N. Osservante Prot. data Norma Osservata e Sintesi Proposta 1

Transcript

N. Osservante Prot. data Norma Osservata e Sintesi Proposta 1
N. Osservante
1 Carta Luciano
Prot.
2789
data
14/03/2014
Norma Osservata e Sintesi
Art. 59
Consentire alcuni limitati interventi nel
Complesso Edilizio CE3, anche in assenza
di progetto unitario che risulta molto
complesso da redigere interessando molti
condomini
Art. 84 consentire all’interno della fascia
indicata come “corridoio tirrenico” locali
tecnici in addizione agli edifici esistenti.
2
Ulanio Marco
3380
28/03/2014
3
G&T
3542
–
4693
02/04/2014
–
02/05/2014
L’osservante chiede la conferma della
possibilità di procedere con sostituzione
edilizia anche parziale, ai sensi della
normativa generale vigente per le zone E,
con particolare riferimento all’intervento
Es.3.
4
G&T
3543
–
4694
02/04/2014
–
02/05/2014
L’osservante chiede di mantenere la
precedente formulazione dell’art. 66 con la
possibilità di realizzare un campo pratica di
golf sino a 9 buche ovvero, in subordine, di
dare atto che sono ricompresi nella dizione
della norma anche i campi pratica sino a 9
buche ricadenti nel S.I.R.
Proposta
Accoglibile con modifica dell’articolo 59 inserendo “…
con eccezione della tamponatura della piccola loggia di
ingresso realizzata mediante semplice traslazione della
parete senza modifica delle aperture e con gli stessi
materiali”
Accoglibile con modifica dell’articolo 84 inserendo:”..
sono consentibili locali tecnici (max mq 8.50 e altezza
max 2.30) purché in addizione ai fabbricati esistenti e
non ricadenti all’interno delle esistenti fasce di rispetto
di cui al Codice della Strada”
Osservazione condivisibile nel senso che è
evidentemente già ammissibile, ai sensi della vigente
normativa, la realizzazione degli interventi richiesti
anche in sostituzione edilizia parziale nelle sottozone
Es.n, purché nel rispetto della volumetria complessiva e
totale assentita per le singole zone. La norma, così
interpretata, non necessita di ulteriori specificazioni.
L’osservazione è solo parzialmente accoglibile nel senso
che, sebbene già implicitamente previsto dalla norma, è
opportuno specificare che è ammessa la realizzazione di
percorsi di golf sino a 9 buche non regolamentari a
supporto delle attività agrituristiche e del turismo rurale
giusta disposizione della DGRT 646/1998. E’ opportuno
integrare la norma con la previsione dell’onere di
allegazione di opportuno studio idrologico-idraulico,
come segue: dopo le parole “attività golfistiche”
aggiungere le parole: “di cui alla DGRT 646/1998”; dopo
le parole “pitching green” aggiungere “percorso di golf
fino a 9 buche non regolamentari a supporto delle attività
agrituristiche e del turismo rurale”; dopo le parole
“S.I.R.” aggiungere: “nel caso di realizzazione di un
percorso di golf sino a 9 buche non regolamentare, dovrà
5
Germani Maurizio
4234
16/04/2014
Evidenzia la ricorrenza di un errore
materiale omissivo circa la indicazione di
una ex stalla E.M. sita nel Centro F e non
indicata tra quelle da recuperare a fini
residenziali sebbene esistente all’epoca della
Riforma.
6
Federico Pietro
4346
18/04/2014
Art. 56
L’osservante chiede una specificazione
normativa
in
considerazione
che
l’interpretazione data all’art. 56 non
consente
di
realizzare
interventi
pertinenziali all’interno del tessuto S2
7
Albanesi Alvaro
4504
24/04/2014
Art. 26 lettera c)
L’osservante evidenzia come il testo
contenga un elenco di possibili modifiche
alla sagoma dell’edificio tutte possibili
attraverso interventi di “tamponatura”
mentre di fatto la tamponatura si dovrebbe
avere solo per le logge, mentre le terrazze, le
tettoie e i portici dovrebbero essere ammessi
quali
“realizzazioni”
e
non
per
“tamponatura” che porterebbe a consistenti
essere garantito idoneo approvvigionamento idrico con
apposito studio idrologico e idraulico”.
L’osservazione riproduce il contenuto della oss. N. 129,
prot. 8324 del 18.7.2011, dichiarata “Accoglibile; trova
applicazione la norma generale in quanto l'edificio non è
tra quelli censiti dal Piano Strutturale”. Rilevato come in
realtà si sia trattato anche nella redazione dell’elaborato
di PS di un mero errore di indicazione si ritiene, in
questa sede, di dover accogliere l’osservazione e
modificare
l’elaborato “Allegato C” indicando
l’immobile in argomento come “recuperabile ai fini
residenziali” così come indicato dal PS per tutti gli altri
analoghi e facenti parte dei centri della Riforma.
Trattandosi di un mero errore materiale non si ritiene
necessaria la contestuale variazione del censimento
allegato al PS rinviandolo alla prima variante.
Richiamato anche il contributo della Provincia di
Grosseto, che prende atto del carattere di mera
manutenzione normativa della presente variante,
l’osservazione – pur ritenuta meritevole di attento esame
nell’ambito della prevista e auspicata variante generale al
R.U. – non appare in questo contesto procedimentale
ammissibile in quanto attinente al merito delle scelte di
governo del territorio.
Accoglibile. In relazione alle modifiche introdotte con il
Regolamento regionale 11 novembre 2013, n. 64/R,
recepito dalla presente variante e comunque ad oggi
vigente, la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 26
lett. c) appare ridondante e pertanto se ne dispone lo
stralcio e la sostituzione con la seguente dizione:
“Qualunque modifica alla facciata dei fabbricati deve
rispettare le caratteristiche architettoniche dell’edificio
preesistente e tipologico-formali del contesto di
riferimento”.
8
Fratto Rinaldo
4551
28/04/2014
9
Provincia di
Grosseto
4667
30.4.2014
4695
2.5.2014
10 Luca Fè
aumenti di volume e a soluzioni
architettoniche avulse dai contesti tipici
locali.
Art. 41
Chiede la possibilità di poter modificare
l’art. 41 con l’inserimento della possibilità
di poter realizzare strade di accesso
all’attività inserita all’interno delle fasce di
rispetto.
Art. 58
Chiede:
- la modifica dell’attuazione dell’intervento
con previsione di intervento diretto in luogo
di PdC convenzionato;
- l’indicazione dei posti letto come
“aggiuntivi” agli esistenti;
- la possibilità di “trasferire” l’appartamento
del titolare esistente”;
- la possibilità di realizzare piscine coperte
di mq 700;
- l’integrazione di diverse ulteriori funzioni
aggiuntive rispetto a quelle approvate.
Chiede che, per migliore chiarezza degli atti,
sia integrato l’art. 66, punto Es.3 “Agri
albergo – Lago Acquato” riconducendo
l’intervento al Titolo II, Capo I della l.r.
toscana n. 42/2000 e di cui al Titolo III,
Capo I, Sez. Prima del regolamento di
attuazione 23.4.2001 n. 18/R. Propone di
estendere la precisazione alle restanti
strutture “Agri albergo” previste.
Art. 41
Non accoglibile
L’osservazione non è riconducibile all’oggetto della
variante. Si tratta di una norma di Statuto del P.S. ripresa
dal R.U. Da evidenziare che le viabilità di collegamento
di attività esistenti e/o edifici che dovessero rimanere
interclusi per il passaggio della A12 dovranno essere
realizzate direttamente da SAT. Nello specifico per la
zona alberghiera è già prevista la possibilità di realizzare
una diversa strada di accesso come indicato in
cartografia.
Art. 58
Non accoglibile l’osservazione non è riconducibile
all’oggetto della variante. Le proposte vanno a
modificare sostanzialmente l’intervento sia per le
modalità di attuazione che
per gli stessi
dimensionamenti. La proposta deve essere oggetto di
specifica valutazione all’interno di un diverso
procedimento di VAS.
L’osservazione è accoglibile.
Si modifica, per ragioni di coerenza sistematica, l’art. 19,
punto 8bis, capoverso “attività integrative di ricettività
rurale”, inserendo dopo le parole “attività ricettive”, la
seguente frase: “di tipo alberghiero di cui all’art. 26 della
Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 e suo regolamento
di attuazione n. 18/R del 23.4.2001”.
Si prende atto degli inviti formulati dalla
Amministrazione Provinciale e si rinvia a successiva
variante generale di recepimento del nuovo PTC.
Chiede un chiarimento normativo circa la L’osservazione è accoglibile. La parola “contestuale” è
possibilità di realizzazione della residenza e
dell’albergo per stralci. E’ disponibile
inoltre a assumere quale onere perequativo,
in sostituzione di quello esistente, la
cessione di un’area da destinare a centro di
raccolta rifiuti.
11 Luca Fè
4696
2.5.2014
L’osservante propone l’inserimento di
norma di ulteriore incentivo all’uso di fonte
energetica
rinnovabile
mediante
il
riconoscimento di un bonus volumetrico.
12 Luca Fè
4697
2.5.2014
Art. 33. L’osservante propone, in sostanza,
di modificare l’art. 33 consentendo gli
interventi ivi previsti anche ad iniziativa di
singoli condomini, pur nell’ambito di un
progetto
unitario
da
approvare
dall’assemblea condomini, sia in edifici a
sostituita dalla parola “e” nel testo della At 07 dell’art. 82
e nella relativa scheda di orientamento progettuale.
Richiamata la delibera commissariale n. 10/2014 con la
quale si approvava l’accordo procedimentale per la
realizzazione del nuovo impianto di depurazione a Borgo
Carige e i connessi impegni del Comune; ritenuta la
necessità indifferibile di reperire una nuova area da
destinare a centro di raccolta rifiuti e preso atto della
disponibilità dell’osservante a cedere un’area,
gratuitamente,
idonea
e
limitrofa
a
quella
precedentemente identificata, si accoglie l’osservazione e
si modifica di conseguenza l’At7 dell’art. 82, e la relativa
scheda di orientamento progettuale, sostituendo l’ultima
frase con la seguente: “cessione volontaria a titolo
gratuito di un’area di dimensioni idonee alla
realizzazione di un centro di raccolta per i rifiuti (circa
mq 2.000).”
Richiamato anche il contributo della Provincia di
Grosseto, che prende atto del carattere di mera
manutenzione normativa della presente variante,
l’osservazione – pur ritenuta meritevole di attento esame
nell’ambito della prevista e auspicata variante generale al
R.U. – non appare in questo contesto procedimentale
ammissibile in quanto attinente al merito delle scelte di
governo del territorio. Comunque si fa presente che esiste
già una compiuta disciplina comunale, in materia di bioedilizia e di incentivo complessivo all’uso di energie
rinnovabili.
L’osservazione relativa all’art. 33 non è accoglibile
poiché esula dal carattere di mera manutenzione
normativa della presente variante e implica scelte di
merito rimesse alla auspicata variante generale al R.U.;
quanto all’art. 59, richiamato anche il contributo della
Provincia di Grosseto, che prende atto del carattere di
13 Luca Fè
4698
2.5.2014
14 Luca Fè
4699
2.5.2014
15 Luca Fè
4700
2.5.2014
16 Annalisa
Bartolaccini
4701
2.5.2014
17 Fiorella Biccari
4743
5.5.2014
più piani sia su complessi edilizi.
mera manutenzione normativa della presente variante,
Art. 59. L’osservante propone una diversa l’osservazione – pur ritenuta meritevole di attento esame
articolazione dei complessi edilizi e della nell’ambito della prevista e auspicata variante generale al
relativa norma di intervento.
R.U. – non appare in questo contesto procedimentale
ammissibile in quanto attinente al merito delle scelte di
governo del territorio.
L’osservazione investe gli artt. 63 e 64 e Richiamato anche il contributo della Provincia di
prospetta
una
diversa
disposizione Grosseto, che prende atto del carattere di mera
normativa.
manutenzione normativa della presente variante,
l’osservazione – pur ritenuta meritevole di attento esame
nell’ambito della prevista e auspicata variante generale al
R.U. – non appare in questo contesto procedimentale
ammissibile in quanto attinente al merito delle scelte di
governo del territorio.
L’osservante propone la modifica delle Richiamato il contributo della Provincia di Grosseto,
norme sul cambio di uso.
l’esame dell’osservazione – pur condivisibile – dovrà
essere valutata in sede di variante generale di
adeguamento al nuovo PTC provinciale che disciplina
diversamente gli ambiti rurali.
L’osservante propone di modificare, per L’osservazione relativa non è accoglibile poiché esula
ragioni di opportunità, le norme in materia dal carattere di mera manutenzione normativa della
di sostituzione edilizia.
presente variante e implica scelte di merito rimesse alla
auspicata variante generale al R.U.
L’osservante chiede la modifica dell’art. 65 L’osservazione non è accoglibile poiché esula dal
al fine di potere eseguire l’intervento con carattere di mera manutenzione normativa e incide su
permesso di costruzione e senza piano prescrizione inserita nelle norme su osservazione della
attuativo.
Regione Toscana in sede di formazione del R.U.
L’osservante chiede la modifica dell’art. 82, L’osservazione è accoglibile. Si modifica di conseguenza
scheda At4, in relazione alla individuazione l’art. 82, scheda At 4, stralciando la previsione del centro
del centro di raccolta per i rifiuti in altro di raccolta per i rifiuti, localizzato all’interno della At 7
contesto. Ulteriori osservazioni investono il in conseguenza del recepimento della osservazione n. 10.
dimensionamento della At4. Chiede altresì Quanto alle osservazioni relative alle previsioni della
la previsione della altezza massima del scheda At4, le medesime – ove non già comprese nella
fabbricato turistico-ricettivo di m. 9.00 per il previsione – non risultano accoglibili in quanto incidenti
50% della superficie coperta.
18 Luca Fè
4744
5.5.2014
L’osservante chiede la modifica dell’art. 56,
intervento Cu 6, inserendo l’opzione
alternativa della monetizzazione dell’onere
perequativo.
19 Antidormi
Giancarlo e altri
4749
5.5.2014
Gli osservanti esprimono valutazioni
preliminari sul procedimento e sottolineano
nel in generale sul procedimento di variante
quanto segue: a) la violazione dell’art. 5bis
lett. g l.r.t. 2010/10; b) violazione d. leg.vo
33/2013 art. 39; c) violazione dell’art. 3 l.
sul dimensionamento o implicano scelte di merito che
esulano dall’oggetto della variante. In particolare: la
media struttura di vendita è già localizzabile nell’area
generale per insediamenti commerciali ecc. di mq 31.000
di SUL; la struttura ricettiva è dimensionata per 85 posti
letto indipendentemente dal numero delle camere singole
o doppie; la collocazione di strutture al piano
seminterrato dipende dalla normativa edilizia e igienicosanitaria e non dalle previsioni del R.U.; i capannoni
artigianali
sono
dimensionati
in
S.U.L.
indipendentemente dal numero dei piani; i parametri
edilizi e urbanistici sono dettati da norme regionali,
oggetto di puntuale recepimento con la presente variante.
Si ritiene invece meritevole di accoglimento, ai fini della
assicurazione di una migliore qualità architettonica e di
utilizzo del fabbricato, l’osservazione relativa alla
previsione della altezza massima del fabbricato turisticoricettivo di m. 9.00 per il 50% della superficie coperta a
parità di S.U.L.
L’osservazione è parzialmente accoglibile, in conformità
alla facoltà di monetizzazione degli oneri perequativi
prevista da numerose norme, con scelta affidata al
Comune. Dopo le parole “bando pubblico” si inserisce
quindi la seguente farse “In alternativa, il Comune potrà
optare su richiesta del soggetto attuatore per la
monetizzazione dell’onere perequativo da determinarsi
sulla base dell’area a verde, secondo stima da richiedersi
all’Agenzia delle Entrate.”
Le considerazioni degli osservanti non costituiscono
tecnicamente “osservazioni”, ovvero apporti collaborativi
dei privati intesi alla migliore formulazione dell’atto di
programmazione nel pubblico e generale interessi, ma
contengono l’espressione di valutazioni che potranno
essere svolte dagli aventi diritto in altra sede.
241/1990; d) violazione della legge
241/1990 per eccesso di potere sui limiti
oggettivi della variante al R.U. – Nel merito
svolgono osservazioni puntuali sugli artt.
17, 26, 56, 59, 63, 64, 65, 58, 66, 69.
Le osservazioni di merito, in generale, attengono appunto
ad una diversa valutazione delle scelte di pianificazione,
che, pur astrattamente meritevoli di considerazione,
debbono essere valutate nell’ambito della variante
generale al R.U. auspicata e necessaria secondo le
indicazioni della Provincia. Sulle altre osservazioni ci si
determina come segue:
1) l’art. 17 recepisce le disposizioni, cogenti, della
Regione e dunque non merita censure;
2) l’art. 26 è erroneamente interpretato dall’osservante;
3) l’art. 56 prevede la soluzione per una situazione di
oggettiva assoluta interclusione e dunque deve essere
mantenuto nel testo adottato;
4) l’osservazione relativa all’art. 59 appare, invece,
accoglibile per quanto esposto dall’osservante e dunque
si stralcia la dizione “e ampliamento am1” al punto n. 1
“Casale Nuovo”;
5) artt. 63, 64 e 65: quanto prospettato non sussiste
poiché le norme adottate sono coerenti con le indicazioni
di P.S. /nessuna osservazione in merito è infatti
pervenuta dalla Provincia o dalla Regione); lo stesso vale
per l’intervento sui nuclei g2 e g3 poiché è comunque
prescritto il mantenimento dei tipi edilizi; infine si
osserva che è infondata la osservazione circa la
cancellazione del limite di 60 mq, che invece vale per
tutte le nuove unità edificate ai sensi del R.U.;
6) l’art. 58 corregge un errore materiale evidente, come
risulta da precedente variante urbanistica anticipatoria
del R.U., e dunque non merita censure;
7) l’art. 69 (rectius art. 71, punto D8.1.5) merita
conferma: la norma è male interpretata dagli osservanti
poiché consente la valorizzazione del Casale, scollegata
dalla concessione demaniale in applicazione delle vigenti
direttive comunitarie, e non prevede la realizzazione di
20 Loretta Biccari
4752
5.5.2014
L’osservante chiede di inserire all’art. 57
tessuto T5 la destinazione d’uso 3.04
limitatamente a sale da giuoco e scommesse.
L’osservante, dopo aver ricordato i limiti di
operatività della variante normativa,
propone interventi di carattere generale in
variante allo strumento vigente con “scelte
da
effettuare
da
parte
di
una
Amministrazione
Comunale
Politica”.
Lamenta il mancato recepimento di sentenza
del TAR in merito alla edificazione di
annessi.
21 Giorgio Stefanelli
4753
5.5.2014
22 Piccini Elio e altri
4754
5.5.2014
L’osservazione investe l’Art. 26, comma 1,
sotto il profilo di merito della scelta di
governo del territorio ivi operata; inoltre, al
punto secondo, gli osservanti chiedono di
eliminare “alcuni interventi am1 ad alcuni
edifici”
in
quanto
considerati
“inapplicabili”.
23 Domenico Fratto
4787
7.5.2014
Chiede la modifica dell’art. 80 nel senso di
una riscrittura della norma con previsioni
incidenti sul dimensionamento.
nuovi manufatti (vedi anche la contrapposta oss. N. 25);
8) l’art. 66 merita conferma poiché la norma modificata
dalla variante adottata va esattamente nel senso
dell’osservazione, ovvero nella maggiore tutela del S.I.R.
Lago Acquato (vedi anche la osservazione n. 4 e le
relative controdeduzioni).
Accoglibile in quanto compatibile con le disposizioni
della Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57. Si modifica
di conseguenza l’art. 57.
Si concorda con l’osservante che sia necessaria una
variante generale al R.U., anche di adeguamento al PTC
come richiesto dalla Provincia, nella quale possano
essere valutate le scelte di merito prospettate. Quanto alla
sentenza del T.A.R. si fa presente che la medesima è
stata correttamente recepita dal PS e dal RU con
determinazioni sul punto consolidate. Si accoglie
l’osservazione relativa al tessuto T5, art. 57, la cui norma
viene di conseguenza modificata con la sostituzione delle
parole “delle facciate progettate unitariamente” con le
parole “della morfologia insediativa originaria e dei tipi
edilizi originari”, in coerenza con la possibilità di attuare
il Piano Casa.
Le osservazioni non si ritengono accoglibili poiché la
scelta di governo del territorio di cui all’art. 26, comma
1, - che si ritiene corretta e opportuna - adegua il R.U. al
fine di consentire gli interventi previgenti e la attuazione
del Piano Casa in coerenza con le previsioni degli
strumenti urbanistici previgenti. La seconda parte
dell’osservazione appare relativa a una puntuale
situazione di fatto e quindi non ha valenza normativa
generale.
Quanto osservato esula dall’oggetto della presente
variante. Richiamato anche il contributo della Provincia
di Grosseto, che prende atto del carattere di mera
24 Maccari Anna Lisa
4788
–
4789
7.5.2014
25 SACRA s.p.a.
4901
8.5.2014
26 Ufficio Tecnico
Comunale
/
/
Art. 57 N.T.A. Cu 13: l’osservante chiede la
sostituzione delle opere perequative previste
(la cessione di bene immobile in luogo della
monetizzazione per un valore pari
all’importo delle opere di urbanizzazione);
Art. 56 N.T.A. Cu 6 e V.a.s.: l’osservante
chiede di valutare se la destinazione sia
adeguata e rispondente agli standard
urbanistici. Infine solleva dubbi circa la
legittimità della previsione di cui al Cu13 e
circa la ipotetica violazione della legge
regionale 10/2010 sul procedimento di Vas.
Art. 71, D8.1.5: l’osservante chiede la
possibilità di realizzare volumi a servizio
della attività di ristorazione da ubicarsi
nell’area di pertinenza del Casale, per mq
90.
Chiarimento normativo: art. 32 in materia di
frazionamenti e accorpamenti al fine di
confermare e chiarire la applicabilità della
norma relativa ai frazionamenti al sistema
insediativo,
in
quanto
il
sistema
prevalentemente non urbanizzato ha una
apposita disciplina di settore.
manutenzione normativa della presente variante,
l’osservazione – pur ritenuta meritevole di esame
nell’ambito di una variante generale al R.U. – non appare
in questo contesto procedimentale ammissibile in quanto
attinente al merito delle scelte di governo del territorio.
Quanto osservato esula dall’oggetto della presente
variante. Richiamato anche il contributo della Provincia
di Grosseto, che prende atto del carattere di mera
manutenzione normativa della presente variante,
l’osservazione – pur ritenuta meritevole di esame per
quanto attiene alla disciplina perequativa del Cu 13 –
non appare in questo contesto procedimentale
ammissibile in quanto attinente al merito delle scelte di
governo del territorio.
Per quanto riguarda la V.A.S., si dà atto che il Comune
ha proceduto alla verifica di assoggettabilità.
L’osservazione è respinta in quanto l’area del Casale di
Macchiatonda di elevato pregio paesaggistico e
ambientale non può essere occupata da strutture di alcun
genere, anche se temporanee che ne possano deteriorare
la percezione, salvo le previsioni dell’art. 68.4 (vedi
anche osservazione n. 19).
Si aggiungono le parole “Nel sistema insediativo” prima
delle parole “il frazionamento” nel primo capoverso.
Aggiungere
le
parole
“anche
nel
territorio
prevalentemente non urbanizzato” dopo le parole “Sono
sempre ammessi” dell’ultimo capoverso.