Diapositiva 1 - Provincia di Asti
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Diapositiva 1 - Provincia di Asti
Area agricoltura Bilancio d’esercizio I regimi iva in agricoltura Lo split payment Le imposte sui redditi CHE COS’E’ IL BILANCIO D’ESERCIZIO D’ESERCIZIO?? Il bilancio d’esercizio è un documento redatto alla fine dell’esercizio (di solito il 31/12 ma dipende dall’attività svolta dall’azienda), attraverso il quale viene determinato il reddito dell’esercizio e il capitale di funzionamento, cioè si viene a conoscenza della situazione finanziaria e della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio. Il bilancio ha una funzione informativa in quanto i vari soggetti portatori di interesse possono venire a conoscenza dei risultati che sono stati raggiunti e confrontarli con quelli degli anni passati. CHI E’ OBBLIGATO ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO D’ESERCIZIO?? Sono OBBLIGATE alla redazione del bilancio d’esercizio: Le società di capitali e le società cooperative e consortili; Gli enti pubblici, gli enti creditizi e finanziari, e le compagnie assicurative; I gruppi europei di interesse economico (GEIE) le Società di persone (snc e sas) nel caso i soci siano spa, sapa o srl che rispondono illimitatamente; REGOLE PER LE DITTE INDIVIDUALI E LE SOCIETA’ DI PERSONE Gli articoli precedenti, 2423-2427 non si applicano alle imprese individuali e alle società di persone; viene applicato solamente il 2426 riguardante i criteri di valutazione perché espresso nell’ art 2217 comma 2 che regola la redazione del bilancio e del conto profitti e perdite. Quindi: Imprenditore individuale: assenza di obbligo di redigere il bilancio a fine anno; Società semplici: a fine esercizio redigono un rendiconto per tenere informati i soci non amministratori, ma non c’è l’obbligo di depositarlo; Società in nome collettivo: gli amministratori redigono un rendiconto sulla gestione che però non deve essere depositato nel registro delle imprese; Società in accomandita semplice: redazione di un bilancio a fine esercizio senza obbligo di deposito. ART. 2435 BIS – BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA Il vantaggio di questa forma è la possibilità di esporre meno dati e meno dettagli in Nota Integrativa, la possibilità di maggiori aggregazioni dei valori contabili in Stato Patrimoniale ei n Conto Economico e l’esonero dalla redazione della relazione sulla gestione. Il bilancio in forma abbreviata può essere redatto dalle società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale attivo dello Stato Patrimoniale di 4.400.000,00 €, ricavi delle vendite e delle prestazioni di 8.800.000,00€ e il numero di dipendenti in media occupati durante l’esercizio 50 unità. APPROVAZIONE E DEPOSITO Nel sistema tradizionale il bilancio viene redatto dagli amministratori e approvato dall’assemblea dei soci in forma ordinaria, entro 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio. Può essere portata a 180 giorni in caso di particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società. Una volta approvato deve essere depositato presso il Registro delle imprese della Camera di commercio competente entro 30 giorni. Insieme al bilancio vanno depositati anche il verbale dell’assemblea di approvazione, la relazione sulla gestione e la relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato al controllo contabile. I REGIMI IVA IN AGRICOLTURA In base all’art 34 del DPR 633/72, i produttori agricoli, in base alle loro caratteristiche ed esigenze, possono scegliere uno dei seguenti regimi: Regime speciale Regime di esonero Regime ordinario Regime Speciale E’ il regime naturale per gli imprenditori agricoli con un volume d’affari annuo superiore a 7.000€. Prevede che la detrazione non sia in base agli acquisti effettuati, ma sulla base di percentuali di compensazione determinati da un apposito decreto ministeriale. Sulle fatture di vendita vengono applicate le aliquote ordinarie, mentre viene versata solo la differenza tra aliquota ordinaria e aliquota di compensazione. Questo regime viene applicato sulla cessione di prodotti agricoli presenti in apposita tabella del DPR. Regime di Esenzione E’ il regime previsto per chi ha un volume d’affari annuo non superiore a 7.000€ e costituito per almeno due terzi dalla cessione di prodotti agricoli. Il produttore è esonerato da: emettere fatture di vendita, registrare fatture e tenere la contabilità, presentare la dichiarazione annuale dell’IVA e registrarsi al Registro delle Imprese. L’unico obbligo è conservare e numerare le fatture di acquisto e conservare una copia delle autofatture, cioè delle fatture emettesse dall’acquirente al posto del soggetto esonerato. Regime Ordinario Può essere usato quando l’imprenditore su opzione decide di adottarlo. Il tempo di durata è almeno 3 anni. In questo regime l’IVA dovuta è data dalla differenza dell’IVA a debito sulle fatture vendite e l’IVA a credito sugli acquisti. Questo regime risulta conveniente quando è necessario operare degli investimenti. Cosa si intende per produttore agricolo L’ art 34 del DPR 633/72, qualifica come imprenditore agricolo: Soggetti che esercitano attività indicate art 2135 c.c., pesca in acque dolci, piscicoltura, viticoltura,ostricoltura; Organismi agricoli di intervento, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti dell’UE concernenti l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti esteri; Cooperative, consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonche' gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci. Le imposte sui redditi REDDITO FONDIARIO : I. REDDITO DOMINICALE: reddito derivante dal possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento di un terreno sul quale vengono esercitate attività agricole; I. REDDITO AGRARIO: reddito per colui che esercita l’attività agricola. Reddito Agrario Il reddito agrario, a norma dell’art. 32 del T.U.I.R., è costituito dalla parte di reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio di attività agricole svolte sul terreno, nei limiti della sua potenzialità. Il reddito agrario viene determinato applicando le tariffe d’estimo che rappresentano il reddito medio ordinario ritraibile da ogni ettaro di terreno . E’, dunque, un importo predeterminato in base ad una serie di variabili, in analogia con il reddito dominicale e con le rendite catastali, che consente al suo titolare una agevole determinazione dell’imponibile ai fini delle imposte dirette senza dover quantificare l’effettivo reddito prodotto. Lo split payment Lo split payment è un meccanismo innovativo introdotto dal DDL di stabilità 2015 con lo scopo di arginare l’evasione da riscossione del Iva. Le Amministrazioni Pubbliche effettueranno il pagamento dell’Iva dovuta sui loro acquisti all’Erario, e quindi non sarà più pagata al fornitore insieme al corrispettivo della cessione. In base a questa legge gli enti pubblici dovranno suddividere in due pagamenti distinti il saldo delle fatture: uno a favore del fornitore e l’altro per l’importo dell’Iva che sarà direttamente a favore dell’Erario. Dato che il fornitore non potrà più incassare l’Iva , e quindi non potrà applicare il meccanismo della detrazione, è prevista una regola per la quale le operazioni sottoposte a split payment concorrono alla determinazione del presupposto dell’aliquota media ai fini del rimborso dell’Iva. Sono escluse da questo meccanismo le operazioni dove l’ente pubblico è debitore dell’Iva in relazione ad operazioni con il meccanismo dell’inversione contabile; in questo caso l’Iva sarà pagata in fattura e non direttamente all’Erario. I soggetti tenuti ad applicare lo split payment dovranno emettere la fattura in formato elettronico; però non tutte le Amministrazioni Pubbliche destinate alla fatturazione elettronica rientrano tra quelle dell’art 17ter. Quindi i fornitori devono verificare ogni singolo caso per determinare se applicare lo split payment e se emettere la fattura elettronica. Per verificare le amministrazioni pubbliche destinate a ricevere la fattura elettronica è necessario fare rifermento alla legge 214/2011, in particolare all’art 1, comma2, della legge 196/2009. L’obbligo della fattura elettronica è entrato in vigore dal 6 giugno 2014. E’ stato invece prorogato al 31 marzo 2015 l’obbligo di emissione nei confronti delle altre amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall’ISTAT. Sono obbligarti ad emette la fattura elettronica i fornitori nazionali ed esteri; per questi ultimi però l’obbligo è stato sospeso essendo necessario un apposito decreto ministeriale per disciplinarne l’applicazione. Le fatture dovranno essere emesse nel formato XML, e dovranno contenere una firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente Contenuto: devono contenere i dati rilevanti ai fini fiscali e il codice univoco ufficio, per poter individuare l’ufficio della PA destinatario della fattura. Le fatture elettroniche devono essere trasmesse usando il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle entrate attraverso SOGEI, il quale provvede ad indirizzarle magli uffici destinatari. Tra i metodi di trasmissione possiamo trovare: posta elettronica certificata, via internet tramite applicazione dal sito www.fatturapa.gov.it o tramite servizi di cooperazione applicativa su reti internet con protocollo HTTPS. SITOGRAFIA www.econ.uniurb.it www.pmi.it www.unibg.it www.tuttocamere.it www.fiscomania.com www.agraria.org www.ipsoa.it www.coseca.it www.comune.pesaro.it www.assmarcopolo.it www.fiscoetasse.com www.portalandia.it www.agendadigitale.eu www.forexinfo.it Grazie per l’attenzione Dott.ssa Silvia Sarzanini Dott.ssa Roberta Cane Area Agricoltura – Provincia di Asti Ufficio Supporto Normativo e Divulgazione