Diapositiva 1 - Provincia di Asti

Transcript

Diapositiva 1 - Provincia di Asti
Area agricoltura

Bilancio d’esercizio
I regimi iva in
agricoltura
 Lo split payment
 Le imposte sui
redditi

CHE COS’E’ IL BILANCIO D’ESERCIZIO
D’ESERCIZIO??
Il bilancio d’esercizio è un documento redatto alla
fine dell’esercizio (di solito il 31/12 ma dipende
dall’attività svolta dall’azienda), attraverso il quale
viene determinato il reddito dell’esercizio e il
capitale di funzionamento, cioè si viene a
conoscenza della situazione finanziaria e della
consistenza qualitativa e quantitativa del
patrimonio.
Il bilancio ha una funzione informativa in quanto i
vari soggetti portatori di interesse possono venire a
conoscenza dei risultati che sono stati raggiunti e
confrontarli con quelli degli anni passati.
CHI E’ OBBLIGATO ALLA REDAZIONE
DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
D’ESERCIZIO??




Sono OBBLIGATE alla redazione del bilancio
d’esercizio:
Le società di capitali e le società cooperative
e consortili;
Gli enti pubblici, gli enti creditizi e finanziari, e le
compagnie assicurative;
I gruppi europei di interesse economico (GEIE)
le Società di persone (snc e sas) nel caso i soci
siano spa, sapa o srl che rispondono
illimitatamente;
REGOLE PER LE DITTE INDIVIDUALI E
LE SOCIETA’ DI PERSONE




Gli articoli precedenti, 2423-2427 non si applicano alle imprese
individuali e alle società di persone; viene applicato solamente il
2426 riguardante i criteri di valutazione perché espresso nell’
art 2217 comma 2 che regola la redazione del bilancio e del
conto profitti e perdite.
Quindi:
Imprenditore individuale: assenza di obbligo di redigere il
bilancio a fine anno;
Società semplici: a fine esercizio redigono un rendiconto per
tenere informati i soci non amministratori, ma non c’è l’obbligo
di depositarlo;
Società in nome collettivo: gli amministratori redigono un
rendiconto sulla gestione che però non deve essere depositato
nel registro delle imprese;
Società in accomandita semplice: redazione di un bilancio a fine
esercizio senza obbligo di deposito.
ART. 2435 BIS – BILANCIO IN FORMA
ABBREVIATA
Il vantaggio di questa forma è la possibilità di esporre
meno dati e meno dettagli in Nota Integrativa, la
possibilità di maggiori aggregazioni dei valori contabili in
Stato Patrimoniale ei n Conto Economico e l’esonero
dalla redazione della relazione sulla gestione.
Il bilancio in forma abbreviata può essere redatto dalle
società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati
regolamentati e che nel primo esercizio o
successivamente per due esercizi consecutivi, non abbiano
superato due dei seguenti limiti: totale attivo dello Stato
Patrimoniale di 4.400.000,00 €, ricavi delle vendite e delle
prestazioni di 8.800.000,00€ e il numero di dipendenti in
media occupati durante l’esercizio 50 unità.
APPROVAZIONE E DEPOSITO
Nel sistema tradizionale il bilancio viene redatto dagli
amministratori e approvato dall’assemblea dei soci in
forma ordinaria, entro 120 giorni dalla data di chiusura
dell’esercizio. Può essere portata a 180 giorni in caso di
particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto
della società.
Una volta approvato deve essere depositato presso il
Registro delle imprese della Camera di commercio
competente entro 30 giorni. Insieme al bilancio vanno
depositati anche il verbale dell’assemblea di approvazione,
la relazione sulla gestione e la relazione del collegio
sindacale e del soggetto incaricato al controllo contabile.
I REGIMI IVA IN AGRICOLTURA
In base all’art 34 del DPR 633/72, i produttori agricoli,
in base alle loro caratteristiche ed esigenze, possono
scegliere uno dei seguenti regimi:
Regime speciale
 Regime di esonero
 Regime ordinario

Regime Speciale

E’ il regime naturale per gli imprenditori agricoli con un
volume d’affari annuo superiore a 7.000€. Prevede che
la detrazione non sia in base agli acquisti effettuati, ma
sulla base di percentuali di compensazione determinati
da un apposito decreto ministeriale.

Sulle fatture di vendita vengono applicate le aliquote
ordinarie, mentre viene versata solo la differenza tra
aliquota ordinaria e aliquota di compensazione.

Questo regime viene applicato sulla cessione di prodotti
agricoli presenti in apposita tabella del DPR.
Regime di Esenzione
 E’
il regime previsto per chi ha un volume d’affari
annuo non superiore a 7.000€ e costituito per
almeno due terzi dalla cessione di prodotti agricoli.
 Il
produttore è esonerato da: emettere fatture di
vendita, registrare fatture e tenere la contabilità,
presentare la dichiarazione annuale dell’IVA e
registrarsi al Registro delle Imprese.
 L’unico
obbligo è conservare e numerare le fatture
di acquisto e conservare una copia delle
autofatture, cioè delle fatture
emettesse
dall’acquirente al posto del soggetto esonerato.
Regime Ordinario
 Può essere usato quando l’imprenditore su opzione
decide di adottarlo. Il tempo di durata è almeno 3 anni.

In questo regime l’IVA dovuta è data dalla differenza
dell’IVA a debito sulle fatture vendite e l’IVA a credito
sugli acquisti.

Questo regime risulta conveniente quando è necessario
operare degli investimenti.
Cosa si intende per produttore
agricolo
L’ art 34 del DPR 633/72, qualifica come imprenditore agricolo:
 Soggetti che esercitano attività indicate art 2135 c.c., pesca in
acque dolci, piscicoltura, viticoltura,ostricoltura;
 Organismi agricoli di intervento, che effettuano cessioni di
prodotti in applicazione di regolamenti dell’UE concernenti
l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti esteri;
 Cooperative, consorzi, associazioni e loro unioni costituite e
riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano
cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o
partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o
trasformazione, nonche' gli enti che provvedono per legge,
anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita
collettiva per conto dei produttori soci.
Le imposte sui redditi
REDDITO FONDIARIO :
I.
REDDITO DOMINICALE: reddito derivante dal
possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale
di godimento di un terreno sul quale vengono
esercitate attività agricole;
I.
REDDITO AGRARIO: reddito per colui che esercita
l’attività agricola.
Reddito Agrario
 Il
reddito agrario, a norma dell’art. 32 del T.U.I.R., è
costituito dalla parte di reddito medio ordinario dei
terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro
di organizzazione impiegati nell’esercizio di attività
agricole svolte sul terreno, nei limiti della sua
potenzialità.
 Il
reddito agrario viene determinato applicando le
tariffe d’estimo che rappresentano il reddito medio
ordinario ritraibile da ogni ettaro di terreno .
 E’,
dunque, un importo predeterminato in base ad una
serie di variabili, in analogia con il reddito dominicale e
con le rendite catastali, che consente al suo titolare una
agevole determinazione dell’imponibile ai fini delle
imposte dirette senza dover quantificare l’effettivo
reddito prodotto.
Lo split payment
Lo split payment è un meccanismo innovativo
introdotto dal DDL di stabilità 2015 con lo scopo di
arginare l’evasione da riscossione del Iva. Le
Amministrazioni Pubbliche effettueranno il pagamento
dell’Iva dovuta sui loro acquisti all’Erario, e quindi non
sarà più pagata al fornitore insieme al corrispettivo della
cessione.
In base a questa legge gli enti pubblici dovranno
suddividere in due pagamenti distinti il saldo delle
fatture: uno a favore del fornitore e l’altro per l’importo
dell’Iva che sarà direttamente a favore dell’Erario.
Dato che il fornitore non potrà più incassare l’Iva , e
quindi non potrà applicare il meccanismo della
detrazione, è prevista una regola per la quale le
operazioni sottoposte a split payment concorrono alla
determinazione del presupposto dell’aliquota media ai
fini del rimborso dell’Iva.
Sono escluse da questo meccanismo le operazioni dove
l’ente pubblico è debitore dell’Iva in relazione ad
operazioni con il meccanismo dell’inversione contabile;
in questo caso l’Iva sarà pagata in fattura e non
direttamente all’Erario.
I soggetti tenuti ad applicare lo split payment dovranno
emettere la fattura in formato elettronico; però non
tutte le Amministrazioni Pubbliche destinate alla
fatturazione elettronica rientrano tra quelle dell’art 17ter. Quindi i fornitori devono verificare ogni singolo
caso per determinare se applicare lo split payment e se
emettere la fattura elettronica.
Per verificare le amministrazioni pubbliche destinate a
ricevere la fattura elettronica è necessario fare
rifermento alla legge 214/2011, in particolare all’art 1,
comma2, della legge 196/2009.
L’obbligo della fattura elettronica è entrato in vigore dal
6 giugno 2014.
E’ stato invece prorogato al 31 marzo 2015 l’obbligo di
emissione nei confronti delle altre amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato
pubblicato dall’ISTAT.
Sono obbligarti ad emette la fattura elettronica i
fornitori nazionali ed esteri; per questi ultimi però
l’obbligo è stato sospeso essendo necessario un
apposito decreto ministeriale per disciplinarne
l’applicazione.
Le fatture dovranno essere emesse nel formato XML, e
dovranno contenere una firma elettronica qualificata o
digitale dell’emittente
Contenuto: devono contenere i dati rilevanti ai fini
fiscali e il codice univoco ufficio, per poter individuare
l’ufficio della PA destinatario della fattura.
Le fatture elettroniche devono essere trasmesse usando
il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle
entrate attraverso SOGEI, il quale provvede ad
indirizzarle magli uffici destinatari.
Tra i metodi di trasmissione possiamo trovare: posta
elettronica certificata, via internet tramite applicazione
dal sito www.fatturapa.gov.it o tramite servizi di
cooperazione applicativa su reti internet con protocollo
HTTPS.
SITOGRAFIA
www.econ.uniurb.it
www.pmi.it
www.unibg.it
www.tuttocamere.it
www.fiscomania.com
www.agraria.org
www.ipsoa.it
www.coseca.it
www.comune.pesaro.it
www.assmarcopolo.it
www.fiscoetasse.com
www.portalandia.it
www.agendadigitale.eu
www.forexinfo.it
Grazie per l’attenzione
Dott.ssa Silvia Sarzanini
Dott.ssa Roberta Cane
Area Agricoltura – Provincia
di Asti
Ufficio Supporto Normativo
e Divulgazione