FERIE: malattia, reperibilità e preavviso, l`Aran spiega come funziona

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FERIE: malattia, reperibilità e preavviso, l`Aran spiega come funziona
FERIE: malattia, reperibilità e preavviso, l'Aran spiega come funziona – 29-6-2015
L'Aran ha recentemente pubblicato tre orientamenti applicativi in materia di ferie, con riferimento al
contratto nazionale delle Regioni e degli enti locali.
Ferie e preavviso
Un primo quesito (orientamento applicativo Ral 1762) riguarda il comportamento che le amministrazioni
devono tenere nel rapporto tra l'istituto delle ferie e quello del preavviso. L'articolo 12, comma 6, del Ccnl
del 9 maggio 2006, nel disporre che «l'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di
preavviso…», sostanzialmente, ribadisce quanto già disposto dall'articolo 2109, comma 4, del Codice civile.
Cosa accade, però, laddove, eccezionalmente, sia comunque avvenuta la fruizione delle ferie durante il
periodo di preavviso? Secondo l'Aran sono possibili due soluzioni:
1. prorogare in misura corrispondente il periodo di preavviso. Si applica, cioè ed in via analogica, il
principio privatistico per cui le diverse ipotesi di assenza dal lavoro (ad esempio, per malattia) sospendono il
decorso del preavviso;
2. rinunciare al preavviso stesso da parte del soggetto che riceve la comunicazione di risoluzione del
rapporto di lavoro, per un periodo corrispondente alle ferie fruite. Tale possibilità di rinuncia è prevista
espressamente dall'articolo 12, comma 5, del Ccnl del 9 maggio 2006.
Ferie e reperibilità
Una seconda questione (orientamento applicativo Ral 1761) riguarda la possibilità di collocare in
reperibilità ai sensi dell'articolo 23 del Ccnl 14 settembre 2000, il personale che attualmente sta godendo del
periodo di ferie. La risposta non può che essere negativa. L'Aran, infatti, conferma che «è indubbio che la
reperibilità, anche se non equivale alla esecuzione della prestazione lavorativa, incide ugualmente sul riposo
e sulla piena possibilità di svago che le ferie devono garantire (ad esempio il dipendente non potrebbe
allontanarsi per una crociera).
Ciò non toglie, tuttavia, che, durante le ferie, il dipendente debba essere disponibile al rientro per urgenti
necessità, come ipotizzato dall'art.18, comma 11, del CCNL del 6.7.1995. Tale previsione, però, non si
presta a consentire anche la pianificazione della reperibilità con appositi turni, secondo le caratteristiche
tipiche dell'istituto».
Ferie e malattia
Infine (orientamento applicativo Ral 1757), l'Aran è stata interpellata da un ente locale che chiede un
parere in ordine alla corretta gestione di una domanda di ferie di un dipendente, il quale chiede di fruire di
un giorno di ferie (ad esempio per il 10 aprile), ma il giorno antecedente la fruizione dello stesso (il 9 aprile)
lo stesso si ammala e presenta un certificato medico, con prognosi di due giorni (il 9 e 10 aprile).
Il dubbio del richiedente è se la predetta domanda di ferie debba essere annullata oppure essere ugualmente
computata a ferie, cioè se nell'ipotesi summenzionata si debba, in qualche modo, tener conto del disposto di
cui all'articolo 18, comma 14, del Ccnl del 6 luglio 1995 il quale stabilisce che: «le ferie sono sospese da
malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato
luogo a ricovero ospedaliero».
L'Aran rileva che l'insorgere della malattia prima del godimento di un giorno di regolarmente richiesto ed
autorizzato, prevale comunque sull'altra tipologia di assenza. Pertanto, per effetto della malattia a partire dal
giorno indicato sul certificato medico e per la durata ivi indicata, il lavoratore si deve considerare solo in
malattia.
L'imputazione dell'assenza a malattia determina, conseguentemente, la mancata fruizione del giorno di ferie,
che potrà essere goduto successivamente, sempre previa formulazione di una nuova richiesta all'ente.