Microsoft PowerPoint - Vademecum applicazione regolamento 2013
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Vademecum per l’applicazione del Regolamento 2013 per la gestione dei rapporti di lavoro dipendente Roma, 24 gennaio 2013 Sommario 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Classificazione Armonizzazione Retribuzioni Scatti di anzianità Ferie Orario di lavoro Riduzione Orario di Lavoro Permessi retribuiti Assistenza sanitaria integrativa 1. Classificazione dei dipendenti (in forza al 31.12.2012) I dipendenti sono inquadrati secondo la tabella di seguito allegata che mette in relazione il precedente livello da CCNL Assofarm con i nuovi livelli previsti dal regolamento CORRISPONDENZA LIVELLI PER MANSIONI DIVERSRE DA FARMACISTA COLLABORATORE inquadramento CCNL Assofarm Q1 Q2 Q3 A1 A2 B1 B2 C1 C1 (addetto pulizie) inquadramento Regolamento 2013 1° livello super 1° livello super 1° livello 1° livello 2° livello 3° livello 4° livello 5° livello 6° livello A1 A1 oltre 24 mesi e fino a 12 anni A1 fino a 24 mesi CORRISPONDENZA LIVELLI PER MANSIONI DI FARMACISTA COLLABORATORE inquadramento CCNL Assofarm anzianità professionale in azienda a tempo indeterminato inquadramento Regolamento 2013 Q3 oltre 12 anni 1° livello + 12 anni Q3 oltre 24 mesi e fino a 12 anni Q3 fino a 24 mesi 1° livello + 2 anni 1° livello oltre 12 anni 1° livello + 12 anni 1° livello + 2 anni 1° livello 1. Classificazione dei dipendenti (in forza al 31.12.2012) - segue Quesiti ricorrenti: - Come classificare il dipendente già in forza con il livello Q1? Il dipendente va inquadrato al livello 1°super - Come classificare il dipendente già in forza con il livello Q3? Il dipendente va inquadrato al livello 1° o “1° +2anni ” o “1° + 12anni” in relazione all’anzianità di servizio a tempo indeterminato in azienda (se farmacista collaboratore) - Come classificare il dipendente già in forza con il livello A1? Il dipendente va inquadrato al livello 1° o “1°+2” o “1°+ 12” in relazione all’anzianità di servizio a tempo indeterminato in azienda (se farmacista collaboratore) - Come classificare il dipendente addetto a servizi di pulizia (ex livello C1)? Il dipendente va inquadrato al livello 6° con il mantenimento della differenza retributiva a titolo di “superminimo contrattuale” 2. Armonizzazione retribuzioni – (dipendenti in forza al 31.12.12) Criteri generali: - Va individuata la retribuzione tabellare prevista per il relativo livello di inquadramento - La retribuzione di cui sopra va confrontata con la somma di:retribuzione base precedentemente erogata, eventuale EPA, eventuale ITP erogato in forza del vecchio CCNL 16.06.2000 (non va incluso eventuale ITP derivate da accordo aziendale in vigore che dovrà continuare ad essere erogato a tale titolo) - Se la nuova paga tabellare è superiore alla somma dei vecchi elementi paga (casistica frequente per ex livelli C1, B2, B1, A2) va erogata la nuova paga tabellare - Se la nuova paga tabellare è inferiore alla somma dei vecchi elementi paga va erogata la nuova paga tabellare ed un ulteriore importo pari alla differenza tra “vecchia” e “nuova” retribuzione a titolo di “superminimo contrattuale” (non possono generarsi decrementi di retribuzione !!) 2. Armonizzazione retribuzioni – (dipendenti in forza al 31.12.12) Casi particolari: 1. Ex livello Q3 che passa a 1° livello (+2 o +12): il confronto va fatto sommando anche l’indennità quadri prevista per ex livello Q3 (da correlare poi con eventuale indennità quadri “1° livello +2” / “1° livello + 12”; eventuali importi eccedenti vanno corrisposti a titolo di “superminimo contrattuale” 2. Dipendente farmacista collaboratore ex livello A1 con anzianità superiore a 2 anni nella mansione: il nuovo livello corrispondente è il 1° +2anni (RBM 1889,97 + IQ 100) che confrontato con la precedente retribuzione (1.972,73) produce un incremento di Euro 17,24 mensili 3. Dipendente farmacista collaboratore ex livello A1 con anzianità 22 mesi nella mansione: il nuovo livello corrispondente è il 1° (RBM 1889,97) a cui si aggiungono Euro 82,76 a titolo di “superminimo contrattuale”. Alla maturazione dell’anzianità di 24 mesi (1° marzo 2013) il dipendente sarà collocato al nuovo livello 1° +2anni e percepirà 100 Euro a titolo di indennità quadri. Il precedente “superminimo contrattuale” sarà assorbito sino a concorrenza. 4. Passaggi di livello successivi al 1° gennaio 2013: in caso di passaggio a livello contrattuale superiore (esempio da 1° livello a 1° livello super) l’importo precedentemente erogato a titolo di “superminimo contrattuale” viene riassorbito fino a concorrenza 3. Scatti di anzianità – (dipendenti in forza al 31.12.12) Criterio generale: – – – – Rimane invariato il sistema di calcolo ed aggiornamento valore scatti che avviene con cadenza biennale fissa al 1° gennaio (di ogni biennio pari es. 2010, 2012, 2014 ecc.) indipendentemente dalla data di assunzione Rimane invariato il criterio della decorrenza anzianità (ai fini della diritto alla maturazione degli scatti di anzianità) a partire dalla data di assunzione a tempo indeterminato (o trasformazione) I criteri di cui sopra si applicano anche ai dipendenti assunti successivamente al 01.01.2013 Il valore degli scatti di anzianità erogati al 31.12.2012 viene mantenuto invariato. Saranno fornite successive istruzioni circa l’aggiornamento per maturazione nuovo scatto di anzianità che avverrà per tutti i dipendenti in data 01.01.2014. 3. Scatti di anzianità – (tutti i dipendenti) Casi Particolari: 1. Il dipendente che viene promosso ad un livello superiore mantiene l’importo complessivo degli scatti di anzianità maturati e viene rideterminato il nuovo numero di scatti corrispondenti suddividendo il valore anzidetto per l’importo unitario dello scatto previsto dal regolamento per il corrispondente livello. 2. Assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate in corso d’anno produrranno (al successivo 1° gennaio di anno “pari”) corresponsioni di frazioni di scatto anzianità rapportate ai mesi di lavoro nel periodo considerato (1 mese = 1/24 di scatto) – Esempio: assunzione al 1° luglio 2013 – il dipendente avrà diritto al 01.01.2014 a 6/24 del valore unitario scatto 4. Ferie Criterio generale: – I dipendenti già in forza al 31.12.2012 hanno diritto ad un periodo di ferie annuali pari a 173 ore + 17 ore = Totali 190 ore – I dipendenti assunti dal 01.01.2013 hanno diritto ad un periodo di ferie annuali pari a 173 ore 5. Orario di lavoro Criterio generale: – L’orario di lavoro normale settimanale è pari a 40 ore ed è distribuito su 6 giorni anche non consecutivi. – L’orario di lavoro settimanale è calcolato quale media di un periodo di riferimento massimo di 4 mesi. Durante tale periodo l’orario di lavoro massimo della singola settimana non può eccedere 46 ore. 6. Riduzione orario di lavoro (ROL) Criterio generale: – I dipendenti assunti dal 01.01.2013 hanno diritto annualmente a 72 ore di riduzione orario di lavoro normalmente retribuite – I dipendenti già in forza al 31.12.2012 hanno diritto annualmente a 72 + 32 = 104 ore di riduzione orario di lavoro normalmente retribuite – La maturazione del ROL spetta proporzionalmente al periodo di lavoro prestato nell’anno – La collocazione del ROL è definita dall’Azienda , normalmente tramite riduzione di 2 ore per ciascuna settimana fino a concorrenza del totale ROL spettante (vedasi differenza punti 1 e 2). L’azienda può stabilire una diversa articolazione dell’utilizzo del ROL , anche differenziata per gruppi / reparti di dipendenti o diverso criterio. – Il godimento (scarico) dei ROL va conteggiato anche in presenza di causali di assenza (es. malattia, ferie, maternità, ecc.) 7. Permessi retribuiti (dipendenti in forza al 31.12.12) – Ai dipendenti già in forza al 31.12.2012 spettano annualmente 8 ore di permessi retribuiti utilizzabili individualmente durante l’intero periodo dell’anno, tenuto conto anche delle esigenze aziendali. – I permessi maturati e non utilizzati al termine i ciascun anno sono fruibili nell’anno successivo . 8. Assistenza sanitaria integrativa (Fondo Est / Reale Mutua) L’argomento è attualmente in corso di definizione, si forniscono unicamente alcuni orientamenti: – L’assicurazione quadri presso Reale Mutua prosegue per tutto l’anno 2013 per i dipendenti già assicurati nel 2012 (ex livelli Q1 – Q2 – Q3) – Per i restanti dipendenti va effettuato il versamento presso Fondo Est alle normali scadenze (l’eventuale impossibilità a trasmettere la distinta nominativa , dovuta alla mancata presenza dei livelli del regolamento nelle tabelle del Fondo Est non preclude il diritto del dipendente ad ottenere le prestazioni)