Millesimi di ascensore

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Millesimi di ascensore
CONDOMINIO
(*) Questo criterio è sta‐
to confermato da alcune sentenze della Corte di cassazione, n. 2328/1977 e n. 6499/1986. 413
legge n. 1515/1952 e successivi regolamenti, è obbligatoria la manutenzione periodica tramite personale specializzato e abilitato.
Questo tipo di spesa deve essere ripartita tra i condomini che usufruiscono
dell’impianto in proporzione all’uso che ne fanno. A tale scopo si redigono le
apposite tabelle millesimali (millesimi di ascensore) in cui sono inclusi solo i
piani interessati dal servizio.
La manutenzione straordinaria comprende la sostituzione di parti dell’impianto,
resa necessaria da un guasto o dall’obsolescenza. Il criterio da applicare per la ripartizione della spesa è in genere quello dei millesimi di ascensore, per analogia
con l’art. 1124 del c.c. inerente alla costruzione e ricostruzione delle scale (sentenza della Corte di cassazione n. 5975/2004). È possibile però ripartire la spesa in
base ai millesimi di proprietà generale quando è previsto dal regolamento di condominio o per spese di manutenzione obbligatorie per l’adeguamento dell’impianto a nuove norme tecniche.
Le spese di installazione ex novo, in fabbricati che originariamente ne erano privi,
saranno ripartite in base ai millesimi di proprietà generale. L’art. 1117 del c.c. annovera infatti l’ascensore tra le parti comuni dell’edificio, che quindi appartiene a
tutti i condomini, anche a coloro che non usano l’ascensore (negozi compresi)
(*). Se però l’installazione dell’ascensore viene deliberata dall’assemblea come innovazione “gravosa”, i condomini che non intendono usufruirne saranno esclusi
dalla spesa e sarà attivata un’“utilizzazione separata” (con chiave di accesso).
Millesimi di ascensore
L’articolo 1124 c.c. fissa i criteri di ripartizione della spesa per la manutenzione
e ricostruzione delle scale. Tali spese devono essere sostenute dai proprietari dei
diversi piani a cui servono “per metà in ragione del valore del piano o porzione di piano
e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo” (v. figu(**) Sentenze della Cor‐
ra 34.1 ed esempio 34.4). La giurisprudenza (**) ha sancito che i criteri previsti
te di cassazione per le scale sono applicabili per analogia anche alla ripartizione delle spese per
n. 3514/1969 e n. 5479/1991. l’ascensore. Pertanto, di solito, viene compilata una sola tabella.
Primi 500 millesimi
I primi 500 millesimi, proporzionali al valore, saranno calcolati in funzione della
superficie virtuale o, che è lo stesso, dei millesimi di proprietà generale delle unità
immobiliari che si servono dell’ascensore.
Secondi 500 millesimi
I secondi 500 millesimi, proporzionali all’altezza del piano, saranno calcolati in
due fasi:
1) determinando i millesimi spettanti a ciascun piano;
2) ripartendo i millesimi di ciascun piano tra le relative unità immobiliari.
I millesimi di ciascun piano si ottengono ripartendo i 500 millesimi con criterio
proporzionale all’altezza (Hi) secondo l’espressione:
500 : H i  MPi : H i
da cui:
MPi 
500
Hi
H i
Per “altezza dal suolo” si intende il percorso dell’ascensore dalla quota di partenza
dell’impianto. Se tutti i piani hanno la stessa altezza si potrà usare indifferentemente un numero ordinale di piano (1, 2, 3...) o l’effettiva distanza in metri (3, 6,
9…). Se invece i piani hanno diversa altezza si potrà usare la misura in metri.