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STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI A SOSTEGNO DELLE PMI: L’AREA DEI SERVIZI DI INVESTMENT BANKING Prof. Vincenzo Capizzi, Ph.D. Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Novara SDA Bocconi School of Management, Milano Bolzano, 30 novembre 2005 SOMMARIO Obiettivi dell’intervento Le aree d’affari del corporate e investment banking Capital markets Corporate finance Merchant banking Structured finance Asset management Risk management Riforma del Diritto Societario e strumenti finanziari innovativi La nuova finanza sul debito La nuova finanza sull’equity La nuova Riforma e l’investment banking Obiettivi dell’intervento Individuare i prodotti e i servizi finanziari – di natura non creditizia – più idonei a risolvere esigenze finanziarie complese e non ordinarie delle imprese Evidenziare il ruolo giocato da banche e intermediari ai fini della realizzazione delle operazioni di investment banking Analizzare l’impatto della riforma del diritto societario sulla fattibilità per le PMI di alcune operazioni di investment banking (in particolare, levereged buy-out e interventi di private equity) Esaminare la gamma di strumenti finanziari attualmente a disposizione delle imprese alla luce dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario, con particolare riferimento agli strumenti partecipativi e alle nuove categorie di azioni. Le aree d’affari del corporate e investment banking CORPORATE E INVESTMENT BANKING Finanza mobiliare Finanza strutturata Corporate Finance Merchant Banking Asset Management Risk Management Finanza Mobiliare Mercato primario Azionario Mercato secondario IPOs Blue Chips Seasoned Offerings Small caps Privatizzazioni …. Reddito fisso Azionario Reddito fisso Titoli governativi Derivati Titoli governativi Derivati Corporate Bonds Futures Azioni estere …. Opzioni Investment Grade Futures High Yield Opzioni Corporate Bonds I diversi segmenti del mercato azionario Italiano La “BORSA” MTA Mercato Telematico Azionario Nuovo Mercato Mercato EXPANDI Blue Chips TECHSTAR STAR Segmento di Borsa ordinario Adatto per le imprese di media dimensione, dati i requisiti stabiliti da Borsa Italiana S.p.A. Quotazione (IPO) La quotazione è utile se l’azienda vuole Ma, implica Aumentare la liquidità Pressione del mercato in merito ai risultati finanziari Aumentare il numero di azionisti Ottenere una maggiore visibilità nel mercato Approfittare di maggiori possibilità di finanziamento ed uscita Utilizzare le azioni quale moneta di scambio per acquisizioni Introdurre dei sistemi di incentivi per il management Costi e tempo Necessità di trasparenza finanziaria e minore flessibilità per il management Sconto del mercato finanziario Perdita di controllo (se più del 50% della azioni e collocato) Rischi di offerte pubbliche d’acquisto ostili Quotarsi è relativamente facile, restarci sostenendo il valore azionario è molto difficile Corporate Finance Cessioni di aziende/rami d’azienda/partecipazioni Fusioni M&A Scissioni Finanza straordinaria Riassetti societari Scorpori/conferimenti Equity carve-out Joint Ventures Asset Restructuring Ristrutturazioni Consulenza finanziaria Scambi di partecipazioni .... Debt Restructuring Valutazioni di aziende e progetti di investimento Tax Planning Ottimizzazione della struttura del passivo … La cessione (di azienda o partecipazioni) Obiettivi: perseguimento di una strategia di crescita esterna da parte dell'acquirente e uno speculare ritiro da definite combinazioni prodotto/mercato da parte del cedente. Schema dell’operazione Attivi/passivi Partecipazioni Alfa Alfa (seller) (seller) Beta Beta (buyer) (buyer) Cassa La cessione (di azienda o partecipazioni) Disciplina civilistica: 1. forma scritta del contratto di trasferimento della proprietà dell’azienda nel rispetto delle norme particolari dettate per talune tipologie di beni (es. immobili il cui trasferimento deve essere supportato da atto pubblico) (art.2556); 2. divieto di concorrenza da parte del cedente per un periodo di cinque anni dalla cessione (art.2557); 3. subentro da parte dell’acquirente nei contratti in corso all’atto della cessione (art.2558). Nelle società di capitali, si tratta di una decisione che non richiede la delibera di assemblea straordinaria (decisione del CdA) La cessione (di azienda o partecipazioni) Il contenuto dell’attività di advisory svolta dagli intermediari finanziari è simile nel caso della maggior parte delle operazioni di M&A (RINVIO) Nel caso della cessione, tuttavia, la rilevanza delle competenze specifiche di natura giuridica, fiscale e contabile è inferiore. L’elemento centrale del processo di acquisizione è rappresentato dalla definizione di un prezzo condiviso dalle parti (a meno che non si tratti di un takeover ostile) e dalla valutazione delle sinergie generate dall’operazione. Valutazione del capitale economico delle aziende (DCF ANALYSIS) Valore, prezzo (migliaia di Euro) Limite massimo 133.833 35% Area di variabilità del prezzo 40% (112.575) 25% Limite minimo 21.258 Sinergia 1 Sinergia 2 Sinergia 3 Sinergie possibili La fusione Obiettivi: 1. crescita esterna dei gruppi di imprese (se posta in essere tra aziende appartenenti al gruppo e realtà ad esso esterne) 2. benefici diversi derivanti dall’aggregazione di realtà di gruppo prima separate (economie di scala o di scopo, riduzione di costi delle strutture centrali, aumento del peso commerciale della società risultante dalla fusione ecc.). Disciplina civilistica La fusione è civilisticamente disciplinata negli articoli da 2501 a 2504sexies. E’ previsto un iter preciso e articolato. Di qui la lunghezza della procedura che caratterizza la piena formalizzazione dell’operazione. La fusione L’iter previsto: 1. Redazione del progetto di fusione; 2. Redazione situazione patrimoniale aggiornata; 3. Relazione degli amministratori e degli esperti nominati dal tribunale; 4. Deposito degli atti almeno 30 giorni prima della convocazione delle assemblee; 5. Deliberazione delle assemblee straordinarie; 6. Deposito delle delibere 7. Atto di fusione (non prima di due mesi da lasciare ai creditori per l’opposizione). La fusione Le tipologie di fusione 1. Fusione per incorporazione (un’azienda sopravvive; le altre si estinguono) Azioni ai soci Alfa Alfa (incorporante) (incorporante) beta Beta Beta (incorporata) (incorporata) Attività/passività 2. Fusione per unione (tutte le partecipanti si estinguono e nasce una nuova azienda) Un esempio di fusione per incorporazione Numero di azioni dell’incorporata da ritirare a fronte dell’assegnazione di un’azione dell’incorporante (dati in migliaia di euro) Società X (incorporante) Società Y (incorporata) Val. contabile Attività Val. contabile Passività 2.000 500 1.500 750 Patrimonio netto contabile 1.500 750 1.000.000 1 1.000.000 0,5 1.000 500 500 250 n° azioni Val. Nominale (euro) Capitale sociale Riserve Valore di capitale economico concordato Valore economico unitario (w) Rapporto di cambio: wx/wy ⇒ n°. Az.Y / n°. Az.X 3000 3 3000 3 1 Un esempio di fusione per incorporazione Incorporante X Attivi 2.000 Passivi 500 P.N 1.500 Incorporata Y Attivi 1.500 Passivi 750 P.N 750 X post fusione Attivi 3.500 Disavanzo da concambio 250 Passivi 1.250 P.N 2.500 Prima dell’operazione Dopo l’operazione Alfa S.p.A. Alfa S.p.A. (holding) Ramo Ramo Ramo X Y Z 60% 100% Beta S.p.A. Finalfa S.p.A. Beta S.p.A. (conferitaria) (subholding) Ramo X Ramo X 100% Azionista Gamma 40% Azionista Gamma 100% 100% Y S.p.A. Z S.p.A. (newco) (newco) Esempio di conferimento (spin-off multiplo) Socio A (70%) Socio B (30%) Delta S.p.A. (scissa) Ramo Ramo X Y 100% azioni Beta S.p.A. 100% azioni Gamma S.p.A. Beta S.p.A. Gamma S.p.A. (beneficiaria) (beneficiaria) Ramo X Esempio di scissione (split-off) Ramo Y Merchant Banking Venture Capital Seed Start-Up Private Equity Expansion Replacement Turnaround Principali attori del Merchant Banking Banche Merchant Banks Operatori industriali e finanziarie di matrice industriale Operatori pubblici Società finanziarie regionali Operatori emanazione di società cooperative Operatori privati (business angels) angels Fondi chiusi di diritto italiano Fondi chiusi di diritto estero IL FONDO MOBILIARE CHIUSO I Fondi d’investimento mobiliari chiusi, istituiti con la legge n°344 del 14 agosto 1993, sono strumenti finanziari che raccolgono capitali presso investitori istituzionali e presso privati, per investirli in imprese non quotate ad alto potenziale di sviluppo. Tali Fondi sono detti “chiusi” in quanto, a differenza dei fondi d’investimento mobiliari “aperti”, non prevedono la libera possibilità per i partecipanti di sottoscrivere o cedere quote in qualsiasi momento. Management Company Advisor Company Funzionamento e struttura di un fondo chiuso Firm “a” Closed-End Investment Fund 1 Closed-End Investment Fund n Firm “b” Firm “j” Banks Insurance Companies Individual Investors Industrial Investors Pension Funds Financial Companies ……. Financial resources Non-Financial resources Fees and commissions SOCIETÀ DI GESTIONE E ADVISORY COMPANY La società di gestione (o management company) è lo strumento che si interessa del procedimento di investimento-gestione-disinvestimento delle partecipazioni, avente propria autonomia patrimoniale rispetto al fondo chiuso. L’advisory company è la struttura che, laddove previsto, riceve una delega dalla società di gestione relativamente a specifiche attività quali: individuazione e aziende obiettivo; acquisizione delle monitoraggio delle stesse; dismissione delle partecipazioni del Fondo. Finanza strutturata Project Finance Sindacazioni Leasing Securitization Leveraged Buy-Out LA FINANZA STRUTTURATA Nelle operazioni di finanza strutturata il finanziamento si basa su un oggetto ben identificato e separato dai soggetti che pongono in essere l’operazione (SPV o NEWCO), capace di ripagare autonomamente capitale e interessi. Si realizza dunque una “separazione” tra l’oggetto del finanziamento e i soggetti che si rendono promotori dell’iniziativa (sponsor) Per la stessa ragione, la finanza strutturata si concretizza, spesso, nella realizzazione di operazioni ad alto leverage. Le leveraged acquisitions: profili definitori e obiettivi Le leveraged acquisitions qualificano una “famiglia” particolare di operazioni di finanza straordinaria, le quali similmente a cessioni, fusioni, scorpori e scissioni, producono delle modificazioni permanenti e profonde sugli assetti societari delle imprese target MA, a differenza di queste ultime, presentano le seguenti peculiarità: prevedono sempre la costituzione di una società veicolo (Newco) per la realizzazione del passaggio di proprietà; L’acquisizione avviene “fuori bilancio” per gli acquirenti prevedono sempre un utilizzo molto spinto dell’indebitamento (la leva finanziaria); L’operazione è strutturalmente più rischiosa delle precedenti Basano il rimborso del debito sulla capacità di generazione di cash flow prospettici dell’impresa target La scelta della società target deve essere ben ponderata Le leveraged acquisitions: profili definitori e obiettivi Obiettivi tipici delle leveraged acquisitions Limitare la responsabilità patrimoniale dei promotori al capitale azionario sottoscritto nella Newco. Favorire l’acquisizione di un’azienda da parte di un team di manager privi delle disponibilità finanziarie sufficienti per condurre autonomamente la transazione. Razionalizzare l’assetto societario di una PMI familiare, favorendone la “ricompattazione” attorno ad un sottogruppo della famiglia proprietaria. Gestire problemi di successione generazionale nella Target, mantenendo al contempo l’autonomia alla medesima. Risolvere conflitti esistenti tra gli azionisti della società Target, tali da non consentire l’implementazione di una disegno strategico unitario e condiviso (senza per questo dover “svuotare” la società attraverso una scissione). Incrementare lo standing della Target attraverso il coinvolgimento nella compagine sociale di diverse tipologie di intermediari finanziari (banche, merchant bank, finanziarie di partecipazione, fondi chiusi di investimento, società di venture capital …). Soggetto proponente Investitori finanziari Quota di minoranza Quota di maggioranza Fase 1: Capitale di rischio NewCo Fase 3: Acquisto di azioni della Target Azionisti Target $$ Azioni Target Fase 2: Capitale di debito Finanziatori (bridge loans) Fase 4: Fusione tra NewCo e Target Fase 5: Stipulazione di contratti di finanziamento intestati all’unica società rimasta in vita LBO: tecnica “KKR” (o cash merger) LBOs: caratteristiche ideali delle società Target Basso grado di sfruttamento della leva finanziaria. Capacità di produrre flussi di cassa costantemente positivi. Presenza di asset idonei a essere impiegati come garanzia. Presenza di rami d’azienda autonomamente cedibili. Management di ottima qualità. Settore al termine della sua fase di crescita (inizio maturità). Efficienza del mercato delle transazioni societarie. L’IMPATTO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SULLE STRATEGIE E POLITICHE FINANZIARIE DELLE IMPRESE IL NUOVO CONTESTO OPERATIVO • Certamente, una delle principali conseguenze della riforma del diritto societario è di aver ampliato le opportunità per le aziende in termini di strumenti utilizzabili per diversificare le fonti di finanziamento. • Il problema, a questo punto, consiste nel comprendere: a) quali sono le opzioni disponibili in capo agli imprenditori; b) qual è la capacità delle imprese di “percepire” la portata innovativa della riforma e di trarne vantaggio; c) qual è la capacità degli intermediari finanziari di: • arricchire il proprio portafoglio prodotti; • offrire servizi consulenziali alle imprese; • ridurre la rischiosità dell proprie esposizioni creditizie. OPZIONI DISCHIUSE DALLA RIFORMA: UNA PANORAMICA • Nuove categorie di azioni con peculiari profili di rischio/rendimento. • Migliori opportunità di riequilibrio del rapporto fonti-impieghi. • Nuove configurazioni della relazione tradizionale “conferimento – quota di equity sottoscritta – diritti sociali acquisiti”. • Nuove possibilità di ampliamento della base azionaria. • Nuove possibilità in termini di corporate governance. • Nuove modalità di regolamentazione del rapporto impresa-creditori. • Nuove opportunità in tema di operazioni di finanza straordinaria. • Nuovi meccanismi di gestione del trasferimento intergenerazionale dei pacchetti azionari. • Nuove modalità di miglioramento dello standing creditizio dell’impresa. IL FINANZIAMENTO ATTRAVERSO L’EQUITY • ELEMENTI DI NOVITA’ (1/4) – DIFFERENZIAZIONE DEI TITOLI AZIONARI • Si tratta della vera innovazione e dell’elemento in grado di attirare le attenzioni degli investitori per ciò che riguarda le S.p.A., in quanto esiste la possibilità di costruire degli strumenti finanziari in grado di soddisfare appieno le esigenze di soggetti dai profili di rischio e dalle aspettative di rendimento quanto mai differenziate. • In tal modo, come si vedrà, è possibile anche soddisfare le esigenze di quei finanziatori che hanno la necessità di incidere solo per ciò che riguarda alcuni aspetti della vita dell’impresa o all’avverarsi di alcune condizioni particolari. IL FINANZIAMENTO ATTRAVERSO L’EQUITY • ELEMENTI DI NOVITA’ (2/4) – RIMOZIONE DELLA PROPORZIONALITA’ CONFERIMENTO-QUOTA AZIONARIADIRITTI POSSEDUTI • I finanziatori, di fronte ad un investimento “di minoranza” possono ottenere anche un ruolo di primo piano nelle decisioni aziendali. • Specularmente,i finanziatori che non hanno interessi di carattere gestionale possono assumere il ruolo di meri investitori in capitale di rischio, a prescindere dall’entità della quota azionaria detenuta. • Inoltre, sopportando alcune condizioni, esiste anche la possibilità di conferire “prestazioni d’opera e di servizi” . IL FINANZIAMENTO ATTRAVERSO L’EQUITY • ELEMENTI DI NOVITA’ (3/4) – CREAZIONE DI POSIZIONI AZIONARIE “ASIMMETRICHE” • I finanziatori che non hanno interessi di carattere gestionale possono assumere il ruolo di “meri finanziatori” in capitale di rischio e concentrarsi solo sugli aspetti economici. • Il principio di parità di trattamento di tutti i soci è definitivamente accantonato, a favore di una maggiore diversificazione delle possibilità di raccolta di capitale di rischio. IL FINANZIAMENTO ATTRAVERSO L’EQUITY • ELEMENTI DI NOVITA’ (4/4) – RIFORMA DEI PATTI PARASOCIALI • I finanziatori dell’impresa che sono interessati anche alla gestione possono partecipare direttamente attraverso “l’accordo” con altri soci, ovvero stabilendo un periodo in cui svolgono autonomamente l’attività di amministrazione. • Maggiori possibilità di definire in maniera chiara il ruolo dell’intervento e le finalità (ad esempio, anche le clausole di recesso o le motivazioni di uscita anticipata). LE CATEGORIE DI AZIONI NELLE NUOVE SOCIETÀ DI CAPITALI (1/4) • La riforma del diritto societario ha lasciato invariato il principio generale secondo cui “le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti” (art. 2348 c.c., comma1). • A fronte di ciò, l’art. 2348 c.c., comma 3 dispone che “tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti”. Non può sussistere disuguaglianza di diritti tra azioni appartenenti ad una medesima categoria, ma può sussistere disuguaglianza di diritti tra categorie di azioni LE CATEGORIE DI AZIONI NELLE NUOVE SOCIETÀ DI CAPITALI (2/4) • Le aziende possono dunque emettere diverse categorie di azioni, così da diversificare il profilo dei conferenti equity e incrementare le loro possibilità di ricapitalizzazione • Sulla base di un fondamentale principio di autonomia statutaria, statutaria le società possono liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie. • Tale principio di autonomia statutaria deve però tenere conto: – del divieto del “patto leonino”; – del divieto di emettere azioni “a voto plurimo”; – del divieto di privare l’azionista dei suoi diritti “inderogabili” (il diritto di impugnativa delle delibere assembleari, il diritto di denuncia al collegio sindacale, il diritto di denuncia al tribunale ex art. 2409 cc.). LE CATEGORIE DI AZIONI NELLE NUOVE SOCIETÀ DI CAPITALI (3/4) • Sempre con riferimento alla possibilità di creazione di azioni di categoria speciale, prima della riforma si riteneva che alla privazione del diritto di voto (possibile peraltro solo nell’assemblea ordinaria) dovesse sempre associarsi a titolo compensativo un privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società. • La riforma, invece: – consente la possibilità di “creare azioni senza diritti di voto, con diritti di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni …” (art. 2351 cc., primo comma); – non richiede più che vi sia una necessaria correlazione tra privazione del diritto di voto e riconoscimento di un privilegio patrimoniale; le – lascia inoltre spazio a categorie speciali di azioni basate sulla differenziazione nell’attribuzione del diritto di recesso (le “cause di recesso pattizie”); – prevede la possibilità di emettere categorie di azioni caratterizzate dalla limitazione o esclusione del diritto di opzione. LE CATEGORIE DI AZIONI NELLE NUOVE SOCIETÀ DI CAPITALI (4/4) Le categorie di azioni nelle nuove S.p.A. Le azioni postergate nelle perdite Le azioni privilegiate Le azioni a voto limitato o escluso Le azioni correlate Le azioni a favore dei prestatori di lavoro Le azioni di godimento Le azioni riscattabili LE AZIONI POSTERGATE NELLE PERDITE • Il fenomeno della “postergazione delle perdite” implica che le azioni appartenenti a tale categoria subiscono le perdite solo dopo che esse abbiano colpito le altre azioni. • Ciò significa che: – in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, tali azioni ne subiscono gli effetti solo dopo che siano state integralmente annullate le azioni ordinarie; – in caso di liquidazione, tali azioni sono rimborsate prima delle azioni ordinarie. La riduzione del capitale sociale non potrà che avvenire mediante proporzionale annullamento delle azioni in circolazione, con preferenza nelle azioni ordinarie rispetto a quelle postergate, e non mediante riduzione del valore nominale delle stesse • Peraltro, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, la postergazione va coordinata con il principio di “uguaglianza del valore nominale delle azioni”. • La postergazione, che può essere totale o parziale, non implica violazione del divieto del patto leonino: non produce infatti un’esclusione dei titolari delle azioni postergate da qualsiasi partecipazione alle perdite, ma comporta che tali soggetti rimangano esposti alle perdite con un grado di rischio minore. LE AZIONI PRIVILEGIATE • Prima della riforma la categoria in esame non si distingueva da quella delle azioni a voto limitato se non per il fatto che questa era una sottospecie della prima, stante l’obbligo di attribuire un privilegio patrimoniale laddove vi fosse compressione del diritto di voto. • La riforma ha invece evidenziato la distinzione concettuale tra azione a voto limitato e azione privilegiata. • Nella determinazione del contenuto del privilegio, la riforma non ha apportato rilevanti innovazioni. In particolare, il privilegio può riguardare: – la ripartizione degli utili; – il rimborso del capitale: • azioni privilegiate nel rimborso del solo valore nominale; • azioni privilegiate nel rimborso delle plusvalenze patrimoniali; • azioni privilegiate nel rimborso dell’intero patrimonio netto di liquidazione. – privilegi patrimoniali di natura diversa (diritto ad assistere gratuitamente a spettacoli organizzati dalla società, diritti ad ottenere sconti su prodotti o servizi forniti dalla società, …). LE AZIONI A VOTO LIMITATO O ESCLUSO • Tale categoria di azioni, il cui valore non può complessivamente superare la metà del capitale sociale (art. 2351 c.c., primo comma), comprende le seguenti fattispecie: – azioni prive del diritto di voto: si tratta di azioni assimilabili alle azioni di risparmio (che nel sistema previgente potevano emettere le sole società quotate), le quali, tuttavia, non prevedono obbligatoriamente la presenza di privilegi patrimoniali e, viceversa, prevedono il venir meno di alcuni diritti amministrativi in capo agli azionisti; – azioni a voto limitato per argomento: si tratta di azioni che prevedono una limitazione del diritto di voto su specifici argomenti, i quali, peraltro, non devono necessariamente essere di competenza dell’assemblea straordinaria; – azioni con voto sottoposto a condizione: il diritto di voto è subordinato al verificarsi di particolari condizioni, le quali possono riferirsi all’azione, all’azione alla persona del socio portatore dell’azione, dell’azione alla società, società alle situazioni del mercato finanziario; finanziario – azioni con diritto di voto a scalare: si tratta di azioni per le quali, con riferimento alla posizione del singolo azionista, il diritto di voto è limitato ad una misura massima della quota di capitale sociale posseduta ed è escluso per la quota eccedente. Eventualmente lo statuto può anche prevedere meccanismi di “scaglionamento” in funzione di “fasce” specifiche di quote possedute. LE AZIONI CORRELATE (1/2) • L’art. 2350 c.c., commi 2 e 3, prevede che la società possa emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore. • Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria. • Non possono essere pagati dividendi ai possessori di tali azioni se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società. • Tali azioni, note anche come tracking stocks o targeted stocks, dovrebbero consentire all’emittente di raccogliere nuovi capitali in modo flessibile, sfruttando le peculiari prospettive di crescita di una certa divisione o area di business o società acquisita, senza dover perderne il controllo. LE AZIONI CORRELATE (2/2) I diritti patrimoniali afferenti alle azioni correlate • L’assegnazione degli utili del settore agli azionisti di categoria speciale e dei residui utili agli azionisti ordinari. • L’assegnazione di tutti o parte degli utili del settore agli azionisti di categoria speciale e dei residui utili a tutti gli azionisti. • La previsione della circostanza che, ove eventuali perdite impediscano la distribuzione degli utili prodotti dal settore correlato, la successiva produzione di utili dell’azienda liberi nella corrispondente misura la distribuzione agli azionisti di categoria speciale degli utili in precedenza prodotti dal settore correlato. • La previsione della postergazione nelle perdite del settore per gli azionisti ordinari, nel senso che se dette perdite dessero luogo a riduzione del capitale, i primi ad essere colpiti sarebbero gli azionisti speciali. LE AZIONI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO • La disciplina delle azioni a favore dei prestatori di lavoro (art. 2349 c.c.) presenta alcune novità formali rispetto al passato: – innanzitutto, la competenza a deliberare è dell’assemblea straordinaria, alla quale spetta anche la decisione di utilizzare gli utili ai fini dell’emissione di azioni da assegnare gratuitamente ai dipendenti; – in secondo luogo, va precisato come la possibilità di cui sopra di deliberare l’assegnazione di utili ai prestatori di lavoro debba essere espressamente prevista dallo statuto; – tali azioni, inoltre, possono essere assegnate, oltre che ai dipendenti della società emittente, anche ai dipendenti di società controllate. • Si prevede una più ampia diffusione di tale istituto, soprattutto se si tiene presente che la riforma prevede la possibilità che un’azienda emetta, tra le altre, azioni prive del diritto di voto senza che ciò implichi necessariamente l’attribuzione di speciali diritti patrimoniali. LE AZIONI DI GODIMENTO • La disciplina delle azioni di godimento (art. 2353 c.c.) è rimasta praticamente immutata rispetto al passato. • Tali azioni vengono assegnate in caso di riduzione reale del capitale sociale mediante sorteggio e annullamento di azioni con rimborso del solo valore nominale. I soci sorteggiati, infatti, senza l’assegnazione di azioni di godimento, potrebbero subire un pregiudizio rispetto a coloro che non vengono rimborsati, laddove il valore effettivo delle azioni sia superiore al valore nominale delle stesse. • Per espressa disposizione normativa, salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento non danno diritto di voto nell’assemblea. LE AZIONI RISCATTABILI • Le azioni riscattabili (art. 2437-sexies c.c.), per le quali cioè lo statuto può prevedere un potere di riscatto da parte delle società o dei soci, rappresentano una delle novità principali della riforma. • Il riscatto, peraltro, non deve necessariamente essere ancorato a situazioni specifiche, oggettive e predeterminate, ma può essere anche attribuito in modo arbitrario e insindacabile. • Nulla vieta, comunque, che lo statuto circoscriva il riscatto a specifiche circostanze, tra le quali, a titolo esemplificativo, si possono prefigurare le seguenti: – le clausole che facciano dipendere il riscatto dal venir meno in capo ai soci di determinati requisiti soggettivi; – le clausole che connettano il riscatto a determinati comportamenti del socio ritenuti lesivi degli interessi della società (ad es., lo svolgimento di attività concorrente); – le clausole che connettano il riscatto al superamento di determinate soglie di partecipazione al capitale sociale, al fine di ridurre la partecipazione alla soglia prevista; – le clausole che fanno scattare il riscatto a determinate scadenze temporali al fine di utilizzare la partecipazione azionaria relativa come mezzo di finanziamento della società. CONFERIMENTI, QUOTE DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI SOCIALI (1/5) Nel sistema previgente alla riforma del diritto societario doveva sempre sussistere una stretta e necessaria proporzionalità tra: 1. valore del conferimento del socio; 2. entità della partecipazione del socio al capitale sociale; 3. diritti spettanti ai soci nella vita societaria. L’ampia autonomia statutaria concessa dalla riforma al mondo delle società di capitali è tale da rendere ora possibile il disancoramento da questa relazione proporzionale. Il principio ispiratore di una simile possibilità è quello di consentire ai soci di regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali. CONFERIMENTI, QUOTE DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI SOCIALI (2/5) • La possibilità di assegnare le azioni in maniera non proporzionale al conferimento non deve comunque portare ad una violazione di quanto disposto dall’art. 2346 c.c., comma 5, secondo cui “in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale”. Una volta assicurato il rispetto della norma di cui sopra, nulla vieta che la ripartizione del capitale sociale tra i soci possa essere liberamente determinata tra i medesimi, anche se ciò può portare ad una deroga al principio di parità di trattamento tra i soci (fermi restando i limiti inderogabili dell’ordinamento). • D’altro canto, la disparità di trattamento è legittima se avviene con il consenso di colui che subisce il relativo pregiudizio. CONFERIMENTI, QUOTE DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI SOCIALI (3/5) Attraverso i dettami della nuova normativa, è possibile istituire una nuova azienda anche senza apportare integralmente l’equivalente monetario del capitale sociale Rossiconferisce conferisce7.000 7.000€:€: Rossi ½inincontanti contanti ½ ½ininimmobili immobili ½ Bianchiconferisce conferisceilil Bianchi proprioimpegno impegnoaa proprio lavorareininazienda, azienda, lavorare valutato3.000 3.000€€ valutato Capitale sociale 10.000 € IlIlcapitale capitalecostitutivo costitutivodell’azienda dell’aziendaèèpari pariaa10.000 10.000€,€,ma, ma, effettivamente, effettivamente,nelle nelle“casse” “casse”entrano entranosolo solo3.500 3.500€,€,rappresentati rappresentatidal dal conferimento conferimentoin indenaro denarodidiRossi. Rossi. Solo Solose seBianchi Bianchinon nononorerà onoreràililproprio proprioimpegno impegnoaaprestare prestarel’opera, l’opera, ininazienda aziendaentreranno entrerannoaltri altri3.000 3.000€€per pereffetto effettodelle dellegaranzie garanziefornite fornite aafavore favoredello dellostesso, stesso,altrimenti altrimentil’operatività l’operativitànon nonèèminimamente minimamente messa messainindiscussione. discussione. CONFERIMENTI, QUOTE DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI SOCIALI (4/5) Rossi conferisce 5.000 € Attraverso i patti parasociali, ovvero con l’accordo delle parti, è possibile modificare i rapporti di forza dei soci. Ecco un esempio di partecipazione al capitale sociale non proporzionale rispetto al valore dei conferimenti Bianchi conferisce 5.000 € Capitale sociale 10.000 € Rossi partecipa al capitale con una quota del 70% Rossi ha il 70% dei voti nelle decisioni dei soci Rossi riscuote il 70% dei dividendi Bianchi partecipa al capitale con una quota del 30% Bianchi ha il 30% dei voti nelle decisioni dei soci Bianchi riscuote il 30% dei dividendi CONFERIMENTI, QUOTE DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI SOCIALI (5/5) Rossi conferisce 5.000 € Attraverso i patti parasociali, ovvero con l’accordo delle parti, è possibile modificare i rapporti di forza dei soci. Ecco un esempio di diritti sociali non proporzionali rispetto al valore dei conferimenti Bianchi conferisce 5.000 € Capitale sociale 10.000 € Rossi partecipa al capitale con una quota del 50% Rossi ha il 50% dei voti nelle decisioni dei soci Rossi riscuote il 40% dei dividendi Rossi nomina tre amministratori Bianchi partecipa al capitale con una quota del 50% Bianchi ha il 50% dei voti nelle decisioni dei soci Bianchi riscuote il 60% dei dividendi Bianchi nomina due amministratori ASSEGNAZIONE NON PROPORZIONALE VS. AZIONI DI CATEGORIA (1/2) Con l’assegnazione non proporzionale di azioni si ottiene un triplice effetto: 1. 2. 3. si fa sì che il diritto dell’azionista alla percezione degli utili ed alla restituzione del capitale allo scioglimento della società non sia commisurato al capitale da lui conferito, ma al maggior valore nominale attribuito all’azione per effetto del conferimento effettuato da altri; si fa sì che l’azionista benefici di un diritto di voto di peso complessivamente maggiore a quello che gli sarebbe spettato a seguito dell’assegnazione di un minor numero di azioni ottenute esclusivamente con conferimenti effettuati con mezzi propri; si fa sì che la disparità di trattamento si riferisca esclusivamente all’assegnatario delle azioni e non anche ai successivi aventi causa delle stesse. La possibilità di assegnazione non proporzionale di azioni si pone come una tecnica di diversificazione delle posizioni dei soci alternativa a quella delle azioni di categoria speciale, senza tuttavia alterare formalmente i diritti facenti capo alle azioni ASSEGNAZIONE NON PROPORZIONALE VS. AZIONI DI CATEGORIA (2/2) Ecco una serie (esemplificativa e non esaustiva) di motivazioni che possono giustificare l’istituto dell’assegnazione non proporzionale di azioni. – L’esigenza di mantenere la ripartizione del capitale concordato dei soci, a fronte di conferimento in tutto o in parte in natura, anche laddove la valutazione effettuata dall’esperto nominato ai sensi dell’art. 2343 c.c. non coincida con quella posta in essere di comune accordo tra i soci. – L’esigenza di remunerare con una maggiore partecipazione al capitale il socio che si impegni ad assumere particolari incarichi nella società o ad effettuare determinate prestazioni a favore della società. – L’esigenza di remunerare con una maggiore partecipazione al capitale sociale il socio che abbia accumulato maggiore esperienza rispetto agli altri, sia munito di intensi rapporti con possibili clienti e fornitori, abbia un elevato standing a titolo personale presso il sistema creditizio. – La necessità di regolare precedenti ragioni di credito esistenti tra conferente e beneficiario. – La volontà di porre in essere una liberalità indiretta a favore del socio cui siano attribuite azioni a fronte di conferimenti in tutto o in parte effettuati da terzi (es. per la gestione del trasferimento intergenerazionale della proprietà). – La possibilità di realizzare con successo operazioni di finanza straordinaria. IL FINANZIAMENTO ATTRAVERSO IL DEBITO • ELEMENTI DI NOVITA’ – NUOVA DISCIPLINA DELLE S.r.l. • La possibilità fornita alle S.r.l. di emettere strumenti di debito può facilitare la raccolta diretta delle imprese. – NUOVA DISCIPLINA DELLE S.p.A. • Le S.p.A. possono ora emettere obbligazioni per importi superiori rispetto a quanto possibile con il previgente sistema normativo. – ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI STRUTTURATE • Per le SpA il codice parla di “obbligazioni e altri strumenti finanziari che condizionano i tempi e l’entità del rimborso all’andamento economico della società”, stabilendo, di fatto, che per titolo di debito si debba intendere tutto l’insieme di strumenti che prevede un obbligo di rimborso non generico e, comunque, non una mera aspettativa. I NUOVI STRUMENTI FINANZIARI DELLE S.r.l. (1/2) • Il vecchio art. 2486 c.c. prevedeva per le S.r.l il divieto di emissione di obbligazioni. • Il nuovo art. 2483 c.c. introduce la possibilità per le S.r.l. di emettere titoli di debito che non possono però essere destinati alla massa indistinta dei risparmiatori, infatti il comma 1 dell’ art 2483 stabilisce che tali titoli devono essere sottoscritti da investitori professionali (soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali – TUB e TUF e Regolamenti connessi). • “ In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori istituzionali ovvero soci della società medesima” (art. 2483 comma 3). • Circa i limiti e le modalità di emissione dei titoli di debito il legislatore rimanda completamente all’autonomia statutaria art. 2483 comma 1. I NUOVI STRUMENTI FINANZIARI DELLE S.r.l. (2/2) I titoli di debito di cui all’art. 2483 c.c. entreranno in competizione con la raccolta di finanziamenti tramite l’emissione degli strumenti finanziari di cui all’art. 11, comma 4, del TUB: le cambiali finanziarie e i certificati di investimento. Cambiali finanziarie Titoli di debito •Ultimi tre esercizi in utile. •L’ammontare della raccolta non può eccedere il limite del capitale versato e delle riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato. •I titoli emessi devono essere assistiti da garanzia, non inferiore al 50% del loro valore di sottoscrizione, rilasciate da investitori professionali. •Modalità e limiti dell’emissione determinati autonomamente dallo Statuto. •Sottoscrizione obbligatoria da parte di un investitore professionale. •Nel caso di trasferimento a soggetti diversi da investitori professionali, garanzia totale da parte del cedente. •Estrema flessibilità nel design delle caratteristiche tecniche dello strumento. •Taglio minimo euro 50.000 Le cambiali finanziarie e i certificati di investimento appaiono strumenti meno costosi (la garanzia deve riguardare solo il 50% del valore di sottoscrizione dei titoli), d’altra parte i nuovi titoli di debito sono strumenti sicuramente più flessibili. LE NUOVE OBBLIGAZIONI DELLE S.p.A. (1/6) Le novità introdotte dalla Riforma in tema emissioni obbligazionarie delle S.p.A. sono molteplici e nel loro complesso disegnano una disciplina che si contraddistingue per un deciso ampliamento dei canali di finanziamento attivabili. Le novità di maggiore rilievo introdotte hanno per oggetto: – la nuova disciplina dei conferimenti; – l’introduzione di nuove categorie di azioni; – la sostanziale revisione della disciplina delle obbligazioni; – l’introduzione degli strumenti finanziari partecipativi; – l’introduzione di nuovi istituti giuridici. LE NUOVE OBBLIGAZIONI DELLE S.p.A. (2/6) La disciplina delle obbligazioni è definita dagli art. 2410-2420-ter c.c.. La Riforma ha introdotto importanti novità rispetto alla vecchia normativa, in particolare sono stati rivisti i seguenti aspetti: 1. le modalità di emissione art. 2410 c.c.; 2. i diritti attribuibili agli obbligazionisti e le diverse tipologie obbligazionarie ammissibili art. 2411 c.c.; 3. i limiti all’emissione art. 2412 e 2413 c.c.; 4. la disciplina delle obbligazioni convertibili art. 2420-bis. La ratio generale delle innovazioni introdotte è quella di rendere più conveniente il ricorso allo strumento obbligazionario rendendolo più flessibile e al contempo facilitandone l’emissione. LE NUOVE OBBLIGAZIONI DELLE S.p.A. (3/6) Il vecchio art. 2463 del c.c. attribuiva il potere di deliberare l’emissione di obbligazioni all’assemblea straordinaria. Il nuovo art. 2410 c.c. dispone, invece, che l’emissione, ove lo statuto non disponga diversamente, è deliberata dagli amministratori. Tale procedura comporterà una notevole semplificazione procedurale dell’emissione, che, di fatto, viene correttamente assimilata dal legislatore ad una normale operazione di gestione non avente alcun carattere di straordinarietà. Nel caso in cui lo statuto non attribuisca esplicitamente la competenza agli amministratori, in assenza di una norma specifica, gli interpreti più autorevoli ritengono che la deliberazione possa essere assunta dall’assemblea con i quorum dell’assemblea ordinaria. Tale interpretazione si fonda sul fatto che la materia non rientra tra quelle attribuite alla competenza dell’assemblea straordinaria ex art 2365 c.c.. LE NUOVE OBBLIGAZIONI DELLE S.p.A. (4/6) In tema di diritti degli obbligazionisti la Riforma ha introdotto importanti elementi di novità. Il completamente nuovo art. 2411 c.c. prevede infatti le seguenti novità: – la possibilità di emettere obbligazioni postergate rispetto ad altri debiti; – la possibilità di emettere obbligazioni il cui rendimento può essere correlato a dati oggettivi relativi all’andamento delle società; – la possibilità di emettere “strumenti finanziari” assimilabili alle obbligazioni in cui i tempi e l’entità del rimborso del capitale sono condizionati all’andamento economico della società. LE NUOVE OBBLIGAZIONI DELLE S.p.A. (5/6) La Riforma ha modificato la disposizione relativa ai limiti all’emissione di obbligazioni. In tal senso l’art. 2412 c.c., comma 1, precisa che il limite all’emissione di obbligazioni non è più il capitale nominale, ma il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio (in pratica, il doppio del patrimonio netto, esclusa la riserva azioni proprie). Tale limite può essere superato ove: i) l’emissione sia diretta ad investitori qualificati, che in caso di circolazione dei titoli rispondono della solvibilità della società (art. 2412, comma 2); ii) l’emissione sia garantita da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società e sino a due terzi del valore di questi (art. 2412 comma 3). Inoltre viene espressamente esclusa l’applicazione alle società quotate dei limiti all’emissione di obbligazioni quotate. LE NUOVE OBBLIGAZIONI DELLE S.p.A. (6/6) La Riforma, coordinando la norma contenuta nell’art. 2420-bis c.c. con la disciplina delle emissioni azionarie, ha soppresso il divieto di emissione sotto la pari, mentre ha richiamato la disposizione che richiede l’integrale copertura dell’aumento di capitale corrispondente alle obbligazioni convertibili. Si potrà dunque prevedere la conversione delle obbligazioni in azioni con imputazione del debito residuo a capitale (o a sovraprezzo) senza che l’importo da imputare a capitale condizioni il numero delle azioni da assegnare in sede di conversione ex art 2346 comma 4 c.c.. Tutto ciò agevolerà la costruzione di piani di finanziamento complessi nei quali anche il rapporto di cambio potrà variare in funzione dell’andamento di predeterminati parametri della società. IL FINANZIAMENTO CON STRUMENTI IBRIDI Aspetti generali (1/5) • Dal punto di vista dei finanziatori, si tratta di uno degli interventi più importanti compiuti dal legislatore. • Le innovazioni riguardano le ampie possibilità lasciate in capo alle aziende di definire le caratteristiche degli strumenti. • In questo modo, il principio di flessibilità non sfruttato nella precedente versione del diritto societario trova piena applicazione. • Gli articoli del codice interessati sono: – Art. 2346 – comma 6 – Art. 2411 • In realtà la normativa può essere applicata anche alle S.r.l., anche se questi strumenti atipici non possono avere le medesime condizioni previste per le S.p.A. IL FINANZIAMENTO CON STRUMENTI IBRIDI Aspetti generali (2/5) • STRUMENTO IBRIDO – Versione “debito” • Apporto di risorse finanziarie che non deve perdere la natura di “proprietà con diritto di restituzione” a favore del finanziatore. – Versione “equity” • Disponibilità di finanziamento ottenuta senza integrazione del capitale o del patrimonio sociale, in cui l’alea riguarda la remunerazione o la restituzione o entrambi gli aspetti. IL FINANZIAMENTO CON STRUMENTI IBRIDI Aspetti generali (3/5) • STRUMENTO IBRIDO • Come visto, non è possibile fornire una sola definizione di strumento ibrido, poiché la conformazione effettiva di questi titoli dipende dalla specificità delle caratteristiche insite in ciascuna emissione. • D’altra parte la linea di confine tra conferimento e finanziamento e tra azionista e finanziatore esterno si è progressivamente ridotta, come è confermato dalla diffusione di contratti di mutuo o di emissione di obbligazioni che attribuiscono al mutuante o all’obbligazionista rilevanti poteri di monitoraggio e di ingerenza nell’attività svolta dall’azienda finanziata. IL FINANZIAMENTO CON STRUMENTI IBRIDI Aspetti generali (4/5) • La fisionomia degli strumenti finanziari introdotti dalla riforma non è nettamente delineata dalle nuove norme, in quanto è affidato all’autonomia privata un potere di graduazione e modulazione dei diritti patrimoniali ed amministrativi spettanti alle azioni e alle obbligazioni estremamente ampio. • Inoltre negli strumenti finanziari possono essere incorporate prerogative di natura patrimoniale e amministrativa non tipizzate dal legislatore, ma rimesse completamente all’autonomia privata. • Vi è quindi una grande elasticità che impedisce di collocare i nuovi strumenti finanziari in una categoria omogenea, come aveva abituato il legislatore in tutti i suoi precedenti interventi in materia societaria (si pensi, ad esempio, agli strumenti finanziari partecipativi). partecipativi IL FINANZIAMENTO CON STRUMENTI IBRIDI Aspetti generali (5/5) m ru St Tit o li bi voto tru ttu r at i i tiv pa tta ca r is rrela te ostergat Azioni senza ci te ar i on Azioni p p ti en i Az Azio ni c o li S nt a r i r wa ion z m i a cu i lig rtibil n b zio a Ob n v e g i bl co Ob Debiti subordinati STRUMENTI IBRIDI Debiti non garantiti e Prestiti Obbligazionari Azioni privilegiate Azioni ordinarie EQUITY Debiti garantiti DEBITO GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI (1/2) Una notevole innovazione introdotta dalla Riforma consiste nella possibilità riconosciuta alle società per azioni di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale (art. 2346, comma 6). Gli strumenti finanziari suddetti presuppongono l’apporto dei soci o di terzi “anche di opera o servizi”. E’ inoltre previsto che strumenti finanziari, diversi dalle azioni, possano essere assegnati ai dipendenti della società o di società controllate (art. 2349 comma 1). Sono infine indicati come strumenti finanziari le obbligazioni in cui i tempi e l’entità del rimborso del capitale sono condizionati all’andamento della società (art. 2411 comma 3). GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI (2/2) La normativa sugli strumenti finanziari, esaurendosi nelle disposizioni appena ricordate, risulta estremamente generica e lacunosa. Nella sostanza la disciplina della materia è quasi totalmente rimessa all’autonomia statutaria. In tal senso, a seconda di quanto previsto dallo statuto, gli strumenti finanziari “ibridi” possono assumere caratteristiche estremamente variegate che li rendono più o meno assimilabili alle azioni o alle obbligazioni. In particolare le questioni specifiche che meritano di essere prese in considerazione sono: 1. la natura dell’apporto alla base dell’emissione e la sua qualificazione; 2. la tipologia dei diritti patrimoniali e amministrativi attribuibili ai sottoscrittori; 3. la competenza a decidere l’emissione di tali strumenti; 4. la legge di circolazione. L’IMPATTO DELLA RIFORMA SULL’AREA DI OPERATIVITA’ DELL’INVESTMENT BANKING LA NUOVA RIFORMA E L’INVESTMENT BANKING Di seguito si evidenzia l’impatto che le diverse categorie di azioni potrebbero avere sulle diverse operazioni di corporate finance e investment banking. Azioni postergate nelle perdite Azioni correlate Azioni riscattabili Azioni assegnate in modo non proporzionale - Ristrutturazioni di aziende in crisi - Leveraged Buy-Out - Venture Capital e Private Equity - Strategie di crescita esterna tramite M&A Scorpori singoli/multipli Scissioni parziali/totali Quotazioni (IPO)/Emissione di bonds. Ristrutturazioni di aziende in crisi Leveraged Buy-Out Operazioni di Project Financing Venture Capital e Private Equity Ristrutturazioni di aziende in crisi Management Buy-Out