ABI – ASSONIME – ASSOSIM Linee guida per l`invio delle
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ABI – ASSONIME – ASSOSIM Linee guida per l`invio delle
ABI – ASSONIME – ASSOSIM Linee guida per l’invio delle comunicazioni assembleari ex art. 22 del Provvedimento congiunto Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, aggiornato con atto Banca d’Italia/Consob del 24 dicembre 2010 DICEMBRE 2011 1. Definizioni a) Provvedimento Post Trading: Provvedimento congiunto Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, aggiornato con atto Banca d’Italia/Consob del 24 dicembre 2010; b) Comunicazione/i: la comunicazione dagli Intermediari agli Emittenti prevista ai sensi degli artt. 83-sexies d.lgs. n. 58/1998 (di seguito “Tuf”) e 22 del Provvedimento Post Trading per l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto; c) Comunicazione/i tardiva/e: la comunicazione di cui alla lett. b) pervenuta all’Emittente dopo la Data termine, così come in prosieguo definita; d) Data termine: data entro cui devono pervenire agli Emittenti le Comunicazioni, così come previsto dall’art. 83-sexies, comma 4 Tuf (ovvero entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione); e) Depositario centrale: la società che gestisce il sistema di gestione accentrata ai sensi dell’art. 80 Tuf; f) Intermediari/Intermediario: soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti, così come definiti all’art. 1, lett. n) del Provvedimento Post Trading; g) Intermediario partecipante: intermediario partecipante ad un sistema di gestione accentrata; h) Ultimo Intermediario: l’intermediario che tiene i conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari di pertinenza di soggetti che non operano in qualità di intermediari (investitori finali) o di soggetti non residenti, così come definiti all’art. 1, lett. kk) del Provvedimento Post Trading; 1 i) Emittente/Emittenti: le società o gli enti che emettono strumenti finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata, così come definiti all’art. 1, lett. j) del Provvedimento Post Trading; j) Record date: data di registrazione che legittima all’intervento e al voto in assemblea, che l’art. 83-sexies Tuf fissa al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima o unica convocazione; k) Giornata contabile: l’intervallo temporale all’interno del quale il regolamento delle operazioni è effettuato con medesima valuta (art. 1, comma 1, lett. m) Provvedimento Post Trading); l) Reti telematiche o collegamenti informatici: sistemi di comunicazione informatica tra Intermediari ed Emittenti per la messa a disposizione delle Comunicazioni; m) Posta elettronica certificata: il sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente e/o al ricevente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici, il cui utilizzo è disciplinato dal DPR n. 68 dell’11 febbraio 2005 e successive modificazioni; n) Sistemi informatici: sistemi dedicati che provvedono a raccogliere dagli Intermediari aderenti le informazioni necessarie e, previo controllo formale e di congruenza, mettono a disposizione degli Emittenti, le Comunicazioni, accessibili gratuitamente agli Emittenti via internet. 2. Premessa Obiettivo del presente documento è definire linee guida uniformi utilizzabili: dagli Emittenti per far pervenire agli Intermediari/Ultimi intermediari le informazioni necessarie affinché essi possano provvedere agli adempimenti conseguenti alle richieste di Comunicazione; dagli Intermediari partecipanti/Ultimi intermediari per effettuare le Comunicazioni. 3. Convocazione dell’assemblea 3.1 Per le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente, alla data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, l’Emittente comunica al Depositario Centrale mediante formulario standardizzato almeno le seguenti informazioni: tipologia dell’assemblea; date, ore e luoghi delle diverse convocazioni; Cod. ISIN del/degli strumenti finanziari che legittimano l’intervento in assemblea; Record date e Data termine; sintesi schematizzata delle disposizioni statutarie dell’Emittente concernenti: o l’eventuale ammissibilità del voto per corrispondenza; 2 o l’eventuale ammissibilità del voto mediante modalità elettronica; riferimenti ed indirizzi di posta elettronica dei soggetti autorizzati dall’Emittente alla ricezione delle Comunicazioni mediante collegamento informatico; indirizzo di posta elettronica certificata dell’Emittente; sito web dell’Emittente; sintesi degli argomenti all’ordine del giorno; nominativo dell’eventuale rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies Tuf. in allegato, il testo dell’avviso di convocazione in Italiano e, per le società aventi azionariato internazionale, in una lingua straniera (si raccomanda l’uso della lingua Inglese). 3.2 Per le società diverse da quelle descritte al punto 3.1 in aggiunta a quanto sopra riportato, l’Emittente comunica al Depositario Centrale mediante formulario standardizzato le seguenti informazioni: sintesi schematizzata delle disposizioni statutarie dell’Emittente concernenti: o l’eventuale termine di preventivo deposito degli strumenti finanziari o il termine per effettuare la Comunicazione; o l’eventuale divieto di ritiro degli strumenti finanziari fino al termine dell’assemblea; o l’eventuale richiesta di esibizione della copia della Comunicazione; 3.3 Il Depositario Centrale dovrà ripetere immediatamente le informazioni ricevute agli Intermediari partecipanti1. Costoro dovranno ripetere le istruzioni agli eventuali Ultimi intermediari con cui intrattengono rapporto di sub-deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari. 3.4 Limitatamente alle assemblee delle società di cui al punto 3.2 gli Emittenti effettuano la comunicazione di chiusura dell’assemblea al Depositario Centrale al più presto possibile e comunque entro le ore 9 del giorno successivo a quello dell’assemblea, affinché tale informazione venga diffusa agli Intermediari con usuali canali telematici. 4. Comunicazione Il processo di legittimazione dell’azionista per l’intervento in assemblea, mediante lo strumento della Comunicazione inviata all’Emittente, si svolge con le seguenti modalità e tempistiche: a) l’Ultimo Intermediario, raccoglie le richieste di comunicazione dei propri clienti avanzate ai sensi dell’art. 21 Provvedimento Post Trading e, dopo aver accertato la loro legittimazione, provvede ad inviare tali informazioni, laddove non sia anche partecipante diretto al Sistema di Gestione Accentrata, al proprio Intermediario Partecipante di riferimento. Il termine per la presentazione della richiesta da parte del cliente è stabilito dall’Ultimo Intermediario, compatibilmente con quanto previsto dall’art. 22 del Provvedimento Post Trading (al comma 1, per le assemblee delle società per le quali è previsto il meccanismo della record date, e al comma 2 per le assemblee delle altre società) e con la tempistica necessaria per l’invio delle comunicazioni all’Emittente, tenendo anche in considerazione il termine stabilito 1 Questi ultimi intesi, in tale fattispecie, anche come i depositari centrali esteri che aderiscono al Depositario Centrale. 3 dall’Intermediario Partecipante di riferimento per il cui tramite dette comunicazioni vengono eventualmente inviate all’Emittente (vedi successivo punto d); b) l’Intermediario Partecipante, cui ai sensi dell’art. 27, comma 1, del Provvedimento Post Trading compete la responsabilità per l’invio agli Emittenti delle Comunicazioni, predispone tali Comunicazioni e provvede all’invio mediante flusso informatico standardizzato (FIS) strutturato secondo le specifiche rese disponibili dal Depositario Centrale (salvo la possibilità di delegare un intermediario diverso, come descritto al punto f); c) il flusso deve contenere i riferimenti di tutti i soggetti che fino al momento dell’invio all’Emittente hanno richiesto la comunicazione ex art. 83-sexies e che sono legittimati per l’intervento in assemblea alla record date o, nel caso di società in cui non è previsto tale meccanismo, che abbiano le azioni registrate sui propri conti a partire dal termine eventualmente indicato nello statuto dell’Emittente. Anche eventuali Comunicazioni tardive (vedi successivo punto d) verranno effettuate mediante successivo e distinto invio, utilizzando comunque la modalità standard FIS; d) le Comunicazioni devono pervenire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima o unica convocazione (Data termine) oppure entro il termine successivo stabilito nello statuto delle società per le quali non è previsto il meccanismo della record date. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le Comunicazioni siano pervenute oltre la Data termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Gli Emittenti e gli Intermediari collaboreranno al fine di prevedere sistemi di segnalazione in grado di avvisare gli Emittenti dell’avvenuto invio delle Comunicazioni tardive; e) ciascun Intermediario Partecipante indica agli Emittenti la Rete telematica o il collegamento informatico che intende utilizzare, se diverso dalla Posta elettronica certificata e in particolare il Sistema informatico prescelto. Tali sistemi devono almeno soddisfare gli standard relativi alle caratteristiche e le modalità per l’erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante Posta elettronica certificata, stabiliti dalla normativa vigente pro-tempore e devono essere predisposti per: i) consentire all’Emittente la ricezione contemporanea su un’unica postazione di lavoro delle Comunicazioni da parte dei differenti sistemi; ii) trasmettere un avviso di avvenuta messa a disposizione della Comunicazione del sistema stesso; iii) rilevare, ed evidenziare agli Intermediari, la presa in carico a cura degli Emittenti delle Comunicazioni messe loro a disposizione; f) ferma restando la responsabilità dell’Intermediario Partecipante verso l’Emittente per la corrispondenza del numero di azioni comunicate con quanto depositato sui propri conti presso il Depositario Centrale, lo stesso Intermediario Partecipante potrà decidere, per l’invio all’Emittente dei dati relativi agli investitori finali che hanno richiesto la Comunicazione, di incaricare direttamente l’intermediario con conti aperti presso di sé in qualità di subdepositario e sui quali sono depositati i titoli oggetto di comunicazione. In tale ultimo caso, l’Intermediario Partecipante dovrà, in via preventiva, far pervenire informazione della delega all’Emittente. Con riferimento al precedente punto e), l’eventuale intermediario delegato potrà utilizzare una modalità trasmissiva diversa rispetto a quella utilizzata dall’Intermediario Partecipante; g) gli Intermediari effettuano una sola Comunicazione per ciascun conto aperto dall’investitore finale legittimato; nel caso di conti cointestati la Comunicazione è effettuata a nome del titolare del diritto di voto degli strumenti finanziari nominativi e di entrambi i cointestatari nel caso di titoli al portatore; 4 h) gli Emittenti possono richiedere ai gestori dei Sistemi informatici di ricevere le Comunicazioni presso una casella di Posta Elettronica Certificata sostenendo gli oneri connessi. Parimenti, gli Intermediari che non si avvalgono dei suddetti sistemi informatici utilizzano quale collegamento informatico la Posta Elettronica Certificata utilizzando l’indirizzo di posta indicato nelle istruzioni dall’Emittente; i) in prossimità del termine ultimo per l’invio delle Comunicazioni e in caso di malfunzionamenti del Collegamenti informatici, al fine di garantire il diritto di partecipazione all’assemblea del richiedente, le Comunicazioni sono inviate all’Emittente mediante fax o altro mezzo di comunicazione preventivamente concordato con l’emittente (es. scansione), previo preavviso. La Comunicazione è comunque effettuata appena possibile utilizzando le vie ordinarie. 5. Conferma di ricezione o Copia della Comunicazione A richiesta del legittimato a intervenire in assemblea, l’Ultimo Intermediario rilascia conferma di avvenuta richiesta di Comunicazione (Conferma di ricezione) o Copia della Comunicazione stessa, eventualmente avvalendosi del supporto dell’Intermediario Partecipante di riferimento o dell’eventuale intermediario delegato all’invio della Comunicazione, come previsto al punto f) del precedente paragrafo. Tale documento riporta le informazioni essenziali contenute nel flusso informativo standardizzato e comunque, oltre i riferimenti (cod. Abi e Cab) degli intermediari interessati, almeno le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e f) dell’art. 21, comma 2 del Provvedimento congiunto. 6. Comunicazioni di rettifica In caso di errore materiale, per tale intendendosi l’errore che cade su almeno una delle informazioni di cui all’art. 21, comma 2 del Provvedimento Post Trading nella fase di elaborazione del FIS, o in caso di variazione della quantità azioni effettuata su richiesta del soggetto titolare del diritto di intervento e di voto, è possibile rettificare (nel senso ampio di modificare o cancellare) una Comunicazione già inviata. L’intermediario effettua tale Comunicazione di rettifica con gli stessi mezzi utilizzati per la precedente. La modifica può essere effettuata esclusivamente mediante cancellazione e ripristino e potranno susseguirsi, pertanto, diverse Comunicazioni oltre la prima. La Comunicazione di rettifica costituisce Comunicazione separata rispetto a quella precedente e, pertanto, ad essa è assegnato un diverso numero progressivo; essa menziona il numero progressivo della Comunicazione precedentemente effettuata che deve essere annullata. Limitatamente alle assemblee delle società di cui al punto 3.2 nei casi in cui non è previsto il divieto di ritiro degli strumenti finanziari, dovrà essere effettuata una Comunicazione di rettifica a seguito della cessione degli stessi, ai sensi dell’art. 83-sexies comma 3 del TUF. ABI, ASSONIME e ASSOSIM si riservano la facoltà di riesaminare il contenuto delle presenti linee guida alla luce delle esperienze di applicazione delle stessa da parte degli Emittenti e degli Intermediari. 5