IRPEF - CREDITO D`IMPOSTA PER I REDDITI PRODOTTI ALL

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IRPEF - CREDITO D`IMPOSTA PER I REDDITI PRODOTTI ALL
Agenzia delle Entrate
Risoluzione 13 agosto 2002, n.281/E
IRPEF - CREDITO D'IMPOSTA PER I REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - ATTIVITA' DI LAVORO
DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO PRESSO SOCIETÀ ESTERA CON AUTONOMO
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - RECUPERO DELLE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO
PER I REDDITI IVI PRODOTTI - CONGUAGLIO - INAMMISSIBILITA' - ISTANTA DI
INTERPELLO.
La società XXI S.p.A., dopo aver rappresentato che alcuni suoi dirigenti, residenti in Italia, prestano attività di lavoro dipendente anche per la società
francese YY Francais S.A., in forza di separati contratti di lavoro subordinato, ha chiesto di conoscere se, al fine di evitare la presentazione di una
apposita dichiarazione dei redditi in cui far confluire entrambi i redditi percepiti dal sostituito, possa essa stessa, in qualità di sostituto d'imposta,
procedere alle operazioni di conguaglio da effettuarsi entro il 28 febbraio 2003, ai sensi dell' articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
Con riferimento al quesito prospettato, la società istante ritiene, pur in assenza di una esplicita disposizione normativa, di procedere, in qualità di
sostituto d'imposta, in analogia alla fattispecie regolata dal comma 4 dell'articolo 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, alle operazioni di conguaglio
nei confronti dei propri dirigenti, tenendo conto dei redditi agli stessi corrisposti dai datori di lavoro esteri e riconoscendo in detrazione le imposte
estere definitivamente pagate ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine, i
dipendenti consegneranno, entro il 12 febbraio 2003, apposita dichiarazione dei redditi corrisposti nel 2002 dalla società francese.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il trattamento fiscale riservato alle retribuzioni percepite dai prestatori di lavoro dipendente per le attività svolte al di fuori del territorio nazionale è
strettamente collegato al concetto di residenza.
Si tratta del world-wide principle sancito dal comma 1 dell'articolo 3 del TUIR, secondo il quale, mentre per i soggetti non residenti la base imponibile è
formata solo dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, per i soggetti residenti "l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato ...da
tutti i redditi posseduti".
Una specifica deroga al summenzionato principio era costituita dalla disposizione contenuta nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 del TUIR, in
base alla quale restavano esclusi dalla base imponibile i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto.
A seguito dell'abrogazione della citata disposizione, per effetto dell' art. 5 del D. lgs. 2 settembre 1997, n. 314, tutti i redditi di lavoro dipendente
percepiti da soggetti residenti, anche per le prestazioni rese all'estero, sono sempre assoggettabili a tassazione in Italia.
Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, l'art. 15 del TUIR prevede il recupero delle imposte pagate all'estero sui redditi ivi prodotti attraverso
lo strumento del credito d'imposta.
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 citato, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a
titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al
rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta è, pertanto, necessario che le imposte pagate all'estero siano state corrisposte a titolo definitivo,
intendendosi per tali quelle non più ripetibili. Per quanto riguarda il requisito della irripetibilità si richiama quanto già precisato con circolare n. 50 del
12 giugno 2002
Il comma 3 del citato art. 15 del TUIR stabilisce, inoltre, che la detrazione delle imposte pagate all'estero debba essere richiesta, a pena di decadenza,
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo.
Il comma 3 dell'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973 autorizza, inoltre, il recupero delle imposte pagate all'estero sui redditi di lavoro dipendente
prestato all'estero tramite il sostituto d'imposta, in sede di operazioni di conguaglio. In particolare, il comma 3 dell'art. 23 citato stabilisce che "...se alla
formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in
detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero".
La vigente normativa prevede, quindi, espressamente che il recupero delle imposte pagate all'estero possa avvenire attraverso le seguenti modalità:
a) in sede di dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 15 del TUIR;
b) ad opera del sostituto d'imposta, in sede di conguaglio, per somme o valori prodotti all'estero, ai sensi dell'articolo 23 comma 3, del DPR n. 600 del
1973.
Non è, invece, disciplinato il recupero di dette imposte ad opera del sostituto d'imposta attraverso lo strumento del conguaglio di fine anno, nelle ipotesi
in cui il sostituito abbia percepito redditi di lavoro dipendente anche all'estero in forza di un autonomo rapporto con un altro datore di lavoro non
residente.
Non si ritiene, peraltro, che, richiamandosi come prospettato dall'istante in via analogica all'art. 23, comma 4, del DPR n. 600, possano porsi a carico
del sostituto operazioni di conguaglio che non trovano fondamento in una espressa previsione della norma fiscale.
Sintesi
IRPEF - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE - LAVORO PRESTATO ALL'ESTERO
A cura di Fisco Oggi
( Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate )
La risoluzione, relativa ad una istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, fornisce chiarimenti in merito al
recupero delle imposte pagate all'estero su redditi di lavoro dipendente ivi prodotti. L'Agenzia precisa che il sostituto d'imposta residente non può
recuperare attraverso lo strumento del conguaglio di fine anno, le imposte pagate all'estero dal sostituito, se questi ha un autonomo rapporto di lavoro
dipendente con un altro datore di lavoro non residente.
Vedi Risoluzione
----Fonte : Servizio di documentazione economica e tributaria del CERDEF della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze