costituzione-1964
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COSTITUZIONE DELL’ORDINE SOVRANO DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME CAVALIERI OSPITALIERI in abbreviato O. S. J. 1 DENOMINAZIONE, TRADIZIONE 1. L’ORDINE SOVRANO DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME, CAVALIERI OSPITALIERI, in abbreviato O. S. J. . In ogni lingua denominato, per evitare ogni confusione con altri Ordini aventi la stessa origine: ORDINE DEI CAVALIERI OSPITALIERI in tedesco: HOSPITALITER – RITTERORDEN, in inglese: ORDER OF KNIGHTS HOSPITALLER È una delle branche indipendenti generate dalla suddivisione dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, altresì chiamato nel corso dei secoli, Ordine degli Ospitalieri, Ordine di Rodi, Ordine di Malta, nato dalle Crociate, dopo la perdita dei suoi territori (l’isola di Rodi con le sue isole annesse, l’isola di Malta con le sue isole annesse, le isole Leeward, St. Christopher, St. Kitt e St. Martin). 2. L’OSJ basa le sue tradizioni dopo il 1798 su: - i due Gran priorati Russi (ortodosso e cattolico) - il Gran priorato di Polonia - le Commende dei Paesi dell’Est e dell’Oriente cristiano, posti da quella data sino al 1917 sotto la PROTEZIONE EREDITARIA del Capo della Casa Imperiale dei Romanov e dalla Rivoluzione Russa, dopo l’invio delle preziose reliquie dell’Ordine – in particolare il braccio di San Giovanni – e secondo la volontà dell’ultimo Zar Nicola II, sotto quella della Casa Reale dei Karadjordjevich. 3. La presente Costituzione sostituisce le Costituzioni, Usi e Codici precedenti e si basa sulla Carta Reale, data all’Ordine il primo Ottobre millenovecentosessantatre a Parigi, dal suo Protettore, Sua Maestà il Re PIETRO II di Jugoslavia, Balì Gran Croce di Giustizia ereditario. 2 SCOPI, SEDE 1. L’Ordine è una comunità cristiana cavalleresca ecumenica e internazionale. I principali obiettivi dell’OSJ, fedele ai diversi precetti insegnati da NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO, sono la carità e la difesa della religione cristiana contro l’ateismo. Fedele anche alle sue tradizioni, l’Ordine difende gli ideali del mondo libero e i diritti dell’uomo quali definiti nella Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite. Esso ambisce a contribuire alla formazione di una élite umana e spirituale, rigorosamente cristiana. La comunità è formata da uomini che si distinguono per le loro origini, la loro educazione, la loro istruzione, le loro capacità e il loro atti meritevoli. Tenuto conto della gerarchia stabilita ed indispensabile, l’OSJ adotta il principio “dell’ uguaglianza sociale” di tutti i Cavalieri. ~1~ 2. Il Consiglio Sovrano dell’OSJ decide i metodi per raggiungere questi scopi. Esso designa la sede dell’Ordine e la sede della sua Amministrazione centrale. 3 STATUTO GIURIDICO, STEMMA 1. l’Ordine è Sovrano e soggetto di diritto internazionale in rapporto agli Stati dopo il secolo XII. La posizione giuridica non è cambiata de jure, ma di facto dopo il 1798. E’ perché l’Ordine si è dotato provvisoriamente dello stato giuridico di una ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE NON GOVERNATIVA (ONG – NGO), sostenuta da i Cavalieri dell’Ordine e loro organizzazioni nel mondo. 2. Lo Stemma dell’Ordine rappresenta su uno scudo rosso una croce regolare in argento, posato su una croce di Malta (croce a otto punte) in argento, il tutto sormontato dalla corona chiusa dell’Ordine, il tutto posato su una doppia aquila nera.. 3. La bandiera dell’Ordine mostra la croce bianca di Malta su fondo rosso. I colori dell’OSJ sono il rosso e il bianco. Il suo motto è, fedele alla tradizione: PRO FIDE, PRO UTILITATE HOMINUM. Giornata commemorativa è il 24 giugno, festa di San Giovanni. 4 FINANZE 1. Le risorse dell’Ordine sono costituite dalle quote dei Cavalieri e dei suoi membri, le sovvenzioni, le donazioni e lasciti con o senza assegnazione speciale e le rendite dei suoi beni e proprietà. 2. La responsabilità finanziaria dell’OSJ è limitata ai suoi beni. 3. Il Consiglio Sovrano nomina due revisori professionali che non possono essere Cavalieri o membri dell’Ordine. 4. L’esercizio finanziario coincide con l’anno civile. 5 IL PROTETTORE EREDITARIO 1. Il Capo della Casa Reale KARADJORDJEVITCH è il PROTETTORE EREDITARIO dell’OSJ. Il suo ruolo è stabilito dalle venerabili tradizioni dell’Ordine. 2. Solo il Protettore ha il privilegio di nominare dei CAVALIERI EREDITARI dell’Ordine. 3. Il Gran Conservatore dell’Ordine (vedere 7/1-B) è il rappresentante permanente del Protettore presso l’Ordine e il Presidente del Consiglio di Sua Maestà il Protettore. 4. Il Consiglio del Protettore (CONSIGLIO INTIMO DELLA CORONA) è composto dal Gran Conservatore, due altri Balì dell’Ordine scelti da Sua Maestà, da un dignitario rappresentante il Gran Priorato d’America e tre Commendatori, nominati dal Protettore su proposta del Gran Priore d’America e, concernente i tre Commendatori, su quello del Petit Conseil. 6 IL GRAN PRIORATO D’AMERICA 1. Il Gran Priorato d’America si è dato una propria Costituzione, il 17 maggio 1912. Esso è affiliato all’Ordine dalla sua fondazione nel 1908 a New York. 2. Il Gran Priorato si governa in modo autonomo, ma di concerto con il Gran Maestro e in armonia con le direttive di Sua Maestà il Protettore. 3. La zona di giurisdizione del Gran Priorato di America si estende su: 4. Gli Stati Uniti d’America, il Canada Gli Stati dell’America Centrale Gli Stati dell’America del Sud Il Consiglio Sovrano e il Petit Conseil sono rappresentati presso il Gran Priorato dal Gran Cancelliere, dignitario residente in America e membro ausiliario del Consiglio Sovrano. ~2~ 5. L’adesione al Gran Priorato di persone non aventi domicilio permanente nella zona di sua giurisdizione o non aventi cittadinanza di uno stato di tale zona, non sarà più possibile se non per decisione eccezionale del Petit Conseil. 7 IL CONSIGLIO SOVRANO 1. Detentore della sovranità dell’Ordine è il Consiglio Sovrano. Esso è l’organo legislativo dell’OSJ. Esso si compone: a) dal Gran Maestro, suo Presidente 2. b) dai cinque BALI’ CONVENTUALI (in ordine tradizionale): il GRAN COMMENDATORE (Interni, Finanze), il GRAN MARESCIALLO (Araldica, Cerimonie), il GRAN CONSERVATORE (Delegato del Protettore), il GRAN OSPITALIERE (opere sociali e caritatevoli), il GRAN CONSIGLIERE (Informazioni ed Esteri). Il più anziano in grado dei cinque Balì Conventuali è d’ufficio primo Vice Presidente del Consiglio Sovrano e primo sostituto del Gran Maestro. I Balì Conventuali sono scelti tra i venti Balì dell’Ordine, eletti nel Consiglio Sovrano dal Consiglio stesso che delibera a semplice maggioranza; solamente il Gran Conservatore è nominato dal Protettore. c) dei restanti Balì ( ad eccezione di quelli del Gran priorato d’America) e dei Priori in carica anche se non Balì. Il più anziano in grado dei Balì è d’ufficio il Vicepresidente del Consiglio e secondo sostituto del Gran Maestro; tutti membri regolari del Consiglio Sovrano e: d) dal Gran Priore d’America e dal Gran Cancelliere (vedere 6 –4); - membri ausiliari che non partecipano che alle votazioni e delibere concernenti il Gran Priorato d’America. Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento. Le decisioni sono prese (salvo 7-1°, 10-1 e 5) a semplice maggioranza. In caso di parità delle voci, le voci del Presidente valgono doppio. Le votazioni sono valide se effettuate in presenza di almeno un terzo dei membri effettivi e se sono rappresentati per delega almeno i due terzi. 3. Il Consiglio ha la facoltà di delegare una parte dei suoi poteri al Petit Conseil. 4. Il Consiglio è convocato sia dal Gran Maestro, sia dal Petit Conseil, sia da un terzo dei Balì. 8 IL PETIT CONSEIL 1. Il Petit Conseil è l’organo esecutivo dell’OSJ. Esso si compone dei cinque Balì Conventuali. Esso funge da Amministrazione centrale (Governo) dell’Ordine e gestisce gli affari correnti 2. L’Ordine è legalmente impegnato rispetto a terzi con le firme di due Balì Conventuali 3. Il Petit Conseil stabilisce il proprio regolamento. 4. Il Petit Conseil ha la facoltà di nominare degli Aggiunti (= Luogotenenti) per ciascuno dei suoi membri. 5. Il Petit Conseil è presieduto a turno da uno dei suoi membri. 6. Gli affari del Gran Priorato d’America non sono di competenza del Petit Conseil. 9 LA CORTE SUPREMA 1. Il Consiglio Sovrano nomina per un periodo di tre anni fra i cavalieri di Giustizia o di Grazia dell’Ordine tre Giudici e due Giudici ausiliari – preferibilmente dei giuristi – che formano la Corte. I Giudici e i Giudici ausiliari sono rieleggibili. I Giudici e i loro ausiliari non hanno altri incarichi né fanno parte del Consiglio dell’Ordine. 2. La Corte stabilisce il suo regolamento. ~3~ 3. Rientrano nelle competenze della Corte: a) l’osservanza delle prescrizioni della presente Costituzione, delle leggi e ordinanze dell’Ordine; b) il giudizio su eventuali questioni tra i dignitari dell’Ordine a esclusione dei Balì che formeranno la propria corte; c) le questioni giuridiche o d’onore che saranno sottomesse al suo giudizio dal Consiglio Sovrano, il Protettore, il Gran Maestro, il Petit Conseil o il Gran Priorato d’America; d) il verdetto in ultima istanza delle decisioni dei tribunali dei Gran Priorati o dei Priorati. 4. Il Gran Maestro o il suo Luogotenente dispongono del diritto di grazia in ultima istanza. 10 IL GRAN MAESTRO 1. Il Gran Maestro è eletto a vita dal Consiglio Sovrano con una maggioranza di due terzi dei membri effettivi e ha diritto a delle prerogative speciali risultanti da fatti storici e tradizionali. Appartengono specialmente al Gran Maestro: a) - b) la nomina dei Commendatori, dopo la proposta dell’Unità competente e con l’approvazione del Petit Conseil; relativamente al Gran Priorato d’America, dal suo Consiglio; c) la nomina dei membri dell’Alta Corte dei Gran Priorati o Priorati su proposta del Petit Conseil, rispettivamente del Consiglio del Gran Priorato d’America. d) e) f) 2. 3. la nomina dei Balì con l’approvazione e su proposta del Petit Conseil (a eccezione delle nomine per la zona di giurisdizione del Gran Priorato d’America). Il numero dei Balì è strettamente limitato a venti. su proposta e con l’approvazione del Consiglio del Gran Priorato d’America per la zona di giurisdizione di questo Gran priorato. Il numero è strettamente limitato a quindici; La nomina dei membri del Consiglio ecclesiastico dell’Ordine con l’approvazione del Petit Conseil la nomina dei Cavalieri di Giustizia, una volta all’anno il 24 giugno, su proposta del Petit Conseil, rispettivamente del Consiglio del Gran Priorato d’ America. la nomina dei Cavalieri di Grazia motu proprio. Il Gran Maestro ha il diritto: a) di sospendere una decisione del Petit Conseil avente carattere di ordinanza, per un periodo di 15 giorni e di chiedere che sia immediatamente presentata innanzi al Consiglio Sovrano, se egli non l’approva; b) Di sospendere una legge o un’ordinanza del Consiglio Sovrano durante 8 giorni se questa legge o ordinanza è stata votata malgrado la sua opposizione e di sottometterla ad una seconda ed ultima delibera. Il Segretariato Generale del Gran Maestro è diretto dal Segretario Generale del Gran Maestro che è un Balì o un Commendatore e nominato da lui con l’approvazione del Petit Conseil. 4. I sostituti del Gran Maestro sono subito d’ufficio il primo e in seguito il secondo Vicepresidente del Consiglio Sovrano (vedere 7 B; C). 5. Secondo le circostanze, il Gran Maestro può anche essere sostituito con decisione del Consiglio Sovrano, da un Luogotenente Gran Maestro, eletto con pieni poteri dal Consiglio Sovrano, con una maggioranza dei due terzi dei membri effettivi, ma per un periodo limitato, o da un Consiglio di Reggenza. Quest’ultimo è formato automaticamente dopo la morte o la rinuncia, l’incapacità o l’indisponibilità per una causa qualunque del Gran Maestro. Fanno parte del Consiglio di Reggenza: i due Vicepresidenti del Consiglio di Reggenza e un terzo Balì, nominato dal Protettore. ~4~ 11 PROVINCE DELL’ORDINE 1. Le Province dell’Ordine non corrispondono più alle Lingue del passato, sono i Priorati creati su decisione del Petit Conseil con il benestare del Gran Maestro. 2. I Priorati sono retti da un Priore, scelto fra i Cavalieri di Giustizia ed eletto dal Capitolo del Priorato, con l’ assenso del Petit Conseil, e dallo stato maggiore del Priorato stesso, composto dal Cancelliere, dal Sovrintendente, dall’Ospitaliere e dall’Araldo, ugualmente eletti dal Capitolo con l’approvazione del Priore. 3. Il Priore e i membri del suo stato maggiore restano in carica sino a quando godono della fiducia della maggioranza del Capitolo. 4. Il Capitolo del Priorato è l’assemblea generale dell’unità. E’ composto da tutti i Cavalieri e Dame del Priorato residenti nella zona di Giurisdizione del Priorato. Il Capitolo è presieduto dal Priore. Il Vicepresidente e sostituto del Priore è il Commendatore più anziano in grado nell’ unità. Il Capitolo si riunisce almeno una volta l’ anno, prende conoscenza dei rapporti sull’ attività del Priorato e approva il bilancio. Esso delibera su tutte le questioni di fondamentale importanza di cui è sua competenza, sia sulla amministrazione del Priorato o su mozioni proposte. Il Capitolo nomina il Tribunale d’Onore del Priorato e decide sulla costituzione delle Commende subordinate. Il Capitolo ha il diritto – anche eludendo la via gerarchica – d’ inviare raccomandazioni o richieste direttamente al Petit Conseil o al Consiglio Sovrano. 5. Il Petit Conseil ha la facoltà di creare dei Gran Priorati e di subordinare loro vari Priorati o di creare delle Commende indipendenti. 12 I CAVALIERI DELL’ORDINE I Cavalieri dell’Ordine si dividono in: 1. CAVALIERI DI GIUSTIZIA: Devono appartenere all’Ordine da almeno cinque anni ed avere acquisito meriti molto importanti per la comunità (vedi 10, 1-e). Nei suffragi essi dispongono di 10 voti. - Gradi: Balì (=Gran Croce di Giustizia), Commendatore, Cavaliere. 2. CAVALIERI DI GRAZIA: Devono appartenere all’ Ordine da almeno tre anni e avere acquisito meriti importanti (vedi 10, 1-f). Nelle votazioni dispongono di 5 voti. - Gradi: Commendatore, Cavaliere. 3. CAVALIERI D’ONORE: Devono appartenere ad una famiglia distinta, così come ad una Confessione cristiana ed avere un’eccellente reputazione. Essi sono presentati all’unità competente da due Cavalieri garanti ed ammessi dopo aver collaborato, quali Donati per un periodo non inferiore ai 10 mesi,agli impegni dell’Ordine. Sono nominati dal Priore competente, dai Gran Croce o dal Petit Conseil. - Gradi: Gran Croce, che dispone di tre voci nelle votazioni e Cavaliere, che nei suffragi dispone di una voce. 13 GLI ECCLESIASTICI DELL’ORDINE 1. Visto il carattere sovraconfessionale dell’Ordine, i membri del suo clero servono l’OSJ nei quadri delle sue unità. Gli ecclesiastici vengono ammessi quali Cavalieri di Giustizia, di Grazia o d’Onore, ma essi non possono fare parte del Consiglio Sovrano, del Petit Conseil o essere nominati Balì o Commendatori. I Cavalieri ecclesiastici, promossi Cavalieri di Giustizia o di Grazia, portano il titolo di Prelati dell’Ordine. ~5~ 2. Per contro, il Gran Maestro ha facoltà d’istituire un Consiglio Ecclesiastico dell’Ordine con l’assenso del Petit Conseil (vedi 10, 1-d). Un tale Consiglio sarà composto dai vari rappresentanti delle differenti grandi confessioni cristiane presenti nel Cavalierato dell’Ordine e stabilirà esso stesso il suo regolamento. 14 LE DAME DELL’ORDINE Le Dame dell’Ordine si dividono in: 1. Dame d’Onore, nominate dal Priore competente con l’approvazione del suo stato maggiore; 2. Gran Dame, nominate dal Petit Conseil su proposta del Priore competente 15 SCUDIERI, DONATI E SERVENTI 1. I giovani tra i 18 e i 23 anni possono essere ammessi nell’Ordine in qualità di Scudieri. Essi partecipano al Capitolo ma non hanno diritto al voto. Possono essere accolti nell’Ordine quali Cavalieri d’Onore, dopo aver compiuto i 23 anni, senza alcuna altra formalità. 2. Persone che intendono servire l’Ordine come funzionario o superiore in un’unità mobile, possono essere ammessi nell’Ordine come Donati dal Priore Competente. 3. Le Serventi dell’Ordine possono essere nominati dal Priore o dal Commendatore competente se l’unità dispone di servizi diretti dalle Dame dell’Ordine. 16 PUNTO FINALE Tutto quanto non menzionato nel testo della presente Costituzione è regolato su ordinanza del Consiglio Sovrano. Concesso a Parigi, il 19 marzo 1964. Firmato Re Pietro II ~6~