14337/06 ADD 1 PV/CONS 60 A

Transcript

14337/06 ADD 1 PV/CONS 60 A
CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA
Bruxelles, 23 novembre 2006 (16.01.07)
14337/06
ADD 1
PV/CONS 60
AGRI 338
PECHE 325
ADDENDUM al PROGETTO DI PROCESSO-VERBALE1
Oggetto:
2758a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA/PESCA),
tenutasi a Lussemburgo il 24 e 25 ottobre 2006
1
Gli elementi del processo verbale contenuti nel presente documento non sono coperti da
segreto e sono pertanto resi accessibili al pubblico.
14337/06 ADD 1
arb/ARB/md
CAB
1
IT
SOMMARIO
Pagina
PUNTI "A"
Punto 2.
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1907/90
relativamente alla deroga per il lavaggio delle uova ...................................................... 3
Punto 4.a) Direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili
alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla
prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta
contro tali malattie ........................................................................................................ 3
b)
Decisione del Consiglio che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a
talune spese nel settore veterinario ................................................................................ 3
Punto 8.
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1207/2001
per quanto riguarda le conseguenze dell’introduzione del sistema di cumulo
paneuromediterraneo dell’origine.................................................................................. 5
Punto 9.
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE)
n. 51/2006 del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni in materia di
pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata nell’Atlantico nord-orientale ....................................................................5
o
o
o
14337/06 ADD 1
arb/ARB/md
CAB
2
IT
Punti dell'ordine del giorno relativi all'adozione definitiva degli atti del Consiglio resi
accessibili al pubblico
Punti "A" : (elenco: doc. 14215/06 PTS A 50 + ADD 1)
In occasione dell'adozione definitiva dei punti "A" relativi ad atti legislativi, il Consiglio ha
convenuto di iscrivere nel presente processo verbale i seguenti elementi:
Punto 2.
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1907/90
relativamente alla deroga per il lavaggio delle uova
doc. 13515/06 AGRIORG 78 OC 710
Il Consiglio ha adottato il regolamento citato in appresso. (Base giuridica: articolo 2,
paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2771/75).
Punto 4.a) Direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle
specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di
talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie
doc. 11870/06 AGRILEG 130 OC 556
+ COR 1
+ COR 2 (fi)
b) Decisione del Consiglio che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune
spese nel settore veterinario
doc. 11871/06 AGRILEG 131 AGRIFIN 55 OC 557
Il Consiglio ha adottato la direttiva e la decisione citate in appresso. (Base giuridica:
articolo 37 del trattato che istituisce la Comunità europea).
Dichiarazione della Commissione
1.
Gyrodactylosis del salmone
"La Commissione intende contribuire alla futura protezione degli stock sensibili di
salmone atlantico nelle acque dolci, come stabilito nella direttiva "Habitat"
92/43/CEE, dalla minaccia di Gyrodactylus salaris. Ciò è possibile a norma
dell'articolo 43 della direttiva proposta, che può essere utilizzato quale base
giuridica per prorogare le attuali misure stabilite nella decisione della
Commissione 2004/453/CE nell'ambito della nuova direttiva.
14337/06 ADD 1
arb/ARB/md
CAB
3
IT
La Commissione intende presentare al comitato permanente per la catena
alimentare e la salute degli animali una proposta volta a mantenere le attuali
garanzie riguardanti il G. salaris stabilite nella decisione 2004/453/CE, in linea
con l'articolo 63, paragrafo 3."
2.
Viremia primaverile della carpa
"La Commissione prende atto dei timori che nutrono vari Stati membri produttori
di carpa in merito alle conseguenze di un assoggettamento della viremia
primaverile della carpa a disposizioni comunitarie. Dopo l'entrata in vigore della
direttiva ma prima della data di applicazione della medesima la Commissione,
dietro richiesta e in base alle argomentazioni addotte, valuterà nuovamente se la
viremia primaverile della carpa debba essere inclusa nell'allegato IV, parte II del
progetto di direttiva. In base a tale valutazione la Commissione può, se del caso,
presentare un progetto di modifica di tale allegato della direttiva al comitato
permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, in conformità
dell'articolo 61, paragrafo 2 del progetto di direttiva, nonché un progetto di
proposta al Consiglio relativo ad un'eventuale modifica della decisione
90/424/CEE collegata al fatto che soltanto le misure dirette a combattere malattie
che formano oggetto di disposizioni comunitarie armonizzate sono ammissibili ai
finanziamenti tramite il Fondo europeo per la pesca (FEP)."
3.
Dichiarazione del Ministro del Regno Unito
"Il Regno Unito deplora che non sia stato possibile raggiungere un accordo
sull'inserimento, nel documento 11870/06, di un riferimento specifico
all'importanza che riveste per la Commissione la lotta contro la Gyrodactylosis
(Gyrodactylus salaris) ai fini della protezione degli stock selvaggi di salmone
atlantico, specie sensibile a tale parassita. Il Regno Unito si rallegra tuttavia del
fatto che la Commissione, nella dichiarazione che figura nel documento 11872/06
ADD 1, esprime l'intenzione di contribuire alla futura protezione del salmone
atlantico mediante l'articolo 43 della nuova direttiva e, in particolare, della sua
intenzione di presentare al comitato permanente per la catena alimentare e la
salute degli animali una proposta volta a mantenere le attuali garanzie riguardanti
il G. salaris stabilite nella decisione 2004/453/CE"
14337/06 ADD 1
arb/ARB/md
CAB
4
IT
Punto 8.
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1207/2001 per
quanto riguarda le conseguenze dell’introduzione del sistema di cumulo
paneuromediterraneo dell’origine
doc. 11463/06 UD 79 OC 532
+ COR 2 (it)
+ COR 3 (el)
+ COR 4 (pt)
+ COR 5 (mt)
+ REV 1 (nl)
+ REV 1 COR 1 (nl)
+ REV 2 (sl)
+ REV 3 (de)
+ REV 4 (cs)
Il Consiglio ha adottato il regolamento citato in appresso. (Base giuridica: articolo 133
del tratto che istituisce la Comunità europea).
Punto 9. Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 del
Consiglio per quanto riguarda le disposizioni in materia di pescherecci che praticano
la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nell’Atlantico nord-orientale
doc. 13729/06 PECHE 296 OC 727
Il Consiglio ha adottato il regolamento citato in appresso. (Base giuridica: articolo 20
del regolamento (CE) n. 2371/2002).
14337/06 ADD 1
arb/ARB/md
CAB
5
IT