali discriminazioni nei confronti di altri cittadini
comunitari - ed, infatti, annovera tra i beneficiari “i cittadini dell’Unione europea che hanno risieduto
continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia”. In buona sostanza, anche un non italiano - purché
cittadino UE e purché abbia risieduto per almeno 24 mesi continuativi nel nostro Paese - può tecnicamente
accedere ai benefici della legge. Ovviamente, lo potrà fare nei casi (e secondo le regole) previsti dalla
medesima e - nella sostanza - ove diventi soggetto d’imposta nel nostro Paese. Di contro, c’è da
evidenziare che un cittadino italiano (e lo si può essere per svariate casistiche giuridiche) che non abbia
risieduto in Italia per almeno 24 mesi continuativi, non ha diritto agli incentivi in argomento.
Sul punto, sarà molto importante definire il concetto di “residenza continuativa” per almeno 24 mesi
(rectius, “risieduto continuatamente”), fissato nell’articolo 1, che appare molto differente da quello di
“svolgimento continuativo di un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dal paese
d’origine e dell’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più” - stabilito nell’articolo 2, comma 1, lettera a) –
nonché da quello di “svolgimento continuativamente di un’attività di studio fuori di tale Paese e dell’Italia
negli ultimi ventiquattro mesi o più” - stabilito nell’articolo 2, comma 1, lettera b).
Si tratta di tematiche non nuove in campo fiscale ma che è importante l’Agenzia delle Entrate (titolare alla
gestione del principale beneficio) o, prima ancora, il Ministero dell’Economia definiscano prontamente e
puntualmente per l’applicazione di specie, proprio per le particolari formulazioni qui utilizzate. In
particolare, occorrerà chiarire se il concetto richiamato dalla norma nell’articolo 1 (“risieduto
continuatamente”) sia – formalmente – quello della “residenza anagrafica” (come sembrerebbe suggerire il
dato letterale e come evidenziato nel corso dei lavori parlamentari) o se si possa anche ammettere un
richiamo al più ampio concetto di “domicilio”, ovvero di sede principale degli interessi.
Obiettivamente, per l’articolo 1 (periodo trascorso in Italia) sembra prevalere in concetto di “residenza
anagrafica” mentre, nell’articolo 2 ( e per fissare il periodo di permanenza all’estero necessario per fruire
del regime agevolativo), sembra prevalere chiaramente il concetto di domicilio. E’ il dato letterale del
provvedimento che induce a ritenere corretta tale posizione, nel momento in cui il testo di legge utilizza
l’inciso “sebbene residenti nel loro Paese d’origine” che, chiaramente, non avrebbe senso ove si volesse
intendere una obbligatoria “residenza anagrafica” all’estero per le fattispecie dell’articolo 2.
CONCETTO DI “RESIDENZA CONTINUATIVA” (ART. 1) = RESIDENZA ANAGRAFICA
LAVORO CONTINUATIVO ALL’ESTERO (ART. 2, COMMA 1, LETT A) = DOMICILIO
STUDIO CONTINUATIVO ALL’ESTERO CON TITOLO (ART. 2, COMMA 1, LETT B) = DOMICILIO
Sul punto occorre doverosamente ricordare che il Relatore di maggioranza del provvedimento, in
Commissione Finanze al Senato, ha ottenuto che il Governo accogliesse come “raccomandazione” un
“ordine del giorno” (G/2212/1/6) contenente l’impegno ad individuare le categorie dei soggetti beneficiari
“tra coloro che sono cittadini dell’Unione europea, sono nati dopo il 1º gennaio 1969, hanno risieduto
continuativamente in Italia per almeno ventiquattro mesi, hanno successivamente risieduto all’estero per
almeno ventiquattro mesi, così come risultante, per i cittadini italiani dalla registrazione negli appositi elenchi
dell’A.I.R.E. (Anagrafe italiani residenti all’estero) e, per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea,
dalla registrazione in eventuali simili registri nazionali”. Una posizione, questa, che si ritiene erronea - e che,
dunque, ci si augura il Governo non faccia propria nel richiesto provvedimento d’attuazione – almeno con
riferimento ai requisiti fissati all’articolo 2.
La finalità della norma è delineata - dunque - nel primo comma dell’articolo 1 in maniera generale.
L’applicabilità concreta dei benefici necessità, pertanto e come spesso accade, di una lettura sistematica
dell’intero provvedimento e – più di tutto – del previsto provvedimento d’attuazione, demandato
all’esecutivo.
PERIODO D’OPERATIVITA’ E RETRODATAZIONE DEGLI EFFETTI
I benefici saranno fruibili dalla data di entrata in vigore della legge fino al periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2013. In altri termini, le disposizioni di favore dispiegano i loro effetti dalla data di pubblicazione
della norma (presumibilmente, gennaio 2011) e sino al 31 dicembre 2013. Si tratta (per i benefici fiscali) dei
periodi d’imposta 2011 – 2012 – 2013, tranne che per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con
l’anno solare (viene, infatti, utilizzata la dicitura ”fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013”
che, tecnicamente, equipara il numero di esercizi ammissibili per i soggetti che non abbinano l’esercizio
all’anno solare).
Tutto ciò significa che il beneficio fiscale può essere fatto valere solo (ed al massimo) per tre annualità
(2011, 2012 e 2013) salvo, ovviamente, proroghe (da stabilirsi, però, con uno specifico provvedimento
normativo).
ANNUALITÀ (ESERCIZI) AGEVOLATI = 2011 – 2012 - 2013
Sempre nell’articolo 1, comma 2, del provvedimento viene stabilito che hanno diritto ai benefici i cittadini
dell’Unione europea che, alla data del 20 gennaio 2009, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.
Questa formulazione ha suscitato perplessità anche durante i lavori parlamentari poiché, in sostanza,
“congela” la data per la verifica del possesso dei requisiti “oggettivi” al momento della presentazione in
Parlamento della proposta di legge.
DATA ALLA QUALE DEVONO ESSERE POSSEDUTI I REQUISITI = 20 GENNAIO 2009
In realtà, la logica di tale disposizione deve rinvenirsi nella lettura coordinata dell’intero “Progetto
Controesodo” e non solo della sua prima proposta (già divenuta legge). Quest’ultima, infatti, vuole favorire
in rientro in Italia dei soli soggetti che - al “varo” del Progetto - avevano già intrapreso un’esperienza
lavorativa o di studio all’estero, tutto ciò al fine di evitare possibili “arbitraggi” legati a comportamenti
eminentemente strumentali per conseguire un abbattimento dell’imponibile fiscale. Di contro, il Progetto
Controesodo assegna incentivi (ma di diversa natura) anche a chi - dopo il suo “varo” - avesse deciso o
decida di cimentarsi con un periodo di esperienze all’estero.
BENEFICIARI
Rispettati i requisiti prima evidenziati, sono due le categorie dei soggetti agevolati dal provvedimento
(ovviamente, nel momento in cui decidono di rientrare in Italia):
a) Cittadini laureati che, dopo il conseguimento del titolo di studio, sono andati ad effettuare un
periodo di lavoro all’estero;
b) Cittadini che sono andati all’estero per conseguire una laurea o una specializzazione post lauream.
In realtà, il dato letterale della norma è molto più articolato.
BENEFICIARI (IN SINTESI):
A)
B)
CHI È ANDATO A LAVORARE ALL’ESTERO
CHI È ANDATO A STUDIARE ALL’ESTERO
Rimane certamente da stabilire cosa debba intendersi per “cittadini dell’Unione europea …… in possesso di
un titolo di laurea” – per come individuati all’articolo 2, comma 1, lettera a) del provvedimento – e a cosa
esattamente ci si riferisca con l’allocuzione “i cittadini dell’Unione europea che …. hanno svolto
continuativamente un’attività di studio fuori dal Paese d’origine e dell’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o
più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream”, utilizzata nella successiva lettera
b).
La lettura dei lavori parlamentari (in particolare le precisazioni del Relatore di maggioranza) autorizzano a
ritenere che per “laurea” si faccia riferimento - nelle citate lettera a) e b – ad un “titolo accademico di I o II
livello o altro titolo accademico post lauream, riconosciuti come tali dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, secondo i criteri di equipollenza previsti dall’Unione europea”. La sola laurea,
però, potrebbe non bastare, se si guarda con attenzione un’altra “raccomandazione” al Governo affinché,
per l’individuazione dei beneficiari, si intenda tale presupposto (il possesso del titolo di laurea) come
criterio che esaurisce la dizione “specifiche competenze e qualificazioni scientifiche e professionali”.
L’articolo 2 della Legge individua, al comma 1, i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti
interessati per il diritto alla concessione dei benefici fiscali indicati all’articolo 3. In primo luogo, per tutti i
soggetti, è necessario:
-
che essi siano nati dopo il 1° gennaio 1969 (requisito stabilito dall’articolo 2) e che siano cittadini
comunitari (requisito stabilito dall’articolo 1);
che essi siano stati residenti in Italia in via continuativa per almeno 24 mesi (requisito stabilito
dall’articolo 1).
In secondo luogo, i cittadini in possesso dei predetti requisiti - sebbene residenti nel loro Paese di origine possono beneficiare dell’aiuto allorché si verifichi (rectius, si sia verificata) una delle seguenti condizioni:
a) siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente - negli ultimi 24 mesi un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa, in un Paese diverso sia da quello di
origine sia dall’Italia (lettera a) del comma 1);
b) abbiano svolto continuativamente - negli ultimi 24 mesi - un’attività di studio, acquisendo un titolo di
laurea o una specializzazione post lauream, in un Paese diverso sia da quello di origine sia dall’Italia
(lettera b) del comma 1).
Tutti i requisiti, come detto, devono essere posseduti alla data del 20 gennaio 2009. Ciò significa ovviamente sempre e solo per i soggetti nati dopo il 1° gennaio 1969 - che, a quella data:
-
occorreva essere cittadini UE;
occorreva aver lavorato per almeno 24 mesi all’estero oppure occorreva aver studiato (coi requisiti
stabiliti) almeno 24 mesi all’estero.
BENEFICIARI (DETTAGLI):
-
-
CITTADINI UE
NATI DOPO IL 1° GENNAIO 1969;
CHE SIANO STATI RESIDENTI IN ITALIA IN VIA CONTINUATIVA PER ALMENO 24 MESI;
CHE, DA LAUREATI, ABBIANO SVOLTO CONTINUATIVAMENTE - NEGLI ULTIMI 24 MESI PRIMA DEL 20
GENNAIO 2009 - UN’ATTIVITÀ DI LAVORO DIPENDENTE, DI LAVORO AUTONOMO O DI IMPRESA, IN
UN PAESE DIVERSO SIA DA QUELLO DI ORIGINE SIA DALL’ITALIA;
CHE ABBIANO SVOLTO CONTINUATIVAMENTE - NEGLI ULTIMI 24 MESI PRIMA DEL 20 GENNAIO 2009
- UN’ATTIVITÀ DI STUDIO, ACQUISENDO UN TITOLO DI LAUREA O UNA SPECIALIZZAZIONE POST
LAUREAM, IN UN PAESE DIVERSO SIA DA QUELLO DI ORIGINE SIA DALL’ITALIA.
E’ sempre la struttura letterale della norma a prevederlo, oltre che con la prescrizione specifica del secondo
comma dell’articolo 1, nel momento in cui indica cittadini che “hanno svolto continuativamente un’attività
di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi ventiquattro
mesi o più” – Articolo 2, comma 1, lettera a) – o che “hanno svolto continuativamente un’attività di studio
fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una
specializzazione post lauream” – Articolo 2, comma 1, lettera b).
Come visto, dal tenore letterale della norma risulta anche evidente che non occorre (occorreva) essere stati
formalmente residenti all’estero per 24 mesi (continuativi negli ultimi 24 mesi) ma occorre ivi aver lavorato
o studiato (avendovi, chiaramente, domicilio principale).
In ogni caso, il beneficio spetta a condizione che i suddetti soggetti vengano assunti o decidano di
esercitare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscano il proprio domicilio, nonché la
residenza, in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.
Deve ritenersi (sempre per il dato letterale della norma) che l’opportunità lavorativa di ritornare in Italia
possa essere stata colta (o possa essere colta) – ovviamente solo da chi possedeva i requisiti soggettivi alla
data del 20 gennaio 2009 - solo per i “rientri” effettuati a partire da tale ultima data (20 gennaio 2009). In
altri termini, si ritiene che la norma (e gli incentivi):
-
-
non dovrebbero applicarsi a chi – avendo i requisiti soggettivi al 20 gennaio 2009 – è stato assunto
o ha avviato un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia prima di tale data;
potrebbero applicarsi anche a chi – avendo i requisiti soggettivi al 20 gennaio 2009 – è stato
assunto o ha avviato un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia dopo tale data, sebbene
prima dell’entrata in vigore della legge;
si applicano certamente a chi – avendo i requisiti soggettivi al 20 gennaio 2009 – venga assunto o
avvii un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, dall’entrata in vigore della legge e sino al
31 dicembre 2013.
A CHI SI APPLICA L’INCENTIVO:
A CHI RIENTRA IN ITALIA DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE (CERTAMENTE);
A CHI E’ RIENTRATO IN ITALIA DOPO IL 20 GENNAIO 2009 (MOLTO PROBABILMENTE);
A CHI E’ RIENTRATO IN ITALIA PRIMA DEL 20 GENNAIO 2009 (POCO PROBABILMENTE).
Ciò, chiaramente, non fa mutare i periodi agevolati (che continuano ad essere, come visto prima, solo
2011, 2012 e 2013). Questo significa che - salvo quanto si dirà di seguito - chi è “tornato” dopo il 20 gennaio
2009, ed anche prima dell’entrata in vigore della legge, potrebbe sfruttare le agevolazioni per il periodo
pieno (2011, 2012 e 2013) al pari di chi decide di tornare nel corso del 2011 (o nel periodo il corso al 31
dicembre 2011). Di contro, chi decidesse di “tornare” nel 2012 (rectius, periodo in corso al 31 dicembre
2012) avrebbe a disposizione solo un biennio di incentivi mentre chi lo fa nell’ultimo anno di operatività
della norma, ne beneficia (ovviamente per gli aspetti fiscali) solo per quest’ultimo.
La situazione più complicata da decifrare, dunque, rimane quella dei soggetti che – nati dopo il 1° gennaio
1969 e possedendo i requisiti soggettivi al 20 gennaio 2009 – sono stati assunti o hanno avviato un’attività
d’impresa o di lavoro autonomo in Italia prima del 20 gennaio 2009. L’analisi letterale della norma
sembrerebbe ricomprenderli nel novero dei soggetti potenzialmente beneficiati. Ciò, però, appare
configgere sia con le regole Ue in materia di “effetto incentivante” sia con quello che, presumibilmente,
era l’intento effettivo del legislatore, ovvero di “indurre” comportamenti ritenuti virtuosi che, pertanto,
logicamente si collocano in un momento successivo alla presentazione della proposta di legge.
Sul punto, risulteranno di fondamentale importanza i chiarimenti che vorrà fornire l’Agenzia delle Entrate,
ovviamente se non sarà anticipata dal Ministro dell’economia e delle finanze che – con proprio decreto ed
ai sensi del secondo comma dell’articolo 2 – deve individuate le categorie dei soggetti beneficiari, “tenendo
conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali e garantendo che non si
determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
La prima delle due deleghe all’esecutivo è destinata a circoscrivere il novero dei beneficiari a soggetti con
particolari caratteristiche “scientifiche e professionali”, in quanto ritenute particolarmente meritevoli
d’apprezzamento da parte del Ministero. E’ un modo per non avere un’applicazione assolutamente
indifferenziato del beneficio ma che attribuisce un particolare potere discrezionale al dicastero di Via XX
Settembre.
Molto più insidiosa è la seconda delle deleghe. La norma, infatti, che impone che “non si determinino nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica”. E’ sulla scorta di quest’ultima che - si ritiene - probabilmente il
Ministero dell’Economia ammetterà al beneficio solo chi pone in essere i “comportamenti incentivati”,
ovvero venga assunto o avvii un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia solo dopo l’entrata in
vigore della Legge.
CARATTERISTICHE DEI BENEFICI FISCALI
La struttura tecnica operativa dell’agevolazione è molto semplice e ricalca lo schema di analoghi incentivi
fiscali già noti al nostro ordinamento. Si tratta di un abbattimento forfettario del reddito (di lavoro
dipendente, d’impresa e di lavoro autonomo) imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche dei soggetti identificati come beneficiari. Per le ultime due categorie, si segnala che il beneficio non
si estende all’IRAP. E’ dubbio, però, se il beneficio possa rilevare anche ai fini dell’applicazione delle
addizionali regionali e comunali che, come noto, traggono, in via generale, la loro base imponibile da
quella calcolata ai fini IRPEF. Si tratta di tributi a titolarità degli enti locali, i cui meccanismi di calcolo sono
affidati alle regole nazionali di determinazione della base imponibile. Ciò lascerebbe propendere per
l’applicazione del beneficio anche in tale ambito. E’ da escludersi, infine, che il reddito agevolato possa
essere preso a base del calcolo dei benefici e dei sostegni sociali erogati da comuni, province e regioni
sotto forma di servizi e per i quali si definiscono diritti e tariffe in base all’indicatore della situazione
economica equivalente ISEE. Sul punto, però, è auspicabile una chiarificazione nel previsto DM.
I menzionati redditi (di lavoro dipendente, d’impresa e di lavoro autonomo) concorrono, dunque, alla
formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta,
secondo le seguenti percentuali:
-
20 per cento, per le lavoratrici;
30 per cento, per i lavoratori.
Si ribadisce che, con buona probabilità, deve ritenersi che i redditi debbano scaturire da situazioni
giuridiche determinatesi successivamente all’entrata in vigore della norma (o, al più, al 20 gennaio 2009).
Tale convinzione deriva non tanto dall’esegesi del provvedimento scritto quanto dalla statuizione (articolo
2, comma 2, ultimo periodo) che con esso “non si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica”.
Questo beneficio di un “reddito ridotto” può essere fruito solo nel rispetto del cosiddetto “de minimis”
(ovvero coi limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore). Questo significa
che il soggetto fruitore dovrà tenere conto del limite di 200.000,00 euro di aiuti massimi utilizzabili a titolo
de minimis in un triennio: ovviamente, dovrà tenere conto – ai fini del rispetto del richiamato limite – sia dei
benefici attribuiti dalla norma in commento che di quelli assegnati da altre leggi sottoposte al de minimis.
La fruizione del beneficio fiscale in analisi è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi
previsti dall’articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi da 271 a 279,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
La prima norma ha previsto, al comma 1, norme di favore per la tassazione dei redditi di lavoro dipendente
o autonomo dei docenti e dei ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato:
a) siano non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o
docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni
continuativi;
b) dalla data di entrata in vigore del decreto, o in uno dei cinque anni solari successivi, vengono a
svolgere la loro attività in Italia e che, conseguentemente, divengono fiscalmente residenti nel
territorio dello Stato.
Verificate queste circostanze, i menzionati redditi sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle
imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell’imposta regionale
sulle attività produttive.
La seconda norma prevede, in sintesi, l’attribuzione di un credito d’imposta automatico alle imprese che
effettuano l’acquisizione di determinati beni strumentali nuovi - destinati a strutture produttive ubicate
nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise
ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato UE - a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013.
Infine, il quarto comma dell’articolo 3 della norma in discussione stabilisce che sono esclusi dai benefici
fiscali “i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche
amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all’estero, in forza di tale rapporto, la propria
attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dall’articolo 2”. In altri termini, se si va a
lavorare all’estero perché “comandati” da un impresa o da una pubblica amministrazione italiana, il
beneficio non spetta.
CAUSE DI DECADENZA DAI BENEFICI FISCALI
I beneficiari degli incentivi fiscali decadono dal diritto agli stessi ove trasferiscano nuovamente la propria
residenza (o, semplicemente, trasferiscano il proprio domicilio) fuori dell’Italia prima del decorso di cinque
anni dalla data della prima fruizione del beneficio. Dunque, una volta utilizzato il regime di tassazione di
favore (ed a prescindere da quanti anni abbiano visto applicare le imposte su un imponibile ridotto) il
beneficiario non deve “riandarsene all’estero” prima del decorso si cinque anni dalla prima fruizione.
La norma non fa riferimento ad esercizi d’imposta ma ad anni solari. Inoltre, utilizza come riferimento non
l’esercizio beneficiato ma la data della prima fruizione dell’incentivo (che, come noto, avviene al momento
della presentazione del modello Unico relativo all’annualità precedente). In altre parole, se il primo
esercizio “beneficiato” è il 2011, la data della prima fruizione sarà (a legislazione vigente e a seconda del
modello dichiarativo presentato) 30 giugno o 30 settembre 2012. In tal caso, il beneficiario (che ha
trasferito la propria residenza in Italia o – nel caso non l’avesse mai mutata – ha trasferito definitivamente
qui il proprio domicilio) non può trasferire la residenza all’estero (ne può semplicemente qui stabilire
domicilio) prima del decorso di 5 anni solari dal 30 giugno o 30 settembre 2017.
Diversamente, deve provvedersi al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e
interessi.
ESEMPIO
La fruizione del benefici e il rispetto del limite del de minimis
Il soggetto A - in possesso dei requisiti soggettivi fissati dalla legge “Incentivi fiscali per il rientro dei
lavoratori in Italia” - avvia nel nostro paese un’attività di lavoro autonomo nel corso del 2011. In assenza di
benefici, avrebbe subito (con scaglioni vigenti nel 2010) il prelievo riportato in tabella, parametrato ai
volumi di reddito imponibile:
Coi benefici di legge, se maschio, subisce (con scaglioni vigenti nel 2010) il prelievo riportato in tabella,
parametrato ai volumi di reddito imponibile, ed ottiene i seguenti risparmi:
Coi benefici di legge, se maschio, subisce (con scaglioni vigenti nel 2010) il prelievo riportato in tabella,
parametrato ai volumi di reddito imponibile, ed ottiene i seguenti risparmi:
Si può osservare che i benefici di legge potranno essere fruiti, in un triennio, per i maschi sino ad un reddito
medio anno di 230.000 euro mentre, per le femmine, tale soglia si abbassa a 200.000 euro, ovviamente in
assenza di altri benefici de minimis.
4.000,00
3.500,00
3.000,00
Andamento risparmio Maschi
Andamento risparmio Femmine
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
220.000
210.000
200.000
190.000
180.000
170.000
160.000
150.000
140.000
130.000
120.000
110.000
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0,00