Contratto Canile

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Contratto Canile
REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI CAGLIARI
COMUNE DI PULA
CONTRATTO
D’APPALTO
PER
L’AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
RICOVERO,
CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO
COMUNALE PER IL TRIENNIO 2011/2013.
L’anno duemilaundici, il giorno 6 del mese di ottobre, in Pula, nella Casa Comunale,
dinanzi a me, Segretario Comunale, autorizzato a rogare i contratti nell’interesse
esclusivo del Comune, a norma del D.Lgs. 267/2000, si sono costituiti i Signori:
- Brancolini Ignazio nato a Quartu Sant’Elena il 22 agosto 1955, Responsabile
Settore Polizia Municipale del Comune di Pula, che agisce in nome, per conto e
nell’interesse esclusivo del Comune di Pula, C.F. 92010680921, che di seguito sarà
indicato anche come “Ente”;
-
il
Sig.
Chinarello
CHNRRT70T04B354I,
Roberto
che
nato
interviene
a
nel
Cagliari
(CA)
il
04.12.1970,
presente
atto
in
qualità
di
C.F.
Socio
accomandatario della Società “Dog Hotel di Ivano Chinarello & C. S.a.s.”, con sede
legale in Loc. Truncu is Follas – 09032 Assemini (CA), codice fiscale e Partita IVA
01650080920, iscritta alla C.C.I.A.A. di Cagliari al n. CA-135747 del R.E.A., di
seguito indicato come “Appaltatore”.
Della identità e della piena capacità delle sopra citate Parti, aventi i requisiti di
legge, io Segretario comunale ufficiale rogante sono personalmente certo.
Espressamente e spontaneamente le Parti dichiarano di voler rinunciare
all’assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.
PREMESSO
- Che con Determinazione del Responsabile Settore Polizia Municipale n.. 286 del
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13/04/2011, venivano approvati il Capitolato Speciale d’Appalto, il Bando di gara e
gli allegati e contestualmente indetta gara d’appalto per l’affidamento del servizio in
oggetto, con importo a base d’asta di €.79.200,00 (settantanovemiladuecento/00)
oltre IVA, di €.2,55 (due/55) oltre I.V.A. per il costo giornaliero per il ricovero di
ogni cane e in €.30,00 (trenta/00) oltre IVA per lo smaltimento e trasporto di ogni
singola carcassa di animale deceduto, fino alla concorrenza massima della somma di
€.79.200,00 (settantanovemiladuecento) oltre IVA di legge, somma a disposizione
dell’Ente per l’appalto in oggetto;
- che con Determinazione del Responsabile Settore Polizia Municipale n.634 del
giorno 11.07.2011, veniva aggiudicata la gara d’appalto in oggetto alla ditta “Dog
Hotel di Ivano Chinarello & C. S.a.s.” di Assemini (CA) che ha offerto di eseguire il
ricovero giornaliero per ogni singolo cane al costo di €.2,50 (due/50) oltre IVA di
legge e di eseguire lo smaltimento e trasporto di ogni singola carcassa di animale
deceduto al costo di €. 30,00
(trenta/00); l’appalto è aggiudicato fino alla
concorrenza massima della somma di €.79.200,00 (settantanovemiladuecento) oltre
IVA di legge, somme a disposizione dell’Ente per l’appalto in oggetto;
-
che l’appaltatore rientra in una delle fattispecie di cui all’art.34 del D.Lgs
163/2006;
- che l’appaltatore è in possesso dei requisiti di cui all’art.38 di cui all’art.38 del
D.Lgs 163/2006;
- che è stato acquisito il D.U.RC. relativo alla regolarità contributiva di cui all’art.2,
comma 1 della Legge 22 novembre 2002, n.266.
Volendosi ora tradurre in atto pubblico amministrativo quanto convenuto e stabilito
con l’intesa di cui in narrativa che precede, faccia parte integrante e sostanziale del
presente contratto, di comune accordo tra le Parti, si conviene e stipula quanto
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segue:
ART. 1 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
Contratto;
ART. 2 - L’Ente, come sopra rappresentato, affida alla Ditta Dog Hotel di Ivano
Chinarello & C. S.a.s. con sede in Assemini (CA), che accetta, il servizio di ricovero,
mantenimento e custodia dei cani randagi catturati nel territorio comunale nel
triennio 2011/2013;
ART. 3 - Il servizio ha inizio dal momento della stipula del presente contratto, ed
avrà durata triennale.
ART. 4 - Il corrispettivo dovuto dall’Ente all’Appaltatore per il pieno e perfetto
adempimento del contratto è fissato in €. 2,50 (due/50) oltre IVA di legge per il
ricovero giornaliero di ogni cane ed €. 30,00 (trenta/00) per lo smaltimento ed il
trasporto di ogni carcassa di animale deceduto. In ogni caso non potrà eccedere la
somma di 79.200,00 (settantanovemiladuecento), somma a disposizione dell’Ente
per il servizio in oggetto.
Gli importi di cui sopra sono comprensivi di qualsiasi onere, spesa e contributo.
Pertanto l’Appaltatore non potrà pretendere alcun maggiore compenso rispetto a
quelli sopra descritti.
Non sono ammesse anticipazioni sull’importo contrattuale. I pagamenti avverranno
con cadenza mensile previa esibizione di regolari fatture da parte dell’Appaltatore,
regolarmente vistate dal responsabile del servizio in seguito a predisposizione di
apposita determinazione da parte del Responsabile del procedimento di spesa.
Unitamente alle fatture, l’Appaltatore presenterà elenco delle presenze di tutti i
movimenti in ingresso ed in uscita relativi al periodo di pertinenza della fattura
medesima per la quale andranno allegate relative schede.
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Nella fattura dovranno essere indicati i dati necessari e l’istituto presso il quale
effettuare correttamente i versamenti.
I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dalla Tesoreria dell’Ente. La
richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata
per iscritto dall’Appaltatore al competente servizio finanziario dell’Ente e sarà
considerata valida fino a diversa comunicazione.
Per la disciplina degli interessi per ritardato pagamento si fa rinvio alle disposizioni
dell’art.133, comma 1 del D. Lgs 163/2006.
In virtù dell’art. 133, comma 2 del D. Lgs 163/2006 non è ammessa la revisione dei
prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile.
ART.5 – L’appalto viene concesso dall’Ente ed accettato dall’Appaltatore sotto
l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle modalità, patti, prezzi e condizioni
indicate nel bando di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Verbale di
aggiudicazione della gara, nella Dichiarazione e nell’Offerta Economica presentate
dall’Appaltatore in sede di gara, nel presente contratto. Formano altresì parte
integrante e sostanziale del presente contratto, tutte le norme di legge, di
regolamento e disposizioni in materia di servizi pubblici e di ricovero e
mantenimento di cani randagi ed eventuali nuove norme che dovessero essere
introdotte
nell’arco
temporale
di
esecuzione
dell’appalto,
anche
se
non
espressamente richiamate nel presente atto.
I suddetti documenti che sono depositati agli atti dell’Ente e già sottoscritti dalle
Parti per integrale ed incondizionata accettazione, formano parte integrante e
sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso.
ART.6 – L’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti del comparto e degli
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accordi integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il
servizio oggetto dell’appalto, ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti
assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi in materia.
L’Appaltatore si obbliga altresì a rispettare gli adempimenti connessi alla sicurezza
sul lavoro dei dipendenti.
Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola
con i vincoli delle assunzioni obbligatorie previste dalla L.68/1999.
ART.7 – L’Ente ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo
pagamento del servizio eseguito. Il recesso è disciplinato dall’articolo 134 del D.Lgs
163/2006.
A titolo meramente esemplificativo, alcune cause di risoluzione contrattuale sono
riportate nell’art.15 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Il contratto è altresì risolto nei casi di inadempimento previsti dall’articolo 16 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
Le penali sono previste nella misura di €.50,00 (cinquanta/00) per la prima
violazione contrattuale;
€.100,00 (cento/00) per la seconda violazione contrattuale contestata e €.200,00
(duecento/00) per la terza violazione contrattuale contestata.
Tali importi saranno trattenuti dai pagamenti da effettuare.
Alla quarta violazione grave definitivamente accertata verrà incamerata la cauzione e
il contratto s’intenderà automaticamente risolto.
Per la risoluzione contrattuale si rimanda alle disposizioni di cui all’articolo 136 del
D.Lgs 163/2006 ed agli obblighi derivanti ai sensi dell’art.139 del D.Lgs.139/2006.
ART.8 – L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne l’Ente da ogni pretesa, azione e
ragione che possa essere avanzata da terzi per mancato adempimento degli obblighi
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contrattuali o per qualsivoglia altra circostanza connessa con la gestione del servizio
in oggetto.
I casi di controversia verranno trattati sulla base di quanto stabilito dall’art.244 del
d.Lgs 163/2006.
Le Parti dichiarano che le eventuali controversie tra l’Ente e l’Appaltatore che non
venissero risolte con accordo bonario, verranno devolute alle decisioni del Giudice
ordinario. Foro competente è il Tribunale di Cagliari.
ART.9 – E’ vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del presente
contratto.
ART.10 – Il subappalto è ammesso limitatamente per quanto attiene al trasferimento
e smaltimento delle carcasse degli animali deceduti per il conferimento delle stesse
alle ditte specializzate in tale senso ed autorizzate dalle competenti autorità.
ART.11 – l’Appaltatore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ha
costituito apposita cauzione definitiva ai sensi dell’art.113, dal D.Lgs 163/2006, per
l’importo
di
€.1.584,00
(millecinquecentoottantaquattro/00)
con
polizza
fideiussoria n.M0995628312 rilasciata da SAI FONDIARIA, agenzia n.1008 Elmas, in
data 6 giugno 2011.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, l’Ente avrà diritto di
valersi in parte o in tutto, di propria autorità, della suddetta cauzione. In tal caso
l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà
prefissato.
L’appaltatore risponde direttamente, civilmente e penalmente, dei danni arrecati alle
persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo
completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di
compensi nei confronti del Comune.
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ART.12 – A tutti gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore elegge domicilio
presso la sede dell’Ente per tutta la durata dell’appalto.
ART.13 – Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri
connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
ART.14 – Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono
soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa.
ART.15 – L’Ente ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs 30/06/2003 n.196, e s.m.i.,
informa l’Appaltatore che tratterrà i dati contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e per l’assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
ART. 16 - L’Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 , n. 136 e in
particolare si conviene che:
Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente atto saranno
registrati su conti correnti dedicati e saranno essere effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
L’Appaltatore si obbliga a comunicare all’Ente gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato entro sette giorni dalla loro accensione o, qualora già accesi,
dalla stipula del presente atto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Il
presente
atto
dovrà
considerarsi
automaticamente
risolto
in
danno
all’Appaltatore qualora lo stesso contravvenga alle clausole di cui sopra, relative
alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 , n. 136, e in
particolare in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di
banche o della società Poste italiane Spa.
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Tutte le disposizioni di cui al presente articolo sono estese a eventuali
subappaltatori o subcontraenti con cui l’Appaltatore dovesse stipulare contratti,
che dovranno espressamente riportare, a pena di nullità, i medesimi obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente atto.
ART.17 - Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rimanda alle
disposizioni di legge vigenti in materia.
Richiesto io Segretario Comunale, ho ricevuto questo atto da me pubblicato
mediante lettura fatta alle parti, che lo hanno riconosciuto conforme alla loro
volontà, per cui con me lo sottoscrivono.
Il presente contratto è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia ed occupa 7
facciate e 11 righe, questa compresa, rese legali.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Responsabile del Settore Polizia Municipale
L’Appaltatore
Il Segretario comunale
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