Decisione TNA CONI II Sezione - Procedimento n. 6/2016
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Decisione TNA CONI II Sezione - Procedimento n. 6/2016
TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING II SEZIONE n. 6/2016 così composto: Prof. Avv. Luigi Fumagalli Avv. Luigi Di Maio Prof. Avv. Filomena Santagada Avv. Maurizio Bellacosa Presidente Rel. Componente Componente Componente ha pronunciato la seguente DECISIONE sull’appello proposto dal sig. Massimiliano Buccheri, nato ad Avezzano (AQ) il 16 maggio 1984, tesserato per la Società Buccioni Boxing Production, affiliata alla Federazione Pugilistica Italiana, difeso dall’avv. Paolo Rodella del Foro di Roma, avverso la decisione n. 60/2015 della Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, resa in data 9 dicembre 2015 e depositata con la motivazione in data 22 gennaio 2016. *** Fatto e procedimento 1. Il presente procedimento disciplinare trae origine dal deferimento presentato dall’Ufficio di Procura Antidoping (l’UPA) nei confronti dell’atleta Massimiliano Buccheri (l’Atleta), risultato positivo a seguito del controllo antidoping disposto dal CONI-NADO al termine dell’incontro di pugilato per il “Campionato Italiano Pesi Medi” tenutosi a Roma in data 2 maggio 2015. 2. L’esame del campione biologico effettuato dal Laboratorio Antidoping di Roma accertava infatti la presenza di Gonadotropina Corionica (hCG) e di Testosterone, suo precursore (DHEA) e suoi metaboliti di origine non endogena, compatibile con l’assunzione di testosterone e/o suoi precursori, rispettivamente inseriti nella Lista delle sostanze vietate stabilita dalla WADA per l’anno 2015 (la Lista 2015), come sostanze non specificate, vietate in e out of competition, nella categoria S2 “Ormoni peptidici, fattori di crescita, sostanze correlate e mimetici” e nella categoria S1 “Agenti anabolizzanti”. 3. Con provvedimento in data 22 maggio 2015 il Presidente della Prima Sezione (la Prima Sezione) del Tribunale Nazionale Antidoping (il TNA) disponeva, su richiesta dell’UPA, ed inaudita altera parte, la sospensione cautelare dell’Atleta. 4. Nonostante l’Atleta non avesse richiesto le controanalisi sul Campione B, successivamente alla convocazione per l’audizione disposta originariamente dall’UPA Nado Italia Via dei Gladiatori, 2 00135 Roma www.nadoitalia.it per il giorno 8 giugno 2015, perveniva dal legale dell’Atleta la richiesta di invio dei report analitici delle analisi eseguite sul Campione A e del relativo “Verbale di controllo urinario”, oltre un breve differimento della data disposta per l’audizione. 5. A seguito di tale istanza, l’UPA disponeva il differimento dell’audizione e richiedeva copia dei report analitici del campione A al Laboratorio Antidoping di Roma. Questi ultimi venivano forniti all’UPA in data 15 giugno 2015 e subito trasmessi all’Atleta. 6. L’UPA provvedeva quindi a convocare l’Atleta per il giorno 2 luglio 2015 al fine di essere ascoltato in merito all’addebito disciplinare contestato ed in particolare per la violazione di cui all’art. 2.1 del vigente Codice Sportivo Antidoping (CSA). In tale sede l’Atleta, assistito dall’avv. Paolo Rodella del Foro di Roma, dichiarava quanto segue: a) b) c) d) e) “Sono a conoscenza degli addebiti contestatimi. Non ho nulla da contestare in relazione alla regolarità del controllo antidoping. Nel 2008 entro nella categoria professionisti e attraverso un pugile professionista Emanuele Della Rosa vengo in contatto con un medico il Dott. Adolfo Panfili che al tempo seguiva anche quest’ultimo pugile. Non conoscevo la specializzazione del medico Panfili ma sapevo che seguiva tanti atleti famosi tra cui il tennista Novak Djokovic e anche Alemanno. Si vantava di aver seguito anche Pietro Mennea. In pratica nel mondo sportivo era un medico noto e io mi sono completamente affidato a lui. In passato sono stato anche operato da lui all’ernia del disco ad Arezzo. In passato mi sono sottoposto anche ad altri controlli antidoping mentre ero seguito da questo medico, tutti con esito negativo. I controlli sono stati eseguiti sia in competizione che fuori competizione. Preciso che dal 2008 assumo come tutti i pugili professionisti vari prodotti e integratori alimentari che il dott. Panfili mi ha sempre prescritto e fornito. Deposito copia di prescrizioni e certificazioni del dott. Panfili datate 1.12.2013, 17.12.2014, 28.11.2013, 25.09.2013, 11.06.2013, 15.05.2013, 13.03.2013 a testimonianza del rapporto di fiducia che riponevo in lui. Il giorno 8 aprile 2015, come prima di ogni incontro, mi sono recato dal medico Dr. Panfili perché ci avvicinavamo all’incontro e avevo bisogno di qualche consiglio in quanto in vista dello stesso mi sarei dovuto allenare duramente due volte al giorno. In quella data mi ha prescritto una dieta ferrea da seguire fino alla data del match. Deposito la prescrizione della dieta prescritta dal dr. Panfili datata 8.4.2015. Oltre alla dieta mi ha prescritto e fornito tutta una serie di prodotti con le modalità di assunzione che dovevo seguire. Deposito la lista dei medicinali che mi ha prescritto in data 8 aprile 2015 e tutti i medicinali: 1)Dibase, flaconcino aperto. 2) Acido Lipoico, Tiobec 400, nove compresse utilizzate di 30 nella scatola; 3) Maca delle Ande, flaconcino aperto con compresse; 4) Tabebuja, Naturincas, flaconcino aperto con compresse; 5) Tribulus Terrestris, flaconcino aperto con n. due compresse; 6) Biozinco, flaconcino vuoto e Arginina, flacone aperto con compresse riportante targhetta con Nado Italia Via dei Gladiatori, 2 00135 Roma www.nadoitalia.it 2 f) g) h) i) j) k) nominativo Dr. Panfili; 7) Norflo, scatola vuota; 8) Glycyrrhiza glabra, flaconcino aperto con liquido; 9) Ribes Nigrum, flaconcino aperto con liquido; 10) DHEA 50 mg; 11) Lymdiaral gocce, flaconcino aperto con liquido. In relazione al farmaco DHEA il dr. Panfili mi ha fornito un contenitore neutro, senza scritte, che deposito, contenente delle compresse. A quel punto ho chiesto al dr. Panfili cosa fossero queste compresse e mi ha risposto che erano degli integratori consentiti, come tutto il resto, e mi fatto vedere un recipiente da dove aveva preso queste compresse. Non ho visto materialmente il travaso delle compresse, mi è stato solamente riferito dal medico medesimo. A quel punto ho fatto una foto con il cellulare al flaconcino, riprodotto in foto, contenente le capsule che mi ha consegnato nel flaconcino neutro depositato. Deposito la stampa della foto del flaconcino contente il nome del Dr. Panfili e delle scritte non leggibili. Ho il file della foto sul mio cellulare e mi impegno a produrlo inviandolo via email all’Ufficio di Procura. Ritengo che la positività riscontrata sia da attribuire al farmaco R/S Gonasi 2000 1 f. Non ero a conoscenza di cosa fosse il farmaco Gonasi, come non ero a conoscenza di tutti gli altri medicinali forniti dal dr. Panfili. Ne sono venuto a conoscenza solo successivamente alla chiamata dell’antidoping. Il Dr. Panfili al momento di consegnarmi l’8 aprile 2015 tutti i medicinali sopra descritti mi ha garantito che fossero tutti medicinali leciti, come aveva già fatto dal 2008, da quando mi seguiva. Mi risulta che il Gonasi sia l’unico farmaco che ha portato alla positività perché ciò mi è stato riferito da un altro medico il Dr. Pieraccini, che mi è stato indicato dal mio legale di fiducia Avv. Rodella qui presente. Ho assunto il Gonasi il giorno primo dell’incontro. Non ricordo quando ho assunto il DHEA, perché non sapevo che quelle compresse fossero il DHEA. L’ultima volta che ho assunto le compresse all’interno del flaconcino neutro consegnatomi dal Dr. Panfili è due giorni prima dell’incontro, il 30 aprile 2015. Chiedo di riprendere il racconto dal punto in cui sono stato interrotto dalle domande postemi. Preciso di non aver seguito alla lettere le indicazioni prescritte dal Dr. Panfili per dimenticanze. Sempre l’8 aprile 2015, quando mi sono stati forniti i medicinali e la lista sopra descritta e depositata, il Dr. Panfili mi ha detto che avrei dovuto a giorni alterni, per tre settimane, fino al giorno del match recarmi presso il suo studio per fare delle iniezioni di vitamine. Risposi che non potevo perché avevo paura delle iniezioni e perché, dovendomi allenare due volte al giorno e lavorando come personal trainer, sarebbe stato troppo complicato e stressante recarmi presso il suo studio ogni volta per fare le iniezioni. Non ho quindi fatto nessuna iniezione dal Dr. Panfili, né da nessuna altra parte. Il giorno prima del match e la mattina dell’incontro, come è mia consuetudine su indicazione del dr. Panfili, sono solito Nado Italia Via dei Gladiatori, 2 00135 Roma www.nadoitalia.it 3 l) m) n) sottopormi ad una flebo di integratori alimentari e sali minerali. Generalmente vado presso lo studio del Dr. Panfili a sottopormi alla flebo che mi fa lui o il suo collaboratore Dr. Antonio Cosimati. Questa volta, invece, non era possibile in quanto erano entrambi all’estero. Il dr. Panfili di sicuro, mentre Dr. Cosimati non ricordo, era sicuramente impossibilitato. Mi ha chiamato Cosimati per comunicarmi che prima dell’incontro mi avrebbe mandato a casa una sua persona di fiducia per effettuare la flebo. Non ricordo in questo momento come si chiamava questa signora, ma penso di riuscire a risalire al nome. Domani provo ad inviare via e-mail il nominativo e i recapiti di questa signora. La mattina del giorno prima del match, il 1 maggio 2015, questa signora è venuta a casa facendomi la flebo e due iniezioni intramuscolo. Una sulla natica sinistra e una sulla destra. Questa signora mi ha riferito che queste due punture erano il Gonasi e l’Eparmefolin. Quando ho chiesto specifiche mi è stato detto che erano vitamine. Subito dopo ho inviato un messaggio via WhatsApp al dr. Panfili chiedendo precisamente se questo farmaco Gonasi avessi dovuto dichiararlo al momento del controllo medico prima del match. Non ho fatto analoga richiesta anche per Eparmefolin in quanto si trattava di un farmaco da me già assunto in passato su indicazione del Dr. Panfili e che quindi già conoscevo. Mi riservo di depositare il messaggio inviato al Dr. Panfili via WhatsApp la mattina del 1 maggio 2015. Il Dr. Panfili mi ha risposto chiamandomi e assicurandomi che non era necessario e che tutto quello che avevo preso era lecito. Non posso mostrare in questo momento il cellulare per far vedere il messaggio del 1 maggio 2015 inviato al Dr. Panfili. Il giorno 2 maggio, il giorno del match, dopo pranzo, torna da me la signora per effettuare la seconda flebo, questa volta senza punture. Il giorno prima avevo pagato euro 150,00 alla signora per la flebo. Il giorno successivo ho pagato invece euro 100,00 in quanto avevo richiesto uno sconto al Dr. Cosimati, collaboratore del Dr. Panfili. Questo sconto l’ho richiesto al Dr. Cosimati e comunicato alla signora via sms, che mi riservo di produrre. La sera del 2 maggio 2015 vinco l’incontro e divento campione italiano pesi medi. Il 7 maggio 2015 vado in vacanza e appena tornato il 18/19 maggio mi arriva la chiamata della Procura Antidoping che telefonicamente mi dice che sono risultato positivo. Inizialmente pensavo ad un scherzo, successivamente la signora al telefono, di cui non ricordo il nome, mi ha riferito su mia richiesta la sostanza della positività, Gonadotropina Corionica e Testosterone e suoi metaboliti. Io mi sono appuntato sulla lista che mi aveva fornito il Dr. Panfili il nome delle sostanze comunicatemi. In quel momento la prima cosa che feci è chiamare il Dr. Panfili il quale mi comunica di stare tranquillo e di andare presso il suo studio il giorno dopo con il telegramma di contestazione. Il giorno dopo non mi permette di incontrarlo. Mi comunica prima di essere fuori studio e poi si nega. Non mi permette di incontrarlo. Nado Italia Via dei Gladiatori, 2 00135 Roma www.nadoitalia.it 4 o) A quel punto prendo contatti con il mio legale Avv. Rodella, al quale indico la sostanza della positività. L’Avv. Rodella prende contatti con il medico Dott. Giuseppe Pieraccini di Firenze, il quale individua nel Gonasi il prodotto contenente la sostanza vietata, oggetto della positività. Successivamente ho cercato nuovamente di prendere contatti con il Dr. Panfili, ma si è nuovamente negato. Sono andato presso il suo studio e finalmente sono riuscito a parlarci. In quell’occasione ha nuovamente minimizzato e mi ha detto che potevo stare tranquillo in quanto una sola puntura di Gonasi non avrebbe potuto determinare la positività. Inoltre, sempre in quel momento mi ha anche detto che per qualunque problema si sarebbe esposto in prima persona assumendosi completamente tutta la responsabilità per l’accaduto. Ho anche chiesto al Dr. Panfili di avere tutte le liste di medicinali da assumere prima degli incontri che mi aveva prescritto negli anni passati per dimostrare da un lato il rapporto fiduciario che avevo con lui e dall’altro che non mi era mai stata prescritta nessuna sostanza vietata. In un primo momento mi diceva che avrebbe provveduto in tal senso, ma nei giorni successivi non ha provveduto dicendomi che non poteva causa virus informatico. Voglio aggiungere che io amo questo sport, ho iniziato quando avevo appena 14 anni e non ho mai avuto problemi di nessun tipo in ambito sportivo. Ho sempre improntato la mia attività ai principi del rispetto e della lealtà che sono i valori principali del pugilato. Mi sento vittima di questa situazione e sono estraneo a questa vicenda. Voglio precisare che perseguirò in tutte le sedi giudiziarie il Dr. Panfili, unico responsabile di questa situazione. Ho saputo che altre persone, anche autorevoli, mi viene il nome di Alemanno, hanno avuto problemi analoghi con il dr. Panfili e che talvolta questi problemi hanno avuto risvolti giudiziari nei confronti del medico”. 7. Con e-mail del 9 luglio 2015, come anticipato in sede di audizione innanzi all’UPA, l’Atleta, per tramite del suo legale, provvedeva a depositare la seguente documentazione: a) fotografia del flacone dott. Adolfo Panfili; b) sms del 2 maggio 2015 inviato all’infermiera; c) messaggio WhatsApp del 1° maggio 2015. 8. Preso atto delle dichiarazioni rese dall’Atleta, l’UPA convocava il dott. Adolfo Panfili per il giorno 13 luglio 2015. In quella data il dott. Panfili, assistito dal proprio legale di fiducia, interrogato in merito agli addebiti disciplinari contestati (artt. 2.8 e 2.9 CSA), dichiarava quanto segue: a) “Conosco il Sig. Massimiliano Buccheri in quanto in passato l’ho operato all’ernia del disco ad Arezzo. Non è un mio paziente abituale. E’ venuto da me solo sporadicamente. Inizialmente venne da me per un problema alla mano. Io sono specializzato in ortopedia e lavoro spesso all’estero. Non sono un medico sportivo e non ho conoscenze specifiche nel campo. E’ vero che ho operato Novak Djokovic, ma per problematiche di ortopedia. Sono l’unico in Italia ad utilizzare la chirurgia robotica vertebrale e specializzato in interventi alla colonna vertebrale. Questo è il motivo perché ho operato Djokovic. Nado Italia Via dei Gladiatori, 2 00135 Roma www.nadoitalia.it 5 b) c) d) e) f) g) h) Preciso che non ho altri atleti come pazienti, ma prevalentemente persone normali che soffrono per problemi alla schiena. Per queste problematiche ho operato anche Alemanno. Può capitare che stringendo un rapporto professionale con un paziente costui mi manifesti altre tipi di problematiche che esulano dalla mia specializzazione. In questi casi sempre indirizzo il paziente da altri specialisti. Anche nel caso di Buccheri è successo lo stesso. Quando l’ho conosciuto aveva un problema alla mano. Successivamente l’ho operato all’ernia del disco. I primi mesi del 2015 Buccheri si è recato presso il mio studio per problemi alla schiena, in quell’occasione mi ha anche manifestato di avere problematiche di “profonda astenia”, “insonnia” e “impotenza”. Non essendo competente in materia ho indirizzato il Buccheri dall’urologo e andrologo Prof. Francesco Micali che collabora con il mio studio e quel giorno era lì presente e si sono parlati. Successivamente è stato visitato dal prof. Micali. Deposito copia di n. 3 certificati medici del Prof. Micali datati 17.02.2015 e 11.03.2015 dal quale risulta che la prescrizione del farmaco Gonasi è stata effettuata dal Prof. Micali per motivi di ipogonadismo. Voglio precisare che quando ho indirizzato il Buccheri dal Prof. Micali c’era presente il Dott. Antonio Cosimati e la mia segretaria di studio Sig.ra Laura Bielli. Voglio precisare che non ho fornito mai nessun medicinale al sig. Buccheri. Intendo contestare integralmente tutto quanto dichiarato dal Sig. Buccheri in quanto non veritiero e mi riservo di agire contro di lui in tutte le sedi civili e penali. Inoltre, preciso di non aver mai avuto alcun problema con la giustizia sportiva, né con la giustizia ordinaria e di non avere cause in corso né con Alemanno né con altri personaggi autorevoli come invece riferisce falsamente Buccheri. Voglio, altresì, depositare la mia ratifica della prescrizione del 8 aprile 2015 dove vengono illustrati tutti gli integratori consigliati all’atleta. Preciso che il Gonasi era stato prescritto dal Prof. Micali e io ho solamente riportato quanto già prescritto dal medesimo e illustrato tutti gli integratori che avrebbe dovuto assumere il Buccheri per la problematica della stanchezza precedentemente manifestatami. Voglio precisare che in calce alla prescrizione dell’8 aprile 2015 c’è chiaramente scritto di verificare la compatibilità delle sostanze indicate con la specifica attività sportiva praticata, per quanto riguarda il doping. Il Buccheri non mi ha mai riferito di dover sostenere delle gare sportive e neppure delle date in cui avrebbe avuto gli incontri. Preciso nuovamente che mi occupo di ortopedia e non sono un medico sportivo. Inoltre, sono a conoscenza del fatto che sopra la confezione del Gonasi è illustrato il bollino rosso doping. Il mio numero di cellulare è il seguente 333-9605191. Questo è il mio unico numero di cellulare che utilizzo anche per ragioni professionali. Mi sembra di ricordare che effettivamente il 1 maggio 2015 ero all’estero. Nado Italia Via dei Gladiatori, 2 00135 Roma www.nadoitalia.it 6 i) j) k) l) m) n) o) p) q) 9. Anzi, da un controllo effettuato sull’agenda del cellulare ero in Italia, a Roma. Sono partito per Londra il giorno seguente il 2 maggio alle ore 13 circa. Posso provare a rintracciare i biglietti aerei che dimostrano la mia partenza il 2 maggio. Non mi risulta che il Buccheri mi avesse inviato un messaggio WhatsApp in data 1 maggio 2015 dove richiedeva come comportarsi e cosa dichiarare al controllo antidoping che avrebbe avuto il giorno successivo all’incontro di pugilato riguardo all’assunzione di Gonasi. In questo momento sul mio cellulare non ho nessuna conversazione con Buccheri su WhatsApp, probabilmente le avrò cancellate in passato, qualora le avessi realmente ricevute. Non è assolutamente vero quanto dichiarato dal Buccheri. Lui non si è mai presentato al mio studio prima degli incontri di pugilato per sottoporsi a flebo. Nel mio studio non ci occupiamo di questo. Non potrei occupare del tempo per fare una flebo. Mi risulta che il Dr. Cosimati in passato abbia effettuato non in studio delle flebo di sole vitamine al sig. Buccheri. Lui è un infermiere professionale. Io di questo aspetto relativo alle flebo non conosco nulla e non me ne occupo. Non ero a conoscenza che questa infermiera sarebbe andata presso l’abitazione del Buccheri per effettuare la flebo e le due iniezioni di Gonasi e Eparmefolin. Sono a conoscenza del nome di questa infermiera solo perché mi è stato riferito oggi dal Dott. Cosimati. La signora si chiama Kata Bozena. E’ la cognata del dott. Cosimati e lavora come infermiera presso l’Ospedale San Giovanni. Mi sembra strano che sia stato riferito dal Buccheri che le iniezioni di Gonasi siano state effettuate per via endovenosa intramuscolo, in quanto mi risulta che vadano iniettate sottocute. Non riesco a ricordare precisamente la data di quando mi chiamò il Buccheri a studio per dirmi che era risultato positivo ad un controllo antidoping. Gli dissi di recarsi presso il mio studio per farmi vedere il telegramma di contestazione, ma il giorno seguente non si presentò. Non venne più presso il mio studio, ma mi contattò telefonicamente. Mi chiese di incontrarmi con il suo legale. Gli dissi che per me non c’era problema ma poi non venne più. Non ho mai fornito le compresse di DHEA e tanto meno ho dato un contenitore neutro con dentro compresse al Buccheri. Non rientra nella mia attività. Sono tutte invenzioni e racconti falsi. Non è assolutamente vero che dissi al Buccheri di recarsi presso il mio studio a giorni alterni per sottoporsi a iniezioni di vitamine fino al match. Tanto è vero che non ero neppure a conoscenza del giorno in cui si sarebbe tenuto l’incontro di pugilato. Non ho più nulla da aggiungere, resto a disposizione per ulteriori aggiornamenti”. Su richiesta del legale del dott. Panfili, l’UPA concedeva termine per depositare Nado Italia Via dei Gladiatori, 2 00135 Roma www.nadoitalia.it 7 una memoria difensiva ed allegati inerenti la ricostruzione fattuale suesposta ed anche considerazioni in punto di diritto. In data 28 luglio 2015, il legale del dott. Panfili depositava la suddetta memoria, nella quale riportava quanto già anticipato in sede di interrogatorio innanzi all’UPA. Inoltre, nel ribadire la falsità della ricostruzione fattuale riportata dall’Atleta e la propria estraneità ai fatti contestati, il dott. Panfili richiedeva l’archiviazione della propria posizione. 10. Preso atto delle dichiarazioni rese dal dott. Panfili, l’UPA provvedeva a convocare come persona informata sui fatti il dott. Francesco Micali per il giorno 22 luglio 2015. In quella data il dott. Micali, assistito dal proprio legale di fiducia, dichiarava quanto segue: a) b) c) d) e) f) g) h) i) “Conosco il sig. Massimiliano Buccheri perché l’ho visitato presso lo studio del Dr. Panfili, dove saltuariamente fornisco consulenze. Non avevo appuntamento con il sig. Buccheri, mi è stato mandato dal Dr. Panfili quando già ero lì presso il suo studio. Ho visitato solo una volta il sig. Buccheri. La data non la ricordo ma sicuramente è il 17 febbraio 2015 come da prescrizione che mi viene mostrata. Riconosco la mia scrittura sulla prescrizione. Mi viene mostrata la prescrizione del 11 marzo 2015. Questa prescrizione l’ho fatta su indicazione del Dr. Panfili che mi riferiva che Massimiliano Buccheri non aveva avuto i risultati sperati. Ho provveduto ad effettuare una nuova prescrizione con dosaggio maggiore, come già indicato nella mia precedente prescrizione del 17.02.2015. Nell’unica visita fatta a Buccheri voglio precisare che la prescrizione è stata fatta sulla base di quanto riferitomi dal medesimo. Tanto è vero che nella prescrizione si legge “eseguire appena possibile spermiogramma”. Non avevo nessun esame clinico e quindi mi sono basato su quanto riferito. Il Gonasi è un farmaco che prescrivo spesso anche a ragazzi giovani che può essere facilmente reperibile in qualsiasi farmacia. Non ero a conoscenza che Buccheri fosse un atleta. Non sono un medico sportivo. Non ricordo se sulla confezione di Gonasi ci sia o meno il bollino rosso doping. Il Gonasi si assume con iniezioni intramuscolari o sottocute. Non ricordo se il Buccheri fosse stato in cura dal Dr. Panfili.” 11. L’UPA convocava inoltre, come persona informata sui fatti, la sig.ra Kata Bozena Jozefa, la quale in data 28 luglio 2015 dichiarava quanto segue: a) b) c) “Conosco il sig. Massimiliano Buccheri in quanto sono stata chiamata dal Dott. Antonio Cosimati per effettuare al medesimo delle flebo e delle iniezioni. Antonio Cosimati non è un mio parente. Invece, è parente di mio figlio il quale è suo nipote. Ero a conoscenza che Buccheri è un atleta. L’ho visto e conosciuto la prima Nado Italia Via dei Gladiatori, 2 00135 Roma www.nadoitalia.it 8 d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) volta in quell’occasione. Non l’ho mai più rivisto. Mi sono recata a casa del Buccheri su indicazione del dr. Cosimati. Lui probabilmente quei due giorni non poteva venire, erano sabato e domenica. Non ricordo la data precisa, comunque quest’anno. Ho effettuato le somministrazioni al Buccheri in quanto prescritte dal Dr. Panfili, così mi venne riferito dal Cosimati. Ho conosciuto tanto tempo fa il Dr. Panfili, ma non ho nessun contatto con lui e non lavoro per lui. Non frequento neppure il dr. Cosimati, l’ho sentito solo una volta per telefono ad aprile e poi l’ho visto successivamente al funerale del padre di mio figlio. A casa di Buccheri, sia sabato che domenica ho somministrato gli stessi farmaci. Precisamente una soluzione fisiologica per flebo 500 ml con vitamina C, per via endovenosa. Inoltre, ho effettuato una puntura intramuscolo Eparmefolin, sulla natica. Questo sia il sabato che la domenica. Sono sicura al 100% di non aver effettuato nessuna altra applicazione e somministrazione al Buccheri in quei due giorni. Neppure mai in seguito. Non ho somministrato Gonasi al Buccheri. Ho già detto di aver effettuato solo la puntura di Eparmefolin, ne sono certa. Confermo l’informazione che tra sabato e domenica mi arrivò un sms di Buccheri che mi chiedeva nuovamente di venire anche domenica presso la sua abitazione per effettuare lo stesso trattamento del giorno prima. Non conosco il Dr. Francesco Micali. Non ho mai visto con i miei occhi la prescrizione del Dr. Panfili né nessuna altra prescrizione. Ho solo avuto il contatto del Dr. Cosimati. Quando sono stata contattata per le vie telefoniche dalla Procura già ero stata informata da Cosimati della problematica. Quindi mi attendevo di essere chiamata”. 12. L’UPA provvedeva a convocare anche, sempre come persona informata sui fatti, il dott. Antonio Cosimati, il quale in data 28 luglio 2015, assistito dal proprio legale di fiducia, dichiarava quanto segue: a) b) c) d) e) “Conosco da poco più di un anno il sig. Massimiliano Buccheri. L’ho conosciuto presso lo studio del Dr. Panfili. Buccheri è stato visitato alcune volte dal Dr. Panfili. Sono un infermiere professionale e collaboro con lo studio del Dr. Panfili. Ho conosciuto Buccheri a studio del Dr. Panfili, ma non ho mai avuto nessun rapporto esterno con lui. Ogni volta che Buccheri veniva visitato dal Dr. Panfili io assistevo alla visita. A volte aiutavo a prendere la pressione, ma non ho mai effettuato nessuna flebo al sig. Buccheri. Ricordo almeno cinque visite del Buccheri Nado Italia Via dei Gladiatori, 2 00135 Roma www.nadoitalia.it 9 f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) dal Dr. Panfili. Conosco il Dr. Micali. Ricordo che a febbraio 2015 Buccheri fu visitato dal dr. Micali. In quel caso non ero nella stanza durante la visita. Preciso nuovamente che io non ho mai avuto nessun rapporto diretto con Buccheri salvo il fatto che quando il medesimo si recava presso lo studio del Dr. Panfili per essere visitato, io assistevo alla visita. Non ho mai fatto nessun trattamento al Buccheri, al massimo ho misurato la pressione. Non è vero che Buccheri si recasse presso lo studio del Dr. Panfili per effettuare flebo o iniezioni prima degli incontri. Non mi sembra siano state mai effettuate delle flebo al Buccheri presso lo studio del Dr. Panfili. Io neppure ho mai effettuato una flebo al Buccheri. Buccheri lamentava spesso dell’astenia. Per questa ragione sono state prescritte dal Panfili delle vitamine, ma nulla di più. Non è vero che il Panfili disse al Buccheri di recarsi presso il suo studio a giorni alterni, prima dell’incontro di pugilato, per effettuare delle iniezioni di vitamine. E’ vero che chiamai l’infermiera Kata Bozena per far effettuare delle flebo e delle iniezioni a casa del Buccheri, come da prescrizione del Dr. Panfili. Mi chiamò il Buccheri per chiedere se potevo venire a studio per effettuare le flebo. Lo studio era chiuso, Panfili non era a Roma, indirizzai il Buccheri presso questa infermiera. Lei è la moglie di mio zio. Panfili venne a sapere solo successivamente che indirizzai Buccheri da questa infermiera. Al Buccheri venne somministrato da Kata Bozena in quella occasione, soluzione fisiologica, vitamina C e Eparmefolin, vitamina B12. Quest’ultima per via intramuscolare. Ritengo che la flebo che venne effettuata al Buccheri dalla sig.ra Kata Bozena fu di 500 ml, come generalmente viene fatto per somministrare la soluzione fisiologica con vitamina C. Non ritengo sia possibile che in quell’occasione sia stato somministrato il Gonasi. Ho parlato io con Kata Bozena e quindi ricordo quello che doveva somministrare. Il Buccheri si recava dal Dr. Panfili per un problema di astenia e, successivamente di infertilità. Per questo fu mandato da Micali. Sono a conoscenza che il Dr. Panfili apprezza tutti gli sport. Non è un medico sportivo. Non sono a conoscenza della ragione per cui il Buccheri si recasse dal Dr. Panfili per chiedere soluzioni sulla problematica dell’astenia. Panfili è specializzato in ortopedia. Non conosco la ragione per cui il Buccheri si recava dal Dr. Panfili per questo problema di astenia. Ultimamente il Buccheri si recava dal Dr. Panfili per la problematica dell’astenia. In passato anche perché Buccheri aveva problemi alla schiena”. Nado Italia Via dei Gladiatori, 2 00135 Roma www.nadoitalia.it 10 13. Da ultimo, l’UPA convocava il farmacista dott. Francesco Nanni, come persona informata sui fatti, per il giorno 8 settembre 2015. In quella data il dott. Nanni dichiarava quanto segue: a) b) c) d) e) f) g) “Conosco il Dr. Panfili per motivi professionali, in quanto prescrittore anche di preparati galenici. La nostra farmacia provvede a preparare preparati galenici. In passato abbiamo frequentato la stessa palestra in Prati quando eravamo ancora ragazzi, fine anni 1970. Questa informazione è venuta fuori solo parlando con il Dr. Panfili più di dieci anni fa per ragioni professionali di richiesta di chiarimenti in relazione ad alcune prescrizioni. Deposito copia della prescrizione presentata alla mia farmacia. Mi sembra di ricordare che la prescrizione sia stata portata direttamente dal sig. Massimiliano Buccheri. Il flaconcino del preparato galenico contenente una sostanza dopante presenta in etichetta la dicitura che l’assunzione del preparato potrebbe dare positività al test antidoping. Preciso che nella fase di preparazione se tra i componenti c’è una sostanza inserita nella lista delle sostanze vietate dal Ministero della Salute in automatico il computer predispone la dicitura di avvertimento in etichetta. Quindi anche nel caso relativo alla preparazione con il DHEA fatta a Buccheri risulta in etichetta la dicitura doping. Osservando la ricetta si nota che non c’è scritto il numero delle capsule da preparare. Infatti, mi è stato riferito verbalmente dal sig. Buccheri che la terapia era per 1 mese e quindi ne ho preparate 60 avendo la posologia di 2 volte al giorno. In quella stessa occasione ho preparato anche la L. Arginina, in quanto la body spring non produce più il preparato a base di L. Arginina. La preparazione del prodotto galenico è del 9 aprile 2015 come riportato in etichetta. Non ricordo se ho preparato anche il Valplus.” Non ricordo se in quella occasione ha acquistato anche il Gonasi.” Veniva mostrata al dott. Nanni la foto del flaconcino contenente DHEA del preparato galenico del 9 aprile 2015, prodotta dalla difesa dell’Atleta. h) “Sì, confermo che il flaconcino è stato preparato nella nostra farmacia. Non posso però accertare il nome del paziente in quanto la foto non lo permette. Sicuramente sul flaconcino di DHEA era presente la dicitura sostanza dopante, anche se non è possibile vederlo nella foto. i) Non posso esserne sicuro, ma mi sembra di ricordare che in quel periodo di tempo (aprile 2015) non vi siano state altre richieste da parte di pazienti per la preparazione di DHEA. Non posso essere quindi certo, ma sicuramente Buccheri ha richiesto quel preparato galenico”. Veniva quindi mostrato il flaconcino neutro, senza etichette, consegnato dall’Atleta. Nado Italia Via dei Gladiatori, 2 00135 Roma www.nadoitalia.it 11 j) k) “Sicuramente quel contenitore non è stato consegnato da me. Non utilizziamo quel tipo di contenitori nella nostra farmacia. Non posso essere sicuro del contenuto del flaconcino. Posso solo dire che la dimensione delle capsule è compatibile con la preparazione galenica del DHEA 50 mg. Mi sembra che fosse la prima volta che il sig. Buccheri si presentava presso la mia farmacia. Mi sembra altresì che non sia stato lo stesso Buccheri a ritirare il preparato. Ricordo, invece, che il preparato è stato ritirato diversi giorni dopo, ma non posso ricordare precisamente quando. Ricordo anche che il sig. Buccheri non ha dichiarato di essere uno sportivo.” 14. Alla luce di quanto precede ed al termine delle proprie indagini, con atto in data 15 settembre 2015, l’UPA deferiva l’Atleta al giudizio di fronte alla Prima Sezione del TNA, perché, accertatane la responsabilità per la violazione di cui all’art. 2.1 CSA, sanzionasse l’Atleta con la squalifica per anni quattro (4) ai sensi dell’art. 4.2.1 CSA e con la sanzione economica ritenuta di giustizia, nonché l’invalidazione automatica del risultato sportivo, con relative conseguenze, conseguito al termine della gara del 2 maggio 2015 ai sensi dell’art. 10 CSA. 15. Con la decisione n. 60/2015 pronunciata in data 9 dicembre 2015 e depositata con le motivazioni in data 22 gennaio 2016 (la Decisione), la Prima Sezione, visti gli artt. 2.1 e 4.2.1 CSA, affermava la responsabilità dell’Atleta in ordine all’addebito ascrittogli e gli infliggeva la sanzione della squalifica per anni quattro (4), a decorrere dal 22 maggio 2015 e con scadenza il 21 maggio 2019. La Prima Sezione disponeva altresì l’invalidazione dei risultati eventualmente conseguiti dall’Atleta a decorrere dal 2 maggio 2015, gli infliggeva la sanzione economica accessoria pari ad Euro 300,00 e condannava altresì l’Atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in Euro 378,00. 16. Nella Decisione la Prima Sezione osservava preliminarmente come non sussistessero dubbi, sul piano oggettivo, in merito alla responsabilità dell’Atleta per la violazione di cui all’art. 2.1 CSA (“presenza di una sostanza vietata o suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell’Atleta”), atteso che l’esame del campione biologico dell’Atleta ha rilevato la presenza di sostanze vietate dalla normativa antidoping e che l’Atleta non solo non ha contestato la suddetta positività ma ha ammesso di avere assunto le predette sostanze vietate. 17. Ciò premesso, il Collegio di primo grado passava a verificare se l’evento accertato (ossia la riscontrata positività alle sostanze vietate) fosse, sotto il profilo soggettivo, riconducibile alla condotta dell’Atleta; in altre parole, il Collegio doveva valutare se sussistesse in capo all’Atleta l’elemento soggettivo richiesto dal CSA ai fini della punibilità in concreto e, in caso positivo, se si trattasse di dolo o di colpa. 18. A tal riguardo la Prima Sezione rilevava che: i. l’art. 4.2.1.1 CSA, prevede la squalifica di quattro anni “se la violazione delle norme antidoping riguarda una sostanza vietata non specificata, salvo il caso in cui l’atleta o l’altra persona siano in grado di dimostrare che la violazione non è intenzionale”; Nado Italia Via dei Gladiatori, 2 00135 Roma www.nadoitalia.it 12 ii. il termine “intenzionale”, ai sensi dell’art. 4.2.3 CSA, “si riferisce all’Atleta o all’altra persona che hanno assunto consapevolmente una condotta che costituiva una violazione delle norme antidoping, ovvero erano consapevoli della sussistenza di un notevole rischio che tale condotta potesse costituire o determinare una violazione delle norme antidoping e hanno ignorato tale rischio”. 19. Nella Decisione il Collegio giudicante evidenziava che, anche accogliendo la ricostruzione dei fatti proposta dall’Atleta, quest’ultimo non aveva comunque fornito la prova dell’assenza dell’intenzionalità, quantomeno nella forma del dolo eventuale. La Prima Sezione affermava infatti quanto segue: A) la tesi difensiva dell’Atleta poggia sul presupposto che egli si sia completamente affidato al dott. Panfili per cui difetterebbe in toto qualsivoglia profilo di colpevolezza psichica; B) tuttavia le stesse dichiarazioni dell’Atleta dimostrerebbero il contrario, ossia che quest’ultimo ha assunto le sostanze vietate quantomeno con la consapevolezza di correre un notevole rischio di violare la normativa antidoping; C) già in relazione all’assunzione del DHEA (farmaco presente nella prescrizione datata 8 aprile 2015, da assumersi 2 volte al giorno), tale consapevolezza risulterebbe provata dalla circostanza che l’Atleta, ricevute le compresse nel flaconcino “neutro” asseritamente consegnatogli dal dott. Panfili, sentisse la necessità di fotografare il “recipiente” da cui le suddette compresse erano state travasate, dando prova di essersi pienamente rappresentato il notevole rischio che si trattasse di sostanze vietate, mentre sarebbe stato sufficiente, a fronte della generica ed evasiva risposta che avrebbe ricevuto dal medico, verificare su qualunque motore di ricerca on line come il DHEA sia notoriamente una sostanza con efficacia dopante; D) dunque, l’Atleta di fatto ammetteva che le circostanze con cui il dott. Panfili avrebbe fornito il farmaco erano tanto poco tranquillizzanti da indurlo non solo a chiedere informazioni al medico ma, addirittura, a fotografare (evidentemente all’insaputa dello stesso medico) il “recipiente” da cui erano state prelevate; E) non avrebbe pertanto rilievo disquisire sull’attendibilità della documentazione fornita dall’Atleta (si veda ad esempio, quanto affermato dalla difesa circa la discordanza evidenziata dall’UPA tra la data di preparazione del prodotto contenuto nel “recipiente” fotografato e quella in cui l’Atleta dichiara di averla ricevuta dal medico) o invocare la circostanza che le compresse gli fossero presentate come “integratori consentiti” per l’ovvia ragione che, anche a voler considerare veritiero l’assunto difensivo, ciò non toglierebbe che l’Atleta dovrebbe in ogni caso accertarsi “personalmente” di non assumere alcuna sostanza vietata; F) in definitiva, alla richiesta di chiarimenti rivolta al medico ed alla foto scattata al “recipiente” sospetto, avrebbe dovuto seguire la coerente veridica personale della natura della sostanza e, non avendolo fatto, l’Atleta ha consapevolmente ignorato tale rischio con conseguente integrazione della “intenzionalità” (come dolo eventuale) prescritta dall’art. 4.2.3 CSA; G) stesse considerazioni varrebbero con riferimento all’assunzione del Gonasi (anch’esso riportato nella prescrizione datata 8 aprile 2015 da assumersi a giorni alterni al mattino per 3 settimane), rispetto alla quale risulterebbe assorbente osservare come l’Atleta abbia consapevolmente accettato il rischio di farsi somministrare il Gonasi dalla signora Kata Bozena Jozefa sebbene non fosse “a conoscenza di cosa fosse il farmaco Gonasi” e sebbene dubitasse di quanto rappresentato dalla stessa Bozena, come dimostra il messaggio (asseritamente) inviato al dott. Panfili (solo dopo l’iniezione) per chiedere se il farmaco andasse dichiarato in Nado Italia Via dei Gladiatori, 2 00135 Roma www.nadoitalia.it 13 sede di controllo; H) anche in questo caso le rassicurazioni ricevute da terzi (i.e. dalla Bozena prima e dal medico poi) non interromperebbero il nesso psicologico tra assunzione, positività e condotta dell’Atleta, poiché quest’ultimo avrebbe in ogni caso violato l’ineludibile obbligo di non assumere una sostanza in assenza di una “personale” (rectius, diretta) conoscenza della natura non dopante della sostanza stessa; I) andava considerato, infine, come il Buccheri sia un atleta con una lunga esperienza sportiva nel pugilato (”ho iniziato quando avevo appena 14 anni”) e come in passato sia stato già sottoposto ad altri controlli antidoping. 20. Stante quanto precede, la Prima Sezione riteneva dunque che l’Atleta non avesse assolto l’onere della prova, allo stesso imposto dalla normativa antidoping, di dimostrare di non avere assunto le sostanze in oggetto senza la consapevolezza che si trattasse di farmaci ad effetto dopante, risultando al contrario provato come egli abbia quantomeno accettato il rischio (elevato, secondo le circostanze di fatto riferite dallo stesso Atleta), connesso all’assunzione di tali farmaci, di incorrere nella violazione di cui alla normativa antidoping. 21. Da ultimo, il Giudice di primo grado evidenziava come l’Atleta, nonostante lo avesse dichiarato a verbale durante l’audizione innanzi all’UPA in data 2 luglio 2015, non avesse fornito prova di aver perseguito le persone che, secondo la sua ricostruzione, gli avrebbero somministrato o prescritto farmaci dopanti a sua insaputa o comunque avessero reso false dichiarazioni a suo danno. 22. Alla luce di tali considerazioni ed in particolare della dimostrata “intenzionalità” della condotta dell’Atleta, la Prima Sezione riteneva che la richiesta sanzionatoria formulata dall’UPA dovesse essere accolta ed infliggeva pertanto all’Atleta la sanzione della squalifica per anni 4 (quattro), con l’invalidazione dei risultati eventualmente conseguiti dall’Atleta a decorrere dal 2 maggio 2015, la sanzione economica e la condanna al pagamento delle spese del procedimento nei termini sopra meglio riportati. 23. Con atto del 5 febbraio 2016 l’Atleta proponeva appello avverso la Decisione innanzi a questa Seconda Sezione del TNA, rassegnando le seguenti conclusioni: i. in via principale, accertare che nessuna colpa o negligenza possa essere ascritta all’Atleta con riguardo alla positività riscontrata a suo carico e, per l’effetto, proscioglierlo dall’addebito contestatogli; ii. in via subordinata, in denegata ipotesi, accertare che nessuna colpa significativa possa essere fondatamente ascritta all’Atleta con riguardo alla positività stessa e, per l’effetto, applicare nei suoi confronti la sanzione nella misura minima ritenuta di giustizia. 24. Nell’atto di appello veniva fermamente contestata (i) la qualificazione dell’elemento soggettivo adottato dalla Prima Sezione, (ii) l’asserita “intenzionalità” della violazione (nella forma prospettata di “dolo eventuale”) e, (iii) l’abnorme sanzione irrogata conseguentemente all’Atleta. 25. La difesa eccepiva preliminarmente l’errata interpretazione dei fatti di causa nella quale sarebbe incorso il Giudice di primo grado. Più precisamente, ad avviso della difesa, la Prima Sezione pur non contestando la ricostruzione dei fatti dedotta dall’Atleta, ne avrebbe fornito interpretazioni forzate e snaturate del loro autentico Nado Italia Via dei Gladiatori, 2 00135 Roma www.nadoitalia.it 14 significato. 26. Ciò risultava evidente, in particolare, con riferimento all’evento della consegna da parte del dott. Panfili di un flaconcino “neutro” contenente le compresse e della fotografia scattata dall’Atleta al “recipiente” da cui erano state travasate tali compresse; tale vicenda era stata interpretata dalla Prima Sezione come sintomatica della consapevolezza da parte dell’Atleta di trovarsi in una situazione di rischio di assumere sostanze dopanti. Niente di tutto questo, secondo la difesa. L’Atleta era stato ampiamente rassicurato dal medico di ricevere un “integratore consentito” ed aveva fotografato il “recipiente” solo per riconoscere in futuro il medicinale travasato nel contenitore “neutro”. In buona sostanza, l’Atleta era “assolutamente sereno e tranquillo, in quanto tutti i prodotti (pure le compresse contenute nel contenitore neutro senza scritte) gli erano state rilasciate da colui di cui si fidava ciecamente, che lo assisteva da tanto tempo…che era un medico sportivo di fama e che, in un lungo passato, non gli aveva mai creato problemi di sorta, in ordine ai farmaci a lui prescritti”, senza che potesse pretendersi che l’Atleta integrasse o sostituisse il proprio pieno affidamento nel medico di fiducia (per di più di grande fama) con una ispezione “fatta in casa” su un motore di ricerca on line. 27. Secondo la difesa le medesime considerazioni valevano anche con riferimento all’assunzione del Gonasi, relativamente alla quale ogni precauzione possibile era stata assunta dall’Atleta. Quest’ultimo, infatti, “dapprima chiese all’infermiera Sig.ra Kata Bozena cosa lei gli stesse iniettando intramuscolo (ricevendo, come già detto, rassicurazioni del fatto che si trattava di semplici vitamine) e poi, a riprova del suo “meritorio” scrupolo e della sua diligenza, ha pure prontamente inviato un messaggio WhatsApp al Dr. Panfili, per chiedergli lumi e sapere se tal Gonasi avrebbe dovuto dichiarare prima del match.” 28. Un passaggio della Decisione impugnata meritava inoltre specifica analisi ad avviso della difesa, specificatamente la parte dove si contestava che l’Atleta non avesse perseguito coloro che gli avevano somministrato o prescritto farmaci dopanti o comunque rilasciato false dichiarazioni a suo danno (ossia, il dott. Panfili ed i componenti del suo staff). Orbene, risultava agevole replicare come l’Atleta dovesse attendere l’esito definitivo del presente giudizio prima di poter quantificare i danni subiti e, conseguentemente, poterne poi richiedere il risarcimento con l’instaurazione del relativo giudizio in sede civile. 29. Passando all’esame in punto di diritto della suindicata ricostruzione dei fatti relativi al presente procedimento disciplinare, la difesa contestava fermamente che la violazione ascritta all’Atleta potesse essere qualificata come “intenzionale”, ai sensi dell’art. 4.2.3 CSA, con la conseguente inapplicabilità alla fattispecie in esame della sanzione di cui all’art. 4.2.1 CSA. Inoltre il contegno processuale tenuto dall’Atleta, in denegata ipotesi, doveva essere valorizzato a mente dell’art. 4.6 CSA grazie alla sua “collaborazione fattiva” che avrebbe consentito di accertare violazioni della normativa antidoping ovvero, eventualmente, del codice disciplinare, da parte di altre persone. 30. Ad avviso della difesa, in particolare, sia che si voglia valutare l’elemento Nado Italia Via dei Gladiatori, 2 00135 Roma www.nadoitalia.it 15 soggettivo mutuando i concetti di dolo eventuale e colpa cosciente dall’ordinamento penale, sia attenendosi strettamente a quelli di diritto sportivo, sia finanche sulla scorta di un mero percorso logico, doveva concludersi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Prima Sezione, nella fattispecie in esame risultava del tutto inapplicabile il concetto di “dolo eventuale”. 31. La difesa richiamava in primo luogo quanto recentemente stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 38343/2014 (c.d. sentenza ThyssenKrupp), ove sono stati chiariti i tratti distintivi del “dolo eventuale” e della “colpa cosciente” ed è stata, altresì, tracciata una efficace linea di confine tra i due suindicati elementi soggettivi. 32. Nella citata sentenza la Suprema Corte ha affermato che il “dolo eventuale” si configura nella “presenza di organizzazione della condotta, che coinvolge, non solo sul piano rappresentativo, ma anche volitivo la verificazione del fatto di reato”, in particolare “nel dolo eventuale, che costituisce la figura di margine della fattispecie dolosa, un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione dell’evento e quindi rimproverabile, si configura solo se l’agente prevede chiaramente la concreta, significativa possibilità di verificazione dell’evento e, ciò nonostante, si determina ad agire, aderendo a ciò per il caso in cui si verifiche”. La “colpa cosciente”, invece, è caratterizzata dalla “presenza del malgoverno di un rischio, dalla mancata adozione di cautele doverose idonee a evitare le conseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l’illecito. Il rimprovero è di inadeguatezza rispetto al dovere precauzionale anche quando la condotta illecita sia connotata da irragionevolezza, spregiudicatezza, disinteresse o altro motivo censurabile. In tale figura manca la direzione della volontà verso l’evento, anche quando è prevista la possibilità che esso si compia”. 33. Ad avviso della difesa, la Prima Sezione contestando all’Atleta di avere “consapevolmente trascurato il rischio”, avrebbe attribuito al suo comportamento, al più, una forma di “spregiudicatezza e disinteresse”, ipotesi palesemente rientranti nella categoria della “colpa cosciente” piuttosto che in quella del “dolo eventuale”. Inoltre, andava rimarcato come l’art. 4.2.3 CSA ritenga necessaria la consapevolezza della sussistenza di un “notevole” rischio che la propria condotta possa determinare una violazione della normativa antidoping e la decisione di ignorare tale rischio. 34. La difesa richiamava altresì la decisione n. 41/2015 di questa Seconda Sezione, anche per affermare che ogni tentativo (dell’UPA prima e del Giudice di primo grado poi) di rilevare un qualche “segnale di allarme” che avesse potuto dare sentore di un notevole rischio all’Atleta si rivelerebbe un mero esercizio di fantasia, tendenzioso e strumentale. 35. Anche sotto il profilo meramente logico, la difesa evidenziava che un atleta esperto come il Buccheri, con la certezza matematica del fatto che al termine del match sarebbe stato sottoposto ai controlli antidoping, non avrebbe mai assunto sostanze con effetti dopanti. 36. Infine, la difesa analizzava la figura del dott. Adolfo Panfili, rilevando come si tratti di un medico molto noto, rispettato e conosciuto nell’ambito sportivo, sia dagli Nado Italia Via dei Gladiatori, 2 00135 Roma www.nadoitalia.it 16 atleti che dagli organi di informazione divulgazione del settore, ma che, sulla base dei commenti degli utenti di internet (più probabilmente di persone che hanno avuto a che fare con lui), lascerebbe intravedere un “lato oscuro” nella sua personalità. All’Atleta, comunque, il dott. Panfili pareva un medico di assoluto spessore ed autorevolezza, intratteneva con questi un rapporto professionale da oltre 8 anni, non aveva mai avuto problemi di sorta ed, in totale buona fede, aveva pertanto riposto pieno ed assoluto affidamento in lui e nella sua professionalità. 37. Alla luce di quanto sopra, la difesa rassegnava a questa Seconda Sezione del TNA, in riforma integrale della Decisione, le suindicate conclusioni, ossia: i. in via principale, accertare che nessuna colpa o negligenza possa essere ascritta all’Atleta con riguardo alla positività riscontrata a suo carico e, per l’effetto, proscioglierlo dall’addebito contestatogli; ii. in via subordinata, in denegata ipotesi, accertare che nessuna colpa significativa possa essere fondatamente ascritta all’Atleta con riguardo alla positività stessa e, per l’effetto, applicare nei suoi confronti la sanzione nella misura minima ritenuta di giustizia. 38. Con atto del 1° marzo 2016 l’UPA presentava memoria di replica all’appello proposto dall’Atleta nei confronti della Decisione. 39. Dopo avere evidenziato come l’appello dell’Atleta sia basato sulla circostanza che le sostanze vietate rinvenute nel suo campione biologico gli sarebbero state prescritte e fornite dal dott. Panfili e che dovrebbero essere reputate false le dichiarazioni rese agli atti da parte del predetto medico e dalle altre persone ascoltate nel corso del presente giudizio, con le relative prove documentali acquisite, l’UPA ribadiva che a tali fini non potevano assolutamente essere ritenute sufficienti le mere dichiarazioni dell’Atleta. Al contrario, le numerose incongruenze presenti nella ricostruzione dei fatti fornita dall’Atleta stesso ne confermerebbero l’evidente e palese responsabilità disciplinare. 40. A tal riguardo, l’UPA rimarcava in particolare quanto segue: i. nessun farmaco assunto dall’Atleta è stato dichiarato al momento della compilazione del verbale di prelievo antidoping, fatta eccezione per generici “integratori salini”, pur avendo ammesso l’Atleta stesso di essere stato a conoscenza di avere assunto il farmaco Gonasi il giorno prima della competizione (vedi messaggio WhatsApp inviato asseritamente al dott. Panfili); ii. l’Atleta non ha fatto menzione, né ha depositato all’UPA le prescrizioni del dott. Micali datate 17 febbraio 2015 e 11 marzo 2015 per il farmaco Gonasi; tali prescrizioni sono state invece depositate dal dott. Panfili e riconosciute come autentiche dal dott. Micali; iii. dall’analisi della documentazione inviata in data 9 luglio 2015 dal legale dell’Atleta apparirebbe palese l’incongruenza della data di preparazione del preparato galenico risultante dalla fotografia del flacone inviata dall’Atleta, rispetto a quanto dichiarato dal medesimo in sede di audizione; infatti, nella fotografia risultava quale data di preparazione del preparato galenico il 9 aprile 2015, in contrasto con la versione dei fatti resa dall’Atleta in sede di audizione, secondo cui egli avrebbe ricevuto detti farmaci (tra cui il DHEA) direttamente dal dott. Panfili l’8 aprile 2015; Nado Italia Via dei Gladiatori, 2 00135 Roma www.nadoitalia.it 17 iv. l’incongruenza tra le dichiarazioni rese dall’Atleta e la data di preparazione del prodotto galenico verrebbero confermate anche dalle stesse dichiarazioni rese dal farmacista dott. Francesco Nanni, il quale ricordava di avere ricevuto la ricetta personalmente dall’Atleta; v. sempre a conferma dell’incongruenza sopra richiamata, andava precisato che, in sede di audizione, l’Atleta ha depositato - tra i vari farmaci - un flaconcino contenente un preparato galenico di L. Arginina, sopra la cui etichetta è possibile leggere la farmacia che ha provveduto alla preparazione “Farmacia Nanni”, il nome del medico proscrittore “Dott. Panfili” e del paziente “Buccheri”, ma soprattutto la data di preparazione “9 aprile 2015”, che è la stessa data indicata nel flaconcino della foto depositata dal legale dell’Atleta il 9 luglio 2015; vi. pertanto, doveva ritenersi verosimile, sulla base delle prove documentali e delle dichiarazioni del farmacista, che l’Atleta avesse effettivamente consegnato al farmacista la ricetta per il preparato galenico del farmaco DHEA insieme alla richiesta di altri farmaci, tutti preparati in data 9 aprile 2015; vii. sulla base delle dimostrate incongruenze tra la ricostruzione fattuale riportata dall’Atleta e la data di preparazione del farmaco, ad avviso dell’UPA, doveva ritenersi pertanto non veritiera la ricostruzione secondo la quale l’Atleta avrebbe ricevuto dal dott. Panfili un flaconcino “neutro” senza scritta contenente compresse di DHEA ed avrebbe provveduto ad effettuare una fotografia del “recipiente” dal quale sarebbero state travasate le compresse ad opera del dott. Panfili; viii. andava altresì messo in evidenza che la prescrizione del dott. Panfili datata 8 aprile 2015, depositata dall’Atleta, era stata probabilmente modificata dal medesimo; infatti, dal riscontro di questa prescrizione con le copie depositate dal dott. Panfili prima e dal farmacista dott. Nanni successivamente, si poteva notare come alla seconda pagina della sola prescrizione depositata da Massimiliano Buccheri mancava la dicitura seguente “N.B. Si rimanda a www.wada-ama.org.2015Prohibited List per l’esclusione sostanze dopanti in concomitanza di attività sportiva agonistica. Prof. Adolfo Panfili”; ix. non risultava coincidere neppure la versione dei fatti riportata dall’Atleta con quella dell’infermiera, sig.ra Kata Bozena, la quale ha dichiarato: (i) di avere somministrato una soluzione fisiologica per flebo 500 ml, (ii) di aver effettuato una sola iniezione intramuscolo di Eparmefolin e, soprattutto, (iii) di essere certa di non avere mai effettuato una iniezione di Gonasi all’Atleta; x. non risultava del pari verosimile neppure il messaggio WhatsApp depositato dall’Atleta, che sarebbe stato inviato al dott. Panfili il 1° maggio 2015, subito dopo la somministrazione di Gonasi da parte dell’infermiera Kata Bozena; xi. infine, andava fatto presente che l’Atleta non avrebbe potuto neppure sottoporsi a somministrazioni di soluzioni fisiologiche con flebo superiori ai 50 ml (come emerso dagli atti, nel caso in esame risulterebbe essere stata effettuata una flebo di 500 ml). 41. Più in generale, ad avviso dell’UPA, le asserite e non provate responsabilità del dott. Panfili non esimerebbero l’Atleta da responsabilità ai sensi della vigente normativa antidoping. Nado Italia Via dei Gladiatori, 2 00135 Roma www.nadoitalia.it 18 42. Inoltre, in merito alla asserita mancanza di conoscenza da parte dell’Atleta del dott. Micali ed alla asserita falsità delle ricette depositate in corso di istruttoria, l’UPA riaffermava di ritenere invece attendibile la testimonianza del predetto dott. Micali e verosimili le sue prescrizioni mediche. Se del caso, spetterebbe all’Atleta agire innanzi all’Autorità competente per far valere la presunta falsità delle testimonianze e delle prescrizioni in oggetto. 43. In conclusione l’UPA, ribadito di valutare come “intenzionale” la violazione della normativa antidoping posta in essere dall’Atleta, chiedeva la conferma della Decisione impugnata. 44. All’udienza dell’11 marzo 2016, dopo la relazione del Presidente, venivano sentite le parti presenti (l’UPA in persona del Procuratore avv. Ivan Laguardia, nonché l’Atleta personalmente, assistito dall’avv. Paolo Rodella). 45. In sede di udienza le parti ribadivano le ragioni sin qui rispettivamente sostenute. In particolare: i. il difensore dell’Atleta sottolineava il “contesto torbido” in cui l’intera vicenda si sarebbe svolta, e l’impossibilità per l’Atleta di “capacitarsi” delle dichiarazioni rese dagli altri soggetti, i quali comunque avrebbero interesse ad addebitare all’Atleta una responsabilità per escludere la propria. A tal riguardo si indicava la circostanza che la discrepanza tra il documento prodotto dall’Atleta e quello esibito dal dott. Panfili si spiega considerando che il documento falsificato sarebbe proprio quello del medico, come risulterebbe da una serie di elementi da questo deducibili e dal confronto tra i testi. Allo stesso tempo, il difensore sottolineava l’assoluta fiducia riposta dall’Atleta nel dott. Panfili, unico soggetto da lui incontrato e che gli prescriveva e somministrava farmaci. In particolare, l’Atleta mai avrebbe incontrato il dott. Nanni né il dott. Micali. Infine, sul piano del diritto, il difensore sottolineava l’assenza di dolo, poiché l’Atleta non aveva assunto alcun rischio, ma si era semplicemente fidato di medico di grande competenza ed esperienza; ii. il rappresentante dell’UPA sottolineava il carattere articolato dell’attività istruttoria svolta e il fatto che tutti i soggetti ascoltati abbiano confermato le proprie tesi, smentendo la ricostruzione offerta dall’Atleta; iii. l’Atleta, infine, confermava di aver riposto integrale fiducia nel dott. Panfili, tanto da seguire ciecamente le sue prescrizioni. Ora, il dott. Panfili mentirebbe solo per evitare responsabilità, mentre i fatti si sarebbero svolto in modo molto diverso. Allo stesso tempo, l’Atleta sottolineava di non aver mai incontrato il dott. Micali e di non soffrire delle patologie per le quali il Gonasi gli sarebbe stato prescritto dal dott. Micali, direttamente o per il tramite del dott. Panfili. Indicava, infine, come un controllo antidoping in occasione del match del 2 maggio 2015 fosse ampiamente prevedibile: dunque, non avrebbe avuto senso assumere sostanze vietate nell’imminenza dello stesso. 46. Al termine dell’udienza, la Seconda Sezione del TNA, attesa la complessità della questione da decidere, ai sensi dell’art. 37.1 CSA, disponeva la comunicazione per iscritto della decisione, senza lettura in udienza. Nado Italia Via dei Gladiatori, 2 00135 Roma www.nadoitalia.it 19 Motivi della decisione 47. Questa Seconda Sezione del TNA ritiene che l’appello proposto dall’Atleta avverso la Decisione debba essere respinto per le ragioni appresso esplicitate. 48. Osserva innanzitutto il Tribunale che l’esame del campione biologico dell’Atleta effettuato dal Laboratorio Antidoping di Roma in occasione dell’incontro di pugilato per il “Campionato Italiano Pesi Medi” disputato a Roma in data 2 maggio 2015 ha accertato la presenza di Gonadotropina Corionica (hCG) e di Testosterone, suo precursore (DHEA) e suoi metaboliti di origine non endogena, compatibile con l’assunzione di testosterone e/o suoi precursori, inserite nella Lista 2015 come sostanze non specificate, vietate sia in che out of competition, rispettivamente nella categoria S2 “Ormoni peptidici, fattori di crescita, sostanze correlate e mimetici” e nella categoria S1 “Agenti anabolizzanti”. 49. L’Atleta ha rinunciato all’effettuazione delle controanalisi. 50. Non è pertanto dubbio, né è stato contestato nell’ambito del presente procedimento disciplinare, che l’Atleta si sia reso responsabile di una violazione della normativa antidoping ed in particolare dell’illecito contemplato dall’art. 2.1 CSA. 51. Invero, ai sensi dell’art. 2.1 CSA, la mera presenza di una sostanza vietata nel campione biologico prelevato ad un atleta costituisce violazione della normativa antidoping. Ai fini dell’accertamento della violazione della normativa antidoping, infatti, non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l’uso consapevole da parte dell’atleta (art. 2.1.1 CSA). 52. Si tratta dunque di determinare le conseguenze discendenti da siffatta rilevazione. In base all’art. 4.2 CSA, la durata del periodo di squalifica comminata a fronte della rilevata presenza di sostanze non specificate (come quelle rinvenute nel campione biologico dell’Atleta), in caso di prima violazione, dovrà essere quantificata come segue, a meno che non siano soddisfatte le condizioni per l’annullamento, la riduzione o la sospensione della squalifica ai sensi degli artt. 4.4, 4.5 e 4.6 CSA: - Quattro anni di squalifica, salvo che l’atleta sia in grado di dimostrare che la violazione non è intenzionale (art. 4.2.1.1 CSA); Due anni, in caso di siffatta prova (art. 4.2.2 CSA). 53. La prima questione che si pone, pertanto, attiene alla sussistenza di una prova, posta a carico dell’Atleta dalla normativa antidoping, del carattere non intenzionale della violazione di cui l’Atleta stesso è responsabile. 54. A tale riguardo, questa Sezione rileva che: i. in base all’art. 40.1 CSA, in una fattispecie come quella in esame, il grado di prova richiesto si basa sulla valutazione delle probabilità; ii. secondo la definizione recata dall’art. 4.2.3 CSA, il termine “intenzionale” si riferisce alla condotta dell’atleta che ha assunto consapevolmente una condotta che costituiva una violazione delle norme antidoping, ovvero era consapevole della Nado Italia Via dei Gladiatori, 2 00135 Roma www.nadoitalia.it 20 sussistenza di un notevole rischio che tale condotta potesse costituire o determinare una violazione delle norme antidoping ed ha ignorato tale rischio. 55. Alla luce di quanto sopra rilevato, una squalifica di 4 anni, come quella recata dalla Decisione, può essere inflitta all’Atleta solo se si ritiene che lo stesso non abbia dimostrato, sulla base di una valutazione di probabilità, di avere assunto le suindicate sostanze – che costituiscono, va ribadito, sostanze non specificate vietate sia in- che outof-competition – non intenzionalmente. E tale dato vale a distinguere il presente caso da altri precedenti (quale quello deciso con la pronuncia n. 41/2015), pure invocati dall’Atleta, in cui la prova dell’intenzionalità spettava all’UPA. 56. Questa Sezione ritiene di convenire con l’UPA e con la Prima Sezione sul fatto che il carattere “intenzionale” della violazione possa essere rinvenuto anche in una condotta che sia connotata da “dolo eventuale”. Perché, peraltro, questo sussista, atteso l’esplicito tenore letterale dell’art. 4.2.3 CSA, è necessaria la consapevolezza della sussistenza di un “notevole” rischio che tale condotta possa determinare una violazione delle norme antidoping e la decisione di ignorare tale rischio. E siffatta consapevolezza può sussistere solo in presenza della conoscenza di un “segnale di allarme” della illiceità della condotta (non la mera conoscibilità di tale carattere) e della decisione di non tenerne conto, nonostante la concreta rappresentazione della illiceità della condotta: una relazione tra volontà ed evento è dunque necessaria, poiché l’Atleta, per poter essere ritenuto responsabile di una condotta intenzionale, deve essersi lucidamente rappresentato la concreta prospettiva della assai probabile (“notevole“ rischio) verificazione dell’evento quale effetto della propria condotta ed essersi determinato ad agire comunque. Di talché siffatto carattere deve escludersi laddove oggettivamente sussistano elementi che possano aver fatto dubitare dell’illiceità della condotta o creato affidamenti ragionevoli in capo all’atleta sulla liceità della stessa: in questo caso, infatti, può essere ipotizzabile solo una condotta colposa, anche grave, per aver colpevolmente fatto affidamento su dati oggettivi, ancorché erronei, nel senso della liceità dell’agire. 57. Orbene, il Collegio concorda con quanto sostenuto dall’UPA e dalla Prima Sezione e ritiene che - sulla base della documentazione e degli atti allo stato acquisiti al presente procedimento disciplinare – l’Atleta non abbia provato, nei termini di cui all’art. 40.1 CSA, che la propria condotta non possa considerarsi “intenzionale” ai sensi dell’art. 4.2.3 CSA. 58. La difesa dell’Atleta si è fondata sull’assunto che il dott. Panfili – relativamente al quale l’UPA ha avviato un procedimento disciplinare – avrebbe fornito all’Atleta i farmaci in oggetto senza alcuna necessità terapeutica e senza rappresentare all’Atleta stesso che si trattava di sostanze vietate dalla normativa antidoping. L’Atleta non soffrirebbe assolutamente della patologia medica per la quale il Gonasi gli sarebbe stato prescritto dal dott. Micali direttamente o per il tramite del dott. Panfili, né avrebbe mai incontrato il predetto dott. Micali. L’assoluto affidamento riposto dall’Atleta nel dott. Panfili escluderebbe ogni dolo, anche nella forma attenuta del dolo eventuale, in quanto l’Atleta non avrebbe assunto alcun tipo di rischio, fidandosi di un professionista di grande competenza ed esperienza. Nado Italia Via dei Gladiatori, 2 00135 Roma www.nadoitalia.it 21 59. In buona sostanza, ad avviso dell’Atleta, il dott. Panfili avrebbe mentito allo scopo di evitare ogni ipotesi di propria responsabilità. E per la stessa finalità avrebbero dichiarato il falso sia il dott. Micali che il sig. Cosimati e la sig.ra Bozena, nonché il farmacista dott. Nanni. 60. Rileva il Collegio che, per quanto dalla vicenda in oggetto possano emergere profili di ambiguità nel comportamento del dott. Panfili, il quale potrebbe non avere posto in essere tutte le cautele doverose nell’approccio professionale con un soggetto praticante attività sportiva agonistica, la suindicata tesi difensiva non è stata suffragata allo stato da idonei elementi di prova. 61. La ricostruzione dei fatti fornita dall’Atleta si è fondata esclusivamente sulle sue dichiarazioni, senza precisi ed esaustivi riscontri documentali e testimoniali, né comunque dagli atti acquisiti al presente procedimento disciplinare sono emerse prove che possano confermare tali dichiarazioni dell’Atleta. 62. Le dichiarazioni dell’Atleta, del resto, sono state integralmente smentite dalle testimonianze rese da tutti gli altri soggetti ascoltati nel corso dell’ampia istruttoria svolta dall’UPA, in particolare, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, sia dal dott. Panfili che dal dott. Micali, dal sig. Cosimati, dalla sig.ra Bozena, nonché dal farmacista dott. Nanni. 63. Il dott. Adolfo Panfili, nel corso della sua audizione innanzi all’UPA in data 13 luglio 2015, ha infatti dichiarato, tra l’altro, quanto segue: i. “il … Buccheri … non è un mio paziente abituale. ... Inizialmente venne da me per un problema alla mano. Io sono specializzato in ortopedia … Successivamente l’ho operato all’ernia del disco”; ii. “Buccheri … mi ha anche manifestato di avere problematiche di “profonda astenia”, “insonnia” e “impotenza”. Non essendo competente in materia ho indirizzato il Buccheri dall’urologo e andrologo Prof. Francesco Micali … Successivamente è stato visitato dal prof. Micali”; iii. “la prescrizione del farmaco Gonasi è stata effettuata dal Prof. Micali per motivi di ipogonadismo”; iv. “non ho fornito mai nessun medicinale al sig. Buccheri”; v. “in calce alla prescrizione dell’8 aprile 2015 c’è chiaramente scritto di verificare la compatibilità delle sostanze indicate con la specifica attività sportiva praticata, per quanto riguarda il doping”; vi. “Il Buccheri non mi ha mai riferito di dover sostenere delle gare sportive e neppure delle date in cui avrebbe avuto gli incontri”; vii. “Non mi risulta che il Buccheri mi avesse inviato un messaggio WhatsApp in data 1 maggio 2015 dove richiedeva come comportarsi e cosa dichiarare al controllo antidoping che avrebbe avuto il giorno successivo all’incontro di pugilato riguardo all’assunzione di Gonasi”; vii. “Non ho mai fornito le compresse di DHEA e tanto meno ho dato un contenitore neutro con dentro compresse al Buccheri”. Nado Italia Via dei Gladiatori, 2 00135 Roma www.nadoitalia.it 22 64. Il medico andrologo dott. Francesco Micali, a sua volta, nel corso dell’audizione del 22 luglio 2015, ha dichiarato, tra l’altro quanto segue: i. “il ... Buccheri ... l’ho visitato presso lo studio del Dr. Panfili”; ii. “Ho visitato solo una volta il sig. Buccheri. La data ... sicuramente è il 17 febbraio 2015”; iii. “la prescrizione del 11 marzo 2015 ... l’ho fatta su indicazione del Dr. Panfili che mi riferiva che Massimiliano Buccheri non aveva avuto i risultati sperati”; iv. “Il Gonasi è un farmaco che prescrivo spesso anche a ragazzi giovani che può essere facilmente reperibile in qualsiasi farmacia”; v. “Non ero a conoscenza che Buccheri fosse un atleta”; vi. “Non sono un medico sportivo”. 65. La sig.ra Kata Bozena Josefa, nell’audizione del 28 luglio 2015, ha dichiarato, tra l’altro, quanto segue: i. “mi sono recata a casa del Buccheri su indicazione del dr. Cosimati”; ii. “ho effettuato le somministrazioni al Buccheri in quanto prescritte dal Dr. Panfili, così mi venne riferito dal Cosimati”; iii. “ho somministrato ... una soluzione fisiologica per flebo 500 ml con vitamina C, per via endovenosa. Inoltre, ho effettuato una puntura intramuscolo Eparmefolin, sulla natica. ... Sono sicura al 100% di non aver effettuato nessuna altra applicazione e somministrazione al Buccheri”; iv. “non ho somministrato Gonasi al Buccheri”. 66. Infine, il sig. Antonio Cosimati, infermiere professionale che collabora con lo studio medico del dott. Panfili, sempre in data 28 luglio 2015 ha dichiarato all’UPA, tra l’altro, quanto segue: i. “ogni volta che Buccheri veniva visitato dal Dr. Panfili io assistevo alla visita. A volte aiutavo a prendere la pressione, ma non ho mai effettuato nessuna flebo al sig. Buccheri”; ii. “ricordo che a febbraio 2015 Buccheri fu visitato dal dr. Micali. In quel caso non ero nella stanza durante la visita”; iii. “non è vero che Buccheri si recasse presso lo studio del Dr. Panfili per effettuare flebo o iniezioni prima degli incontri. Non mi sembra siano state mai effettuate delle flebo al Buccheri presso lo studio del Dr. Panfili. Io neppure ho mai effettuato una flebo al Buccheri”; iv. “è vero che chiamai l’infermiera Kata Bozena per far effettuare delle flebo e delle iniezioni a casa del Buccheri, come da prescrizione del Dr. Panfili. Mi chiamò il Buccheri per chiedere se potevo venire a studio per effettuare le flebo. … Al Buccheri venne somministrato da Kata Bozena in quella occasione, soluzione fisiologica, vitamina C e Eparmefolin, vitamina B12. Quest’ultima per via intramuscolare. Ritengo che la flebo che venne effettuata al Buccheri dalla sig.ra Kata Bozena fu di 500 ml, come generalmente viene fatto per somministrare la soluzione fisiologica con vitamina C”. Nado Italia Via dei Gladiatori, 2 00135 Roma www.nadoitalia.it 23 67. In altre parole, risulta evidente che, ai fini di quanto oggetto del presente giudizio, la ricostruzione dei fatti proposta dall’Atleta risulta integralmente e radicalmente smentita da tutte le suindicate dichiarazioni acquisite a questo procedimento disciplinare. 68. Corre l’obbligo di segnalare al riguardo che anche le dichiarazioni rese agli atti dal farmacista dott. Nanni contrastano con la ricostruzione dei fatti fornita dall’Atleta. Il predetto professionista, infatti, ha attestato che il flaconcino del preparato galenico con il DHEA fornito all’Atleta dalla sua farmacia avrebbe riportato espressamente in etichetta la dicitura “doping” in quanto “nella fase di preparazione se tra i componenti c’è una sostanza inserita nella lista delle sostanze vietate dal Ministero della Salute in automatico il computer predispone la dicitura di avvertimento in etichetta”. Dunque, l’Atleta ha avuto piena contezza di assumere una sostanza vietata dalla normativa antidoping. 69. Va infine rilevato che, a prescindere dalla circostanza che la ricostruzione dei fatti offerta dall’Atleta è stata smentita dalle testimonianze di tutti gli altri soggetti ascoltati nel corso dell’istruttoria e che essa non ha avuto a suo conforto nulla più delle stesse dichiarazioni rese dall’Atleta, dal presente procedimento disciplinare emerge comunque una gravissima responsabilità nel comportamento tenuto dall’Atleta stesso. 70. Un Atleta di livello quale il Buccheri, che vanta anni di esperienza sportiva agonistica (“ho iniziato quando avevo appena 14 anni….nel 2008 entro nella categoria professionisti”, così nel verbale UPA del 2 luglio 2015), con tutti i relativi controlli antidoping, nel caso di problematiche del genere da lui rappresentate non può non rivolgersi a soggetti qualificati professionalmente come effettivi “medici sportivi” e lo stesso Atleta ha ammesso espressamente di non avere verificato se il dott. Panfili lo fosse o meno. 71. Un Atleta di tal livello ed esperienza non può non conoscere la precisa responsabilità in cui si incorre nel caso di assunzione di sostanze di cui non ci si è peritati di conoscere idoneamente la natura ai fini della normativa antidoping. 72. A tal ultimo riguardo, in particolare, l’Atleta, pur avendo avuto espressa contezza di assumere il Gonasi, non ha svolto “personalmente“ (rectius, direttamente) alcuna ricerca volta ad accertarne la valenza ai fini antidoping, come ha del resto espressamente ammesso nell’ambito del presente procedimento. L’Atleta si è limitato o, forse, sarebbe più corretto dire, si “sarebbe” limitato - a domandarne la natura alla sig.ra Bozena e ad inviare un messaggio WhatsApp al dott. Panfili chiedendo se si trattava di medicinale da dichiarare in sede di controllo. La signora Bozena gli avrebbe risposto che si trattava di semplici “vitamine”, mentre il dott. Panfili lo avrebbe tranquillizzato nel corso di una successiva conversazione telefonica. Orbene, sia la sig.ra Bozena che il dott. Panfili hanno espressamente smentito tali dichiarazioni e l’Atleta non è stato in condizione di fornire a questo Collegio alcuna conferma della sua ricostruzione dei fatti, ad esempio, anche solo la prova del predetto messaggio inviato al medico. 73. Si noti che l’Atleta nel verbale relativo al prelievo antidoping a cui è stato Nado Italia Via dei Gladiatori, 2 00135 Roma www.nadoitalia.it 24 sottoposto il 2 maggio 2015, in corrispondenza della parte dove vanno specificati i farmaci e gli integratori assunti almeno nell’ultima settimana, ha dichiarato esclusivamente l’assunzione di “integratori salini”. 74. Non può non evidenziarsi, altresì, che l’Atleta ha dimostrato totale assenza di attenzione alle problematiche antidoping anche per la sua dichiarata assunzione di soluzioni fisiologiche con flebo superiore ai 50 ml (nel caso in esame risulta essere stata somministrata una flebo di 500 ml). 75. Questa Seconda Sezione ritiene pertanto che, sulla base della documentazione e degli atti allo stato acquisiti al presente giudizio, la ricostruzione dei fatti fornita dall’Atleta, ossia che (i) (ii) il dott. Panfili avrebbe fornito all’Atleta i farmaci in oggetto senza alcuna necessità terapeutica e senza rappresentare all’Atleta stesso che si trattava di sostanze vietate dalla normativa antidoping; e il dott. Panfili avrebbe mentito allo scopo di evitare ogni ipotesi di propria responsabilità e per la stessa finalità avrebbero dichiarato il falso sia il dott. Micali che il sig. Cosimati e la sig.ra Bozena, nonché il farmacista dott. Nanni, non risulta essere stata suffragata dall’Atleta con idonei elementi di prova e, al contrario, è stata smentita dalle risultanze di questo procedimento disciplinare. Se del caso, spetterà all’Atleta agire innanzi all’Autorità competente per far valere la presunta falsità delle suindicate testimonianze e prescrizioni mediche acquisite agli atti. 76. Nell’ambito del presente procedimento è emersa, piuttosto, la sussistenza di concreti “segnali di allarme” che l’Atleta era tenuto a valutare. A tal riguardo, è sufficiente considerare che, anche qualora si volesse accogliere la ricostruzione dei fatti offerta dall’Atleta, quest’ultimo ha rappresentato una vicenda dai contorni ambigui ed anomali con riferimento alla quale risulta accertata la presenza di suoi chiari “segni di percezione del rischio”: a) con riferimento all’assunzione del DHEA (farmaco, tra l’altro, espressamente presente nella prescrizione medica dell’8 aprile 2015 depositata dallo stesso Atleta), dopo avere ricevute le relative compresse in un flaconcino “neutro” asseritamente consegnatogli dal dott. Panfili, l’Atleta sente la necessità di fotografare il “recipiente” da cui le suddette compresse sono state travasate, dando prova di essersi pienamente rappresentato il notevole rischio che si trattasse di sostanze vietate dalla normativa antidoping; b) con riferimento all’assunzione del Gonasi (farmaco anch’esso espressamente riportato nella citata prescrizione datata 8 aprile 2015), l’Atleta ne ha accettato la somministrazione sebbene non fosse “a conoscenza di cosa fosse il farmaco Gonasi” e sebbene dubitasse di quanto rappresentato dalla sig.ra Bozena, come dimostrerebbe il messaggio asseritamente inviato al dott. Panfili (ma solo dopo l’iniezione) per chiedere se il farmaco stesso andava dichiarato o meno in sede di prelievo antidoping. 77. Alla luce di quanto precede, questa Seconda Sezione concorda con quanto sostenuto dall’UPA e dalla Prima Sezione in ordine al fatto che l’Atleta non ha assolto, nei termini prescritti dall’art. 40.1 CSA, all’onere della prova allo stesso imposto Nado Italia Via dei Gladiatori, 2 00135 Roma www.nadoitalia.it 25 dall’art. 4.2.1.1 CSA di dimostrare di avere assunto le sostanze che hanno determinato la sua positività senza la consapevolezza che si trattasse di farmaci ad effetto dopante, risultando invece provato come egli abbia quantomeno accettato il notevole rischio, connesso all’assunzione degli stessi, di incorrere in una violazione della normativa antidoping. 78. In conclusione, alla luce delle valutazioni formulate in precedenza ed in considerazione di tutte le circostanze del caso, questa Seconda Sezione del TNA respinge l’appello proposto dall’Atleta avverso la Decisione e, per l’effetto, conferma la sua condanna alla squalifica per anni quattro (4), a decorrere dal 22 maggio 2015 e con scadenza il 21 maggio 2019, con l’invalidazione dei risultati eventualmente conseguiti a decorrere dal 2 maggio 2015 e la sanzione economica accessoria pari ad Euro 300,00. 79. Infine, il Tribunale ritiene che l’Atleta debba essere condannato al pagamento delle spese del presente procedimento di appello quantificate forfettariamente in EUR 300,00. P.Q.M. Il TNA - Seconda Sezione • • • • respinge l’appello proposto dal sig. Massimiliano Buccheri avverso la decisione n. 60/2015 della Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, resa in data 9 dicembre 2015, depositata con la motivazione in data 22 gennaio 2016 e, per l’effetto, conferma la condanna del sig. Massimiliano Buccheri alla squalifica per anni quattro (4), a decorrere dal 22 maggio 2015 e con scadenza il 21 maggio 2019, con l’invalidazione dei risultati eventualmente dallo stesso conseguiti a decorrere dal 2 maggio 2015 e la sanzione economica accessoria pari ad Euro 300,00; condanna infine il sig. Massimiliano Buccheri al pagamento delle spese del presente procedimento di appello quantificate forfettariamente in EUR 300,00; dispone che il presente provvedimento sia comunicato all’interessato, all’UPA, all’EBU, alla WADA e per conoscenza alla FPI e alla Prima Sezione del TNA. Roma, 4 aprile 2016 Il Presidente Rel. Prof. Avv. Luigi Fumagalli Nado Italia Via dei Gladiatori, 2 00135 Roma www.nadoitalia.it 26