CONVENZIONE COMUNE DI SCALDASOLE SOC SPORTIVA

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CONVENZIONE COMUNE DI SCALDASOLE SOC SPORTIVA
CONVENZIONE CON LA SOCIETA’ SPORTIVA / ASSOCIAZIONE…… PER LA
GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI SCALDASOLE DI VIA DON
PENSA - PERIODO DAL 01/09/2015 AL 31/08/2019
ART.1 - OGGETTO
Con la presente convenzione il Comune di Scaldasole, in persona del Sindaco protempore
CONCEDE
l’utilizzo e la gestione del Campo sportivo comunale in Via Don Pensa, alla Società
Sportiva……. in persona del Presidente Sig. …… - C.F………………………...
che più precisamente le strutture comunali come di seguito indicato:
• Campo di calcio a 11 e a 7
• Locale adibito a deposito
• locale spogliatoio e cortile di pertinenza
• spazi esterni alla struttura adibiti a parcheggio
ad esclusione dell'impianto fotovoltaico installato sulla copertura del locale adibito a
deposito
ART.2 - DURATA E MODALITÀ DI RINNOVO
La concessione ha la durata di anni 04 (quattro), per il periodo 01/09/2015 al 31/8/2019,
oppure in caso di tardiva sottoscrizione decorrenti dalla data di sottoscrizione della
presente concessione.
ART.3 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE
Il concessionario non può concedere ad altri la gestione della struttura. L’inosservanza del
presente divieto costituisce inadempienza grave e può essere ritenuto motivo sufficiente di
revoca della concessione.
ART.4 - FINALITÀ DI UTILIZZO
L’Associazione/Società Sportiva si impegna ad utilizzare l’impianto di cui all’oggetto
esclusivamente per gli scopi per cui la concessione è stata effettuata ed in primo luogo per
lo svolgimento, la promozione e la diffusione delle attività sportive, ricreative e culturali.
L’Amministrazione Comunale si rende disponibile a collaborare per la predisposizione di
appositi programmi di attività per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
ART.5 - MODALITÀ DI UTILIZZO
L’Associazione/Società sportiva citata si impegna ad utilizzare e far utilizzare dagli utenti il
bene nel rispetto della normativa vigente.
Inoltre l’impianto, potrà essere utilizzato anche da soggetti diversi dai Concessionari,
dietro autorizzazione del Concessionario stesso.
L’utilizzo, da parte del Concessionario e degli altri soggetti di cui al comma precedente,
dovrà avvenire nel rispetto dei sotto indicati criteri e modalità:
- a) l’utilizzo della struttura da parte della Società deve svolgersi all’interno della fascia
oraria 8.00-24.00, salvo nei casi dell’organizzazione di manifestazioni promozionali, che
vanno di volta in volta concordati ed approvati dall’Amministrazione Comunale;
- b) deve essere consentito l’utilizzo dei campi a soggetti diversi dal Concessionario,
concordandolo con lo stesso, compatibilmente con le esigenze dei campi.
- c) il concessionario dovrà inoltre:
- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative rivolte
particolarmente ai giovani, che il Comune proponesse di attuare secondo modalità da
concordare in volta in volta;
- concedere libero accesso pubblico agli spazi verdi e per assistere a manifestazioni che
saranno eventualmente organizzate dal Comune: le manifestazioni a pagamento dovranno
essere organizzate senza limitare l’uso dell’area sportiva non coinvolta;
- concedere, nel caso venga richiesto, l’uso dei campi da parte di altra società calcistica,
compatibilmente con la sua disponibilità, applicando un affitto.
ART.6 - PUBBLICITÀ
Il concessionario è autorizzato ad installare, all’interno dell’impianto, attrezzature
pubblicitarie. I punti di installazione, le dimensioni e il tipo delle attrezzature dovranno
essere concordati ed autorizzati espressamente dal Comune. Il concessionario non è
tenuto al pagamento delle relative tariffe e imposte sulla pubblicità. È vietata, comunque,
ogni forma di pubblicità che possa deturpare l’ambiente.
ART.7 - SPESE DI GESTIONE
Le spese relative ai consumi di acqua, luce, gas per riscaldamento sono a carico del
concessionario.
Tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e per la conservazione dell’impianto in
condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza, sono a totale carico del concessionario. In
particolare sono da ritenersi a carico del concessionario:
- manutenzione del manto erboso (compreso il taglio periodico dell’erba e l’innaffiatura) e
delle attrezzature di gioco, nonché della struttura attrezzata per spogliatoi, ecc.
- corretto posizionamento dei fari e relative omologazioni .
- conduzione e manutenzione dell’impianto di produzione dell’acqua calda e relativi
controlli;
- spese per il personale addetto alla gestione, custodia e pulizia dell’impianto.
Eventuali opere straordinarie saranno a carico dell’Amministrazione Comunale, dopo
essere state concordate con la stessa, anche per quanto riguarda le modalità della loro
esecuzione e le relative spese.
ART. 8 - CONTROLLO DI GESTIONE
L’Amministrazione Comunale deve essere in grado di svolgere un adeguato controllo sulla
gestione dell’impianto. In particolare, il Comune, tramite il Settore Tecnico, ha la facoltà di
prescrivere al concessionario l’attuazione di quei lavori manutentivi che si rendessero
necessari, previa quantificazione degli stessi e la sottoscrizione di un verbale di attuazione
da parte di entrambe le parti, da stilare al termine di ogni stagione sportiva.
L’inadempienza della presente prescrizione costituisce inadempienza grave e può essere
ritenuto motivo sufficiente di revoca della concessione.
Il concessionario è tenuto a presentare all’Amministrazione, entro il mese di giugno di ogni
anno, il programma dell’attività per l’anno successivo unitamente ad una relazione
sull’attività svolta durante l’anno.
Il concedente può indicare attività da svolgere in collaborazione con il concessionario.
ART.9 - RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
L’Associazione/Società concessionaria farà riferimento all’Amministrazione Comunale per
tutti gli aspetti inerenti le attività di promozione e diffusione dell’attività sportiva, ricreativa e
culturale e quindi la gestione complessiva dell’impianto e per tutti gli aspetti riguardanti la
struttura e la relativa manutenzione.
ART.10 - PROPRIETÀ, MIGLIORAMENTI E CUSTODIA DEL BENE
Il concedente si impegna a consegnare la struttura al concessionario in perfetto stato di
efficienza e funzionalità ed in regola con le disposizioni normative che riguardano il tipo di
impianto soggetto della concessione o programmare eventuali interventi da effettuare.
Il concessionario si impegna a custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia,
curandone il corretto utilizzo da parte degli utenti e garantendo il perfetto stato di
conservazione e di manutenzione al fine di mantenerlo in piena funzionalità ed efficienza.
Ogni intervento di addizione o miglioramento apportato al bene durante il periodo di
concessione e previamente autorizzato dall’Amministrazione, anche se eseguito a cura ed
onere del concessionario, diverrà di proprietà del concedente al termine della concessione
senza obbligo di corrispondere alcun indennizzo, salvo che si tratti di addizioni o
miglioramenti che si possano separare senza grave danno per il bene.
ART.11 - CONSEGNA E RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE
All’atto di avvio della concessione verrà redatto apposito verbale di consegna.
Il concessionario è tenuto a restituire il bene, al termine della concessione, nello stesso
stato in cui l’ha ricevuto, salvo le eventuali addizioni e miglioramenti apportati e salvo in
ogni caso il naturale degrado derivante dall’uso.
Anche all’atto della restituzione verrà redatto verbale di consegna.
ART.12 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
Il concessionario si assume la responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di
terzi che possano derivare da quanto forma oggetto del presente atto di concessione,
tenendo in ogni modo indenne l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;
Pertanto l’Amministrazione Comunale stessa è esonerata da ogni responsabilità per danni
alle persone e cose, anche di terzi, lasciando facoltà ai concessionari relativamente alla
scelta delle modalità, con cui gli stessi intendano far fronte a tale obbligo.
Si fa obbligo di assicurare l’impianto secondo le normative vigenti.
ART.13 - REVOCA DELLA CONCESSIONE
L’Amministrazione Comunale può, per motivi gravi di opportunità esistenti o sopravvenuti,
nel rispetto degli obblighi di motivazione previsti dalle leggi vigenti, revocare la
concessione ed ottenere la restituzione del bene nel termine di 90 giorni dalla notifica del
provvedimento.
ART.14 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE
L’Amministrazione Comunale, in caso di inadempienza da parte del Concessionario degli
obblighi previsti dalla presente convenzione o di perdita dei requisiti necessari per lo
svolgimento delle attività individuate nei rispettivi statuti, può dichiarare con provvedimento
motivato la decadenza della concessione.
ART.15 - CONTROVERSIE
Le parti dichiarano espressamente di eleggere, in caso di controversie che dovessero
insorgere tra di loro, in esecuzione della presente convenzione, quale foro competente
quello di Pavia.
ART.16 - SPESE PER REDAZIONE ATTI
Tutte le spese relative alla presente convenzione (bollo, copie, registrazione, diritti, ecc),
nessuna esclusa ed eccettuata, saranno a totale carico del concessionario, senza diritto di
rivalsa.
Dalla Residenza Municipale, lì
Per l’Amministrazione Comunale
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Il Presidente
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