CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO Provincia di Napoli

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CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO
Provincia di Napoli
ORDINANZA N. 124 DEL 07/08/2015
SETTORE 7 / EDILIZIA PRIVATA
Oggetto : SOSPENSIONE LAVORI IMMOBILE UBICATO IN QUESTO COMUNE
ALLA VIA BAGNULO N. 95 IDENTIFICATO IN CATASTO AL
FOGLIO DI MAPPA N. 4 P.LLE 255, E 189, DI PROPRIETÀ DELLA
S.G. INTERNATIONAL S.R.L. CON SEDE IN PIANO DI SORRENTO
(NA) ALLA VIA BAGNULO N. 95 – AMM.RE FERRERA VINCENZO
- DI MAIO UMBERTO- CONDUTTORE SHEDIR PHARMA S.R.L.
CON SEDE IN PIANO DI SORRENTO ALLA VIA BAGNULO N. 95AMMINISTRATORE DI MAIO UMBERTO.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO CHE
- In 27 luglio 2015 alle ore 10 circa veniva effettuato sopralluogo da parte di personale dell’Ufficio
tecnico, congiuntamente a personale del Comando Stazione Carabinieri di Sorrento, presso
l’immobile ubicato in questo Comune alla Via Bagnulo n. 95 identificato in catasto al foglio di
mappa n. 4 p.lle 255, e 189, di proprietà della S.G. INTERNATIONAL S.R.L. con sede in Piano
di Sorrento (NA) alla Via Bagnulo n. 95 – Amm.re FERRERA VINCENZO nato a Vico Equense
il 20.06.1986 e ivi residente alla Via Forno n. 10.- DI MAIO UMBERTO, nato a Vico Equense il
4.1.1973 e residente in Piano di Sorrento alla Via Ripa di Cassano n. 12. Conduttore del fondo:
SHEDIR PHARMA S.R.L. con sede in Piano di Sorrento alla Via Bagnulo n. 95- Amministratore
Di Maio Umberto.
-Dalla relazione prot. n. 17860 del 03.08.2015 redatta da tecnico comunale a seguito dell’
accertamento effettuato in data 27 luglio 2015 si evince quanto segue:
“A. AUTORIMESSA PERTINENZIALE (fotogrammi dal n. 1 al n. 12)
L’autorimessa risulta ultimata ed in uso.
Come già riferito, l’autorimessa pertinenziale risulta edificata in difformità del permesso di
costruire n. 25 del 2.5.2014 e della relativa autorizzazione paesaggistica n. 77 del 22.10.2014, come
risulta dall’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentato in data 22.12.2014
prot. n. 30071, il cui iter non risulta ancora completato sebbene risulti conseguito il parere
favorevole della Soprintendenza, come già innanzi riferito.
La difformità rispetto al permesso di costruire, di cui alla richiesta di compatibilità
paesaggistica presentata e non ancora esitata, consiste nella differente sagoma planimetrica a parità
di superficie e volume.
CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO - Piazza Cota - 80063 PIANO DI SORRENTO (NA)
C.F.: 00385130638 - Partita IVA :01241391216 - Tel. 081/5321478 - 5321482 -5321483 - Fax 081/5321484
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Rispetto ai grafici allegati all’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica
predetto, posti alla base della verifica operata dal sottoscritto, risultano accertate ulteriori difformità,
le quali vanno ad aggiungersi alle difformità per le quali risulta chiesta la sanatoria paesaggistica
(allo stato non rilasciata).
Tali difformità sono le seguenti:
1 la larghezza del vano di ingresso all’autorimessa è superiore per circa 50 cm, e l’altezza è
superiore per circa 25 cm;
2. risulta aperto un vano finestra sul prospetto Sud Est, avente dimensioni pari a cm 34 x cm 63;
3. l’altezza interna dell’autorimessa è superiore per cm 25 (essa è pari ml 2,75 in luogo di ml 2,50) a
seguito della mancata realizzazione della controsoffittatura per impiantistica prevista in progetto;
4. la quota media del calpestio dell’autorimessa è lievemente superiore, per circa 15 cm, rispetto al
progetto (- 1,25 in luogo della quota costante di - 1,40 indicata in progetto);
4. sulla copertura dell’autorimessa la zona avente quota inferiore, indicata a quota + 2,90, è in realtà
posta a quota inferiore per circa 30 cm, ed è perimetrata da muretto in tufo e sovrastante ringhiera;
5. la rampa carrabile che conduce alla copertura dell’autorimessa è stata prolungata per una
superficie pari a circa ml 10 x ml 4 = mq 40, a mezzo della messa in opera della medesima
pavimentazione in calcestruzzo prefabbricato della rampa, perimetrata da correnti in pietra naturale;
in tal modo la rampa carrabile conduce alla copertura dell’autorimessa e alla copertura del “volume
tecnico” di cui si dirà nel prosieguo;
6. il cavedio di aerazione, posto in prossimità del confine lato Sud-Ovest, risulta difforme da quello
assentito in quanto presenta altezza fuori terra minore (circa cm 25 in luogo di circa cm 90) e la
superficie di areazione è superiore anziché laterale; inoltre tale cavedio è suddiviso in più porzioni
in luogo dell’unico cavedio previsto.
Per effetto di quanto rilevato, si può affermare che l’autorimessa risulta edificata in totale
difformità rispetto al permesso di costruire e all’autorizzazione paesaggistica rilasciati.
*
*
*
B.“VOLUME TECNICO” (fotogrammi dal n. 13 al n. 19)
Il nuovo volume interrato, qualificato nella s.c.i.a. come “volume tecnico”, risulta
completamente definito nella sua articolazione planovolumetrica; dalla muratura perimetrale
fuoriescono tubazioni coibentate. Non risultano installati impianti ad eccezione di tali tubazioni, le
quali allo stato non sono collegate ad alcun impianto.
Il volume interrato è posto in diretta comunicazione con l’adiacente autorimessa, dalla quale
trae accesso, ed è posto in aderenza alla vanella del limitrofo fabbricato principale.
Rispetto ai grafici allegati alla s.c.i.a., risultano riscontrabili le seguenti difformità:
1. maggiore lunghezza del locale interrato per circa ml 1,00, nel senso longitudinale, dal quale
consegue una maggiore superficie pari a circa mq 5,00 e maggiore volumetria pari a mc 14,25;
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2. maggiore altezza interna del volume interrato per circa cm 25 (l’altezza è pari a ml 2,75 in luogo
dell’altezza prevista in progetto pari a ml 2,50), dalla quale consegue una maggiore volumetria pari
a mc 17,50, che si aggiunge alla maggiore volumetria conseguente alla difformità di cui al punto
precedente;
3. la sagoma planimetrica è lievemente difforme per effetto della presenza di rientranze e risalti non
rappresentati nei grafici di progetto;
4. il terreno posto sulla copertura è contenuto da muretto basso di contenimento posto sul lato SudOvest, aderente alla vanella del fabbricato principale, composto da pietre di tufo, sovrastato da
lastre in pietra naturale; sulla copertura è stato realizzato, in aderenza al muretto di confine, un
impianto di raccolta delle acque meteoriche composto da griglie metalliche inserite in canaletta in
conglomerato cementizio (si rammenta che la s.c.i.a. non prevedeva alcuna modifica dell’aspetto
esteriore dei luoghi).
Per effetto di quanto rilevato, si può affermare che il locale interrato risulta edificato in
totale difformità rispetto alla s.c.i.a., ed in assenza di autorizzazione paesaggistica.
* * *
C. FABBRICATO PRINCIPALE (fotogrammi dal n. 20 al n. 21)
Infine, si riferisce che è stata effettuata una sommaria ispezione del fabbricato principale,
rilevando che allo stato le due unità a destinazione abitativa, site al primo piano e di proprietà del
sig. Di Maio Umberto, sono attualmente utilizzate quali uffici e depositi della società Shedir
Pharma s.r.l., con relativa modifica della destinazione d’uso.
Anche le altre unità a destinazione commerciale, ubicate al piano terra (n.2 unità) e al primo
piano (n. 1 unità) sono utilizzate come uffici della medesima società.
TANTO PREMESSO
VISTI
gli atti d’ufficio.
VISTO
il D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni
VISTA
la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni
VISTO
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni
ORDINA
a
-S.G. INTERNATIONAL S.R.L. CON SEDE IN PIANO DI SORRENTO ALLA VIA
BAGNULO N. 95 –
AMM.RE FERRERA VINCENZO NATO A VICO EQUENSE IL 20.06.1986 E IVI
RESIDENTE ALLA VIA FORNO N. 10
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DI MAIO UMBERTO, NATO A VICO EQUENSE IL 4.1.1973 E RESIDENTE IN PIANO DI
SORRENTO ALLA VIA RIPA DI CASSANO N. 12
- SHEDIR PHARMA S.R.L. CON SEDE IN PIANO DI SORRENTO ALLA VIA BAGNULO
N. 95 – AMMINISTRATORE: DI MAIO UMBERTO
DI SOSPENDERE
immediatamente i lavori, come sopra descritti, rilevati nel corso del sopralluogo effettuato in data
27 luglio 2015
Al contempo
SI COMUNICA
ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/1990 l’avvio del procedimento finalizzato:
 alla emanazione di provvedimenti sanzionatori, ex D.P.R. n. 380/2001;
per le opere rilevate nel corso dell’accertamento urbanistico del giorno 27 luglio 2015.
*******
Si rende noto che entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della presente
ordinanza possono essere presentate specifiche osservazioni, eventualmente corredate da
documenti, che consentano di rivalutare gli elementi e le informazioni già in possesso di questa
amministrazione.
Le osservazioni
a) devono essere presentate in forma scritta al Funzionario responsabile Settore Lavori ed
Edilizia del Comune di Piano di Sorrento;
b) possono essere eventualmente corredate da documenti che permettano di valutare al
meglio gli elementi nuovi rappresentati.
Potrà prendersi visione di eventuali atti connessi, in giorni ed orari di apertura al pubblico e previa
richiesta scritta, presso gli uffici del V Settore (martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 13.00).
Responsabile del procedimento:Geom. Dario Pappalardo Istruttore Direttivo del 5 Settore
Lavori ed Edilizia del Comune di Piano di Sorrento.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza, riferendo
sull’ottemperanza o meno della stessa.
Con il presente provvedimento si ordina la immediata sospensione dei lavori e si comunica che
detto provvedimento ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi da adottare e
notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori (art. 27, comma 3,
D.P.R. n. 380/2001)
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Si riporta di seguito, ed al fine di rendere edotti i destinatari del presente provvedimento in
merito alle sanzioni anche di natura pecuniaria previste dalla vigente normativa, quanto
disposto dall’art. 31, commi 2, 3, 4 e 4bis, del D.P.R. n. 380/2001, norma riformulata dal D. L. 12
settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di
interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni
essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile
dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di
diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel
termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le
vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci
volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente
comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa
pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e
sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli
edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico
elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione
del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della
performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del
funzionario inadempiente.
Nel caso in cui per le opere in corso di realizzazione sia richiesto il preventivo deposito dei calcoli
strutturali al competente ufficio tecnico regionale, così come previsto e disciplinato dalla L. n.
64/1974 e dalla L.R. Campania n. 9/1983 e detto deposito manchi, si diffida dall’uso del bene,
rendendo edotti i proprietari che saranno da considerarsi unici ed esclusivi responsabili per
eventuali danni a persone e/o cose.
Si rende noto, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, che contro la presente ordinanza
può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania, previa notifica a questa
amministrazione, entro sessanta giorni dalla conoscenza di questo provvedimento o, in via
alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi
giorni dalla notifica.
Copia della presente ordinanza verrà trasmessa a: Segretario comunale, Comando di Polizia
Municipale di Piano di Sorrento, Comando Stazione Carabinieri di Sorrento, Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata (tramite l’organo di Polizia Giudiziaria
intervenuto in sede di sopralluogo), Presidente della Giunta Regionale, Prefettura di Napoli,
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Ufficio Tecnico Regionale (Genio Civile) Napoli, Soprintendenza Beni Ambientali di Napoli e
Provincia, ENEL S.p.A., GORI S.p.A.
Il Segretario Generale
De Riso Deborah / ArubaPEC S.p.A.
documento sottoscritto digitalmente
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