Informativa Fiscale n. 111B/2011

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Informativa Fiscale n. 111B/2011
INFORMATIVA N. 02 – 19 FEBBRAIO 2014
STUDIO PIETROSTEFANI
CONSULENZA AZIENDALE, FISCALE E FINANZIARIA
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• LA COMUNICAZIONE “BLACK LIST” 2014
L’art. 1, commi da 1 a 3, DL n. 40/2010 ha introdotto l’obbligo di comunicare gli acquisti/cessioni
di beni nonché le prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei
confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, c.d.
“black list”, individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001.
L’art. 2, comma 8, DL n. 16/2012, ha successivamente previsto una specifica “soglia” disponendo
che la comunicazione in esame è limitata alle operazioni di importo superiore a € 500.
Le semplificazioni annunciate dall’Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 3.7.2013
(cadenza annuale dell’adempimento e aumento della “soglia” di esenzione dalla comunicazione da
€ 500 a € 1.000) non è ancora operativa. La stessa è infatti contenuta nell’art. 22, commi 7 e 8 del
Ddl n. 958, in corso di conversione in legge.
SOGGETTI OBBLIGATI E OPERAZIONI DA COMUNICARE
Soggetti passivi IVA (imprese e lavoratori autonomi) che effettuano, nei confronti di operatori
economici (non privati) aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale
privilegiato, le seguenti operazioni:
• cessioni di beni / prestazioni di servizi rese;
• acquisti di beni / prestazioni di servizi ricevute.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.10.2010, n. 53/E sono altresì obbligati
alla comunicazione:
• gli enti non commerciali relativamente alle attività commerciali;
• le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
• i rappresentanti fiscali e le identificazioni dirette di soggetti non residenti.
Tra i soggetti obbligati rientrano anche i contribuenti che adottano il regime contabile agevolato “ex
minimi” di cui all’art. 27, comma 3, DL n. 98/2011.
Con riferimento ad alcune fattispecie particolari si rinvia ai chiarimenti forniti dall’Agenzia nella
Circolare 21.10.2011, n. 2/E.
SOGGETTI ESONERATI
• soggetti che si avvalgono del regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011;
• soggetti che adottano il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000.
MOMENTO RILEVANTE PER LA PRESENTAZIONE
L’Agenzia nella citata Circolare n. 53/E ha precisato che il momento rilevante per individuare il
periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare coincide, in generale, con la data di
registrazione nei registri IVA ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili
obbligatorie.
Per le importazioni, come chiarito nella citata Circolare n. 2/E (quesito 1.1), i dati da comunicare
sono desumibili dalle bollette doganali.
PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE
• TRIMESTRALE, qualora negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni
o servizi) non sia stato superato il limite trimestrale di € 50.000;
• MENSILE, nei casi diversi dal precedente.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 4 trimestri la comunicazione va effettuata
con periodicità trimestrale, a condizione comunque che il suddetto limite (€ 50.000) non sia
superato nel trimestre in corso e in quelli precedenti.
I soggetti trimestrali che nel corso di un trimestre superano il suddetto limite, a decorrere dal
mese successivo a quello di riferimento dovranno provvedere alla presentazione con periodicità
mensile.
I soggetti tenuti alla presentazione con cadenza trimestrale possono scegliere di presentare la
comunicazione con periodicità mensile. Tale scelta vincola alla presentazione mensile per
l’intero anno.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La comunicazione in esame va presentata all’Agenzia delle Entrate:
• esclusivamente in via telematica;
• entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento.
REGIME SANZIONATORIO
In caso di:
• omissione della comunicazione;
• comunicazione con dati incompleti / non veritieri;
è applicabile la sanzione prevista dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 ossia da € 258 a € 2.065
elevata al doppio.
L’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 53/E ribadisce che “in caso di ripetuta violazione
dell’obbligo di comunicazione in esame – realizzato indifferentemente nella forma dell’omissione
ovvero dell’incompletezza o non veridicità dei dati esposti – ciascuna violazione soggiace alla
pena per essa prevista secondo le regole del cumulo materiale, senza possibilità di applicare
il cumulo giuridico alle relative sanzioni”.
La stessa Agenzia nella citata Circolare n. 2/E (quesito 4.1) ha precisato che scaduti i termini di
presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può
presentare:
• entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine della comunicazione
originaria, una nuova comunicazione;
• entro 1 anno, una nuova comunicazione con il versamento della sanzione ridotta di € 64 (516
x 1/8).
Come sopra accennato, l’obbligo di monitoraggio interessa le operazioni effettuate con soggetti
residenti in Paesi “di cui al Decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999 … e al decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 …”.
Vanno pertanto considerati i Paesi / territori presenti nel seguente elenco risultante dalla
combinazione delle predette liste.
ELENCO PAESI / TERRITORI “BLACK LIST”
Alderney Filippine Kenia Saint Kitts e Nevis
Andorra Gibilterra Kiribati – ex Isole Gilbert Salomone
Angola Giamaica Libano Samoa
Anguilla Mauritius Liberia Saint Lucia
Antigua Grenada Liechtenstein Saint Vincent e
Grenadine
Antille Olandesi Guatemala Lussemburgo San Marino (*)
Aruba Guernsey – Isole del
Canale Macao Sant'Elena
Bahamas Herm - Isole del Canale Maldive Sark (Isole del Canale)
Barhein Hong Kong Malesia Seychelles
Barbados Isola di Man Monaco Singapore
Barbuda Isole Cayman Montserrat Svizzera
Belize Isole Cook Nauru Taiwan
Bermuda Isole Marshall Niue Tonga
Brunei Isole Turks e Caicos Nuova Caledonia Tuvalu (ex Isole Ellice)
Costarica Isole Vergini britanniche Oman Uruguay
Dominica Isole Vergini statunitensi Panama Vanuatu
Ecuador Jersey – Isole del Canale Polinesia francese
Emirati Arabi Uniti Gibuti (ex Afar e Issas) Portorico
(*) con un apposito DM recentemente approvato San Marino è stato “cancellato” dall’elenco di cui
al DM 4.5.99. L’operatività dell’esclusione è collegata alla pubblicazione dello stesso sulla G.U.
(alla data attuale non ancora avvenuta).
In merito si rammenta che:
dall’1.7.2010 sono stati esclusi dai Paesi black list Cipro, Corea del sud e Malta;
• in caso di operazioni con Paesi black list siti nella UE (ad esempio, Lussemburgo e Monaco) è
necessario inviare sia i modd. Intra che la comunicazione in esame.
Con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il c.d.“Modello
di comunicazione polivalente” con il quale è possibile comunicare:
• l’elenco clienti / fornitori (spesometro);
• i beni in leasing / noleggio;
• gli acquisti da San Marino;
• le operazioni legate al turismo effettuate in contanti;
• le operazioni con Paesi black list.
L’utilizzo del quadro BL contenuto nella citata comunicazione rappresentava una facoltà fino al
31.12.2013. Dall’1.1.2014 l’utilizzo dello stesso è diventato obbligatorio.
Le prime scadenze interessate dall’obbligo di utilizzo del quadro BL sono quella del 28.2.2014,
per la comunicazione delle operazioni del mese di gennaio e del 30.4.2014, per le operazioni
relative al primo trimestre.
PRIMO UTILIZZO OBBLIGATORIO DEL QUADRO BL PER L’INVIO DELLE OPERAZIONI
BLACK LIST
Scadenza Periodo di riferimento della comunicazione 28.2.2014 Gennaio 2014
(contribuenti mensili)
30.4.2014 1° trimestre 2014 (contribuenti trimestrali)
CONTENUTO DEL QUADRO BL
Innanzitutto va evidenziato che nel Frontespizio del “Modello di comunicazione polivalente” va
riportato il periodo di riferimento, ossia “anno” e “mese / trimestre”, utilizzando i seguenti codici:
MESE TRIMESTRE
gennaio 1 maggio 5 settembre 9 I trimestre T1
febbraio 2 giugno 6 ottobre 10 II trimestre T2
marzo 3 luglio 7 novembre 11 III trimestre T3
aprile 4 agosto 8 dicembre 12 IV trimestre T4
Va altresì barrata la casella “Dati Aggregati” e la specifica casella “Operaz. con paesi Black-list”.
RIGO DESCRIZIONE BL001
Vanno indicati i dati anagrafici del soggetto non residente (persona fisica o persona giuridica)
riportando altresì il codice dello Stato estero.
La provincia estera di nascita va rappresentata dalla sigla “EE”.
BL002
Va barrata la casella “Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata”.
Il campo “Codice identificativo IVA” relativo alla controparte estera non è obbligatorio.
IL NUOVO QUADRO BL DELLA COMUNICAZIONE POLIVALENTE
da BL003
a BL008
Vanno indicate, distinguendo tra operazioni attive e passive:
• l’importo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti e la relativa imposta;
• l’importo delle operazioni non soggette ad IVA (per le operazioni attive vanno distinte le cessioni
dalle prestazioni di servizi);
• l’importo e l’imposta delle note di variazione.
RAPPORTI TRA COMUNICAZIONE BLACK LIST E SPESOMETRO
Si rammenta infine che le operazioni black list comunicate all’Agenzia delle Entrate utilizzando il
quadro BL non vanno riportate nella comunicazione clienti / fornitori (spesometro), comprese
quelle di importo non superiore a € 500 (escluse dalla comunicazione black list).