informazioni procedura locazioni turistiche art.27
Transcript
informazioni procedura locazioni turistiche art.27
LOCAZIONI TURISTICHE 1) Definizione (L.R. N°11/2013 - art.27 Bis / D.G.R. n.419/2015) E’ locazione turistica ai sensi dell’att.1 della legge 9 dicembre 1998 n.431, così come richiamata dalla L.R. n.45/2014 art.3 (art.27 bis L.R.n.11/2013), quella realizzata in alloggio, non aperto al pubblico, senza prestazione di servizi; possono invece essere erogati esclusivamente le seguenti prestazioni accessorie: - fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e, eventualmente, il riscaldamento/climatizzazione; - manutenzione dell’alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati; - pulizia dell’alloggio ad ogni cambio dell’ospite e, se richiesto, la fornitura di biancheria, ivi compresa quella del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell’ospite. 2) Adempimenti (F.A.Q. n°11 - Regione Veneto) Il titolare deve comunicare al Comune “nel quale l’alloggio è situato”, i seguenti dati statistici di ricettività e movimentazione ospiti: - il periodo durante il quale si intende locare l’alloggio, il numero di camere e posti letto (art.27 bis co.2 lett.a); - gli arrivi e le presenze turistiche per provenienza (art.27 bis co.2 lett.b) secondo modalità e tempi da stabilire con DGR regionale da pubblicare su Bollettino Ufficiale Regione Veneto – BUR (art.27 bis co.2). 3) - Obblighi: trasmissione movimentazione degli ospiti ai fini Istat (Comune) versamento imposta di soggiorno, laddove istituita e se specificatamente prevista (Comune) trasmissione schedine di notificazione a Pubblica Sicurezza (da verificare c/o Questura) 4) Informazioni Contattare ufficio SUAP – Commercio e/o altro ufficio preposto del Comune territorialmente competente. Per ulteriori informazioni si può consultare http://www.regione.veneto.it/web/turismo/faqdomande-frequenti , FAQ esplicative sulle locazioni turistiche. All. DD 42/2015 + allegato A