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Prefazione Il libro è la sintesi di quattro anni di didattica sulla rilevanza costituzionale dei processi di integrazione comunitaria. Dall’anno accademico 2005-2006 molti studenti hanno accettato la sfida di misurarsi con la discussione di casi giudiziari europei secondo il metodo del case law. Una discussione attenta e appassionata di casi selezionati in ragione dei nodi costituzionali che ogni giurista deve affrontare. Il libro rappresenta la sintesi della discussione sui temi fondamentali. Un libro di appunti a fini didattici, ad uso degli studenti perché possano affrontare i paradossi dell’integrazione europea. Il primo paradosso è quello di cui si discute nel primo capitolo. Abbiamo una Costituzione europea senza avere una Costituzione scritta? L’Europa è uno Stato federale? Perché gli studiosi non europei parlano di una quasi-federazione? Quali sono i limiti democratici alla integrazione europea? Quali spazi di interpretazione vi sono per affrontare il deficit democratico? Temi aperti, per i quali si suggeriscono solamente sentieri di approfondimento. Dalle questioni aperte si passa alle questioni sulle quali vi sono maggiori certezze. Il secondo capitolo affronta infatti i problemi di integrazione della tutela dei diritti fondamentali in Europa secondo l’evoluzione normativa che conduce al Trattato di Lisbona. Il terzo capitolo, in- X Costituzionalismo europeo e tutela multilivello dei diritti - Lezioni fine, affronta il tema centrale del dialogo tra le corti europee nella tutela dei diritti fondamentali. Un testo nato dalla didattica e destinato alla didattica. Ringrazio gli studenti che hanno partecipato in questi anni alle discussioni durante il corso. Ringrazio la dottoressa Spigno per il costante sussidio alla realizzazione di questo piccolo supporto alla didattica. Cagliari, settembre 2009 GIANMARIO DEMURO Capitolo 1 Multilevel Governance e costituzionalismo europeo SOMMARIO: 1. Una breve premessa storica. – 2. Gli Europei hanno una Costituzione? – 3. Gli Stati europei sono uniti da una Federazione? 1. Una breve premessa storica Il sistema europeo è il risultato di una lunga – e non «indolore» – evoluzione basata su accordi economici, scontri politici condivisione di obiettivi comuni. All’origine, i sei «padri fondatori» dell’Europa – Italia, Francia, Germania, Olanda, Belgio e Lussemburgo – prestarono il loro consenso a quella che può essere definita come la prima forma di cooperazione europea, circoscrivendo a determinati settori economici la cessione, peraltro parziale, della loro sovranità. Essi continuavano infatti a mantenere il controllo e la competenza su alcune materie di un certo rilievo non solo di carattere politico, ma anche economico. Furono così adottati i Trattati istitutivi della CECA (1951), della CEE e dell’EURATOM (1957). Il Trattato CECA regolava le competenze della Comunità in materia Costituzionalismo europeo e tutela multilivello dei diritti - Lezioni 2 di carbone e acciaio, mentre i Trattati CEE ed EURATOM avevano come obiettivo quello di creare un’unione doganale mediante l’instaurazione di politiche comuni in materia di agricoltura, trasporti e energia atomica. L’unione doganale fu poi raggiunta nel 1968 con l’istituzione di una tariffa doganale comune; da questo momento in poi tutti gli sforzi degli Stati si diressero a realizzare un’unione economica. L’idea infatti era quella di creare uno spazio interno in cui fosse garantita la libertà di circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone. In realtà le intenzioni originarie dei «padri fondatori» erano quelle di procedere ad una sempre più stretta cooperazione politica. Ogni obiettivo raggiunto ha rappresentato una tappa fondamentale nel c.d. cammino europeo verso il progres1 sivo «allargamento» della Comunità . Nel 1986 l’Atto Unico Europeo fissò il raggiungimento del mercato unico ed a partire dal 1° gennaio 1993 tra i Paesi membri della Comunità caddero tutti gli ostacoli di natura burocratica e tariffaria che impedivano la libera circolazione di beni e servizi tra gli stessi. Ma il vero salto di qualità è stato fatto con il Trattato di Maastricht del 1992 con il quale venne istituita l’Unione Europea. Si cominciò così ad allontanarsi da una concezione prevalentemente economica delle istituzioni comunitarie per passare alla programmazione di aspetti più politici: fu limitato l’utilizzo dell’aggettivo «comunitario», per utilizzare la denomina1 Brevemente si vogliono ricordare i successivi allargamenti che hanno portato poi all’Europa dei 27: nel 1973 Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca, 1981 Grecia, 1986 Spagna e Portogallo, 1995 Finlandia, Austria e Svezia, 2004 Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Cipro e Malta, 2007 Bulgaria e Romania. Multilevel Governance e costituzionalismo europeo 3 zione più onnicomprensiva di Unione Europea; fu istituita la cittadinanza europea al cui possesso fu collegato il riconoscimento di tutta una serie di diritti. Il Trattato di Maastricht introdusse la struttura a tre pilastri, inserendo oltre la dimensione comunitaria – e cioè l’eredità delle precedenti tre Comunità – anche la politica estera e di sicurezza comune e la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni. Nel 1997 venne approvato il Trattato di Amsterdam, il quale introdusse varie modifiche istituzionali, sia al pilastro comunitario, rafforzando in particolare il ruolo di legislatore del Parlamento Europeo introducendo anche la tecnica decisionale della 2 «cooperazione rafforzata ». Nel 2001 il Consiglio Europeo di Nizza affrontò le problematiche relative alle modifiche istituzionali in previsione del futuro allargamento dell’UE; e nel 2002 fu in3 trodotta la moneta unica europea . Inoltre, il Trattato di Nizza aveva gettato le basi per la convocazione di una 2 La cooperazione rafforzata viene sancita ufficialmente da parte del Trattato di Amsterdam. Ora l’art. 43 TUE prevede il diritto per gli Stati membri che intendono perseguire determinate politiche comuni a procedere anche in assenza di una volontà comune di tutti gli Stati membri, purché siano rispettate le seguenti condizioni: la cooperazione deve essere diretta a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell’Unione e della Comunità e deve rispettare oltre al quadro istituzionale dell’Unione anche l’acquis communitaire. Inoltre la cooperazione rafforzata può essere conclusa solo su materie che non rientrino nelle competenze esclusive della Comunità e non deve rappresentare né un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri. Infine, devono essere rispettati i diritti e le competenze degli Stati che non partecipano alla cooperazione e deve essere aperta a tutti gli Stati. 3 Attualmente gli Stati sono 16 in quanto si sono aggiunti la Slovenia dal 2007, Cipro e Malta dal 2008, la Slovacchia 2009. 4 Costituzionalismo europeo e tutela multilivello dei diritti - Lezioni nuova conferenza intergovernativa e così nel Consiglio Europeo di Laeken del 2001 fu deciso di istituire la «Convenzione sul futuro dell’Europa» che aveva il compito di redigere la bozza del testo di quella che avrebbe dovuto essere la Costituzione europea. «A cinquant’anni dalla sua nascita, l’Unione si trova (…) ad un crocevia, in un momento cruciale della sua esistenza. L’unificazione dell’Europa è imminente. (…) L’Europa è in procinto di diventare, senza spargimento di sangue, una grande famiglia; si tratta di un vero cambiamento che chiaramente richiede un approccio diverso da quello di cinquanta anni fa, quando sei paesi avviarono il processo (…). All’interno dell’Unione occorre avvicinare le istituzioni europee al cittadino. Indubbiamente i cittadini condividono i grandi obiettivi dell’Unione, ma non sempre vedono il nesso tra questi obiettivi e l’azione quotidiana dell’Unione (…). Al di fuori delle proprie frontiere, l’Unione Europea è invece confrontata ad un mondo in rapida mutazione e globalizzato. Dopo la caduta del muro di Berlino si è pensato per un momento che saremmo vissuti per lungo tempo in un ordine mondiale stabile e libero da conflitti. I diritti dell’uomo ne avrebbero costituito il fondamento. Solo pochi anni dopo tale certezza è tuttavia venuta meno. L’11 settembre ci ha aperto brutalmente gli occhi. Le forze antagoniste non sono scomparse. Il fanatismo religioso, il nazionalismo etnico, il razzismo, il terrorismo guadagnano terreno. I conflitti regionali, la povertà e il sottosviluppo continuano a costituire il terreno fertile per il loro propagarsi. (…) L’unica frontiera che l’Unione Europea traccia è quella della democrazia e dei diritti dell’uomo. L’Unione è solo aperta ai paesi che rispettano i valori fondamentali quali le libere elezioni, il rispetto delle minoranze e quello per lo Stato di diritto. Ora che la guerra fredda si è conclusa e viviamo in un pianeta globalizzato ma al contempo totalmente frammentato, l’Europa deve assumere le proprie responsabilità nella gestione della globalizzazione. Il ruolo che essa deve svolgere è quello di una potenza che si scaglia risolutamente contro Multilevel Governance e costituzionalismo europeo 5 qualsiasi forma di violenza, di terrorismo, di fanatismo, senza chiudere gli occhi di fronte alle ingiustizie stridenti ovunque nel mondo. (…) L’Unione deve diventare più democratica, più trasparente e più efficiente. (…) Per assicurare una preparazione quanto più ampia e trasparente possibile della prossima Conferenza intergovernativa, il Consiglio europeo ha deciso di convocare una Convenzione composta dai principali partecipanti al dibattito sul futuro dell’Unione». La firma definitiva della Costituzione si ebbe a Roma il 29 ottobre 2004 e dopo tale data si aprì la fase delle ratifiche che fu interrotta dal voto contrario espresso nei 4 referenda di Francia e Olanda . Per uscire dall’impasse creato dal rifiuto espresso in Francia e Olanda di ratificare la Costituzione europea, dopo un periodo di riflessione durato due anni, il Consiglio europeo di Bruxelles del 21-22 giugno 2007 ha convocato una Conferenza Intergovernativa a cui si affidava il compito di abbandonare il progetto costituzionale. «La CIG è invitata ad elaborare un trattato (in seguito denominato “trattato di riforma”) che modifichi i trattati esistenti allo scopo di rafforzare l’efficienza e la legittimità democratica dell’Unione allargata nonché la coerenza della sua azione esterna. Il progetto costituzionale, che consisteva nell’abrogazione di tutti i trattati esistenti e nella loro sostitu- 4 In Francia il referendum si è svolto il 29 maggio 2005: votò quasi il 70% della popolazione, ma l’approvazione della Costituzione fu respinta con il 55% dei voti contrari. In Olanda invece il referendum ebbe luogo il 1° giugno 2005 e la percentuale dei voti negativi fu più alta in quanto raggiunse il 62% su un totale di 63% di votanti. In argomento A. MANZELLA, Principio democratico e integrazione europea, in Quad. cost., 2006, p. 569 e M. QVORTRUP, The three referendums on the European Constitution Treaty in 2005, in The political Quarterly, 2006, p. 89. Costituzionalismo europeo e tutela multilivello dei diritti - Lezioni 6 zione con un unico testo denominato “Costituzione”, è abbandonato. Il trattato di riforma integrerà nei trattati esistenti, che restano in vigore, le innovazioni risultanti dalla CIG del 2004». La Conferenza intergovernativa aveva quindi il compito di seguire le indicazioni contenute nel mandato, al fine di raggiungere un accordo tra gli Stati ed elaborare un nuovo trattato. I lavori si conclusero il 18 ottobre 2007 e il Trattato è stato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007. Tale testo rappresenta un risultato di compromesso in quanto salva la sostanza della Costituzione europea ma elimina ogni espressione carica di significati evocativi del valore di regola costituzionale; si tratta di un compromesso tra una revisione «ordinaria» (come i Trattati di Maastricht e Amsterdam) e una revisione spe5 ciale o costituzionale . 6 Il Trattato di Lisbona non sostituisce ai trattati esistenti un nuovo ed unico testo, ma li integra con le principali innovazioni contenute nella Costituzione. L’Unione Europea del futuro si fonderà quindi su due trattati: il Trattato UE modificato e il Trattato sul funzionamento dell’Unione, che è l’ex Trattato CE. Le principali novità introdotte sono la personalità giuridica dell’Unione, la parziale soppressione dei pilastri, l’estensione del meto5 B. NASCIMBENE-A. LANG, Il Trattato di Lisbona: l’Unione Europea a una svolta?, in Il Corriere giuridico, 2007. 6 Al mese di giugno 2009 hanno già ratificato il Trattato: Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Germania, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Romania, Bulgaria, Grecia, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Finlandia, Danimarca, Malta, Cipro, Regno Unito, Svezia, Repubblica Ceca. Manca solamente la ratifica dell'Irlanda che, dopo il referendum negativo del 2008, sta valutando di consultare nuovamente i cittadini. Multilevel Governance e costituzionalismo europeo 7 do comunitario e del voto a maggioranza qualificata, le riforme istituzionali, la classificazione delle competenze e il valore giuridicamente vincolante della Carta dei diritti fondamentali. 2. Gli Europei hanno una Costituzione? Numerose sono state le critiche rivolte alla Costituzione europea. Da un lato gli euroscettici, tradizionalmente ostili all’idea della costruzione del progetto europeo, lamentavano un’Unione Europea troppo burocratizzata e distante dalle reali esigenze dei cittadini. D’altro lato, diversi ambienti religiosi denunciavano l’assenza di riferimenti alle radici giudaico-cristiane dell’Europa nel testo della Costituzione. Alcuni Stati che valorizzano la laicità dello Stato, come la Francia, si erano infatti opposti con forza all’inserimento nella Costituzione di un qualsiasi riferimento religioso, mentre altri Stati a maggioranza cattolica e ortodossa come l’Italia, la Polonia e la Grecia, avevano spinto verso un inserimento di questi riferimenti nel testo. In generale, la Costituzione europea era considerata come troppo lontana dall’essere trasparente e comprensibile, in virtù di una c.d. «ipertrofia di 7 valori» di cui il testo sarebbe stato portatore . Queste critiche sono state amplificate in Francia ed in Olanda dall’esito dei referenda. Per quanto riguarda la prima, la vittoria del «no» del 29 maggio 2005 sarebbe dipesa principalmente dalla contrarietà di una larga fetta dell’opinione pubblica: sinistra radicale, fronte 7 I. WARD, Bill and the Fall of the Constitutional Treaty, in European Public Law, Vol. 13.3/2007, p. 469. Costituzionalismo europeo e tutela multilivello dei diritti - Lezioni 8 8 nazionale, ambienti cattolici e lefebvriani , «no-global» e pacifisti accesi. Oggetto di critica è stata la presenza di principi «neoliberisti» nel testo, l’eccessiva importanza data ai temi economici e capitalistici, l’assenza di riferimenti al ripudio della guerra, le troppo scarse garanzie in difesa dei lavoratori, degli immigrati, del wel9 fare state . Ma il «no» francese era prevedibile: infatti, secondo l’opinione dominante in Francia prima dello svolgimento del referendum stesso, il popolo francese sarebbe stato contrario all’approvazione del Trattato costituzionale. In primo luogo a causa di un motivo storico, in quanto la Francia ha ormai perso il ruolo centrale che aveva invece assunto negli ultimi due secoli di storia in Europa. In secondo luogo la presenza di un diffuso malessere economico e l’opposizione alla Costituzione europea dei partiti estremisti hanno inciso sull’espressione del voto. Ragioni ben diverse invece sono quelle che hanno condotto alla vittoria del «no» nel referendum svoltosi in Olanda il 1° giugno 2005; in questo caso la destra nazionalista si era schierata contro la Costituzione europea manifestando il timore che il nuovo testo conferisse all’Unione Europea poteri tali da svuotare di significato e 8 Si tratta di un movimento religioso tradizionalista creato dall’arcivescovo francese Marcel Lefebvre: è organizzato con una propria gerarchia ecclesiastica ed è oppositore delle riforme apportate dal Concilio Vaticano II, ed in particolar modo della soppressione della Messa di rito tridentino (e della conseguente adozione di un Messale Riformato che ha permesso di celebrare la Messa in lingua volgare piuttosto che in latino) e della Dottrina della Libertà Religiosa elaborata dal Concilio medesimo 9 J.C. PIRIS, The Constitution for Europe. A Legal Analysis, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, pp. 20-21. Multilevel Governance e costituzionalismo europeo 9 di autorità i singoli Stati, promuovendo tacitamente un appiattimento delle identità nazionali in nome di un’unione indifferenziata e provocando un’ulteriore perdita di sovranità nazionale. A questa motivazione è da aggiungere inoltre la mancanza di informazione sui «costi» dell’Europa. La maggioranza dei cittadini olandesi riteneva che respingere la Costituzione europea avrebbe poi condotto ad una rinegoziazione dei contenuti, dando vi10 ta ad un «testo più sociale» . Da questo momento in poi è diventato praticamente impossibile parlare di Costituzione in Europa. Parafrasando quanto scritto da Bellamy: «La Costituzione europea è morta, lunga vita al Costituzionalismo 11 europeo» . Malgrado ciò, al fine di rispondere alla domanda iniziale, può essere più che mai necessario cercare di trovare una definizione di Costituzione utile a descrivere lo stato attuale delle relazioni tra gli Stati dell’Unione Europea. La parola Costituzione, in senso moderno, ricopre almeno tre significati. Secondo un primo significato, la Costituzione può essere intesa come un atto con cui i cittadini definiscono le condizioni di esercizio del potere pubblico. In tal senso, la Costituzione sarebbe un atto normativo nel quale è contenuta la Carta dei valori fondanti in cui si riconosce la società. Insita in questa concezione è l’idea del limite: le costituzioni rappresenterebbero un limite al potere, sterilizzandolo mediante il diritto e la scienza della Costituzione. 10 J.C. PIRIS, op. cit., pp. 19-20. R. BELLAMY, The European Constitution is dead, Long Life European Constitutionalism, in Constellations,Vol. 13, No 2, 2006. 11