Ordinanza Sindacale n. 324 del 5 agosto 2015

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Ordinanza Sindacale n. 324 del 5 agosto 2015
C.A.P. 70043
Codice fiscale
Partita IVA 00374620722
CITTÀ DI MONOPOLI
PROVINCIA DI BARI
VII AREA ORGANIZZATIVA – SVILUPPO LOCALE
Prot. n°
0039048/2015
Ordinanza Sindacale n°
324/2015
Oggetto: Disciplina degli orari di svolgimento delle attività degli esercizi pubblici di somministrazione di
alimenti e bevande, degli esercizi pubblici di sale giochi, dei locali di trattenimento e svago, delle
manifestazioni varie e per le attività accessorie e di allietamento svolte nei pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi commerciali.
IL SINDACO
VISTO il D.L. 06/12/2011, n°201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge 22/12/2011, n°214;
RILEVATO che la normativa succitata ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura
degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con l’art.31, comma 1,
che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. 223/2006, convertito in legge 248/2006, nel seguente
modo:
“ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera
circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di
pari opportunità ed il corretto funzionamento del mercato, nonché assicurare ai consumatori finali un livello
minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale,
ai sensi dell’art.117, comma 2, lettera e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate
dal D.Lgs. 31/03/1998, n°114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti
limiti e prescrizioni: (..) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l’obbligo della chiusura
domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”;
CONSIDERATO che la nuova normativa consente a tutte le attività commerciali, di somministrazione di
alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più
vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di
liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme
nazionali (art.35, commi 6 e 7, del D.L. n°98/2011, convertito in legge n°111/2011);
DATO ATTO che la Costituzione della Repubblica Italiana all’art.41 prevede la libertà di iniziativa
economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza,
alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi
imperativi di interesse generale e nell’assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non
discriminazione;
VISTO il D.Lgs. 59/2010 che ammette limitazioni al libero esercizio dell’attività solamente se giustificate
da motivi imperativi di interesse generali ricompresi nell’articolo 8, comma 1 lettera h del citato luogo
normativo;
VISTA la Circolare n°3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico
“Decreto Legge 06/07/2011, n°98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n°111, art.35,
commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa” nella quale si
legge, in ossequio al su citato disposto costituzionale, che….”eventuali specifici atti provvedimentali,
adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati
alla tipologia e alle modalità di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi
di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche
connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati,
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potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare “danno alla sicurezza (..) e
indispensabili per la protezione della salute umana (..), dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio
culturale”, espressamente richiamati, come limiti all’iniziativa e all’attività economica privata ammissibili,
dall’art.3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n°138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011,
n°148”;
ESAMINATA più dettagliatamente la seguente normativa:
a. Il comma 2 dell’art.31 del D.L. 201/2011, fissa i limiti possibili alla libertà di apertura degli esercizi
commerciali nella tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente ivi incluso quello urbano e dei beni
culturali;
b. Il comma 2 dell’art.34 dello stesso D.L. 241/2011 e, nello stesso senso anche il comma 4, rimarca che
“la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione
e di svolgimento fatte salve le esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e
compatibili con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità”;
c. L’art.1, comma 1 lett. a) del D.L. 1/2012, convertito in legge 24/03/2012, n°27, ribadisce che sono vietati
i vincoli per l’avvio di una attività economica non giustificati da un interesse generale costituzionalmente
rilevante, compatibile con l’ordinamento comunitario e nel rispetto del principio di proporzionalità;
d. Il comma 2 dello stesso articolo del D.L. 1/2012 stabilisce che le “disposizioni recanti vincoli all’accesso
e all’esercizio delle attività economiche sono interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei
principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena
concorrenza e pari opportunità….e ammette solo limiti, i programmi e controlli necessari ad evitare
possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza,
alla libertà,alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il
sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica;
e. La L.R. 3/2002 (norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico)
impone tra l’altro ai comuni di “…procedere alla zonizzazione acustica del territorio, provvedendo alla
sua trasmissione alla Provincia per l’approvazione” (art. 2, comma 1 lett. a); “ad adottare ordinanze per
il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e riduzione di tutte le emissioni sonore, inclusa
l’inibitoria parziale o totale di determinate attività” (art. 2, comma 1 lett. f);
che in particolare tale luogo normativo dispone:
- all’art.16 che: “1) Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere,
impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale e di altro tipo, che si svolgono all'aperto,
devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea e, comunque, tali
da contenere i rumori entro i limiti indicati nella presente legge. 2) Le attività sportive e ricreative
svolte all'aperto, che comportano emissione di rumore, non possono superare i limiti di cui
all'articolo 3 e non possono essere svolte al di fuori dell'intervallo orario 8.00 - 24.00. Le emissione
sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)]
misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli
intervalli orari 8.00 - 12.00 e 15.00 -19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 15.00 e 19.00 24.00. 3) Il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per
ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal comma 2,
prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il
disturbo, sentita la AUSL competente.” e all’art. 17 che “1) Le emissioni sonore temporanee,
provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i
limiti di cui all'articolo 3 e non sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo
deroghe autorizzate dal Comune. 2) Le emissioni sonore di cui al comma 1, in termini di livello
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più esposto, non possono, inoltre, superare i 65 dB(A) negli intervalli orari 9.00 - 12.00 e 15.00 22.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e 22.00 - 24.00. Il Comune interessato può
concedere deroghe, su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte
le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente. 3) Le emissioni sonore,
provenienti da cantieri edili, sono consentite negli intervalli orari 7.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00, fatta
salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa della Unione
europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal
Comune. 4) Le emissioni sonore di cui al comma 3, in termini di livello continuo equivalente di
pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono
inoltre superare i 70 dB (A) negli intervalli orari di cui sopra. Il Comune interessato può concedere
deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure
necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.”;
- all’art. 17 che “1. Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o
da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3 e non sono consentite
al di fuori dell'intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune. 2. Le emissioni
sonore di cui al comma 1, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato
(A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono, inoltre, superare i 65
dB(A) negli intervalli orari 9.00 - 12.00 e 15.00 - 22.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 15.00 e 22.00 - 24.00. Il Comune interessato può concedere deroghe, su richiesta scritta e motivata,
prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la
AUSL competente. 3. Le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, sono consentite negli
intervalli orari 7.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a
quanto previsto dalla normativa della Unione europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a
ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal Comune. 4. Le emissioni sonore di cui al comma
3, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in
facciata dell'edificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB (A) negli intervalli orari di
cui sopra. Il Comune interessato può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata,
prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la
AUSL competente”.
Visto l’art.7 del D.L. 13/09/2012 n°158, “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese
mediante un più alto livello di tutela della salute” (c.d. Decreto Balduzzi) che prevede, tra l’altro,
disposizioni in materia di misure di prevenzione per contrastare la ludopatia;
CONSIDERATO che la L.R. 42/2015 abilita, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
all’esercizio di attività accessorie come “installare e utilizzare apparecchi radiotelevisivi e impianti in
genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo
da configurare lo svolgimento di un’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento ed inoltre,
all’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a
cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l’apprestamento di elementi atti a
trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di
ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni
vigenti e in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico”;
CONSIDERATO che presso gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande vengono
svolte anche ulteriori attività accessorie (come istallazione di apparecchi da gioco di cui all’art.110 comma 6
e 7 del T.U.L.P.S.);
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CONSIDERATO che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio
per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende
necessario garantire il giusto equilibrio fra diverse e contrapposte esigenze;
CONSIDERATO che il principio della totale liberalizzazione degli orari di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande non esaurisce l’effetto del suo ambito di applicazione esclusivamente nel semplice
rapporto fra imprese concorrenti e in quello tra imprese e consumatori, ma implica la necessità di perseguire
l’interesso pubblico generale attraverso l’equilibrato contemperamento di più interessi concorrenti, quali la
sicurezza urbana, la quiete e l’ordine pubblico, i problemi di organizzazione dei servizi urbani (lavaggio
strade, servizi di vigilanza urbana, coordinamento con gli orari degli altri servizi, ecc.);
CONSIDERATO che si ritiene opportuno adottare apposito provvedimento al fine di salvaguardare anche il
riposo delle persone residenti e non, procedendo a definire gli orari entro i quali consentire ai pubblici
esercizi l’espletamento di attività rumorose anche con diffusione di musica, prevedendo, altresì, le relative
sanzioni da applicarsi nei casi di violazione alla presente ordinanza;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla suddetta disciplina afferente la diffusione sonore all’interno
e all’esterno dei pubblici esercizi e nei pubblici trattenimenti e di spettacolo, tenendo particolarmente conto
delle problematiche inerenti la tutela della quiete e salute pubblica;
CONSIDERATO, inoltre, che le attività soggette ad autorizzazione previste dal T.U.L.P.S. (quali Sale
Giochi, Pubblici Trattenimento e Spettacoli) non rientrano fra le attività commerciali e di somministrazione
alimenti e bevande, pertanto necessitano di apposita disciplina oraria dell’attività finalizzata anche ad una
efficace contrasto alla lotta alla ludopatia;
CONSIDERATO che rientra tra i compiti e gli obiettivi del Comune individuare e porre in essere, nei limiti
delle proprie competenze, misure idonee ad eliminare, o quanto meno a contenere, i fenomeni legati al “vizio
del gioco“ o gioco compulsivo dal momento che stanno divenendo sempre più preoccupanti e diffusi fino a
tradursi in vera e propria patologia e piaga di ordine sociale;
DATO ATTO che il gioco d’azzardo e di fortuna, in cui sono contemplate le lotterie, le scommesse e le
attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientra negli “altri servizi esclusi” di cui
all’art.7 lettera d) del D. Lgs. 59/2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno” (che riguarda anche la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali) e che
pertanto detto decreto non si applica alle fattispecie oggetto della presente ordinanza (cfr ordinanza del
Consiglio di Stato, sez. V, n°2712 del 15/07/2013);
VISTA a tal proposito anche la sentenza della Corte costituzionale n°300/2011, con la quale la Corte
medesima ha precisato che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d’azzardo sono finalizzate a
tutelare i soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo
sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare
possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non
rientrano nell’ambito “dell’ordine pubblico e della sicurezza”, di competenza legislativa statale;
ATTESO che gli apparecchi da gioco sono sotto tale profilo quindi considerati nella loro accezione negativa
di strumenti di grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socioeconomico della
popolazione locale;
CONSIDERATA comunque l’opportunità di bilanciare e contemperare in maniera avveduta valori ritenuti
entrambi meritevoli di attenzione quali il diritto alla salute della popolazione e l’iniziativa economica delle
imprese;
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ATTESA la possibilità di introdurre limiti di orario necessari ad evitare, tra l’altro, danni alla salute umana e
all’ambiente urbano, come previsto dalle recenti disposizioni di legge e in particolare dal D.L. 201/2011
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” (convertito in legge
214/2011) con il particolare richiamo all’art.34, commi 2 e 4, nella parte in cui si richiamano “esigenze
imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario
nel rispetto del principio di proporzionalità”, ai fini della previsione di limiti, programmi e controlli alla
libertà di accesso e organizzazione e di svolgimento delle attività economiche;
ATTESI tra l’altro, il dovere e la necessità di tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti
dall’inquinamento acustico prodotto dalle attività di spettacolo e di intrattenimento svolte in prossimità della
costa, con particolare riferimento ad abusi “vocali”, che possono provocare ulteriori fenomeni di disturbo
della quiete pubblica ed ambientale;
RITENUTO quindi, per le finalità sopra esplicitate, di definire le modalità di svolgimento delle attività di
pubblico spettacolo, trattenimenti danzanti e pubbliche manifestazioni sportive, attraverso una disciplina
specifica;
DATO ATTO del ruolo che l’Ente locale può assumere e rivestire nell’ambito della tutela della salute
pubblica e del benessere individuale e collettivo, inteso peraltro a porre in essere un sistema di prevenzione
sociale che punti a tutelare i soggetti più deboli e vulnerabili nonché i minori, i quali, all’interno delle fasce
della popolazione, risultano tra i più esposti al richiamo e alle lusinghe del gioco d’azzardo;
RITENUTO necessario disciplinare tempi ed orari delle sale giochi dei pubblici spettacoli, concerti dal
vivo, trattenimenti danzanti, e delle attività accessorie nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande e delle attività accessorie negli esercizi commerciali, prevedendo articolazioni diverse compatibili
con le differenti esigenze collettive in relazione ai differenti e particolari periodi temporali (ad es: estate, dei
week end, festività, periodi feriali della settimana, etc.);
VISTO l’art.50, comma 7, del Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000 che attribuisce al Sindaco la
competenza in materia di orari;
VISTO il R.D. 18 giugno, n°773 contenente il Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza;
VISTO il R.D. 06 maggio 1940, n°635 contenente il Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle
leggi di Pubblica Sicurezza;
Visto il D.Lgs. 59/2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”
(artt.8 e 15);
Visto l’art. 11, comma 6 della Legge n°217/2011 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010”, così come modificato
dall’art. 34-quater del D.L. 179/2012;
Visto l’art. 13 del D.L. 9/02/2012, n°5 “ Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”,
convertito dalla L. 4/04/2012, n°35;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n°447, contenente la legge quadro sull’inquinamento acustico;
Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 contenente la determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore;
Visto il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n°215 contenente il Regolamento recante norme per la determinazione dei
requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei
pubblici esercizi;
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Vista la legge Regionale 12 febbraio 2002, n°3 “Norme di indirizzo per il coordinamento e la riduzione
dell’inquinamento acustico”.
Vista la legge Regionale 24 aprile 2015, n°24 “Codice del commercio”.
Visti gli indirizzi generali in materia di programmazione approvati dal Consiglio Comunale (Linee
programmatiche di mandato, Relazione Previsionale e Programmatica/Documento Unico di
Programmazione, etc.).
Ritenuto di dover dare esecuzione alle disposizioni come innanzi al fine di dare certezza anche formale al
testo della normativa effettivamente vigente di revocare l’Ordinanza n°201 del 18 luglio 2008 sostituendola
integralmente con la presente Ordinanza;
ORDINA
Che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari delle attività dei esercizi pubblici per la
somministrazione di alimenti e bevande per le attività accessorie svolte nei medesimi esercizi e negli esercizi
commerciali, nelle sale giochi, nei locali adibiti a trattenimento e spettacolo nelle manifestazione di
spettacolo e trattenimento svolte nelle locali e nelle aree ubicate nel territorio del Comune di Monopoli come
di seguito specificato:
Art.1 - Commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande
1.1 - Liberalizzazione degli orari - In tutto il territorio comunale, le attività commerciali, come individuate
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n°114, e dal Codice del Commercio della Regione Puglia legge
24/2015 in linea generale non sono tenute al rispetto di orari di apertura e chiusura, né alla chiusura
infrasettimanale o nei giorni domenicali e festivi;
1.2 - Somministrazione in centro storico - La somministrazione all’aperto all’interno della zona ZTL del
centro storico deve cessare alle ore 2.00.
1.3 - Comunicazione e cartelli - Resta confermato l'obbligo di comunicare al Comune – SUAP Ufficio
Commercio - ed al pubblico, gli orari e gli eventuali turni di chiusura effettuati, mediante cartelli o altri
mezzi idonei di informazione ai sensi dell'art.11, comma 3, del d.lgs. 114/1998, e della legge regionale
n°24/2015 nuovo codice del commercio.
1.4 - Limitazione orari vendita alcolici – in ordine alla limitazione della vendita di alcolici si applica
pedissequamente quanto disposto dalla normativa vigente con particolare riferimento all’art. 6 del D.L.
117/2007 convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 .
Art.2 - ORARIO ATTIVITÀ DI ALLIETAMENTO NEI PUBBLICI ESERCIZI
caratteristiche e modalità di svolgimento (art. 42, comma 3 della L.R. n. 24/2015)
2.1 - Definizione attività di allietamento nei pubblici esercizi - Si definiscono attività di allietamento nei
pubblici esercizi le seguenti attività “installare e utilizzare apparecchi radiotelevisivi e impianti in genere
per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da
configurare lo svolgimento di un’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento ed inoltre, all’effettuazione
di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone
dove la clientela acceda per la consumazione, senza l’apprestamento di elementi atti a trasformare
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l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di
aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e in
particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico”(art.42 L.R.
24/2015).
2.2 - Limiti e orari attività di allietamento nei pubblici esercizi – L’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande abilita le su menzionate attività accessorie di allietamento, senza
l’acquisizione di ulteriore titolo solo se attuate nei locali autorizzati all’attività principale.
Le attività accessorie svolte in aree pubbliche concesse, ovvero in aree private pertinenti, necessitano nel
primo caso di apposita autorizzazione da parte del Comune concedente, nel secondo caso di apposita
autorizzazione commerciale, e se trattasi di zona appositamente attrezzata all’attività accessoria di
allietamento musicale, di apposita valutazione del luogo da parte della C.C.V.L.P.S. ai sensi dell’art.80
T.U.L.P.S.
L’esercizio della attività accessoria di allietamento, con diffusione sonora nei locali, al fine di garantire
equilibrio tra il diritto alla salute, alla quiete e al riposo della popolazione e l’iniziativa economica delle
attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita nei seguenti orari:
 nei locali al chiuso le emissioni sonore sono consentite solo se il locale è perfettamente insonorizzato
in conformità alla vigente normativa di settore, in caso contrario è vietata qualsiasi emissione sonora
oltre le ore 24:00;
 in ogni caso la emissione di diffusioni sonore nei locali all’aperto è consentita nei limiti e secondo la
disciplina dettata dall’art. 16 della L.R. 3/2002, in particolare ogni diffusione sonora deve cessare
alle ore 24:00.
2.3 – Esclusione attività nei pubblici esercizi - E’ esclusa, per gli esercizi di somministrazione alimenti e
bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui ai presente
capo, salvo che:
a) L’esercente sia munito di autorizzazione ai sensi degli art. 68 del TULPS;
b) Il locale sia dotato di agibilità di cui all’art. 80 del TULPS .
2.4 – Deroghe - Sono consentite deroghe temporanee, su richiesta scritta e motivata e prescrivendo
comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo. Secondo quanto
disposto dalla legge regionale n. 3/2002 “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione
dell’inquinamento acustico” le stesse saranno autorizzate dal Comune, sentita la AUSL competente, con
preavviso di almeno 30 giorni pena la irricevibilità dell’istanza.
Art.3 - ORARIO LOCALI PUBBLICI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI
3.1 - Definizione e orario delle attività di Pubblico Spettacolo e/o Trattenimento - I locali di pubblico
spettacolo e/o trattenimento sottoposti alla verifica di agibilità ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S., approvato
con R. D. 18 giugno 1931, n° 773, quali teatri, cinematografi, discoteche, night club, sale da ballo e simili,
muniti di licenza ai sensi degli articoli 68 del medesimo T.U.L.P.S., devono osservare il seguente orario di
esercizio:
a) per i locali al chiuso dalle ore 19:00 alle ore 05:00 del giorno seguente, in tali locali sono consentite
emissione sonore a condizione che il locale sia perfettamente insonorizzato in conformità alla
vigente normativa di settore;
b) per i locali all’aperto dalle ore 19:00 alle ore 05:00, con cessazione della diffusione sonora alle ore
24.00 (in conformità all’art.16 L.R. 3/2002).
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3.2 – Deroghe - Sono consentite deroghe temporanee, su richiesta scritta e motivata e prescrivendo
comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo. Secondo quanto
disposto dalla legge regionale n. 3/2002 “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione
dell’inquinamento acustico” le stesse saranno autorizzate dal Comune, sentita la AUSL competente, con
preavviso di almeno 30 giorni pena la irricevibilità dell’istanza.
Art.4 - ORARIO MANIFESTAZIONE O/E EVENTI OCCASIONALI O TEMPORANEI
4.1 - Definizione manifestazione o/e eventi occasionali o temporanei - Sono manifestazioni od eventi
occasionali quelli organizzati, sia in aree private sia in aree pubbliche (appositamente autorizzate) ed in
locali specifici, con un carattere spiccatamente occasionale e temporaneo e che pertanto abbiano una durata
breve e definita, non siano stagionali, non abbiano una cadenza prestabilita che coprano una durata di
massimo giorni sette anche non consecutivi.
4.2 - Orari manifestazione o/e eventi occasionali o temporanei - Le attività sopra indicate devono
osservare il seguente orario:
a) all’aperto dalle ore 16:00 alle ore 24:00;
b) al chiuso dalle ore 16:00 alle ore 01:00 del giorno seguente, salvo che il locale sia perfettamente
insonorizzato in conformità alla vigente normativa di settore.
4.3 – Deroghe - Sono consentite deroghe temporanee, per non più di tre richieste nell’arco dell’anno solare,
su richiesta scritta e motivata e prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per
ridurre al minimo il disturbo. Secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 3/2002 “Norme di indirizzo
per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico” le stesse saranno autorizzate dal Comune,
sentita la AUSL competente, con preavviso di almeno 30 giorni pena la irricevibilità dell’istanza
Art.5 - DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE AI
SENSI DELL’ART.86 DEL TULPS E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI
APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO DI CUI ALL’ART.110, 6° COMMA, INSTALLATI
NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTT. 86 E 88 DEL TULPS.
5.1 - Definizione e orario - Il presente articolo disciplina l’orario dell’attività delle sale giochi, di cui
all’art.86 T.U.L.P.S., nonché dell’orario di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in
denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (pubblici esercizi, locali commerciali, locali o punti di offerta
del gioco – Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot.n. 2011/30011/Giochi/UD del
27/07/2011) ex artt.86 e 88 del TULPS, così come indicato:
1) L’orario di esercizio delle sale giochi, autorizzate ai sensi dell’art.86 TULPS, R.D.773/1931, è
fissato, su tutto il territorio comunale, dalle ore 09.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, festivi compresi;
2) L’orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS,
collocati nelle tipologie di esercizi come pubblici esercizi, locali commerciali, nonché locali o punti
di offerta del gioco autorizzati ex art.88 T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale
bingo, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc.), è fissato dalle ore 10:00 alle ore 24:00, di tutti i
giorni, festivi compresi.
5.2 – Esclusioni attività e orario - Le sale biliardo e le sale bowling, autorizzate ai sensi dell’art.86 TULPS,
sono escluse dalla disciplina oraria stabilita con il comma precedente, in ragione della loro natura di attività
prevalentemente sportiva, pertanto l’orario dell’esercizio è fissato, su tutto il territorio comunale, dalle ore
08:00 alle ore 01:00 del giorno successivo.
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In ogni caso, il funzionamento degli apparecchi da intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui
all’art.110, comma 6, del TULPS, collocati nelle sale biliardo e nelle sale bowling, seguono gli orari di
funzionamento stabiliti con il comma precedente;
5.3 – Avvertenze – In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa
autorizzazione (o titolo equivalente) è tenuto a far osservare quanto sopra indicato, oltreché le seguenti
disposizioni:
a) Obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di
avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e dell’apposito
cartello predisposto dalla Regione Puglia in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale
contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con
vincita in denaro;
b) Obbligo di esposizione all’esterno del locale del cartello indicante gli orari di attività;
c) gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all’art.110, comma 6, del TULPS, nelle
ore di “non funzionamento” devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni
singolo apparecchio.
Per motivi inerenti la sicurezza urbana e la quiete pubblica, potranno essere determinati, con apposito
provvedimento, orari di apertura diversi da quelli sopra definiti, sia per le sale giochi di cui al punto 1), che
per il funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago, di cui al punto 2) del presente articolo.
DISPOSIZIONI COMUNI
Art.6 - TUTELA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO
6.1 – Definizioni - Le attività di somministrazione, di intrattenimento musicale e di giuoco, effettuate nei
pubblici esercizi, di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n°24, nelle sale giochi o esercizi similari, di cui
agil’artt.86 e 88 T.U.L.P.S., e nei locali e nei luoghi dove vengono svolte attività di pubblico spettacolo e di
intrattenimento, di cui agli art.68, 69 e 80 T.U.L.P.S., devono svolgersi senza superare i limiti massimi di
esposizione al rumore previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico in ambiente
interno, esterno ed abitativo.
Pertanto, ove necessario, dovranno essere eseguiti idonei lavori di insonorizzazione.
6.2 - Limitazioni - Per l’esercizio dell’attività nella fascia oraria compresa tra le ore 13:00 alle ore 16:00,
dovranno essere adottate tutte le misure idonee ad evitare ogni possibile disturbo alla quiete ed al riposo dei
cittadini.
6.3 – Provvedimenti - l’Amministrazione, per esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia
dall’inquinamento acustico e ambientale potrà procedere d’ufficio alla riduzione dell’orario, anche per
singoli esercizi o parte di essi.
6.4 – Provvedimenti - Ulteriori provvedimenti restrittivi in materia di orari potranno essere assunti qualora
l’attività non rispetti le disposizioni vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente
abitativo dall’inquinamento acustico (L.447/95 – D.P.C.M. 01/03/1991 – D.M. 16/03/1998 – D.P.C.M.
215/1999 - Legge regionale 12/02/20002 nr.3. - Regolamento Acustico Comunale)
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7 – SANZIONI
7.1 - Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da un
minimo di €. 166,00 (centosessantasei/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) determinata ai sensi
dell’art.7/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267;
7.2 - Chiunque viola le disposizioni relative all’inquinamento acustico è punito con le sanzioni
amministrative ai sensi delle norme di legge e regolamentari in materia.
7.3 - In caso di particolare gravità o recidiva sarà disposta la chiusura dell’esercizio per un periodo non
superiore a trenta giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa violazione per due volte nell’arco
di un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
7.4 - Oltre alle sanzioni innanzi prescritte in conformità a quanto previsto dall’articolo 10 del T.U.L.P.S., le
autorizzazioni di polizia, possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso del
titolo autorizzatorio.
7.5 – sono fatte salve le disposizioni sanzionatorie previste dalle discipline di settore
DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sostituisce ogni precedente disposizione
in materia di orari ed è resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo pretorio online e inserita nel sito
internet del Comune.
Alla stessa sarà data ampia comunicazione al pubblico attraverso i canali informativi comunali e la
trasmissione alle Forze dell’Ordine ed alle associazioni di categoria
La verifica del rispetto della presente ordinanza è demandata alla Polizia Municipale ed agli altri
organi di vigilanza.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Puglia, ai sensi dell'art.135,
comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo D.L.vo 2 luglio 2010, n°104, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199
entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio del provvedimento stesso.
Dalla Residenza municipale,
5
agosto 2015
IL SINDACO
F.to: Ing. Emilio ROMANI
Visto: Il Dirigente VII A.O. - Sviluppo Locale
F.to: Dott. Pietro D’AMICO
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