Roma, 17 giugno 2009 Alle Aree Centrali Agli Uffici di diretta

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Roma, 17 giugno 2009 Alle Aree Centrali Agli Uffici di diretta
Roma, 17 giugno 2009
Protocollo:
n. 82556 R.U.
Rif.:
Alle Aree Centrali
Allegati: 4
Agli Uffici di diretta Collaborazione del
Signor Direttore
Al Sig. Dirigente di Vertice di diretta
Collaborazione del Signor Direttore
Al Servizio Autonomo Interventi
nel Settore Agricolo
S EDE
Alle Direzioni Regionali delle
Dogane
Agli Uffici delle Dogane
Alle Dogane
LORO SEDI
OGGETTO: Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009.
Avvio dal 1° luglio 2009 del sistema di registrazione e di identificazione degli
operatori economici E.O.R.I. - (Economic Operator Registration and
Identification).
Utilizzo del codice E.O.R.I. nelle dichiarazioni doganali.
Al Dipartimento Finanze
[email protected]
All'Agenzia delle Entrate
[email protected]
Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio operazioni
[email protected]
All'Istituto Nazionale di Statistica
[email protected]
All'Unione Italiana delle Camere di Commercio,
Industria, Agricoltura e Artigianato
[email protected]
AREA CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE
Unità Pianificazione ICT
Autore: Angelo Cutrona
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +390650246426 – Fax +390650243212 –
e-mail:[email protected]
autore: Angelo Cutrona
Alla Camera di Commercio Internazionale
[email protected]
Alla Confederazione Generale dell'Industria
Italiana
[email protected]
Alla Confederazione Generale Italiana del
Commercio e del Turismo
[email protected]
Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura
[email protected]
Alla Confederazione Generale Italiana
dell'Artigianato
[email protected]
Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali
[email protected]
All’Associazione Nazionale Spedizionieri
Doganali
[email protected]
All'Associazione Nazionale Centri di
Assistenza doganale
[email protected]
Alla Federazione Nazionale delle Imprese di
Spedizioni Internazionali
[email protected]
Alla Confetra - Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
[email protected]
Alla Agritermo S.p.A.
[email protected]
[email protected]
Alla Alpha Trading S.p.A.
[email protected]
Alla ANAEE
[email protected]
Alla Anonima Petroli Italiana
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Alla Arcola Petroli
[email protected]
[email protected]
2
All’ASSICC
[email protected]
All’Assobirra
[email protected]
All’Assodistil
[email protected]
[email protected]
Alla Assocostieri
[email protected]
Alla Assogasliquidi
[email protected]
Alla Assopetroli
[email protected]
Alla Blanco Petroli s.r.l.
[email protected]
[email protected]
Alla Butangas S.p.A.
[email protected]
[email protected]
Alla DECAL
[email protected]
[email protected]
Alla Energas S.p.A.
[email protected]
All’ E.N.I.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Alla Federchimica
[email protected]
Alla Federvini
[email protected]
Alla Fox Peetroli S.p.A.
[email protected]
[email protected]
Alla Informatica Valdinievole s.r.l
[email protected]
Alla Italcost
[email protected]
3
Alla IPEM
[email protected]
Alla IPLOM
[email protected]
[email protected]
Alla IROP
[email protected]
Alla P.I.R. S.p.A.
[email protected]
[email protected]
Alla OICCE
[email protected]
Alla Petra S.p.A.
[email protected]
[email protected]
Alla Petrolchimica Partenopea
[email protected]
[email protected]
Alla Polimeri Europa
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Alla San Marco Petroli
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Alla SIC s.r.l.
francesco.sacchi@ sic-online.it
[email protected]
Alla SIGEMI
[email protected]
Alla Synthesis S.p.A.
[email protected]
[email protected]
Alla Unione Petrolifera
[email protected];
[email protected]
Alla Ultragas
[email protected]
Alla Viscolube S.p.A.
[email protected]
4
All’Assocarboni – Ass. Gen. Operatori
Carboni
[email protected]
Alla Federutility
[email protected]
All’Associazione Italiana delle Imprese
Cosmetiche
[email protected]
All’Istituto Nazionale Grappa
[email protected]
A) Premessa
Nell’ambito delle attività pianificate per l’anno 2009 dal Multi Annual Strategic Plan (MASP)
per l’attuazione della Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane ed il commercio e come
stabilito dal Regolamento (CE) n. 312/2009 (cfr. allegato 1), è previsto per il 1° luglio 2009
l’avvio del sistema di registrazione e di identificazione degli operatori economici denominato
E.O.R.I. (Economic Operator Registration and Identification).
Il predetto Regolamento stabilisce che gli Stati membri devono provvedere
all’attribuzione agli operatori economici e ad altre persone che prendono parte ad attività
disciplinate dalla regolamentazione doganale, di un codice identificativo, univoco su tutto
il territorio comunitario. Tale codice va utilizzato nei rapporti tra i predetti soggetti e le
Amministrazioni doganali e per lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali
dei diversi Stati membri.
Il codice EORI è composto da un codice alfanumerico univoco per lo Stato membro
che lo attribuisce, lungo al massimo 15 caratteri, preceduto dal codice ISO alfa 2 di tale
Stato (IT per l’Italia).
In particolare, ogni Stato membro, attraverso l’autorità doganale o l’autorità designata,
provvede alla registrazione degli operatori economici in esso stabiliti, mentre gli operatori
economici non stabiliti sul territorio doganale della Comunità e privi del codice EORI vengono
registrati dallo Stato in cui effettuano per la prima volta una delle operazioni indicate dall’art. 4
terdecies del Regolamento (CEE) n. 2454/1993, come modificato dal Regolamento n. 312/2009.
B) Registrazione automatica in EORI dei soggetti nazionali
Allo scopo di evitare oneri a carico degli operatori economici e di semplificare al
massimo il processo di registrazione nella banca dati EORI, l’Agenzia delle Dogane provvede
alla registrazione automatica di tutti i soggetti nazionali che a vario titolo (in qualità di
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speditore/esportatore, importatore, rappresentante, obbligato principale - caselle 2, 8, 14,
50 del D.A.U. – Documento Amministrativo Unico) hanno effettuato operazioni doganali
in Italia nel corso degli ultimi due anni.
In tali caselle viene attualmente indicato:
9 un numero di partita IVA;
9 un codice fiscale di persona fisica;
9 un codice fiscale attribuito a soggetti diversi dalle persone fisiche;
9 un codice di patente di doganalista.
Nella predetta fase di registrazione automatica degli operatori in EORI vengono seguiti i
seguenti criteri:
•
ai soggetti titolari di partita IVA attiva viene attribuito automaticamente un codice
EORI corrispondente al codice “IT” seguito da tale partita IVA;
•
ai soggetti non titolari di partita IVA attiva e diversi da persona fisica, viene
attribuito un codice EORI corrispondente al codice “IT” seguito dagli 11 caratteri del
codice fiscale;
•
alle persone fisiche - che hanno agito in qualità di dichiarante/rappresentante o di
obbligato principale (caselle 14 o 50 del D.A.U.) viene attribuito un codice EORI
corrispondente al codice “IT” seguito dai primi 15 caratteri del codice fiscale (tale
vincolo deriva dalle limitazioni imposte dal sistema comunitario, che fissa a 17 caratteri
la lunghezza massima del codice EORI). Si sottolinea quindi che per le persone fisiche
il codice EORI risulta formato dal codice “IT” e dal codice fiscale attribuito alla
persona senza l’ultimo (sedicesimo) carattere. Avendo tale carattere la funzione di
“Check digit” o di “controllo” su quelli precedenti, la sua assenza non pregiudica
l’univocità del codice EORI.
Nelle dichiarazioni presentate in Italia sarà comunque richiesta l’indicazione del
codice EORI, seguito dal predetto carattere di controllo. Si precisa che a tal fine, nei
tracciati record delle dichiarazioni inviate tramite il servizio telematico doganale, i relativi
campi sono stati opportunamente dimensionati.
I soggetti italiani che effettueranno, per la prima volta, operazioni doganali dopo il 30
giugno 2009 saranno automaticamente registrati nella base dati EORI all’atto
dell’effettuazione della prima di tali operazioni.
Alle persone fisiche che hanno effettuato operazioni in qualità di speditore/esportatore o
di destinatario (caselle 2 e 8 del D.A.U.) non sarà attribuito in automatico il codice EORI –
né in fase di primo censimento, né a seguito di operazioni effettuate dopo il 30 giugno 2009, in
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ragione della natura non commerciale che, di regola, tali operazioni rivestono. Tali soggetti
potranno in ogni caso operare, in qualità di speditore/esportatore o di destinatario, utilizzando il
proprio codice fiscale, preceduto dalla sigla IT, anche dopo il 30 giugno p.v..
Nel caso di cessazione in Anagrafe tributaria del numero di partita IVA o del codice
fiscale collegato ad un codice EORI, tale codice sarà automaticamente cessato anche sulla base
dati EORI.
In considerazione dell’automatismo del meccanismo di
registrazione, nessuna
comunicazione sarà fornita ai soggetti nazionali registrati in EORI.
Ai soggetti stabiliti in altro Stato membro o in un Paese terzo, con il quale esistano
strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta,
che abbiano effettuato operazioni doganali in Italia negli ultimi due anni, indicando come
codice identificativo nelle dichiarazioni doganali il numero di partita IVA attribuito a
norma dell’art. 35 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, non
sarà attribuito in modo automatico un codice EORI. In particolare ai soggetti in parola, se
stabiliti in altro Stato membro il codice EORI sarà attribuito da tale Paese, mentre se stabiliti in
un Paese terzo sarà attribuito dallo Stato membro (eventualmente l’Italia) presso il quale
effettueranno per la prima volta nella U.E. un’operazione regolata dalla normativa doganale.
I soggetti titolari della partita IVA attribuita a norma del citato art. 35 ter dovranno
indicare tale codice, preceduto dalla sigla “ID=” nella casella 44 del D.A.U., nonché
nell’apposito campo “note” presente nei diversi tracciati telematici per le dichiarazioni doganali.
C) Presentazione della istanza di registrazione in EORI da parte di soggetti stabiliti in
Paesi terzi e dei soggetti nazionali che ne facciano richiesta
Un operatore economico non stabilito nel territorio doganale della Comunità, ed ancora
sprovvisto di codice EORI, deve essere registrato prima di effettuare per la prima volta nella
U.E. una delle operazioni previste dall’art. 4 terdecies del Regolamento (CEE) n.
2454/1993, come modificato dal Regolamento (CE) n. 312/2009. Ai fini della registrazione
occorre presentare presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia, la richiesta di
attribuzione del codice EORI, redatta sull’apposito modello (cfr. allegato 2) disponibile anche in lingua inglese - nella sezione ecustoms.it del sito internet dell’Agenzia delle
Dogane.
La predetta richiesta può essere presentata anche dai soggetti stabiliti in Italia,
non ancora in possesso del codice EORI e che intendano ottenere tale codice prima di
effettuare una operazione doganale in Italia (ad esempio perché intendono operare in
altro Stato membro).
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Ai fini dell’accertamento dell’identità dei soggetti stabiliti in Italia o in un Paese terzo
che presentano la richiesta in parola, la medesima va corredata:
9 nel caso di una persona fisica, dal passaporto o da altro documento di identità
valido del presentatore dell’istanza, in originale;
9 nel caso di persone giuridiche o di associazioni di persone:
• dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese o alla Camera di
commercio, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi dall’autorità
competente del Paese interessato (Italia o Paese terzo);
• dal passaporto o altro documento di identità, in originale, della persona che
presenta l’istanza.
Nel caso in cui la persona che presenta l’istanza non sia la persona fisica o il legale
rappresentante della persona giuridica o della associazione di persone cui il codice EORI va
attribuito, va inoltre presentata:
•
una procura notarile, in originale;
oppure
•
un atto di delega, in originale, unitamente al documento, in originale, del
soggetto delegante.
D) Consenso alla pubblicazione
Il Regolamento (CE) n. 312/2009 stabilisce che ciascuno Stato Membro invii la base dati
dei soggetti EORI registrati a livello nazionale, e i successivi aggiornamenti, ai servizi centrali
della Commissione Europea, che li rende disponibili a ciascuno degli altri ventisei Paesi.
La Commissione – D.G. Taxud provvede inoltre alla pubblicazione, sul proprio sito
Internet, delle informazioni anagrafiche dei soggetti registrati in EORI, che abbiano fornito, in
forma scritta, il loro assenso al riguardo, relative:
9 al codice EORI attribuito;
9 al nome e cognome, ovvero alla ragione sociale;
9 all’indirizzo completo di residenza o della sede legale.
I soggetti, stabiliti in un Paese terzo o in Italia, che presentano la richiesta di
attribuzione del codice EORI redatta sul modello di cui al citato allegato 2, possono esprimere
tale assenso compilando opportunamente le sezione riservata a tale fine.
I soggetti stabiliti in Italia e registrati automaticamente in EORI, possono esprimere tale
assenso presentando, presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia, l’apposito modello
(cfr. allegato 3), debitamente sottoscritto, disponibile - anche in lingua inglese - nella sezione
ecustoms.it del sito internet dell’Agenzia delle Dogane. Tale modello va presentato
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unitamente ai documenti indicati ai precedenti punti B) richiesti per la presentazione
dell’istanza di attribuzione del codice EORI.
In ogni caso l’Ufficio doganale farà prendere visione al soggetto che esprime il
consenso alla pubblicazione l’informativa di cui all’allegato 4.
E) Utilizzo del codice EORI
Dal 1° luglio 2009 il codice EORI deve essere utilizzato nella compilazione delle
dichiarazioni doganali e dei corrispondenti tracciati record pubblicati nell’appendice del
manuale per l’utente del servizio telematico doganale.
Pertanto le istruzioni per la stampa, l’uso e la compilazione dei formulari per le
dichiarazioni doganali, diramate con circolare n. 45/D dell’11 dicembre 2006, sono modificate
come riportato nell’allegato 5.
Per le modifiche effettuate nei tracciati record delle dichiarazioni doganali inviate tramite
il servizio telematico doganale e per le novità relative a regole e condizioni, occorre sempre
fare riferimento alla versione aggiornata di tali tracciati, pubblicata nell’appendice del
manuale per l’utente.
Si sottolinea che dal 1° luglio 2009, in virtù delle regole sopra descritte, non sarà più
consentita l’indicazione nella casella 14 del D.A.U., nel caso di rappresentanza diretta,
della patente del doganalista. A decorrere da tale data il doganalista iscritto in uno degli
albi compartimentali dovrà, in caso di rappresentanza diretta, indicare obbligatoriamente
nella casella in parola il proprio codice EORI.
Il Direttore dell’Area Centrale
F.to Teresa Alvaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93)
9
del 16 aprile 2009
REGOLAMENTO (CE) N. 312/2009 DELLA COMMISSIONE
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Le misure intese a rafforzare la sicurezza introdotte dal
regolamento (CEE) n. 2913/92, quale modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e
del Consiglio (3), prevedono l’analisi dei rischi, lo scambio
elettronico di informazioni relative ai rischi tra le autorità
doganali e tra queste ultime e la Commissione nell’ambito di un quadro comune in materia di gestione del
rischio, il ricevimento da parte delle autorità doganali,
prima dell’arrivo e della partenza, di informazioni su
tutte le merci che entrano nel territorio doganale della
Comunità o ne escono e la concessione dello status di
operatore economico autorizzato agli operatori economici affidabili che soddisfano determinate condizioni. Affinché tali misure siano più efficaci, è necessario che gli
interessati possano essere identificati mediante un numero individuale uniforme.
Occorre pertanto prevedere un numero di registrazione e
identificazione degli operatori economici (numero EORI)
(2)
(3)
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(3) GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.
L’allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della
Commissione (2) prevede che in alcuni casi nella dichiarazione in dogana vada indicato un numero che identifica
la persona interessata. Tuttavia, il tipo di numero di
identificazione da utilizzare è stabilito dagli Stati membri,
i quali richiedono che la persona interessata sia registrata
nei loro sistemi nazionali. Pertanto, gli operatori economici e le altre persone che intendono effettuare importazioni, far circolare merci in regime di transito, effettuare
esportazioni o chiedere un’autorizzazione per fruire di
semplificazioni doganali o regimi doganali in vari Stati
membri devono ripetere il processo di registrazione e
ottenere un numero di identificazione diverso in ciascuno
di tali Stati membri.
(1)
considerando quanto segue:
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in
particolare l’articolo 247,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Per limitare la necessità di cambiamenti sostanziali nei
sistemi di registrazione e nelle disposizioni legislative
nazionali esistenti e per facilitare l’integrazione del sistema centralizzato con altri sistemi nazionali è opportuno prevedere che operatori economici ed, eventualmente, altre persone presentino domanda agli Stati membri per ottenere il numero EORI.
Considerata la diversità delle autorità incaricate della registrazione degli operatori economici e di altre persone
negli Stati membri, occorre che ogni Stato membro designi la o le autorità responsabili dell’assegnazione dei numeri EORI e della registrazione degli operatori e delle
altre persone interessate.
Per ridurre l’onere amministrativo a loro carico è opportuno che gli operatori economici e le altre persone, registrandosi in un solo Stato membro, possano ottenere un
numero EORI valido negli altri Stati membri. Allo scopo
di semplificare il trattamento delle informazioni e agevolare i contatti con le autorità doganali occorre che, una
volta ottenuto il numero, gli operatori economici e le
altre persone siano obbligati a utilizzare tale numero
unico in tutte le comunicazioni con le autorità doganali
in cui sia richiesto il loro identificatore.
A fini di semplificazione amministrativa e per fornire alle
autorità doganali un accesso ai dati agevole e affidabile,
occorre sviluppare un sistema elettronico centralizzato
per la conservazione e lo scambio dei dati relativi alla
registrazione degli operatori economici e delle altre persone e ai numeri EORI.
(6)
(7)
(8)
A norma di alcune disposizioni del regolamento (CEE) n.
2454/93, può essere necessario che persone diverse dagli
operatori economici indichino un numero EORI nei loro
rapporti con le autorità doganali. Gli Stati membri devono pertanto essere autorizzati a registrare tali persone.
(5)
(4)
L 98/3
da assegnare a ciascun operatore economico ed eventualmente ad altre persone, che serva da riferimento comune
nei loro rapporti con le autorità doganali in tutta la
Comunità e per lo scambio di informazioni tra le autorità
doganali e tra queste ultime e altre autorità. Per garantirne l’unicità è opportuno che venga utilizzato un solo
numero per persona.
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
IT
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
17.4.2009
La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento
dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati (1), mentre la tutela delle persone fisiche riguardo
al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera
circolazione di tali dati (2).
Ai sensi dell’articolo 28 della direttiva 95/46/CE, le autorità nazionali di controllo devono sorvegliare la legittimità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati
membri, mentre a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 45/2001 il garante europeo della protezione dei dati deve sorvegliare le attività delle istituzioni e
degli organismi comunitari in relazione al trattamento
dei dati personali, tenuto conto delle competenze limitate
di dette istituzioni e organismi riguardo ai dati in questione; su tale base le suddette autorità, agendo nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenute a cooperare
(12)
(13)
(1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(2) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
La pubblicazione dei numeri EORI e di un numero limitato di dati relativi alla registrazione degli operatori economici e di altre persone costituisce uno strumento che
consente la verifica di tali dati da parte di terzi. È pertanto opportuno che siano pubblicati i numeri EORI e un
numero limitato di dati relativi alla registrazione. Tuttavia, tenuto conto delle conseguenze, la pubblicazione
deve aver luogo unicamente se l’operatore economico o
l’altra persona abbiano liberamente espresso il loro accordo per iscritto dopo essere stati debitamente informati.
È opportuno che i dati presenti nel sistema centralizzato
siano utilizzati per lo scambio di informazioni fra le
autorità doganali e le altre autorità nazionali solo se
l’accesso delle stesse ai dati è necessario ai fini dell’adempimento dei loro obblighi giuridici riguardanti la circolazione di merci soggette a un regime doganale.
Sono stati individuati ulteriori casi in cui non è necessario presentare dichiarazioni previe all’arrivo o alla partenza, che riguardano in particolare merci destinate a o
provenienti da piattaforme di perforazione o di produzione, nonché armi e attrezzature militari trasportate
dalle autorità militari di uno Stato membro o per loro
conto. Inoltre, al fine di limitare l’onere per gli operatori
economici, le spedizioni di merci il cui valore intrinseco
non superi 22 EUR devono essere esentate, a talune
condizioni, dalla presentazione di dichiarazioni previe
all’arrivo o alla partenza. Quando si applicano tali esenzioni, l’analisi dei rischi deve essere effettuata all’arrivo o
alla partenza delle merci sulla base della dichiarazione
sommaria per la custodia temporanea o della dichiarazione doganale per le merci in questione.
Occorrono norme più dettagliate riguardo alla persona
competente a fornire informazioni sulle merci non comunitarie in custodia temporanea al loro arrivo nel territorio doganale della Comunità. Tali informazioni devono essere tratte per quanto possibile da dati già a
disposizione delle autorità doganali.
Inoltre, occorre specificare in quali casi e in quale forma
il gestore del mezzo di trasporto notifica all’ufficio doganale di entrata l’arrivo del mezzo di trasporto.
Occorrono in particolare norme più dettagliate riguardo
allo scambio di informazioni tra il gestore del mezzo di
trasporto e l’ufficio doganale di entrata nei casi in cui un
mezzo di trasporto arriva in un porto o aeroporto diverso da quello indicato nella dichiarazione sommaria di
entrata.
Alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del
regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione (3),
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93, è
necessario adeguare e specificare taluni elementi relativi
alle dichiarazioni da presentare alle autorità doganali,
previamente all’arrivo e alla partenza, per le merci che
entrano ed escono dal territorio doganale della Comunità.
(3) GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.
(18)
(17)
(16)
(15)
(14)
17.4.2009
attivamente e a garantire un controllo coordinato del
trattamento dei dati effettuato ai sensi del presente regolamento.
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Per sviluppare tale sistema elettronico centralizzato e garantirne un funzionamento efficiente e sicuro è necessario che gli Stati membri e la Commissione collaborino
strettamente.
IT
(11)
(10)
(9)
L 98/4
Allegato 1
Il regolamento (CE) n. 1875/2006 ha introdotto nel regolamento (CEE) n. 2454/93 una serie di misure riguardanti tra l’altro i dati da raccogliere per le dichiarazioni
sommarie di entrata e di uscita. Gli sviluppi tecnici della
tecnologia dell’informazione necessari per attuare queste
misure hanno mostrato che occorre apportare alcuni adeguamenti a tali dati indicati nell’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Al fine di individuare meglio i casi in cui possono essere
utilizzati dati semplificati per talune categorie di dichiarazioni, l’indicazione del «modo di trasporto» deve essere
un elemento obbligatorio.
Il miglior metodo per identificare senza ambiguità il
mezzo di trasporto è l’uso del numero IMO di identificazione della nave (Unique European Vessel Identification
Number) e del numero unico europeo di identificazione
delle navi (ENI). Anziché il nome della nave, occorre
pertanto fornire tali dati.
Poiché il trasportatore deve essere informato ogniqualvolta la dichiarazione sommaria di entrata è presentata
da un’altra persona, è necessario raccogliere il riferimento
del numero di documento di trasporto del trasportatore.
Date le potenziali variazioni nelle operazioni di trasporto
internazionali, occorre prevedere la possibilità di presentare richieste di deviazione. A tal fine, occorre inserire
una nuova tabella recante gli elementi informativi prescritti per le richieste di deviazione.
Stabilito l’obbligo di fornire il numero EORI, non sarà
più necessario l’uso dei numeri di codice per l’identificazione degli interessati e, per quanto concerne le spedizioni postali, i riferimenti alle dichiarazioni devono essere
sostituiti da riferimenti ai dati forniti dai servizi postali.
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 va pertanto modificato
di conseguenza.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato del codice doganale,
(27)
(28)
2)
1)
2.
Se l’autorità incaricata dell’assegnazione del numero
EORI non è l’autorità doganale, lo Stato membro designa
la o le autorità incaricate della registrazione degli operatori
economici e di altre persone e dell’assegnazione dei numeri
EORI.
La struttura del numero EORI è conforme ai criteri di cui
all’allegato 38.
1.
Il numero EORI è utilizzato per l’identificazione degli
operatori economici e di altre persone nei loro rapporti con
le autorità doganali.
Articolo 4 duodecies
Sistema di registrazione e identificazione
«CAPITOLO 6
nella parte I, titolo I, è aggiunto il seguente capitolo 6:
la dichiarazione sommaria di cui all’articolo 36 bis del
codice che deve essere presentata per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità, salvo
diversa disposizione del presente regolamento.»;
17) “dichiarazione sommaria di entrata”:
un numero unico nella Comunità europea, attribuito
dall’autorità doganale di uno Stato membro, oppure
dalla o dalle autorità designate da uno Stato membro,
agli operatori economici e ad altre persone in conformità delle norme definite nel capitolo 6;
«16) “numero EORI (numero di registrazione e identificazione degli operatori economici)”:
all’articolo 1 sono aggiunti i seguenti punti 16 e 17:
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:
Articolo 1
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
A seguito dell’adeguamento delle norme che prescrivono
i dati da fornire è necessario adeguare in conformità le
note esplicative che riguardano i dati medesimi.
L 98/5
(26)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Occorre inoltre precisare il trattamento delle dichiarazioni previe alla partenza per le quali l’ufficio doganale
di uscita non ha inviato conferma dell’uscita all’ufficio
doganale di esportazione, e stabilire una procedura di
ricerca e di informazione tra gli uffici doganali di esportazione e di uscita. Inoltre, l’ufficio doganale di esportazione deve poter chiudere, sulla base di prove presentate
dall’esportatore o dal dichiarante oppure dopo la scadenza di un termine precisato, i movimenti di esportazione per i quali non ha ricevuto dall’ufficio doganale di
uscita conferma dell’uscita.
IT
(19)
17.4.2009
IT
e) domanda di certificato di operatore economico autorizzato ai sensi dell’articolo 14 bis.
d) domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 324 bis
o 372;
c) gestione di un magazzino di custodia temporanea ai
sensi dell’articolo 185, paragrafo 1;
b) presentazione nella Comunità di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;
ii) una dichiarazione in dogana effettuata ai fini del
regime di ammissione temporanea;
i) una dichiarazione in dogana effettuata in conformità
degli articoli da 225 a 238; o
a) presentazione, nella Comunità, di una dichiarazione
sommaria o di una dichiarazione in dogana, salvo che
si tratti di:
2.
All’atto della registrazione per l’assegnazione del numero EORI, gli Stati membri possono esigere che gli operatori economici e le altre persone interessate presentino
dati diversi da quelli elencati nell’allegato 38 quinquies se ciò
risulta necessario per fini stabiliti nella loro legislazione
nazionale.
1.
I dati relativi alla registrazione e all’identificazione
degli operatori economici o eventualmente di altre persone
trattate dal sistema ai sensi dell’articolo 4 sexdecies comprendono i dati elencati nell’allegato 38 quinquies secondo le
modalità specifiche indicate all’articolo 4 sexdecies, paragrafi
4 e 5.
Articolo 4 quaterdecies
7.
Ai fini del presente capitolo l’articolo 4, paragrafo 2,
del codice si applica mutatis mutandis per determinare se
una persona è stabilita in uno Stato membro.
6.
Gli operatori economici e le altre persone possiedono
un unico numero EORI.
b) la persona non stabilita nel territorio doganale della
Comunità, che non sia un operatore economico ai sensi
del paragrafo 3, viene registrata dall’autorità doganale o
dall’autorità designata dello Stato membro in cui essa
prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale.
3.
L’operatore economico non stabilito nel territorio doganale della Comunità e privo del numero EORI viene
registrato dall’autorità doganale o dall’autorità designata
dello Stato membro in cui effettua per la prima volta
una delle seguenti operazioni:
Nei casi di cui al paragrafo 4:
a) la persona stabilita nel territorio doganale della Comunità, che non sia un operatore economico ai sensi del
paragrafo 1, viene registrata dall’autorità doganale o dall’autorità designata dello Stato membro in cui è stabilita;
5.
c) la persona effettua operazioni per le quali è necessario
un numero EORI a norma dell’allegato 30 bis o dell’allegato 37, titolo I.
b) alla persona non è stato precedentemente assegnato un
numero EORI;
a) la registrazione è richiesta a norma della legislazione di
uno Stato membro;
2.
Nei casi di cui all’articolo 4 duodecies, paragrafo 3, gli
Stati membri possono dispensare l’operatore economico o
l’altra persona interessata dall’obbligo di presentare domanda per un numero EORI.
1.
L’operatore economico stabilito nel territorio doganale della Comunità viene registrato dall’autorità doganale
o dall’autorità designata dello Stato membro in cui è stabilito. Gli operatori economici presentano una domanda di
registrazione prima di avviare le attività di cui all’articolo 1,
punto 12. Tuttavia, gli operatori economici che non hanno
presentato domanda di registrazione possono farlo al momento della loro prima operazione.
Articolo 4 terdecies
3.
Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono
utilizzare come numero EORI un numero già attribuito a
un operatore economico o a un’altra persona dalle autorità
competenti a fini fiscali, statistici o di altra natura.
17.4.2009
4.
Le persone che non siano operatori economici vengono registrate solo se sono adempiute tutte le seguenti
condizioni:
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Le autorità doganali dello Stato membro comunicano alla
Commissione il nome e l’indirizzo della o delle autorità
incaricate dell’assegnazione del numero EORI. La Commissione pubblica tali informazioni su Internet.
L 98/6
IT
7.
Il fatto che un operatore economico o un’altra persona interessata cessi le attività di cui all’articolo 1, punto
6.
Solo i numeri EORI assegnati in conformità dell’articolo 4 terdecies, paragrafi da 1 a 5, sono caricati nel sistema
centralizzato, insieme agli altri dati elencati nell’allegato 38
quinquies.
5.
Gli Stati membri caricano inoltre a intervalli regolari
nel sistema centralizzato, ove siano disponibili nei sistemi
nazionali, i dati elencati nell’allegato 38 quinquies, punti da
5 a 12, relativi agli operatori economici e alle altre persone
interessate, ogniqualvolta nuovi numeri EORI vengono attribuiti o i dati stessi vengono modificati.
4.
Gli Stati membri caricano a intervalli regolari nel
sistema centralizzato i dati elencati nell’allegato 38 quinquies, punti da 1 a 4, relativi agli operatori economici e
ad altre persone ogniqualvolta nuovi numeri EORI vengono
attribuiti o i suddetti dati vengono modificati.
3.
Gli Stati membri garantiscono che i loro sistemi nazionali siano aggiornati, completi ed esatti.
2.
Mediante il sistema di cui al paragrafo 1, le autorità
doganali collaborano con la Commissione al fine di assicurare il trattamento e lo scambio, tra autorità doganali e tra
queste ultime e la Commissione, dei dati relativi alla registrazione e identificazione degli operatori economici e di
altre persone elencati nell’allegato 38 quinquies. Solo i dati
elencati nell’allegato 38 quinquies sono trattati nel sistema
centralizzato.
1.
Gli Stati membri collaborano con la Commissione al
fine di sviluppare un sistema elettronico centralizzato di
informazione e comunicazione che contenga i dati elencati
nell’allegato 38 quinquies trasmessi da tutti gli Stati membri.
Articolo 4 sexdecies
Il numero EORI è utilizzato, se necessario, in tutte le comunicazioni degli operatori economici e delle altre persone
interessate con le autorità doganali. È anche utilizzato per
lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra
queste ultime e altre autorità secondo le modalità stabilite
agli articoli 4 septdecies e 4 octodecies.
Articolo 4 quindecies
L 98/7
I numeri EORI e i dati elencati nell’allegato 38 quinquies
sono trattati nel sistema centralizzato per il periodo di
tempo stabilito nella legislazione degli Stati membri che
hanno caricato i dati di cui all’articolo 4 sexdecies, paragrafi
4 e 5.
Articolo 4 novodecies
3.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli
indirizzi delle autorità menzionate al paragrafo 1. La Commissione pubblica tali informazioni su Internet.
2.
Le autorità di cui al paragrafo 1 possono conservare o
comunicare tra loro i dati indicati nello stesso paragrafo
solo se ciò è necessario ai fini dell’adempimento dei loro
obblighi legali riguardanti la circolazione di merci soggette
a regimi doganali.
h) autorità incaricate dei controlli alle frontiere.
g) autorità responsabili della politica commerciale, comprese, se del caso, le autorità agricole;
f) autorità incaricate della lotta antifrode;
e) autorità fiscali;
d) autorità statistiche;
c) autorità sanitarie;
b) autorità veterinarie;
a) autorità doganali;
1.
In ciascuno Stato membro le seguenti autorità possono consentire reciprocamente, per singoli casi, l’accesso
diretto ai dati di cui ai punti da 1 a 4 dell’allegato 38
quinquies di cui sono in possesso:
Articolo 4 octodecies
In ciascuno Stato membro l’autorità designata in conformità dell’articolo 4 duodecies, paragrafo 2, fornisce alle autorità doganali di tale Stato accesso diretto ai dati di cui
all’allegato 38 quinquies.
Articolo 4 septdecies
12, è indicato dagli Stati membri nei dati elencati nell’allegato 38 quinquies, punto 11.
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
3.
Gli Stati membri possono esigere che gli operatori
economici o, se del caso, altre persone presentino i dati
di cui ai paragrafi 1 e 2 per via elettronica.
17.4.2009
3)
IT
— nel caso del trasporto combinato di cui all’articolo 183
ter, per trasportatore si intende la persona la quale gestirà il mezzo di trasporto che, dopo essere stato introdotto nel territorio doganale della Comunità, circolerà
autonomamente come mezzo di trasporto attivo,
Trasportatore: la persona che introduce le merci o assume la
responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale
della Comunità, di cui all’articolo 36 ter, paragrafo 3, del
codice. Tuttavia,
Ai fini del presente capitolo e dell’allegato 30 bis si intende
per:
«Articolo 181 ter
l’articolo 181 ter è sostituito dal seguente:
Le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati e
il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno
agendo nell’ambito delle proprie competenze, collaborano
attivamente e assicurano il controllo coordinato del sistema
di cui all’articolo 4 sexdecies, paragrafo 1.»;
Articolo 4 univicies
3.
I diritti delle persone riguardo ai dati relativi alla
registrazione elencati nell’allegato 38 quinquies e trattati
nei sistemi nazionali sono esercitati conformemente alla
normativa dello Stato membro che ha conservato i dati
personali e in particolare, se del caso, alle disposizioni di
attuazione della direttiva 95/46/CE.
2.
I dati relativi all’identificazione e registrazione degli
operatori economici e delle altre persone interessate, costituiti dalla serie di dati elencati all’allegato 38 quinquies,
punti 1, 2 e 3, possono essere pubblicati su Internet dalla
Commissione soltanto se tali soggetti hanno liberamente
espresso il proprio consenso scritto dopo essere stati debitamente informati. In tal caso il consenso è comunicato, in
conformità al diritto nazionale degli Stati membri, alla o
alle autorità designate ai sensi dell’articolo 4 duodecies, paragrafo 2, o alle autorità doganali.
4)
17.4.2009
m) le seguenti merci introdotte nel territorio doganale
della Comunità provenienti direttamente da piattaforme di perforazione o di produzione gestite da
una persona stabilita nel territorio doganale della
Comunità:
«l) armi e attrezzature militari introdotte nel territorio
doganale della Comunità dalle autorità responsabili
della difesa militare di uno Stato membro, su mezzi
di trasporto militari o trasporti effettuati per uso
esclusivo delle autorità militari;
d) sono aggiunte le seguenti lettere da l) a n):
«j) le merci trasportate a bordo di navi che effettuano
un servizio regolare debitamente autorizzato ai sensi
dell’articolo 313 ter, e le merci trasportate su navi o
aeromobili tra porti o aeroporti comunitari senza
fare scalo in alcun porto o aeroporto situato fuori
del territorio doganale della Comunità;»
c) la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«g) le merci per le quali è ammessa la dichiarazione
doganale verbale, ai sensi degli articoli 225, 227 e
229, paragrafo 1, fatta eccezione per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;»
b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«e) le merci oggetto di dichiarazioni doganali effettuate
con altro atto ai sensi degli articoli 230, 232 e 233,
fatta eccezione per palette, contenitori e mezzi di
trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in
acque interne trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;»
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
l’articolo 181 quater, primo comma, è modificato come
segue:
— nel caso di traffico marittimo o aereo in applicazione di
un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, di cui all’articolo 183 quater, per
trasportatore si intende la persona che ha concluso il
contratto ed emesso la polizza di carico o la lettera di
vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci nel
territorio doganale della Comunità.»;
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
1.
Il presente regolamento lascia intatto e non incide in
alcun modo sul livello di tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito del
diritto comunitario e di quello nazionale e in particolare
non modifica né gli obblighi incombenti agli Stati membri
in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi della
direttiva 95/46/CE, né gli obblighi incombenti alle istituzioni e agli organismi comunitari in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (CE) n.
45/2001 nell’adempimento delle loro funzioni.
Articolo 4 vicies
L 98/8
5)
iv) rifiuti non pericolosi provenienti da tali piattaforme;
iii) altri articoli utilizzati o consumati su tali piattaforme; e
ii) merci che sono state utilizzate per installazioni o
forniture di tali piattaforme;
7.
Se la dichiarazione sommaria di entrata viene presentata da una persona di cui all’articolo 36 ter, paragrafo 4, del codice, le autorità doganali possono presumere, salvo prova contraria, che il trasportatore abbia
«6.
Le autorità doganali notificano immediatamente
alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata la registrazione della stessa. Se la dichiarazione sommaria di entrata viene presentata da una
persona di cui all’articolo 36 ter, paragrafo 4, del codice,
le autorità doganali notificano la registrazione anche al
trasportatore, purché quest’ultimo sia collegato al sistema doganale.
b) sono aggiunti i seguenti paragrafi da 6 a 9:
«Le autorità doganali ammettono la presentazione di
una dichiarazione sommaria di entrata su carta, o qualsiasi altra procedura sostitutiva da esse stabilita di comune accordo, soltanto in una delle seguenti circostanze:»;
a) nel paragrafo 2, l’alinea è sostituito dal seguente:
l’articolo 183 è modificato come segue:
e) il secondo comma è soppresso;
7)
6)
L 98/9
1.
Se un mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità arriva in primo luogo ad un
ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato
nella dichiarazione sommaria di entrata, il gestore del
mezzo di trasporto o il suo rappresentante informa l’ufficio
doganale di entrata dichiarato mediante un messaggio di
“richiesta di deviazione”. Tale messaggio contiene le indicazioni stabilite nell’allegato 30 bis ed è compilato conformemente alle note esplicative che figurano in detto allegato. Il
presente paragrafo non si applica nei casi di cui all’articolo 183 bis.
«Articolo 183 quinquies
l’articolo 183 quinquies è sostituito dal seguente:
Il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata corrisponde al termine applicabile per il
mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale
della Comunità, come indicato all’articolo 184 bis.»;
In caso di trasporto combinato, se il mezzo di trasporto
attivo che entra nel territorio doganale della Comunità
serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto
che, dopo l’entrata nel territorio doganale della Comunità,
circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo,
l’obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata
spetta al gestore di tale altro mezzo di trasporto.
«Articolo 183 ter
l’articolo 183 ter è sostituito dal seguente:
9.
Se, dopo un periodo di 200 giorni a decorrere
dalla data di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata, l’arrivo del mezzo di trasporto non è stato
notificato alla dogana a norma dell’articolo 184 octies o
le merci non sono state presentate alla dogana a norma
dell’articolo 186, la dichiarazione sommaria di entrata si
considera non presentata.»;
8.
Le autorità doganali notificano immediatamente
alla persona che ha presentato modifiche della dichiarazione sommaria di entrata la registrazione delle stesse.
Se le modifiche della dichiarazione sommaria di entrata
vengono presentate da una persona di cui all’articolo 36
ter, paragrafo 4, del codice, le autorità doganali notificano la registrazione anche al trasportatore, purché quest’ultimo abbia chiesto loro di inviargli tali notifiche e
sia collegato al sistema doganale.
dato il suo consenso sulla base di disposizioni contrattuali e che sia a conoscenza della presentazione.
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
i) merci che sono state incorporate in tali piattaforme ai fini della loro costruzione, riparazione,
manutenzione o conversione;
IT
n) merci in una spedizione il cui valore intrinseco non
supera 22 EUR, a condizione che le autorità doganali provvedano, con l’accordo dell’operatore economico, ad effettuare l’analisi di rischio utilizzando le
informazioni contenute nel, o fornite dal, sistema
usato dall’operatore economico.»;
17.4.2009
«3.
Quando nel territorio doganale della Comunità
sono introdotte merci che non sono oggetto di una
dichiarazione sommaria di entrata, ai sensi dell’articolo 181 quater, lettere da c) a i) e da l) a n), l’analisi
dei rischi è effettuata al momento della presentazione
delle merci sulla base, se disponibili, della dichiarazione
sommaria per la custodia temporanea o della dichiarazione doganale relativa alle merci in questione.»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«Quando l’analisi dei rischi fornisce alle autorità doganali motivi ragionevoli per ritenere che l’introduzione
delle merci nel territorio doganale della Comunità costituirebbe una minaccia per la sicurezza della Comunità
tale da richiedere un intervento immediato, le autorità
doganali notificano all’autore della dichiarazione sommaria di entrata e, se è persona diversa, al trasportatore,
sempre che quest’ultimo sia collegato al sistema doganale, il divieto di effettuare il carico delle merci.»;
a) al paragrafo 2, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
l’articolo 184 quinquies è modificato come segue:
«b) per i carichi alla rinfusa/frazionati, tranne quando si
applica la lettera c) o d): almeno quattro ore prima
dell’arrivo al primo porto situato nel territorio doganale
della Comunità;»
all’articolo 184 bis, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
Nei successivi porti o aeroporti situati nel territorio doganale della Comunità, si applica l’articolo 186 per le merci
presentate alla dogana in tali porti o aeroporti.»;
«Quando viene individuato un rischio, l’ufficio doganale del
primo porto o aeroporto di entrata adotta misure di divieto
nel caso di spedizioni considerate una minaccia talmente
grave da richiedere un intervento immediato e, in ogni
caso, trasmette i risultati dell’analisi dei rischi al o ai successivi porti o aeroporti.
17.4.2009
b) dichiarazione sommaria per la custodia temporanea,
comprendente i dati identificativi della dichiarazione
sommaria di entrata relativa alle merci in questione;
a) dati identificativi della dichiarazione sommaria di entrata
relativa alle merci in questione, con l’aggiunta dei particolari contenuti nella dichiarazione sommaria per la
custodia temporanea;
2.
La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea può assumere una delle seguenti forme, secondo
quanto prescritto dalle autorità doganali:
La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea
viene depositata dalla persona che presenta le merci, o
per suo conto, non oltre il momento della presentazione.
Se la dichiarazione sommaria per la custodia temporanea
viene depositata da una persona diversa dal gestore del
magazzino di custodia temporanea, le autorità doganali
notificano la dichiarazione al gestore purché tale persona
sia indicata nella dichiarazione sommaria per la custodia
temporanea e sia collegata al sistema doganale.
1.
Le merci non comunitarie presentate alla dogana
sono oggetto di una dichiarazione sommaria per la custodia temporanea secondo quanto indicato dalle autorità doganali.
«Articolo 186
13) l’articolo 186 è sostituito dal seguente:
Il gestore del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità o il suo rappresentante notifica alle autorità doganali del primo ufficio doganale di
entrata l’arrivo del mezzo di trasporto. Tale notifica di
arrivo contiene le indicazioni necessarie per l’identificazione
delle dichiarazioni sommarie di entrata presentate in relazione a tutte le merci trasportate sul mezzo di trasporto.
Ove possibile, si usano i metodi di notifica dell’arrivo disponibili.»;
Articolo 184 octies
Notifica dell’arrivo
«S e z i o n e 5
12) nella parte I, titolo VI, capitolo 1, è inserita la seguente
sezione 5:
11) l’articolo 184 septies è soppresso;
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
10) all’articolo 184 sexies, il secondo e il terzo comma sono
sostituiti dai seguenti:
9)
8)
IT
2.
L’ufficio doganale di entrata dichiarato notifica immediatamente all’ufficio doganale di entrata effettivo la deviazione e i risultati dell’analisi dei rischi a livello di sicurezza
e protezione.»;
L 98/10
IT
10.
Ai fini dei paragrafi da 1 a 9, quando merci non
comunitarie trasportate dall’ufficio doganale di partenza,
nell’ambito di un regime di transito, sono presentate alla
dogana in un ufficio di destinazione situato nel territorio
doganale della Comunità, la dichiarazione di transito destinata alle autorità doganali dell’ufficio di destinazione è
9.
Quando la dichiarazione doganale è stata presentata
all’ufficio doganale di entrata come dichiarazione sommaria
di entrata, ai sensi dell’articolo 36 quater del codice, le
autorità doganali accettano la dichiarazione all’atto della
presentazione delle merci e queste sono vincolate direttamente al regime dichiarato, nel rispetto delle condizioni
stabilite per tale regime.
b) viene comprovata la posizione comunitaria delle merci
conformemente agli articoli da 314 ter a 336.
a) le merci sono dichiarate per un dato regime doganale o
ricevono un’altra destinazione doganale; oppure
8.
La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea non è necessaria se, al più tardi al momento della loro
presentazione in dogana:
7.
La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea viene conservata dalle autorità doganali al fine di verificare che le merci cui si riferisce ricevano una destinazione
doganale.
6.
Ai fini dell’articolo 49 del codice, si ritiene che la
dichiarazione sommaria per la custodia temporanea sia
stata presentata alla data di presentazione delle merci.
5.
La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea può essere presentata insieme alla notifica di arrivo di
cui all’articolo 184 octies, o contenere tale notifica.
4.
Possono essere usati sistemi di inventario commerciali
portuali o dei trasporti, purché siano approvati dalle autorità doganali.
3.
Un riferimento a una dichiarazione sommaria di entrata non è necessario se le merci sono già state in custodia
temporanea o hanno ricevuto una destinazione doganale e
non sono uscite dal territorio doganale della Comunità.
L 98/11
«j) le merci trasportate a bordo di navi che effettuano
un servizio regolare debitamente autorizzate ai sensi
dell’articolo 313 ter, e le merci trasportate su navi o
aeromobili che circolano tra porti o aeroporti comunitari senza effettuare uno scalo intermedio in alcun
porto o aeroporto situato al di fuori del territorio
doganale della Comunità;»
c) la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«g) le merci per le quali è ammessa una dichiarazione
verbale, ai sensi degli articoli 226, 227 e 229, paragrafo 2, fatta eccezione per palette, contenitori e
mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne trasportati in applicazione di
un contratto di trasporto;»
b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«e) le merci oggetto di una dichiarazione doganale effettuata con altro atto ai sensi degli articoli 231,
232, paragrafo 2, e 233, fatta eccezione per palette,
contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario,
aereo, marittimo e in acque interne trasportati in
applicazione di un contratto di trasporto;»
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
16) l’articolo 592 bis è modificato come segue:
«b) quando si tratti di altre merci e l’ufficio doganale di
esportazione sia stato informato conformemente all’articolo 792 bis, paragrafo 1, o consideri conformemente
all’articolo 796 sexies, paragrafo 2, che le merci dichiarate non sono uscite dal territorio doganale della Comunità.»;
15) all’articolo 251, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità
per via marittima o aerea che ai fini del trasporto rimangono a bordo dello stesso mezzo di trasporto, senza trasbordo, sono presentate alla dogana conformemente all’articolo 40 del codice soltanto nel porto o aeroporto comunitario dove sono scaricate o trasbordate.»;
«Articolo 189
14) l’articolo 189 è sostituito dal seguente:
considerata dichiarazione sommaria per la custodia temporanea.»;
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
c) manifesto o un altro documento di trasporto, recante i
particolari contenuti nella dichiarazione sommaria per la
custodia temporanea, nonché i dati identificativi della
dichiarazione sommaria di entrata relativa alle merci
in questione.
17.4.2009
IT
iii) altri articoli da utilizzare o consumare su tali
piattaforme;
ii) merci da utilizzare per installazioni o forniture
di tali piattaforme;
i) merci da utilizzare per la costruzione, la riparazione, la manutenzione o la conversione di tali
piattaforme;
le seguenti merci portate fuori dal territorio doganale della Comunità direttamente su piattaforme di
perforazione o di produzione gestite da persone
stabilite nel territorio doganale della Comunità:
19) all’articolo 792 bis, paragrafo 1, la terza frase è soppressa;
Quando merci esentate, ai sensi dell’articolo 592 bis, lettere
da c) a m), dall’obbligo di presentare una dichiarazione
doganale entro i termini stabiliti agli articoli 592 ter e
592 quater lasciano il territorio doganale della Comunità,
l’analisi dei rischi è effettuata al momento della loro presentazione sulla base della dichiarazione doganale relativa a
tali merci se disponibile.»;
«Articolo 592 octies
18) l’articolo 592 octies è sostituito dal seguente:
«ii) per i carichi alla rinfusa/frazionati, tranne quando si
applica il punto iii) o iv): almeno quattro ore prima
della partenza dal porto situato nel territorio doganale
della Comunità;»
17) all’articolo 592 ter, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è
sostituito dal seguente:
m) merci in una spedizione che abbia un valore intrinseco non superiore a 22 EUR, a condizione che le
autorità doganali provvedano, con l’accordo dell’operatore economico, ad effettuare l’analisi di rischio
utilizzando le informazioni contenute nel, o fornite
dal, sistema usato dall’operatore economico.»;
l)
«k) armi e attrezzature militari portate fuori dal territorio doganale della Comunità dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro, su
mezzi di trasporto militari o usati esclusivamente
dalle autorità militari;
17.4.2009
b) la prova del pagamento o la fattura o la bolla di consegna debitamente firmata o autenticata dall’operatore
economico che ha portato le merci fuori dal territorio
doganale della Comunità;
a) una copia della bolla di consegna firmata o autenticata
dal destinatario fuori del territorio doganale della Comunità;
4.
La prova di cui al paragrafo 3 può essere fornita in
particolare mediante uno dei seguenti elementi o mediante
una combinazione degli stessi:
L’esportatore e il dichiarante possono fornire all’ufficio doganale di esportazione prova dell’avvenuta uscita delle
merci dal territorio doganale della Comunità.
3.
Se, nei casi di cui al paragrafo 2, l’ufficio doganale di
uscita non conferma l’uscita delle merci entro il termine
indicato in detto paragrafo, l’ufficio doganale di esportazione informa l’esportatore o il dichiarante.
2.
L’esportatore o il dichiarante possono, di loro iniziativa o a seguito di una richiesta presentata in conformità
del paragrafo 1, informare l’ufficio doganale di esportazione
che le merci hanno lasciato il territorio doganale della
Comunità, indicando la data in cui e l’ufficio doganale
dal quale le merci hanno lasciato il territorio doganale della
Comunità e chiedere all’ufficio doganale di esportazione
che l’uscita sia certificata. In tal caso, l’ufficio doganale di
esportazione richiede il messaggio “risultati di uscita” all’ufficio doganale di uscita, che risponde entro 10 giorni.
1.
Se, dopo 90 giorni dallo svincolo delle merci per
l’esportazione, l’ufficio doganale di esportazione non ha
ricevuto il messaggio “risultati di uscita” di cui all’articolo 796 quinquies, paragrafo 2, se necessario l’ufficio doganale di esportazione può chiedere all’esportatore o al
dichiarante di indicare a quale data e da quale ufficio doganale le merci hanno lasciato il territorio doganale della
Comunità.
«Articolo 796 quinquies bis
21) dopo l’articolo 796 quinquies è inserito il seguente articolo 796 quinquies bis:
Gli articoli 796 quinquies bis e 796 sexies si applicano mutatis mutandis nei casi in cui è stata presentata una dichiarazione di esportazione su carta.»;
«Articolo 792 ter
20) l’articolo 792 ter è sostituito dal seguente:
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
d) sono aggiunte le seguenti lettere da k) a m):
L 98/12
IT
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
23) l’articolo 842 bis è modificato come segue:
3.
L’ufficio doganale di esportazione informa l’esportatore o il dichiarante e l’ufficio doganale di uscita dichiarato
dell’annullamento della dichiarazione di esportazione. L’ufficio doganale di esportazione informa l’ufficio doganale di
uscita dichiarato dell’eventuale accoglimento di prove in
conformità del paragrafo 1, lettera b).»;
2.
Il mancato ricevimento, entro 150 giorni dalla data di
svincolo delle merci per l’esportazione, di un messaggio
relativo ai “risultati di uscita” trasmesso dall’ufficio doganale
di uscita o di prove ritenute sufficienti a norma dell’articolo 796 quinquies bis, paragrafo 4, può essere considerato
dall’ufficio doganale di esportazione come indicativo del
fatto che le merci non hanno lasciato il territorio doganale
della Comunità.
b) quando non ha ricevuto, nei casi di cui all’articolo 796
quinquies bis, paragrafo 2, alcun messaggio relativo ai
“risultati di uscita” dall’ufficio doganale di uscita entro
10 giorni, ma ritiene sufficienti le prove fornite conformemente all’articolo 796 quinquies bis, paragrafo 4.
a) quando ha ricevuto un messaggio “risultati di uscita”
dall’ufficio doganale di uscita;
1.
L’ufficio doganale di esportazione certifica l’uscita
delle merci all’esportatore o al dichiarante nei casi seguenti:
«Articolo 796 sexies
22) l’articolo 796 sexies è sostituito dal seguente:
e) scritture degli operatori economici relative alle merci
fornite alle piattaforme di perforazione e di produzione
del petrolio e del gas.»;
d) un documento certificato dalle autorità doganali di uno
Stato membro o di un paese al di fuori del territorio
doganale della Comunità; o
L 98/13
L’articolo 1, punto 2, relativamente all’articolo 4 sexdecies, paragrafo 1, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
Tuttavia, fino al 1o luglio 2010 l’articolo 1, punto 2, relativamente all’articolo 4 sexdecies, paragrafo 4, e ai dati menzionati
nell’allegato 38 quinquies, punto 4, si applica soltanto se tali dati
sono disponibili nei sistemi nazionali.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2009.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 2
29) è inserito l’allegato 38 quinquies, il cui testo figura all’allegato IV del presente regolamento.
28) l’allegato 38 è modificato conformemente all’allegato III del
presente regolamento;
27) l’allegato 37 è modificato conformemente all’allegato II del
presente regolamento;
26) l’allegato 30 bis è modificato conformemente all’allegato I
del presente regolamento;
Se le merci oggetto di una dichiarazione sommaria di uscita
non hanno lasciato, dopo un periodo di 150 giorni dalla
data di presentazione della dichiarazione, il territorio doganale della Comunità, la dichiarazione sommaria di uscita si
considera non presentata.»;
«Articolo 842 septies
25) è inserito il seguente articolo 842 septies:
«L’articolo 592 ter, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 592 quater si
applicano mutatis mutandis.»;
24) all’articolo 842 quinquies, paragrafo 1, il secondo comma è
sostituito dal seguente:
b) il testo della lettera b) è soppresso;
«a) i casi enumerati all’articolo 592 bis, lettere da a) a
m);»
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
c) una dichiarazione firmata o autenticata dalla società che
ha portato le merci fuori dal territorio doganale della
Comunità;
17.4.2009
L 98/14
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2009.
Membro della Commissione
László KOVÁCS
Per la Commissione
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Uno Stato membro può applicare l’articolo 1, punto 2, relativamente all’articolo 4 terdecies, anteriormente al
1o luglio 2009. In tal caso comunica la data di applicazione alla Commissione, che pubblica tale informazione.
IT
17.4.2009
17.4.2009
k) nella nota 5.1, l’indicazione «tabella 6» è sostituita da «tabella 7»;
«4.3. Ai fini del presente allegato per spedizione postale si intende una singola unità del peso massimo di 50 kg
trasportata mediante sistema postale, in conformità delle disposizioni della convenzione postale universale,
quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi a norma di dette
disposizioni.»;
j) la nota 4.3 è sostituita dalla seguente:
«4.2. Ai fini del presente allegato per spedizione per espresso si intende una singola unità trasportata mediante un
servizio integrato di raccolta, trasporto, sdoganamento e consegna in maniera rapida e con una scadenza
precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali unità per tutta la durata della prestazione.»;
i) la nota 4.2 è sostituita dalla seguente:
«4.1. Le colonne “Dichiarazione sommaria di uscita — spedizioni per espresso” e “Dichiarazione sommaria di
entrata — spedizioni per espresso” della tabella 2 contengono i dati richiesti che devono essere forniti
elettronicamente alle autorità doganali ai fini dell’analisi di rischio prima della partenza o dell’arrivo delle
spedizioni per espresso. I servizi postali possono scegliere di fornire elettronicamente alle autorità doganali i
dati contenuti in tali colonne della tabella 2 ai fini dell’analisi di rischio prima della partenza o dell’arrivo delle
spedizioni postali.»;
h) la nota 4.1 è sostituita dalla seguente:
g) Nella nota 3.2, secondo comma, l’indicazione «tabella 6» è sostituita da «tabella 7»;
f) nella nota 3.1, secondo comma, l’indicazione «tabella 6» è sostituita da «tabella 7»;
e) nella nota 2.2, secondo comma, l’indicazione «tabella 6» è sostituita da «tabella 7»;
d) nella nota 2.1, secondo comma, l’indicazione «tabella 6» è sostituita da «tabella 7»;
«1.6. Le descrizioni e le note di cui alla sezione 4 relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, alle
procedure semplificate e alle richieste di deviazione si riferiscono ai dati indicati nelle tabelle da 1 a 7.»;
c) La nota 1.6 è sostituita dalla seguente:
«1.2. Le tabelle da 1 a 7 comprendono tutti i dati necessari per le procedure, le dichiarazioni e le richieste di
deviazione di cui trattasi. Esse forniscono un quadro globale dei requisiti richiesti per le diverse procedure,
dichiarazioni e richieste di deviazione.»;
b) la nota 1.2 è sostituita dalla seguente:
«La richiesta di deviazione, che deve essere presentata se un mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio
doganale della Comunità arriva in primo luogo ad un ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato
nella dichiarazione sommaria di entrata, contiene le informazioni indicate nella tabella 6.»;
a) nella nota 1.1 è inserita la seguente frase:
1) la sezione 1 è modificata come segue:
ALLEGATO I
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L’allegato 30 bis è modificato come segue:
IT
L 98/15
L 98/16
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Z»;
Z»;
Z»;
Z»;
«Numero di articolo
X
X»;
ii) tra «Numero di identificazione del materiale, se containerizzato» e «Codice delle merci» è inserita la seguente riga:
«Modo di trasporto fino alla frontiera
i) tra «Codice del o dei paesi di transito» e «Ufficio doganale di uscita», è inserita la seguente riga:
e) la tabella 5 del punto 2.5 è modificata come segue:
«Modo di trasporto fino alla frontiera
d) nella tabella 4 del punto 2.4, tra «Codici dei paesi di transito» e «Luogo di carico», è inserita la seguente riga:
«Modo di trasporto fino alla frontiera
c) nella tabella 3 del punto 2.3, tra «Codici dei paesi di transito» e «Luogo di carico», è inserita la seguente riga:
«Modo di trasporto fino alla frontiera
Z»;
Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale
iv) tra «Codici del o dei paesi di transito» e «Ufficio doganale all’uscita», è inserita la seguente riga:
Z
Z»;
«Numero di riferimento del trasporto
iii) tra «Trasportatore» e «Codici del o dei paesi di transito» sono inserite le seguenti righe:
ii) nella quarta colonna, il titolo «Dichiarazione sommaria di entrata — Spedizioni postali e per espresso (cfr. note
2.1 e da 4.1 a 4.3)» è sostituito da «Dichiarazione sommaria di entrata — Spedizioni per espresso (cfr. note 2.1
e da 4.1 a 4.3)»;
i) nella seconda colonna, il titolo «Dichiarazione sommaria di uscita — Spedizioni postali e per espresso (cfr. note
3.1 e da 4.1 a 4.3)» è sostituito da «Dichiarazione sommaria di uscita — Spedizioni per espresso (cfr. note 3.1 e
da 4.1 a 4.3)»;
b) la tabella 2 del punto 2.2 è modificata come segue:
«Modo di trasporto fino alla frontiera
a) nella tabella 1 del punto 2.1, tra «Codice del o dei paesi di transito» e «Ufficio doganale all’uscita», è inserita la
seguente riga:
2) la sezione 2, è modificata come segue:
IT
17.4.2009
17.4.2009
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
X
Z
Z»;
Numero di articolo
Codice del primo luogo di arrivo
Codice del primo luogo di arrivo effettivo
i) la nota 2 è soppressa;
d) la nota esplicativa relativa al dato «Spedizioniere/esportatore» è modificata come segue:
Dichiarazioni sommarie di entrata: si indica il numero EORI dello speditore se la persona che presenta la
dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto.»;
«Dichiarazioni sommarie di uscita: questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa da
quella che presenta la dichiarazione sommaria; si indica il numero EORI dello speditore se la persona che
presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto. Se i dati necessari per una dichiarazione
sommaria di uscita figurano in una dichiarazione doganale ai sensi dell’articolo 182 ter, paragrafo 3, del codice
e dell’articolo 216 del presente regolamento, questo dato corrisponde al dato “Speditore/esportatore” della
dichiarazione doganale.
ii) il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:
i) la nota 2 è soppressa;
c) la nota esplicativa relativa al dato «Spedizioniere» è modificata come segue:
«Riferimento al documento che accompagna il trasporto delle merci nel territorio doganale o fuori dal territorio
doganale. Se la persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata è diversa dal trasportatore, deve essere
fornito anche il numero del documento di trasporto del trasportatore.»;
b) nella nota esplicativa relativa al dato «Numero del documento di trasporto» il primo comma è sostituito dal
seguente:
— data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale.»;
— identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera,
Richiesta di deviazione: il numero di riferimento del movimento costituisce un’alternativa ai seguenti due dati:
«MRN
a) prima della nota esplicativa relativa al dato «Dichiarazione» è inserito il seguente testo:
4) la sezione 4, Note esplicative dei dati, è modificata come segue:
3) nella sezione 3, Dati richiesti per le procedure semplificate, l’indicazione «tabella 6» è sostituita da «tabella 7»;
Z
Codice del paese del primo ufficio di entrata dichiarato
X
Z
Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale
MRN
Z
Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera
Persona che chiede la deviazione
Z
Z
Modo di trasporto fino alla frontiera
Descrizione
«2.6. Dati occorrenti per le richieste di deviazione — Tabella 6
f) è inserito il seguente punto 2.6:
IT
L 98/17
L 98/18
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Richiesta di deviazione: persona che effettua la richiesta di deviazione all’entrata. Si indica il numero EORI della
persona che chiede la deviazione.»;
«Persona che chiede la deviazione
tra la nota esplicativa relativa al dato «Persona che presenta la dichiarazione sommaria» e quella relativa al dato
«Destinatario» è inserito il seguente testo:
j)
i)
i) la nota 1 è soppressa;
la nota esplicativa relativa al dato «Parte destinataria della notifica» è modificata come segue:
Si indica il numero EORI del trasportatore se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del
numero suddetto. Tuttavia, nei casi di cui all’articolo 183, paragrafi 6 e 8, l’indicazione del numero EORI del
trasportatore è obbligatoria. Il numero EORI del trasportatore deve essere indicato anche nei casi contemplati
dall’articolo 184 quinquies, paragrafo 2.»;
Questo dato deve essere indicato se si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione
sommaria di entrata.
«Trasportatore
la nota esplicativa relativa al dato «Trasportatore» è sostituita dalla seguente:
«Si indica il numero EORI del dichiarante/rappresentante.»;
ii) dopo il primo comma è inserito il seguente testo:
i) la nota 1 è soppressa;
h) la nota esplicativa relativa al dato «Dichiarante/rappresentante» è modificata come segue:
«Si indica il numero EORI del destinatario, se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del
numero suddetto.»;
iii) dopo il comma che inizia con «Dichiarazioni sommarie di uscita» è aggiunto il seguente testo:
«Nei casi in cui deve essere fornita questa informazione, si indica il numero EORI del destinatario, se la persona
che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto.»;
ii) dopo la tabella, è inserito il seguente testo:
i) la nota 1 è soppressa;
g) la nota esplicativa relativa al dato «Destinatario» è modificata come segue:
f)
«Si indica il numero EORI della persona che presenta la dichiarazione sommaria.»;
ii) dopo le parole «Persona che presenta la dichiarazione sommaria», è inserito il comma seguente:
i) la nota 1 è soppressa;
e) la nota esplicativa relativa al dato «Persona che presenta la dichiarazione sommaria» è modificata come segue:
«Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16. Se lo speditore/esportatore non dispone di un numero
EORI, l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.»;
ii) dopo il primo comma, è inserito il comma seguente:
IT
17.4.2009
17.4.2009
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Per il trasporto aereo, nei casi in cui l’operatore dell’aeromobile trasporta merci nell’ambito di un accordo di codesharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.»;
Richiesta di deviazione: occorre indicare il numero IMO di identificazione della nave per il trasporto marittimo, il
codice ENI per il trasporto per vie navigabili interne e il numero di volo IATA per il trasporto aereo.
«Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera
tra la nota esplicativa relativa al dato «Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera» e quella
relativa al dato «Numero di riferimento del trasporto» è inserito il seguente testo:
«Richiesta di deviazione: si indica soltanto la data; va utilizzato il codice di 8 lettere (AAAAMMGG).»;
p) nella nota esplicativa relativa al dato «Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale», è aggiunto il
seguente testo:
Richiesta di deviazione: vanno utilizzati i codici previsti nell’allegato 38 nella casella n. 2 del DAU.»;
Codice del paese del primo ufficio di entrata dichiarato
Richiesta di deviazione: occorre indicare il codice del primo ufficio doganale di entrata effettivo.
«Codice del primo luogo di arrivo effettivo
o) tra la nota esplicativa relativa al dato «Codice del primo luogo di arrivo» e quella relativa al dato «Data e ora di arrivo nel
primo luogo di arrivo sul territorio doganale», è inserito il seguente testo:
«Richiesta di deviazione: occorre indicare il codice del primo ufficio doganale di entrata dichiarato.»;
n) nella nota esplicativa relativa al dato «Codice del primo luogo di arrivo» è aggiunto il seguente testo:
Per il trasporto aereo, nei casi in cui l’operatore dell’aeromobile trasporta merci nell’ambito di un accordo di codesharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.»;
«Identificazione dell’itinerario compiuto dal mezzo di trasporto, ad esempio numero del viaggio, numero del volo
o numero dell’uscita, se pertinenti.
m) nella nota esplicativa relativa al dato «Numero di riferimento del trasporto» il primo comma è sostituito dal seguente:
l)
I codici previsti nell’allegato 38 nella casella n. 21 del DAU vanno utilizzati per le nazionalità se tali informazioni
non sono ancora incluse nell’identità.»;
«Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera del territorio doganale della Comunità.
Per l’identità vanno utilizzate le definizioni previste nell’allegato 37 nella casella n. 18 del DAU. In caso di
trasporto marittimo o per vie navigabili interne, va dichiarato il numero IMO di identificazione della nave o il
numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI). In caso di trasporto aereo, non occorre fornire alcuna
informazione.
k) nella nota esplicativa relativa al dato «Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera» il primo
comma è sostituito dal seguente testo:
«Si indica il numero EORI della parte destinataria della notifica, se la persona che presenta la dichiarazione
sommaria dispone del numero suddetto.»;
ii) dopo il primo comma è inserito il seguente testo:
IT
L 98/19
L 98/20
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
«Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in entrata – spedizioni postali: questo dato non va indicato
qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall’operatore.»;
nella nota esplicativa relativa al dato «Luogo di carico» il secondo comma è sostituito dal seguente:
Richiesta di deviazione: se è indicato il MRN e la richiesta di deviazione non riguarda tutti gli articoli di una
dichiarazione sommaria di entrata, la persona che richiede la deviazione fornisce i numeri di articolo attribuiti alle
merci nella dichiarazione sommaria di entrata iniziale.»
«Numero dell’articolo in relazione al numero totale di articoli riportati nella dichiarazione, nella dichiarazione
sommaria o nella richiesta di deviazione.
u) nella nota esplicativa relativa al dato «Numero di articoli» il primo comma è sostituito dal seguente:
t)
«Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in uscita – spedizioni postali: questo dato non va indicato
qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall’operatore.»;
s) nella nota esplicativa relativa al dato «Ufficio doganale di uscita» il secondo comma è sostituito dal seguente:
[Rif.: casella n. 25 del DAU].»;
Vanno utilizzati i codici 1, 2, 3, 4, 7, 8 o 9 previsti nell’allegato 38 nella casella n. 25 del DAU.
Occorre dichiarare i modi di trasporto diversi da quello aereo eventualmente utilizzati per il trasporto del carico
aereo.
Dichiarazione sommaria di entrata: modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo in cui è previsto
che le merci entrino nel territorio doganale della Comunità. In caso di trasporto combinato, si applicano le norme
previste nella nota esplicativa dell’allegato 37 per la casella n. 21.
«Modo di trasporto fino alla frontiera
r) tra la nota esplicativa relativa al dato «Codice valuta» e quella relativa al dato «Ufficio doganale di uscita», è inserito il
seguente testo:
Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in entrata — spedizioni postali: deve essere indicato solo il
paese di partenza iniziale delle merci.»;
«Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in uscita — spedizioni postali: deve essere indicato solo il
paese di destinazione finale delle merci.
q) nella nota esplicativa relativa al dato «Codice del o dei paesi di transito», il secondo e il terzo comma sono sostituiti
dal seguente testo:
IT
17.4.2009
17.4.2009
IT
ALLEGATO III
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
«Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16. Se il dichiarante/rappresentante non dispone di un numero
EORI, l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.»
c) nella casella n. 14: Dichiarante/Rappresentante, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16. Se il destinatario non dispone di un numero EORI,
l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.»;
b) nella casella n. 8: Destinatario, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se è richiesto un numero di identificazione, indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16. Se allo
speditore/esportatore non è stato assegnato un numero EORI, indicare il numero prescritto dalla legislazione dello
Stato membro interessato.»;
a) nella casella n. 2: Speditore/Esportatore, il terzo comma è sostituito dal seguente:
2) la sezione C è modificata come segue:
«Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’obbligato principale, unitamente al numero EORI
di cui all’articolo 1, punto 16. Se è fornito il numero EORI, gli Stati membri possono dispensare dall’obbligo di
indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l’indirizzo.»;
d) nella casella n. 50: Obbligato principale, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16. Se il dichiarante/rappresentante non dispone di un numero
EORI, l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.»;
c) nella casella n. 14: Dichiarante/Rappresentante, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se è richiesto un numero di identificazione, indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16. Se al
destinatario non è stato assegnato un numero EORI, indicare il numero prescritto dalla legislazione dello Stato
membro interessato.»;
b) nella casella n. 8: Destinatario, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16. Se lo speditore/esportatore non dispone di un numero
EORI, l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.»;
a) nella casella n. 2: Speditore/Esportatore, il primo comma è sostituito dal seguente:
Identificatore unico in
uno Stato membro
2
Alfanumerico 15
Alfabetico 2
Tipo di campo
an.15
a2
Formato
1234567890ABCDE
PL
Esempi
Se è richiesto un codice di identificazione si utilizza il numero EORI, con la struttura indicata alla voce casella n. 2.»
«Casella n. 50: Obbligato principale
4) dopo la casella n. 49 è aggiunta la seguente casella 50:
b) il secondo periodo è soppresso;
«Se è richiesto un codice di identificazione, si utilizza il numero EORI, con la struttura indicata alla voce casella n.
2.»;
a) il primo periodo è sostituito dal seguente:
3) nella casella n. 14: Dichiarante/Rappresentante, la lettera b) è modificata nel modo seguente:
«Se è richiesto un codice di identificazione, si utilizza il numero EORI, con la struttura indicata alla voce casella n. 2.»;
2) il testo della casella n. 8: Destinatario, è sostituito dal seguente:
(*) GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.»;
___________
Codice paese: la codificazione alfabetica comunitaria dei paesi e dei territori è basata sui codici ISO alfa 2 (a2) in
vigore, nella misura in cui sono compatibili con le esigenze del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del
22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi
terzi (*). La versione aggiornata della lista dei codici paese è pubblicata regolarmente tramite un regolamento della
Commissione.
“PL1234567890ABCDE” per un esportatore polacco (codice paese: PL) il cui numero unico EORI nazionale
è “1234567890ABCDE”.
Identificatore dello Stato
membro che attribuisce il
numero (codice paese
ISO alfa 2)
1
Esempio:
Contenuto
Campo
«Se è richiesto un codice di identificazione, si utilizza il numero EORI. Il codice ha la seguente struttura:
1) il testo della casella n. 2: Speditore/Esportatore è sostituito dal seguente:
L 98/22
1) la sezione A è modificata come segue:
L 98/21
L’allegato 38, titolo II, è modificato come segue:
ALLEGATO II
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L’allegato 37, titolo II, è modificato come segue:
IT
17.4.2009
17.4.2009
Dati trattati nel sistema centralizzato previsto all’articolo 4 sexdecies, paragrafo 1
(richiamato nell’articolo 4 sexdecies)
«ALLEGATO 38 quinquies
ALLEGATO IV
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
12. Eventuale accordo alla pubblicazione dei dati personali elencati ai punti 1, 2 e 3.»
11. Data di scadenza del numero EORI, se del caso.
10. Se necessario, codice dell’attività economica principale a 4 cifre in conformità della nomenclatura generale delle
attività economiche nella Comunità europea (NACE), figurante nel registro delle imprese dello Stato membro
interessato.
9. Se la persona non è stabilita nel territorio doganale della Comunità: numero o numeri di identificazione attribuiti alla
persona a fini doganali dalle autorità competenti di un paese terzo con cui vige un accordo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale. Questo o questi numeri di identificazione comprendono l’identificatore del
paese o territorio (il codice paese ISO alfa 2, se disponibile, quale definito nell’allegato 38, titolo II, casella n. 2).
8. Informazioni relative ai contatti: nome e indirizzo della persona di contatto e uno dei dati seguenti: numero di
telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica.
3) associazione di persone ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del codice.
2) persona giuridica,
1) persona fisica,
7. Tipo di persona (persona fisica, persona giuridica o associazione di persone ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del
codice). I codici applicabili sono:
6. Data di costituzione o, per le persone fisiche, data di nascita.
5. Se necessario, status giuridico quale indicato nell’atto di costituzione.
4. Numero o numeri d’identificazione IVA attribuiti dagli Stati membri.
3. Luogo di stabilimento/residenza: indirizzo completo del luogo in cui la persona è stabilita/risiede, incluso l’identificatore del paese o territorio (codice paese ISO alfa 2, se disponibile, quale definito nell’allegato 38, titolo II, casella n.
2).
2. Nome completo della persona.
1. Numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16.
IT
L 98/23
Allegato 2/IT
All’Ufficio delle Dogane di ________________________
Richiesta di attribuzione del codice EORI
A - Dati del richiedente
Paese di residenza o della sede legale:
(indicare il codice ISO e la denominazione del Paese)
Partita Iva:
(solo se stabilito in Italia)
Codice Fiscale:
(solo se stabilito in Italia)
Codici IVA comunitari attribuiti:
(preceduti dal codice ISO del Paese di rilascio)
Solo per persone fisiche
Cognome ovvero ditta, denominazione
o ragione sociale:
Nome:
Sesso:
(barrare la casella):
Paese di nascita:
(indicare il codice ISO e la denominazione del Paese)
Città di nascita:
Provincia di nascita:
(sigla e denominazione)
Data di nascita / costituzione:
(GG/MM/AAAA)
Città di residenza / sede legale:
Provincia di residenza / sede legale:
(sigla e denominazione)
Indirizzo di residenza / sede legale:
M:
F:
C.A.P.:
Qualità del richiedente:
(barrare la casella corrispondente)
Persona fisica:
Persona giuridica:
Associazione di persone:
Tipo di attività economica:
(codice NACE – Regolamento n. 1893/2006 - e descrizione)
B – Codici identificativi attribuiti al richiedente in Paesi terzi
Codici:
(preceduti dal codice ISO del Paese di rilascio)
C - Informazioni di contatto
Cognome:
Nome:
Paese di residenza:
(indicare il codice ISO e la denominazione del Paese)
Città:
Indirizzo:
C.A.P.:
Numero di Telefono:
Numero di Fax:
Indirizzo e-mail:
D – Documento di identità o di iscrizione nel registro delle imprese
Tipo:
(carta di identità, passaporto, certificato della camera
di commercio o del registro delle imprese, altro)
Estremi del documento:
Paese di rilascio:
(indicare il codice ISO e la denominazione del Paese)
Informazioni aggiuntive:
(da indicare se il documento indicato è altro)
9
Il sottoscritto autorizza
non autorizza
(barrare la casella che interessa) l’Agenzia delle
Dogane a fornire alla Commissione Europea i dati relativi di cui all'allegato 38 quinquies, punti 1, 2 e 3 del
Regolamento (CEE) n. 2454/1993 (codice EORI; nome e cognome, ovvero ragione sociale; indirizzo
completo di residenza o della sede sociale) ai fini della loro pubblicazione sul sito web EORI della D.G.
Taxud.
9
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere stato informato del fatto che la pubblicazione sul sito internet della
Commissione, non è obbligatoria e che il rifiuto di fornire il consenso alla pubblicazione non ha alcun effetto
sulla registrazione in EORI né su alcuna attività, regolata dalla legislazione doganale, in cui è coinvolto.
9
Il sottoscritto, inoltre, se stabilito in un Paese terzo, dichiara sotto la propria responsabilità di non aver già
fatto richiesta di registrazione nel sistema EORI in nessuno altro dei Paesi membri dell’Unione Europea e si
impegna a comunicare tempestivamente ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia ogni variazione dei
dati forniti.
Data _____________________
Firma del richiedente o del suo rappresentante
________________________________________
Spazio riservato all’Ufficio doganale
Codice EORI attribuito: IT _____________________________
Data ___________________
Timbro dell’Ufficio e firma del funzionario:
___________________________________
Annex 2/EN
To the Customs Office of ________________________
Application for the assignment of an EORI number
A – Applicant’s details
Country of residence / establishment
(ISO code and country denomination)
VAT ID number:
(only if established in Italy):
Taxpayer ID number:
(only if established in Italy):
Community VAT codes assigned:
(preceded by the ISO code of the country of release)
Only for natural persons
Surname or company or corporate name:
Name:
Gender:
(tick the appropriate box)
Country of birth:
City of birth:
Province of birth:
(acronym and denomination)
Date of birth / establishment:
(DD/MM/YYYY)
City of residence / establishment:
Province of residence / establishment:
(acronym and denomination)
Address of residence / establishment:
M:
F:
Postcode:
Applicant’s capacity:
1 - Natural person
2 - Legal person
3 - Association of persons
Type of economic activity:
(NACE code - Reg. n. 1893/2006 - and description)
B – ID codes assigned to the applicant in Third Countries
Codes:
(preceded by the ISO code of the country of release)
C – Contact details
Surname:
Name:
Country:
(ISO code and country denomination)
City:
Address:
Postcode:
Telephone number:
Fax number:
E-mail address:
D – Document of identity or registration in the Register of companies
Type:
(passport, identity card, certificate of the Chamber of Commerce
or of the Register of companies, other)
Document number:
Country of release:
(ISO code and country denomination)
Additional information:
(only if “Type” is “other”)
9
The undersigned
authorizes
does not authorize
(tick the appropriate box) Italian
Customs Agency (Agenzia delle Dogane) to supply the European Commission with the data referred to in
Annex 38 d, points 1, 2 and 3, of Regulation (EEC) n. 2454/1993 (EORI number; surname and name or
corporate name; full address of residence or establishment) for their publication on the EORI website of D.G.
Taxud.
9
The undersigned also declares to be informed that the publication on the Commission Internet site is not
mandatory and that the refusal of consent for such publication will in no way affect the EORI registration nor
any of his/her activities disciplined by customs law.
9
The undersigned, if established in a Third country, furthermore declares under his/her own responsibility
that he/she has not already applied for EORI registration in another EU Member State and he/she commits to
timely informing a local customs office of any change in the data supplied.
Date ______________
Signature of the applicant or of the legal representative
_______________________________________________
Reserved to Customs Office
EORI number assigned: IT _____________________________
Date __________________
Stamp of the office and officier’s signature:
___________________________________
Allegato 3/IT
All’Ufficio delle Dogane di _______________________
OGGETTO: Consenso alla pubblicazione dei dati EORI sul sito web della Commissione
Il sottoscritto, titolare del codice EORI IT_____________________________,
autorizza l’Agenzia delle Dogane a fornire alla Commissione Europea i dati relativi di
cui all'allegato 38 quinquies, punti 1, 2 e 3 del Regolamento (CEE) n. 2454/1993
(codice EORI; nome e cognome, ovvero ragione sociale; indirizzo completo di
residenza o della sede sociale) ai fini della loro pubblicazione sul sito web EORI della
D.G. Taxud.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere stato informato del fatto che la
pubblicazione sul sito internet della Commissione, non è obbligatoria e che il rifiuto di
fornire il consenso alla pubblicazione non ha alcun effetto sulla registrazione in EORI
né su alcuna attività, regolata dalla legislazione doganale, in cui è coinvolto.
Data ___________________
Firma del richiedente o del suo rappresentante
______________________________________
Annex 3/EN
To the Customs Office of _______________________
SUBJECT: Consent for data publication on the Commission EORI website
The undersigned, holder of EORI code IT___________________________
authorizes the Italian Customs Agency (Agenzia delle Dogane) to supply the European
Commission with the data referred to in Annex 38 d, 1, 2 and 3 of Regulation (EEC) n.
2454/1993 (EORI number; surname and name or corporate name, full address of
residence or establishment) for their publication on the EORI website of DG Taxud.
The undersigned also declares to be informed that the publication on the
Commission Internet site is not mandatory and that the refusal of consent for such
publication will in no way affect the EORI registration nor any of his/her activities
disciplined by customs law.
Date __________________
Signature of applicant or his representative
___________________________________
Allegato 4
NOTA INFORMATIVA CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI SUL SITO INTERNET DELLA COMUNITA’
I dati identificativi degli operatori economici e delle altre persone, di cui all'allegato 38 quinquies, punti 1, 2 e 3 del
Regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione (codice EORI, nome e cognome, ovvero ragione sociale;
indirizzo completo di residenza o della sede sociale) possono essere pubblicati dalla Commissione sul sito Internet
della Taxud, solo se gli interessati hanno liberamente espresso il loro specifico ed informato consenso per tale
pubblicazione.
La pubblicazione non è obbligatoria ed un eventuale rifiuto non influenza in alcun modo non ha alcun effetto sulla
registrazione in EORI né su alcuna attività, regolata dalla legislazione doganale.
La tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è regolata dalla
Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, concernente la tutela delle persone
fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, nonché sulla libera circolazione di tali dai.
La tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata
dal Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la
tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi
comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
Ai sensi dell’articolo 28 della direttiva 95/46/CE, le autorità nazionali di controllo sorvegliano la legittimità del
trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, mentre a norma dell’articolo 46 del Regolamento (CE) n.
45/2001 il garante europeo della protezione dei dati sorveglia le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari
in relazione al trattamento dei dati personali.
English version
INFORMATION NOTE CONSENT FOR PUBLICATION ON INTERNET WEBSITE OF EUROPEAN COMMISSION
Identification and registration data on economic operators and other persons listed in Annex 38d, points 1, 2 and 3
of the Regulation (EC) No 312/2009 of the Commission (EORI number; surname and name or corporate name, full
address of residence or establishment) may be published by the Commission on the Internet only if the persons
concerned have freely given specific, informed written consent to such publication.
The publication is not compulsory and the refusal of publication will in no way affect either processing of their
application for an EORI number or any customs formalities involving the person concerned.
The protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Member States is governed by
Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of
individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.
The protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Commission is governed by
Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection
of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the
free movement of such data.
Pursuant to Article 28 of Directive 95/46/EC the national supervisory authorities should monitor the lawfulness of
the processing of personal data by the Member States, while, pursuant to Article 46 of Regulation (EC) No 45/2001
the European Data Protection Supervisor should monitor the activities of the Community institutions and bodies in
relation to the processing of personal data.
Allegato 5
PARTE SECONDA
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
2) FORMALITÀ DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE E TRANSITO
Il testo relativo alla compilazione delle caselle 2, 8, 14 e 50 è integralmente sostituito da quello di
seguito riportato.
Casella 2: Speditore/Esportatore
Indicare le generalità dello speditore/esportatore (come definiti dagli art. 206, 3° comma e art. 788
delle D.A.C.): cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo.
Riportare nello spazio in alto, a destra della lettera “N.” il codice EORI dello speditore/esportatore. Se
il codice EORI è attribuito ad una persona fisica stabilita in Italia, il medesimo dovrà essere seguito
dall’ultimo carattere del codice fiscale ad esso collegato.
Nel caso di persone fisiche prive di codice EORI, indicare il codice fiscale preceduto dal codice IT.
Nel caso di operazioni nelle quali intervengono più soggetti, indicare uno dei seguenti particolari
codici in corrispondenza dello spazio a destra della lettera N.:
•
“7” nel caso di dichiarazione che prevede l’utilizzo del conto di debito della casa di spedizione
da parte di un doganalista. Indicare inoltre nella casella 14 il codice EORI del doganalista
iscritto all’albo e nella casella 44, nell’ordine, la partita IVA della casa di spedizioni e il
codice EORI del soggetto per conto del quale l’operazione viene compiuta. Resta fermo che
devono essere indicate le generalità (cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione
sociale, e indirizzo completo) dei due soggetti menzionati.
•
“8” nel caso di dichiarazione da parte di detentori della merce in qualità di raggruppatori per
conto di più soggetti diversi.
Indicare inoltre nella casella 44 il codice EORI del raggruppatore. Alla dichiarazione deve
essere allegata la distinta dei proprietari delle merci nella quale debbono essere elencati,
nell’ordine i seguenti elementi: nell’intestazione gli estremi identificativi del raggruppatore ed
il numero di riferimento della spedizione, come prescritto per gli esemplari complementari;
per ciascuna riga il numero dell’articolo, il codice EORI del proprietario delle merci ed il
controvalore in euro del prezzo fatturato.
•
“9” nel caso di dichiarazione per conto dell’esportatore da parte di altri soggetti intervenuti
nella transazione commerciale (cointestatari). Tale codice può essere utilizzato esclusivamente
per i regimi di esportazione definitiva.
Indicare inoltre nella casella 44 il codice EORI del soggetto che presenta le merci in dogana.
Alla dichiarazione deve essere allegata la distinta dei soggetti intervenuti nella transazione
commerciale nella quale debbono essere elencati, nell’ordine i seguenti elementi: gli estremi
identificativi del raggruppatore ed il numero di riferimento della spedizione e per ciascuna riga
il numero dell’articolo, il codice EORI dei soggetti intervenuti nella transazione commerciale
ed il controvalore in euro del prezzo fatturato.”
Casella 8: Destinatario
Indicare il cognome e il nome, ovvero la ditta, la denominazione o ragione sociale, e l'indirizzo
completo del destinatario.
Se al destinatario è stato attribuito il codice EORI, riportare tale codice nello spazio in alto, a destra
della lettera “N.”.
Casella 14: Dichiarante/Rappresentante
Indicare il cognome e il nome ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo del
rappresentante in dogana dello speditore/esportatore preceduto dal codice “[2]” nel caso di
rappresentanza diretta o il codice “[3]” nel caso di rappresentanza indiretta.
Nello spazio in alto, a destra della lettera ’N.’, riportare il codice EORI del rappresentante in dogana.
In caso in cui il dichiarante coincida con l’esportatore/speditore inserire il codice ‘[1]’ seguito dalla
dicitura “esportatore” o “speditore”.
Casella 50: Obbligato principale
Se trattasi di dichiarazione di transito comunitario, indicare il cognome e il nome, ovvero la ditta, la
denominazione o ragione sociale, e l'indirizzo completo dell'obbligato principale, nonché il codice
EORI ad esso attribuito.
Se ricorre il caso, aggiungere il cognome e il nome del rappresentante abilitato che firma per
l'obbligato principale.
L’originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sull'esemplare n. 1 destinato
all'ufficio di partenza.
4) FORMALITÀ A DESTINAZIONE/IMPORTAZIONE
Il testo relativo alla compilazione delle caselle 2, 8, 14 e 50 è integralmente sostituito da quello di
seguito riportato.
Casella 2: Speditore/Esportatore
Indicare le generalità del fornitore estero: cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione
sociale, e indirizzo completo.
Se allo speditore/esportatore è stato attribuito il codice EORI, riportare tale codice nello spazio in alto,
a destra della lettera “N.”.
Nel caso di persone fisiche prive di codice EORI, indicare il codice fiscale preceduto dal codice IT.
Casella 8: Destinatario
Indicare le generalità dell’importatore: cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione
sociale, e indirizzo completo.
Nello spazio in alto, a destra della lettera ’N.’ riportare il codice EORI dell’importatore. Se il codice
EORI è attribuito ad una persona fisica stabilita in Italia, il medesimo dovrà essere seguito dall’ultimo
carattere del codice fiscale ad esso collegato.
Nel caso di persone fisiche prive di codice EORI, indicare il codice fiscale preceduto dal codice IT.
Nel caso di operazioni nelle quali intervengono più soggetti, indicare uno dei seguenti particolari
codici in corrispondenza dello spazio a destra della lettera “N.”:
•
“7” nel caso di dichiarazione che prevede l’utilizzo del conto di debito della casa di spedizione
da parte di un doganalista.
Indicare inoltre nella casella 14 il codice EORI del doganalista iscritto all’albo e nella casella
44, nell’ordine, la partita IVA della casa di spedizione e il codice EORI del soggetto per conto
del quale l’operazione viene compiuta. Resta fermo che devono essere indicate le generalità
(cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo) dei
due soggetti menzionati;
•
“8” nel caso di dichiarazione da parte di detentori della merce in qualità di raggruppatori per
conto di più soggetti diversi.
Indicare inoltre nella casella 44 il codice EORI del raggruppatore. Alla dichiarazione deve
essere allegata la distinta dei proprietari delle merci nella quale debbono essere elencati,
nell’ordine i seguenti elementi: nell’intestazione gli estremi identificativi del raggruppatore ed
il numero di riferimento della spedizione, come prescritto per gli esemplari complementari;
per ciascuna riga il numero dell’articolo, il codice EORI del proprietario delle merci ed il
controvalore in euro del prezzo fatturato;
•
“9” nel caso di dichiarazione per conto dell’importatore da parte di altri soggetti intervenuti
nella transazione commerciale (contestatari). Tale codice può essere utilizzato esclusivamente
per i regimi di importazione definitiva.
Indicare inoltre nella casella 44 il codice EORI del soggetto che presenta le merci in dogana.
Alla dichiarazione deve essere allegata la distinta dei soggetti intervenuti nella transazione
commerciale nella quale debbono essere elencati, nell’ordine i seguenti elementi: gli estremi
identificativi del raggruppatore ed il numero di riferimento della spedizione e per ciascuna riga
il numero dell’articolo, il codice EORI dei soggetti intervenuti nella transazione commerciale
ed il controvalore in euro del prezzo fatturato.
Casella 14: Dichiarante/Rappresentante
Indicare il cognome e il nome ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo del
rappresentante in dogana del destinatario preceduto dal codice “[2]” nel caso di rappresentanza diretta
o il codice “[3]” nel caso di rappresentanza indiretta.
Nello spazio in alto, a destra della lettera ’N.’, riportare il codice EORI del rappresentante in dogana.
In caso in cui il dichiarante coincida con il destinatario inserire il codice ‘[1]’ seguito dalla dicitura
“destinatario”.