capitolato speciale per l`affidamento in

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capitolato speciale per l`affidamento in
COMUNE DI GUAGNANO
Provincia di LECCE
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AREA TECNICA
Tel. 0832-704021 – Fax. 0832-704449 – Email [email protected]
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE
“C. LONGO” DI VIA KENNEDY
ART. 1
OGGETTO
Oggetto del presente capitolato speciale è l’affidamento in concessione della gestione del Campo
Sportivo Comunale di via Kennedy di Guagnano costituito dalle seguenti strutture e relativi
impianti e servizi:
- n. 1 campo di calcio;
- n. 1 campo di calcetto;
- n. 1 campo da tennis;
- n. 2 spogliatoi per atleti completi di servizi igienici;
- n. 1 spogliatoio per arbitro completo di servizi igienici;
- n. 1 saletta medica completa di servizi igienici;
- n. 2 locali adibiti a deposito;
- area verde;
- spalti e bagni spettatori;
ART. 2
DURATA DELLA CONCESSIONE E CORRISPETTIVO
La durata della concessione è fissata in anni QUATTRO a decorrere dalla data del verbale di
consegna della struttura.
L’Amministrazione Comunale, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico
interesse si riserva di rinnovare il contratto per pari periodo secondo quanto previsto dall’art. 57
comma 5 lettera b) del Dlg.163/06 e ss.mm.ii.;
Al termine del rapporto contrattuale il concessionario si obbliga alla restituzione della struttura e
degli arredi/attrezzature, come da inventario.
Gli eventuali danni causati all’immobile, arredi, attrezzature e suppellettili annesse, ad esclusione di
quelli cessati dall’usura e/o vetustà, saranno a carico del concessionario se la responsabilità
dell’accaduto è addebitabile allo stesso per incuria o colpa grave dei suoi operatori .
Per tutta la durata del contratto spetta al concessionario un corrispettivo a carico del Comune di €
32.000,00 pari ad € 8.000,00 annui oltre IVA come per legge, comunque il prezzo riveniente dalla
Gara in oggetto. Il concessionario incasserà anche le somme rivenienti dalle tariffe d’uso dei campi
di calcio, calcetto e tennis come determinato dall’Amministrazione Comunale, per l’anno 2012 e
2013 (soggetto concordemente ad aggiornamento ISTAT ogni due anni) , versando al Comune il
50% degli stessi, e precisamente:
CAMPO DA TENNIS
€ 10,00 ad ora per partita diurna
€ 14,00 ad ora per partita notturna
CAMPO DI CALCETTO
€ 30,00 per partita diurna
€ 40,00 per partita notturna
CAMPO DI CALCIO
€ 40,00 per partita diurna
€ 50,00 per partita notturna
Le società sportive con sede legale nel territorio Comunale, che faranno richiesta di utilizzo della
struttura sportiva, saranno soggette all'applicazione delle suddette tariffe ridotte del 50% e resta
sempre l'obbligo del concessionario di versare il 50% al Comune quale parziale ristoro delle spese
sostenute per la fornitura elettriche, idriche, fognarie ecc..
ART. 3
SCOPO DELLA CONCESSIONE
Lo scopo della concessione consiste nella gestione di impianti per finalità sportive, sociali e
ricreative.
La gestione degli impianti non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è
disposta, salvo in casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.
ART.4
CONTENUTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno presentare nei termini e con le modalità
stabilite nel Bando di gara e come specificato nei successivi articoli la seguente documentazione
che dovrà essere contenuta in tre distinte buste sulle quali dovrà essere riportata:
- Busta “A” – Documentazione Amministrativa
- Busta “B” -Documentazione tecnica
- Busta “C” – Offerta Economica
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ART. 5
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella busta contrassegnata dalla lettera “A”- Documentazione Amministrativa - dovrà essere
inserita la seguente documentazione:
1. Istanza di ammissione, che deve contenere le seguenti dichiarazioni, rese e sottoscritte, ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante della società partecipante,
finalizzato a comunicare tutte le informazioni ed attestazioni il possesso dei requisiti e delle
condizioni appresso indicate, a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara:
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di non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1
Dlg.163/2006 e s.m.i., né di trovarsi in situazione di interdizione alla contrattazione e
partecipazione alle gare con l’Amministrazione pubblica;
di aver esaminato dettagliatamente il bando di gara e il relativo capitolato, impegnandosi di
conseguenza, ad eseguire il servizio con l’osservanza incondizionata delle prescrizioni e
disposizioni in essi contenute, riconoscendo remunerativo e di propria convenienza il
prezzo offerto;
che nel formulare la propria offerta ha tenuto conto di tutti gli oneri e difficoltà operativegestionali-organizzative discendenti dal contratto e di quanto sopra valutato;
di conoscere, e per questo nulla eccepire o pretendere, tutte le norme che regolano
l’appalto, lo stato dei luoghi di che trattasi, nonché la conformazione degli spazi pubblici in
cui operare avendone presa visione;
di acconsentire espressamente al trattamento dei dati riportati ai soli fini della
partecipazione alla gara, ai sensi del D.lg. n. 196/2003;
di essere iscritta nel registro Nazionale del C.O.N.I., affiliata o ad una Federazione
riconosciuta dal C.O.N.I. o ad Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.;
•
di possedere almeno un anno di esperienza nell’ultimo quinquennio nella gestione di
servizi oggetto della presente gara.
2. Copia del Capitolato Speciale debitamente firmata dal Legale Rappresentante in ogni facciata,
in segno di piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni in esso contenute.
3. Attestazione rilasciata dal Comune al presidente, ovvero a persona delegata ed iscritta alla
stessa associazione, di avvenuta presa visione del bando e dell’avvenuto sopralluogo presso
l’impianto di che trattasi - - a tal fine necessita anticipare la richiesta di sopralluogo con
opportuna comunicazione, mezzo fax al n. 0832 704449 o direttamente presso l’U.T.C., entro
le ore 11,00 del giorno lavorativo precedente la data del sopralluogo che sarà possibile
effettuare fino al giorno 05 Novembre 2012;
4. Elenco dei servizi prestati identici a quelli cui si riferisce l’affidamento, svolti entro l’ultimo
quinquennio, producendo certificazione rilasciata dai committenti con l’indicazione delle date.
Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla gara sono considerate sostitutive di
certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000, per i fatti, stato
e qualità personali ivi indicati. Pertanto, non venendo sottoscritte in presenza di un dipendente
addetto, devono essere corredate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
ART. 6
DOCUMENTAZIONE TECNICA E MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Nella busta contrassegnata dalla lettera “B” di cui al precedente art. 4, dovrà essere inserita la
documentazione concernente gli elementi, le indicazioni e le notizie finalizzate alla valutazione
della qualità tecnico-organizzativa del servizio. Tutta la documentazione oggetto della valutazione,
debitamente datata e sottoscritta dal legale rappresentante dovrà essere presentata con le modalità e
i criteri di cui al successivo art. 7 del presente capitolato. La valutazione dell’offerta, sulla base di
quanto presentato, sarà effettuata da una apposita Commissione, la quale provvederà
all’attribuzione dei seguenti punteggi, da suddividere ed assegnare in base alla seguente griglia di
valutazione:
A) OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA :
Max 90 Punti PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
A1) RADICAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE (Max punti 28)
A1.1 - attuale Sede sociale nel territorio comunale:
fino a 3 anni p. 4;
da oltre 3 fino a 5 anni p. 7;
da oltre 5 anni p. 10;
A1.2 - Attività svolta sul territorio comunale ( indicare il tipo di attività e gli impianti utilizzati)
fino a 3 anni p. 4;
da oltre 3 e fino 5 anni p. 7;
da oltre 5anni p. 10;
A1.3 - Iscritti residenti nel territorio nell’ultima stagione sportiva
fino a 50 p. 4;
da 51fino a 150 p. 5;
oltre 150 p. 8;
A2) ESPERIENZA NEL SETTORE CUI SONO DESTINATI GLI IMPIANTI (Max p.ti 34)
A2.1 - Anno di affiliazione ad uno degli organismi sportivi di cui alle discipline prevalenti
praticabili nell’impianto ( calcio)
fino a 3 anni di affiliazione p. 2
da più di 3 fino a 5 anni di affiliazione p. 4
da più di 5 fino a 10 anni di affiliazione p. 5
oltre 10 anni di affiliazione p. 8
A2.2 - Anni di attività svolta nel settore agonistico:
fino a 3 anni di affiliazione p. 2
da più di 3 fino a 5 anni di affiliazione p. 4
da più di 5 fino a 10 anni di affiliazione p. 6
da più di 10 anni di affiliazione p.8
A2.3- Anni di partecipazione a campionati ufficiali riconosciuti dalla FIGC e dalla Lega
Nazionale Dilettanti:
fino a 3 anni p. 4
da 3 fino a 5 anni p. 8
da 5 fino a 10 anni p. 8
A2.4- Anni di esperienza di gestione di impianti simili a quello oggetto di gara:
fino a 1 anni p. 0
da 1 fino a 2 anni p. 4
da 2 fino a 4 anni p. 8
più di 4 anni p. 10
A3) APPORTO DI STRUMENTI/ATTREZZATURE UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL
SERVIZIO (Max punti 14)
A3.1 - Mezzi ,strumenti ed attrezzature, fuori della dotazione ordinaria presente
nell’immobile,utili allo svolgimento di specifiche attività che migliorano la qualità del servizio
nonché utili alla manutenzione ordinaria dell’intera struttura;
Per ogni strumento/attrezzatura indicata p. 2
A4) ATTIVITA’ IN FAVORE DI CATEGORIE A RISCHIO SOCIALE IN
COLLABORAZIONE ANCHE CON L’ASSOCIAZIONISMO LOCALE DELLE
SCOLARESCHE E DELLA CITTADINANZA IN GENERE (Max punti 14)
A4.1- In forma di relazione descrivere i progetti, le attività ludiche le manifestazioni che si
intendono realizzare a favore di tale utenza, nonché eventuali riduzioni e/o esenzioni sulle tariffe
d’uso
ART.7
MODALITA’ E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
TECNICA
L’offerta tecnico-organizzativa dovrà essere riportata in una relazione progettuale e redatta
attenendosi scrupolosamente allo schema progettuale di cui al precedente art.6. Pertanto deve essere
presentata suddivisa per paragrafi aventi per titolo le voci corrispondenti agli elementi di
valutazione da A1 ad A4 indicati nella griglia al precedente articolo.
Si precisa che nella valutazione della documentazione sarà particolarmente apprezzata la sintesi e la
concretezza abbinati alla chiarezza ed esaustività dell’offerta progettuale.
Si precisa, inoltre, che le indicazioni e le notizie fornite nella relazione che costituisce l’offerta
tecnico-organizzativa assumono la forma dell’autocertificazione e pertanto esse vengono rese nella
piena consapevolezza di quanto prescritto dagli art. 75 e 76 del D.P.R.445/2000 sulla responsabilità
penale cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del medesimo D.P.R.445/2000.
In ogni caso è data facoltà ai concorrenti di documentare preventivamente, in tutto o in parte, le
dichiarazioni rese tramite presentazione della relativa documentazione.
In caso di aggiudicazione, e fermo restando le verifiche e gli accertamenti effettuati d’ufficio, il
soggetto aggiudicatario dovrà, entro il termine che sarà stabilito, comprovare con idonea
documentazione quanto dichiarato.
ART. 8
OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica, in competente bollo, redatta in lingua italiana deve indicare la percentuale di
ribasso dell’offerta sull’importo a base di gara e sottoscritto per esteso dal legale rappresentante
della società.
In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e in lettere sarà ritenuta valida quella più favorevole
all’Amministrazione Comunale.
All’offerta economica verrà attribuito un punteggio massimo di 10 punti.
Il punteggio massimo verrà assegnato all’offerta valida con percentuale di ribasso più elevato.
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi inferiori in base alla seguente formula:
Dove:
A= Prezzo offerta da valutare
B= Prezzo offerta più basso
rta
X= Punteggio attribuito all’offerta
ART. 9
CAUZIONE
L’aggiudicatario dovrà costituire all’atto della sottoscrizione del contratto una garanzia fideiussoria
pari al 10% dell’importo contrattuale per l’intera durata della concessione, dovuta al concessionario
a garanzia dell’esatto adempimento
mento degli obblighi derivanti dal contratto. Tale cauzione garantirà
anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse
eventualmente sostenere durante la gestione del servizio, per fatto dell’aggiudicatario, a causa
dell’inadempimento o cattiva esecuzione del contratto.
L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi, in
tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque svincolata al
termine
ermine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di
legge per procedere in tal senso.
ART.10
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. Ogni responsabilità inerente e conseguente la gestione
gestione è a carico del concessionario, il quale deve
provvedere:
a) a mantenere sull’impianto sportivo il personale qualitativamente e quantitativamente necessario
all’adempimento degli obblighi inerenti la gestione secondo quanto previsto dal bando, dalla legge
leg e
dalle prescrizioni di sicurezza. In particolare il Concessionario deve provvedere con proprio
personale al controllo, vigilanza e custodia dell’impianto. Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto
del presente capitolato, il Concessionario può avvalersi
avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di
altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo il Comune da ogni
responsabilità. Qualora si avvalga di lavoro subordinato, dovranno essere rispettate le norme di
legge e i regolamenti
ti e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per
quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi previdenziali e
assicurativi;
b) a condurre la gestione dell’impianto sportivo nel più assoluto rispetto della moralità pubblica,
correttezza e riservatezza nei confronti degli utenti ai quali deve essere garantito il massimo grado
di confort possibile;
c) a fornire annualmente al Comune un prospetto riassuntivo dell’utilizzazione degli impianti da
parte degli utenti, delle attività o manifestazioni svolte e delle manutenzioni effettuate nonché una
relazione sulle entrate, rivenienti dalle tariffe d’uso dei campi utilizzati, con formale elenco in cui
sono registrate tutte le ricevute rilasciate;
2. Il Concessionario è l’unico responsabile delle eventuali pretese di terzi e dell’Amministrazione
riferite agli obblighi da esso assunti, ivi compresi i danni a persone ed a cose, interessi e diritti, per
qualsivoglia fonte di responsabilità civile, amministrativa e penale. Il concessionario deve pertanto
stipulare con primaria compagnia assicuratrice, una congrua copertura assicurativa a garanzia della
propria responsabilità civile sia verso terzi che verso gli eventuali prestatori d’opera dipendenti, per
tutte le attività previste nella convenzione, aventi le seguenti prestazioni minime:
- garanzia RCT (responsabilità civile terzi): Massimale unico per sinistro € 1.000.000,00 (euro un
milione/00), con limite di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per danni a persone ed €
500.000,00 per danni a cose. La garanzia deve essere valida anche per i danni cagionati a terzi da
soci e/o volontari e/o persone non dipendenti che partecipano alle attività. Nel novero dei terzi
devono essere inclusi i partecipanti alle attività e qualsiasi altro soggetto trovatosi nell’ambito delle
attività. Il Comune resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità anche per danni a persone o
cose in dipendenza di tumulti o risse che dovessero verificarsi durante le gare, allenamenti o altre
attività espletate o consentite dalla Concessionaria.
ART.11
ONERI DI GESTIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario provvede alla gestione organizzativa e tecnico operativa della struttura in
concessione, per la quale deve assicurare il pieno e regolare funzionamento nel rispetto scrupoloso
di tutte le leggi e disposizioni regolamentari vigenti relative all’esercizio degli impianti sportivi;
Il concessionario verserà un canone annuo pari a 400,00€ oltre IVA al Comune con versamento
annuale posticipato;
Il concessionario è tenuto ad effettuare a propria cura e spese tutte le opere di manutenzione
ordinaria, mantenendo l’impianto sportivo (locali, arredi, impianti tecnologici, aree anche di
pertinenza, ecc.) nella massima efficienza e pulizia, in osservanza delle prescrizioni impartite dai
competenti servizi comunali e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza stabilite per legge;
Per manutenzione ordinaria si intendono tutte le opere di pulizia, riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti nonchè la manutenzione del terreno di gioco del campo di calcio, di
calcetto e da tennis.
Si riportano di seguito, a livello indicativo, le seguenti opere:
- pulizia generale, disinfezione periodica e disinfestazione, quando è necessaria dei servizi e dei
locali annessi;
- manutenzione ordinaria del verde interno al campo comunale;
- pulizia attorno alle piante, prati, siepi, fogliame di risulta delle aree di pertinenza interne;
- fornitura dei generi per il funzionamento, manutenzione, gestione degli impianti quali
disinfettanti, cloro, lubrificanti, detergenti, accessori igienici, suppellettili ecc.;
- sostituzione di lampade e prese o spine deterioratesi;
- riparazione delle apparecchiature manomesse o deteriorate dall’uso;
- pulizia periodica, spurgo e disinfezione di tutte le apparecchiature esistenti (lavandini ecc.) nonché
delle relative condotte;
- sostituzione di tutte le suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e
mantenimento in perfetto stato delle altre;
- sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni e sifoni nelle docce e riparazione
rubinetterie servizi igienici;
- ricarica degli estintori;
- pulizia di gronde e pluviali per garantirne il perfetto funzionamento;
- pulizia dei viali di accesso, dei marciapiedi, dei parcheggi;
- svuotamento dei cestini raccogli rifiuti e conferimento dei rifiuti stessi negli appositi cassonetti e
contenitori;
- manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli impianti non contemplati nel presente elenco.
Il concessionario è tenuto a dotarsi dell’attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle
attività.
La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare
disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive, ed include la fornitura
degli indumenti agli operatori, dei detergenti dei solventi, dei detersivi, dei saponi dei disinfettanti,
della carta igienica delle salviette, delle salviettine di carta monouso, delle scope, degli spazzettoni,
delle spugne, degli stracci e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari richiesti dal
responsabile.
Al concessionario è fatto divieto di intervenire con qualsivoglia modifica (se non previa
autorizzazione scritta del Comune) sull’impiantistica. Tutti gli impianti posti in essere dal soggetto
affidatario devono comunque rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Eventuali interventi di carattere migliorativo per funzionalità ed efficienza che il concessionario
intenda porre in essere a proprie spese, possono essere eseguiti solamente previa autorizzazione del
Comune e senza nulla pretendere allo scadere del contratto. Le opere risultanti da tali interventi
accedono, gratuitamente, alla proprietà del Comune al termine della concessione.
Il concessionario non può opporsi a lavori di modifica, ampliamento, miglioria dell’impianto
sportivo che il Comune intenda fare a propria cura e spese. I tempi di intervento saranno concordati
con il concessionario nel rispetto della programmazione annuale dell’attività del medesimo.
Il concessionario assicura l’apertura del Campo Sportivo e dei relativi impianti.
- nella stagione invernale: almeno dalle 14,00 alle 21,00
- nella stagione estiva: almeno dalle 16,00 alle 22,00
Il Comune avrà la piena disponibilità dell’impianto per tutte le manifestazioni sportive, ricreative
socio-culturali organizzate direttamente e comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta.
Il concedente, nella figura del Responsabile Area Tecnica o delegati, in rappresentanza del Comune,
avrà libero accesso all’impianto sportivo al fine di vigilare, verificare e controllare la buona
gestione della struttura pubblica nonché il rispetto degli adempimenti contrattuali e la corretta
applicazione delle tariffe a terzi usufruitori. A tal fine lo stesso Responsabile può chiedere l’accesso
agli atti di conduzione ivi comprese le ricevute di pagamento rilasciate ai terzi.
Qualora venissero rilevate infrazioni o anomalie sull'applicazione delle tariffe o sulla conduzione
contabile delle entrate di terzi fruitori, il comune applicherà una penale motivata dell'importo da
100,00€ a 500,00€ da decurtare sul corrispettivo da versare allo stesso concessionario.
ART.12
ONERI A CARICO DEL COMUNE CONCEDENTE
Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria necessarie al mantenimento
della struttura, degli impianti e delle attrezzature a norma di legge, con particolare riferimento ai
seguenti interventi, purché non conseguenti a incuria o dolo:
- potatura di tutte le alberature quando necessario e da concordarsi anno per anno tra le parti;
- fornitura del materiale per tinteggiatura generale interna ed esterna, verniciatura generale di
recinzioni e cancellate quando necessario, rifacimento delle tinteggiature interne ed esterne ove
deteriorate e/o in punti particolarmente esposti quando è necessario;
- modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti in adeguamento alle
norme di legge per miglioramenti funzionali ed interventi normativi;
- canone annuale di gestione da versare in quattro rate trimestrali posticipate;
Ogni altro intervento non ricompreso in quelli dinanzi indicati sarà carico del Concessionario.
ART.13
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
All’Amministrazione Comunale è riservata la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nel
caso in cui il Concessionario incorra in gravi e reiterate violazioni, negligenze o inadempienze delle
condizioni stabilite nel presente capitolato, di norme di legge, di regolamenti, disposizioni
amministrative e delle stesse norme di buona amministrazione e gestione.
Il Contratto di concessione si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice
civile, nei seguenti casi:
a) violazione dell’obbligo di consentire all’Amministrazione concedente e ai sui incaricati
l’effettuare delle dovute verifiche e controlli sull’impianto sportivo;
b) compromissione dell’integrità fisica e/o patrimoniale dell’immobile, delle strutture e degli
impianti conseguenti;
c) mancata comunicazione all’Amministrazione di eventuali sospensioni di attività o di chiusura
parziale o totale dell’impianto derivanti da inadempienze o irregolarità riscontrate a carico del
gestore da parte di pubbliche autorità o di organismi pubblici di controllo per violazioni di leggi o
regolamenti;
d) mancata presentazione o rinnovo della polizza assicurativa.
Il contratto si risolverà di diritto a seguito di ricevimento da parte del gestore della relativa
comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata postale con avviso di ricevimento, fatto
salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno subito dall’Amministrazione.
Il concessionario potrà recedere dal contratto previo preavviso non inferiore a 6 mesi, da
comunicare mediante lettera raccomandata all’Amministrazione Comunale.
ART. 14
TUTELA DELLA PRIVACY
E’ fatto divieto al concessionario e al personale dello stesso impiegato nel servizio, di utilizzare le
informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività
stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs.
n.196/2003 e s.m. e i.
ART.15
SUBAPPALTO
Il concessionario non può cedere o subappaltare il servizio assunto, anche parzialmente, pena la
risoluzione del contratto.
ART. 16
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico del Comune Concedente.
ART.17
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale operano le norme del Codice
Civile.
ART. 18
CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia non definibile in accordo tra le parti il Foro competente è quello di Lecce.
Guagnano lì 22.10.12
Il Responsabile Area Tecnica
(Ing. Gianluigi RIZZO)