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Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica GEPAS F.A.Q. Aggiornato al 19 gennaio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Sommario INDICE F.A.Q. ...........................................................................................................................................3 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS .......................................................................................................4 GEPAS F.A.Q. Pagina 2 di 7 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Indice F.A.Q. [Torna all’indice] 1. D. Che cosa si propone la legge n. 146 del 12 giugno 1990, riguardante le norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, così come integrata e modificata dalla legge n. 83 dell’11 aprile 2000? 2. D. Come si possono salvaguardare i diritti costituzionalmente tutelati nel corso di uno sciopero? 3. D. Quali sono i servizi pubblici essenziali da mantenere in caso di sciopero del personale delle amministrazioni pubbliche? 4. D. Che cosa si deve fare per assicurare il mantenimento dei servizi pubblici essenziali? 5. D. Dove sono indicate le prestazioni indispensabili? 6. D. Chi può proclamare uno sciopero? 7. D. Che cosa si deve fare prima di proclamare uno sciopero? 8. D. Qual è il termine minimo di preavviso? 9. D. Che cosa si deve indicare nella proclamazione di uno sciopero? 10.D. A chi deve essere trasmessa la comunicazione di sciopero? 11.D. Quali sono i compiti delle Amministrazioni una volta ricevuta la proclamazione di sciopero? 12.D. È possibile revocare uno sciopero? 13.D. È possibile che chi ha proclamato lo sciopero, lo possa rinviare ad altra data? 14.D. Che cosa succede se un’Organizzazione sindacale proclama uno sciopero valutato negativamente dalla Commissione di Garanzia perché non conforme alla normativa o aderisce ad uno di essi? 15.D. Che cosa avviene se i responsabili delle Amministrazioni non osservano le disposizioni relative alla erogazione delle prestazioni indispensabili ed alla informazione dello sciopero all’utenza? GEPAS F.A.Q. Pagina 3 di 7 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Frequently Asked Questions 1. D. Che cosa si propone la legge n. 146 del 12 giugno 1990, riguardante le norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, così come integrata e modificata dalla legge n. 83 dell’11 aprile 2000? R. La legge si propone di contemperare l’esercizio del diritto da parte dei lavoratori di scioperare con il godimento, da parte dei cittadini, dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, “alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione”, così come indicati nell’articolo 1 della legge n. 146/1990, disponendo le regole da rispettare e le procedure da seguire. [Torna all’indice] 2. D. Come si possono salvaguardare i diritti costituzionalmente tutelati nel corso di uno sciopero? R. Si salvaguardano assicurando il mantenimento di quei servizi pubblici che sono ritenuti essenziali per usufruire dei citati diritti alla persona costituzionalmente tutelati. [Torna all’indice] 3. D. Quali sono i servizi pubblici essenziali da mantenere in caso di sciopero del personale delle amministrazioni pubbliche? R. Sono quelli indicati, in via generale, nell’articolo 1 della legge 146/1990 e, più in particolare, quelli stabiliti nei Codici di autoregolamentazione o nei determinati Accordi appositamente stipulati, a livello nazionale e locale; Per quanto riguarda il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, i servizi pubblici essenziali sono indicati negli appositi Accordi riguardanti il personale non dirigente dei comparti di contrattazione collettiva di cui all’articolo 2 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006 – 2009, nonché negli appositi accordi riguardanti le autonome aree di contrattazione collettiva riguardanti il personale dirigente di cui all’articolo 2 dell’Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006 – 2009, stipulati: a) a livello nazionale, tra l’ARAN e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali più rappresentative, concordando i servizi a livello generale; b) a livello decentrato nazionale, conseguenti ai citati Accordi del punto a), da una singola Amministrazione facente parte di un determinato Comparto con le confederazioni e organizzazioni sindacali più rappresentative, concordando i servizi in modo particolare in quanto riflettenti la realtà della sola Amministrazione interessata; c) a livello locale, tenendo presente quanto stabilito negli Accordi nazionali relativi al Comparto di appartenenza, da una singola Amministrazione con le Organizzazioni sindacali rappresentative e/o con organismi del personale. [Torna all’indice] 4. D. Che cosa si deve fare per assicurare il mantenimento dei servizi pubblici essenziali? R. Bisogna garantire quelle prestazioni di lavoro, ritenute indispensabili, per assicurare tali servizi. [Torna all’indice] GEPAS F.A.Q. Pagina 4 di 7 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 5. D. Dove sono indicate le prestazioni indispensabili? R. Sono quelli indicate negli stessi codici e negli stessi accordi che si riferiscono ai servizi pubblici essenziali che debbono contenere anche le prestazioni per garantirli ed il personale occorrente per assicurarle. [Torna all’indice] 6. D. Chi può proclamare uno sciopero? R. Le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali, anche non rappresentative, ed altre forme di aggregazione del personale, come i comitati del personale e le assemblee, pur se costituiti espressamente e in maniera provvisoria, per la risoluzione di specifiche problematiche o vertenze. [Torna all’indice] 7. D. Che cosa si deve fare prima di proclamare uno sciopero? R. Prima di proclamare uno sciopero bisogna richiedere l’attivazione delle procedure di raffreddamento all’Amministrazione interessata, così come previsto negli accordi e nei codici di autoregolamentazione di sciopero, secondo le norme contenute negli stessi, sempre che i medesimi siano stati valutati idonei dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, oppure in mancanza di accordi e codici valutati idonei secondo quanto previsto dalle proposte emanate in merito dalla stessa Commissione; peraltro, nella legge 83/2000 è previsto che nei futuri contratti od accordi in questione si debbano indicare, in ogni caso, le procedure di raffreddamento e di conciliazione, da espletarsi obbligatoriamente prima della proclamazione di uno sciopero. Si può richiedere, infine, che venga espletato il tentativo di conciliazione previsto nell’articolo 2, comma 2, della legge 146/90 così come modificata ed integrata dalla legge 83/2000, presso il Ministero del Lavoro, per le vertenze a livello nazionale o interregionale, e presso i Prefetti competenti per territorio negli altri casi; il Prefetto del Capoluogo di Regione, se si intende proclamare uno sciopero a carattere regionale, il Prefetto del Capoluogo di Provincia, se si intende proclamare uno sciopero di livello provinciale o locale; il tentativo di conciliazione può essere svolto, nel caso di scioperi a carattere locale, presso il Comune nei casi di astensione dal lavoro nei servizi pubblici di competenza dello stesso con esclusione del caso che l’Amministrazione sia parte in causa. [Torna all’indice] 8. D. Qual è il termine minimo di preavviso? R. Per il personale dei Comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e delle relative autonome aree di contrattazione collettiva della dirigenza, il termine minimo del preavviso è 10 giorni, fatta eccezione per il personale del Comparto Scuola e della relativa Area V della dirigenza per il quale vengono previsti 15 giorni. Se però lo sciopero del personale del Comparto Scuola è parte di uno sciopero generale che riguarda anche il personale del Comparto Scuola, il termine minimo di preavviso è di 10 giorni. [Torna all’indice] 9. D. Che cosa si deve indicare nella proclamazione di uno sciopero? R. Bisogna indicare per iscritto, entro il termine del preavviso, la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dell’astensione dal lavoro. [Torna all’indice] GEPAS F.A.Q. Pagina 5 di 7 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 10. D. A chi deve essere trasmessa la comunicazione di sciopero? R. La comunicazione di sciopero deve essere inviata alle Amministrazioni che erogano i servizi e all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui all’articolo 8 della legge 146/90, così come integrata e modificata dalla legge 83/2000. Quest’ultimo ha il compito di inviare tale comunicazione alla Commissione di Garanzia. [Torna all’indice] 11. D. Quali sono i compiti delle Amministrazioni una volta ricevuta la proclamazione di sciopero? R. Procedere, così come generalmente indicato negli Accordi riguardanti i servizi pubblici essenziali, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’effettuazione dello sciopero, alla diffusione della comunicazione all’utenza, nonché alla formazione dei contingenti di personale per garantire le prestazioni indispensabili, seguendo quanto indicato negli Accordi relativi ai servizi pubblici essenziali nazionali e locali, in modo che i lavoratori che vogliano scioperare possano esercitare il diritto di richiedere la sostituzione, ove possibile. Le stesse hanno, inoltre, secondo quanto indicato dall’articolo 5 della Legge n. 146/90 aggiornata dalla Legge n. 83/2000, il compito di rendere pubblico “tempestivamente” il numero dei dipendenti che hanno aderito alla sciopero e l’ammontare delle somme trattenute sulle retribuzioni. Gli stessi dati vanno inviati alla Commissione di Garanzia e, così come richiesto nella circolare n. 17 del 3 agosto 1994 del Ministro della Funzione Pubblica, esclusivamente per gli scioperi nazionali e interregionali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. [Torna all’indice] 12. D. È possibile revocare uno sciopero? R. La legge considera la revoca spontanea dello sciopero proclamato una forma sleale di azione sindacale se effettuata dopo che è stata data informazione all’utenza, salvo che non sia intervenuto un accordo tra i soggetti promotori e le Amministrazioni interessate o vi sia stata una richiesta dell’Autorità addetta ad emanare l’eventuale ordinanza di precettazione o di differimento o un intervento della Commissione di Garanzia. [Torna all’indice] 13. D. È possibile che chi ha proclamato lo sciopero, lo possa rinviare ad altra data? R. Sì, è possibile, ma bisogna tenere conto, nuovamente, del termine minimo di preavviso. [Torna all’indice] 14. D. Che cosa succede se un’Organizzazione sindacale proclama uno sciopero valutato negativamente dalla Commissione di Garanzia perché non conforme alla normativa o aderisce ad uno di essi? R. Sono sospesi, nei confronti delle Organizzazioni sindacali, dopo l’accertamento della violazione della normativa da parte della Commissione di Garanzia, “i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalle retribuzioni, ovvero entrambi, per la durata dell’astensione stessa”, tenendo conto “della consistenza associativa” delle Organizzazioni, dell’importanza della violazione degli effetti che si sono avuti sul servizio; le stesse Organizzazioni possono anche essere escluse dal partecipare alle trattative cui partecipano per un periodo di due mesi. Qualora non sia possibile sospendere i permessi o i contributi sindacali retribuiti perché non sono usufruiti, sono possibili, a cura della stessa Commissione, delle misure alternative; la Commissione GEPAS F.A.Q. Pagina 6 di 7 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica di Garanzia, dopo aver accertato le responsabilità, incarica le Amministrazioni interessate o parte di esse ad espletare le relative incombenze. [Torna all’indice] 15. D. Che cosa avviene se i responsabili delle Amministrazioni non osservano le disposizioni relative alla erogazione delle prestazioni indispensabili ed alla informazione dello sciopero all’utenza? R. Viene irrogata, nei confronti dei responsabili delle Amministrazioni, dopo l’accertamento della violazione da parte della Commissione di Garanzia, una sanzione pecuniaria, tenuto conto della gravità della violazione e dell’eventuale recidiva, dell’incidenza di essa sull’insorgenza o sull’aggravamento dei conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Per quanto non indicato in questo testo essenziale – che non costituisce ufficialità - e per gli approfondimenti, si invita a consultare la legge n. 146 del 12 giugno 1990, così come integrata dalla legge n. 83 dell’11 aprile 2000, e gli accordi nazionali e locali sui servizi pubblici essenziali. [Torna all’indice] GEPAS F.A.Q. Pagina 7 di 7