Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA
Prot.
21284
Roma, 28 settembre 2016
Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi
Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi
Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano
Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento
Regione Valle d’Aosta
Ufficio Motorizzazione
Località Grand Chemin, 36
11020 Aosta
U.R.P.
SEDE
1
Oggetto: formulazione del giudizio al termine della fase nel traffico della prova di valutazione
delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida.
Diffusamente viene richiesto alla scrivente Direzione di emanare disposizioni in merito
alla formulazione del giudizio di idoneità del candidato al termine della prova nel traffico
dell’esame pratico per il conseguimento della patente di guida.
Tali disposizioni consentirebbero di pervenire ad una maggior uniformità dei parametri
di valutazione degli esaminatori, uniformità tanto più necessaria anche alla luce dell’ampio
divario, in termini percentuali, di giudizi di idoneità o non idoneità espressi nei confronti dei
candidati nelle diverse province d’Italia, così come emerge dall’analisi delle statistiche degli esiti
degli esami che annualmente viene predisposto dal Centro Elaborazione Dati di questa
Direzione.
Per quel che concerne la valutazione del candidato, alcuni elementi sono offerti dal
punto 9 dell’allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che stabilisce: “… la
valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e
nell’affrontare in piena sicurezza il traffico. L’esaminatore deve sentirsi sicuro, durante tutto lo
svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a
repentaglio l’incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada,
indipendentemente dal fatto che l’esaminatore o l’accompagnatore abbia dovuto intervenire,
determinano l’insuccesso della prova.
Nel corso delle prove gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il
candidato dimostri o no nella guida, un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione
deve tener conto dell’immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l’altro, ai
seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni
meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni del traffico, degli interessi degli altri
utenti della strada (in particolare i più esposti) anticipandone le mosse”.
Tanto premesso, si evidenzia che il giudizio sulle prove dei candidati si forma, da una
parte, sulla base di fatti oggettivi, non contestabili, quali il rispetto della segnaletica stradale e
delle norme di comportamento previste dal codice della strada, dall’altra dall’insieme di
comportamenti che sono improntati a valutazione discrezionale da parte dell’esaminatore.
Inoltre, nella fase valutativa, l’esaminatore, pur nel rispetto delle norme che regolano, in
generale, i comportamenti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, deve tener conto
anche del particolare stato emotivo dei candidati che, comunque, si trovano ad effettuare un test
delicato ed impegnativo. Fermi restando, dunque, il principio di non discriminazione e la
prevalenza dell’interesse pubblico della sicurezza della circolazione stradale rispetto agli
interessi, seppure apprezzabili dal singolo, possono individuarsi alcuni elementi sulla base dei
quali formulare il giudizio finale di idoneità o non idoneità.
Certamente comporta l’immediato giudizio di non idoneità l’intervento
dell’accompagnatore sui doppi comandi o sugli altri dispositivi del veicolo per scongiurare
situazioni di pericolo.
2
Parimenti comporta l’immediato giudizio di non idoneità la violazione, da parte del
candidato, di una norma che comporta (anche in caso di recidiva), la sospensione della patente
di guida. Si elencano le principali fattispecie:
 superare di oltre 40 Km/h il limite massimo di velocità;
 circolare contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in
altri casi di limitata visibilità;
 percorrere la carreggiata contromano in una strada divisa in più carreggiate
separate;
 sorpasso in corrispondenza di curve o dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità;
 sorpasso di veicolo che ne stia superando un altro:
 sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o
per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario
spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
 sorpasso in prossimità o corrispondenza delle intersezioni;
 invertire il senso di marcia nonché percorrere la carreggiata contromano in ambito
autostradale;
 circolare, al di fuori dei casi previsti, sulla corsia riservata alla sosta di emergenza
o sulla corsia di variazione di velocità in ambito autostradale;
 omettere la precedenza dovuta nelle intersezioni stradali ;
 immettersi sulla strada principale da una secondaria senza dare la precedenza ai
veicoli che percorrono la strada principale;
 proseguire la marcia quando le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico
vietino la marcia stessa;
 non usare la massima prudenza nell'approssimarsi ad un passaggio a livello;
 effettuare il sorpasso senza superare rapidamente il conducente che lo precede
sulla stessa corsia, senza mantenere un'adeguata distanza laterale, senza
riportarsi a destra appena possibile, evitando di creare intralcio o pericolo;
 mancata distanza di sicurezza con collisione e grave danno ai veicoli;
 mancato arresto del veicolo in caso di incrocio ingombrato o su strade di
montagna;
 mancato uso delle cinture di sicurezze o dei sistemi di ritenuta;
 uso del cellulare durante la guida.
Nel caso in cui il candidato effettui, nel corso della prova, una manovra (intesa sia come
comportamento di guida sia come infrazione ad una norma che non comporta la sospensione della
patente di guida) errata, l’esaminatore può anche consentire la ripetizione della manovra stessa. Un
ulteriore errore della stessa manovra comporterà l’esito di non idoneità.
Il giudizio finale di idoneità o di non idoneità è rimesso alla prudente valutazione
dell’esaminatore, che terrà conto del numero e della gravità degli errori commessi dal candidato,
nonché dal generale “senso di sicurezza” che l’esaminatore stesso percepisce durante l’intera prova
d’esame (secondo il dettato della normativa comunitaria).
Resta fermo che l’esito dell’esame, costituendo un provvedimento amministrativo, deve
essere adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, soprattutto in
caso di non idoneità.
firmato
ES/FF
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Il Direttore Generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli