Vecchiaia anticipata: penalizzazioni
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Vecchiaia anticipata: penalizzazioni
Vecchiaia anticipata: penalizzazioni Lo “stato delle cose” sulla penalizzazione delle pensioni di vecchiaia anticipata ottenute con età inferiore ai 62 anni. Normativa e prassi: comma 10 articolo 24 legge 214/2011; articolo 6, comma 2-quater legge 14/2012; articolo 4-bis, comma 1, legge 125/2013; art.1, comma 493, legge 147/2013; INPS, circolari n°35 e n°37 del 2012; messaggio n°219/2013; messaggio 5280/2014 Newsletter Informazione n° 18, n°25, n°34 del 2014 La riduzione, pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni, è elevata al 2 percento per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai primi due anni. La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva: pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31dicembre 1995. La penalizzazione sarà operante a regime sulle decorrenze successive al 01.01.2018 (requisiti maturati dal 01.01.2018, prima decorrenza febbraio 2018), indipendentemente dal tipo di contribuzione utilizzata per perfezionare il requisito di accesso alla pensione. Nel periodo transitorio, requisiti maturati entro il 31.12.2017, non si applicherà alcuna penalizzazione (legge 14/2012) a condizione che la contribuzione utile alla maturazione dell’anzianità contributiva prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di: astensione obbligatoria per maternità (artt. 16, 20, 26, 28, 31 d.lgs 151/2001) assolvimento obblighi di leva infortunio malattia cig ordinaria la contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338/1962 (punto 5 del messaggio 219/2013)può essere inclusa tra la contribuzione da prestazione effettiva di lavoro in quanto si tratta di contribuzione per la quale è stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa. Successivamente, con DL 101/2013 convertito in L. 125/2013, sono stati inclusi anche i periodi di: giornate di riposo per donazione di sangue e di emocomponenti (art. 8, comma 1 legge 219/2005) congedo parentale di maternità e paternità ( per congedo parentale si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore - art. 32 e 36 d.lgs. 151/2001) Con legge 147/2013 (legge stabilità 2014) sono stati inclusi i periodi di: permessi retribuiti mensili (tre gg/mese o frazionati in ore)concessi ai sensi dell’art.33 legge 104/1992 prolungamento del congedo parentale fruito entro l’ottavo anno di vita del bambino riconosciuto con handicap grave (art. 33 comma 1 Dlgs 151/2011) In ultimo ricordiamo che a parere della Gestione dipendenti pubblici ex-Inpdap, direzione centrale (in risposta al quesito posto da una Provincia) rientrano nella nozione di servizio effettivo anche i permessi concessi ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 151/2001(riposi giornalieri per allattamento). L’elencazione, descrittiva dei periodi che escludono la riduzione percentuale, è tassativa. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota del 21.11.2013 ha ritenuto di escludere la possibilità di operare un’interpretazione estensiva della norma. Dunque, la contribuzione derivante da periodi non in elenco, utilizzata per perfezionare il requisito contributivo entro il 31.12.2017, comporta la riduzione percentuale della pensione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 25.11.2013, ha ulteriormente specificato cosa si intende per “prestazione effettiva di lavoro”: trattasi dell’insieme di tutti i periodi effettivamente lavorati, includendo nel concetto solo gli istituti esplicitamente citati nella norma. Unica eccezione al principio enunciato, è rappresentata dai periodi di fruizione delle ferie, in quanto istituto a fruizione obbligatoria per il lavoratore. Sempre secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri non rientrano nella prestazione effettiva di lavoro i periodi inerenti la fruizione di istituti facoltativi per il dipendente e non espressamente menzionati come il congedo per matrimonio, il congedo per cure termali, i giorni di sciopero nonché i periodi di anzianità maggiorati in virtù di norme speciali ( maggiorazione amianto, maggiorazione per non vedenti, per invalidi superiori al 74%). Tenendo conto anche delle interpretazioni di cui sopra, si riporta un elenco dei periodi di contribuzione il cui utilizzo comporta la riduzione percentuale della pensione: Mobilità/Aspi/MiniAspi/disoccupazione CIGS Contratti di solidarietà, per la parte di integrazione a carico INPS e quindi con contribuzione a “copertura” nel caso di riduzione dell’orario di lavoro di tipo settimanale e verticale. Legge 300 Congedo biennale retribuito per assistere portatori di Handicap grave (art. 42 d.lgs. 151/2001) Riscatto periodi di studio (laurea….) Maternità extra rapporto di lavoro (sia obbligatoria che facoltativa) Preavviso Versamenti Volontari In generale, tutti i periodi che si collocano fuori del rapporto di lavoro Tutti i periodi inerenti la fruizione di istituti facoltativi come congedo matrimoniale, cure termali, giorni di sciopero (vedi note riferite al lavoro dipendente privato) Tutti i periodi di maggiorazione contributiva (esposizione amianto, invalidi >74%, non vedenti, ecc,) Periodi di TBC (malattia specifica) a carico INPS senza integrazione da parte del datore di lavoro quindi con contribuzione a “copertura”. Tuttavia, se tali periodi, vengono “recuperati” lavorando altrettante settimane in più per ottenere un nuovo requisito “pulito”, alla pensione anticipata, non si applicherà la riduzione percentuale, ovviamente sempreché la maturazione del requisito avvenga entro il 31.12.2017. Note Lavoratori dipendenti privati Come risaputo, tutte le tipologie di contribuzione (comune, figurativa, volontaria, da riscatto) è accreditata in numero di settimane, oppure in giornate per il settore agricolo. l’eventuale attività da lavoro autonomo è accreditata in mesi. In un anno (gennaio-dicembre), se sono state lavorate o coperte comunque da contribuzione tutte le settimane, nel rispetto dei minimali di retribuzione previsti dall’art. 7 della legge 638/83 (retribuzione minima settimanale per accredito contributi) risulteranno accreditate 52 settimane, mentre il lavoratore agricolo dovrà avere accreditate almeno 270 gg per avere l’anno pieno. Cosa avviene se nell’anno vi sono periodi i quali “teoricamente” non rientrano nella nozione di effettiva prestazione di lavoro, come ad esempio periodi di cure termali, congedo matrimoniale, giornate di sciopero, giorni di assenza per lutto familiare? Anzitutto, anche se ci pare ovvio, vale la pena precisare che i periodi sopra citati non rientrano in alcuna tipologia di contribuzione settimanale, questi eventi non sono cioè registrati in posizione assicurativa personale del lavoratore. Tuttalpiù lo saranno nel libro presenza dell’azienda. Quindi nel caso di utilizzo in un anno di: Cure termali disposte da INPS (a carattere preventivo, di solito due settimane/anno non retribuite) in posizione assicurativa del lavoratore interessato saranno registrate 50 settimane anziché 52 Congedo matrimoniale (15 gg retribuiti; per gli operai, una settimana a carico del datore di lavoro con versamento della relativa contribuzione e una settimana a carico INPS senza versamento alcuno), in posizione assicurativa saranno registrate 51 settimane anziché 52 Giornate di sciopero, alcuni giorni in un anno oppure anche alcuni giorni in una settimana e comunque con almeno un giorno di lavoro in tutte le settimane dell’anno, non comportano alcuna perdita di contribuzione sempreché sia rispettata la retribuzione minima settimanale per l’accredito della contribuzione. Il calcolo viene effettuato sulla retribuzione annuale. Nei casi di sciopero ad oltranza per una o più settimane intere, invece, si avrà una carenza di settimane lavorate con la conseguente contrazione delle settimane accreditate in un anno. 3 gg di assenza per lutto, vale quanto detto per lo sciopero, nessuna incidenza sulla contribuzione per 3gg/anno complessivi per eventi luttuosi. Lavoratori dipendenti P.A. Le precisazioni sopra riportate non si possono applicare per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, la cui contribuzione è fondata sul servizio effettivo, vale a dire i periodi che intercorrono tra la data di assunzione con diritto alla retribuzione (decorrenza economica) e quella di cessazione dal servizio. Per i dipendenti pubblici si applicano quindi in toto le note precedentemente riportate emesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pertanto tutti i periodi non tassativamente elencati, se utilizzati per perfezionare il requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, comportano la riduzione percentuale della pensione.