22 magazine 16 09 2013_legge 98 2013 prima parte

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22 magazine 16 09 2013_legge 98 2013 prima parte
2013#22
MAGAZINE
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16 settembre 2013
Il Decreto del
fare convertito
in legge
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013
Indice
La legge 9 agosto 2013, n. 98, ha
convertito con modificazioni il D.L. 21
giugno 2013, n. 69 (cd Decreto del
fare).
Qui di seguito si riassumono le
disposizioni di più immediato interesse
generale contenute nella citata
disposizione normativa.
Per comodità di esposizione
suddividiamo il commento di due parti.
Di seguito l’elenco degli argomenti
trattati nella presente PRIMA PARTE
Pag 1
Liberalizzazione del WI-FI
Pag 2
Domicilio digitale
Fascicolo Sanitario Elettronico
Sanzioni per violazione del Codice della
strada
Anticipazione del prezzo nei contratti di
appalto
Pag 3
Indennizzo automatico e forfetario per i
ritardi della P.A
Date uniche di efficaci dei nuovi obblighi
amministrativi
Liberalizzazione del WI-FI
L’art. 25 del D. Lgs 1° agosto 2003, n. 259, prevedeva che la fornitura di reti o di
servizi di comunicazione elettronica fosse soggetta ad una autorizzazione
preventiva da parte del Ministero delle Comunicazioni.
Inoltre, l’art. 7 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, disponeva che chiunque intendesse
aprire un pubblico esercizio o un circolo privato nel quale fossero posti a
disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci servizi di telecomunicazione dovesse
chiederne licenza al Questore.
L’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 16 agosto 2005, stabiliva che i
titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato nel quale fossero
posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, servizi di telecomunicazione
fossero tenuti ad identificare il soggetto che accede ai predetti servizi, prima
dell’accesso stesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di
identità.
L’art. 10 del D.L. 69/2013 ha abrogato gli obblighi di cui sopra, prevedendo anzitutto
che l’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite rete Wi-Fi non richiede
l’identificazione personale degli utilizzatori. Inoltre, qualora l’offerta di accesso non
costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano
applicazione le disposizioni in merito sia alla autorizzazione preventiva da parte del
Ministero delle Comunicazioni quanto alla richiesta di licenza al Questore.
In sostanza, a condizione che l’offerta di accesso non costituisca l’attività
commerciale prevalente del gestore, sono caduti tutti gli obblighi per esercenti,
negozi, ristoranti e pubbliche amministrazioni che offrono collegamenti ad internet
agli utenti. Tali obblighi permangono quando l’offerta di accesso costituisce l’attività
commerciale del gestore come nel caso degli operatori di telecomunicazioni o degli
internet point la cui attività consiste proprio sull’offerta di accesso ad internet.
Con la liberalizzazione prevista dall’art. 10 viene sostanzialmente rimosso un freno
alla diffusione delle reti libere e della loro fruizione.
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MAGAZINE
Domicilio digitale
L’art. 14 del D.L. 69/2013 prevede che a ciascun cittadino
che richieda un documento di identificazione unificato,
ovvero richieda la iscrizione all’anagrafe della popolazione
residente ovvero chieda un cambio di residenza, venga
attribuita una casella di posta elettronica certificata (PEC).
La casella di PEC avrà la funzione di domicilio digitale, vale
a dire di domicilio mediante il quale le amministrazioni
pubbliche potranno notificare gli atti da loro emanati. La
funzione di domicilio digitale non sarà tuttavia automatica ma
si perfezionerà solo nel momento in cui il cittadino attiverà
autonomamente la casella di PEC. Quindi, l’automatica
attribuzione della casella PEC non vincola il cittadino a
ricevere obbligatoriamente la notifica di atti pubblici tramite
posta elettronica certificata : tale effetto decorrerà solo dal
momento in cui il cittadino provvederà, con procedura
telematica, ad attivare la casella PEC a lui assegnata.
Fascicolo Sanitario Elettronico
L’art. 12 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, ha previsto la
istituzione, entro il 31 dicembre 2014, del Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE) del cittadino, inteso come insieme di dati e
documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati
durante l’intera vita da eventi clinici presenti e trascorsi
riguardanti il soggetto assistito .
L’art. 17 del D.L. 69/2013 anzitutto procrastina al 30 giugno
2015 la effettiva istituzione del FSE e, inoltre, prevede il
coinvolgimento attivo delle farmacie nella realizzazione del
dossier farmaceutico che costituirà una parte integrante del
FSE.
Nell’intento del legislatore, il dossier farmaceutico avrà la
funzione di favorire la qualità, il monitoraggio e
l’appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e
l’aderenza della terapia ai fini della sicurezza del paziente.
Sanzioni per violazioni del
Codice della strada
Al fine di garantire l’efficacia del sistema sanzionatorio
relativo alle violazioni del Codice della strada l’art. 20 del
D.L. 69/2013 introduce una modifica all’art. 202 del citato
Codice.
La nuova disposizione di legge prevede che la sanzione sia
ridotta del 30% a condizione che il pagamento venga
effettuato entro 5 giorni dalla contestazione (ossia dalla data
della contestazione immediata) o dalla data di notifica (cioè
dalla data di notifica del verbale di infrazione tramite il
servizio postale). Per quest’ultima ipotesi, il Ministero
dell’Interno, con propria circolare del 19 agosto 2013,
fornisce un importante chiarimento qualora il destinatario del
verbale risulti assente e, di conseguenza, non riceva
personalmente la notifica della raccomandata contenente il
verbale di infrazione: in questo caso, il computo dei cinque
giorni parte dall'undicesimo giorno successivo a quando
viene spedita al trasgressore la comunicazione di avvenuto
deposito che viene inviata subito dopo il mancato recapito
della raccomandata.
Così come precisato dal citato Dicastero, la riduzione in
parola non è applicabile per le violazioni in cui è prevista la
sanzione accessoria della confisca del veicolo e/o della
sospensione della patante di guida.
La circolare del Ministero dell'Interno, tra l'altro, precisa che
nella constatazione immediata il trasgressore, nel ricevere
copia del verbale di contestazione, dovrà essere avvisato su
come avvalersi della facoltà del pagamento in misura ridotta
del 30%: in questo caso non dovrà essere utilizzato il
bollettino premarcato allegato al verbale, bensì un normale
bollettino postale con l'indicazione non del conto corrente
postale nazionale (5744), ma del conto corrente postale
della sezione Polizia stradale di cui all'intestazione del
verbale. Il pagamento della sanzione pecuniaria, con la
riduzione del 30%, può essere effettuato sia in contanti
presso la sezione Polizia stradale, sia mediante versamento
sul conto corrente postale intestato alla medesima sezione.
L'importo ridotto del 30% deve essere indicato nel verbale.
Sempre in relazione alle modalità di pagamento, la sanzione
può essere pagata anche con strumenti di pagamento
elettronico (bancomat, carte di credito, etc.) a condizione
che l'Ufficio che ha emesso il verbale lo preveda.
In caso di contestazione immediata non e' possibile pagare
in contanti la sanzione nelle mani dell'Agente accertatore
ma, dopo che
il Ministero dell’Interno avrà attivato le
opportune convenzioni bancarie, il pagamento potrà
avvenire tramite mezzi elettronici a condizione che l'Agente
sia in possesso di idonea apparecchiatura, con rilascio di
ricevuta e annotazione sul verbale consegnato al
trasgressore.
Anticipazione del prezzo nei
contratti di appalto
L’articolo 26-ter, comma 1, del D.L. 69/2013 prevede,
nell’ambito degli appalti pubblici, l’obbligo per tutte le
pubbliche amministrazioni appaltanti di pagare
anticipatamente alle imprese esecutrici, già all’atto della
sottoscrizione del contratti di appalto, il 10% dell’importo
contrattuale a titolo di anticipazione. La disposizione è stata
introdotta in via sperimentale ed è valida esclusivamente per
i bandi pubblicati fino al 31 dicembre 2014.
La norma, peraltro, contiene due precisi limiti. Il primo è
costituito dall’entità della anticipazione che non può,
appunto, superare il 10% del complessivo importo
contrattuale.
Il secondo vincolo è rappresentato dall’obbligo per l’impresa
di fornire alla amministrazione pubblica appaltante una
fideiussione, bancaria o assicurativa, a garanzia
dell’adempimento contrattuale, di importo pari
all’anticipazione.
I successivi commi 2 e 3 stabiliscono specifici criteri per la
compensazione dell’anticipazione del 10 per cento nei
contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale.
In particolare, il comma 2 stabilisce che l'anticipazione deve
essere compensata fino alla concorrenza dell'importo sui
pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
Il comma 3, nel caso di contratti sottoscritti nel corso
dell'ultimo trimestre dell'anno, stabilisce che l'anticipazione è
corrisposta nel primo mese dell'anno successivo ed è
compensata nel corso del medesimo anno contabile.
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MAGAZINE
Indennizzo automatico e
forfetario per ritardi della P.A.
obblighi che impongono la raccolta, la presentazione o la
trasmissione alla pubblica amministrazione, da parte di
cittadini e imprese, di informazioni, atti e documenti (ad
esempio domande, certificati, dichiarazioni, rapporti, etc.)
oppure la tenuta di dati, documenti e registri.
L’art. 28 del D.L. 69/2013 introduce una disposizione
mediante la quale si prevede che il soggetto interessato
abbia diritto ad una forma di indennizzo automatico e
forfettario in caso di ritardo nella conclusione del
procedimento da parte della pubblica amministrazione
rispetto ai tempi definiti per legge o altro atto regolamentare
La norma, che è finalizzata a dare maggiore certezza ai
tempi amministrativi, prevede che l’amministrazione
responsabile del ritardo sia tenuta a corrispondere al
soggetto interessato una somma pari ad Euro 30,00 per ogni
giorno di ritardo, fino ad un massimo di Euro 2.000,00.
Le nuove disposizioni normative e regolamentari e gli atti
amministrativi a carattere generale, adottati da
amministrazioni dello Stato, dovranno fissare la data di
efficacia dei nuovi obblighi al 1° luglio o al 1° gennaio,
successivi all’entrata in vigore delle nuove norme. Sono fatte
salve le particolari esigenze di celerità dell’azione
amministrativa.
Il cittadino o l’impresa potranno conoscere i nuovi obblighi
amministrativi attraverso lo scadenzario pubblicato sul sito
istituzionale delle amministrazioni competenti.
Al momento della presentazione della domanda,
l’amministrazione è tenuta a indicare, nella comunicazione di
avvio del procedimento, i termini entro cui la procedura si
deve concludere, a chi rivolgersi in caso di ritardo e come
richiedere l’indennizzo. Le stesse informazioni devono
essere pubblicate sul sito Internet.
Secondo quanto espressamente previsto dalla norma, le
nuove disposizioni si applicano in via sperimentale ai soli
procedimenti amministrativi relativi all’avvio ed all’esercizio
delle attività di impresa iniziati successivamente all’entrata in
vigore della legge di conversione del D.L. 68/2013. Allo
stato, pertanto, solo le imprese hanno la possibilità di
azionare il procedimento volto al riconoscimento
dell’indennizzo.
Tale possibilità potrà essere gradualmente estesa anche ad
altri procedimenti decorsi 18 mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione. La norma prevede, infatti
che, decorso il predetto periodo e sulla base di un
monitoraggio in merito alla applicazione, sarà emanato un
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilirà
se confermare l’indennizzo, se rimodularlo e se estenderlo
anche ad altre ipotesi.
Sotto un profilo procedurale, qualora l’amministrazione
pubblica non rispetti i termini per il rilascio del provvedimento
richiesto, l’interessato, entro 20 giorni, deve rivolgersi al
responsabile appositamente nominato dall’amministrazione
(titolare del potere sostitutivo), che deve concludere il
procedimento nella metà del tempo originariamente previsto
oppure deve liquidare l’indennizzo nei limiti già sopra
precisato.
Nel caso in cui anche il responsabile del potere sostitutivo
non provveda ad emanare il provvedimento oppure non
liquidi l’indennizzo, l’interessato può proporre ricorso al
giudice amministrativo.
Date uniche di efficacia dei
nuovi obblighi amministrativi
L’art. 29 introduce le cosiddette “date uniche” di efficacia dei
nuovi obblighi amministrativi, per tali intendendosi gli
a cura del Centro Studi
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