Agenzie nella rete dei servizi del lavoro

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Agenzie nella rete dei servizi del lavoro
Da NORME E TRIBUTI del 08 GENNAIO 2016 FONTE: Il Sole 24 Ore
Pagina a cura di Gianni Bocchieri e Giampiero Falasca
Le riforme del Jobs act. Ministero e Regioni dovranno stipulare convenzioni sui modelli
organizzativi dei servizi per l’impiego
Agenzie nella rete dei servizi del lavoro
Gli operatori privati potranno avere un ruolo centrale nelle politiche attive
Quale ruolo possono svolgere le agenzie per il lavoro nel nuovo sistema dei servizi per l’impiego disegnato
dal decreto attuativo del Jobs Act (Dlgs 150/15)? La risposta non è immediata, ma dipende dalle scelte che
faranno i diversi attori coinvolti nell’attuazione della riforma.
L’articolo 1 del decreto introduce la nozione di «rete dei servizi per il lavoro» e vi include una lunga lista di
soggetti, pubblici e privati (l’Anpal, le Regioni, l’Inps e l’Inail, i fondi interprofessionali, l’Isfol, Italia
Lavoro, le Camere di commercio, le scuole e le università). In questo elenco rientrano anche tutte le agenzie
private per il lavoro autorizzate a svolgere una delle attività previste dalla legge Biagi (somministrazione,
intermediazione di manodopera, ricerca e selezione del personale, outplacement).
L’inclusione nella lista ha un valore importante sul piano programmatico, ma non ha conseguenze concrete
immediate: la legge, infatti, si limita a indicare alcuni obiettivi comuni della “rete dei servizi”, come quello
di garantire l’effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all’accesso a servizi di collocamento gratuito e
il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze dei datori di lavori.
Le agenzie per il lavoro, se vorranno limitarsi ad agire in regime di concorrenza con gli altri operatori del
mercato, potranno continuare a operare come fatto finora, erogando i servizi per cui hanno ricevuto
un’autorizzazione ministeriale. Se invece vorranno fare qualcosa di più, diventando soggetti che erogano il
servizio in regime di collaborazione con le strutture pubbliche, dovranno chiedere e ottenere un
provvedimento di accreditamento.
Questo provvedimento - istituzionalizzato per i servizi al lavoro dalla legge Biagi - costituisce il prerequisito
che ciascun soggetto privato deve ottenere per agire all’interno di una rete dei servizi.
Nonostante siano passati più di dieci anni dall’entrata in vigore della legge Biagi, molte Regioni - cui tale
riforma affidava il compito di istituire i regimi di accreditamento - non hanno completato l’iter normativo. Il
Jobs act prova a superare questa inerzia ipotizzando un secondo canale di accreditamento nazionale, istituito
in seno all’Anpal, non alternativo ma complementare rispetto a quello regionale.
Ipotizzando che l’accreditamento, attraverso uno dei canali previsti dalla legge, diventi pienamente
operativo, resta aperto il problema di individuare quali compiti potranno in concreto essere affidati alle
agenzie per il lavoro.
Su questo aspetto il Dlgs 150/15 non offre una risposta definitiva, in quanto assegna (all’articolo 11) ad
apposite convenzioni stipulate tra il ministero del lavoro e le singole Regioni il compito di definire quale
“modello” di organizzazione dei servizi per l'impiego sarà adottato in ciascun territorio.
Solo dopo che sarà definito tale modello si potrà capire in concreto quale spazio potranno avere gli operatori
privati, come dimostra l’esperienza concreta di questi anni. Le Regioni che hanno scelto un modello di
cooperazione estesa con i privati (ad esempio, la Regione Lombardia con la Dote Unica e più recentemente
la Regione Lazio con l’esperimento sul contratto di ricollocazione) hanno assegnato agli operatori accreditati
compiti di grande rilievo nella gestione dell’intero processo di inserimento lavorativo. Altre Regioni hanno
scelto un approccio molto più cauto, assegnando alle agenzie private compiti meramente sussidiari.
Anche le agenzie per il lavoro sono chiamate a rivedere il loro ruolo strategico nel mercato del lavoro,
realizzando finalmente quella polifunzionalità operativa che è stata loro proposta con il modello di
autorizzazione della legge Biagi.
Le nuove norme aiutano questo percorso: l’accreditamento nazionale del Jobs Act consente il loro
coinvolgimento nell’erogazione delle politiche attive del lavoro anche in quelle regioni che non hanno
ancora definito un sistema regionale di accreditamento, e la disciplina dell'assegno di ricollocazione
garantisce al disoccupato la facoltà di scegliere indistintamente un Cpi od un operatore privato, presso cui
fruire dei servizi di assistenza intensiva per la ricollocazione nel mercato del lavoro.
L’abilitazione. Le Regioni dovranno effettuare i riconoscimenti sulla base di parametri condivisi
Accreditamento con criteri nazionali
Il decreto legislativo di riordino dei servizi per il lavoro e delle politiche attive modifica anche i regimi di
accreditamento dei soggetti privati che operano nel mercato del lavoro.
Le Regioni potranno continuare a definire propri sistemi di accreditamento di soggetti pubblici e privati, ma
secondo criteri condivisi a livello nazionale e definiti con un decreto del ministro del Lavoro, previa intesa in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province di Trento e di Bolzano, sulla base
di alcuni principi fissati dal Dlgs 150/15.
Tra questi criteri generali, ci sono la coerenza con il sistema autorizzatorio delle attività di somministrazione,
d’intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione (Dlgs 276/03, articoli
4 e 6) e la sussistenza di requisiti finanziari, organizzativi e professionali minimi in capo agli operatori
privati accreditati.
Analogamente alla vecchia disciplina, che stabiliva l’obbligo di interconnessione alla borsa continua
nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, il nuovo sistema di accreditamento prevede
l’obbligo di interconnessione al sistema informativo unico, che dovrà essere costituito dall’Anpal e
rappresenterà l’infrastruttura informatica del mercato del lavoro.
Inoltre, è previsto un raccordo più intenso con il sistema di accreditamento regionale degli enti di
formazione, che comporranno l’albo nazionale gestito dall’Anpal.
Infine, è prevista la definizione di uno specifico sistema di accreditamento per operare con lo strumento
dell’assegno di ricollocazione.
Questi stessi criteri definiti per gli accreditamenti di ciascuna Regione saranno validi per l’accreditamento
nazionale. Infatti, il Dlgs 150/15 prevede l’istituzione da parte dell’Anpal di un albo nazionale dei soggetti
accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro nel quale verranno iscritte
sia le agenzie per il lavoro autorizzate alle attività di somministrazione e di intermediazione che ne facciano
richiesta, sia gli operatori privati che intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito un
proprio regime di accreditamento.
L’iscrizione all’albo nazionale dei soggetti accreditati delle agenzie di somministrazione e intermediazione
comporta automaticamente l’iscrizione degli stessi alle sezioni di ricerca e selezione del personale e di
supporto alla ricollocazione professionale dell’albo dei soggetti autorizzati a livello ministeriale, rendendo
più stringente il rapporto tra autorizzazione e accreditamento su tutto il territorio nazionale.
I risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati saranno monitorati e valutati dall’Anpal
attraverso il sistema informativo unico, in cui dovranno confluire tutte le informazioni relative alle politiche
attive erogate, secondo modalità e standard di conferimento dei dati definiti dalla stessa Agenzia.
Gli operatori privati accreditati regionali e nazionali potranno essere coinvolti dalle Regioni per l’erogazione
dei servizi specialistici individuati dal dlgs, ad eccezione delle attività di sottoscrizione del patto di servizio
personalizzato e di rilascio dell’assegno di ricollocazione, salvo che non sia disposto diversamente nella
convenzione bilaterale che tutte le Regioni stanno sottoscrivendo con il ministero del Lavoro.
In attesa della istituzione dell’Anpal e dell’approvazione del nuovo sistema di accreditamento, le Regioni
continueranno a utilizzare i propri sistemi, coinvolgendo i privati nelle attività previste in convenzione o nei
nuovi livelli essenziali delle prestazioni, secondo gli standard e i costi stabiliti dalla disciplina regionale.
VECCHIA DISCIPLINA
Autorizzazione nazionale (articolo 4 Dlgs 276/2003)
Albo nazionale presso il Mlps delle agenzie per il lavoro, distinto in cinque sezioni: a) agenzie di
somministrazione di lavoro b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato c) agenzie di
intermediazione; d) agenzie di ricerca e selezione del personale; e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale.
Regimi particolari di autorizzazione (articolo 6, Dlgs 276/2003)
Autorizzazione all’attività d’intermediazione per alcuni soggetti , fra cui scuole, università, comuni,
associazioni datoriali, patronati, enti bilaterali. Obbligo d’interconnessione alla borsa continua nazionale del
lavoro.
Accreditamenti regionali
Albi istituiti dalle Regioni, sentite le associazioni datoriali, secondo i principi di: a) garanzia della libera
scelta dei cittadini, nell’ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione
alla domanda del territorio; b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell’affidamento di
funzioni relative all’accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del
lavoro; c) obbligo d’interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro; d) raccordo con il sistema
regionale di accreditamento degli organismi di formazione.
I provvedimenti regionali disciplinano: a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori
privati, autorizzati o accreditati per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della
disoccupazione di lunga durata, promozione dell’inserimento dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla
mobilità geografica del lavoro; requisiti minimi richiesti per l’iscrizione nell’elenco regionale in termini di
capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel
contesto territoriale di riferimento; c) le procedure per l’accreditamento; d) le modalità di misurazione
dell’efficienza e della efficacia dei servizi erogati; e) le modalità di tenuta dell’elenco e di verifica del
mantenimento dei requisiti.
NUOVA DISCIPLINA
Autorizzazione
nazionale
(articolo
4,
Dlgs
276/2003)
Identica disciplina ma gestito da Anpal. Sono automaticamente iscritti alle sezioni “ricerca e selezione del
personale” e “supporto alla ricollocazione professionale” gli autorizzati ex lege ad eccezione delle scuole e
delle università iscritti all’albo delle agenzie d’intermediazione.
Regimi particolari di autorizzazione (articolo 6, Dlgs 276/2003)
Identica disciplina
Accreditamento regionale
Albi regionali, istituiti secondo i criteri fissati da un Dm sulla base dei seguenti principi: a) coerenza con il
sistema d’autorizzazione; b) definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di
esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere; c) obbligo di interconnessione
con il sistema informativo nonché l’invio all’Anpal di ogni informazione utile al coordinamento della rete
dei servizi per le politiche del lavoro; d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi
di formazione; e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con
l’assegno di ricollocazione.
Accreditamento nazionale
Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro
secondo i medesimi criteri previsti per le Regioni dal Dm. Sono iscritte: le agenzie autorizzate alle attività di
somministrazione e di intermediazione che ne facciano richiesta; le agenzie che intendono operare in regioni
che non abbiano un proprio regime d’accreditamento.