CHIARIMENTI del 26 settembre 2012 - SCR

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CHIARIMENTI del 26 settembre 2012 - SCR
Torino, lì 26/09/2012
Ai soggetti interessati
Prot. n. 11551
Oggetto: Fornitura di energia elettrica per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 (gara 5-2012).
CHIARIMENTI.
Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto ed a riscontro delle richieste di
chiarimenti pervenute, si osserva quanto segue.
In merito al quesito 1:
L’art. 10, comma 10, del Capitolato tecnico, nel disciplinare le caratteristiche della fatturazione
precisa che nel caso in cui siano indicati i consumi “stimati” il conguaglio dovrà avvenire "nella
fattura successiva o comunque non appena saranno disponibili i dati di misura del Distributore
locale, in ogni caso non oltre il terzo mese successivo, a meno di conguagli determinati da
variazioni delle componenti tariffarie stabilite dall'AEEG da accise e tassazione e oneri di
dispacciamento stabiliti da Terna secondo la normativa di settore vigente”.
La norma non appare corretta ed anzi è contraddittoria, laddove prevede che in ogni caso detto
conguaglio debba avvenire non oltre il terzo mese, indipendentemente dall' effettiva comunicazione
dei consumi reali da parte del Distributore. Quest’ultimo infatti, ha a disposizione 5 anni di tempo
per comunicare i consumi reali e, quindi, conguagliare la fornitura di riferimento (v. art. 2948,
comma 4, c.c.).
La contraddittorietà è data dalla circostanza che nell'espressione precedente è stato correttamente
stabilito che il conguaglio debba avvenire nella fattura successiva o comunque non appena saranno
disponibili i dati di misura del Distributore. Questa è l'unica circostanza che consente al Fornitore
di procedere al conguaglio.
E se il Distributore ha per legge un quinquennio come termine di prescrizione per procedere al
conguaglio, ne deriva che necessariamente anche il Fornitore ha lo stesso limite temporale e
comunque, quest’ultimo non può procedere ad alcun conguaglio se il Distributore locale non gli
comunica i consumi effettivi.
Si invita, pertanto, ad eliminare l'inciso “in ogni caso non oltre il terzo mese successivo".
Si precisa quanto segue:
Il rinvio al codice civile, nel caso, non pare pertinente. La specifica normativa di settore – le
delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas – infatti, stabiliscono per il mercato
vincolato, quali condizioni minime inderogabili “che possono essere soltanto migliorate dagli
esercenti”, che “Gli esercenti sono tenuti ad effettuare:
a) almeno una volta l'anno, il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti con
potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW;
b) almeno una volta al mese, il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti
con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW.”
Va da sé che alla lettura segue l’emissione di fatture con i dati di misura reali unitamente agli
eventuali conguagli. Non è chiaro, pertanto, quali ulteriori consumi reali possa comunicare il
Distributore a distanza di 5 anni dall’emissione delle fatture emesse a seguito di lettura del gruppo
di misura. Diverso è il caso di importi dovuti a componenti tariffarie diverse dal costo della materia
prima, per i quali, infatti, il Capitolato Tecnico prevede una specifica clausola di salvezza.
La citata normativa, come anticipato, è posta a tutela esclusivamente dei clienti attualmente sul
mercato della maggior tutela e della salvaguardia. I clienti sul mercato libero, invece, hanno facoltà
di contrattare con i fornitori diverse e migliori condizioni.
La previsione dell’obbligatorietà di effettuare i conguagli entro il limite massimo di 3 mesi
dall’emissione di fatture in acconto o stimate è appunto una maggiore garanzia posta a tutela delle
amministrazioni pubbliche che, da un lato, hanno gravi difficoltà a gestire fatture di importo di gran
lunga superiore alle normali fatture mensili a causa di conguagli relativi a una pluralità di mesi e,
dall’altro, non possono gestire correttamente fatture relative all’anno precedente una volta chiuso il
bilancio d’esercizio (con la previsione in parola, l’ultima fattura di conguaglio dovrà pervenire al
massimo entro il mese di marzo dell’anno successivo alla conclusione del contratto e ciò consentirà,
tra l’altro, l’emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura e il conseguente svincolo
della cauzione da parte della Stazione Appaltante).
In ogni caso, dal momento che l’effettuazione del conguaglio dipende dalla disponibilità dei dati
forniti dal Distributore e in considerazione del fatto che il tentativo di lettura può non andare a buon
fine, sul punto si rinvia all’avviso di rettifica pubblicato in data 26/09/2012.
In merito al quesito 2:
Il comma 11, dello stesso art. 10 del Capitolato Tecnico recita: “In caso di emissione di fatture che
non corrispondano, nella forma, a quanto richiesto dalle Amministrazioni, queste ultime avranno
facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento, di contestarle per iscritto via fax, non procedere alla
liquidazione delle stesse e richiederne la riemissione nella forma indicata ”.
Anche tale previsione non si appalesa corretta, posto che la forma della fatturazione non è un
requisito che influisce sul termine di pagamento della stessa, atteso che la riemissione, qualora si
dovesse rendere indispensabile, non necessariamente comporta una modificazione degli importi
dovuti.
Inoltre, la disposizione in esame deve essere integrata con riferimento alleventuale modifica della
forma della fatturazione, rispetto a quella indicata originariamente nell'ordinativo da ciascuna
Amministrazione, posto che in tal caso è necessario che la variazione della forma della fatturazione
sia effettuata per iscritto e sottoscritta da parte del responsabile di ciascuna Amministrazione
aderente alla convenzione e comunicata almeno 15 giorni prima della data di nuova emissione di
fattura.
Pertanto, si confida nell’integrazione della disposizione in parola.
Si precisa quanto segue:
Ai sensi dell’art. 10 c. 11 del Capitolato Tecnico
“Il Fornitore è obbligato ad emettere fattura nella forma indicata dalle singole Amministrazioni
nell’Ordinativo di Fornitura, e cioè:
a) una fattura unica per raggruppamento di Punti di Prelievo definito dalle Amministrazioni
b) fatture disgiunte, una per ciascun Punto di Prelievo.”
Si conferma che, in caso di violazione, da parte del Fornitore, di una specifica prescrizione
contrattuale con la quale le singole Amministrazioni hanno indicato la forma della fattura da esse
prescelta, lo stesso dovrà emettere nuova fattura, indipendentemente dalla variazione o meno
dell’importo (appare d’altra parte evidente che una fattura aggregata avrà un totale differente dalle
singole fatture emesse in forma disgiunta). Il mancato rispetto della forma richiesta
dall’Amministrazioni in molti casi porta all’impossibilità, per le stesse, di deliberare la spesa e
pertanto liquidare le fatture.
L’indicazione della forma prescelta per l’emissione delle fatture potrà avvenire solo per iscritto e
all’atto dell’emissione dell’ordinativo di fornitura. Non è pertanto prevista alcuna possibilità di
modifica.
In merito al quesito 3:
L'art. 13 del Capitolato Tecnico relativo al Monitoraggio della fornitura, alla Sez. 2 di Dettaglio,
l'ultimo comma stabilisce: “Uno username ed una password dovranno essere messe a disposizione
anche di S.C.R. Piemonte S.p.A., che potrà così accedere contemporaneamente (nella stessa
sessione) ai medesimi dati relativi a tutte le Amministrazioni Contraenti”.
Tale previsione non può essere attuata dal Fornitore, poiché senza una specifica autorizzazione da
parte di ciascuna Amministrazione, questi non può consentire che altri soggetti (quale SCR)
accedano ai dati personali delle singole forniture. Peraltro, ciascuna Amministrazione ha la
possibilità - come è sempre consigliato - di modificare la propria password, così che il Fornitore
non è neppure più in grado - quand'anche all'uopo autorizzato - di comunicarla ad altri.
Si invita, pertanto a eliminare la previsione in parola, potendo sempre SCR chiedere direttamente
alle singole Amministrazioni di avere accesso ai dati della fornitura per le opportune verifiche.
Si precisa quanto segue:
Si precisa che all’art. 13 del Capitolato Tecnico non viene richiesto di fornire a SCR le password
delle singole amministrazioni contraenti ma uno username, e relativa password, diverso e dedicato,
che consenta di accedere contemporaneamente (nella stessa sessione) ai dati di monitoraggio dei
consumi relativi a tutte le Amministrazioni Contraenti.
Si fa presente che SCR Piemonte è sottoscrittore della Convenzione e, per questo, unico soggetto
titolato al monitoraggio dei consumi e della spesa correlati all’utilizzo della Convenzione stessa.
Oltre a ciò, i dati richiesti hanno la finalità di verificare la correttezza dei comportamenti dei
Fornitori nei confronti dei Clienti di SCR - Piemonte aderenti alla Convenzione. Si sottolinea
inoltre come i dati richiesti, puntualmente elencati al medesimo art. 13, non siano configurabili
quali dati personali.
Si conferma, pertanto, il mantenimento della previsione.
In merito al quesito 4:
L'art. 14 del Capitolato Tecnico, intitolato Penali, prevede che qualora il Fornitore non rispetti
tempi e condizioni di fornitura, ciascuna Amministrazione possa applicare le seguenti penali:
”- Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla Data di Attivazione della
fornitura; (...)
- Euro 100, 00 (cento/00) per ogni mancato invio del report mensile;
- Euro 200,00 ( duecento/ 00) per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi successivi
alla emissione di fattura in acconto per ciascun POD non conguagliato;
(..) In caso di mancato invio dei report mensili di cui all'art. 13 nel termine stabilito, sarà facoltà di
S.C.R. applicare una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo. ”
L’importo e la previsione delle suddette penali si configurano eccessivi per molteplici ragioni. Da
un lato, la penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione, viene a
configurarsi sostanzialmente d'importo pari a € 15.000,00, atteso che il mancato rispetto della data
di attivazione comporta automaticamente lo slittamento di un mese per l’attivazione successiva con
un ritardo sempre di circa 30 giorni a seconda del mese di riferimento. È di tutta evidenza che un
simile importo è decisamente eccessivo, anche perché non rapportato in alcun modo alle utenze
delle singole Amministrazioni ed in particolare al consumo delle stesse.
La penale relativa al mancato rispetto dei tre mesi successivi per il conguaglio non è applicabile,
alla luce della richiesta di modifica svolta al punto n. 1.
Infine, la previsione della facoltà di applicazione di una penale per il mancato invio dei report
mensili anche da parte di SCR, oltre che di ogni singola Amministrazione, viene configurarsi come
una duplice “sanzione” per una medesima condotta, che si configura contra legem, atteso che un
medesimo comportamento non può essere sanzionato due volte.
Pertanto, si confida che la disposizione sia adeguatamente modificata.
Si precisa quanto segue:
Si precisa che la penale per ritardo nell’attivazione verrà applicata in relazione ai giorni di ritardo
esclusivamente imputabili al fornitore con esclusione, quindi, dei giorni richiesti per l’attivazione da
parte del distributore.
In ogni caso, resta salvo il limite fissato all’articolo 9 comma 4 dello Schema di Convenzione, ai
sensi del quale “ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di cui
all’art. 8 commi 1 - 7, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del
valore del proprio contratto di fornitura […]”.
In relazione alle penali legate al mancato conguaglio nei termini previsti, si rinvia all’avviso di
rettifica pubblicato in data 26/09/2012.
Si sottolinea infine che l’attività di invio dei dati complessivi (cioè riferiti a tutte le
Amministrazioni contraenti) di monitoraggio a SCR è attività diversa dalla fornitura dei dati alla
singola Amministrazione circa l’andamento della sua fornitura e dei suoi consumi. Essendo attività
diversa, avente come destinatario un Ente diverso – il titolare della Convenzione e dell’attività di
monitoraggio dell’andamento della stessa -, si conferma il permanere di entrambe le previsioni di
penali, una a favore delle singole Amministrazioni contraenti e una a favore di SCR – Piemonte.
In merito al quesito 5:
L’art. 8 dello Schema di Convenzione, intitolato Penali, oltre a riportare le penali contestate a
punto che precede e che quindi, dovranno necessariamente seguire le determinazioni che verranno
assunte sul punto, al comma 8, prevede: "Per ogni giorno di ritardo, anche imputabile a terzi,
rispetto al termine di cui all'art. 13 del Capitolato Tecnico per la trasmissione della
documentazione mensile necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa,
S.C.R.- Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore una penale pari a Euro 100,00= (cento/00),
fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito."
La disposizione in parola non è accettabile, in quanto si prevede una penalizzazione del Fornitore
anche quando il ritardo non sia a lui imputabile, ma dovuto al comportamento di soggetti terzi,
quali il Distributore e/o altri estranei.
Si chiede quindi, che la penale possa essere applicata solo quando il ritardo sia imputabile al
Fornitore.
Si precisa quanto segue:
Trattandosi di uno “Schema” di Convenzione, l’art. 8 verrà modificato, in fase di sottoscrizione,
eliminando l’inciso “anche imputabile a terzi”.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Adriano LELI
(firmato in originale)