Commissione trib. prov. Rieti, sez. I, sentenza 28

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Commissione trib. prov. Rieti, sez. I, sentenza 28
Commissione trib. prov. Rieti, sez. I, sentenza 28 settembre 2010, n. 174
Fatto
In data 12.12.2007, la […] S.r.l. notificava alla […] srl, l'avviso di accertamento n. A0724145 con il
quale accertava, quale concessionario del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nel Comune di […], per la
violazione dell'art. 13 D.Lgs. 471/97 comma 1 (omessi versamenti diretti) il pagamento di €.
183,40, comprensivo di interessi e sanzioni riferita all'imposta di pubblicità su iscrizioni "[…],
apposte su Box per fototessera presso il Centro Commerciale […], per l'anno di imposta 2007.
Avverso il predetto atto la Società […] srl, ha proposto ricorso a questa Commissione Tributaria
Provinciale ritenendo che l'avviso "de quo" emesso nei suoi confronti è fondato su presupposti di
fatto e di diritto erronei e quindi censurabili per le seguenti ragioni.
1. L'imposta evidenziata nell'atto impugnato non sarebbe dovuta in quanto i presunti mezzi
pubblicitari ivi indicati avrebbero le caratteristiche di insegne di esercizio in quanto tesi ad indicare
quale attività si svolge nell'esercizio. Tutto ciò sulla base di quanto previsto dalle norme di legge
sull'imposta di pubblicità (art. 17, comma l bis, D.Lgs. n. 507/93, modificato dall'art. 10, l° comma
lett. e, della legge 448/01).
2. Tali mezzi sarebbero di superficie inferiore a mq. 5, non potendosi effettuare ai fini della legge
24.04.2002 n. 75, un arrotondamento di ciascun mezzo al metro quadrato superiore.
Per tali ragioni risulterebbero esenti da imposta perché definibili come "insegne di esercizio", così
come disciplinato dal comma 1° dell'art. della legge n. 75 del 2002 e dell'art. 10 della legge
28.12.2001.
La parte ricorrente […] srl, chiede che la commissione, in via principale dichiari l'illegittimità e/o
l'infondatezza dell'avviso di accertamento ed in via subordinata disporne quindi l'annullamento,
spese di giudizio rifuse.
Si oppone la Società […] srl per conto del Comune di […], rilevando quanto segue.
l. Il caso in esame non rientra nella casistica prospettata dalla circolare ministeriale n. 3/2002, posto
che l'accertamento afferisce a "vari messaggi" posti su box luminoso e riferiti a foto tessere
istantanee, box ove le persone interessate in maniera autonoma provvedono a scattarsi le foto.
2. Tale box, avente carattere di precarietà perché non fissato stabilmente al suolo, non può essere
considerato "un esercizio commerciale" con la conseguenza che le insegne presenti possano
considerarsi "insegna di esercizio" e ciò proprio in considerazione del fatto che manca il fattore
principale e cioè la figura dell'esercente l'attività.
Pertanto la società […] srl, chiede che la Commissione rigetti il ricorso decretando la legittimità
dell'atto impugnato, spese di giudizio rifuse.
Nessuna delle parti è presente alla seduta in pubblica udienza, il ricorso è passato in decisione alla
luce degli atti e delle argomentazioni acquisite ai fascicoli.
Diritto
Preliminarmente, il Collegio osserva che a seguito di contenzioso promosso dalla ricorrente avverso
analogo ricorso per l'anno d'imposta 2006 presso questa Commissione, il ricorso veniva respinto.
Nel merito, che il trattamento agevolativo al quale si richiama la parte ricorrente del quale tende ad
ottenere l'applicazione è riferibile ai soli mezzi pubblicitari che possono definirsi insegne di
esercizio e che contengano indicazione del nome del soggetto o della denominazione dell’impresa
che svolge l'attività, della tipologia della attività esercitata e del marchio del prodotto
commercializzato o del servizio offerto. Secondo il codice civile infatti, l'insegna è il segno
nominativo, emblematico, figurativo, che contraddistingue il locale di esercizio dell' attività e che
adempie quindi alla funzione di segno distintivo dell'azienda.
Ciò significa che l'insegna non serve a delimitare l'area nella quale l'azienda svolge la sua attività
quanto piuttosto in riferimento all'azienda non si intende ricomprendere l'intera organizzazione
aziendale nel suo complesso bensì al locale ove materialmente l' attività contraddistinta appunto
dall'insegna e che, in qualche modo, possa evitare di generare confusione tra medesime attività
dovute alla somiglianza dell'oggetto dell'attività, Non sembra che l'insieme delle scritte riportate sul
Box ed in parte visibili dalla foto (in atti) possano tutte identificarsi quali "insegne", piuttosto
riportano indicazioni che comunque non sono strettamente connesse al concetto di insegna e
pertanto esulano dalla fattispecie agevolativa.
Riguardo alla possibilità che il Box possa essere considerato ''un esercizio commerciale" si nutre
sensibili perplessità. Per poter sostenere che nel caso di specie si tratti di un'impresa
"giuridicamente distinta e non solo considerata e quindi non solo sotto il profilo economico,
dovremmo poter individuare un proprio ordinamento giuridico, una comunità caratterizzata da una
serie di rapporti normativi tra più soggetti che variamente coordinati tra di loro ne costituiscono
l'organizzazione. Piuttosto il Box può essere inteso quale una unità operativa nella quale sono svolte
una parte delle operazioni che coinvolgono l'intera organizzazione aziendale che non sono esaustive
del complesso di operazioni che invece interessano la vita dell' azienda nella loro interezza. Si
ritiene che l'avviso di accertamento in questione, afferisce, come risulta agli atti, ad una imposizione
di tributo su "iscrizione, […] apposta su "Box Luminoso" usato per foto tessera e posto presso il
Centro Commerciale […] in […].
Infatti, il caso in discussione non rientra nella casistica prospettata dalla circolare ministeriale (n.3
del 2002) in quanto l'accertamento afferisce ad "iscrizioni, vari messaggi" posti su Box Luminoso e
riferiti a "foto tessere istantanee", posti su Box ove "le persone interessate" in maniera autonoma
provvedono a scattarsi fotografie, senza alcun ausilio, né con l'intermediazione di alcuno. Tale Box,
avente peraltro carattere di precarietà non permanentemente fissato al suolo, non può essere
considerato "un esercizio commerciale"in quanto manca il fattore principale, vale a dire la figura
dell'esercente l'attività ed il fattore principale, vale a dire la figura dell'esercente l'attività ed il
fattore psicologico annesso all'Esercizio Pubblico come luogo ave l'imprenditore esercita, con
carattere di stabilità la propria attività: il "mezzo accertato" oggetto dell'avviso di accertamento
impugnato, non può, pertanto, definirsi insegna di esercizio.
La superficie assoggettata a tassazione, è la somma delle intere superfici luminose costituenti il
BOX·FOTO TESSERA (cfr. sentenza Corte di Cassazione n. 7031 del 15.05.2002).
Tale principio è stato ripreso e ribadito anche nella risoluzione del Ministero dell'Economia e delle
Finanze n. 02/DPF del 03.03.2003, ave si precisa che "... la superficie imponibile da prendere a base
per il calcolo dell'imposta deve essere quella relativa alla intera installazione pubblicitaria,
comprensiva, quindi anche della parte non coperta dal marchio, sole se quest'ultima abbia per
dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le
caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria, ovvero quelle di
una superficie estensiva del messaggio pubblicitario ... ".
Acclarato, perciò, che il mezzo pubblicitario accertato, non si possa definire "insegna di esercizio",
questo Collegio, ritiene legittimo e motivato l'atto notificato.
Quanto sopra determina la reiezione del ricorso.
Sussistono apprezzabili motivi di diritto per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
La Commissione,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.