Condizioni Generali Pantaenius

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Condizioni Generali Pantaenius
CONDIZIONI GENERALI PANTAENIUS
(CGP) 61006/IT/0607
1 Esclusioni
1.1 Sono generalmente esclusi dalla assicurazione:
a) il danno eccedente il massimale assicurato;
b) tutti i sinistri avvenuti al di fuori della zona di navigazione prevista dalla legislazione in vigore per
la categoria di navigazione alla quale appartiene l'imbarcazione assicurata. Questa esclusione non
si applica nel caso in cui l'imbarcazione assicurata abbia lasciato la zona di navigazione al fine di
prestare assistenza;
c) le perdite e i danni risultanti da dolo o colpa grave;
d) le perdite e i danni sopravvenuti quando la persona incaricata della navigazione e del pilotaggio
non è titolare di certificati di idoneità o di permessi di guida in corso di validità, qualora questi
siano ufficialmente obbligatori.
e) Le perdite e i danni causati da:
- guerra, guerra civile o conflitti così come l’utilizzo e la presenza di qualsiasi tipologia di armi da
guerra che sia dovuta a guerra, guerra civile o conflitti,
- uso ostile di armi da guerra, anche se l’uso delle stesse sia dovuto allo stato di guerra, guerra
civile o conflitti,
- uso di sostanze chimiche, biologiche, biochimiche o di onde elettromagnetiche come armi così
come l’utilizzo di qualsiasi tipologia di sistemi elettronici per infliggere del male,
- atti di violenza dovuti a terrorismo o motivazioni politiche senza considerare la quantità di
persone coinvolte,
- rissa, sommossa, sciopero, serrata e tumulti dei lavoratori,a seguito di reazione da parte dei
datori di lavoro o sciopero,
- sequestro, costrizione o qualsiasi intervento delle Autorità. Restano tuttavia in essere le
garanzie previste dalla legge n°86-1020 del 9 Settembre 1986 e dal decreto n°2006-1202 del
29 Settembre 2006 cf. art.3.3 CMPP.
f) Perdite o danni, o qualsiasi altro pregiudizio, causati da fonti di energia nucleare incluse le
radiazioni radioattive derivante da fissione o fusione nucleare; queste esclusioni si applicano senza
limitazioni anche se l’utilizzo dell’energia nucleare sia dovuto per scopi pacifici o per scopi di
guerra o altre ostilità. Restano tuttavia in essere le garanzie previste dalla legge n°86-1020 del 9
Settembre 1986 e dal decreto n°2006-1202 del 29 Settembre 2006 cf.art.3.3 CMPP.
1.2 Salvo stipulazioni contrarie menzionate nella polizza, sono egualmente esclusi dall'assicurazione:
a) Le perdite e i danni provocati da un utilizzo dell’imbarcazione diverso dal diporto dell’assicurato,
della sua famiglia o dei suoi amici, per esempio il noleggio;
b) Trasferito in 1.1 d)
2 Pagamento dei premi - formazione e inizio di validità del contratto
2.1 Il premio annuale ivi comprese le spese e le tasse sui contratti di assicurazione deve essere
pagato in anticipo presso PANTAENIUS Vienna GmbH. Il premio di rinnovo è pagabile entro 10 giorni
dalla sua scadenza. Le sanzioni in caso di ritardo nel pagamento sono quelle previste all’articolo L
113.3 del codice.
In mancanza del pagamento del premio nei 10 giorni dalla sua scadenza, l’assicuratore
indipendentemente dal suo diritto di ottenere l’esecuzione del contratto in via giudiziaria - può, con
lettera raccomandata da considerarsi messa in mora, indirizzata all’assicurato al suo ultimo domicilio
conosciuto, sospendere la garanzia trenta giorni dopo l’invio di questa lettera (o dalla sua consegna al
destinatario se questi è domiciliato fuori della Francia metropolitana).
L’assicuratore ha il diritto di risolvere il contratto dieci giorni dopo lo spirare del termine di trenta
giorni sopra previsto, mediante comunicazione fatta all’assicurato, contestualmente alla lettera
raccomandata di messa in mora, sia con una nuova lettera raccomandata.
2.2 Il contratto può essere risolto mediante accordo delle parti. Esso produce i suoi effetti a contare
dalla data (dalle ore 12) indicata nella polizza d’assicurazione.
3 Dichiarazione del sottoscrittore
3.1 Stipulazione del contratto
Il contratto è stipulato sulla base delle informazioni che sono state date al formulario per la
stipulazione del contratto e che consentono all’assicuratore di valutare i rischi da assicurare.
Se dette informazioni sono false e reticenti, l’assicuratore può domandarne la nullità e reclamare il
pagamento dei danni e degli interessi (articolo L 121.3 del codice).
Il contratto così stipulato produce i suoi effetti nei limiti delle garanzie del contratto e nel rispetto del
Principio indennitario (articolo L 121.1 del codice).
Pantaenius Yachtversicherungen GmbH • Am Heumarkt 7 • A-1030 Wien
As general agent, our insurers authorized us to accept premiums.
Tel. +43 1 710 92 22 64 · Fax +43 1 710 92 22 13 · [email protected] · www.pantaenius.com
3.2 Onere di correttezza
L’assicurato deve comunicare le circostanze nuove che possano comportare sia un aggravamento dei
rischi ovvero possano occasionare nuovi rischi, rendendo in questo modo inesatte o nulle le
informazioni fornite dall’assicuratore alla stipulazione del contratto.
Questa dichiarazione deve essere effettuata per lettera raccomandata nel termine di 15 giorni a partire
dal momento nel quale l’assicurato ha avuto conoscenza delle nuove circostanze.
Se si tratta di un aggravamento del rischio, l’assicuratore può sia risolvere il contratto 10 giorni dopo
la notifica, oppure proporre un nuovo premio che tenga conto di questa aggravante.
3.3 Sanzione
Per tutta la durata del contratto, qualsiasi informazione omessa, inesatta, falsa o reticente, consente
di opporre la nullità del contratto (articolo L 113-8 del codice) o la riduzione proporzionale
dell’indennità (articolo L 113.9 del codice).
3.4 Altre assicurazioni
Conformemente all’articolo L 121.4 del codice se i rischi garantiti dal presente contratto sono o
vengono a essere coperti da altra assicurazione della stessa natura, il sottoscrittore deve
immediatamente dichiararlo all’assicuratore indicando il nome del o degli altri assicuratori la polizza
stipulata. In questo caso, se queste assicurazioni sono state contratte senza frode, l’assicurato può
ottenere l’indennizzo dei suoi danni indirizzandosi all’assicuratore di sua scelta.
4 Comportamento in caso di sinistro
4.1 Doveri dell’assicurato
L’assicurato deve:
a) dal momento della conoscenza o al più tardi nei due giorni lavorativi successivi se si tratta di un
furto o di un tentativo di furto ovvero nei cinque giorni lavorativi successivi negli altri casi,
avvisare del sinistro per iscritto
- preferibilmente per lettera raccomandata - o personalmente PANTAENIUS GmbH Vienna;
b) indicare nella dichiarazione del sinistro o in caso di impossibilità in una dichiarazione ulteriore
fatta nel più breve termine, la data e le circostanze del sinistro, le sue cause conosciute o
presunte, la natura e l’ammontare approssimativo dei danni, i nomi e gli indirizzi dei responsabili
se sono conosciuti, delle parti lese e se possibile dei testimoni;
c) eseguire le istruzioni date dall’assicuratore o suoi rappresentanti.
4.2 Perdite e avarie attinenti all'imbarcazione assicurata
Nessuna riparazione può essere cominciata prima che l’assicuratore o suoi rappresentanti abbiano
valutato, mediante sopralluogo, la gravità e le cause dei danni o perdite salvo rinuncia esplicita da
parte dell’assicuratore.
Qualsiasi esplosione o incendio che causi danni o perdita dell'imbarcazione assicurata deve essere
segnalato al posto di polizia più vicino.
4.3 Comportamento in caso di furto
L’assicurato deve fare denuncia al commissariato di polizia più vicino in caso di furto o tentativo di
furto totale o parziale.
4.4 Misure conservative
L’assicurato è tenuto a comportarsi come se continuasse a gestire i propri interessi; egli prenderà
tutte le misure conservative ragionevoli e giustificate per ridurre il danno ed evitare il suo
aggravamento e per preservare i diritti e le rivalse dell’assicuratore contro i terzi eventualmente
responsabili.
I danni imputabili ad una mancanza rimarranno a carico dell’assicurato.
4.5 Sanzioni
L’assicurato che non dichiara il sinistro nei termini previsti, salvo il caso fortuito o la forza maggiore,
decade dal diritto al risarcimento qualora tale omissione comporti un danno provato per l’assicuratore.
Se l’assicurato fa in cattiva fede false dichiarazioni, esagera l’ammontare dei danni, pretende distrutti
o scomparsi beni che non esistevano al momento del sinistro, utilizza mezzi fraudolenti per giustificare
un reclamo, decadrà da qualsiasi diritto all’indennità.
5 Regolamento dell’indennità
5.1 L’assicuratore deve procedere senza ritardo a tutte le constatazioni necessarie, quindi regolare le
indennità entro 30 giorni, o per accordo amichevole, o con decisione giudiziale esecutiva.
5.2 Quando un’inchiesta di polizia o penale è aperta in occasione di un sinistro nei confronti
dell’assicurato, l’assicuratore può sospendere l’eventuale regolamento fino al termine dell’inchiesta.
5.3 Se il diritto all’indennità non è reclamato in via giudiziaria, nel termine di sei mesi da che
l’assicuratore abbia rifiutato il reclamo per iscritto, precisando le ragioni giuridiche del ritardo,
l’assicuratore è allora sollevato dal suo obbligo di fornire la prestazione.
5.4 Surrogazione
Conformemente all’articolo L 121-2 del codice, l’assicuratore è surrogato fino a concorrenza
dell’indennità da lui pagata nei diritti e azioni dell’assicurato contro qualsiasi responsabile del sinistro.
Se la surroga non può più operare a favore dell’assicuratore, per fatto dell’assicurato, quest’ultimo
decade dal suo diritto al risarcimento nella misura in cui l’assicuratore avrebbe potuto esercitare la
surroga.
6 Durata del contratto - Risoluzione del contrato
6.1 Durata del contratto
Il presente contratto è sottoscritto per un anno e sarà, alla sua scadenza, rinnovato automaticamente
di anno in anno, salvo disdetta delle parti almeno due mesi prima la scadenza annuale del contratto.
Legge Chatel del 28.01.2005
I contratti a tacita riconduzione possono essere risolti tramite l’invio all’assicuratore di una lettera
raccomandata entro venti giorni a contare dalla data dell’invio della fattura di rinnovo (il timbro
postale fa fede).
I contratti con pagamento frazionato possono essere risolti, con le stesse modalità sopra riportate,
solo alla scadenza annuale.
Il dettato di questa legge si applica solo ai contratti con rinnovo automatico che coprono rischi per
persone fisiche con esclusione delle assicurazioni vita ed al di fuori delle attività professionali.
6.2 Risoluzione del contratto
Il contratto può essere risolto prima della sua scadenza contrattuale nei casi e alle condizioni seguenti:
Da parte dell’assicurato o degli assicuratori ogni anno alla scadenza annuale del contratto con un
preavviso di almeno due mesi;
Da parte degli aventi diritto dell’assicurato (articolo L 121-10 del codice);
Da parte dell’assicuratore:
- in caso di non pagamento dei premi (articolo L 113-3 del codice);
- in caso di aggravamento del rischio (articolo L 113-4 del codice);
- in casi di omissione o di inesattezza nella dichiarazione del rischio al momento della
stipulazione o durante il contratto (articolo L 113-9);
- successivamente ad un sinistro, potendo allora l’assicurato risolvere tutti gli altri contratti
sottoscritti presso gli assicuratori (articolo R 113-10 del codice);
Da parte dell’assicurato:
- in caso di diminuzione del rischio, se l’assicuratore non consente alla diminuzione del premio
corrispondente (articolo L 113-4);
- successivamente ad un sinistro, in caso di risoluzione da parte dell’assicuratore di un altro
contratto dell’assicurato (articolo R 113-10 del codice).
Da parte delle parti in causa, in caso di procedura o di liquidazione giudiziaria del contraente o
dell’assicurato, nelle condizioni previste all’articolo L 113-6 del Codice.
Di diritto:
- in caso di perdita totale dell'imbarcazione assicurata risultante da un avvenimento non coperto
(articolo L 121-9 del codice);
- in caso di ritiro del consenso degli assicuratori (articolo L 326-12 del codice);
- in caso di requisizione dell'imbarcazione assicurata nei casi e condizioni previsti dalla
legislazione in vigore.
Nel caso di risoluzione nel corso della copertura assicurativa, la quota di premio relativa al
periodo successivo alla risoluzione non può essere acquisita dall’assicuratore. Essa deve essere
rimborsata al contraente, salvo si tratti di una risoluzione:
- per mancato pagamento del premio;
- per perdita totale, furto totale o abbandono dell'imbarcazione assicurata.
La risoluzione deve essere notificata a PANTAENIUS GmbH Vienna a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno presso PANTAENIUS GmbH Vienna.
6.3 Trasferimento di proprietà dell'imbarcazione assicurata
In caso di decesso del proprietario dell'imbarcazione assicurata, l’assicurazione continua di pieno
diritto a favore dell’erede.
In caso di vendita dell'imbarcazione assicurata, l’assicurazione è sospesa di pieno diritto a partire dal
giorno successivo, alle ore dodici, alla vendita. Tale lettera dovrà essere imperativamente
accompagnata dall’atto di vendita.
L’assicurato deve informare l’assicuratore con lettera raccomandata della data della vendita. Se il
contratto non è passato in vigore su un’altra imbarcazione nel termine di sei mesi, esso sarà risolto di
pieno diritto.
7 Legge applicabile
La legge francese si applica. Le condizioni di assicurazione sono regolate dal "Code des Assurances"
conesclusione della parte 5 (Libro V) relativa agli intermediari in campo assicurativo (articoli da L 500
a L561-2)..