VADEMECUM per richiesta di sostegno al reddito

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VADEMECUM per richiesta di sostegno al reddito
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VADEMECUM per richiesta di sostegno al reddito
L’Ente Bilaterale del Terziario Commercio della Provincia di Venezia , ha attivato il contributo
integrativo per il trattamento di tutela del reddito in caso di sospensione del lavoro, come previsto
da:
- Art. 3 comma 17 della Legge 28 giugno 2012 n.92
- Circolare INPS del N° 36 14/03/2013
SI PROVVEDE QUINDI A DEFINIRE IL PRESENTE VADEMECUM PER L'ACCESSO
AL CONTRIBUTO INTEGRATIVO IN CASO DI SOSPENSIONE DAL LAVORO DI CUI
AI PROVVEDIMENTI SOPRACITATI
(considerato che la materia è in continuo
aggiornamento, le presenti istruzioni potranno subire modifiche).
BENEFICIARI
I beneficiari delle prestazioni sono le aziende ed i lavoratori sospesi per “crisi aziendali” o
occupazionali : crisi di mercato,mancanza o contrazione di commesse e di lavoro conseguante,
eventi improvvisi ed imprevisti.
PERIODO DI VALIDITA’
L’Ente Bilaterale offre la propria copertura per il periodo dal 01 Giugno 2013 al 31 dicembre
2015.Saranno conteggiate 90 gg. Nel periodo come da normativa vigente.
Verranno pertanto accolte le domande:
a) presentate entro i termini sopra definiti
b) che rispondano ai requisiti definiti dalle normative citate
c) entro i limiti delle risorse economiche stanziate dall’Assemblea dell'Ente.
REQUISITI
L’accesso alle integrazioni di sostegno al reddito è riservato:
1) Alle aziende iscritte e regolarmente contribuenti all’Ente Bilaterale del Terziario
Commercio della provincia di Venezia da trentasei mesi antecedenti la domanda di
sospensione, o da almeno 18 mesi se di costituzione successiva, (attestazione del modello DM
68 presentato in copia ovvero del certificato di attribuzione della matricola previdenziale)
2) Alle aziende che applichino inoltre integralmente i CCNL ed il Contratto Integrativo
Provinciale .
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3) Al/ai dipendente/i con un’anzianità di servizio non inferiore ai sei mesi presso la stessa
azienda ed in regola con il versamento della contribuzione all'Ente.
MODALITA’ DI ACCESSO:
Nel periodo 01-06-2013- 31.12.2015, come indicato nel Teso di Legge 28 Giugno 2012 N.92 le
aziende in possesso dei requisiti potranno utilizzare lo strumento della sospensione del lavoro a
seguito di crisi secondo le modalità sotto indicate:
1. Comunicare alla Commissione Paritetica costituita presso l'Ente Bilaterale del Terziario
Commercio della provincia di Venezia il proprio stato di crisi e pertanto la necessità di utilizzare gli
strumenti di sostegno (procedura di “consultazione sindacale”: vedi fac-simile lettera).
2. La Commissione Paritetica esaminerà le richieste pervenute, valutandole secondo le disposizioni
previste.
3. Le aziende ed i lavoratori interessati alla sospensione procederanno ad effettuare le
comunicazioni previste dalla vigente normativa in materia.
4. Le Aziende sono altresì tenute a comunicare tempestivamente ai servizi competenti per
l’impiego, all’INPS e all'Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Venezia, entro la fine di
ciascun mese interessato da sospensione dell’attività lavorativa, le eventuali riprese lavorative
intervenute.
5. Le Aziende dovranno inoltre comunicare all’Ente Bilaterale del Terziario Commercio della
provincia di Venezia entro la fine di ciascun mese a mezzo fax n. 041/5320287 i dati relativi alle
sospensioni dei lavoratori.
La mancanza di tale comunicazione comporterà di conseguenza la mancata erogazione
dell’integrazione da parte dell’Ente Bilaterale del Terziario Commercio della Provincia di Venezia
e pertanto l’impossibilità da parte delle Aziende medesime di usufruire dell’istituto della
sospensione dal lavoro.