l`assenza di riparazione esclude l`indisponibilità del mezzo e, di

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l`assenza di riparazione esclude l`indisponibilità del mezzo e, di
l’assenza di riparazione esclude l’indisponibilità del mezzo e, di conseguenza, il danno da fermo tecnico.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 6 marzo – 14 maggio 2013, n. 11515
Presidente Finocchiaro – Relatore Giacalone
In fatto e in diritto
1. - La sentenza impugnata (Trib. Roma, 08/11/2010), ha, per quanto qui rileva, respinto l'appello del F.
contro la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma, che dichiarava cessata la materia del contendere,
e condannava l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore di Milano Assicurazioni s.p.a.
L'appellante lamentava l'erronea declaratoria della cessazione della materia del contendere; l'omessa
pronuncia sulla domanda di risarcimento per fermo tecnico e svalutazione commerciale del mezzo;
violazione della disciplina che regola la condanna alla refusione delle spese di lite. In particolare il
Tribunale riteneva che nulla potesse essere "dato" a titolo di fermo tecnico poiché a fronte di un
preventivo di Euro 919,00, l'assicurazione aveva coperto l'intera somma. Il fermo tecnico avrebbe potuto
essere concesso solo se il danneggiato avesse dimostrato di aver riparato il veicolo, mentre il preventivo
faceva presumere la non riparazione dello stesso.
2. - Ricorre per Cassazione il F. . Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. I motivi di censura
lamentati dal ricorrente sono:
2.1. - violazione e falsa applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), violazione
e falsa applicazione dell'art. 352 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), ritenendo che il Tribunale
avrebbe dovuto applicare l'ordinaria procedura ex art. 281 quinquies c.p.c.;
2.2. - violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 c.c., richiamati dall'art. 2056 c.c., in
relazione alla domanda di liquidazione del danno da fermo tecnico (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.),
ritenendo palesemente erronea l'affermazione del Tribunale per cui il fermo tecnico può essere concesso
solo se il danneggiante dimostri di aver riparato il veicolo ed il preventivo faceva presumere la "non
riparazione" del veicolo; secondo l'odierno ricorrente, invece, il danno da fermo tecnico sarebbe emerso
dalla necessità di eseguire le riparazioni sul veicolo, implicanti ex se l'indisponibilità del mezzo.
2.3. - insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art.
360, comma 1, n. 5 c.p.c.), in quanto la decisione sarebbe contraria all'indirizzo generale seguito in
argomento dal Tribunale di Roma, che ha da tempo ammesso la liquidazione in via equitativa del fermo
tecnico, a prescindere da una prova specifica e in difetto di una prova contraria, e in quanto la produzione
in giudizio di un preventivo e non una fattura non poteva costituire motivo di rigetto della domanda;
2.4. - violazione e falsa applicazione dell'art. 112 e seguenti c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), per
aver omesso di considerare le domande relative alla mancata liquidazione del danno da svalutazione
commerciale e alla condanna alla refusione delle spese di lite in primo grado.
3. - Il relatore ha proposto la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e l'accoglimento del II e del
III motivo, inammissibili gli altri.
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte.
4. - A seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio lo ha ritenuto
manifestamente privo di pregio. Infatti:
4.1 - la censura di cui al primo motivo va respinto, sia pure per ragioni diverse a quelle indicate nella
relazione. Infatti, il ricorrente si è limitato a censurare, in maniera infondata, la non ricorrenza di un
ipotesi di pronuncia immediata della decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., senza minimamente
affrontare, nel ricorso, il tema della richiesta in concreto di termine per la produzione di comparse
conclusionali.
4.2 - I motivi sub 2.2 e 2.3, suscettibili di essere trattati congiuntamente, data l'intima connessione, si
rivelano manifestamente privi di pregio. A tal proposito, non assume rilievo infatti, la questione se la
sentenza impugnata abbia fatto o meno buon governo, sul punto, dell'orientamento più recente di questa
S.C., secondo cui è possibile la liquidazione equitativa del danno da "fermo tecnico" del veicolo a seguito
di sinistro stradale anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il
danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso a cui esso era
destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione,
premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale
deprezzamento di valore (Cass. n. 6907/2012 e n. 1688/2010, entrambe in motivazione; 23916/2006;
12908/2004; 17963/2002; 3234/1987; nonché 4009/1978, che inducono a ritenere superato il
divergente orientamento risultante da Cass. 12820/1999, ripreso da Cass., Sez. II, n. 17135/2011, in
forza del quale "il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto che
un veicolo sia inutilizzato dal proprietario per un certo lasso di tempo", ma al contrario "come ogni danno,
anche quello da fermo tecnico deve essere provato").
Infatti, il ricorrente nelle descritte censure, non coglie l'effettiva ratio decidendi, la quale è basata
essenzialmente sull'insussistenza di un danno da "fermo tecnico", perché non tiene conto delle indicate
ragioni della decisione qui impugnata. Questa ha escluso in concreto che vi fosse stata nella specie la
riparazione dell'autoveicolo e la relativa indisponibilità del mezzo. Mentre, le censure in esame si limitano
a dedurre un'asserita violazione di legge ed un vizio motivazionale non direttamente incidente su tale
statuizione.
4.3. - In ordine all'ultimo motivo, il ricorso è manifestamente inammissibile, dovendosi ribadire il principio
secondo cui "l'omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte,
integra una violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma
dell'art. 360 n. 4, cod. proc. civ., e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la
relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero come vizio della
motivazione" (Cass. n. 25825/09; 12952/07; 6361/07; 1196/07; 1701/06; 14003/04). Infatti, il dedotto
vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. non può riguardare la lamentata omessa pronuncia del giudice di secondo
grado in ordine ad uno dei motivi dedotti nell'atto di appello, la quale postula la denuncia di un error in
procedendo, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in riferimento al quale il giudice di legittimità può
esaminare anche gli atti del giudizio di merito, essendo giudice anche del fatto, inteso in senso
processuale (Cass. n. 24856/06).
5. - Nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.