Scarica l`allegato - Confsal Vigili del Fuoco

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA
SEZIONE PRIMA BIS
Registro Sentenze:
Registro Generale: 664/2009
nelle persone dei Signori:
ELIA ORCIUOLO Presidente
FRANCO ANGELO MARIA DE BERNARDI Cons.
DONATELLA SCALA Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 18 Febbraio 2009
Visto il ricorso 664/2009 proposto da: Acunzo Gianluca, Albanese Alessandro,
Algamage Damiano, Anselmi Domenico, Ariosto Silvestro, Arrichiello Claudio,
Balestrieri Giovanni, Balestrieri Massimo, Barone Annunziata, Basile Nicola, Bava
Rosario, Benincasa Salvatore, Boccia Donato, Boccia Francesco (1976), Boccia
Francesco (1979), Borrelli Giosuè, Borrelli Vincenzo, Bove Pasquale, Cacciapuoti
Luca, Caiafa Raffaele, Caiazzo Vincenzo, Candice Diego, Carbone Raffaele, Carpi
Vittorio, Caruso Vincenzo, Caserta Rosario, Castaldo Alessandro, Castaldo Gaetano,
N.R.G. 664/2009
Castiello Salvatore, Castrignano Antonio, Catrini Gennaro, Cautiero Antonio,
Cavallo Elio, Cerbone Ciro, Cerino Domenico, Cerrone Francesco, Cerullo
Domenico, Cesaro Massimiliano, Chianese Nicola, Cinquegrana Giovanni, Ciotola
Antonio, Ciotola Salvatore, Cipollaro Stefano, Compagnone Ciro, Confessore
Francesco, Coppeto Vincenzo, Criscuolo Gaetano, Cristiano Domenico, Cristiano
Vincenzo, Cuomo Antonio, D'Alessio Angelo, D'Angelo Alfredo, D'Angelo
Francesco, D'Angelo Vincenzo, D'Ario Pasquale, D'Oriano Gennaro, De Falco
Felice, De Rosa Davide, De Rosa Pietro, De Spirito Tiziana, Di Caprio Umberto
Antonio, Di Costanzo Salvatore, Di Febbraro Dario, Di Fiore Maddalena, Di Gesuè
Domenico, Di Guida Agostino, Di Maio Paqual, Di Napoli Pasquale, Di Paolo
Carmine, Di Stazio Giovanni, Di Vincenzo Pio, Elegibile Francesco, Errico
Gianluca, Esposito Ciro, Esposito Gennaro, Esposito Giuseppe, Fava Alfredo, Favara
Salvatore, Fierro Marco, Fiorellino Carmine, Fiorentino Michele, Fragliasso
Ferdinando, Franci Roberto, Gala Salvatore, Garofano Ciro, Giansante Carlo, Grieco
Fabio, Grimaldi Salvatore, Iacolare Vincenzo, Indigeno Luigi, La Manna Enrico,
Lana Antonio, Laurato Gianluca, Liuzzi Stanislao, Lorido Giuseppe, Mandico Pietro,
Martino Antonio, Medugno Alessandro, Medugno Angela, Mele Vincenzo, Melillo
Antonio, Mercadante Vincenzo, Migliaccio Gennaro, Migliaccio Luigi, Minucci
Marco, Mondo Danilo, Musetta Vincenzo, Nicolao Giovanni, Oliva Luigi, Onesto
Pasquale, Onze Francesco, Orientale Caputo Antonio, Orientale Caputo Giustina,
Palma Maria Antonietta, Paolella Pasquale, Paolillo Giovanni, Paolillo Giuseppe,
Parato Massimo, Pariante Ottavio, Parigiano Sabatino, Pariota Ciro, Pascale
Salvatore, Passero Giuseppe, Perillo Gennaro, Perrotta Antonio, Picardi Tommaso,
Picariello Pietro, Pipolo Annabella, Pipolo Valerio, Pirozzi Luciano, Pisacane
Antonello, Piscopo Luigi, Pistuggia Raffaele, Riccardi Felice, Romano Vincenzo,
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Rubino Massimo, Ruotolo Giovanni, Rusciano Marcello, Russo Luigi, Russo
Raffaele, Russo Saverio, Russolillo Vincenzo, Sacra Antonio, Salomone Nicola,
Sarracino Raffaele, Scaglione Giuseppe, Schisano Salvatore, Scogliamiglio
Marcello, Scolastico Mario, Serpico Roberto, Sibilio Tommaso, Starini Maurizio,
Tattoli Giorgio, Testaverde Giovanni Luca, Torriero Mario, Toscano Ciro, Tuccillo
Castaldo Pasquale, Vacca Francesco, Vacca Giuseppe, Valestro Francesco, Vastolo
Andrea, Vetoliere Massimo, Vietri Addolorata, Vigorito Francesco, Vindice
Massimo, Vindice Tobia, Vitone Salvatore, Volpe Gennaro, Zecconi Florindo e
Zenga Simona, rappresentati e difesi da: CARPENTIERI AVV. VENANZIO e
MAISTO AVV. GENNARO con domicilio eletto in ROMA - VIA CALABRIA, 25
presso UILPA
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO
STATO con domicilio eletto in ROMA - VIA DEI PORTOGHESI, 12
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del decreto del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, n. 5140
del 06/11/2008, recante approvazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del
Corpo Nazionale dei vigili del fuoco; di ogni altro atto presupposto, preordinato,
connesso e conseguente;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dai ricorrenti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELL’INTERNO;
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Udito il relatore Cons. DONATELLA SCALA e udito altresì per la parte ricorrente
l’avv. Luigi Cesaro, con delega;
RILEVATO che, come risulta dal verbale di udienza, si è dato avviso che il ricorso
potrebbe essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi degli artt.21 e
26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata e integrata con la legge 21
luglio 2000 n. 205;
CONSIDERATO che, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, il
ricorso è senz’altro definibile nel merito con decisione in forma semplificata, non
essendo necessario disporre eventuale istruttoria;
CONSIDERATO che i ricorrenti, tutti vigili del fuoco discontinui aspiranti
partecipanti alla procedura selettiva indetta dalla intimata Amministrazione per la
copertura di 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco
del relativo Corpo Nazionale, impugnano il bando di concorso di indizione della
stessa procedura deducendo la violazione dell’art. 12, comma 3, legge 10 agosto
2000, n. 246;
CONSIDERATO che i ricorrenti lamentano l’illegittimità del bando nella parte in cui
ha subordinato l’ammissione alle prove d’esame al preventivo superamento di una
prova preselettiva, il cui risultato non concorre alla determinazione del punteggio
finale, in spregio della sopra richiamata norma che riconoscerebbe ai vigili
discontinui l’esonero dalla stessa;
CONSIDERATO che i medesimi lamentano, altresì, il contrasto del bando con la
normativa sopra richiamata nella parte in cui non prevede, tra le modalità di
formazione della graduatoria sotto il profilo delle preferenze a parità di punteggio, la
precedenza dei vigili discontinui in relazione all’anzianità da questi maturata;
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CONSIDERATO che l’art. 12, comma 3, legge 10 agosto 2000, n. 246, testualmente
prevede: “I vigili volontari discontinui di cui al comma 2 sono esentati dalla prova
preselettiva per l'accertamento dell'attitudine specifica al profilo di vigile del fuoco,
ferma restando la verifica dell'idoneità psico-fisica, e, a parità di punteggio nella
graduatoria dei concorsi, hanno la precedenza in relazione all'anzianità maturata
come vigile volontario discontinuo.”;
RILEVATO che la prova preselettiva prevista dal bando in impugnativa consiste in
quiz di cultura generale, e dunque non coincide con quella dalla quale la legge
prevede l’esonero nei confronti delle categorie di aspiranti quali gli odierni ricorrenti,
che invece attiene all’accertamento dell’attitudine al ruolo specifico;
RILEVATO, altresì, che la paventata omissione di titolo di preferenza non ha alcuna
verosimile consistenza, atteso che nelle premesse del bando è richiamata la legge 246
del 2000, e che, pertanto, deve ritenersi che l’applicazione della stessa comprenda
anche gli invocati criteri di valutazione delle preferenze a parità di punteggio;
CONSIDERATO, alla stregua delle sopra esposte considerazioni, le censure dedotte
sono manifestamente infondate, e che, pertanto, il ricorso deve essere respinto;
CONSIDERATO, infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse seguono la
soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Prima Bis
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della intimata Amministrazione, delle
spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio, che liquida
forfetariamente nella complessiva somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma il 18 Febbraio 2009, in Camera di Consiglio.
il Presidente
il Consigliere, est.
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