73/2015 - Corte dei conti

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73/2015 - Corte dei conti
R E P U BB L I C A I T A L I A N A
73/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIAN
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE CALABRIA
Composta dai seguenti magistrati:
Mario Condemi
Presidente
Domenico
Giudice
Guzzi
Ida Contino
relatore
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio
di responsabilità,
n. 73/2015
iscritto al n. 19825 del registro
di
Segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei Conti
nei confronti di
Otlavio
Salvatore
Amaro,
nato a Melicucco il 3 giugno 1959,
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Pasqualone, presso il cui
studio, in Melicucco, via Gramsci n. 300, ha eletto domicilio;
Francesco
Scopelliti,
nato a Melicucco il 14 gennaio
1960,
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Pasqua Ione, presso il cui
studio, in Melicucco, via Gramsci n. 300, ha eletto domicilio;
Francesco
Mercuri,
nato
a Melicucco
1'1 gennaio
1946,
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Pasqualone, presso il cui
studio, in Melicucco, via Gramsci n. 300, ha eletto domicilio;
Giuseppe
Bellissimo,
nato a Taurianova
1'1 aprile
1973,
residente in Melicucco, via Michele Morelli, n. 9, rappresentato e
difeso dall'avv. Paolo Pronestì;
Luigi
Cannatà,
rappresentato
nato
a
Taurianova
il
16
ottobre
1955,
e difeso dall'avv. Antonio Guerrisi, presso il cui
studio in Taurianova, via T. Campanella n. 8, ha eletto domicilio;
Sebastiano
Siragusa,
nato a Scordia il 21 dicembre
1965,
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Morabito, presso il cui
studio, in Reggio Calabria, via Bruno Buozzi n. 12/6, ha eletto
domicilio;
Domenico Sidari, nato a Oppido Mamertina il 31 ottobre 1959,
rappresentato
e difeso dagli avv.ti Domenico Minasi e Nicola
Minasi, presso il cui studio in Palmi, C.so Ten. A. Barbaro n. 34,
ha eletto domicilio.
Uditi nella pubblica udienza del 24 marzo 2015 il relatore Consigliere
Domenico Guzzi, gli avv.ti Paola Pasqualone, Domenico Minasi, Paolo
Pronestì, Antonio Guerrisi, Giuseppe Marabito e il Vice Procuratore
Generale, dotto Salvatore Librandi.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione depositato il 26 ottobre 2012, la Procura regionale
presso
questa
Sezione
giurisdizionale
della
Corte
dei
conti
ha
convenuto in giudizio i soggetti in epigrafe per sentirli condannare al
pagamento di € 292.019,17 in favore del Comune di Melicucco.
Evidenzia il requirente che con la sentenza n. 696/08 del 15 dicembre
2008, TAR Calabria - Sezione di Reggio Calabria, aveva condannato il
Comune al risarcimento del danno subito dal sig. Giuseppe Guerrisi a
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causa di un illegittimo
d'urgenza
esproprio
di terreni privati, occupati
in via
il 29 gennaio 2001 e 1'8 marzo 2005 per l'esecuzione
di
lavori di viabilità comunale in Melicucco.
In seguito a detta sentenza, con la deliberazione consiliare n. 13/2009
del 21 aprile 2009, l'ente riconosceva
il debito fuori bilancio e con i
mandati n. 421 dell'8 maggio 2009, n. 443 del 18 maggio 2009, n. 259
del 22 marzo 2011, n. 362 del 21 aprile 2011, 3709-3710
dicembre 2009 pagava il complessivo
del 30
importo di euro 292.019,17,
di
cui euro 228.000,00 a titolo di risarcimento danni per la perdita della
proprietà, euro 59.023,24 per la rivalutazione monetaria e gli interessi
legali alla data del 31 dicembre
2008, euro 7.995,93 per le spese
giudiziali e le competenze e accessori, oltre a ulteriori spese e interessi
fino al soddisfo.
Ritiene il Procuratore regionale che tale spesa sia conseguenza di un
danno indiretto causato al Comune di Melicucco dai suoi amministratori
e in particolare dai sindaci, sig. Ottavi o Salvatore Amaro, in carica dal
17 ottobre 2000 al 13 maggio 2001, sig. Francesco Scopelliti, in carica
dal 14 maggio 2001 al 17 ottobre 2005;
dagli assessori
ai lavori
pubblici, sig. Francesco Mercuri, in carica dal 17 ottobre 2000 al 13
maggio 2001, sig. Giuseppe Bellissimo, in carica dal 22 maggio 2001 al
20 gennaio 2003, e dai responsabili
dell'Ufficio
Tecnico,
sig. Luigi
Cannatà, in servizio dal 17 ottobre 2000 al 13 maggio 2001 e dal 29
maggio 2001 al 28 settembre 2001, sig. Sebastiano Eugenio Siragusa
e sig. Domenico Sidari, rispettivamente
in servizio dal 3 luglio 2003 al
31 dicembre 2003 e dal 5 gennaio 2004 al 17 ottobre 2005.
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A costoro il requirente contesta una condotta omissiva connotata
dall'elemento soggettivo della colpa grave per avere, i sindaci e gli
assessori ai lavori pubblici, omesso di vigilare sul corretto svolgimento
della
procedura
ablativa,
consentendo
così
che
le
opere
si
realizzassero in assenza del formale provvedimento di espropriazione,
e i tecnici, non espletato l'attività istruttoria funzionale alla corretta
definizione
del
procedimento,
trascurando,
in
particolare,
la
predisposizione del provvedimento finale di esproprio entro i termini di
scadenza imposti dalla legge.
Circa l'effettiva imputazione del danno, parte attrice chiede che sia
ripartito "in re/azione a/ periodo di permanenza nelle rispettive cariche".
Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio.
Il sig. Amaro ha eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria ai sensi
dall'art. 1, comma 2, della legge 14 gennai 1994, n. 20 e la carenza di
legittimazione
procedimentali
passiva
relativi
a suo carico, in quanto tutti i passaggi
all'esproprio
avrebbero
trovato
compiuta
attuazione durante la sua sindacatura.
A questo riguardo ha fatto riferimento alla delibera della Giunta
Municipale n. 144 del 17 ottobre 2000, con la quale fu approvato il
progetto dei lavori e fissato in cinque anni il termine di chiusura del
procedimento,
e al decreto di occupazione d'urgenza
pubblicato
all'albo pretorio dal 29 gennaio 2001 al 18 febbraio 2001, per cui,
avendo ricoperto la carica di sindaco sino al 13 maggio 2001, egli
sarebbe privo di qualsiasi legittimazione passiva.
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Nel merito ha quindi contestato la sussistenza di una condotta di danno
e anche
l'asserito
elemento
psicologico
della
colpa
grave
nella
condotta da lui osservata.
Il sig. Scopelliti ha sollevato l'eccezione preliminare di prescrizione per
decorso del termine quinquennale tra la data dell'evento dannoso e la
notifica dell'atto di citazione.
Nel merito ha configurato l'insussistenza della responsabilità contabile,
sia perché durante il suo mandato l'ente si sarebbe attivato per il
perfezionamento della procedura espropriativa, sia perché la procedura
era già "pendente" nel momento in cui assunse le funzioni di sindaco.
Conseguentemente,
amministrativa,
mancherebbero
i presupposti della responsabilità
tanto con riferimento
all'elemento
soggettivo
quanto
con riguardo al nesso di causalità.
Il sig. Mercuri ha svolto difese identiche a quelle del sig. Amaro, sia per
ciò che concerne
la preliminare
di merito della
prescrizione,
sia
riguardo all'asserito difetto di legittimazione passiva, mentre nel merito
ha insistito
per l'assenza
degli elementi
fondanti
la responsabilità
amministrativa.
Il sig. Bellissimo ha eccepito anch'egli la prescrizione
quinquennale
dell'azione risarcitoria, escludendo, inoltre, qualsiasi comportamento
omissione
gravemente
colposa
nella procedura
proposito ha sostenuto che l'eventuale
ricercata
a decorrere
responsabile
comunicato
dal
6 febbraio
del procedimento,
al proprietario
espropriativa.
responsabilità
2003,
Giuseppe
Guerrisi
A tal
debba essere
da quando
arch. Annunziata
od
Demetrio,
cioè
il
aveva
la disponibilità
del
5
Comune di procedere
alla cessione volontaria delle aree. A partire da
quella data il procedimento
si sarebbe a suo dire "arenato", mentre
prima di allora, durante il periodo in cui svolse le funzioni di assessore
ai lavori pubblici, sarebbe stata compiuta una serie di atti (tutti elencati
nella memoria difensiva) che denoterebbe
fatto quanto
come il Comune avesse
necessario per la definizione della fattispecie; infine, ha
contestato la quantificazione del danno.
Il sig. Siragusa si è opposto alla domanda, anzi tutto deducendo che da
parte della Procura non è stata delineata un'effettiva condotta causale
a suo carico, che del resto non vi sarebbe mai stata, perché sin dal suo
insediamento
avvenuto il 3 luglio 2003, immediatamente
si adoperò
affinché gli fossero fatte le consegue della pratiche pendenti ma senza
esito, per cui non poté acquisire contezza della pratica espropriativa
riguardante
il sig. Guerrisi. Tutto ciò troverebbe
indiretta conferma,
sempre secondo il deducente, nella nota n. 8164 del 22 ottobre 2003 e
nella grave situazione in cui si trovava l'ufficio tecnico, tanto che alla
scadenza del suo mandato avvenuta il 31 dicembre 2003, il convenuto
non volle più rinnovare il contratto.
Il sig. Sidari ha eccepito al prescrizione quinquennale e nel merito ha
respinto qualsiasi addebito, richiamando l'attenzione sul fatto che egli
divenne responsabile dell'ufficio tecnico soltanto nel mese di gennaio
2004, mentre l'istruttoria finalizzata all'esproprio sarebbe iniziata già il
29 gennaio 2001 per poi arrestarsi
il 19 febbraio 2002, quando il
Guerrisi accettò la cessione volontaria dell'area.
6
Essendo, quindi, cambiata la qualificazione
giuridica della fattispecie,
da espropriativa a negoziale mediante cessione su base volontaria del
terreno, secondo il convenuto non si sarebbe più potuta configurare
alcuna competenza
del responsabile
tecnico, il quale, da parte sua,
avrebbe comunque adottato la determina n.118 del 15 maggio 2006
per il deposito della somma non accettata dal Guerrisi.
Il sig.
Cannata
ha
eccepito
in via
preliminare
la
prescrizione
quinquennale; nel merito ha puntualizzato che la carica di responsabile
dell'ufficio tecnico é stata da lui ricoperta dal 17 ottobre 2000 al 28
settembre 2001, e in questo breve lasso di tempo egli avrebbe svolto
tutte le funzioni
A
questo
necessarie al perfezionamento dell'esproprio.
riguardo
l'approvazione
ha fatto
del progetto
dell'opera, evidenziando
riferimento
agli
atti
e alla dichiarazione
compiuti
dopo
di pubblica
utilità
come dopo l'ultimo atto compiuto il 23 luglio
2001 mancassero solo 65 giorni al 28 settembre 2001, giorno in cui ha
ebbe termine il suo incarico.
Non si potrebbe, quindi, configurare né il dolo, né tantomeno la colpa
grave, il tutto senza considerare che il sig. Guerrisi ha poi accettato la
cessione volontaria in luogo dell'esproprio.
Con
le
ordinanze
rispettivamente
della
n.
234/2014
e
disposto l'acquisizione
decisione
sull'impugnazione
assunta
avverso
dalla
IV
n.
302/2014
il Collegio
ha
a cura della Procura regionale
Sez.
del
la citata sentenza
Consiglio
di
Stato
del TAR Calabria
-
Sezione di Reggio Calabria, e la copia della deliberazione consiliare n.
15/2013 del 26 giugno 2013, con la quale il Comune di Melicucco, ai
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sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, ha acquistato la proprietà
dei terreni del sig. Guerrisi.
In esecuzione di detta ordinanza, la Procura regionale ha depositato
documentazione
la
richiesta
Nel corso del dibattimento le parti private hanno insistito per l'integrale
accoglimento delle difese formulate in sede di costituzione in giudizio,
mentre
il Pubblico
contestazioni
Ministero
loro rivolte,
ha ribadito il fondamento
chiedendo
per ognuno
di tutte le
la condanna
al
risarcimento dei danni nei termini indicati in citazione.
Esaurita la fase dibattimentale,
la causa è stata trattenuta
per la
decisione.
Considerato in
DIRITTO
1.1 convenuti
Amaro
e
Mercuri
hanno
eccepito
l'inammissibilità
dell'azione esercitata a loro carico per difetto di legittimazione passiva.
L'eccezione è palesemente infondata.
Osserva il Collegio che la legittimazione
passivo
costituisce
una condizione
ad causam sotto il profilo
di ammissibilità
dell'azione
e
quando se ne eccepisce la carenza, il giudice è chiamato a verificarne
l'esistenza
esclusivamente
alla stregua
della
fattispecie
giuridica
prospettata da parte attrice.
Appartiene, invece, al merito della causa, concernendo la fondatezza
della pretesa risarcitoria, l'accertamento in concreto se il convenuto sia
o meno effettivamente titolare della posizione giuridica fatta valere in
giudizio.
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Con tali
coordinate
contraddire
risulta
(legittimazione
di tutta
evidenza
ad causam
sotto
la legittimazione
il profilo
passivo)
a
di
entrambi i deducenti, ove si osservi che sulla base della prospettazione
fornita dalla Procura regionale, a fronte di un danno indiretto da illecita
espropriazione,
il sig. Amaro è stato citato nella sua qualità di sindaco
durante i fatti di causa, mentre il sig. Mercuri è stato convenuto nella
veste di assessore ai lavori pubblici.
Il fatto che entrambi, per asserire la propria carenza di legittimazione
passiva, abbiano fatto leva sulla correttezza della condotta osservata
rispetto agli obblighi
di servizio
connessi
alla carica,
chiaramente
attiene al merito della causa ed in quella sede dovrà essere dal giudice
trattata.
II. Va parimenti respinta l'eccezione di inammissibilità
della domanda
per intervenuta prescrizione quinquennale del credito erariale.
A tal proposito,
giurisprudenza
fermo
restando
il principio
generale
posto dalla
delle Sezioni Riunite con la sentenza n. 7/QM del 24
maggio 2000, a tenore della quale l'azione risarcitoria deve sempre
basarsi
su
un
pregiudizio
economicamente
valutabile,
giova
puntualizzare che riguardo al danno indiretto qual è quello oggetto del
presente giudizio, il problema della decorrenza prescrizionale è stato in
particolare affrontato, sempre dalle Sezioni Riunite, con due pronunce,
la n. 3/2003/Q.M.
del 30 ottobre 2002 - 15 gennaio 2003 e la n.
14/QM/2011 del 5 settembre 2011.
Con la prima decisione si è affermato che quando il danno derivi da
una sentenza di condanna della pubblica amministrazione,
il dies a quo
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della prescrizione coincide con il passaggio in giudicato della pronuncia
risarcitoria, giacché è da quel momento che il debito diviene certo,
liquido ed esigibile; in un senso completamente opposto va, invece, il
principio affermato con la sentenza n. 14/QM/2011, in cui, a differenza
di quanto
era avvenuto
con la decisione
n. 3/QM/2003,
è stato
condivisibilmente
rivalutato il momento del pagamento del debito quale
atto
cui
attraverso
si
perfeziona
l'evento
dannoso
foriero
di
responsabilità amministrativa perseguibile dal requirente contabile.
Nel caso
di specie,
l'azione
risarcitoria
risulta
tempestivamente
esercitata, in quanto, rispetto al pagamento del debito avvenuto con i
mandati n. 421 dell'8 maggio 2009, n. 443 del 18 maggio 2009, n. 259
del 22 marzo 2011, n. 362 del 21 aprile 2011, 3709-3710 del 30
dicembre 2009, l'invito a dedurre, con conseguente interruzione della
termine di prescrizione, è stato notificato il 4 luglio 2012 al sig. Amaro,
il 5 giugno 2012 al sig. Scopelliti, il 19 giugno 2012 al sig. Mercuri, il 6
giungo 2012 al sig. Bellissimo, il 5 giugno 2012 al sig. Cannatà,
il 19
luglio 2012 al sig. Siragusa, il 7 giugno 2012 al sig. Sidari.
III. Nel merito l'atto di citazione non può essere accolto per i motivi di
seguito esposti.
Come riportato in narrativa, alla luce delle risultanze processuali la
Sezione ha ritenuto di acquisire ulteriori elementi di giudizio riguardo al
danno subito dal Comune di Melicucco, con l'obiettivo di delimitarne il
quantum, ma anche valutarne la certezza, da verificarsi in ragione della
sua idoneità a produrre un ingiusto depauperamento
pubblico, e l'attualità,
del patrimonio
ancorata a un criterio temporale
e che può
lO
considerarsi
ricorrente
solo se il danno sussista al momento
della
pronuncia giudiziale.
In esecuzione
delle ordinanze
istruttorie n. 243/2014 e n. 302/2014
venivano,
pertanto,
acquisite
al processo
Consiglio
di Stato
n. 6066/2013
del
le copie della sentenza
18 dicembre
2013
e della
ha così
potuto
deliberazione consiliare n. 15 del 26 giugno 2013.
Partendo
dall'esame
di quest'ultima,
accertare l'intervenuta
la Sezione
"acquisizione al patrimonio comunale, ai sensi
dell'art. 42 bis del DPR.
327/2001" dell'''area utilizzata per la
realizzazione della strada di prolungamento di via G. Marconi", mentre
grazie alla sentenza 6066/2013, si è appreso che il Consiglio di Stato
ha dichiarato improcedibile sia il ricorso in appello promosso avverso la
decisione del TAR di Reggio Calabria n. 696 del 15 dicembre 2008, sia
il "ricorso instaurativo del giudizio di primo grado", con conseguente
riforma della pronuncia impugnata.
I terreni acquisiti al patrimonio pubblico con la deliberazione n. 15/2103
erano,
naturalmente,
quelli
oggetto
dell'espropriazione
acquisitiva
condotta dal Comune di Melicucco in danno del sig. Giuseppe Guerrisi,
mentre con la sentenza n. 696/2008 del TAR di Reggio Calabria il
predetto
danno,
Guerrisi
aveva
il conseguente
da cui è poi scaturito
sentenza
riconoscimento
ottenuto
del
debito
fuori
bilancio,
sia
risarcimento
il procedimento
perfezionato
con
del
di
la
deliberazione consiliare n. 13/2009 ed esitato nei pagamenti disposti in
favore del predetto
proprietario,
sia, in concreto,
il danno indiretto
oggetto del presente giudizio.
Il
Allo stato, quindi, si ha che per effetto del ricorso operato dal Comune
di Melicucco all'art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e in base
alla decisione assunta dal Consiglio di Stato, la sentenza del giudice
amministrativo
liquidazione
di primo grado, che aveva costituito
del danno
titolo per la
ingiusto subito dal Guerrisi,
non può che
considerarsi tamquam non esset.
Il richiamato art. 42 bis è stato aggiunto al testo unico delle norme in
materia di espropriazione
per pubblica utilità contenute, appunto, nel
D.P.R. 327 del 2001, dal D.L. n. 98 del 2011, art. 34, comma 1, dopo
che la Corte costituzionale,
con la sentenza
n. 293/2010,
aveva
dichiarato l'illegittimità, per eccesso di delega, dell'art. 43 del t.u. a sua
volta
contenente
una
prima
regolamentazione
dell'istituto
dell'acquisizione sanante.
L'art. 42 bis, mutuando dall'art. 43 espunto finanche la rubrica, ha,
infatti, reintrodotto
l'istituto dell"'acquisizione sanante", prevedendo,
al
comma 1, che "valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un
bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza
di un valido ed efficace provvedimento
della pubblica
esproprio
utilità, può disporre che esso
retroattivamente,
al
proprietario
corrisposto
patrimoniale
di
sia
e non
suo
patrimonio
un
patrimoniale,
liquidato nella misura del dieci per
sia
o dichiarativo
acquisito,
e
indisponibile
indennizzo
per
quest'ultimo
cento
del
il
che
non
al
pregiudizio
forfetariamente
valore
venale
del
bene".
La medesima norma ha, inoltre, stabilito al comma 8 che tale possibilità
12
di acquisizione immobiliare è riconosciuta anche per i "fatti anteriori alla
sua entrata in vigore
ed anche se vi è già stato un provvedimento
acquisizione
successivamente
comunque
rinnovata
dell'interesse
pubblico
somme già erogate
ritirato o annullato,
la valutazione
ma deve essere
e
di attualità
a disporre l'acquisizione; in
al proprietario, maggiorate
di
prevalenza
tal
caso,
dell'interesse
le
legale,
sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo"
Ed è proprio in applicazione di tali precetti che il Comune di Melicucco,
quantificato
l'indennizzo
per il pregiudizio
patrimoniale
subito
dal
Guerrisi in euro 85.167,50 ed in euro 92.339,50 quello per il pregiudizio
non patrimoniale,
con
la deliberazione
consiliare
n. 15/2013
ha
disposto "il passaggio del diritto di proprietà del suolo", ed ha con lo
stesso
atto
incaricato
conseguenziale
presso
la
l'Ufficio
alla deliberazione,
Conservatoria
dei
tecnico
di
ogni
in particolare
Registri
adempimento
"la sua trascrizione
Immobiliari
di
Reggio
Calabria
nonché il recupero delle somme - nei tempi
e nelle
di legge -
già liquidate
all'indennizzo
determinato
interessi
in misura maggiore
con il presente
maturati
dal
atto
momento
e
rispetto
dal quale andranno
della
liquidazione
forme
detratti gli
della
somma
risarcitoria al momento di effettiva restituzione".
S'è già detto delle conseguenze
che tale deliberazione
ha avuto sul
giudizio in corso al Consiglio di Stato nella causa di impugnazione
intentata dallo stesso Comune avverso la decisione del TAR di Reggio
Calabria n. 696/2008, ma ciò che ora conta è di interrogarsi sugli effetti
che ad essa occorre riconoscere ai fini del presente giudizio.
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AI quesito il Collegio ritiene che non possa darsi altra risposta se non
quella
della
elisione
del
danno
prospettato
da
parte
attrice
in
conseguenza dell'assenza di entrambi i requisiti di certezza ed attualità
nei termini precedentemente spiegati.
Ed invero, non può dubitarsi che, innanzitutto, a causa dell'acquisizione
sanante disposta
dal Comune,
il Consiglio
di Stato ha dichiarato
l'improcedibilità, ora per allora, del giudizio risarcitorio intentato dal sig.
Guerrisi
dinanzi
al
conseguentemente
TAR
di
"riformata"
citata; inoltre e soprattutto,
Reggio
Calabria,
sicché
è stata
la sentenza di prime cure più volte
il Collegio non può non rilevare che a
seguito di ciò è venuta meno !'illiceità della fattispecie.
A tal proposito la Sezione non ignora i dubbi di legittimità costituzionale
che sin dal suo primo apparire il citato art. 42 bis ha suscitato a livello
dottrinale, dubbi che hanno portato le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione a porre la relativa questione per contrasto con gli articoli
3,24,42,97,111,113,117
gennaio
2014
Costituzionale),
-
della Carta (cfr. ordinanza
giudizio
tuttora
ma è nondimeno
pendente
n. 442 del 13
dinanzi
a conoscenza
alla
Corte
che le medesime
Sezioni Unite, con la sentenza n. 735/2015 del 19 gennaio 2015,
nel
rivisitare in modo articolato e quanto mai esaustivo anche alla luce
della
giurisprudenza
CEDU
il dibattuto
istituto
dell'occupazione
acquisitiva e nel dettare il principio in base al quale per tale fattispecie
"viene meno /a configurabilità dell'illecito come illecito istantaneo con
effetti permanenti e, conformemente a quanto sinora ritenuto per /a C.d.
occupazione
usurpativa,
se ne deve affermare la natura di illecito
14
permanente, che viene a cessare solo per effetto della restituzione, di
un
accordo
transattivo,
dell'occupante
della
compiuta
che lo ha trasformato,
usucapione
ovvero
da
parte
della rinunzia
del
proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei
danni per equivalente", ma anche, dice ancora la sentenza 735/2015,
"per
effetto
di
un
provvedimento
di
acquisizione
reso
dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 42 bis del t.U. di cui al D.PR. n.
327 del 2001".
La pronuncia
in verità
dell'acquisizione
avanza
dubbi
sull'applicabilità
dell'istituto
sanante alle fattispecie precedenti al 30 giugno 2003
(data di entrata in vigore del testo unico sulle espropriazioni),
arriva ad escluderla
con l'argomento
piuttosto opinabile
ed anzi
che, pur a
fronte di una evidente portata letterale della norma che ne afferma
l'''applicazione anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore", il fatto
che l'art. 42 bis sia stato introdotto con il solo obiettivo di colmare il
vuoto creato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 43,
unito
all'assenza
l'applicabilità
supremi
di
qualsiasi
previsione
che
ne
autorizzasse
anche ai fatti anteriori, sarebbe espressione,
giudici,
dell'intenzione
del legislatore
secondo i
del 2011 di limitare
anche l'art. 42 bis alle sole fattispecie successive al 30 giugno 2003.
La Sezione, lungi dal prendere posizione a fronte di siffatto autorevole
orientamento
per quanto
giurisprudenziale,
di interesse
dell'applicazione
deve però in primo luogo osservare,
nel presente
giudizio,
che
la questione
retroattiva al 30 giugno 2003 dell'art. 42 bis non ha
costituito oggetto di un principio di diritto della sentenza n. 735/2015
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ed, inoltre, deve parimenti rilevare che sulla medesima questione si è
registrato contrasto giurisprudenziale
non solo all'interno della stessa
Corte di Cassazione (si veda Casso n.705/2013 e n.1804/2013),
ma
che è tuttora attuale rispetto al Consiglio di Stato, il quale, oltre alla
sentenza
n. 6066/2013
costantemente
riguardante
pronunciato
la fattispecie
si è
di causa,
nel senso dell'estensione
della norma
anche ai fatti pregressi.
Così ha deciso la Sez. IV, n. 427 del 27 gennaio 2012, che addirittura
ammetteva tale soluzione per l'originario art. 43, e la Sez. VI, n. 2559
del 10 maggio
recentissima
2013, ma soprattutto,
sentenza
1514
del
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ancora,
la Sez. IV con la
marzo
2015,
nella
quale
testualmente si afferma che "l'inequivoco tenore di cui al comma 8 del
predetto art. 42 bis
giurisprudenza
e le consolidate affermazioni della pacifica
consentono di affermare che la norma in questione si
applichi ai processi in corso ed anche ove essi concernono procedure
espropriative pregresse".
Occorre a questo punto
espositivo riguardante,
vigore
del
testo
processualmente
trarre le conclusioni
di siffatto percorso
appunto, una vicenda anteriore all'entrata in
unico
delle
norme
sulle
espropriazioni
e
in corso al momento dell'introduzione dell'art. 42 bis,
conclusioni che portano all'assenza di qualsiasi illiceità per effetto della
deliberazione
consiliare n. 15/2013 del Comune di Melicucco e della
conseguente pronuncia del Consiglio di Stato n. 6066/2013, assenza di
illiceità in una fattispecie di spesa pubblica che, dunque, non può più
essere
allo stato foriera
di un danno
erariale
in forma
indiretta
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suscettibile
di una
pronuncia
risarcitoria
per
responsabilità
degli
amministratori e dei tecnici comunali.
IV. Tale epilogo non esime, però, il Collegio dal rilevare che a fronte di
una spesa di euro 177.507,00 (euro 85.167,50 a titolo di indennizzo per
il pregiudizio patrimoniale + euro 92.339,50
pregiudizio non patrimoniale)
titolo di indennizzo per il
risultante dall'acquisizione
la delibera n. 15/2013, il Comune di Melicucco
disposta con
ha però chiaramente
puntualizzato con lo stesso atto (si veda il punto 3 del dispositivo in cui
sono elencate le determine di liquidazione),
che la spesa effettiva è
stata ben maggiore e cioè pari ad euro 299.742,82, con una differenza
dunque a carico delle pubbliche
finanze di euro 122.235,98
(euro
299.742,82 - euro 177.507,00).
Come in precedenza
evidenziato,
per il recupero di tale maggiore
esborso il Consiglio Comunale ha incaricato l'ufficio tecnico comunale.
Ebbene, nel prendere atto come il predetto importo di euro 122.235,98
rappresenti per l'ente una spesa sine titulo ancorché non più rientrante
nell'odierna causa petendi per il venir meno dei contorni di illeceità nei
termini poc'anzi spiegati, il Collegio deve, tuttavia, necessariamente
all'evidenza osservare che tale somma potrebbe tradursi in un danno
erariale di pari entità se non integralmente
recuperata,
sicché, così
opinando,
la Procura
regionale
non
può
esimersi
dall'invitare
a
compiere ogni più opportuna disamina del caso a tutela del patrimonio
pubblico, di fronte ad un esborso che allo stato non sembra rispondere
ad alcun requisito di utilità pubblica.
V. Dovendosi procedere al proscioglimento
nel merito nei confronti dei
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sigg.ri Amaro, Scopelliti, Mercuri, Bellissimo, Cannatà, Siragusa, Sidari,
il conseguente regolamento delle spese in loro favore va statuito con la
liquidazione per ciascuno di euro 500,00.
P. Q. M.
La
Sezione,
definitivamente
pronunciando,
ogni
altra
difesa
o
eccezione reietta,
RESPINGE
l'atto di citazione e per l'effetto proscioglie da ogni addebito i sigg.ri
Amaro
Ottavio
Francesco,
Salvatore,
Bellissimo
Scopelliti
Giuseppe,
Francesco,
Cannatà
Luigi,
Mercuri
Siragusa
Sebastiano, Sidari Domenico.
Spese liquidate come in motivazione.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro il 24 marzo 2015
IL GIUDICE ESTENSORE
f.to Domenico
Guzzi
IL PRESIDENTE
f.to Mario Condemi
Depositato in segreteria 20/04/2015
Il Funzionario
f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo
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