73/2015 - Corte dei conti
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73/2015 - Corte dei conti
R E P U BB L I C A I T A L I A N A 73/2015 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA Composta dai seguenti magistrati: Mario Condemi Presidente Domenico Giudice Guzzi Ida Contino relatore Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio di responsabilità, n. 73/2015 iscritto al n. 19825 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei Conti nei confronti di Otlavio Salvatore Amaro, nato a Melicucco il 3 giugno 1959, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Pasqualone, presso il cui studio, in Melicucco, via Gramsci n. 300, ha eletto domicilio; Francesco Scopelliti, nato a Melicucco il 14 gennaio 1960, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Pasqua Ione, presso il cui studio, in Melicucco, via Gramsci n. 300, ha eletto domicilio; Francesco Mercuri, nato a Melicucco 1'1 gennaio 1946, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Pasqualone, presso il cui studio, in Melicucco, via Gramsci n. 300, ha eletto domicilio; Giuseppe Bellissimo, nato a Taurianova 1'1 aprile 1973, residente in Melicucco, via Michele Morelli, n. 9, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pronestì; Luigi Cannatà, rappresentato nato a Taurianova il 16 ottobre 1955, e difeso dall'avv. Antonio Guerrisi, presso il cui studio in Taurianova, via T. Campanella n. 8, ha eletto domicilio; Sebastiano Siragusa, nato a Scordia il 21 dicembre 1965, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Morabito, presso il cui studio, in Reggio Calabria, via Bruno Buozzi n. 12/6, ha eletto domicilio; Domenico Sidari, nato a Oppido Mamertina il 31 ottobre 1959, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Minasi e Nicola Minasi, presso il cui studio in Palmi, C.so Ten. A. Barbaro n. 34, ha eletto domicilio. Uditi nella pubblica udienza del 24 marzo 2015 il relatore Consigliere Domenico Guzzi, gli avv.ti Paola Pasqualone, Domenico Minasi, Paolo Pronestì, Antonio Guerrisi, Giuseppe Marabito e il Vice Procuratore Generale, dotto Salvatore Librandi. Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa. Ritenuto in FATTO Con atto di citazione depositato il 26 ottobre 2012, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio i soggetti in epigrafe per sentirli condannare al pagamento di € 292.019,17 in favore del Comune di Melicucco. Evidenzia il requirente che con la sentenza n. 696/08 del 15 dicembre 2008, TAR Calabria - Sezione di Reggio Calabria, aveva condannato il Comune al risarcimento del danno subito dal sig. Giuseppe Guerrisi a 2 causa di un illegittimo d'urgenza esproprio di terreni privati, occupati in via il 29 gennaio 2001 e 1'8 marzo 2005 per l'esecuzione di lavori di viabilità comunale in Melicucco. In seguito a detta sentenza, con la deliberazione consiliare n. 13/2009 del 21 aprile 2009, l'ente riconosceva il debito fuori bilancio e con i mandati n. 421 dell'8 maggio 2009, n. 443 del 18 maggio 2009, n. 259 del 22 marzo 2011, n. 362 del 21 aprile 2011, 3709-3710 dicembre 2009 pagava il complessivo del 30 importo di euro 292.019,17, di cui euro 228.000,00 a titolo di risarcimento danni per la perdita della proprietà, euro 59.023,24 per la rivalutazione monetaria e gli interessi legali alla data del 31 dicembre 2008, euro 7.995,93 per le spese giudiziali e le competenze e accessori, oltre a ulteriori spese e interessi fino al soddisfo. Ritiene il Procuratore regionale che tale spesa sia conseguenza di un danno indiretto causato al Comune di Melicucco dai suoi amministratori e in particolare dai sindaci, sig. Ottavi o Salvatore Amaro, in carica dal 17 ottobre 2000 al 13 maggio 2001, sig. Francesco Scopelliti, in carica dal 14 maggio 2001 al 17 ottobre 2005; dagli assessori ai lavori pubblici, sig. Francesco Mercuri, in carica dal 17 ottobre 2000 al 13 maggio 2001, sig. Giuseppe Bellissimo, in carica dal 22 maggio 2001 al 20 gennaio 2003, e dai responsabili dell'Ufficio Tecnico, sig. Luigi Cannatà, in servizio dal 17 ottobre 2000 al 13 maggio 2001 e dal 29 maggio 2001 al 28 settembre 2001, sig. Sebastiano Eugenio Siragusa e sig. Domenico Sidari, rispettivamente in servizio dal 3 luglio 2003 al 31 dicembre 2003 e dal 5 gennaio 2004 al 17 ottobre 2005. 3 A costoro il requirente contesta una condotta omissiva connotata dall'elemento soggettivo della colpa grave per avere, i sindaci e gli assessori ai lavori pubblici, omesso di vigilare sul corretto svolgimento della procedura ablativa, consentendo così che le opere si realizzassero in assenza del formale provvedimento di espropriazione, e i tecnici, non espletato l'attività istruttoria funzionale alla corretta definizione del procedimento, trascurando, in particolare, la predisposizione del provvedimento finale di esproprio entro i termini di scadenza imposti dalla legge. Circa l'effettiva imputazione del danno, parte attrice chiede che sia ripartito "in re/azione a/ periodo di permanenza nelle rispettive cariche". Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio. Il sig. Amaro ha eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria ai sensi dall'art. 1, comma 2, della legge 14 gennai 1994, n. 20 e la carenza di legittimazione procedimentali passiva relativi a suo carico, in quanto tutti i passaggi all'esproprio avrebbero trovato compiuta attuazione durante la sua sindacatura. A questo riguardo ha fatto riferimento alla delibera della Giunta Municipale n. 144 del 17 ottobre 2000, con la quale fu approvato il progetto dei lavori e fissato in cinque anni il termine di chiusura del procedimento, e al decreto di occupazione d'urgenza pubblicato all'albo pretorio dal 29 gennaio 2001 al 18 febbraio 2001, per cui, avendo ricoperto la carica di sindaco sino al 13 maggio 2001, egli sarebbe privo di qualsiasi legittimazione passiva. 4 Nel merito ha quindi contestato la sussistenza di una condotta di danno e anche l'asserito elemento psicologico della colpa grave nella condotta da lui osservata. Il sig. Scopelliti ha sollevato l'eccezione preliminare di prescrizione per decorso del termine quinquennale tra la data dell'evento dannoso e la notifica dell'atto di citazione. Nel merito ha configurato l'insussistenza della responsabilità contabile, sia perché durante il suo mandato l'ente si sarebbe attivato per il perfezionamento della procedura espropriativa, sia perché la procedura era già "pendente" nel momento in cui assunse le funzioni di sindaco. Conseguentemente, amministrativa, mancherebbero i presupposti della responsabilità tanto con riferimento all'elemento soggettivo quanto con riguardo al nesso di causalità. Il sig. Mercuri ha svolto difese identiche a quelle del sig. Amaro, sia per ciò che concerne la preliminare di merito della prescrizione, sia riguardo all'asserito difetto di legittimazione passiva, mentre nel merito ha insistito per l'assenza degli elementi fondanti la responsabilità amministrativa. Il sig. Bellissimo ha eccepito anch'egli la prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria, escludendo, inoltre, qualsiasi comportamento omissione gravemente colposa nella procedura proposito ha sostenuto che l'eventuale ricercata a decorrere responsabile comunicato dal 6 febbraio del procedimento, al proprietario espropriativa. responsabilità 2003, Giuseppe Guerrisi A tal debba essere da quando arch. Annunziata od Demetrio, cioè il aveva la disponibilità del 5 Comune di procedere alla cessione volontaria delle aree. A partire da quella data il procedimento si sarebbe a suo dire "arenato", mentre prima di allora, durante il periodo in cui svolse le funzioni di assessore ai lavori pubblici, sarebbe stata compiuta una serie di atti (tutti elencati nella memoria difensiva) che denoterebbe fatto quanto come il Comune avesse necessario per la definizione della fattispecie; infine, ha contestato la quantificazione del danno. Il sig. Siragusa si è opposto alla domanda, anzi tutto deducendo che da parte della Procura non è stata delineata un'effettiva condotta causale a suo carico, che del resto non vi sarebbe mai stata, perché sin dal suo insediamento avvenuto il 3 luglio 2003, immediatamente si adoperò affinché gli fossero fatte le consegue della pratiche pendenti ma senza esito, per cui non poté acquisire contezza della pratica espropriativa riguardante il sig. Guerrisi. Tutto ciò troverebbe indiretta conferma, sempre secondo il deducente, nella nota n. 8164 del 22 ottobre 2003 e nella grave situazione in cui si trovava l'ufficio tecnico, tanto che alla scadenza del suo mandato avvenuta il 31 dicembre 2003, il convenuto non volle più rinnovare il contratto. Il sig. Sidari ha eccepito al prescrizione quinquennale e nel merito ha respinto qualsiasi addebito, richiamando l'attenzione sul fatto che egli divenne responsabile dell'ufficio tecnico soltanto nel mese di gennaio 2004, mentre l'istruttoria finalizzata all'esproprio sarebbe iniziata già il 29 gennaio 2001 per poi arrestarsi il 19 febbraio 2002, quando il Guerrisi accettò la cessione volontaria dell'area. 6 Essendo, quindi, cambiata la qualificazione giuridica della fattispecie, da espropriativa a negoziale mediante cessione su base volontaria del terreno, secondo il convenuto non si sarebbe più potuta configurare alcuna competenza del responsabile tecnico, il quale, da parte sua, avrebbe comunque adottato la determina n.118 del 15 maggio 2006 per il deposito della somma non accettata dal Guerrisi. Il sig. Cannata ha eccepito in via preliminare la prescrizione quinquennale; nel merito ha puntualizzato che la carica di responsabile dell'ufficio tecnico é stata da lui ricoperta dal 17 ottobre 2000 al 28 settembre 2001, e in questo breve lasso di tempo egli avrebbe svolto tutte le funzioni A questo necessarie al perfezionamento dell'esproprio. riguardo l'approvazione ha fatto del progetto dell'opera, evidenziando riferimento agli atti e alla dichiarazione compiuti dopo di pubblica utilità come dopo l'ultimo atto compiuto il 23 luglio 2001 mancassero solo 65 giorni al 28 settembre 2001, giorno in cui ha ebbe termine il suo incarico. Non si potrebbe, quindi, configurare né il dolo, né tantomeno la colpa grave, il tutto senza considerare che il sig. Guerrisi ha poi accettato la cessione volontaria in luogo dell'esproprio. Con le ordinanze rispettivamente della n. 234/2014 e disposto l'acquisizione decisione sull'impugnazione assunta avverso dalla IV n. 302/2014 il Collegio ha a cura della Procura regionale Sez. del la citata sentenza Consiglio di Stato del TAR Calabria - Sezione di Reggio Calabria, e la copia della deliberazione consiliare n. 15/2013 del 26 giugno 2013, con la quale il Comune di Melicucco, ai 7 sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, ha acquistato la proprietà dei terreni del sig. Guerrisi. In esecuzione di detta ordinanza, la Procura regionale ha depositato documentazione la richiesta Nel corso del dibattimento le parti private hanno insistito per l'integrale accoglimento delle difese formulate in sede di costituzione in giudizio, mentre il Pubblico contestazioni Ministero loro rivolte, ha ribadito il fondamento chiedendo per ognuno di tutte le la condanna al risarcimento dei danni nei termini indicati in citazione. Esaurita la fase dibattimentale, la causa è stata trattenuta per la decisione. Considerato in DIRITTO 1.1 convenuti Amaro e Mercuri hanno eccepito l'inammissibilità dell'azione esercitata a loro carico per difetto di legittimazione passiva. L'eccezione è palesemente infondata. Osserva il Collegio che la legittimazione passivo costituisce una condizione ad causam sotto il profilo di ammissibilità dell'azione e quando se ne eccepisce la carenza, il giudice è chiamato a verificarne l'esistenza esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata da parte attrice. Appartiene, invece, al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa risarcitoria, l'accertamento in concreto se il convenuto sia o meno effettivamente titolare della posizione giuridica fatta valere in giudizio. 8 Con tali coordinate contraddire risulta (legittimazione di tutta evidenza ad causam sotto la legittimazione il profilo passivo) a di entrambi i deducenti, ove si osservi che sulla base della prospettazione fornita dalla Procura regionale, a fronte di un danno indiretto da illecita espropriazione, il sig. Amaro è stato citato nella sua qualità di sindaco durante i fatti di causa, mentre il sig. Mercuri è stato convenuto nella veste di assessore ai lavori pubblici. Il fatto che entrambi, per asserire la propria carenza di legittimazione passiva, abbiano fatto leva sulla correttezza della condotta osservata rispetto agli obblighi di servizio connessi alla carica, chiaramente attiene al merito della causa ed in quella sede dovrà essere dal giudice trattata. II. Va parimenti respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuta prescrizione quinquennale del credito erariale. A tal proposito, giurisprudenza fermo restando il principio generale posto dalla delle Sezioni Riunite con la sentenza n. 7/QM del 24 maggio 2000, a tenore della quale l'azione risarcitoria deve sempre basarsi su un pregiudizio economicamente valutabile, giova puntualizzare che riguardo al danno indiretto qual è quello oggetto del presente giudizio, il problema della decorrenza prescrizionale è stato in particolare affrontato, sempre dalle Sezioni Riunite, con due pronunce, la n. 3/2003/Q.M. del 30 ottobre 2002 - 15 gennaio 2003 e la n. 14/QM/2011 del 5 settembre 2011. Con la prima decisione si è affermato che quando il danno derivi da una sentenza di condanna della pubblica amministrazione, il dies a quo 9 della prescrizione coincide con il passaggio in giudicato della pronuncia risarcitoria, giacché è da quel momento che il debito diviene certo, liquido ed esigibile; in un senso completamente opposto va, invece, il principio affermato con la sentenza n. 14/QM/2011, in cui, a differenza di quanto era avvenuto con la decisione n. 3/QM/2003, è stato condivisibilmente rivalutato il momento del pagamento del debito quale atto cui attraverso si perfeziona l'evento dannoso foriero di responsabilità amministrativa perseguibile dal requirente contabile. Nel caso di specie, l'azione risarcitoria risulta tempestivamente esercitata, in quanto, rispetto al pagamento del debito avvenuto con i mandati n. 421 dell'8 maggio 2009, n. 443 del 18 maggio 2009, n. 259 del 22 marzo 2011, n. 362 del 21 aprile 2011, 3709-3710 del 30 dicembre 2009, l'invito a dedurre, con conseguente interruzione della termine di prescrizione, è stato notificato il 4 luglio 2012 al sig. Amaro, il 5 giugno 2012 al sig. Scopelliti, il 19 giugno 2012 al sig. Mercuri, il 6 giungo 2012 al sig. Bellissimo, il 5 giugno 2012 al sig. Cannatà, il 19 luglio 2012 al sig. Siragusa, il 7 giugno 2012 al sig. Sidari. III. Nel merito l'atto di citazione non può essere accolto per i motivi di seguito esposti. Come riportato in narrativa, alla luce delle risultanze processuali la Sezione ha ritenuto di acquisire ulteriori elementi di giudizio riguardo al danno subito dal Comune di Melicucco, con l'obiettivo di delimitarne il quantum, ma anche valutarne la certezza, da verificarsi in ragione della sua idoneità a produrre un ingiusto depauperamento pubblico, e l'attualità, del patrimonio ancorata a un criterio temporale e che può lO considerarsi ricorrente solo se il danno sussista al momento della pronuncia giudiziale. In esecuzione delle ordinanze istruttorie n. 243/2014 e n. 302/2014 venivano, pertanto, acquisite al processo Consiglio di Stato n. 6066/2013 del le copie della sentenza 18 dicembre 2013 e della ha così potuto deliberazione consiliare n. 15 del 26 giugno 2013. Partendo dall'esame di quest'ultima, accertare l'intervenuta la Sezione "acquisizione al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 42 bis del DPR. 327/2001" dell'''area utilizzata per la realizzazione della strada di prolungamento di via G. Marconi", mentre grazie alla sentenza 6066/2013, si è appreso che il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile sia il ricorso in appello promosso avverso la decisione del TAR di Reggio Calabria n. 696 del 15 dicembre 2008, sia il "ricorso instaurativo del giudizio di primo grado", con conseguente riforma della pronuncia impugnata. I terreni acquisiti al patrimonio pubblico con la deliberazione n. 15/2103 erano, naturalmente, quelli oggetto dell'espropriazione acquisitiva condotta dal Comune di Melicucco in danno del sig. Giuseppe Guerrisi, mentre con la sentenza n. 696/2008 del TAR di Reggio Calabria il predetto danno, Guerrisi aveva il conseguente da cui è poi scaturito sentenza riconoscimento ottenuto del debito fuori bilancio, sia risarcimento il procedimento perfezionato con del di la deliberazione consiliare n. 13/2009 ed esitato nei pagamenti disposti in favore del predetto proprietario, sia, in concreto, il danno indiretto oggetto del presente giudizio. Il Allo stato, quindi, si ha che per effetto del ricorso operato dal Comune di Melicucco all'art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e in base alla decisione assunta dal Consiglio di Stato, la sentenza del giudice amministrativo liquidazione di primo grado, che aveva costituito del danno titolo per la ingiusto subito dal Guerrisi, non può che considerarsi tamquam non esset. Il richiamato art. 42 bis è stato aggiunto al testo unico delle norme in materia di espropriazione per pubblica utilità contenute, appunto, nel D.P.R. 327 del 2001, dal D.L. n. 98 del 2011, art. 34, comma 1, dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 293/2010, aveva dichiarato l'illegittimità, per eccesso di delega, dell'art. 43 del t.u. a sua volta contenente una prima regolamentazione dell'istituto dell'acquisizione sanante. L'art. 42 bis, mutuando dall'art. 43 espunto finanche la rubrica, ha, infatti, reintrodotto l'istituto dell"'acquisizione sanante", prevedendo, al comma 1, che "valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento della pubblica esproprio utilità, può disporre che esso retroattivamente, al proprietario corrisposto patrimoniale di sia e non suo patrimonio un patrimoniale, liquidato nella misura del dieci per sia o dichiarativo acquisito, e indisponibile indennizzo per quest'ultimo cento del il che non al pregiudizio forfetariamente valore venale del bene". La medesima norma ha, inoltre, stabilito al comma 8 che tale possibilità 12 di acquisizione immobiliare è riconosciuta anche per i "fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento acquisizione successivamente comunque rinnovata dell'interesse pubblico somme già erogate ritirato o annullato, la valutazione ma deve essere e di attualità a disporre l'acquisizione; in al proprietario, maggiorate di prevalenza tal caso, dell'interesse le legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo" Ed è proprio in applicazione di tali precetti che il Comune di Melicucco, quantificato l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale subito dal Guerrisi in euro 85.167,50 ed in euro 92.339,50 quello per il pregiudizio non patrimoniale, con la deliberazione consiliare n. 15/2013 ha disposto "il passaggio del diritto di proprietà del suolo", ed ha con lo stesso atto incaricato conseguenziale presso la l'Ufficio alla deliberazione, Conservatoria dei tecnico di ogni in particolare Registri adempimento "la sua trascrizione Immobiliari di Reggio Calabria nonché il recupero delle somme - nei tempi e nelle di legge - già liquidate all'indennizzo determinato interessi in misura maggiore con il presente maturati dal atto momento e rispetto dal quale andranno della liquidazione forme detratti gli della somma risarcitoria al momento di effettiva restituzione". S'è già detto delle conseguenze che tale deliberazione ha avuto sul giudizio in corso al Consiglio di Stato nella causa di impugnazione intentata dallo stesso Comune avverso la decisione del TAR di Reggio Calabria n. 696/2008, ma ciò che ora conta è di interrogarsi sugli effetti che ad essa occorre riconoscere ai fini del presente giudizio. 11 AI quesito il Collegio ritiene che non possa darsi altra risposta se non quella della elisione del danno prospettato da parte attrice in conseguenza dell'assenza di entrambi i requisiti di certezza ed attualità nei termini precedentemente spiegati. Ed invero, non può dubitarsi che, innanzitutto, a causa dell'acquisizione sanante disposta dal Comune, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'improcedibilità, ora per allora, del giudizio risarcitorio intentato dal sig. Guerrisi dinanzi al conseguentemente TAR di "riformata" citata; inoltre e soprattutto, Reggio Calabria, sicché è stata la sentenza di prime cure più volte il Collegio non può non rilevare che a seguito di ciò è venuta meno !'illiceità della fattispecie. A tal proposito la Sezione non ignora i dubbi di legittimità costituzionale che sin dal suo primo apparire il citato art. 42 bis ha suscitato a livello dottrinale, dubbi che hanno portato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione a porre la relativa questione per contrasto con gli articoli 3,24,42,97,111,113,117 gennaio 2014 Costituzionale), - della Carta (cfr. ordinanza giudizio tuttora ma è nondimeno pendente n. 442 del 13 dinanzi a conoscenza alla Corte che le medesime Sezioni Unite, con la sentenza n. 735/2015 del 19 gennaio 2015, nel rivisitare in modo articolato e quanto mai esaustivo anche alla luce della giurisprudenza CEDU il dibattuto istituto dell'occupazione acquisitiva e nel dettare il principio in base al quale per tale fattispecie "viene meno /a configurabilità dell'illecito come illecito istantaneo con effetti permanenti e, conformemente a quanto sinora ritenuto per /a C.d. occupazione usurpativa, se ne deve affermare la natura di illecito 14 permanente, che viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, dell'occupante della compiuta che lo ha trasformato, usucapione ovvero da parte della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente", ma anche, dice ancora la sentenza 735/2015, "per effetto di un provvedimento di acquisizione reso dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 42 bis del t.U. di cui al D.PR. n. 327 del 2001". La pronuncia in verità dell'acquisizione avanza dubbi sull'applicabilità dell'istituto sanante alle fattispecie precedenti al 30 giugno 2003 (data di entrata in vigore del testo unico sulle espropriazioni), arriva ad escluderla con l'argomento piuttosto opinabile ed anzi che, pur a fronte di una evidente portata letterale della norma che ne afferma l'''applicazione anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore", il fatto che l'art. 42 bis sia stato introdotto con il solo obiettivo di colmare il vuoto creato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 43, unito all'assenza l'applicabilità supremi di qualsiasi previsione che ne autorizzasse anche ai fatti anteriori, sarebbe espressione, giudici, dell'intenzione del legislatore secondo i del 2011 di limitare anche l'art. 42 bis alle sole fattispecie successive al 30 giugno 2003. La Sezione, lungi dal prendere posizione a fronte di siffatto autorevole orientamento per quanto giurisprudenziale, di interesse dell'applicazione deve però in primo luogo osservare, nel presente giudizio, che la questione retroattiva al 30 giugno 2003 dell'art. 42 bis non ha costituito oggetto di un principio di diritto della sentenza n. 735/2015 15 ed, inoltre, deve parimenti rilevare che sulla medesima questione si è registrato contrasto giurisprudenziale non solo all'interno della stessa Corte di Cassazione (si veda Casso n.705/2013 e n.1804/2013), ma che è tuttora attuale rispetto al Consiglio di Stato, il quale, oltre alla sentenza n. 6066/2013 costantemente riguardante pronunciato la fattispecie si è di causa, nel senso dell'estensione della norma anche ai fatti pregressi. Così ha deciso la Sez. IV, n. 427 del 27 gennaio 2012, che addirittura ammetteva tale soluzione per l'originario art. 43, e la Sez. VI, n. 2559 del 10 maggio recentissima 2013, ma soprattutto, sentenza 1514 del 19 ancora, la Sez. IV con la marzo 2015, nella quale testualmente si afferma che "l'inequivoco tenore di cui al comma 8 del predetto art. 42 bis giurisprudenza e le consolidate affermazioni della pacifica consentono di affermare che la norma in questione si applichi ai processi in corso ed anche ove essi concernono procedure espropriative pregresse". Occorre a questo punto espositivo riguardante, vigore del testo processualmente trarre le conclusioni di siffatto percorso appunto, una vicenda anteriore all'entrata in unico delle norme sulle espropriazioni e in corso al momento dell'introduzione dell'art. 42 bis, conclusioni che portano all'assenza di qualsiasi illiceità per effetto della deliberazione consiliare n. 15/2013 del Comune di Melicucco e della conseguente pronuncia del Consiglio di Stato n. 6066/2013, assenza di illiceità in una fattispecie di spesa pubblica che, dunque, non può più essere allo stato foriera di un danno erariale in forma indiretta 16 suscettibile di una pronuncia risarcitoria per responsabilità degli amministratori e dei tecnici comunali. IV. Tale epilogo non esime, però, il Collegio dal rilevare che a fronte di una spesa di euro 177.507,00 (euro 85.167,50 a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale + euro 92.339,50 pregiudizio non patrimoniale) titolo di indennizzo per il risultante dall'acquisizione la delibera n. 15/2013, il Comune di Melicucco disposta con ha però chiaramente puntualizzato con lo stesso atto (si veda il punto 3 del dispositivo in cui sono elencate le determine di liquidazione), che la spesa effettiva è stata ben maggiore e cioè pari ad euro 299.742,82, con una differenza dunque a carico delle pubbliche finanze di euro 122.235,98 (euro 299.742,82 - euro 177.507,00). Come in precedenza evidenziato, per il recupero di tale maggiore esborso il Consiglio Comunale ha incaricato l'ufficio tecnico comunale. Ebbene, nel prendere atto come il predetto importo di euro 122.235,98 rappresenti per l'ente una spesa sine titulo ancorché non più rientrante nell'odierna causa petendi per il venir meno dei contorni di illeceità nei termini poc'anzi spiegati, il Collegio deve, tuttavia, necessariamente all'evidenza osservare che tale somma potrebbe tradursi in un danno erariale di pari entità se non integralmente recuperata, sicché, così opinando, la Procura regionale non può esimersi dall'invitare a compiere ogni più opportuna disamina del caso a tutela del patrimonio pubblico, di fronte ad un esborso che allo stato non sembra rispondere ad alcun requisito di utilità pubblica. V. Dovendosi procedere al proscioglimento nel merito nei confronti dei 17 sigg.ri Amaro, Scopelliti, Mercuri, Bellissimo, Cannatà, Siragusa, Sidari, il conseguente regolamento delle spese in loro favore va statuito con la liquidazione per ciascuno di euro 500,00. P. Q. M. La Sezione, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa o eccezione reietta, RESPINGE l'atto di citazione e per l'effetto proscioglie da ogni addebito i sigg.ri Amaro Ottavio Francesco, Salvatore, Bellissimo Scopelliti Giuseppe, Francesco, Cannatà Luigi, Mercuri Siragusa Sebastiano, Sidari Domenico. Spese liquidate come in motivazione. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Catanzaro il 24 marzo 2015 IL GIUDICE ESTENSORE f.to Domenico Guzzi IL PRESIDENTE f.to Mario Condemi Depositato in segreteria 20/04/2015 Il Funzionario f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo 18