Prodotti energetici ed energia elettrica
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Prodotti energetici ed energia elettrica
Direzione Regionale per il Veneto Prodotti energetici ed energia elettrica Impieghi agevolati ed usi non tassati nei processi metallurgici, mineralogici, elettrolitici, di riduzione chimica: le norme e le procedure Vicenza, 7 luglio 2010 1 Argomenti che tratteremo Normativa comunitaria e nazionale Disposizioni attuative emanate dall’Agenzia delle Dogane Prodotti energetici sottoposti ad accisa (impieghi agevolati e modalità di accesso alle agevolazioni) Energia elettrica (impieghi agevolati e modalità di accesso alle agevolazioni) Usi esclusi dalla tassazione (cd. fuori campo) dei prodotti energetici e dell’energia elettrica Procedure per ottenere l’esclusione dalla tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica impiegati negli usi fuori campo 2 NORMATIVA COMUNITARIA DI RIFERIMENTO DIRETTIVA N. 92/12/CEE DEL 25/2/2002 (relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa - in vigore dal 6 marzo 1992) DIRETTIVA N. 2003/96/CE DEL 27/10/2003 (che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – in vigore dal 31 ottobre 2003) Principali novità introdotte: sostituzione della categoria degli “oli minerali” con quella più estesa dei “prodotti energetici” armonizzazione della tassazione sull’energia elettrica esclusione dal proprio campo di applicazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica impiegati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e nei processi mineralogici 3 NORMATIVA COMUNITARIA DI RIFERIMENTO DIRETTIVA 2008/118/CE DEL 16/12/2008 (in vigore dal 15 gennaio 2009) (relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE) 4 NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO D.L.vo 26 ottobre 1995, n. 504 di approvazione del TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI E RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI (in vigore dal 14 dicembre 1995) (nel prosieguo TUA) 5 NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO D.L.vo 2 febbraio 2007, n. 26 (in vigore dal 1°giugno 2007) (di attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità) Il decreto ha apportato significative modifiche al Testo unico delle accise in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità 6 NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO D.L.vo 29 marzo 2010, n. 48 (in vigore dal 1° aprile 2010) (di attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE) Il decreto ha apportato ulteriori modifiche al Testo unico delle accise in conseguenza di alcune fondamentali innovazioni e rilevanti novità (ad es. l’introduzione del DAA elettronico), senza tuttavia modificare il regime di 7 tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL D.L.VO 26 FEBBRAIO 2007, N. 26 (PRODOTTI ENERGETICI ED ELETTRICITÀ), EMANATE DALL’ AGENZIA DELLE DOGANE Circolare n. 17/D del 28 maggio 2007 (istruzioni e primi indirizzi operativi) Nota prot. n. 4436 del 24 luglio 2007 (precisazioni relative alla Circolare n. 17/D) Nota prot. n. 7179 del 13 dicembre 2007 (precisazioni relative alla Circolare n. 17/D) Circolare n. 37/D del 28 dicembre 2007 (integrazione delle precedenti disposizioni) Circolare n. 32/D del 5 agosto 2008 (integrazione delle precedenti disposizioni) Nota prot. n. 24081 del 3 aprile 2009 (precisazioni) 8 QUALI SONO I PRODOTTI ENERGETICI SOTTOPOSTI AD ACCISA Art. 21, comma 1, TUA (i codici di nomenclatura combinata NC che li individuano sono quelli contenuti nel Reg. (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001) 9 PRODOTTI ENERGETICI SOTTOPOSTI AD ACCISA Art. 21, comma 1, TUA 2701 Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili 2702 Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo 2704 Coke e semi coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta 2705 Gas di carbon fossile, gas d’acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri i drocarburi gassosi 2706 Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali… 2707 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile…. 2708 Pece e coke di pece di catrame di carbon 10 fossile o di altri catrami minerali PRODOTTI ENERGETICI SOTTOPOSTI AD ACCISA Art. 21, comma 1, TUA 2710 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli Questo codice di NC comprende anche i prodotti che Vengono normalmente utilizzati come carburanti, combustibili e lubrificanti (benzina, cherosene, gasolio, oli combustibili, oli lubrificanti) 11 PRODOTTI ENERGETICI SOTTOPOSTI AD ACCISA Art. 21, comma 1, TUA 2711 2712 2713 2714 2715 asfalto o di Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi Vaselina; paraffina,….. Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche Miscele bituminose a base di di bitume naturali, di bitume petrolio,…. 12 PRODOTTI ENERGETICI SOTTOPOSTI AD ACCISA Art. 21, comma 1, TUA 2901 Idrocarburi aciclici (etilene, propilene,….) 2902 Idrocarburi ciclici (cicloesano, benzene,….) 3403 Preparazioni lubrificanti….. 3811 Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi….. 3817 Alchilbenzeni in miscele……. 13 PRODOTTI ENERGETICI SOTTOPOSTI AD ACCISA Art. 21, comma 1, TUA PRODOTTI NON SEMPRE ENERGETICI Alcuni prodotti sono definiti energetici, e quindi sottoposti al regime delle accise, solo se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori: 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Olio di arachide e sue frazioni,….. Olio d’oliva e sue frazioni,….. Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive,…. Olio di palma e sue frazioni,….. Oli di girasole, di cartamo o di cotone,….. Oli di cocco (olio di copra), di palmisti….. 14 PRODOTTI ENERGETICI SOTTOPOSTI AD ACCISA Art. 21, comma 1, TUA 1514 Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, …. 1515 Altri grassi ed oli vegetali ….. e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali….. 1518 Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati,….. 29051100 Metanolo (alcole metilico) non di origine sintetica 38249099 Prodotti vari tra i quali rientra anche il biodiesel 15 PRODOTTI ENERGETICI PER I QUALI SONO FISSATE SPECIFICHE ALIQUOTE DI ACCISA (valori attualmente vigenti) Art. 21, comma 2, TUA – Allegato I al TUA Benzina con piombo: 564,00 euro per mille litri Benzina: 564,00 euro per mille litri Petrolio lampante o cherosene usato come carburante: 337,49064 euro per mille litri usato come combustibile: 337,49064 euro per mille litri Oli da gas o gasolio usato come carburante: 423,00 euro per mille litri 16 usato come combustibile: 403,21391 euro per mille litri PRODOTTI ENERGETICI PER I QUALI SONO FISSATE SPECIFICHE ALIQUOTE DI ACCISA (valori attualmente vigenti) Art. 21, comma 2, TUA – Allegato I al TUA Olio combustibile denso usato per riscaldamento: ad alto tenore di zolfo (ATZ): 128,26775 euro per mille kg a basso tenore di zolfo (BTZ): 64,2421 euro per mille kg Olio combustibile denso per uso industriale: ad alto tenore di zolfo (ATZ): 63,75351 euro per mille kg a basso tenore di zolfo (BTZ): 31,38870 euro per mille kg Gas di petrolio liquefatti usati come carburante: 227,77 euro per mille kg 17 usati come combustibile per riscaldamento: 189,94458 PRODOTTI ENERGETICI PER I QUALI SONO FISSATE SPECIFICHE ALIQUOTE DI ACCISA (valori attualmente vigenti) Art. 21, comma 2, TUA – Allegato I al TUA Gas naturale per autotrazione: 0,00291 euro per metro cubo per combustione per usi industriali: 0,012498 euro per metro cubo per combustione per usi civili: -per consumi fino a 120 metri cubi annui 0,044 euro per metro cubo -per consumi superiori a 120 e fino a 480 metri cubi annui 0,175 euro per metro cubo -per consumi superiori a 480 e fino a 1560 metri cubi annui 0,170 euro per metro cubo -per consumi superiori a 1560 metri cubi annui 0,186 euro per metro cubo 18 PRODOTTI ENERGETICI PER I QUALI SONO FISSATE SPECIFICHE ALIQUOTE DI ACCISA (valori attualmente vigenti) Art. 21, comma 2, TUA – Allegato I al TUA Carbone, lignite e coke impiegati per uso riscaldamento: da parte di imprese: 4,60 euro per mille kg da parte di soggetti diversi da imprese: 9,20 euro per mille kg 19 TRATTAMENTO FISCALE DEI PRODOTTI ENERGETICI PER I QUALI NON SONO FISSATE SPECIFICHE ALIQUOTE DI ACCISA Art. 21, comma 3, TUA Tali prodotti sono sottoposti a vigilanza fiscale. Se utilizzati o destinati ad essere utilizzati o messi in vendita come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento, sono sottoposti ad accisa in relazione al loro uso secondo l’aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento equivalente. Sotto l’aspetto fiscale per combustibile o carburante equivalente si intende quello che può essere sostituito nel particolare impiego al prodotto di cui si tratta. 20 PRODOTTI ENERGETICI UTILIZZATI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Art. 21, comma 9, TUA Se utilizzati per la produzione di energia elettrica, i prodotti energetici come sopra individuati sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l’applicazione delle aliquote di accisa stabilite nel punto 11 della “Tabella A” allegata al TUA (L’art. 14 della Direttiva n. 2003/96/CE del 27/10/2003 prevede l’esenzione da imposta per i prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica ferma restando la facoltà degli Stati membri di tassare gli stessi prodotti per 21 motivi di politica ambientale) “TABELLA A” ALLEGATA AL TUA – IMPIEGHI AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI “Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta, sotto l’osservanza delle norme prescritte” 22 “TABELLA A” ALLEGATA AL TUA – IMPIEGHI AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI Impieghi Agevolazione 1. Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento Esenzione 2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall’aviazione privata da diporto e per i voli didattici Esenzione 3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti Esenzione 23 “TABELLA A” ALLEGATA AL TUA – IMPIEGHI AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI Impieghi Agevolazione 4. Impiego nei trasporti passeggeri e merci ferroviari di 5. - gasolio: 22% aliquota normale Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in - oli vegetali non modificati allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura chimicamente: Esenzione e nella florovivaistica - Benzina: 49% aliquota normale 6. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione 30% aliquota normale Esenzione 24 “TABELLA A” ALLEGATA AL TUA – IMPIEGHI AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI Impieghi Agevolazione 7. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati Esenzione 8. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall’Amministrazione finanziaria 30% aliquota normale 9. Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricoloindustriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas naturale) 30% aliquota normale 25 “TABELLA A” ALLEGATA AL TUA – IMPIEGHI AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI Impieghi 10. 11. Agevolazione Gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle € 11,73/1.000 mc operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa sull’energia elettrica: oli vegetali non modificati chimicamente - gas naturale - gas di petrolio liquefatti - gasolio -olio combustibile e oli minerali greggi, naturali - carbone, lignite e coke (codici NC Esenzione € 0,0004493/mc € 0,6817/1.000 kg € 12,72601/1.000 litri € 15,33154/1.000 kg € 2,60/1.000 kg 26 “TABELLA A” ALLEGATA AL TUA – IMPIEGHI AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI 11. Impieghi In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30% quale che sia il combustibile impiegato: -oli vegetali non modificati chimicamente -gasolio -olio combustibile e oli minerali greggi, naturali -gas naturale -gas di petrolio liquefatti -carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) Agevolazione Esenzione € 3,817803 /1000 litri € 4,599462/1000 kg € 0,0001348/mc € 0,20451/1.000 kg € 0,78/1.000 kg 27 “TABELLA A” ALLEGATA AL TUA – IMPIEGHI AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI Impieghi L’agevolazione è accordata: a)ai combustibili nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; 11. b) ai combustibili impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l’autoproduzione di energia elettrica e vapore; c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l’alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l’autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni 28 “TABELLA A” ALLEGATA AL TUA – IMPIEGHI AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI Impieghi Agevolazione Azionamento 12. autovetture da noleggio da piazza 40% aliquote normali Azionamento 13. autoambulanze 40% aliquote normali delle 29 “TABELLA A” ALLEGATA AL TUA – IMPIEGHI AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI Impieghi 14. Produzione di magnesio da acqua di mare Agevolazione Esenzione 10% aliquota normale 15. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli - g.p.l. impianti impianti centralizzati per usi industriali e centralizzati = € dagli autobus urbani ed extraurbani 18,994458/1.000 kg; adibiti al servizio pubblico - g.p.l. autobus = € 22,777/1.000 kg 16. Prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi Esenzione 30 COME SI ACCEDE ALLE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI – PRODOTTI ENERGETICI Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento • D.M. 15 maggio 1995, n. 322 (Regolamento recante norme per l’impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l’esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa) 31 COME SI ACCEDE ALLE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI-PRODOTTI ENERGETICI D.M. n. 322/1995 Ai prodotti per i quali è stabilita una specifica aliquota di accisa -con le eccezioni del gas naturale e del carbone, lignite e coke- si applicano le disposizioni del Capo I del decreto: art. 2, c.10, impiego di prodotti denaturati (non sono previsti particolari adempimenti a carico dell’utilizzatore, non già titolare di un deposito di prodotti energetici, se non la conservazione dei documenti di scorta e la comunicazione preventiva, all’Ufficio delle Dogane competente, di ricezione dei prodotti denaturati provenienti da Paesi comunitari) art. 3, impiego di prodotti non denaturati (è prevista la denuncia all’Ufficio delle Dogane competente, la qualifica di “destinatario registrato”, la licenza, la tenuta di un registro di carico e scarico); con la stessa procedura è anche previsto l’impiego di prodotti ad accisa assolta con successivo rimborso in contanti o mediante accredito d’imposta 32 COME SI ACCEDE ALLE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI – PRODOTTI ENERGETICI D.M. n. 322/1995 Ai prodotti energetici per i quali non è stabilita una specifica aliquota di accisa si applica il Capo II del decreto; Ai prodotti che sono energetici solo quando destinati all’uso di carburazione o di combustione (metilico di origine non sintetica, oli vegetali, biodiesel) si applica ancora il Capo II solo quando sono avviati a tali usi. Lo stesso regime di vigilanza si applica quando questi ultimi prodotti son impiegati negli usi cosiddetti “fuori campo” (riduzione chimica, processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici) art. 9, comma 8, impiego prodotti denaturati o condizionati in recipienti sigillati (non sono previsti particolari adempimenti a carico dell’utilizzatore se non la conservazione dei documenti di scorta e la comunicazione, “una tantum”, all’Ufficio delle Dogane competente, di ricezione dei prodotti denaturati provenienti da Paesi comunitari) art. 10, impiego di prodotti non denaturati né condizionati (è prevista la denuncia all’Ufficio delle Dogane competente, la qualifica di “utilizzatore di prodotti energetici non soggetti ad accisa”, la tenuta di un registro di carico e scarico). 33 COME SI ACCEDE ALLE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI PRODOTTI ENERGETICI Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas naturale) Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa sull’energia elettrica • Le modalità per accedere alle due agevolazioni sono contenute nelle circolari dell’Agenzia delle Dogane n. 33/D del 15.09.2006 e n. 5/D del 12.03.2010 (in ogni caso è prevista la presentazione di documentata istanza all’Ufficio delle Dogane competente per territorio, la possibilità di utilizzare prodotti in sospensione d’imposta con l’assunzione della qualifica di “destinatario registrato”, ovvero prodotti ad accisa assolta con successivo rimborso della differenza d’imposta dovuta……..). 34 COME SI ACCEDE ALLE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI PRODOTTI ENERGETICI Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali • L’agevolazione è disciplinata dal Decreto del MEF 6 agosto 2008, n. 165, e le modalità di accesso al beneficio da parte del titolare dell’impianto centralizzato sono descritte nell’art. 3 del decreto (presentazione di documentata istanza all’Ufficio delle Dogane competente per territorio, verifica dell’impianto, rilascio autorizzazione ad utilizzare gpl agevolato) 35 ENERGIA ELETTRICA – REGIME FISCALE Art. 52 del TUA – art. 6 D.L. 28.11.1988, n. 511 • L’energia elettrica è sottoposta ad accisa al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l’energia elettrica prodotta per uso proprio • E’ inoltre sottoposta ad una addizionale a favore dei Comuni e delle Province. 36 ALIQUOTE VIGENTI DELL’ ACCISA E DELLE ADDIZIONALI ALL’ ACCISA SULL’ENERGIA ELETTRICA Accisa per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: euro 0,004700 per ogni kWh per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: euro 0,00310 per ogni kWh Addizionale comunale per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni di residenza anagrafica: euro 0,01859 per kWh per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case: euro 0,0204 per kWh Addizionale provinciale per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: euro 0,0093 per kWh, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province possono aumentare l’aliquota fino ad euro 0,01140 per ogni chilowattora 37 ENERGIA ELETTRICA - USI ESENTI DALL’ ACCISA utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità; prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri; impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano; consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh……….; utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tali consumi si sono verificati. Ai fini della fruizione dell’agevolazione gli autoproduttori devono trasmettere, al competente Ufficio delle Dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente. 38 ENERGIA ELETTRICA - USI ESENTI DALLE ADDIZIONALI Le esenzioni previste per le accise non si estendono alle addizionali I soli usi esenti dalle addizionali riguardano i consumi per l‘illuminazione pubblica per l’esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. 39 ENERGIA ELETTRICA - SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA ARTT. 53 E SEGUENTI DEL TUA I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa e delle addizionali sull’energia elettrica sono: coloro che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali, cioè i venditori coloro che eserciscono le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio coloro che utilizzano l’energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo con potenza disponibile superiore a 200 kW (per uso promiscuo s’intende l’utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione). 40 ENERGIA ELETTRICA - SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati: coloro che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW coloro che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 chilowattora. Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, il canone d’imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili 41 ed alle rispettive aliquote (Art. 55, comma 2, TUA) ENERGIA ELETTRICA - ADEMPIMENTI PREVENTIVI DEI SOGGETTI OBBLIGATI D’IMPOSTA I soggetti obbligati d’imposta, devono avere la licenza fiscale di esercizio (soggetti con officina elettrica) ovvero l’autorizzazione (soggetti senza officina elettrica). Per avere la licenza (soggetta al pagamento di un diritto annuale) ovvero l’autorizzazione (non soggetta al pagamento di diritti) occorre: denunciare preventivamente la propria attività all’Ufficio delle Dogane competente per territorio (su apposita modulistica) prestare una cauzione a garanzia del pagamento dei tributi dovuti, pari ad 1/12 dell’imposta annua che si presume dovuta in base ai dati denunciati (è previsto l’esonero ex lege dall’obbligo di prestare la cauzione per le Amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici, mentre tale beneficio può essere facoltativamente concesso alle ditte affidabili e di notoria solvibilità) 42 pagare il diritto annuale di licenza (euro 23,24 nel caso di uso proprio ed euro 77,47 nel caso di scopo commerciale) ENERGIA ELETTRICA - ADEMPIMENTI A REGIME DEI SOGGETTI OBBLIGATI D’IMPOSTA Avviata l’attività (previa licenza o autorizzazione) il soggetto obbligato dovrà: pagare il diritto di licenza annuale dal 1° al 16 dicembre di ogni anno per l’anno successivo pagare, entro il giorno 16 di ogni mese (per il mese di agosto entro il giorno 20), l’accisa e le addizionali dovute in rate di acconto mensili calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente presentare la dichiarazione di consumo annuale (entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce) esclusivamente in forma telematica utilizzando il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange); le istruzioni per l’E.D.I. sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane (http://www.agenziadogane.it) effettuare il versamento a conguaglio dei tributi dovuti entro il giorno 16 del mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce (le somme eventualmente versate in più rispetto al dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto) 43 ENERGIA ELETTRICA – ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI OBBLIGATI D’IMPOSTA I produttori di energia elettrica per uso proprio, esercenti officine non fornite di contatori elettrici, pagano i tributi dovuti mediante un canone annuo di abbonamento determinato dall’Ufficio delle Dogane In tal caso il pagamento del canone viene eseguito all’atto della stipula della convenzione di abbonamento e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno. 44 ENERGIA ELETTRICA NON SOTTOPOSTA AD ACCISA (cd. usi fuori dal campo di applicazione della tassazione) Art. 52 del TUA prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW; impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle Forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico; prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW; 45 ENERGIA ELETTRICA NON SOTTOPOSTA AD ACCISA (cd. usi fuori dal campo di applicazione della tassazione) - Art. 52 del TUA utilizzata principalmente per la riduzione chimica (*) e nei processi elettrolitici e metallurgici; impiegata nei processi mineralogici; impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50% (**). (*) energia elettrica impiegata, in misura superiore al 50% di quella complessivamente impiegata nel processo di ossidoriduzione, come riscaldamento (per effetto Joule) per fornire l’energia di attivazione necessaria affinché una reazione di ossidoriduzione, non elettrolitica, abbia luogo (Circ. 37/D). (**) Per “costo di un prodotto” s’intende la somma degli acquisti complessivi di beni e servizi e dei costi per il personale, aumentata del consumo di capitale fisso a livello di impresa (costo calcolato in media per unità); per “costo dell’elettricità” s’intende l’effettivo valore d’acquisto dell’elettricità o il costo di produzione della stessa se è generata nell’impresa. 46 PRODOTTI ENERGETICI UTILIZZATI IN IMPIEGHI COSIDDETTI FUORI CAMPO E QUINDI NON TASSATI - Art. 21, comma 13, del TUA Le disposizioni relative alla tassazione, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 21 del TUA, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati: per la riduzione chimica nei processi elettrolitici nei processi metallurgici nei processi mineralogici (classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 “Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” di cui al Reg. (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea e successive modificazioni) Restano ferme le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa nonché, nella movimentazione con 47 gli Stati SINTESI IMPIEGHI DEI PRODOTTI ENERGETICI E DELL’ENERGIA ELETTRICA ESCLUSI DALLA TASSAZIONE - Art. 21, comma 13, e art. 52 del TUA Usi fuori dal campo di applicazione della direttiva N. 2003/96/CE DEL 27/10/2003, attuata con il D.L.vo n. 26/2007 in vigore dal 1° giugno 2007 utilizzati per la riduzione chimica, nel caso dell’energia elettrica “principalmente nella riduzione chimica” utilizzati nei processi elettrolitici utilizzati nei processi metallurgici utilizzati nei processi mineralogici 48 PROCESSI METALLURGICI Per l’individuazione (non esaustiva) dei processi metallurgici si fa riferimento alla Sottosezione DJ 27 (Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo) del Reg. (CEE) n. 3037/90 siderurgia fabbricazione di tubi (di ghisa e di acciaio) altre attività di prima trasformazione del ferro e dell’acciaio (stiratura a freddo, laminazione a freddo di nastri, profilatura mediante formatura o piegatura a freddo, trafilatura) produzione di metalli di base non ferrosi (di metalli preziosi e semilavorati, di alluminio e semilavorati, di zinco, piombo e stagno e semilavorati, di rame e semilavorati, di altri metalli non ferrosi e semilavorati) fonderie (fusione di ghisa, di acciaio, di metalli leggeri e di altri metalli non ferrosi) 49 PROCESSI MINERALOGICI Per l’individuazione dei processi mineralogici si fa riferimento alla Sottosezione DI 26 (Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi) del Reg. (CEE) n. 3037/90 fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro (fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro piano, fabbricazione e lavorazione di vetro cavo e di altro vetro, fabbricazione di fibre di vetro); fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati all’edilizia e la fabbricazione di prodotti ceramici refrattari (fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici ed ornamentali, articoli sanitari, isolatori e pezzi isolanti, prodotti per uso tecnico e industriale, altri prodotti ceramici,fabbricazione di prodotti ceramici refrattari); 50 fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e PROCESSI MINERALOGICI fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia, in terracotta produzione di cemento, calce, gesso fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso (fabbricazione di prodotti in calcestruzzo e in gesso per l’edilizia, produzione di calcestruzzo pronto per l’uso, produzione di malta, fabbricazione di prodotti in fibrocemento, fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento) taglio, la modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l’edilizia fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi (fabbricazione di prodotti, fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi) 51 NELL’AMBITO DEI SUDDETTI PROCESSI QUALI SONO I CONSUMI ESCLUSI DALLA TASSAZIONE? Sono quelli dei prodotti energetici e dell’elettricità utilizzati direttamente nel processo o per un apporto energetico immediato al processo ed i consumi connessi al processo, quali quelli effettuati per operazioni di preparazione o di pre-trattamento funzionali al processo di lavorazione vero e proprio (ad es. è fuori campo il combustibile impiegato per il 52 riscaldamento di un pezzo metallico da NELL’AMBITO DEI SUDDETTI PROCESSI QUALI SONO I CONSUMI ESCLUSI DALLA TASSAZIONE E QUALI QUELLI TASSATI? ………. saranno viceversa tassati : i prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica necessaria al processo e quelli utilizzati per le attività collaterali dello stabilimento e, in generale, i consumi relativi alla climatizzazione ed all’illuminazione degli ambienti, quelli relativi ai servizi di impianto -bagni, mensa, spogliatoi, uffici- ai magazzini delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti e alle attività relative alla commercializzazione del prodotto i consumi di energia elettrica relativi all’illuminazione ed al riscaldamento degli ambienti o, in generale, i consumi relativi ai servizi quali bagni, spogliatoi, centrale termica e idrica, mensa, uffici, officine, laboratori qualità, lavaggi, ambienti destinati allo stoccaggio, nonché i consumi degli impianti di aspirazione e abbattimento fumi e polveri e di depurazione acque 53 PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA IMPIEGATA NEGLI USI FUORI CAMPO Presentazione di apposita istanza da parte del soggetto obbligato all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, corredata di documentazione tecnica opportunamente redatta al fine di individuare il processo produttivo, eventuali contatori per la discriminazione dei consumi diversamente tassati (impieghi fuori campo e non), nonché ogni utile elemento atto a comprovare la sussistenza delle condizioni per la fruizione del beneficio richiesto Verifica sopralluogo da parte dell’Ufficio delle Dogane per appurare la spettanza e l’entità del beneficio distinguendo i consumi fuori campo rispetto al consumo globale di energia dello stabilimento industriale nel quale il processo in questione viene realizzato Riconoscimento del beneficio da parte dell’Ufficio delle Dogane (esclusione dalla tassazione degli usi fuori campo) 54 PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE DEI PRODOTTI ENERGETICI -DIVERSI DAL GAS NATURALE- IMPIEGATI NEGLI USI FUORI CAMPO Si applicano le disposizioni del Capo II, art. 10, del D.M. 17.05.1995, n. 322, pertanto, l’utilizzatore deve presentare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente: la denuncia di attività contenente i dati per l’identificazione della ditta e dell’ubicazione dell’impianto una relazione tecnica, a corredo della denuncia, con allegate la planimetria dell’impianto e le tabelle di taratura dei serbatoi di stoccaggio dei prodotti, riportante, tra l’altro, le modalità di impiego dei prodotti, i processi di lavorazione e i prodotti ottenuti dalle lavorazioni un registro di carico e scarico per la contabilizzazione dei prodotti ricevuti ed utilizzati nel particolare impiego 55 PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE DEI PRODOTTI ENERGETICI -DIVERSI DAL GAS NATURALE- IMPIEGATI NEGLI USI FUORI CAMPO L’ufficio, ricevuta la denuncia: identifica il richiedente come “utilizzatore di prodotti energetici negli impieghi di cui all’art. 21, comma 13, del Testo unico delle accise” effettua la ricognizione dell’opificio identifica, anche con esperimenti di lavorazione, i parametri per il riscontro della regolarità dell’impiego e prescrive le misure necessarie per il controllo dell’utilizzazione dei prodotti consegna alla ditta un esemplare del verbale di ricognizione insieme ad un esemplare della denuncia. La ditta può così iniziare l’attività e per l’approvvigionamento dei prodotti energetici presenta al fornitore una dichiarazione attestante 56 l’avvenuto espletamento della procedura di cui all’art. 10 del D.M. n. 322/1995. PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE DEL GAS NATURALE IMPIEGATO NEGLI USI FUORI CAMPO Nel caso di impiego esclusivo del gas naturale in usi fuori campo, l’utilizzatore presenta apposita istanza al soggetto che procede alla fatturazione del gas naturale (soggetto obbligato d’imposta), fornendo, con dichiarazioni rese ai sensi degli art. 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) e 48 del DPR n. 445/2000 ed eventuale documentazione a corredo, tutti gli elementi necessari ad evidenziare i presupposti per l’esclusione dalla tassazione Nel caso di impiego promiscuo del gas naturale (quindi in usi tassati ed in usi fuori campo), alle dichiarazioni di cui sopra il richiedente deve allegare una relazione tecnica, redatta a cura di esperti iscritti ai relativi albi professionali, dalla quale deve risultare la percentuale di gas naturale da impiegare negli usi fuori campo (specificando la tipologia di processo cui si riferisce l’impiego) e quella soggetta ad altri regimi fiscali (usi civili/industriali) 57 PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE DEL GAS NATURALE IMPIEGATO NEGLI USI FUORI CAMPO Il soggetto obbligato d’imposta: accorda l’agevolazione richiesta, con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza documentata, sulla base del solo controllo formale dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate (dalle quali deve risultare che il richiedente si trova nelle condizioni previste per poter fruire del particolare trattamento) trasmette copia di tale documentazione all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente sul luogo di fornitura per i successivi controlli di competenza 58 PRECISAZIONI PER L’ENERGIA ELETTRICA E PER IL GAS NATURALE IMPIEGATI NEGLI USI FUORI CAMPO (Nota Ag. Dogane prot. n. 4436 del 24 luglio 2007) I consumi di energia elettrica fuori dal campo della tassazione non concorrono al raggiungimento dello scaglione del consumo mensile di 1.200.000 kWh oltre al quale viene riconosciuta, per l’energia elettrica utilizzata in opifici industriali e per i mesi nei quali tale consumo si è verificato, l’esenzione dal pagamento dell’accisa I consumi di gas naturale fuori dal campo della tassazione non concorrono al raggiungimento dello scaglione del consumo annuale di 1.200.000 metri cubi oltre al quale viene riconosciuto agli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, la riduzione del 40% dell’aliquota di accisa sui consumi tassati 59 Per ogni ulteriore informazione Ufficio territorialmente competente sulla provincia di Vicenza UFFICIO DELLE DOGANE DI VICENZA Area assistenza ed informazione agli utenti Telefono 0444/285566 Fax 0444/964869 E-mail [email protected] ******* Le principali disposizioni citate sono reperibili 60 sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane (http://www.agenziadogane.it) settore “accise”