Prodotti energetici ed energia elettrica

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Prodotti energetici ed energia elettrica
Direzione Regionale
per il Veneto
Prodotti energetici ed energia
elettrica Impieghi agevolati ed usi non
tassati nei processi metallurgici,
mineralogici, elettrolitici, di riduzione
chimica:
le norme e le procedure
Vicenza, 7 luglio 2010
1
Argomenti che tratteremo
Normativa comunitaria e nazionale
Disposizioni attuative emanate dall’Agenzia delle
Dogane
Prodotti energetici sottoposti ad accisa (impieghi
agevolati e modalità di accesso alle agevolazioni)
Energia elettrica (impieghi agevolati e modalità di
accesso alle agevolazioni)
Usi esclusi dalla tassazione (cd. fuori campo) dei
prodotti energetici e dell’energia elettrica
Procedure per ottenere l’esclusione dalla
tassazione dei prodotti energetici e dell’energia
elettrica impiegati negli usi fuori campo
2
NORMATIVA COMUNITARIA DI
RIFERIMENTO
DIRETTIVA N. 92/12/CEE DEL 25/2/2002
(relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai
controlli dei prodotti soggetti ad accisa - in vigore dal 6 marzo 1992)
DIRETTIVA N. 2003/96/CE DEL 27/10/2003
(che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti
energetici e dell’elettricità – in vigore dal 31 ottobre 2003)
Principali novità introdotte:
sostituzione della categoria degli “oli minerali” con quella più
estesa dei
“prodotti energetici”
armonizzazione della tassazione sull’energia elettrica
esclusione dal proprio campo di applicazione dei prodotti
energetici e
dell’energia elettrica impiegati per la riduzione chimica, nei
processi
elettrolitici, metallurgici e nei processi mineralogici
3
NORMATIVA COMUNITARIA DI
RIFERIMENTO
DIRETTIVA 2008/118/CE DEL 16/12/2008
(in vigore dal 15 gennaio 2009)
(relativa al regime generale delle accise e
che
abroga la direttiva 92/12/CEE)
4
NORMATIVA NAZIONALE DI
RIFERIMENTO
D.L.vo 26 ottobre 1995, n. 504
di approvazione del
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE CONCERNENTI LE
IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI
CONSUMI E RELATIVE SANZIONI
AMMINISTRATIVE E PENALI (in vigore
dal 14 dicembre 1995)
(nel prosieguo TUA)
5
NORMATIVA NAZIONALE DI
RIFERIMENTO
D.L.vo 2 febbraio 2007, n. 26 (in vigore dal
1°giugno 2007)
(di attuazione della direttiva 2003/96/CE che
ristruttura il quadro comunitario per la
tassazione dei prodotti energetici e
dell’elettricità)
Il decreto ha apportato significative modifiche al
Testo unico delle accise in materia di
tassazione dei
prodotti energetici e dell’elettricità
6
NORMATIVA NAZIONALE DI
RIFERIMENTO
D.L.vo 29 marzo 2010, n. 48 (in vigore dal 1°
aprile 2010)
(di attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al
regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE)
Il decreto ha apportato ulteriori modifiche al Testo
unico delle accise in conseguenza di alcune
fondamentali
innovazioni e rilevanti novità (ad es. l’introduzione
del
DAA elettronico), senza tuttavia modificare il regime
di
7
tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità
PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL D.L.VO 26
FEBBRAIO 2007, N. 26 (PRODOTTI ENERGETICI ED
ELETTRICITÀ), EMANATE DALL’ AGENZIA DELLE DOGANE
Circolare n. 17/D del 28 maggio 2007 (istruzioni e
primi indirizzi operativi)
Nota prot. n. 4436 del 24 luglio 2007 (precisazioni
relative alla Circolare n. 17/D)
Nota prot. n. 7179 del 13 dicembre 2007
(precisazioni relative alla Circolare n. 17/D)
Circolare n. 37/D del 28 dicembre 2007
(integrazione delle precedenti disposizioni)
Circolare n. 32/D del 5 agosto 2008 (integrazione
delle precedenti disposizioni)
Nota prot. n. 24081 del 3 aprile 2009 (precisazioni)
8
QUALI SONO I PRODOTTI
ENERGETICI SOTTOPOSTI AD
ACCISA
Art. 21, comma 1, TUA
(i codici di nomenclatura combinata NC che
li
individuano sono quelli contenuti nel Reg.
(CE)
n. 2031/2001 della Commissione del 6
agosto
2001)
9
PRODOTTI ENERGETICI SOTTOPOSTI AD
ACCISA
Art. 21, comma 1, TUA
2701
Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e
combustibili
solidi simili ottenuti da carboni
fossili
2702
Ligniti, anche agglomerate, escluso il
giavazzo
2704
Coke e semi coke di carbon fossile, di
lignite o di
torba, anche agglomerati;
carbone di storta
2705
Gas di carbon fossile, gas d’acqua, gas
povero e
gas simili, esclusi i gas di petrolio e
gli altri i
drocarburi gassosi
2706
Catrami di carbon fossile, di lignite o di
torba e
altri catrami minerali…
2707
Oli ed altri prodotti provenienti dalla
distillazione dei catrami di carbon fossile….
2708
Pece e coke di pece di catrame di carbon 10
fossile
o di altri catrami minerali
PRODOTTI ENERGETICI SOTTOPOSTI AD
ACCISA
Art. 21, comma 1, TUA
2710
Oli di petrolio o di minerali bituminosi,
diversi dagli oli greggi;
preparazioni non
nominate né
comprese altrove,
contenenti, in peso, 70% o più di oli di
petrolio o di minerali bituminosi e delle
quali tali oli costituiscono il componente
base; residui di oli
Questo codice di NC comprende anche i prodotti
che
Vengono normalmente utilizzati come carburanti,
combustibili e lubrificanti
(benzina, cherosene, gasolio, oli combustibili, oli
lubrificanti)
11
PRODOTTI ENERGETICI SOTTOPOSTI AD
ACCISA
Art. 21, comma 1, TUA
2711
2712
2713
2714
2715
asfalto o
di
Gas di petrolio ed altri idrocarburi
gassosi
Vaselina; paraffina,…..
Coke di petrolio, bitume di
petrolio ed altri residui
degli oli di petrolio o di minerali
bituminosi
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e
sabbie bituminosi;
asfaltiti e rocce asfaltiche
Miscele bituminose a base di
di bitume naturali, di bitume
petrolio,….
12
PRODOTTI ENERGETICI SOTTOPOSTI AD
ACCISA
Art. 21, comma 1, TUA
2901
Idrocarburi aciclici (etilene,
propilene,….)
2902
Idrocarburi ciclici (cicloesano,
benzene,….)
3403 Preparazioni lubrificanti…..
3811 Preparazioni antidetonanti,
inibitori
di ossidazione, additivi…..
3817 Alchilbenzeni in miscele…….
13
PRODOTTI ENERGETICI SOTTOPOSTI AD
ACCISA
Art. 21, comma 1, TUA
PRODOTTI NON SEMPRE ENERGETICI
Alcuni prodotti sono definiti energetici, e quindi sottoposti al regime
delle accise, solo se destinati ad essere utilizzati come
combustibile
per riscaldamento o come carburante per motori:
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non
modificati chimicamente
Olio di arachide e sue frazioni,…..
Olio d’oliva e sue frazioni,…..
Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle
olive,….
Olio di palma e sue frazioni,…..
Oli di girasole, di cartamo o di cotone,…..
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti…..
14
PRODOTTI ENERGETICI SOTTOPOSTI AD
ACCISA
Art. 21, comma 1, TUA
1514
Oli di ravizzone, di colza o di senapa e
loro frazioni, ….
1515
Altri grassi ed oli vegetali ….. e loro
frazioni, anche
raffinati, ma non modificati
chimicamente
1516
Grassi e oli animali o vegetali e loro
frazioni,
parzialmente o totalmente
idrogenati, interesterificati,
riesterificati o
elaidinizzati, anche raffinati, ma non
altrimenti
preparati
1517
Margarina; miscele o preparazioni
alimentari di grassi
o di oli animali o
vegetali…..
1518
Grassi ed oli animali o vegetali e loro
frazioni, cotti,
ossidati,…..
29051100 Metanolo (alcole metilico) non di origine sintetica
38249099 Prodotti vari tra i quali rientra anche il biodiesel 15
PRODOTTI ENERGETICI PER I QUALI SONO FISSATE
SPECIFICHE ALIQUOTE DI ACCISA (valori attualmente
vigenti)
Art. 21, comma 2, TUA – Allegato I al TUA
Benzina con piombo: 564,00 euro per mille litri
Benzina: 564,00 euro per mille litri
Petrolio lampante o cherosene
usato come carburante: 337,49064 euro per mille
litri
usato come combustibile: 337,49064 euro per
mille litri
Oli da gas o gasolio
usato come carburante: 423,00 euro per mille litri
16
usato come combustibile: 403,21391 euro per
mille litri
PRODOTTI ENERGETICI PER I QUALI SONO FISSATE
SPECIFICHE ALIQUOTE DI ACCISA (valori attualmente
vigenti)
Art. 21, comma 2, TUA – Allegato I al TUA
Olio combustibile denso usato per riscaldamento:
ad alto tenore di zolfo (ATZ): 128,26775 euro per mille
kg
a basso tenore di zolfo (BTZ): 64,2421 euro per mille
kg
Olio combustibile denso per uso industriale:
ad alto tenore di zolfo (ATZ): 63,75351 euro per mille
kg
a basso tenore di zolfo (BTZ): 31,38870 euro per mille
kg
Gas di petrolio liquefatti
usati come carburante: 227,77 euro per mille kg
17
usati come combustibile per riscaldamento: 189,94458
PRODOTTI ENERGETICI PER I QUALI SONO FISSATE
SPECIFICHE ALIQUOTE DI ACCISA (valori attualmente
vigenti)
Art. 21, comma 2, TUA – Allegato I al TUA
Gas naturale
per autotrazione: 0,00291 euro per metro cubo
per combustione per usi industriali: 0,012498 euro per
metro cubo
per combustione per usi civili:
-per consumi fino a 120 metri cubi annui 0,044 euro per
metro cubo
-per consumi superiori a 120 e fino a 480 metri cubi
annui
0,175 euro per metro cubo
-per consumi superiori a 480 e fino a 1560 metri cubi
annui
0,170 euro per metro cubo
-per consumi superiori a 1560 metri cubi annui 0,186
euro per
metro cubo
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PRODOTTI ENERGETICI PER I QUALI SONO FISSATE
SPECIFICHE ALIQUOTE DI ACCISA (valori attualmente
vigenti)
Art. 21, comma 2, TUA – Allegato I al TUA
Carbone, lignite e coke impiegati per
uso riscaldamento:
da parte di imprese: 4,60 euro per mille
kg
da parte di soggetti diversi da imprese:
9,20 euro per mille kg
19
TRATTAMENTO FISCALE DEI PRODOTTI ENERGETICI
PER I QUALI NON SONO FISSATE SPECIFICHE
ALIQUOTE DI ACCISA
Art. 21, comma 3, TUA
Tali prodotti sono sottoposti a vigilanza
fiscale.
Se utilizzati o destinati ad essere utilizzati
o messi in vendita come carburanti per
motori o combustibili per riscaldamento,
sono sottoposti ad accisa in relazione al
loro uso secondo l’aliquota prevista per il
carburante per motori o il combustibile per
riscaldamento equivalente.
Sotto l’aspetto fiscale per combustibile o
carburante equivalente si intende quello
che può essere sostituito nel particolare
impiego al prodotto di cui si tratta.
20
PRODOTTI ENERGETICI UTILIZZATI PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Art. 21, comma 9, TUA
Se utilizzati per la produzione di energia
elettrica, i prodotti energetici come sopra
individuati sono sottoposti ad accisa per motivi
di politica ambientale, con l’applicazione delle
aliquote di accisa stabilite nel punto 11 della
“Tabella A” allegata al TUA
(L’art. 14 della Direttiva n. 2003/96/CE del
27/10/2003 prevede l’esenzione da imposta per i
prodotti energetici impiegati per la produzione di
energia elettrica ferma restando la facoltà degli
Stati membri di tassare gli stessi prodotti per
21
motivi di politica ambientale)
“TABELLA A” ALLEGATA AL TUA – IMPIEGHI
AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI
“Impieghi dei prodotti energetici che
comportano l’esenzione dall’accisa o
l’applicazione di un’aliquota ridotta,
sotto
l’osservanza
delle
norme
prescritte”
22
“TABELLA A” ALLEGATA AL TUA – IMPIEGHI
AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI
Impieghi
Agevolazione
1.
Impieghi diversi da carburante per motori
o da combustibile per riscaldamento
Esenzione
2.
Impieghi come carburanti per la
navigazione aerea diversa dall’aviazione
privata da diporto e per i voli didattici
Esenzione
3.
Impieghi come carburanti per la
navigazione
nelle
acque
marine
comunitarie, compresa la pesca, con
esclusione delle imbarcazioni private da
diporto, e impieghi come carburanti per la
navigazione
nelle
acque
interne,
limitatamente al trasporto delle merci, e
per il dragaggio di vie navigabili e porti
Esenzione
23
“TABELLA A” ALLEGATA AL TUA – IMPIEGHI
AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI
Impieghi
Agevolazione
4.
Impiego nei trasporti
passeggeri e merci
ferroviari
di
5.
- gasolio:
22% aliquota normale
Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in
- oli vegetali non modificati
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura
chimicamente: Esenzione
e nella florovivaistica
- Benzina:
49% aliquota normale
6.
Prosciugamento e sistemazione dei
terreni allagati nelle zone colpite da
alluvione
30% aliquota normale
Esenzione
24
“TABELLA A” ALLEGATA AL TUA – IMPIEGHI
AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI
Impieghi
Agevolazione
7.
Sollevamento delle acque allo scopo di
agevolare la coltivazione dei fondi rustici
sui terreni bonificati
Esenzione
8.
Prove sperimentali, collaudo di motori
di aviazione e marina e revisione dei
motori di aviazione, nei quantitativi
stabiliti dall’Amministrazione finanziaria
30% aliquota normale
9.
Produzione di forza motrice con motori
fissi in stabilimenti industriali, agricoloindustriali, laboratori, cantieri di ricerche di
idrocarburi e di forze endogene e cantieri
di costruzione (escluso il gas naturale)
30% aliquota normale
25
“TABELLA A” ALLEGATA AL TUA – IMPIEGHI
AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI
Impieghi
10.
11.
Agevolazione
Gas naturale impiegato negli usi di
cantiere, nei motori fissi e nelle
€ 11,73/1.000 mc
operazioni di campo per la coltivazione
di idrocarburi
Produzione, diretta o indiretta, di
energia elettrica, con impianti obbligati
alla denuncia prevista dalle disposizioni
che disciplinano l’accisa sull’energia
elettrica:
oli
vegetali
non
modificati
chimicamente
- gas naturale
- gas di petrolio liquefatti
- gasolio
-olio combustibile e oli minerali
greggi, naturali
- carbone, lignite e coke (codici NC
Esenzione
€ 0,0004493/mc
€ 0,6817/1.000 kg
€ 12,72601/1.000 litri
€ 15,33154/1.000 kg
€ 2,60/1.000 kg
26
“TABELLA A” ALLEGATA AL TUA – IMPIEGHI
AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI
11.
Impieghi
In caso di autoproduzione di energia
elettrica, le aliquote sono ridotte al
30% quale che sia il combustibile
impiegato:
-oli
vegetali
non
modificati
chimicamente
-gasolio
-olio combustibile e oli minerali
greggi, naturali
-gas naturale
-gas di petrolio liquefatti
-carbone, lignite e coke (codici NC
2701, 2702 e 2704)
Agevolazione
Esenzione
€ 3,817803 /1000 litri
€ 4,599462/1000 kg
€ 0,0001348/mc
€ 0,20451/1.000 kg
€ 0,78/1.000 kg
27
“TABELLA A” ALLEGATA AL TUA – IMPIEGHI
AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI
Impieghi
L’agevolazione è accordata:
a)ai combustibili nei limiti dei quantitativi impiegati
nella
produzione di energia elettrica;
11.
b) ai combustibili impiegati nella stessa area di
estrazione per la produzione e per l’autoproduzione di
energia elettrica e vapore;
c) ai prodotti energetici impiegati in impianti
petrolchimici per l’alimentazione di centrali combinate
termoelettriche per l’autoproduzione di energia
elettrica e vapore tecnologico per usi interni
28
“TABELLA A” ALLEGATA AL TUA – IMPIEGHI
AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI
Impieghi
Agevolazione
Azionamento
12. autovetture da noleggio
da piazza
40% aliquote
normali
Azionamento
13.
autoambulanze
40% aliquote
normali
delle
29
“TABELLA A” ALLEGATA AL TUA – IMPIEGHI
AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI
Impieghi
14.
Produzione di magnesio da acqua di
mare
Agevolazione
Esenzione
10% aliquota
normale
15.
Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli - g.p.l. impianti
impianti centralizzati per usi industriali e
centralizzati = €
dagli autobus urbani ed extraurbani
18,994458/1.000 kg;
adibiti al servizio pubblico
- g.p.l. autobus = €
22,777/1.000 kg
16.
Prodotti energetici iniettati negli
altiforni per la realizzazione dei processi
produttivi
Esenzione
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COME SI ACCEDE ALLE PRINCIPALI
AGEVOLAZIONI – PRODOTTI
ENERGETICI
Impieghi diversi da carburante per motori
o da combustibile per riscaldamento
• D.M. 15 maggio 1995, n. 322
(Regolamento recante norme per
l’impiego dei prodotti petroliferi in usi
diversi dalla carburazione e dalla
combustione e per l’esercizio della
vigilanza fiscale sugli oli minerali non
soggetti ad accisa)
31
COME SI ACCEDE ALLE PRINCIPALI
AGEVOLAZIONI-PRODOTTI ENERGETICI D.M. n. 322/1995
Ai prodotti per i quali è stabilita una specifica aliquota di
accisa -con le eccezioni del gas naturale e del carbone,
lignite e coke- si applicano le disposizioni del Capo I del
decreto:
art. 2, c.10, impiego di prodotti denaturati (non sono
previsti particolari adempimenti a carico dell’utilizzatore, non
già titolare di un deposito di prodotti energetici, se non la
conservazione dei documenti di scorta e la comunicazione
preventiva, all’Ufficio delle Dogane competente, di ricezione
dei prodotti denaturati provenienti da Paesi comunitari)
art. 3, impiego di prodotti non denaturati (è prevista la
denuncia all’Ufficio delle Dogane competente, la qualifica di
“destinatario registrato”, la licenza, la tenuta di un registro di
carico e scarico);
con la stessa procedura è anche previsto l’impiego di
prodotti ad accisa assolta con successivo rimborso in
contanti o mediante accredito d’imposta
32
COME SI ACCEDE ALLE PRINCIPALI
AGEVOLAZIONI – PRODOTTI ENERGETICI D.M. n. 322/1995
Ai prodotti energetici per i quali non è stabilita una specifica
aliquota di accisa si applica il Capo II del decreto;
Ai prodotti che sono energetici solo quando destinati all’uso di
carburazione o di combustione (metilico di origine non sintetica, oli
vegetali, biodiesel) si applica ancora il Capo II solo quando sono
avviati a tali usi.
Lo stesso regime di vigilanza si applica quando questi ultimi
prodotti son impiegati negli usi cosiddetti “fuori campo”
(riduzione chimica, processi elettrolitici, metallurgici e
mineralogici)
art. 9, comma 8, impiego prodotti denaturati o condizionati in
recipienti sigillati (non sono previsti particolari adempimenti a
carico dell’utilizzatore se non la conservazione dei documenti di
scorta e la comunicazione, “una tantum”, all’Ufficio delle Dogane
competente, di ricezione dei prodotti denaturati provenienti da Paesi
comunitari)
art. 10, impiego di prodotti non denaturati né condizionati (è
prevista la denuncia all’Ufficio delle Dogane competente, la qualifica
di “utilizzatore di prodotti energetici non soggetti ad accisa”, la
tenuta di un registro di carico e scarico).
33
COME SI ACCEDE ALLE PRINCIPALI
AGEVOLAZIONI PRODOTTI ENERGETICI
Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti
industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di
idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione
(escluso il gas naturale)
Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con
impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che
disciplinano l’accisa sull’energia elettrica
• Le modalità per accedere alle due agevolazioni sono
contenute nelle circolari dell’Agenzia delle Dogane n. 33/D
del 15.09.2006 e n. 5/D del 12.03.2010 (in ogni caso è
prevista la presentazione di documentata istanza all’Ufficio
delle Dogane competente per territorio, la possibilità di
utilizzare prodotti in sospensione d’imposta con l’assunzione
della qualifica di “destinatario registrato”, ovvero prodotti ad
accisa assolta con successivo rimborso della differenza
d’imposta dovuta……..).
34
COME SI ACCEDE ALLE PRINCIPALI
AGEVOLAZIONI PRODOTTI ENERGETICI
Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli
impianti centralizzati per usi industriali
• L’agevolazione è disciplinata dal Decreto
del MEF 6 agosto 2008, n. 165, e le
modalità di accesso al beneficio da parte
del titolare dell’impianto centralizzato sono
descritte nell’art. 3 del decreto
(presentazione di documentata istanza
all’Ufficio delle Dogane competente per
territorio, verifica dell’impianto, rilascio
autorizzazione ad utilizzare gpl agevolato)
35
ENERGIA ELETTRICA – REGIME FISCALE
Art. 52 del TUA – art. 6 D.L. 28.11.1988,
n. 511
• L’energia elettrica è sottoposta ad accisa
al momento della fornitura ai consumatori
finali ovvero al momento del consumo per
l’energia elettrica prodotta per uso proprio
• E’ inoltre sottoposta ad una addizionale
a favore dei Comuni e delle Province.
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ALIQUOTE VIGENTI DELL’ ACCISA E DELLE
ADDIZIONALI
ALL’ ACCISA SULL’ENERGIA ELETTRICA
Accisa
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni:
euro
0,004700 per ogni kWh
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: euro 0,00310
per ogni kWh
Addizionale comunale
per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni di residenza anagrafica: euro
0,01859 per kWh
per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case: euro 0,0204 per kWh
Addizionale provinciale
per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:
euro 0,0093 per kWh, per tutte le utenze, fino al limite massimo di
200.000 kWh di
consumo al mese.
Le province possono aumentare l’aliquota fino ad euro 0,01140 per ogni
chilowattora
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ENERGIA ELETTRICA - USI ESENTI DALL’ ACCISA
utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità
di produrre elettricità;
prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa
vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata
dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto
di merci e passeggeri;
impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed
interurbano;
consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza
anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un
consumo mensile di 150 kWh……….;
utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a
1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tali consumi si sono verificati. Ai fini
della fruizione dell’agevolazione gli autoproduttori devono trasmettere, al
competente Ufficio delle Dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati
relativi al consumo del mese precedente.
38
ENERGIA ELETTRICA - USI ESENTI DALLE ADDIZIONALI
Le esenzioni previste per le accise non si
estendono alle addizionali
I soli usi esenti dalle addizionali riguardano i
consumi
per l‘illuminazione pubblica
per l’esercizio delle attività di produzione,
trasporto e
distribuzione di energia elettrica.
39
ENERGIA ELETTRICA - SOGGETTI PASSIVI
D’IMPOSTA
ARTT. 53 E SEGUENTI DEL TUA
I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa e delle addizionali
sull’energia
elettrica sono:
coloro che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai
consumatori finali, cioè i venditori
coloro che eserciscono le officine di produzione di energia
elettrica utilizzata per uso proprio
coloro che utilizzano l’energia elettrica per uso proprio con
impiego promiscuo con potenza disponibile superiore a 200 kW
(per uso promiscuo s’intende l’utilizzazione di energia elettrica in
impieghi soggetti a diversa tassazione).
40
ENERGIA ELETTRICA - SOGGETTI PASSIVI
D’IMPOSTA
Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:
coloro che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata
con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque
effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW
coloro che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o
più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000
chilowattora.
Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza
disponibile non
superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, i venditori devono
convenire,
per tali utenti, con il competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane,
il canone
d’imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili
41
ed alle
rispettive aliquote (Art. 55, comma 2, TUA)
ENERGIA ELETTRICA - ADEMPIMENTI PREVENTIVI
DEI SOGGETTI OBBLIGATI D’IMPOSTA
I soggetti obbligati d’imposta, devono avere la licenza fiscale di
esercizio
(soggetti con officina elettrica) ovvero l’autorizzazione (soggetti
senza
officina elettrica).
Per avere la licenza (soggetta al pagamento di un diritto annuale)
ovvero
l’autorizzazione (non soggetta al pagamento di diritti) occorre:
denunciare preventivamente la propria attività all’Ufficio delle
Dogane competente per territorio (su apposita modulistica)
prestare una cauzione a garanzia del pagamento dei tributi dovuti,
pari ad 1/12 dell’imposta annua che si presume dovuta in base ai
dati denunciati (è previsto l’esonero ex lege dall’obbligo di prestare
la cauzione per le Amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici,
mentre tale beneficio può essere facoltativamente concesso alle
ditte affidabili e di notoria solvibilità)
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pagare il diritto annuale di licenza (euro 23,24 nel caso di uso
proprio ed euro 77,47 nel caso di scopo commerciale)
ENERGIA ELETTRICA - ADEMPIMENTI A REGIME DEI
SOGGETTI OBBLIGATI D’IMPOSTA
Avviata l’attività (previa licenza o autorizzazione) il soggetto obbligato
dovrà:
pagare il diritto di licenza annuale dal 1° al 16 dicembre di ogni
anno per l’anno successivo
pagare, entro il giorno 16 di ogni mese (per il mese di agosto entro il
giorno 20), l’accisa e le addizionali dovute in rate di acconto
mensili calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente
presentare la dichiarazione di consumo annuale (entro il mese di
marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce) esclusivamente
in forma telematica utilizzando il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange); le istruzioni per l’E.D.I. sono
disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane
(http://www.agenziadogane.it)
effettuare il versamento a conguaglio dei tributi dovuti entro il
giorno 16 del mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si
riferisce (le somme eventualmente versate in più rispetto al dovuto
sono detratte dai successivi versamenti di acconto)
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ENERGIA ELETTRICA – ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI
OBBLIGATI D’IMPOSTA
I produttori di energia elettrica per uso proprio, esercenti officine
non fornite di contatori elettrici, pagano i tributi dovuti mediante
un canone annuo di abbonamento determinato dall’Ufficio delle
Dogane
In tal caso il pagamento del canone viene eseguito all’atto della
stipula della convenzione di abbonamento e, per gli anni successivi,
anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno.
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ENERGIA ELETTRICA NON SOTTOPOSTA AD ACCISA (cd. usi
fuori dal campo di applicazione della tassazione)
Art. 52 del TUA
prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della
normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché
prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché
quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle Forze
armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la
loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta
in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso
aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW;
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ENERGIA ELETTRICA NON SOTTOPOSTA AD ACCISA (cd. usi
fuori dal campo di applicazione della tassazione) - Art. 52 del
TUA
utilizzata principalmente per la riduzione chimica (*) e nei
processi elettrolitici e metallurgici;
impiegata nei processi mineralogici;
impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale,
calcolato in media per unità, incida per oltre il 50% (**).
(*) energia elettrica impiegata, in misura superiore al 50% di quella
complessivamente impiegata nel processo di ossidoriduzione, come
riscaldamento (per effetto Joule) per fornire l’energia di attivazione
necessaria affinché una reazione di ossidoriduzione, non
elettrolitica, abbia luogo (Circ. 37/D).
(**) Per “costo di un prodotto” s’intende la somma degli acquisti
complessivi di beni e servizi e dei costi per il personale, aumentata
del consumo di capitale fisso a livello di impresa (costo calcolato in
media per unità); per “costo dell’elettricità” s’intende l’effettivo valore
d’acquisto dell’elettricità o il costo di produzione della stessa se è
generata nell’impresa.
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PRODOTTI
ENERGETICI
UTILIZZATI
IN
IMPIEGHI
COSIDDETTI FUORI CAMPO E QUINDI NON TASSATI - Art.
21,
comma
13,
del
TUA
Le disposizioni relative alla tassazione, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5
dell’art. 21
del TUA, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati:
per la riduzione chimica
nei processi elettrolitici
nei processi metallurgici
nei processi mineralogici (classificati nella nomenclatura
generale delle attività economiche nelle Comunità europee
sotto il codice DI 26 “Fabbricazione di prodotti della
lavorazione di minerali non metalliferi” di cui al Reg. (CEE) n.
3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla
classificazione statistica delle attività economiche nella
Comunità europea e successive modificazioni)
Restano ferme le norme nazionali in materia di controllo e
circolazione dei
prodotti sottoposti ad accisa nonché, nella movimentazione con
47
gli Stati
SINTESI
IMPIEGHI DEI PRODOTTI ENERGETICI E DELL’ENERGIA
ELETTRICA ESCLUSI DALLA TASSAZIONE - Art. 21, comma 13, e
art.
52
del
TUA
Usi fuori dal campo di applicazione della direttiva N. 2003/96/CE DEL
27/10/2003, attuata con il D.L.vo n. 26/2007 in vigore dal 1° giugno
2007
utilizzati per la riduzione chimica, nel
caso dell’energia elettrica
“principalmente nella riduzione
chimica”
utilizzati nei processi elettrolitici
utilizzati nei processi metallurgici
utilizzati nei processi mineralogici
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PROCESSI METALLURGICI
Per l’individuazione (non esaustiva) dei processi metallurgici si fa
riferimento alla Sottosezione DJ 27 (Metallurgia e fabbricazione di
prodotti
in metallo) del Reg. (CEE) n. 3037/90
siderurgia
fabbricazione di tubi (di ghisa e di acciaio)
altre attività di prima trasformazione del ferro e dell’acciaio
(stiratura a freddo, laminazione a freddo di nastri, profilatura
mediante formatura o piegatura a freddo, trafilatura)
produzione di metalli di base non ferrosi (di metalli preziosi e
semilavorati, di alluminio e semilavorati, di zinco, piombo e
stagno e semilavorati, di rame e semilavorati, di altri metalli non
ferrosi e semilavorati)
fonderie (fusione di ghisa, di acciaio, di metalli leggeri e di altri
metalli non ferrosi)
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PROCESSI MINERALOGICI
Per l’individuazione dei processi mineralogici si fa riferimento alla
Sottosezione DI 26 (Fabbricazione di prodotti della lavorazione di
minerali
non metalliferi) del Reg. (CEE) n. 3037/90
fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro (fabbricazione,
lavorazione e trasformazione del vetro piano, fabbricazione e
lavorazione di vetro cavo e di altro vetro, fabbricazione di fibre di
vetro);
fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati
all’edilizia e la fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
(fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici ed
ornamentali, articoli sanitari, isolatori e pezzi isolanti, prodotti per
uso tecnico e industriale, altri prodotti ceramici,fabbricazione di
prodotti ceramici refrattari);
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fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e
PROCESSI MINERALOGICI
fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia, in
terracotta
produzione di cemento, calce, gesso
fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso
(fabbricazione di prodotti in calcestruzzo e in gesso per l’edilizia,
produzione di calcestruzzo pronto per l’uso, produzione di malta,
fabbricazione di prodotti in fibrocemento, fabbricazione di altri
prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento)
taglio, la modellatura e finitura di pietre ornamentali e per
l’edilizia
fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi
(fabbricazione di prodotti, fabbricazione di altri prodotti in minerali
non metalliferi)
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NELL’AMBITO DEI SUDDETTI PROCESSI QUALI SONO I CONSUMI
ESCLUSI DALLA TASSAZIONE?
Sono quelli dei prodotti energetici e
dell’elettricità
utilizzati direttamente nel processo o per un
apporto
energetico immediato al processo ed i consumi
connessi al processo, quali quelli effettuati per
operazioni di preparazione o di pre-trattamento
funzionali al processo di lavorazione vero e
proprio
(ad es. è fuori campo il combustibile impiegato
per il
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riscaldamento di un pezzo metallico da
NELL’AMBITO DEI SUDDETTI PROCESSI QUALI SONO I CONSUMI
ESCLUSI DALLA TASSAZIONE E QUALI QUELLI TASSATI?
………. saranno viceversa tassati :
i prodotti energetici impiegati per la produzione di energia
elettrica necessaria al processo e quelli utilizzati per le attività
collaterali dello stabilimento e, in generale, i consumi relativi
alla climatizzazione ed all’illuminazione degli ambienti, quelli
relativi ai servizi di impianto -bagni, mensa, spogliatoi, uffici- ai
magazzini delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti
finiti e alle attività relative alla commercializzazione del
prodotto
i consumi di energia elettrica relativi all’illuminazione ed al
riscaldamento degli ambienti o, in generale, i consumi relativi ai
servizi quali bagni, spogliatoi, centrale termica e idrica, mensa,
uffici, officine, laboratori qualità, lavaggi, ambienti destinati allo
stoccaggio, nonché i consumi degli impianti di aspirazione e
abbattimento fumi e polveri e di depurazione acque
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PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ESCLUSIONE DALLA
TASSAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA IMPIEGATA NEGLI USI FUORI
CAMPO
Presentazione di apposita istanza da parte del soggetto obbligato
all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, corredata di
documentazione tecnica opportunamente redatta al fine di
individuare il processo produttivo, eventuali contatori per la
discriminazione dei consumi diversamente tassati (impieghi fuori
campo e non), nonché ogni utile elemento atto a comprovare la
sussistenza delle condizioni per la fruizione del beneficio richiesto
Verifica sopralluogo da parte dell’Ufficio delle Dogane per
appurare la spettanza e l’entità del beneficio distinguendo i consumi
fuori campo rispetto al consumo globale di energia dello
stabilimento industriale nel quale il processo in questione viene
realizzato
Riconoscimento del beneficio da parte dell’Ufficio delle Dogane
(esclusione dalla tassazione degli usi fuori campo)
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PROCEDURA
PER
IL
RICONOSCIMENTO
DELL’ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE DEI PRODOTTI
ENERGETICI -DIVERSI DAL GAS NATURALE- IMPIEGATI
NEGLI
USI
FUORI
CAMPO
Si applicano le disposizioni del Capo II, art. 10, del D.M. 17.05.1995,
n. 322,
pertanto, l’utilizzatore deve presentare all’Ufficio delle Dogane
territorialmente competente:
la denuncia di attività contenente i dati per l’identificazione della
ditta e dell’ubicazione dell’impianto
una relazione tecnica, a corredo della denuncia, con allegate la
planimetria dell’impianto e le tabelle di taratura dei serbatoi di
stoccaggio dei prodotti, riportante, tra l’altro, le modalità di impiego
dei prodotti, i processi di lavorazione e i prodotti ottenuti dalle
lavorazioni
un registro di carico e scarico per la contabilizzazione dei prodotti
ricevuti ed utilizzati nel particolare impiego
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PROCEDURA
PER
IL
RICONOSCIMENTO
DELL’ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE DEI PRODOTTI
ENERGETICI -DIVERSI DAL GAS NATURALE- IMPIEGATI
NEGLI
USI
FUORI
CAMPO
L’ufficio, ricevuta la denuncia:
identifica il richiedente come “utilizzatore di prodotti energetici
negli impieghi di cui all’art. 21, comma 13, del Testo unico delle
accise”
effettua la ricognizione dell’opificio
identifica, anche con esperimenti di lavorazione, i parametri per il
riscontro della regolarità dell’impiego e prescrive le misure
necessarie per il controllo dell’utilizzazione dei prodotti
consegna alla ditta un esemplare del verbale di ricognizione
insieme ad un esemplare della denuncia.
La ditta può così iniziare l’attività e per l’approvvigionamento dei
prodotti
energetici presenta al fornitore una dichiarazione attestante
56
l’avvenuto
espletamento della procedura di cui all’art. 10 del D.M. n. 322/1995.
PROCEDURA
PER
IL
RICONOSCIMENTO
DELL’ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE DEL GAS
NATURALE IMPIEGATO NEGLI USI FUORI CAMPO
Nel caso di impiego esclusivo del gas naturale in usi fuori campo,
l’utilizzatore presenta apposita istanza al soggetto che procede
alla fatturazione del gas naturale (soggetto obbligato d’imposta),
fornendo, con dichiarazioni rese ai sensi degli art. 47 (dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà) e 48 del DPR n. 445/2000 ed
eventuale documentazione a corredo, tutti gli elementi necessari ad
evidenziare i presupposti per l’esclusione dalla tassazione
Nel caso di impiego promiscuo del gas naturale (quindi in usi
tassati ed in usi fuori campo), alle dichiarazioni di cui sopra il
richiedente deve allegare una relazione tecnica, redatta a cura di
esperti iscritti ai relativi albi professionali, dalla quale deve risultare
la percentuale di gas naturale da impiegare negli usi fuori
campo (specificando la tipologia di processo cui si riferisce
l’impiego) e quella soggetta ad altri regimi fiscali (usi
civili/industriali)
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PROCEDURA
PER
IL
RICONOSCIMENTO
DELL’ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE DEL GAS
NATURALE IMPIEGATO NEGLI USI FUORI CAMPO
Il soggetto obbligato d’imposta:
accorda l’agevolazione richiesta, con decorrenza dalla data di
presentazione dell’istanza documentata, sulla base del solo
controllo formale dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive
allegate (dalle quali deve risultare che il richiedente si trova nelle
condizioni previste per poter fruire del particolare trattamento)
trasmette copia di tale documentazione all’Ufficio delle Dogane
territorialmente competente sul luogo di fornitura per i successivi
controlli di competenza
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PRECISAZIONI PER L’ENERGIA ELETTRICA E PER IL
GAS NATURALE IMPIEGATI NEGLI USI FUORI CAMPO
(Nota
Ag.
Dogane
prot.
n.
4436
del
24
luglio
2007)
I consumi di energia elettrica fuori dal campo della tassazione non
concorrono al raggiungimento dello scaglione del consumo
mensile di 1.200.000 kWh oltre al quale viene riconosciuta, per
l’energia elettrica utilizzata in opifici industriali e per i mesi nei quali
tale consumo si è verificato, l’esenzione dal pagamento dell’accisa
I consumi di gas naturale fuori dal campo della tassazione non
concorrono al raggiungimento dello scaglione del consumo
annuale di 1.200.000 metri cubi oltre al quale viene riconosciuto agli
utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, la riduzione del 40%
dell’aliquota di accisa sui consumi tassati
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Per ogni ulteriore informazione
Ufficio territorialmente competente sulla provincia di
Vicenza
UFFICIO DELLE DOGANE DI VICENZA
Area assistenza ed informazione agli utenti
Telefono 0444/285566
Fax 0444/964869
E-mail
[email protected]
*******
Le principali disposizioni citate sono reperibili
60
sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane
(http://www.agenziadogane.it) settore “accise”